Ordinanza collegiale 28 novembre 2024
Ordinanza collegiale 16 giugno 2025
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00144/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00290/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 290 del 2023, proposto da
CO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , nonché SA OC, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe A. Fanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Maria Buccoliero, Giovanna Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio TO FA in Lecce, piazzetta Montale 2;
per l'annullamento
- della nota del Comune di Taranto - S.U.A.P. del 18.1.2023, di diniego definitivo e comunicazione divieto prosecuzione della S.C.I.A. presentata il 3.11.2022 e della C.I.L.A. presentata il 13.11.2022; - della nota n.0040980/2023 del 23.2.2023, recante la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di condono presentata ex L. n.326/2003;
- di tutti gli atti agli stessi presupposti e/o connessi, anche se non noti ai ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. SI SP e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno impugnato la nota dirigenziale del Comune di Taranto in data 18.1.2023, recante il diniego definitivo alla realizzazione dei lavori di cui alla “ S.C.I.A. prot. n. REP_PROV_TA/TA-SUPRO 196036/13-11-2022 – C.I.L.A. prot.n. REP_PROV_TA/TA-SUPRO 199838/17-11-2022 ” sull’immobile sito nel Comune di Taranto alla via Del Faro, 104 (foglio 294, p.lla 682), nonché la nota n.0040980/2023 del 23.2.2023, con cui sono stati comunicati i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di condono presentata in data 30.1.2024 ai sensi della legge n. 326/2003 ai fini della sanatoria di una parte del medesimo immobile.
1.1. Nelle premesse del ricorso, la società CO, in qualità di proprietaria, e il sig. SA OC, in qualità di comodatario, hanno riferito che, pur avendo rinunciato alla Scia del 13.11.2022, alla Cila del 17.11.2022 e alla domanda di condono del 30.1.2024, conservano comunque interesse all’annullamento dei provvedimenti impugnati nella parte in cui il Comune ha accertato che “ L’immobile risulta privo di titolo edilizio che ne legittimi la realizzazione ”, nel presupposto che “ in riferimento alla realizzazione dell’immobile in oggetto, in data 12/09/1963 la Commissione Edilizia Comunale espresse parere contrario al rilascio della licenza edilizia (prat. n. 173/63 prot.n. 19066 del 06/04/1963) richiesta dall’allora proprietaria Sig.ra EN RA TA in Onorio, pertanto agli atti non risulta rilasciato alcun titolo edilizio legittimante la realizzazione dell’immobile ”.
1.2. Ciò premesso, i ricorrenti hanno denunciato l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per “ Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, nonché per contraddittorietà con precedenti manifestazioni e perplessità dell’azione amministrativa. Violazione dell’art. 31 della L. n.1150/1942 ”.
In sintesi, i ricorrenti hanno lamentato che “nel 1963, per la costruzione del villino de quo non era necessario il previo rilascio di licenza edilizia”, dal momento che “giusta quanto emerge dalle tavole del piano generale vigente nel 1963 e dalla tavola tecnica di raffronto …, il terreno … ricadeva in una zona che, ben al di fuori dell’abitato (di tutti i centri abitati riferibili alla città di Taranto), non rientrava nemmeno in una delle zone di c.d. espansione della città”.
2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale per resistere al ricorso.
In particolare, il Comune di Taranto ha eccepito che “come è dato evincere anche dalla documentazione allegata, il Comune di Taranto, già all’epoca della costruzione del villino (1963) era dotato sia del Piano Regolatore che del Regolamento Edilizio, facendo rientrare l’area nella quale ricadeva l’immobile de quo nella III Zona e come tale necessitante di licenza edilizia”.
3. Con ordinanza n. 1309/2024 questo Tar ha ritenuto che “ ai fini della decisione, occorre accertare, mediante apposita relazione di verificazione, se l’immobile di che trattasi fosse o meno compreso nel perimetro del Piano regolatore generale vigente all’epoca della sua realizzazione, assumendo la predetta circostanza decisiva rilevanza ai fini dell’applicazione della prescrizione del Regolamento edilizio che imponeva l’acquisizione della licenza edilizia sul territorio “investito dal Piano Regolatore” ” e pertanto ha stabilito che “ al predetto incombente istruttorio dovrà provvedere il Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Maruggio nel termine di giorni 90 dalla notificazione e/o comunicazione della presente ordinanza, il quale è fin d’ora autorizzato a prendere visione e a estrarre copia di ogni atto o documento del presente giudizio, nonché a richiedere, a qualunque pubblico depositario, ogni atto o documento, non coperto da segreto, utile all’assolvimento dell'incarico ”.
4. Con relazione in data 12.10.2025 il Verificatore ha accertato che:
- “non tutto il territorio del comune di Taranto era investito dal Piano Regolatore approvato nel 1954, dal momento che la superficie territoriale totale dello stesso Comune alla data odierna … è pari a 24.986 ettari …; consegue che solo una piccola parte di essa pari a circa 1.200 ettari era il territorio comunale “investito dal ridetto Piano regolatore””;
- “la tavola di piano denominata “ schema del piano territoriale comunale ”, contraddistinta con il numero 1(Allegato B), è quella riportante l’indicazione … (omissis) … di larga massima delle zone edificate e di quelle in previsione”;
- il fabbricato in questione “non ricade in nessun ambito individuato da tale tavola”;
- nella tavola “contraddistinta con il numero 2 (Allegato C) e denominata “piano territoriale comunale”, si dettagliano sull’intero contorno territoriale del comune di Taranto le seguenti zone: Zona residenziale esistente; Zona residenziale nuova; Riserva per nuovi centri residenziali; Impianti pubblici; Verde Pubblico, Zona ortofrutticola, Zona agricola vincolata; Zona industriale; Zona militare; Impianti agricoli speciali”;
- avendo individuato “anche su questa seconda tavola, l’esatta posizione del fabbricato oggetto di relazione, si evince che tale ubicazione è distante da tutte le zone indicate come zone residenziali esistenti, zone residenziali nuove, e zone per riserva per nuovi centri residenziali, ricadendo in un’area definita come “ zona agricola vincolata ””,
- ne consegue “senza ombra di dubbio che l’area su cui è stato edificato l’immobile in oggetto (zona Faro S. Vito in Taranto) risulta essere al di fuori del perimetro del Piano regolatore Generale vigente all’epoca della realizzazione dell’edificio stesso e comunque al di fuori delle zone per le quali era previsto obbligo di licenza edilizia”.
5. Nella pubblica udienza del 27.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato.
6.1. L’art. 31, comma 1, della legge n.1150/1942, nel testo vigente nel 1963, stabiliva che “ chiunque intenda eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o modificarne la struttura o l'aspetto nei centri abitati e ove esista il piano regolatore comunale, anche dentro le zone di espansione di cui al n. 2 dell'art.7, deve chiedere apposita licenza al podestà del comune ”.
La parte ricorrente sostiene che nel 1963 l’immobile in questione si collocasse all’esterno del perimetro del Piano regolatore del Comune, la qual cosa escluderebbe che ai fini della sua realizzazione fosse necessario il rilascio di apposita licenza edilizia.
Per contro, la difesa del Comune di Taranto afferma che “nel 1963, l'area su cui insiste il fabbricato oggetto di ricorso (Zona Faro S. Vito) era perimetrata come “ Zona Agricola vincolata ” per cui investita dal Piano Regolatore e di conseguenza da assoggettare, nel caso di nuove costruzioni, a preventiva autorizzazione” ai sensi dell’art. 1 del Regolamento edilizio, a mente del quale “ Chiunque voglia eseguire nuove costruzioni, restauri o trasformazioni di fabbricati esistenti ... omissis ... nel territorio del comune di Taranto, compreso nei limiti appresso indicati, deve portare preventiva autorizzazione, nei riguardi edili, delle Autorità Comunali ”, con la precisazione che i limiti “indicati in tale Regolamento, per il quale era necessaria preventiva autorizzazione, si riferivano alle tre zone elencata nel medesimo articolo in cui era suddiviso il territorio comunale (I Zona, II Zona e III Zona)” e che “la terza zona comprendeva “ tutto il restante territorio del Comune investito dal Piano Regolatore ””.
6.2. La questione, come si è detto, è stata risolta dal Verificatore nel senso che, all’epoca della sua realizzazione avvenuta nel 1963, il fabbricato in questione ricadeva in un’area collocata “ al di fuori del perimetro del Piano regolatore Generale vigente … e comunque al di fuori delle zone per le quali era previsto obbligo di licenza edilizia ”.
La predetta conclusione non può essere condivisa.
Al riguardo, è decisivo osservare che, nelle premesse della propria relazione, il Verificatore ha espressamente accertato che l’area su cui insiste il fabbricato in questione costituiva parte integrante del Piano regolatore del 1954, che infatti la inseriva all’interno della “ zona agricola vincolata ”, come emerge dall’esame dei relativi elaborati e, in particolare, dalla planimetria di cui alla tavola denominata “ piano territoriale comunale ” (allegato C).
La predetta circostanza vale di per sé a perfezionare, ratione temporis , l’obbligo di acquisire apposita licenza edilizia ai sensi della previsione di cui all’art. 1 del Regolamento edilizio, che estendeva la relativa previsione al “ restante territorio investito dal Piano Regolatore ”.
6.3. Il fatto che il terreno in questione fosse distante dal centro abitato e dalle zone di espansione, pure contemplate dal Piano regolatore del 1954, non può valere ad escludere l’obbligo della licenza edilizia.
La predetta circostanza avrebbe consentito l’edificazione nel rispetto della previsione di cui all’art. 31, comma 1, della legge n.1150/1942, ove non fosse stata introdotta l’apposita prescrizione di cui all’art. 1 del Regolamento edilizio, che ha ampliato l’obbligo di acquisire la licenza edilizia oltre le previsioni di cui alla norma primaria, sino ad includervi ogni area interessata dal Piano regolatore.
6.4. La conclusione del Verificatore, che ha ritenuto che non sussistevano i presupposti per configurare l’obbligo della licenza edilizia, anziché cogliere il senso ultimo delle previsioni comunali, si risolve in una interpretatio abrogans dell’art. 1 del Regolamento edilizio, la cui lettera è chiara nel senso di richiedere sempre e comunque il rilascio del titolo edilizio allorquando si tratti, come è nel caso di specie, di suoli comunque interessati dal Piano regolatore.
6.5. Né si potrebbe sostenere che la predetta previsione regolamentare si ponga in insanabile contrasto con la norma primaria, dal momento che, al contrario, il relativo precetto costituisce legittimo esercizio del potere del Comune di restringere l’ambito degli interventi ammessi senza licenza edilizia: “ col secondo motivo la parte sostiene che quand'anche si dovesse ritenere in vigore il ridetto regolamento, poiché la disposizione dell'art. 31 l. 1150 del 1942, vigente all'epoca, imponeva la concessione edilizia per le sole costruzioni nel centro abitato dei comuni, dovrebbe prevalere sulle previsioni di piano, rendendole inoperanti in parte qua. La deduzione è infondata. Anche solo sulla base di quanto testualmente prevede l'articolo citato, è infatti evidente che il legislatore, a quell'epoca, intese porre un limite minimo all'iniziativa dei costruttori privati, consistente nella necessità della licenza all'interno dei centri abitati, ma si guardò bene dall'escludere che, nell'ambito del potere regolativo di dettaglio loro affidato, i comuni potessero prevedere ulteriori restrizioni, in ipotesi estendendo l'obbligo del titolo edilizio per tutte le costruzioni da elevare sull'intero territorio comunale. Tanto è dimostrato, oltre tutto, dall'espresso riferimento al piano regolatore comunale quale strumento atto ad individuare le "zone di espansione", da assoggettare alla medesima regola, così come dall'utilizzo di un termine volutamente generico, "centro abitato" che chiaramente rinvia al potere discrezionale specificativo attribuito all'ente locale in sede di regolazione ” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 8.2.2023, n. 1396).
6.6. Peraltro, che tale fosse la corretta lettura della norma in questione è confermato dal fatto che, con il provvedimento di diniego in data 18.9.1963, non oggetto di impugnazione (né contestazione alcuna in sede amministrativa), il Comune ebbe a pronunciarsi conclusivamente sulla richiesta di licenza edilizia presentata dalla dante causa della società CO, stabilendo che “ la costruzione non potrà per nessun motivo, essere iniziata, senza che il proprietario sia venuto in possesso della regolare licenza che viene ritirata presso l' Ufficio Tecnico Comunale ”.
7. Per gli anzi detti motivi il ricorso deve essere respinto.
8. Con riguardo al compenso del Verificatore, arch. Cosimo De Roma, visto l’onorario presentato in data 18.10.2025 e tenuto conto della complessità degli adempimenti, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 e del D.M. 30.05.2002 (artt. 1 e 2), si ritiene congruo liquidare la complessiva somma di € 4.000,00, oltre al contributo previdenziale e/o agli accessori di legge ove dovuti, il cui pagamento è posto a carico della parte ricorrente.
9. Per il resto, la particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Pone a carico della parte ricorrente il pagamento del compenso in favore del Verificatore nella misura di € 4.000,00, oltre al contributo previdenziale e/o agli accessori di legge ove dovuti.
Per il resto compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT AS, Presidente
SI SP, Primo Referendario, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI SP | NT AS |
IL SEGRETARIO