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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/03/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Domenico Pellegrini Presidente
- Dott. Giovanni Maddaleni Giudice rel. est.
- Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 28.2.2025 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 11163/2021 pendente tra
Parte_1
( c.f. ) C.F._1
Difensore: avv. Alessandro Ieva
Domicilio eletto: BA via Giuseppe Suppa 30 presso lo studio del difensore
E
Controparte_1
( c.f. ) C.F._2
Difensore: avv. Enrico Bet
Domicilio eletto: Genova via Corsica 2/5 presso lo studio del difensore
E
1 AVV. MARIA PIA CASALEGNO
CURATORE SPECIALE DI Controparte_2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
avente ad oggetto separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
entrambe le parti: la ricorrente: come da note sostitutive depositate il 12.11.2024 il resistente: come da note sostitutive depositate il 19.11.2024 il curatore speciale: come da note sostitutive depositate il 14.11.2024
Il Pubblico Ministero: come da intervento del 18.9.2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo ( da ora anche la ricorrente, la moglie o la madre Parte_1
) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza le seguenti circostanze:
- Di avere contratto matrimonio concordatario, a BA, in data 22.6.2013, con
Controparte_1
- Che dall'unione in data 5.5.2017 è nato il figlio della coppia, CP_2
- Che da ultimo i coniugi hanno convissuto a RA all'interno di una villa di cui il marito è usufruttuario
- Di essere stata vittima di violenza familiare e, in particolare, di “ atteggiamenti altamente vessatori che avrebbero minato, lentamente ma in modo inesorabile, l'autostima nella odierna ricorrente, la quale, ormai isolata sia dalla propria famiglia di origine che dallo stesso mondo circostante, viveva in un incubo fatto di continui rimproveri e lezioni di vita ( sono avvocato e conosco il mondo, soleva dire alla moglie ) fino al tentativo di indurla a convincersi di essere affetta da problemi psichiatrici che l'avrebbero persuasa a considerarsi socialmente inadeguata e incline al suicidio “. A titolo esemplificativo la ricorrente indica quali comportamenti vessatori l'averla convinta di essere pazza e indotta a sottoporsi a visite psichiatriche, l'averla lasciata in condizioni di dipendenza economica costringendole a fare fronte a tutte le esigenze proprie e familiari col suo modesto stipendio, l'averle tolto, in funzioni di controllo, le chiavi della villa e dello stesso cancello di accesso alla villa, così costringendola a parcheggiare a circa 700 metri dalla villa, l'averla falsamente accusata di intrattenere relazioni extraconiugali, l'avere da ultimo incardinato un giudizio davanti al Tribunale per i minorenni per chiederne la “ ablazione della potestà genitoriale “ .
- Che, di conseguenza, “ temendo per la propria incolumità fisica, si è dovuta rifugiare presso
2 l'abitazione paterna sita a BA, portando con sé il minore senza che il marito opponesse alcun ostacolo, depositando in data 28.7.2021 presso il Comando dei Carabinieri di Santa Margherita Ligure un esposto cautelativo…la sig.ra , per le continue minacce ricevute dal marito, si Pt_1 è rivolta anche al centro antiviolenza d ove tutt'ora viene seguita, oltre ad aver sporto querela anche presso i carabinieri di BA-Japigia “.
- che il Tribunale per i Minorenni, adito su istanza del padre, con decreto provvisorio
9.12.2021 ha delegato i servizi sociali di RA e di BA allo svolgimento di indagine psicosociale sui genitori ed il nucleo familiare
- che il è soggetto benestante, svolge la professione di avvocato ed è CP_1 proprietario e usufruttuario di beni immobili di pregio
- di essere dipendente a tempo indeterminato part time di Leroy ER con reddito mensile pari ad euro 1112, 00.
- Che il marito al momento vede il figlio solo a mezzo contatti a mezzo skype
Su tali premesse chiedeva in sede presidenziale:
- L'autorizzazione a vivere separata dal marito ( con preannuncio della domanda di addebito per la fase di merito )
- L'affidamento esclusivo del figlio alla madre con collocazione presso la madre in BA via Caldarola 30/B
- Diritto di visita a mezzo collegamenti telematici e senza incontri tra il marito e la moglie per ragioni di sicurezza
- Porre a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio CP_1 versando alla moglie la somma mensile di euro 3000, 00 oltre a quota corrispondente all'80% delle spese straordinarie
- Liquidazione in favore della moglie di assegno di mantenimento di euro 4000, 00 mensili
Con vittoria delle spese
( da ora anche il resistente, il marito o il padre ) si costituiva eccependo Controparte_1 la nullità della notifica degli atti introduttivi
Con ordinanza in data 17.4.2022 il Presidente, rigettata l'istanza di nullità, fissava udienza di comparizione delle parti disponendo l'acquisizione del procedimento 415/2022 VG pendente presso questo Tribunale, chiedendo al di trasmettere copia degli atti del Pt_2 relativo procedimento, alla procura di trasmettere copia degli atti relativi ai procedimenti penali nonché disponeva indagini patrimoniali.
In previsione della nuova udienza presidenziale il nuovo difensore del chiedeva CP_1 che fosse ordinato l'immediato rientro del minore a RA.
La fase presidenziale, nell'ambito della quale sono state eseguite due distinte consulenze, l'una di natura psichiatrica e psicologica sui genitori, l'altra di natura contabile, si concludeva con la ordinanza 13.9.2023 con la quale il Presidente disponeva in via temporanea ed urgente l'affidamento del figlio ai servizi sociali di BA, con conseguente
3 limitazione della responsabilità genitoriale, sul presupposto della estrema conflittualità esistente tra i genitori ostativa all'esercizio in comune della responsabilità genitoriale. Ed in effetti la conflittualità tra i genitori si è espressa in forme parossistiche così come bene evidenziato alle pagg. 4 o 5 dell'ordinanza presidenziale che, al fine di fornire il quadro della situazione, appare opportuno riportare integralmente: “ tra i genitori esiste una conflittualità estrema che li porta a rendere difficile ogni cogestione del minore: basta leggere gli scambi di mail prodotti in atti, le continue istanze, la pluralità delle denunce penali e azioni civili. Si pensi ancora al fatto che per scambiarsi il figlio il padre si sia rivolto ai Carabinieri perché lo tenessero in caserma prima dell'arrivo della madre per poi consegnarlo alla stessa ( poi fortunatamente sono intervenuti i servizi sociali che hanno messo a disposizione di iniziativa uno spazio neutro ) si commenta da solo. Ma certo non meglio si comporta la madre che si reca dai servizi sociali appena il figlio è partito per lamentarsi che durante una telefonata mentre il figlio era in viaggio con il padre in treno da BA a RA, il figlio avrebbe detto che il viaggio è lungo ( ed effettivamente il viaggio BA- RA non è breve ma la scelta di trasferirsi a BA è stata della madre ), o quando si reca dai servizi sociali per lamentarsi che il figlio è tornato da un periodo di vacanza con il padre con dei lividi derivanti da una caduta dalla bici ( ed appare difficile credere che sia il primo bimbo al mondo che cade da una bici e l'unico bambino al mondo che utilizza questo pericolosissimo mezzo di trasporto ). In tale conflittualità i genitori stanno cercando di coinvolgere anche i servizi sociali di BA. Da un lato il padre ha inviato una serie di mail, pesantemente lesive del decoro dei servizi sociali e sicuramente con toni non urbani e inaccettabili;
dall'altro la madre non è stata da meno perché, a fronte del fatto che i servizi sociali le hanno ricordato che è un diritto del minore vedere e sentire i nonni ( lo dice il codice civile ) ha presentato una denuncia alla Procura Antimafia di BA mettendo in cc numerosissime istituzioni. Al di là dei contenuti di tali mail ed esposti ( su cui giustamente i servizi sociali si sono riservati di adire per le vie legali ) appare evidente che è inaccettabile tale intento di coartare l'attività dei servizi sociali, che hanno anche proposto di essere esonerati dall'incarico e a cui va invece ribadito il pieno sostegno del Tribunale “.
Oltre a disporre l'affidamento del minore ai servizi sociali, l'ordinanza presidenziale regolamentava le frequentazioni tra il padre ed il bambino disponendo che i trasferimenti del minore da e verso BA abbiano luogo col mezzo aereo e che sia la madre ad accompagnare il figlio a RA ed il padre a ricondurlo a BA. Per quanto concerne gli aspetti economici, in considerazione della significativa differenza tra i redditi, l'ordinanza liquidava a favore della moglie un assegno di mantenimento di euro 400, 00 mensili e poneva a carico del l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento del figlio, la somma di euro 850, 00 mensili. Spese straordinarie a carico del padre nella misura del 70%.
Il presidente provvedeva altresì alla nomina di curatore speciale del minore nella persona dell'avv. Maria Pia Casalegno.
Con la memoria integrativa in previsione dell'udienza di comparizione delle parti davanti al giudice istruttore la ricorrente non proponeva la preannunciata domanda di addebito della separazione e, oltre alla pronuncia sullo stato, chiedeva nella sostanza la conferma dell'ordinanza presidenziale proponendo due sole modifiche: che l'accompagnamento della madre sia fino all'aeroporto di Genova e non fino a RA e che in occasione delle frequentazioni natalizie il minore possa frequentare i genitori ad anni alterni.
Il padre si costituiva mediante comparsa con la quale contestate, per le ragioni ivi dettagliatamente indicate, le risultanze delle due consulenze e, in parte, le stesse valutazioni presidenziali chiedeva:
4 - L'affidamento del minore ai servizi sociali del luogo di residenza
- La sua prevalente collocazione presso il padre con assegnazione della casa coniugale
- La regolamentazione delle frequentazioni madre – figlio
- Di porre a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento della somma di euro 200, 00 nonché di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie
In via subordinata, per l'ipotesi di prevalente collocazione presso la madre, chiedeva che la residenza del minore fosse fissata a RA, con regolamentazione delle frequentazioni col padre nella misura meglio vista, obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio corrispondendo alla madre assegno dell'importo pari ad euro 400, 00 mensili e di partecipare alle spese straordinarie nella misura del 50%.
In tutti i casi con rigetto della domanda della moglie di liquidazione di assegno di mantenimento a proprio favore e vittoria delle spese.
Il curatore speciale del minore, avv. Casalegno, si costituiva mediante comparsa con la quale, rilevato che il padre starebbe sistematicamente omettendo di frequentare il figlio non intendendo recarsi a BA, chiedeva la conferma dell'ordinanza presidenziale modificando però la parte relativa alle frequentazioni, così da consentire, come indicato dalle stesse consulenti, anche alla madre di potere trascorrere col figlio le vacanze estive e natalizie.
Solo il difensore del resistente depositava la prima memoria ex art. 183 comma sesto cpc con la quale, peraltro, confermava le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione relativa alla fase davanti al giudice istruttore.
Con ordinanza in data 27.4.2024 il giudice istruttore modificava l'ordinanza presidenziale accordando anche alla madre la possibilità di trascorrere due settimane col figlio durante le vacanze estive e limitando completamente la capacità genitoriale in ambito sanitario;
rigettava le istanze istruttorie delle parti e, previo invito dei servizi affidatari al deposito di nuova relazione e alle parti di depositare le dichiarazioni dei redditi aggiornate e gli estratti conto, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
La ricorrente, modificando le conclusioni di cui alla memoria integrativa, tornava a chiedere la liquidazione di un assegno di mantenimento per sé di euro 4.000, 00 e di un contributo al mantenimento del minore di euro 3000, 00 oltre che una partecipazione del padre alle spese straordinarie nella misura dell'80%.
Il resistente confermava invece le originarie conclusioni
Il curatore speciale confermava, nella sostanza, le proprie precedenti conclusioni chiedendo, per quanto concerne gli aspetti economici, la liquidazione a carico del padre di un contributo al mantenimento ordinario di euro 2000, 00 e la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.
5 La causa era quindi rimessa in decisione.
O S S E R V A
Va in primo luogo accolta la domanda di separazione: la convivenza è di fatto cessata dal
2021 ed i coniugi, ormai da circa quattro anni, vivono in città diverse e lontane, RA e BA, in un clima di permanente conflittualità che, come meglio si vedrà, sta fortemente incidendo sul percorso di crescita del figlio;
è pertanto evidente che la prosecuzione della convivenza matrimoniale sarebbe intollerabile per entrambi e per il figlio stesso della coppia.
Sussistono pertanto i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. perché il Tribunale dichiari la separazione.
Nel ricorso con cui è stata introdotta la fase presidenziale la aveva preannunciato Pt_1 che in sede di merito avrebbe richiesto l'addebito della separazione al marito: la domanda però non è mai stata presentata e quindi niente va deciso sul punto.
In punto di affidamento, collocazione e frequentazioni col genitore non collocatario si osserva quanto segue: le parti sono sostanzialmente concordi sul fatto che debba essere confermato l'affidamento del minore ai servizi sociali;
le stesse, infatti, a prescindere dalla attribuzione delle colpe, si sono dimostrate assolutamente incapaci di collaborare nella gestione del figlio e ciò sia per le cose più importanti, come le questioni di carattere sanitario, sia per le cose più banali, come ad esempio le modalità di consegna da un genitore all'altro. La coppia genitoriale non solo non funziona, ma addirittura non esiste;
di conseguenza, stante la incapacità delle parti di colloquiare e rapportarsi per qualsiasi questione che riguardi il figlio, la capacità genitoriale di entrambi, dovrà essere limitata con attribuzione dei poteri decisionali, anche in materia sanitaria, ai servizi sociali, come del resto già aveva fatto il giudice istruttore a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale. Così le CCTTUU dott.sse e : Per_1 Per_2
“ la relazione genitori/figlio non risponde però in modo sufficiente al criterio relativo alla funzione riflessiva ed empatico affettiva per difficoltà psicologiche di entrambi i signori, che determinano scarsa riflessione sul rapporto con l'altro e difficoltà a identificarsi nell'altro. Anche per l'esistenza di queste fragilità personali, come genitori separati non sono stati capaci di creare una comunicazione tra di loro autentica e di riflettere pienamente sui bisogni emotivi di confliggendo su aspetti concreti “. CP_2
Per quanto riguarda la collocazione preferenziale del minore si osserva che tanto il difensore della madre che il curatore speciale hanno chiesto la conferma di quanto disposto in sede presidenziale, in conformità con i suggerimenti della CTU, e, quindi, la prevalente collocazione presso la madre a BA. Il difensore del padre ha invece chiesto in via principale la prevalente collocazione presso il padre e, in subordine, la collocazione presso la madre ma a RA, sul presupposto che la distanza tra RA e BA è tale da non consentire al minore di fruire della bigenitorialità. Il difensore del resistente, in particolare, ha stigmatizzato il comportamento della madre che, nell'estate del 2021, trasferendo il minore improvvisamente a BA, ne aveva mutato la residenza senza l'autorizzazione del padre o quella del giudice ed evidenziato una pretesa contraddittorietà dell'ordinanza presidenziale che, dopo avere correttamente accertato la illegalità del trasferimento, aveva nondimeno confermato la collocazione del figlio a BA presso la
6 madre.
Va osservato che, al contrario di quanto ritenuto dal difensore del padre, il Collegio non ravvisa alcuna contraddittorietà nella motivazione dell'ordinanza presidenziale: la norma dell'art. 337 ter comma secondo c.c., infatti, prevede che i provvedimenti relativi alla prole siano adottati “ con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa “. Il giudice che deve adottare un provvedimento relativo ad un minore, dunque, non deve né sanzionare, né premiare i genitori, ma solo verificare, così come ha fatto in concreto il Presidente, quale sia l'interesse del minore e regolarsi di conseguenza. L'ordinamento prevede strumenti di sanzione, anche civile, a carico del genitore inadempiente ( si pensi ai provvedimenti previsti, prima dell'attuale riforma Cartabia, dall'art. 709 ter c.p.c. e oggi dall'art. 473 bis. 39 cpc ) ma, fuori da tale perimetro normativo, quando si tratta di adottare un provvedimento relativo ad un minore, non consente che l'interesse concreto del minore possa essere subordinato alla salvaguardia di un astratto principio di legalità.
La prevalenza dell'interesse del minore nell'ambito delle decisioni che lo riguardano, è stata costantemente ribadita dalla dalla giurisprudenza anche di legittimità che, per fare un solo esempio, consente l'adozione in casi particolari ai sensi dell'art. 44 comma primo lett. d) L. 184/1983, a favore del genitore d'intenzione in relazione al figlio nato da pratiche di c.d. maternità surrogata, vietate dall'ordinamento italiano, sul presupposto che il minore ha comunque interesse al riconoscimento, anche giuridico, del rapporto affettivo instaurato e vissuto anche col genitore d'intenzione ( cfr. da ultimo Cass. Civ. n. 85/2024 ).
Anche in presenza di un atto illegale di un genitore, dunque, il giudice deve preoccuparsi esclusivamente dell'interesse del minore e non già di sanzionare la condotta illegale in relazione alla quale, come si è visto, sono altri gli strumenti da applicare.
Venendo al caso di specie, dunque, occorre verificare se sia prevalente l'interesse del minore alla collocazione presso il padre a RA o presso la madre a BA.
Prima di affrontare la specifica questione va osservato che non si ritiene di potere valutare l'ipotesi di una prevalente collocazione del minore con la madre a RA, avanzata in via subordinata dalla difesa del padre.
La legge non prevede il divieto del genitore di trasferire la propria residenza in luogo diverso, anche se distante geograficamente, dal luogo di residenza dell'altro genitore. Né tale divieto potrebbe essere legittimamente imposto: l'art. 16 della Costituzione prevede infatti il diritto di ogni cittadino di circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale;
eventuali limitazioni possono essere date solo per legge e per ragioni di sanità o di sicurezza. Se, dunque, la ha deciso, nell'esercizio di un diritto Pt_1 costituzionalmente riconosciutole, di trasferirsi a vivere a BA, di ciò occorre prendere atto senza che vi sia la possibilità, in questa sede, di obbligarla a trasferirsi a RA, in modo da facilitare i contatti tra il figlio e i due genitori.
In caso di trasferimento di residenza di uno dei genitori è invece compito del giudice stabilire, senza alcun automatismo ed in funzione dell'esclusivo interesse del minore, quale sia la soluzione più adeguata in punto di affidamento e collocazione.
La giurisprudenza sul punto è consolidata:
“ Il coniuge separato che intende trasferire la sua residenza lontano da quella dell'altro coniuge, non perde – per ciò solo – l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori o a esserne collocatario, in quanto stabilimento e trasferimento della propria residenza e sede lavorativa costituiscono oggetto di libera e non coercibile opzione dell'individuo, espressione dei diritti fondamentali di rango costituzionale. Ne consegue che il giudice di merito deve esclusivamente valutare se sia maggiormente funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno
7 o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in senso negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario ( cfr. Cass. Civ. n. 21054/22; in termini analoghi anche Cass. Civ. n.
5604/2020; Cass. Civ. n. 19455/2019 ).
In questa sede, pertanto, deve solo verificarsi, preso atto della volontà della donna di vivere a BA, se sia più funzionale alla tutela dell'interesse del minore la sua prevalente collocazione a BA con la madre o a RA col padre.
Ritiene il Collegio che debbano essere confermate le disposizioni di cui all'ordinanza presidenziale.
Tali disposizioni, infatti, sono state adottate in conformità alle risultanze di consulenza tecnica affidata alle dott.sse ( psicologa ) e ( psichiatra ) che, all'esito di un Testimone_1 Testimone_2 approfondito accertamento, dopo numerosi colloqui con entrambi i genitori e con le altre principali figure di riferimento del minore, dando ampio conto in motivazione del percorso e del ragionamento seguito, in modo oggettivamente coerente e in assenza di apparenti vizi logici, hanno indicato come maggiormente corrispondente all'interesse del minore la sua prevalente collocazione presso l'abitazione della madre.
Entrambe le figure genitoriali, sia chiaro, presentano criticità, ma assai più significative e resistenti risultano quelle del padre e del suo nucleo familiare;
mentre, infatti, la , ancor prima Pt_1 dell'adozione dei provvedimenti presidenziali, ha progressivamente ridotto la propria conflittualità ed ha parzialmente riconosciuto la figura del padre e l'importanza dell'accesso del minore al padre, la conflittualità del non si è mai attenuata, l'uomo e il suo nucleo familiare manifestano CP_1 un atteggiamento totalmente escludente rispetto alla figura materna e, soprattutto, risulta totalmente carente da parte del padre ogni valutazione in senso critico del proprio comportamento.
Quanto alla OR le consulenti pongono in evidenza la scarsa capacità di elaborare vissuti di insicurezza ed inferiorità che, in condizioni di stress, la portano a ripiegare su di sé e a chiudersi verso l'esterno. Le consulenti, però, evidenziano come “ nei colloqui la sig.ra rivelava capacità di lettura e di introspezione non superficiali e ben articolate, riuscendo quindi a porsi in una posizione empatica, nella ricerca di soluzioni costruttive per risolvere le criticità legate alla gestione del figlio “.
La , come detto, è quanto meno in parte consapevole dell'importanza dell'accesso del figlio Pt_1 all'altro genitore: “ Per le sue caratteristiche di funzionamento emerse nella presente valutazione la sig.ra
, infatti, non appare precludere al figlio l'accesso alla figura paterna ( ed ai nonni paterni ) mostrando una Pt_1 discreta capacità di scindere gli aspetti inerenti alla relazione con il sig. con quelli legati al figlio, CP_1 rendendo possibile garantirgli il diritto alla bigenitorialità e preservando in questo modo il proprio ruolo genitoriale. Per quanto si è potuto osservare, la sig.ra sembra riconoscere la complessa e confusa condizione attuale di e comprendere la necessità di fornirgli un clima di stabilità emotivo-affettiva che non CP_2 comporti alcun distacco dal padre. Nella narrazione, la sig.ra non esprime apertamente sentimenti di Pt_1 rabbia o di rivendicazione verso l'ex coniuge, ma sembra piuttosto identificarsi più nella parte della vittima destinata a subire gli atteggiamenti di prevaricazione di quest'ultimo e laddove esprime critiche nei suoi confronti sembra farlo più con un intento difensivo rispetto al proprio ruolo materno in risposta alle critiche e svalutazioni espresse dal sig. ”. CP_1
Naturalmente, le consulenti evidenziano come la tendenza ad assumere il ruolo di vittima rappresenti una delle principali fragilità della figura materna, sottolineando che il funzionamento psichico della è vulnerabile proprio nell'area della stima di sé, ma, al contempo Pt_1 sottolineano come da parte del padre e del suo nucleo familiare la tendenza a mettere in discussione la donna sia effettiva a tal punto che i nonni paterni, conferendo con le consulenti, hanno addirittura negato che la donna sia la vera madre di ( “ non è la mamma, non CP_2 Pt_1
è la mamma, l'ha partorito ma non ha il suo dna…” detto dalla nonna paterna “ ).
8 Più problematica è invece la figura paterna di cui le consulenti evidenziano la rigidità, la assenza di senso critico ed anzi la propria idealizzazione in senso positivo, la incapacità di riconoscere la figura materna: “ Tramite la valutazione si è, infatti, evidenziata una modalità di funzionamento tendenzialmente rigida che predispone a fornire risposte stereotipate agli stimoli, risultando, in ultima analisi, poco efficace nell'affrontare la complessità dei rapporti interpersonali che necessitano, invece, di competenze di rapido adattamento al contesto e giungendo a strutturare soluzioni o elaborazione non sempre adeguate…si rilevano significative carenze nell'assumere una posizione empatica, ma quasi esclusivamente centrata su di sé e sui propri individuali bisogni…si è osservata, inoltre, una certa tendenza all'idealizzazione del proprio agire, associata al considerevole ricorso alla svalutazione dell'operato della madre, con una modalità nella quale i ripetuti rimandi alla necessità di operare per la tutela del figlio, specialmente sotto il profilo della salute, ma non solo ( anche espressa in scambi di mail inviate ai servizi sociali di riferimento ) sembrano originare si da una preoccupazione paterna affettivamente connotata, lecita e legittima, ma sottendono di fatto una richiesta di protezione del figlio nel contatto con la madre, figura vissuta come pericolosa per l'equilibrio fisico ed emotivo del bambino, e più in generale di protezione rispetto all'ambiente barese, nella cui descrizione fatta dal CP_1 si evidenzia una sua spiccata attenzione alle tematiche del ceto sociale ed ai suoi status symbol…dagli elementi raccolti nella valutazione clinica appare evidente una tendenza a negare o minimizzare gli aspetti problematici della proprie modalità di reazione e relativi all'adeguatezza del proprio ruolo genitoriale, attendendosi pertanto un'automatica adesione alle sue aspettative e/o proposte, non escludendo completamente momenti di approfondimento, ma mostrando una non piena disponibilità e capacità di accedere al versante emotivo per giungere ad una letture delle proprie ed altrui emozioni e ad una elaborazione secondaria delle stesse ad un livello più introspettivo e profondo, con una difficoltà ad individuare eventuali proprie corresponsabilità rispetto agli accadimenti e con la tendenza a recriminare rispetto al fatto di essere stato poco capito o poco sostenuto. Dalla valutazione risulta particolarmente evidente una scarsa consapevolezza della necessità di raggiungere un livello di minore conflittualità tra lui e la sig.ra , quale presupposto centrale e condizione necessaria per poter Pt_1 garantire un percorso di crescita per in cui siano presenti entrambe le figure genitoriali, pur in CP_2 presenza di risorse che gli consentono di tenere conto in senso generale delle esigenze del minore. Formalmente ed apertamente la posizione del sig. non prende in considerazione la esclusione della relazione di CP_1 con la madre, ma di fatto nel corso della valutazione la figura materna viene costantemente messa CP_2 in discussione, svalutata, screditata, non riconosciuta come importante, ma anzi descritta come potenzialmente nociva ( non occupandosi della salute del bambino, di provvedere a nutrirlo adeguatamente, di seguirlo nelle problematiche del linguaggio, esponendolo ad un ambiente degradato e poco stimolante, offrendogli giochi inadeguati ed un modello intriso di violenza etc. come descritto nei paragrafi precedenti ).
Evidenziate le criticità delle due figure genitoriali, deve ora rilevarsi che l'ambiente dove il minore è stato portato, quando aveva circa quattro anni, e dove sta attualmente crescendo da circa quattro anni, è del tutto adeguato come evidenziato dalle stesse consulenti e dai servizi sociali affidatari.
Le consulenti hanno esaminato il minore quando ancora frequentava la scuola materna e, attraverso il colloquio con le insegnanti, hanno verificato il positivo inserimento del bambino nella struttura e la sua adeguata socializzazione: “ Circa viene riferito che è un bambino CP_2 affettuosissimo con insegnanti e compagni;
è ben inserito nel gruppo classe, non ha problemi di socializzazione. E' sereno, educato, vivace, rispettoso e si impegna nelle attività; ha voglia di fare , ama costruire col Lego. Spesso costruisce carrarmati, è molto creativo “.
Va osservato che il padre aveva riferito che il figlio sarebbe stato bullizzato in ambito scolastico ma ciò non è risultato e, anzi, in sede di consulenza l'insegnante, oggetto di specifica richiesta da parte del consulente : “ riferisce che non ci sono situazioni di attrito di con altri bambini, CP_1 CP_2 un unico episodio l'anno scorso con un bimbetto, una scemata come spesso accade tra bambini “.
9 Ancora le consulenti evidenziano come nessun rilievo debba essere mosso dal punto di vista della salute e della crescita: “ la pediatra curante a BA non ha rilevato problematiche relative al peso e alla crescita
“. Malgrado ciò il padre segnala costanti problematiche sanitarie del figlio, lo sottopone a RA a costanti controlli di natura sanitaria e ne rileva costantemente il peso.
Adeguato anche l'ambiente domestico dove il minore è stato inserito come direttamente osservato in sede di consulenza.
Va osservato che la situazione del minore, che oggi frequenta la seconda elementare, non è sostanzialmente cambiata: i servizi sociali affidatari con la relazione depositata in data 7.10.2024 confermano il positivo inserimento del minore in ambito scolastico ( “ il bambino frequenta la seconda elementare presso la scuola internazionale Educom “ Il Parco delle Fiabe “. Dai racconti del bambino, lo stesso è felice di andare a scuola, ove ha gli amichetti, con cui si relazione ed incontra anche al di fuori dell'ambito prettamente scolastico “ ) e riferiscono in merito alle vicende sanitarie del minore, rese problematiche dalle continue interferenze del padre che, privato dal giudice istruttore della capacità genitoriale in ambito sanitario, nondimeno continua a tempestare i servizi di richieste, sollecitazioni, critiche.
Se dunque la salute del minore non desta significative preoccupazioni per gli aspetti di carattere fisico è serio invece il pericolo che, persistendo la attuale situazione di conflitto, possa CP_2 andare incontro a seri pregiudizi in merito allo sviluppo psicologico.
Ciò è riferito in primo luogo dalle consulenti che evidenziano come, in sostanza, il minore tenda a comportarsi con ciascun genitore come da questi desiderato;
egli non vive il rapporto con i genitori in modo spontaneo ma si impone comportamenti che lo rendono sicuro dell'approvazione del genitore con cui di volta in volta si trova in un continuo mutamento e adattamento del proprio modo di essere. Così scrivono le consulenti: “ Si sottolinea l'aspetto del peso della relazione fra e con i genitori che ricade sul bambino e il fatto che dal suo racconto emerga che si comporti con ciascun genitore così
CP_2 come da questi desiderato, non è chiaro, quindi, quale sarebbe il vero comportamento di , che è e
CP_2 rimane un bambino di cinque anni…presenta una situazione psicofisica, a rischio dello sviluppo psicologico evolutivo futuro, nonostante che dal punto di vista pediatrico non si rivelino patologie somatiche. Dalla valutazione psicodiagnostica emerge un atteggiamento pseudo maturo – sembra più grande della sua età – e iperadattato in quanto tende spesso a comportarsi come voglio gli adulti e anche in modo diverso a
CP_2 seconda con quale genitore si trovi. Non prende posizione a proposito dei genitori, anche per temi di nessuna importanza, tentando di rimanere equidistante con grande fatica. vive in due mondi separati che non
CP_2 comunicano tra loro, con impossibilità a mettere insieme la vita con papà e quella con la mamma “.
Malgrado ciò i genitori, ed il padre in particolare, non sembrano rendersi conto dei danni che possono derivare al minore e alla sua salute psichica dalla attuale situazione di conflittualità e dal mancato riconoscimento della figura dell'altro genitore;
se, come si è visto, il comportamento della madre, pur con le criticità evidenziate dalle consulenti, si è relativamente normalizzato, il padre continua a vivere, ormai da quasi quattro anni, in una sorta di perenne conflitto non solo con la madre, ma pure con i servizi sociali affidatari che, enfatizzando nomali problematiche sanitarie e ravvisando pericoli laddove non vi sono ( il bullismo a scuola, il quartiere degradato ecc. ), continua a sommergere di richieste, censure, critiche allo scopo evidente di cercare di dimostrare che non solo la , ma anche i servizi stessi, sarebbero inidonei alla gestione del minore, che solo col Pt_1 padre ed a RA, dal suo punto di vista, potrebbe trovare quel benessere e quella serenità che adesso non avrebbe.
10 Di fatto il sta sistematicamente omettendo di frequentare il figlio a BA in occasione dei CP_1 fine settimana di propria competenza ( cfr. relazione servizi sociali depositata il 7.10.2024 ) e, stando a quanto allegato dalla fin dalla memoria integrativa, sistematicamente omettendo Pt_1 di contribuire al mantenimento del figlio ( sul padre grava ovviamente l'onera della dimostrazione di avere adempiuto ).
Ora, la mancata assenza del padre in occasione dei fine settimana in cui avrebbe dovuto tenere il figlio è attestata dai servizi sociali per scienza diretta;
, infatti, riconduce la propria CP_1 mancata partecipazione a presunte colpe dei servizi nella organizzazione dei passaggi del bambino da un genitore all'altro. E' di tutta evidenza la pretestuosità di tale atteggiamento. Se sono comprensibili le difficoltà logistiche dei trasferimenti a BA, difficoltà che potrebbero giustificare il “ salto “ di alcuni week end, del tutto incomprensibile è l'atteggiamento di chi di fatto sta sistematicamente omettendo di vedere il figlio per presunti disservizi dell'ente affidatario. Non è questa la sede per entrare nel merito delle critiche rivolte dal ai servizi, talmente CP_1 numerose e a così ampio spettro da rendersi di per sé scarsamente credibili, ma è di tutta evidenza che la rinuncia sistematica a vedere il figlio, anche ad ammettere, senza concederlo, che possano esservi state mancanze da parte dell'ente affidatario, pone, di per sé, seri interrogativi sulla capacità del padre all'esercizio della responsabilità genitoriale. E' comprensibile ed umano il desiderio di poter vivere la quotidianità col proprio figlio, ma non si spiega che, non potendo il avere col figlio il rapporto ideale che vorrebbe, rinunci di fatto al rapporto stesso, fin CP_1 quando non gli sarà consentito di gestire il figlio secondo ciò che egli ritiene più conveniente. Ancor più ingiustificabile il fatto che il padre stia omettendo di contribuire al mantenimento del figlio.
In punto di collocazione, dunque, non può che confermarsi quanto stabilito in sede presidenziale: ferme le criticità di entrambi i genitori, è palese che il padre sia la figura più problematica per la dimostrata assenza di ogni capacità di autocritica, per la sua rigidità e per la sua sostanziale incapacità di comprensione della gravità della situazione. Tale problematicità, già evidenziata dalle consulenti e posta alla base dell'ordinanza presidenziale, sembra paradossalmente essersi aggravata: il padre, di fatto, non ha accettato le limitazioni alla propria genitorialità disposte dal giudice e, anziché, come suo diritto, limitarsi a contestarle nelle competenti sedi e cercare di ottenerne la revisione, viola sistematicamente le disposizioni dell'ordinanza presidenziale ed ha accentuato la propria animosità ed il proprio spirito rivendicativo rendendo oltremodo difficile all'ente affidatario procedere alla gestione del figlio ed allo svolgimento di quella sostanziale funzione di mediazione che sarebbe indispensabile il servizio potesse svolgere nella prospettiva, ad oggi francamente difficile da immaginare, del recupero della coppia genitoriale.
E' pertanto del tutto condivisibile la decisione del Presidente di disporre la prevalente collocazione del minore presso la madre che fin da subito si è mostrata come il genitore che, per quanto ampiamento detto, offriva maggiori garanzie, anche nel favorire l'accesso all'altro genitore;
senza contare che al momento della interruzione della convivenza, nell'anno 2021, il minore aveva circa quattro anni e dunque si trovava ad uno stadio dell'infanzia in cui, in situazioni di normalità, è naturalmente ancora più intenso il legame con la madre.
E se ciò valeva in allora a maggior ragione vale oggi dopo quattro anni di convivenza a BA con la madre, senza che si siano manifestati reali problemi della donna nella gestione del figlio, bene inserito in ambito scolastico e con un livello di socializzazione adeguato all'età. Il minore ha oggi, all'età di circa otto anni, una vita sociale che non aveva quattro anni fa, quando è stato trasferito a BA, e dalla quale non può essere sradicato se non in presenza di motivi di notevole rilevanza;
che nello specifico mancano del tutto, tanto più che, come si è visto, le criticità del padre, anziché
11 attenuarsi per effetto del tempo e della considerazione dei rilievi delle consulenti, si sono invece aggravate.
Quanto alle frequentazioni tra il padre ed il minore vanno tendenzialmente confermate le condizioni stabilite con l'ordinanza presidenziale del 13.9.2023 che, tenuto conto della distanza tra le città di
BA e di RA, permettono al padre, soggetto economicamente agiato e dunque in grado di sostenere le relative spese, di vedere e tenere il figlio con sufficiente continuità. Vanno però fatte alcune modifiche.
Il calendario stabilito in sede presidenziale non consente alla madre di tenere con sé il figlio in occasione di vacanze estive e pasquali;
ciò al fine, in sé condivisibile, di consentire al padre di sfruttare al massimo il periodo di tempo in cui il minore, libero da impegni scolastici, non necessita di rimanere a BA con la madre. Se quanto sopra deve essere in linea di massima confermato è tuttavia necessario consentire anche al padre di trascorrere ad anni alterni il giorno di Natale col figlio e alla madre di trascorrere col figlio un periodo significativo durante l'estate apparendo eccessivo che la madre per quasi tre mesi non possa vedere il figlio. Alla madre, sia pure ad anni alterni, dovrà inoltre essere consentito di trascorrere il periodo pasquale col figlio.
Di conseguenza in occasione delle vacanze natalizie il minore trascorrerà col padre il periodo dal
23 dicembre ( giorno di arrivo a RA ) al 6 gennaio ( giorno di riorno a BA ) ovvero il periodo dal 27 dicembre ( giorno di arrivo a RA ) al 6 gennaio ( giorno di ritorno a BA ) ad anni alterni.
In occasione delle vacanze estive, invece, la madre potrà tenere con sé il figlio per due settimane consecutive e per una terza da questa separata nonchè per almeno altri due fine settimana dal pomeriggio del venerdì alla domenica alle 20.00 purchè i pernotti abbiano luogo in relativa prossimità all'abitazione del padre, così come meglio sarà specificato in dispositivo.
Deve essere confermato che le trasferte dovranno essere effettuate col mezzo aereo e, per evitare condotte ostruzionistiche da parte del genitore non interessato alla consegna, disposto che debba sempre essere il padre a prelevare il figlio a BA e la madre a prelevarlo a Genova.. E' peraltro impensabile che le consegne debbano essere sempre mediante dai servizi sociali. Si dispone, pertanto, che il padre provveda a consegnare il bambino alla madre presso l'aeroporto di Genova e che la madre provveda a consegnare il figlio al padre presso l'aeroporto di BA. Le parti comunicheranno gli estremi del volo e l'orario di arrivo previsto ai servizi sociali.
Per quanto riguarda gli aspetti di natura economica occorre preliminarmente procedere alla ricostruzione dei redditi e del patrimonio delle parti attingendo, in primo luogo, dalle risultante della ctu redatta dal dott. durante la fase presidenziale e datata 17.2.2023. Per_3
SCORCIA LOREDANA:
dipendente di Leroy ER sulla base delle dichiarazioni era percettrice di un reddito medio netto, spalmato su dodici mensilità, su base triennale ( anni d'imposta dal 2019 al 2021 ) di euro 1225, 67
A tale importo va aggiunto quanto ricevuto a titolo locazione, stimato in euro 360, 00 mensili, in relazione a immobile di proprietà della ricorrente, sito a Genova via Bianchetti 3/17 che, però, la donna ha alienato nel 2022 percependo in corrispettivo l'importo di euro 36.000, 00 che il ctu ha considerato in linea con le risultanze OMI
12 La , inoltre, risulta percepire per intero l'assegno unico relativo al figlio di importo pari ad Pt_1 euro 204, 29 mensili
E' possibile, ma non certo, che possa beneficiare di altre modeste entrate, a titolo di rimborso spese, per attività di volontariato.
La , così come richiesto dal giudice istruttore, ha depositato il modello 730/23 da cui è Pt_1 possibile ricavare i redditi relativi all'esercizio 2022 ( imponibile euro 16.841, 00; imposta netta euro 457, 00; addizionale PE euro 218, 00 ) e che appaiono in sostanziale continuità con quelli degli esercizi precedenti.
: Controparte_1
Segnala il ctu dott. che il resistente ha omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi Per_3 nell'ultimo quinquennio
A seguito di verifica la Guardia di Finanza ha stimato il reddito medio mensile, con riferimento al triennio 2015-2017, nell'importo di euro 4.806, 56
Il dott. , muovendo invece dagli estratti conto e computando, oltre le spese documentate, gli Per_3 incassi delle parcelle e i versamenti per contanti, ha stimato un reddito netto mensile, con riferimento al triennio, 2020-2022 pari ad euro 2.438, 47. Va, però, evidenziato che il valore medio del triennio è significativamente ridotto dai risultati dell'anno 2022, del tutto anomali, in quanto del tutto disomogenei rispetto ai risultati cinque esercizi precedenti: nel 2022, infatti, risultano incassi di parcelle per euro 16.552, 442 a fronte degli euro 75.204, 15 dell'esercizio precedente e dei valori ancora superiori dei quattro esercizi precedenti;
maggiore degli esercizi precedenti è invece l'importo dei versamenti per contanti o assegni;
il valore complessivo dei ricavi del 2022 è comunque circa dimezzato rispetto a quello dell'esercizio precedente.
Il è inoltre titolare di diritti reali immobiliari e in conseguenza di ciò, oltre all'immobile di CP_1 pregio dove abita, ha la possibilità di locare due immobili da cui potrebbe percepire un ricavo netto, già detratto, l'importo della cedolare secca di euro 1498, 00. A fronte di ciò egli deve però effettuare pagamenti a titolo di Imu per euro 4635, 33 annui.
Il valore del patrimonio del è stato stimato pari ad euro 700.269, 17 CP_1
Nel periodo 2017-2022 il marito ha inoltre operato acquisto di mobili e oggetti di arredamento per un valore complessivo di euro 60.496, 89
Il ctu ha inoltre evidenziato le spese effettuate, per ragioni non professionali, dal e CP_1 accertato una spese media annua, relativa alla coppia, nel periodo 1.1.2017-30.6.2022 di euro
41.928, 00. E' importante osservare che la apparente riduzione di reddito del 2022 non sembra incidere sulla capacità di spesa dato che nel primo semestre del 2022 il risulta avere CP_1 speso euro 35.226, 48 a fronte degli euro 40.232, 57 dell'intero esercizio precedente.
Tardivamente, in sede di comparsa conclusionale, il resistente ha depositato il modello unico 2023 da cui risulta un imponibile dichiarato di euro 14.496, 00.
Ciò premesso e per quanto concerne la richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla si osserva quanto segue: Pt_1
13 l'art. 156 c.c. stabilisce che il giudice, pronunciando la separazione, dispone a vantaggio del coniuge c.d. debole “ …il diritto a ricevere dall'altro coniuge quanto a necessario al suo mantenimento, qualora non disponga di adeguati redditi propri “.
Come noto, secondo il c.d. diritto vivente ( cfr. ex multis da ultimo Cass. Civ. n. 30119/2024 ) i criteri per la determinazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione differiscono da quelli previsti per la quantificazione dell'assegno divorzile;
in sede di separazione, infatti, in considerazione della persistenza del vincolo matrimoniale e del dovere di assistenza materiale in capo ai coniugi, si ritiene che il coniuge debole abbia diritto, nei limiti delle possibilità dell'altro coniuge, alla conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di convivenza: nello specifico, la in costanza di convivenza abitava a RA in un immobile di pregio, Pt_1 che il marito provvedeva costantemente ad arredare con oggetti di antiquariato ed il nucleo familiare sosteneva spese per circa 40.000, 00 euro l'anno.
La moglie oggi vive all'interno di immobile più modesto, assieme al padre e al fratello, oltre che al figlio naturalmente, e, pur non dovendo sostenere oneri di locazione, percepisce un reddito netto annuale di euro 16.166, 00, inferiore di oltre la metà di quanto il nucleo familiare spendeva in costanza di matrimonio. E' di tutta evidenza che mentre in costanza di matrimonio la Pt_1 poteva vantare un tenore di vita agiato adesso, grazie al fatto di non dovere sostenere oneri di locazione, ha solo quanto necessario per condurre un'esistenza dignitosa, ma niente più.
E' sostanzialmente impossibile stabilire quali siano in attualità i redditi del;
egli prima di CP_1 una verifica della Guardia di Finanza, e pur vantando ricavi professionali di tutto rispetto, aveva addirittura omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi;
inoltre ha omesso di consegnare al consulente le fatture attive e passive successive al 2019; fino a tutto il 2021, però, sui conti affluivano somme considerevoli, di cui è dato ampio conto sopra, che gli consentivano di condurre un tenore di vita molto agiato. Segnala il ctu, dott. , che nel 2022 gli incassi sui conti del Per_3
sono approssimativamente la metà di quelli relativi agli esercizi precedenti e altresì il CP_1 fatto che alla data della redazione della consulenza sarebbero poche le cause patrocinate dal
. CP_1
La documentazione contabile del , peraltro fornita in modo incompleto, non consente, CP_1 però, di avere un quadro veritiero della situazione. Egli, come abbiamo osservato, aveva in passato addirittura omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi, pur in presenza di redditi importanti, e già questo appare significativo della scarsa attendibilità della documentazione fiscale fornita, peraltro in modo incompleto e tardivo. I redditi del cominciano drasticamente a CP_1 ridursi nel 2022, quando il flusso dei depositi sui conti si riduce a circa la metà rispetto a quello degli esercizi precedenti. Il 2022, però, è proprio il primo anno successivo alla interruzione della convivenza e coincide con la combattutissima fase presidenziale del procedimento di separazione.
Malgrado il calo degli incassi, poi, le uscite dai conti del del 2022 sono ancora in linea CP_1 con quelle degli esercizi precedenti, segno che il tenore di vita ancora è rimasto sostanzialmente inalterato. E' inoltre scarsamente verosimile che i ricavi dell'attività di un professionista, sostanzialmente costanti da circa cinque anni, si dimezzino all'improvviso. E' evidente, infatti, che un professionista avviato, che dunque già dispone di una clientela consolidata, tenderà a mantenere inalterato il proprio reddito e che le sue variazioni, in aumento o in diminuzione, saranno eventualmente progressive. Non si spiega invece un drastico crollo degli incassi derivanti dall'attività professionale, quale quella che oggi il resistente allega.
In conclusione il resistente non ha dimostrato, per la inattendibilità e incompletezza della documentazione esibita e per la inverosimiglianza e contraddittorietà delle allegazioni, che i suoi redditi ed il suo tenore di vita si siano modificati in negativo rispetto alla data della consulenza del
14 dott. . A livello, indiziario, anzi sembra potersi affermare il contrario in presenza di un'attività Per_3 professionale bene avviata e consolidata che sembra improvvisamente interrompersi, senza apparente spiegazione, proprio in concomitanza col procedimento di separazione e malgrado che, ancora nel 2022, il continui a spendere quanto gli anni precedenti. CP_1
In ogni caso la capacità professionale del è rimasta immutata ed egli ha il dovere di CP_1 metterla a frutto, così come aveva sempre fatto in passato, per adempiere correttamente ai doveri scaturenti dal matrimonio e dal ruolo di padre.
In conclusione deve quindi mantenersi inalterata la misura dell'assegno di mantenimento stabilita in sede presidenziale.
Quanto alla misura del contributo al mantenimento ordinario del figlio si osserva quanto segue:
Il reddito medio netto della madre spalmato su dodici mensilità risultante dal 730/2023 ammonta ad euro 1347, 00 ( frutto della sottrazione dall'imponibile dell'imposta netta e dell'addizionale PE
). Da tale importo devono essere detratte le spese per il proprio mantenimento e quelle per la gestione della casa di abitazione che, in quanto condivisa con padre e fratello, si ritiene di dividere per tre. L'imponibile a disposizione per il mantenimento del figlio è perciò pari ad euro 1347, 00 –
450, 00 ( 325, 00 per il proprio mantenimento;
euro 125,00 per la casa ) = euro 897, 00. A ciò va aggiunto l'importo dell'assegno di mantenimento per complessivi euro 1297, 00
Il reddito netto del padre stimato in sede di ctu ( la Guardia di Finanza aveva in realtà stimato un reddito doppio ) ammonta ad euro 2438, 00 netti ma questa stima, come già è stato osservato, è falsata dall'improvviso quanto inverosimile crollo degli incassi nell'anno 2022, cui però, paradossalmente, non ha corrisposto il crollo della capacità di spesa. La capacità di spesa esibita, circa euro 40.000, 00 l'anno e il patrimonio immobiliare di cui il dispone, evidenziano CP_1 come le entrate reali e potenziali dell'uomo siano significativamente superiori a quelle minimali ricostruite dal consulente e rendono congruo l'importo liquidato in sede presidenziale, da ridursi peraltro ad euro 700, 00 mensili in considerazione del fatto che il padre tiene consè il figlio per circa due mesi l'anno.
In considerazione delle differenze di reddito sopra indicate le spese straordinarie dovranno essere poste a carico del padre nella misura del 70% e della madre nella misura del 30%.
In considerazione della prevalente soccombenza il deve essere condannato alla CP_1 refusione dei 2/3 delle spese legali nei confronti della , previa compensazione del residuo Pt_1 terzo. Liquidazione come da dispositivo.
Le spese di consulenza vanno poste a carico del per 2/3 e della per il residuo CP_1 Pt_1 terzo.
PQM
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale non definitivamente pronunciando,
15 DICHIARA la separazione personale tra e legati da Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario celebrato a BA il 22.6.2013 ( trascritto nei registri dello stato civile del Comune di BA al. N. 223 parte II serie A anno 2013 ) autorizzandoli a vivere separati.
DISPONE l'affidamento di ( nato a [...] il [...] ) delle parti al Controparte_2 servizi sociali del Comune di BA per la durata di mesi 24
DISPONE conseguentemente la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e per l'effetto,
DISPONE
a) che la residenza abituale del minore sia fissata presso l'abitazione materna b) che il servizio sociale affidatario può direttamente compiere nell'interesse del minore, i seguenti atti:
1) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
2) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
3) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
4) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'ufficio di Stato Civile del Comune di BA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
DISPONE che i servizi affidatari riferiscano per iscritto ogni sei mesi al giudice tutelare presso il Tribunale di BA ai sensi dell'art. 5 bis comma secondo lett. h) L. 184/1983
DISPONE che il padre possa vedere il figlio, frequentarlo e tenerlo con sé, nonché permetterne la frequentazione ai nonni paterni, a fine settimana alternati in BA ( tenendolo in albergo o altra dimora che vorrà individuare purchè idonea con indirizzo da comunicarsi alla madre e al servizio affidatario. ) dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola fino alla domenica sera alle 20.00 con accompagnamento presso l'abitazione della madre ( qualora per esigenze logistiche il padre dovesse tenere il figlio per un periodo di tempo inferiore avrà comunque diritto di farlo previamente comunicando alla madre e ai servizi affidatari il diverso orario ). Inoltre potrà tenerlo con sé facendogli altresì frequentare i nonni paterni nei seguenti periodi:
- Durante le festività natalizie ad anni alterni nei seguenti periodi: dal 23 dicembre ( giorno di arrivo a RA ) al 6 gennaio ( giorno di ritorno a BA ); dal 27 dicembre ( giorno di arrivo a RA ) al 6 gennaio ( giorno di ritorno a BA ). Il primo periodo successivo al deposito della sentenza la scelta del periodo spetterà al padre..
- Durante le feste pasquali, ad anni alterni, dal giovedì prima di Pasqua al lunedì di Pasqua compreso, con rientro a BA il martedì dopo Pasqua. Il primo periodo pasquale successivo al deposito della sentenza sarà il padre a decidere se tenere con sé o meno il figlio.
- Durante l'eventuale sospensione scolastica invernale
16 - Durante il periodo estivo dal lunedì della settimana di giugno successiva alla fine della scuola al 31 agosto. Durante detto periodo, però, la madre potrà tenere con sé il figlio per due settimane consecutive e per una terza non consecutiva che la stessa provvederà a comunicare al padre e ai servizi affidatari entro il 30 maggio di ogni anno. Potrà inoltre tenerlo con sé per due fine settimana dal pomeriggio del venerdì alle 20.00 della domenica purchè i pernotti abbiano luogo non oltre duecento chilometri stradali da RA ( con obbligo di comunicare al padre e ai servizi affidatari i luoghi di pernotto;
qualora per esigenze logistiche la madre dovesse tenere il figlio per un periodo di tempo inferiore avrà comunque diritto di farlo previamente comunicando al padre e ai servizi affidatari il diverso orario ). I fine settimana saranno comunicati entro il 30 maggio di ogni anno. Nel caso le date comunicate relative alle tre settimane e ai due fine settimana coincidessero con programmi di vacanza alternativa del padre il primo anno prevarrà la scelta della madre, quello successivo la scelta del padre e così via alternativamente. In occasione dei due fine settimana estivi la madre provvederà al ritiro del minore e alla sua riconsegna presso l'abitazione del padre.
DISPONE che i trasferimenti del minore avvengano col mezzo aereo, che la consegna del minore da un genitore all'altro abbia luogo nelle aree aeroportuali di Genova e di BA, che sia il padre a prelevare il figlio a BA e la madre a prelevarlo a Genova. Il genitore interessato al trasferimento comunicherà all'altro e ai servizi gli estremi del volo e l'altro genitore dovrà consegnarlo presso l'aeroporto di partenza tre ore prima del volo o al diverso orario indicatogli(le ) dal genitore che effettuerà il trasferimento.
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il Controparte_1 Parte_1 giorno cinque di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento la somma mensile di euro
400, 00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il Controparte_1 Parte_1 giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , CP_2 la somma di euro 700, 00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat
DISPONE che le spese straordinarie relative al figlio , individuate e CP_2 regolamentate a norma di quanto stabilito nel verbale della riunione ex art. 47 ord. giud. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova, siano poste a carico del padre nella misura del 70% e della madre nella misura del 30%.
CONDANNA a rifondere a i 2/3 delle spese del Controparte_1 Parte_1 presente giudizio, che compensa per il residuo terzo, che liquida per l'intero in complessivi euro 8000, 00 oltre 15% rimborso spese generali, iva ( se dovuta ) e cpa ( importo da rifondere quindi euro 5333, 33 oltre 15% iva – se dovuta – cpa ).
DISPONE che le spese relative alle due consulenze siano poste a carico per 2/3 di e per 1/3 di . Controparte_1 Parte_1
DISPONE che la presente sentenza venga annotata nei registri dello stato civile del
Comune di BA.
Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio del 28.2.2025
Si comunichi: alle parti
17 all'ufficio di stato civile del Comune di BA ai servizi sociali presso il Comune di BA al giudice tutelare presso il Tribunale di BA
Il giudice rel. est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
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