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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/06/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Retribuzione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA Registro Generale
(con motivazione contestuale) N. 7215/22 nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 7215/2022 R.G.
Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc nel termine fissato del giorno 13.06.2025, avente ad CRONOLOGICO
N. _______________ oggetto: “Retribuzione”;
e vertente
REPERTORIO tra Parte_1 P.IVA_
rappresentato e difeso dall'avv. P. Pannullo del
[...] n. R.B. Lav.
Foro di Nocera Inferiore in virtù di mandato allegato al ricorso,
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Nocera
Discusso nel termine del 23.05.2025 Superiore, Via S. Clemente, n. 146; con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc
Ricorrente
e Controparte_1
_________________
in persona del legale rappr. p.t., con sede Controparte_2
in Oliveto Citra (Sa), Zona Industriale, Località Staglioni snc;
Pubblicazione in data
Resistente contumace
__________________
Giudizio n. 7215/22 R.G. D'Amico c/o pag. 1 Controparte_2
§§§
Nel termine fissato del giorno 13.06.2025 la parte costituita ha discusso la causa con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, ha precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 08.11.2022 adiva Parte_1
il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed esponeva di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della società resistente dal giorno
28.08.2017 al giorno 21.12.2018 (data delle dimissioni per giusta causa), con la qualifica di impiegato e mansioni di disegnatore tecnico, con contratto di lavoro a tempo determinato full time per 40 ore settimanali,
e di essere rimasto creditore delle differenze retributive;
quindi, chiedeva all'adito Tribunale di condannare la società resistente al pagamento delle differenze retributive maturate, pari alla somma di euro 30.500,03, oltre rivalutazione e interessi, nonché al rimborso delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. ricevute pec di accettazione e consegna in data 05.05.2023, agli atti), non si costituiva in giudizio la società resistente, la quale, pertanto, veniva dichiarata contumace, con ordinanza del GdL in data
09.06.2023.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito (acquisizione dei documenti allegati e prova testimoniale), nel termine fissato del giorno 13.06.2025 la parte costituita ha discusso la causa con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensive: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da
Giudizio n. 7215/22 R.G. D'Amico c/o pag. 2 Controparte_2 sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. La domanda proposta da è fondata e, Parte_1
pertanto, va accolta per quanto di ragione.
Invero, la parte ricorrente, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio ex art. 2697 cod. civ., ha fornito un sufficiente riscontro alle asserzioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio (cfr., tra le altre,
Cass. n. 11530/2013; Cass. n. 16951/2018), specificamente circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, le mansioni svolte, la durata del rapporto e l'orario di lavoro.
In particolare, per quanto riguarda la prova documentale, risultano allegati agli atti il contratto di lavoro, l'estratto conto Inps, il Cud 2018, la comunicazione di dimissioni, le email aziendali, l'esposto denuncia all , i decreti ingiuntivi, il CCNL di settore e i conteggi CP_3
analitici (cfr. all. A-Q del fascicolo telematico di parte ricorrente).
Per quanto riguarda la prova testimoniale svolta, questa ha confermato le circostanze sopra indicate, riportate nel ricorso introduttivo della lite. Infatti, i testi escussi e Testimone_1 [...]
, all'udienza in data 06.05.2025) hanno confermato Testimone_2
sostanzialmente le circostanze di fatto riportate nel ricorso introduttivo sia circa il rapporto di lavoro e la durata dello stesso sia circa l'orario di lavoro sia circa le mansioni concretamente svolte dal ricorrente (cfr. il verbale di udienza di escussione dei testi).
Le dichiarazioni rese dai testi sono specifiche, circostanziate e prive di contraddizioni e, quindi, ad avviso del Tribunale, sono genuine ed attendibili, in quanto provenienti da soggetti informati sui fatti causa, in quanto i testi risultano essere stati dipendenti della società resistente nello stesso periodo in cui vi ha lavorato l'odierno ricorrente.
In riferimento alla valutazione delle prove testimoniali, la Suprema Corte ha affermato ripetutamente che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze
Giudizio n. 7215/22 R.G. c/o pag. 3 Pt_1 Controparte_2 probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., tra le più recenti, Cass. Civ., Sez. II, 3 novembre
2021, n. 31247; Sez. VI, 01 marzo 2021, n. 5560; 24 settembre 2020, n.
20017; Sez. II, 4 marzo 2020, n. 6084; 8 agosto 2019, n. 21187; Sez. VI,
4 luglio 2017, n. 16467; v., altresì, cfr. Cass., Sez. Lav., 13 giugno 2014,
n. 13485, che ha precisato che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova;
in tale senso, anche Cass., Sez. III, 16 giugno
2011, n. 13177; Sez. Lav., 21 luglio 2010, n. 17097; 15 luglio 2009, n.
16499).
Orbene, alla luce dei suddetti arresti giurisprudenziali, nel caso di specie, ad avviso del Tribunale, deve essere attribuito pieno credito alle dichiarazioni rese dai testi escussi, indicati dalla parte ricorrente, in quanto, come già detto, trattasi di soggetti a conoscenza diretta dei fatti oggetto di causa per i motivi sopra indicati: pertanto, può ritenersi sufficientemente raggiunta la prova circa il rapporto di lavoro di natura subordinata intercorso con la resistente, circa le mansioni e CP_4
l'orario di lavoro svolto in via ordinaria.
Peraltro, a fronte delle asserzioni della parte ricorrente e delle
Giudizio n. 7215/22 R.G. D'Amico c/o pag. 4 Controparte_2 prove, documentali e orali fornite, la società resistente nulla ha controdedotto, rimanendo addirittura contumace.
Invece, la parte ricorrente, pur ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio ex art. 2697 cod. civ., nulla ha provato circa l'effettivo svolgimento del lavoro straordinario e del lavoro festivo, in quanto le dichiarazioni rese in proposito dai testi escussi risultano generiche e vaghe: ed è notorio che la prova sul punto deve essere particolarmente rigorosa (cfr. Cass., Sez. Lav., n. 16150/2018; Cass. n. 1071/2016; Cass.,
Sez. Lav. n. 9906/2015; Cass. n. 9599/2013; Cass. n. 18564/2008).
Per quanto riguarda il quantum della pretesa azionata, vanno, quindi, riconosciuti alla parte ricorrente gli importi indicati nei conteggi allegati al ricorso (cfr. fascicolo telematico di parte ricorrente), con esclusione, in base a quanto sopra evidenziato, dell'importo per lavoro straordinario
(pari a euro 385,90) e per festività (pari a euro 957,86): i calcoli compiuti nei suddetti conteggi appaiono conformi alle disposizioni del CCNL di settore e privi di errori logici e/o di calcolo e, di conseguenza, possono essere posti a base della decisione. Di conseguenza, alla parte ricorrente va riconosciuto, l'importo totale di euro 29.072,19 (di cui euro 27.279,64 per differenze retributive, eliminati gli importi sopra indicati per straordinario e festività; ed euro 1.792,55 per trattamento di fine rapporto, ricalcolato in riduzione per effetto della riduzione dell'importo della retribuzione utile), oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi, dal dovuto e fino al saldo (cfr. i conteggi allegati al fascicolo di parte).
In conclusione, quindi, per tutti i suesposti motivi, la domanda proposta dalla parte ricorrente risulta fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione, nei termini sopra indicati.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della società resistente al rimborso delle stesse in favore del ricorrente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4,
Giudizio n. 7215/22 R.G. c/o pag. 5 Pt_1 Controparte_2 comma I.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti della società con ricorso
[...] Controparte_2
depositato in data 08.11.2022 e ritualmente notificato 05.05.2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso per quanto di ragione;
e, per l'effetto:
2) Condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'importo totale di euro 29.072,19 (di cui euro 27.279,64 per differenze retributive ed euro 1.792,55 per trattamento di fine rapporto), oltre gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, come per legge, dal dovuto e fino all'integrale soddisfo;
3) Condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 2.750,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali
15%, con attribuzione al difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno in data 13.06.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 7215/22 R.G. c/o pag. 6 Pt_1 Controparte_2