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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/05/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Simona Monforte Giudice est. dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3176 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24.05.1965 e ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Foggia, via
G. Mandara n.49, presso lo studio dell'Avv. Maria Anna Corvino, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, C.F. , nato a [...] il [...] e ivi Controparte_1 C.F._2 residente a[...];
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio- Scioglimento matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 29.07.2024, , nata a [...] il [...], Parte_1 premetteva:
1 - di avere contratto matrimonio concordatario in data 25.02.1995 con CP_1
, nato a [...] il [...], atto trascritto nei registri del Comune di Foggia
[...]
anno 1995 n. 35 parte II serie A;
- che dall'unione coniugale non nascevano figli;
- che con sentenza non definitiva n. 1690/22 pubblicata il 21.06.2022, il Tribunale di
Foggia dichiarava la separazione giudiziale dei coniugi e Controparte_1 [...]
; Parte_1
- che tale sentenza era stata munita di certificazione di giudicato dalla competente cancelleria in data 20.06.2024;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento e che, pertanto, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
- che il percepiva una pensione NP pari a circa € 2.500,00 mensili, derivante CP_1
da attività lavorativa quale ex dipendente della Guardia di Finanza con il grado di Brigadiere
Capo ed era altresì proprietario di diversi immobili;
- che la ricorrente, invece, era disoccupata e l'unica fonte di reddito era costituita dall'assegno di mantenimento percepito;
- che la deducente, inoltre, era proprietaria di un immobile infruttifero, era invalida all'80% ed era affidata alle cure della sorella convivente, nominata sua amministratrice di sostegno;
Tutto ciò premesso, chiedeva che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni meglio specificate in ricorso e, in particolare, che venisse confermato, a titolo di assegno divorzile, l'importo mensile disposto a carico del resistente in sede di separazione, quantificato, al momento dell'instaurazione del giudizio di divorzio, in € 569,72, da versarsi alla ricorrente direttamente dall'NP (come avveniva per l'assegno di mantenimento) entro e non oltre il 5 di ogni mese e con adeguamento automatico in base agli indici Istat.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data
14.10.2024.
Instaurato il contraddittorio, , seppur ritualmente evocato in Controparte_1
giudizio, non si costituiva, e veniva pertanto dichiarato contumace.
2 All'udienza del 19.03.2025, il Giudice, rilevato che non occorreva assumere i provvedimenti provvisori e urgenti e che la causa era matura per la decisione, dava corso alla discussione orale, all'esito della quale riservava di riferire al Collegio per la decisione.
*******
Ritiene il collegio che ricorrono tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs. 149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi di separazione consensuale con l'emissione del decreto di omologa, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del
Tribunale, preso atto, nella separazione consensuale, della volontà dei coniugi di separarsi consensualmente, o preso atto, nella separazione giudiziale, della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione giudiziale con sentenza non definitiva n. 1690/22 del Tribunale di Foggia, pubblicata il 21.06.2022 e passata in giudicato in data 20.06.2024, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio
è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. La ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliata dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510).
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Ricorrono, quindi, tutti i presupposti per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
Quanto alla richiesta economica di riconoscimento dell'assegno di divorzio, occorre premettere che le valutazioni che il Collegio in tale sede è tenuto ad operare sono 3 indipendenti dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra la parti o in forza di decisione giudiziale, nel regime di separazione dei coniugi, in quanto diverse sono le rispettive discipline sostanziali così come diverse sono la natura, la struttura e la finalità dei relativi trattamenti. Mentre l'assegno di separazione ha funzione conservativa della precedente situazione economica, l'assegno di divorzio, quale effetto diretto della pronuncia di divorzio, deve essere determinato sulla base di criteri propri ed autonomi rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato, anche se l'assetto economico relativo alla separazione può costituire un indice di riferimento nella regolazione del regime patrimoniale del divorzio, nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi utili per la valutazione della condizioni dei coniugi e dell'entità dei loro redditi (Cass. 28 giugno 2007
n. 14921; Cass. 27 luglio 2005, n. 15728; Cass. 11 settembre 2001, n. 11575).
La normativa applicabile con riferimento all'assegno divorzile è quella contenuta nell'art. 5 della legge 898/1970, così come modificato dalla legge 74/1987, il quale pone le condizioni richieste per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno. Ciò premesso, secondo il testo dell'articolo citato, l'attribuzione dell'assegno è subordinata alla specifica circostanza di fatto della mancanza in capo all'istante di mezzi adeguati e della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Le Sezioni Unite della Suprema Corte nella recente pronuncia n. 18287 dell'11.07.2018, hanno interpretato il suddetto requisito nel senso che la mancanza di mezzi adeguati va esaminata alla luce degli altri criteri indicati nel medesimo articolo (durata del matrimonio, ragioni della separazione, contributo dato alla conduzione familiare ed al patrimonio comune), destinati a conferire rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si
è impostata la relazione coniugale, in applicazione del principio di solidarietà che deve informare la funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno e che trova fondamento costituzionale nel principio della pari dignità dei coniugi (art. 2, 3, e 29 Cost.).
Il contrasto interpretativo sul quale sono intervenute le Sezioni Unite nella pronuncia appena citata riguardava la questione del significato da attribuire all'espressione "mezzi adeguati", adoperata dal legislatore nella norma sopra citata. Erano state prospettate due opzioni, quella di riferire la "adeguatezza" alla possibilità di condurre un'esistenza economica libera e dignitosa e quella di fare riferimento al tenore di vita matrimoniale o
"paraconiugale", in base alla pertinente considerazione che il divorzio impoverisce, non solo spiritualmente, entrambi i coniugi, sicché il tenore di vita coniugale può solo fittiziamente essere riferito ad un ex coniuge. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, in una famosa 4 sentenza ormai risalente nel tempo (Cass. sez. un. 11490/90), avevano stabilito il principio che l'adeguatezza dovesse essere riferita ad "un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso", operando, quindi, una dicotomia tra criteri attributivi dell'assegno in relazione all'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante ed all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, e criteri determinativi al fine di procedere alla quantificazione delle somme sufficienti a superare l'inadeguatezza di detti mezzi in base alla valutazione ponderata e bilaterale degli altri parametri indicati nello stesso art. 5, comma 6 (Cass. 14 gennaio 2008 n. 593; Cass. 16 maggio 2005 n. 10210, 19 marzo 2003n.
4040). Tale interpretazione era stata ritenuta dalla Corte Costituzionale conforme a
Costituzione con la sentenza n. 11 del 2015, ma successivamente la Corte di legittimità era ritornata sul tema e si era consapevolmente discostata dalla ormai consolidata soluzione ermeneutica fornita dalle Sezioni Unite, affermando che l'adeguatezza dei mezzi andasse valutata considerando tutti gli elementi sintomatici della "indipendenza economica" dell'ex coniuge, dovendosi escludere il diritto all'assegno per chi fosse economicamente autosufficiente (Cass. civ. 10.05.2017 n. 11504).
Orbene, le Sezioni Unite nella citata più recente pronuncia (Cass. civ. sez. un. 11.07.2018
n. 18287), superando il suddetto contrasto, hanno chiarito che l'adeguatezza dei mezzi va esaminata tenendo conto in modo unitario di tutti gli indicatori stabiliti dalla legge che sottolineano il significato del matrimonio come atto di libertà e di auto responsabilità, di modo che sia assicurato ad entrambi gli ex coniugi non soltanto il raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, ma anche un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Naturalmente, il punto di partenza, anche nella nuova prospettiva ermeneutica indicata dalle Sezioni Unite continua ad essere la sussistenza di un apprezzabile divario nei redditi delle parti al momento della pronuncia di divorzio, quali risultano dalla documentazione fiscale prodotta (Cass. 12 luglio 2007, n. 15610; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19446; Cass. 16 luglio
2004, n. 13169; Cass. 7 maggio 2002, n. 6541; Cass. 3 luglio 1997 n. 5986), ma l'adeguatezza dei redditi percepiti dalla parte richiedente l'assegno divorzile deve essere valutata alla luce del principio costituzionale della parità sostanziale tra i coniugi, così come declinato negli 5 artt. 2, 3 e 29 Cost. attraverso l'esame congiunto dei criteri indicati nel menzionato art. 5 legge
898/1970, tenendo conto che all'assegno divorzile va riconosciuta sia una natura assistenziale, al fine di assicurare all'ex coniuge una esistenza dignitosa, sia una natura perequatrice – compensativa, al fine di dare un rilievo pregnante alle determinazioni comuni assunte in ordine alla conduzione della vita familiare quando queste siano state la causa della disparità della situazione economico patrimoniale degli ex coniugi al momento dello scioglimento del vincolo.
L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata "non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva", nel qual caso l'assegno divorzile svolgerà una funzione essenzialmente assistenziale in favore di chi si trovi in stato di bisogno, "ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare".
Occorre, quindi, esaminare se sussista un apprezzabile divario nei redditi delle parti, tenendo conto che tale accertamento va effettuato in primo luogo guardando alla documentazione fiscale prodotta (Cass. 12 luglio 2007, n. 15610; Cass. 6 ottobre 2005, n.
19446; Cass. 16 luglio 2004, n. 13169; Cass. 7 maggio 2002, n. 6541; Cass. 3 luglio 1997 n. 5986), cui può, però, essere attribuito valore solo indiziario (Cass. civ. 17.02.2011 n. 3905) dovendosi tenere conto di tutti i diversi elementi di ordine economico suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti.
Non occorre, in ogni caso, un accertamento dei redditi rispettivi nel loro esatto ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle situazioni patrimoniali complessive di entrambi gli ex coniugi (Cass. Sez. I, 19.03.2002 n. 3974; Cass. sez. I 5.11.2007
n. 23051).
Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto di essere disoccupata e di essere invalida all'80%; per converso, risulta provata la circostanza dalla stessa dedotta che CP_1
è percettore del trattamento pensionistico, quale Brigadiere Capo della
[...]
Guardia di Finanza, a fare data dal luglio/2020 che ammonta, al netto delle ritenute Irpef, ad euro 2.500,00 mensili (cfr. prospetto riepilogativo NP in atti).
Ciò posto, è comprovata la circostanza che versa in Parte_1
condizioni economicamente disagiate, non godendo di altri redditi, se non il sostentamento garantito dall'assegno di mantenimento disposto in via provvisoria in suo favore nel richiamato giudizio di separazione, e fino ad oggi percepito, e non essendo nelle condizioni 6 di svolgere attività lavorativa retribuita in ragione del suo stato di invalidità, come documentato in atti.
Per i motivi esposti, ritiene il Tribunale che debba essere riconosciuto alla resistente un assegno divorzile e che esso possa essere quantificato, alla stregua delle capacità reddituali ed economiche del resistente, nella misura mensile di € 500,00, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT.
Infine, in ordine alla richiesta avanzata dalla ricorrente affinchè venga ordinato il pagamento diretto da parte dell'INPS dell'assegno divorzile in tale sede riconosciuto in suo favore, va rammentato che, sulla falsariga di quanto già disposto nell'art. 8 comma 3, della legge 1° dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'art. 12 della l. 6 marzo 1987 n. 74 – oggi abrogato dal D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia) – l'art. 473 –bis.37 c.p.c. attribuisce al beneficiario dell'assegno periodico per sé o per la prole, in presenza di una inadempienza protratta per almeno trenta giorni e previa messa in mora del soggetto obbligato, dei poteri di iniziativa autonoma nei confronti del terzo debitore (che sia esso datore di lavoro o ente previdenziale), riconoscendogli peraltro apposita azione esecutiva per l'ipotesi di inadempimento di quest'ultimo; pertanto, nulla sul punto deve essere in tale sede disposto.
Appare, infine, equo compensare interamente tra le parti le spese processuali, tenuto conto della natura della controversia, che rendeva indispensabile l'intervento giurisdizionale, e della contumacia del resistente, il quale non costituendosi non ha svolto alcuna ingiustificata opposizione alle domande della controparte, sicché non è configurabile una vera e propria soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 3176/24
R.G., così provvede:
1. Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 25.02.1995 a Foggia con atto trascritto nei registri del Comune di Foggia anno
1995 n. 35 parte II serie A, da , nata a [...] Parte_1
(FG) il 24.05.1965, e , nato a [...] il [...]; Controparte_1
7 3. pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 [...]
un assegno mensile divorzile pari ad € 500,00, rivalutabile Parte_1
annualmente in base agli indici ISTAT;
4. ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Foggia di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della
Cancelleria;
5. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile del 15 aprile 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
(dott.ssa Simona Monforte) (dott. Corrado Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Paola Bonaccorso,
Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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