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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/10/2025, n. 3027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3027 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
R.G. 1148/2023
La Corte D'Appello di Venezia, Sezione Terza, in persona dei magistrati:
TA Rigoni Presidente
Valentina Verduci Consigliere relatore
Barbara Gallo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
DE AD appellante e
(PI ), con sede a Velika pot 14, 5250 CP_1 P.IVA_2
Solkan -SI, assistito e difeso con l'avv. Massimiliano SINACORI appellato a cui è succeduto
(C.F. ), assistito e difeso CP_2 C.F._1
dall'Avv. Massimiliano SINACORI
appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
In via preliminare: si eccepisce la mancanza di legittimazione processuale di posto che l'ex socio che agisca a tutela di una pretesa CP_2
già di titolarità della società cancellata dal registro delle imprese deve qualificarsi espressamente come successore nella titolarità della specifica pretesa creditoria della società
Nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in completa riforma della sentenza n. 2227/2022 emessa dal Tribunale di Padova Sezione Civile Giudice Onorario avv.
EL RO in data 19.12.2022 nell'ambito del giudizio N.R.G
7313/2021 pubblicata il 22.12.2022, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado con revoca del decreto ingiuntivo opposto e in denegatissima ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avverse, ridursi le richieste di cui al decreto ingiuntivo opposto secondo quanto di giustizia e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al
Tribunale per tutti i motivi esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfetario per spese generali ed accessori ove dovuti relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie formulate non ammesse e rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell' appello, riportate nelle premesse dell'atto di appello e che si trascrivono:
pag. 2/11 1)“Vero che i bonifici di € 1.500,00 e di € 13.335,00 eseguiti in data
16.07.2019 e quello di € 600,00 eseguito in data 19.07.2019, come da estratto conto bancario che si rammostra - doc. 2 attore - , sono stati sono stati emessi a saldo della fattura n. 2019-00019 di d.o.o. che si CP_1
rammostra (doc. 2 convenuto)”
2)Vero che era prassi costante tra le ditte che Euro Parquet Line bonificasse in anticipo a gli importi delle forniture, per permettere a CP_1
quest'ultima di sostenere il pagamento della merce e le spese di spedizione che erano ricomprese nell'importo totale delle fatture, salvo finali conguagli? Con il teste IG , legale rappresentante di Euro Tes_1
Parquet Line Srl protempore all'epoca dei fatti;
3)“Vero che le registrazioni di cui alla scheda contabile (doc. 3 convenuto ) rappresentano esattamente i documenti amministrativi di Euro Parquet Line
Srl verso Globale d.o.o.”
4)“Vero che l'estratto conto (doc. 2 convenuto) riporta tutti i bonifici relativi a pagamenti di fatture verso CP_1
5)“Vero che i documenti che si rimostrano doc. 6 fattura n. 9 del 21.6.2018, doc. 7 documento di vettura internazionale e doc. 8 scheda contabile (doc.
5-6-7 allegati) sono estratti dalla contabilità della società Euroline Parquet
Srl”
Con il teste Dottor , titolare dello studio commercialista Testimone_2
EM Improve che ha redatto la contabilità di Euro Parquet Line srl e di
Euroline
Per parte appellata CP_2
Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla per tutti i motivi dedotti in narrativa;
Parte_1
pag. 3/11 - Respingersi le domande dell'appellante e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
- Spese di lite integralmente rifuse.
Solo prudenzialmente, nell'ipotesi in cui la Corte di Appello ritenesse di dar corso all'istruttoria, si ripropongono le istanze istruttorie formulate in primo grado.
In via istruttoria, qualora il Giudice non ritenesse le circostanze di fatto dedotte provate documentalmente, si chiede ammettersi prova testimoniale del sig. residente in [...]e reperibile presso la sede legale Tes_3
della sui seguenti capitoli di prova: CP_3
1. Vero che la merce di cui alle fatture contenute al doc. 5 che Le viene esibito è stata regolarmente ritirata dalla (già Euro Parquet Parte_1
Line) o da soggetti legittimamente incaricati dalla stessa?
In via subordinata, si chiede ammettersi CTU volta ad accertare che le fatture emesse di cui al doc. 5 sono state regolarmente registrate nel documento 3, vidimato con atto pubblico, e che tale adempimento risulta essere conforme alla normativa fiscale di riferimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 2227/2022 il Tribunale di Padova rigettava l'opposizione promossa da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2440/2021 emesso dal medesimo Tribunale nei confronti della opponente e a favore di , società di diritto sloveno. CP_1
Condannava altresì l'opponente a rifondere le spese di lite nei confronti dell'opposta.
2. Con atto di citazione del 15.6.2023 appellava la Parte_1
predetta sentenza nei confronti di chiedendo in via CP_1
pag. 4/11 pregiudiziale la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza e nel merito la sua completa riforma con conseguente revoca del decreto ingiuntivo sopra citato e, in denegata ipotesi, la riduzione del quantum dovuto. Rinnovava le istanze istruttorie formulate in primo grado e non ammesse.
3. si costituiva in giudizio il 20.10.2023 al solo fine di CP_1
riferire che essa era cessata il 22.8.2022.
4. Con successiva ordinanza 14.11.2023 il collegio dichiarava l''interruzione del processo.
5. Successivamente riassumeva il medesimo processo Parte_1
nei confronti di il quale si costituiva il 14.5.2024 e Controparte_4
concludeva chiedendo: il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado;
la dichiarazione di improcedibilità/inammissibilità dell'appello, la reiezione delle domande dell'appellante con conseguente conferma della sentenza impugnata e rifusione integrale delle spese;
riproponeva le istanze istruttorie già formulate in primo grado.
L'appellante formula i seguenti motivi di appello:
- carenza di legittimazione passiva in giudizio in capo all'appellato
, non avendo questi provato la propria qualità di socio CP_2
successore dell'originaria creditrice;
CP_1
- erroneità nella motivazione del giudice di primo grado quanto al mancato raggiungimento della prova dell'avvenuto pagamento del debito ingiunto;
- errata applicazione degli artt. 2724 e 2726 c.c. sussistendo il principio di prova per iscritto tale da consentire la prova testimoniale richiesta.
pag. 5/11 6. Con ordinanza 20.5.2025 il collegio rimetteva la causa sul ruolo per l'udienza di remissione in decisione del 20.10.2025
7. L'appello è infondato.
7.1 Sulla legittimazione processuale dell'appellato . CP_2
L'appellante eccepisce il difetto di legittimazione processuale dell'appellato non avendo questi dimostrato la propria qualità di socio unico, come tale successore della originaria creditrice ed essendosi costituito non in tale qualità.
Il motivo è infondato.
Va preliminarmente osservato che è società di diritto CP_1
sloveno. Alla vicenda e alle conseguenze giuridiche della sua estinzione va conseguentemente applicato il diritto dell'ordinamento richiamato dall'art. 25 legge 2018 del 1995 a mente del quale: “1. Le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale di tali enti.
2. In particolare sono disciplinati dalla legge regolatrice dell'ente:
a) la natura giuridica;
b) la denominazione o ragione sociale;
c) la costituzione, la trasformazione e l'estinzione;
d) la capacità;
e) la formazione, i poteri e le modalità di funzionamento degli organi;
f) la rappresentanza dell'ente;
pag. 6/11 g) le modalità di acquisto e di perdita della qualità di associato o socio nonché i diritti e gli obblighi inerenti a tale qualità;
h) la responsabilità per le obbligazioni dell'ente;
i) le conseguenze delle violazioni della legge o dell'atto costitutivo.
3. I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati.”
Alla luce dei dati emergenti dalla documentazione prodotta in giudizio e in particolare della visura camerale della società slovena, è plausibile assumere che questa avesse in Italia la sede effettiva della propria amministrazione, essendo amministratore unico con CP_2
residenza in Italia. Conseguentemente deve ritenersi applicabile il diritto italiano.
Secondo pacifico indirizzo giurisprudenziale (interpretativo del principio enunciato nell'art. 2495 c.c.: cfr. Sezioni Unite 19750 del 17/7/2025
“L'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l'estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare), qualora una società si estingua pur pendendo ancora rapporti giuridici attivi, si verifica un fenomeno di tipo successorio con conseguente imputazione di tali rapporti alle persone dei soci eventualmente in regime di comunione, a meno che nel procedimento di cancellazione e estinzione non sia pag. 7/11 ravvisabile la volontà tacita di rinuncia a tali rapporti. Alla luce del fatto che, come risulta incontestato in appello (v. pag 5 atto di citazione in appello e doc. 4 atto di appello) la società è stata cancellata d'ufficio, una tale volontà tacita non è in concreto ravvisabile.
Alla luce del principio giurisprudenziale su esposto, il credito opposto deve conseguentemente considerarsi trasferito ai soci di . CP_1
Ora, dalla visura camerale prodotta dallo stesso appellante (doc 4 atto di appello) e successivamente dall'appellato , quest'ultimo CP_2
risulta essere stato socio unico di al momento della sua CP_1
estinzione. La circostanza che egli nella propria costituzione in giudizio non abbia fatto menzione di tale sua qualità è irrilevante risultando questa sua veste implicita negli atti di causa e vieppiù nel fatto che proprio nei suoi confronti lo stesso appellante aveva riassunto la causa. Sussiste in conclusione la legittimazione passiva di . CP_2
7.2 Sull'erronea valutazione circa la dimostrazione di avvenuto pagamento del debito opposto.
Con secondo motivo di appello, l'appellante contesta la correttezza della motivazione addotta dal giudice di prime cure sul punto in oggetto, in particolare richiamando i pagamenti avvenuti nel luglio 2019 in tre tranche
(di € 1500, 13.335, 600), a suo dire imputabili proprio al debito ingiunto.
Il motivo è infondato.
A riguardo la motivazione della sentenza di primo grado appare completa e corretta dovendosi in particolare osservare con il giudice di prime cure che tali bonifici erano privi di causale e di importo complessivamente diverso rispetto al debito emergente dalla fattura n. 19 del 2019 di € 10.056,51 di cui è causa.
pag. 8/11 L'appellante non è stato in grado di giustificare tali discrepanze;
sicchè appare plausibile ritenere che detti versamenti si riferissero, come eccepito dall'appellato, ad altri rapporti in essere tra le parti.
Né, in tale quadro, è producente la contestazione del medesimo appellante circa l'irrilevanza dei dati risultanti dalla documentazione interna della creditrice (partitario). Altrettanto irrilevante il dato temporale della coincidenza tra l'ultimo dei bonifici e il giorno di emissione della fattura;
anche sul piano cronologico le motivazioni addotte dal giudice di prime cure appaiono del tutto coerenti.
7.3. Sulla ammissibilità della prova per testi del pagamento.
Con terzo motivo l'appellante contesta la violazione del combinato disposto degli artt. 2726 e 2724 c.c. assumendo la legittimità dell'istanza di provare per testi il pagamento predetto, sussistendo principio di prova per iscritto dato dai documentati bonifici sopra descritti.
Il motivo è infondato.
Per le ragioni sopra indicate invero, tali bonifici, che risultano privi di causale e di importo complessivamente diverso da quello della fattura n. 19 del 2019 di cui è causa, non possono costituire principio di prova del pagamento rilevante ai sensi del citato art. 2724 c.c..
Le istanze istruttorie vanno conseguentemente respinte.
8. Sulla richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado.
L'istanza è stata rigettata con ordinanza di questa Corte del 4.6.2024.
9. Sulle spese del grado.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei valori medi dei vigenti parametri, in base al valore della pag. 9/11 causa (da € 5.200 ad € 26.000), esclusa la fase istruttoria per la quale non si
è svolta attività.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2- Condanna parte appellante al pagamento a Parte_1
favore della parte appellata delle spese di lite del CP_2
presente grado di giudizio che liquida in euro 3.966,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso in appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
A norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 dispone d'ufficio che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
pag. 10/11 Così deciso nella camera di consiglio della in data 20/10/2025.
La Consigliera estensore La Presidente
Dott.ssa Valentina Verduci Dott.ssa TA Rigoni
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
R.G. 1148/2023
La Corte D'Appello di Venezia, Sezione Terza, in persona dei magistrati:
TA Rigoni Presidente
Valentina Verduci Consigliere relatore
Barbara Gallo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
DE AD appellante e
(PI ), con sede a Velika pot 14, 5250 CP_1 P.IVA_2
Solkan -SI, assistito e difeso con l'avv. Massimiliano SINACORI appellato a cui è succeduto
(C.F. ), assistito e difeso CP_2 C.F._1
dall'Avv. Massimiliano SINACORI
appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
In via preliminare: si eccepisce la mancanza di legittimazione processuale di posto che l'ex socio che agisca a tutela di una pretesa CP_2
già di titolarità della società cancellata dal registro delle imprese deve qualificarsi espressamente come successore nella titolarità della specifica pretesa creditoria della società
Nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in completa riforma della sentenza n. 2227/2022 emessa dal Tribunale di Padova Sezione Civile Giudice Onorario avv.
EL RO in data 19.12.2022 nell'ambito del giudizio N.R.G
7313/2021 pubblicata il 22.12.2022, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado con revoca del decreto ingiuntivo opposto e in denegatissima ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avverse, ridursi le richieste di cui al decreto ingiuntivo opposto secondo quanto di giustizia e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al
Tribunale per tutti i motivi esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfetario per spese generali ed accessori ove dovuti relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie formulate non ammesse e rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell' appello, riportate nelle premesse dell'atto di appello e che si trascrivono:
pag. 2/11 1)“Vero che i bonifici di € 1.500,00 e di € 13.335,00 eseguiti in data
16.07.2019 e quello di € 600,00 eseguito in data 19.07.2019, come da estratto conto bancario che si rammostra - doc. 2 attore - , sono stati sono stati emessi a saldo della fattura n. 2019-00019 di d.o.o. che si CP_1
rammostra (doc. 2 convenuto)”
2)Vero che era prassi costante tra le ditte che Euro Parquet Line bonificasse in anticipo a gli importi delle forniture, per permettere a CP_1
quest'ultima di sostenere il pagamento della merce e le spese di spedizione che erano ricomprese nell'importo totale delle fatture, salvo finali conguagli? Con il teste IG , legale rappresentante di Euro Tes_1
Parquet Line Srl protempore all'epoca dei fatti;
3)“Vero che le registrazioni di cui alla scheda contabile (doc. 3 convenuto ) rappresentano esattamente i documenti amministrativi di Euro Parquet Line
Srl verso Globale d.o.o.”
4)“Vero che l'estratto conto (doc. 2 convenuto) riporta tutti i bonifici relativi a pagamenti di fatture verso CP_1
5)“Vero che i documenti che si rimostrano doc. 6 fattura n. 9 del 21.6.2018, doc. 7 documento di vettura internazionale e doc. 8 scheda contabile (doc.
5-6-7 allegati) sono estratti dalla contabilità della società Euroline Parquet
Srl”
Con il teste Dottor , titolare dello studio commercialista Testimone_2
EM Improve che ha redatto la contabilità di Euro Parquet Line srl e di
Euroline
Per parte appellata CP_2
Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla per tutti i motivi dedotti in narrativa;
Parte_1
pag. 3/11 - Respingersi le domande dell'appellante e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
- Spese di lite integralmente rifuse.
Solo prudenzialmente, nell'ipotesi in cui la Corte di Appello ritenesse di dar corso all'istruttoria, si ripropongono le istanze istruttorie formulate in primo grado.
In via istruttoria, qualora il Giudice non ritenesse le circostanze di fatto dedotte provate documentalmente, si chiede ammettersi prova testimoniale del sig. residente in [...]e reperibile presso la sede legale Tes_3
della sui seguenti capitoli di prova: CP_3
1. Vero che la merce di cui alle fatture contenute al doc. 5 che Le viene esibito è stata regolarmente ritirata dalla (già Euro Parquet Parte_1
Line) o da soggetti legittimamente incaricati dalla stessa?
In via subordinata, si chiede ammettersi CTU volta ad accertare che le fatture emesse di cui al doc. 5 sono state regolarmente registrate nel documento 3, vidimato con atto pubblico, e che tale adempimento risulta essere conforme alla normativa fiscale di riferimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 2227/2022 il Tribunale di Padova rigettava l'opposizione promossa da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2440/2021 emesso dal medesimo Tribunale nei confronti della opponente e a favore di , società di diritto sloveno. CP_1
Condannava altresì l'opponente a rifondere le spese di lite nei confronti dell'opposta.
2. Con atto di citazione del 15.6.2023 appellava la Parte_1
predetta sentenza nei confronti di chiedendo in via CP_1
pag. 4/11 pregiudiziale la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza e nel merito la sua completa riforma con conseguente revoca del decreto ingiuntivo sopra citato e, in denegata ipotesi, la riduzione del quantum dovuto. Rinnovava le istanze istruttorie formulate in primo grado e non ammesse.
3. si costituiva in giudizio il 20.10.2023 al solo fine di CP_1
riferire che essa era cessata il 22.8.2022.
4. Con successiva ordinanza 14.11.2023 il collegio dichiarava l''interruzione del processo.
5. Successivamente riassumeva il medesimo processo Parte_1
nei confronti di il quale si costituiva il 14.5.2024 e Controparte_4
concludeva chiedendo: il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado;
la dichiarazione di improcedibilità/inammissibilità dell'appello, la reiezione delle domande dell'appellante con conseguente conferma della sentenza impugnata e rifusione integrale delle spese;
riproponeva le istanze istruttorie già formulate in primo grado.
L'appellante formula i seguenti motivi di appello:
- carenza di legittimazione passiva in giudizio in capo all'appellato
, non avendo questi provato la propria qualità di socio CP_2
successore dell'originaria creditrice;
CP_1
- erroneità nella motivazione del giudice di primo grado quanto al mancato raggiungimento della prova dell'avvenuto pagamento del debito ingiunto;
- errata applicazione degli artt. 2724 e 2726 c.c. sussistendo il principio di prova per iscritto tale da consentire la prova testimoniale richiesta.
pag. 5/11 6. Con ordinanza 20.5.2025 il collegio rimetteva la causa sul ruolo per l'udienza di remissione in decisione del 20.10.2025
7. L'appello è infondato.
7.1 Sulla legittimazione processuale dell'appellato . CP_2
L'appellante eccepisce il difetto di legittimazione processuale dell'appellato non avendo questi dimostrato la propria qualità di socio unico, come tale successore della originaria creditrice ed essendosi costituito non in tale qualità.
Il motivo è infondato.
Va preliminarmente osservato che è società di diritto CP_1
sloveno. Alla vicenda e alle conseguenze giuridiche della sua estinzione va conseguentemente applicato il diritto dell'ordinamento richiamato dall'art. 25 legge 2018 del 1995 a mente del quale: “1. Le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale di tali enti.
2. In particolare sono disciplinati dalla legge regolatrice dell'ente:
a) la natura giuridica;
b) la denominazione o ragione sociale;
c) la costituzione, la trasformazione e l'estinzione;
d) la capacità;
e) la formazione, i poteri e le modalità di funzionamento degli organi;
f) la rappresentanza dell'ente;
pag. 6/11 g) le modalità di acquisto e di perdita della qualità di associato o socio nonché i diritti e gli obblighi inerenti a tale qualità;
h) la responsabilità per le obbligazioni dell'ente;
i) le conseguenze delle violazioni della legge o dell'atto costitutivo.
3. I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati.”
Alla luce dei dati emergenti dalla documentazione prodotta in giudizio e in particolare della visura camerale della società slovena, è plausibile assumere che questa avesse in Italia la sede effettiva della propria amministrazione, essendo amministratore unico con CP_2
residenza in Italia. Conseguentemente deve ritenersi applicabile il diritto italiano.
Secondo pacifico indirizzo giurisprudenziale (interpretativo del principio enunciato nell'art. 2495 c.c.: cfr. Sezioni Unite 19750 del 17/7/2025
“L'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l'estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare), qualora una società si estingua pur pendendo ancora rapporti giuridici attivi, si verifica un fenomeno di tipo successorio con conseguente imputazione di tali rapporti alle persone dei soci eventualmente in regime di comunione, a meno che nel procedimento di cancellazione e estinzione non sia pag. 7/11 ravvisabile la volontà tacita di rinuncia a tali rapporti. Alla luce del fatto che, come risulta incontestato in appello (v. pag 5 atto di citazione in appello e doc. 4 atto di appello) la società è stata cancellata d'ufficio, una tale volontà tacita non è in concreto ravvisabile.
Alla luce del principio giurisprudenziale su esposto, il credito opposto deve conseguentemente considerarsi trasferito ai soci di . CP_1
Ora, dalla visura camerale prodotta dallo stesso appellante (doc 4 atto di appello) e successivamente dall'appellato , quest'ultimo CP_2
risulta essere stato socio unico di al momento della sua CP_1
estinzione. La circostanza che egli nella propria costituzione in giudizio non abbia fatto menzione di tale sua qualità è irrilevante risultando questa sua veste implicita negli atti di causa e vieppiù nel fatto che proprio nei suoi confronti lo stesso appellante aveva riassunto la causa. Sussiste in conclusione la legittimazione passiva di . CP_2
7.2 Sull'erronea valutazione circa la dimostrazione di avvenuto pagamento del debito opposto.
Con secondo motivo di appello, l'appellante contesta la correttezza della motivazione addotta dal giudice di prime cure sul punto in oggetto, in particolare richiamando i pagamenti avvenuti nel luglio 2019 in tre tranche
(di € 1500, 13.335, 600), a suo dire imputabili proprio al debito ingiunto.
Il motivo è infondato.
A riguardo la motivazione della sentenza di primo grado appare completa e corretta dovendosi in particolare osservare con il giudice di prime cure che tali bonifici erano privi di causale e di importo complessivamente diverso rispetto al debito emergente dalla fattura n. 19 del 2019 di € 10.056,51 di cui è causa.
pag. 8/11 L'appellante non è stato in grado di giustificare tali discrepanze;
sicchè appare plausibile ritenere che detti versamenti si riferissero, come eccepito dall'appellato, ad altri rapporti in essere tra le parti.
Né, in tale quadro, è producente la contestazione del medesimo appellante circa l'irrilevanza dei dati risultanti dalla documentazione interna della creditrice (partitario). Altrettanto irrilevante il dato temporale della coincidenza tra l'ultimo dei bonifici e il giorno di emissione della fattura;
anche sul piano cronologico le motivazioni addotte dal giudice di prime cure appaiono del tutto coerenti.
7.3. Sulla ammissibilità della prova per testi del pagamento.
Con terzo motivo l'appellante contesta la violazione del combinato disposto degli artt. 2726 e 2724 c.c. assumendo la legittimità dell'istanza di provare per testi il pagamento predetto, sussistendo principio di prova per iscritto dato dai documentati bonifici sopra descritti.
Il motivo è infondato.
Per le ragioni sopra indicate invero, tali bonifici, che risultano privi di causale e di importo complessivamente diverso da quello della fattura n. 19 del 2019 di cui è causa, non possono costituire principio di prova del pagamento rilevante ai sensi del citato art. 2724 c.c..
Le istanze istruttorie vanno conseguentemente respinte.
8. Sulla richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado.
L'istanza è stata rigettata con ordinanza di questa Corte del 4.6.2024.
9. Sulle spese del grado.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei valori medi dei vigenti parametri, in base al valore della pag. 9/11 causa (da € 5.200 ad € 26.000), esclusa la fase istruttoria per la quale non si
è svolta attività.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2- Condanna parte appellante al pagamento a Parte_1
favore della parte appellata delle spese di lite del CP_2
presente grado di giudizio che liquida in euro 3.966,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso in appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
A norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 dispone d'ufficio che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
pag. 10/11 Così deciso nella camera di consiglio della in data 20/10/2025.
La Consigliera estensore La Presidente
Dott.ssa Valentina Verduci Dott.ssa TA Rigoni
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