Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/04/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R. G. 3917/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 3917 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avvocati Benedetta Fanti e Diletta Marzi in virtù di delega in atti
Ricorrente
e codice fiscale , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avvocato Letizia Noto in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. udienza del 09/04/2025):
1
Calendario delle frequentazioni con ognuno dei genitori, vacanze estive e natalizie
1) è affidato ad entrambi i genitori, ed è residente presso l'abitazione della Per_1
madre, ove è esclusivamente collocato, con la precisazione che, mentre le scelte di ordinaria amministrazione saranno adottate dal genitore che di volta in volta lo ha con sé, per le decisioni di maggiore importanza e segnatamente quelle relative alla sua educazione, istruzione e salute, la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai genitori, tenendo conto delle sue capacità, attitudini, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
2) il signor vive e risiede nella sua casa di proprietà in Via Guido CP_1
Cavalcanti n. 5 Campi Bisenzio (FI);
3) i figli maggiorenni e abitano e risiedono in casa della Persona_2 Persona_3
madre e da circa due anni, per loro libera scelta non pernottano più a casa del padre, limitandosi a frequentare il padre di tanto in tanto a pranzo e/o in altre occasioni giornaliere. abituato a stare sempre con i fratelli, da quando i fratelli Per_1
maggiorenni non si fermano più a dormire a casa del padre, non pernotta più da lui,
e i genitori di comune accordo hanno scelto di rispettare i tempi del figlio impegnandosi entrambi ad un recupero e consolidamento del rapporto di Per_1
con il padre, con l'obiettivo di arrivare a garantire almeno un pernotto con il padre durante il week end a fine settimana alterni.
4) Il padre si impegna ad essere presente nella vita quotidiana di ed in Per_1
particolar modo ad essere presente in tutte le attività di , quali scuola, Per_1
calcio, visite mediche, etc;
In particolar modo il signor tutti i lunedì CP_1
andrà a prendere a scuola alle ore 16:30, si occuperà di dare la merenda al Per_1
figlio e di portarlo agli allenamenti di calcio a conclusione dei quali la GNa andrà a riprendere il figlio per riportarlo a casa. Nei casi in cui il Parte_1
lunedì pomeriggio il signor , attualmente in cassa integrazione, CP_1
dovesse riprendere l'attività lavorativa si occuperà di andare a prendere il figlio a casa intorno alle ore 17:00 e di portarlo agli allenamenti, previa comunicazione alla madre in modo che il fratello possa andare a prendere a scuola. Per_2 Per_1
2 Tutti i martedì e giovedì il GN si occuperà dopo lavoro di andare CP_1
a prendere a casa intorno alle ore 17:00 per portarlo agli allenamenti e per Per_1
riportarlo prima di cena a casa della madre. Il sabato e la domenica il signor si renderà disponibile ad accompagnare alle partite di CP_1 Per_1
calcio e a settimane alterne, a seguito della partita del sabato o della domenica, il signor trascorrerà la giornata con il figlio e lo riaccompagnerà a casa CP_1
della madre intorno alle ore 18:00. Tutte le altre volte che il signor intende CP_1
proporre al figlio di pranzare o cenare insieme a lui, o di svolgere con lui qualsiasi altra attività, comunicherà prima alla madre la sua disponibilità a stare con il figlio, definendone i giorni e gli orari, in modo da permettere alla madre di organizzarsi e di non creare sovrapposizioni nell'organizzazione. Durante il periodo estivo, terminati gli impegni calcistici di , in considerazione del fatto che la madre Per_1
trascorre il fine settimana al mare dal sabato dopo pranzo fino alla domenica, a fine settimana alterni, il padre trascorrerà con il sabato mattina dalle ore 10:00 Per_1
fino alle ore 14:00. I genitori per necessità legate ad impegni familiari possono, rispettando la reciprocità degli accordi, cambiare, previo accordo da comunicarsi almeno 4 giorni prima, i fine settimana da trascorrere con il figlio.
5) la signora si impegna con questo accordo a garantire la massima Parte_1
collaborazione per favorire il rapporto padre/figlio e dal canto suo il signor CP_1
si impegna a coinvolgere in attività ludiche al fine di consolidare il
[...] Per_1
rapporto con il figlio.
6) per le vacanze estive la signora e il signor si Parte_1 CP_1
impegnano a comunicarsi reciprocamente le settimane di ferie a disposizione da trascorrere con i figli entro il 31 marzo di ogni anno;
Il signor si CP_1
impegna a trascorrere con i suoi figli almeno una settimana di vacanza consecutiva durante i mesi estivi.
7) la signora e il signor concordano che durante le Parte_1 CP_1
vacanze natalizie, trascorrerà con il padre almeno un giorno da scegliere e Per_1
concordare con la madre tra il 24 e il 26 dicembre, così come un giorno tra il 31 dicembre e il 1 gennaio, nonché il giorno di Pasqua o di Pasquetta.
8) la signora e il signor si impegnano ad offrire l'un Parte_1 CP_1
l'altro la massima collaborazione nella gestione di tutte le attività sportive,
3 scolastiche e mediche riguardanti . In particolare, i genitori si impegnano a Per_1
partecipare entrambi congiuntamente e/o disgiuntamente alla programmazione e/o fissazione dei colloqui scolastici con i professori, e delle visite mediche. La comunicazione per la pianificazione su chi parteciperà alle visite e ai colloqui scolastici avverrà tramite messaggio e successivamente i genitori si impegnano a condividere ogni informazione scolastica e/o di salute che riguardi il figlio, con resoconti via mail o messaggio;
9) I genitori si impegnano altresì a proseguire il percorso psicologico di in Per_1
carico presso l'U.F.S.M.I.A. Fi nord/ ovest dalla Dott.ssa psicologa psicoterapeuta
Dott.ssa Alessandra Meconcelli, accompagnando e sostenendo il figlio al fine sempre di garantire il recupero e il consolidamento del suo rapporto con il padre.
Modalità educative e comunicative tra i genitori
10) I genitori si impegnano a condividere tutte le principali informazioni riguardanti i figli , ed in particolar modo (richieste al singolo genitore, Per_2 Per_3 Per_1
problemi, rendimenti scolastici, amicizie, ecc.) delle quali siano venuti a conoscenza, nell'ottica anche di adottare uno stile educativo comune.
11) La signora e il signor si impegnano a non Parte_1 CP_1
coinvolgere , e nelle questioni, conversazioni, stati Per_2 Per_3 Per_1
d'animo, contrasti, emozioni e nelle scelte che riguardano solo i genitori, concordando l'importanza di comunicare direttamente, evitando di comunicare tramite i figli ed evitando altresì di discutere in loro presenza;
In particolare, tutte le volte che il signor fissa di uscire con i figli, si occuperà di avvisare CP_1
la signora in prima persona, per permetterle di organizzarsi evitando di delegare tale comunicazione ad , e . Inoltre, anche per l'organizzazione Per_2 Per_3 Per_1
pomeridiana di , laddove ci fossero dei cambiamenti ai giorni di Per_1
competenza del GN , quest'ultimo si occuperà in ogni caso di CP_1
avvisare la signora invece che comunicare eventuali variazioni solo Parte_1
al figlio che coadiuva i genitori nella gestione delle attività del fratello Per_2
minore.
12) La signora e il GN si impegnano reciprocamente Parte_1 CP_1
a far conoscere l'un l'altro tutto ciò che riguarda e interesserà , e Per_2 Per_3
in modo da permettere all'altro genitore di poter cogestire la propria Per_1
4 responsabilità genitoriale, in un'ottica di educazione rispettosa di valori comunemente condivisi;
in merito alle questioni economiche, le parti concordano altresì di:
- porre a carico di , con effetto a decorrere dal mese di luglio 2025 CP_1 compreso, l'obbligo di corrispondere a la somma complessiva mensile Parte_1 di € 350,00 (€ 150,00 per , € 150,00 per , € 50,00 per , già Per_1 Per_2 Per_3
entrato nel mondo del lavoro), soggetta a rivalutazione annuale Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, da versare entro il giorno 10 di ogni mese;
fino al mese di giugno 2025, il padre continuerà a corrispondere la somma complessiva mensile di € 300,00;
- prevedere che l'assegno unico per venga percepito integralmente da Per_1 [...]
Pt_1
- prevedere che la madre continui ad utilizzare il bonus celiachia per;
Per_1
- porre a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per i figli (comprendendovi le spese di mensa per ), Per_1 rinviando alle Linee guida CNF dell'anno 2017 per la loro regolamentazione;
- la madre si impegna a comunicare al padre il reperimento di attività lavorativa da parte dei figli maggiorenni;
- spese di lite compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare lo Parte_1
scioglimento del matrimonio (domanda da riqualificarsi come richiesta di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio), contratto con il CP_1 quale si è costituito in giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in
5 giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla ricorrente, il
21/03/2018 le parti erano addivenute ad un accordo di separazione in seguito a convenzione di negoziazione assistita, autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(02/04/2024), erano già trascorsi, dall'accordo di separazione, ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Appare altresì evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre sei anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse del figlio
, nato il [...], il quale continuerà a vivere con la madre, mantenendo un Per_1
rapporto continuativo anche con il padre.
Inoltre, le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire al minore, nonché ai figli maggiorenni (n. il 11/10/2002, non ancora indipendente) e Per_2
(n. il 20/09/2005, da poco entrato nel mondo del lavoro), un adeguato Per_3
mantenimento, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Barberino di
Mugello (FI) in data 20/09/1998 da , n. a FIRENZE (FI) il Parte_1
30/10/1974, e n. a FIRENZE (FI) il 28/02/1972, trascritto CP_1 dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Barberino di Mugello (FI) al n. 29, parte II, serie A, anno 1998;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 09/04/2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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