Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/04/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Viviana Urso Presidente
Dott. Caterina Musumeci Consigliere
Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 51/2022 R.G. promossa
DA
( , rappresentato e di- Pt_1 Parte_2 C.F._1 feso dall'avv. Fabrizio Bonafede –
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., il quale agisce anche P.IVA_1 nell'affermata qualità di mandatario di Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Vaglia-
[...] sindi –
Appellato
E NEI CONFRONTI DI
(già Controparte_3 Controparte_4
( ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
[...] P.IVA_2
e difesa dall'avv. Leonardo Patanè –
Appellata
OGGETTO: ruoli, cartella di pagamento e avvisi di addebito -
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: come in atti precisate.
R.G. 51_2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2922 del 16.6.2021, il giudice del lavoro del Tribunale di Ca- tania, dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., in quanto tardiva;
la cessazione della materia del contendere quanto alla cartel- la n. 29320110023698319000, in quanto ricadente nella previsione dell'art. 4 del D.L. 119/2018.
Quanto agli avvisi di addebito parimenti opposti, constatata la regolare notifica, reputava interrotto il termine di prescrizione dalle intimazioni di pagamento Co prodotte dalla Società Riscossione.
Impugnava la sentenza il soccombente con atto del 17.1.2022.
Resistevano gli appellati.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 27.3.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per “vio- lazione e falsa applicazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973” affermando che «dall'esame della documentazione offerta dall'Agente della Riscossione non si rileva la presenza di alcun avviso di intimazione. Si riscontra soltanto la presenza di relate di notifica, peraltro formate non dal servizio postale ordina- rio bensì dall'agenzia di spedizione privata Nexive. Oltre a tali documenti sono stati allegati, dall'Agente della Riscossione ulteriori due documenti, che non sono anch'essi avvisi di intimazione, si tratta nello specifico di semplici ricevu- te di agenzia privata non riconducibili in alcun modo né ad avvisi di intima- zione né, anche indirettamente, agli avvisi di addebito o alle cartelle di paga- mento opposte».
2. Con il secondo motivo critica la sentenza per “Violazione e falsa applica- zione dell'art.149 c.p.c. e dell'art. 8 della legge 890 del 1982”. Sostiene che la notificazione, effettuata «a mezzo di un agenzia di spedizioni privata…l'invio di una semplice raccomandata, non ricevuta direttamente dal destinatario, contrariamente a quanto affermato nella sentenza di primo grado, peraltro ef-
R.G. 51_2022 3
fettuata non a mezzo di ma di un agenzia di spedizioni privata, CP_5 non costituisce attività di notifica regolare».
3. Con il terzo motivo di appello, infine, conseguenzialmente ai primi due, eccepisce la “intervenuta prescrizione del debito ai sensi dell'art. 3, commi IX
e X, della legge n. 335 del 08/08/1995” per assenza di regolare notifica.
4. Da ultimo l'appellante, nelle note cartolari del 27.3.2025, fa presente alla
Corte che «la cartella n. 29320110023698319 è inserita nella definizione age- volata - c.d. rottamazione quater - ed è oggetto di pagamento come da piano di rateazione, già depositato. - gli avvisi di addebito nn. 59320120003604528 -
59320120006621970 - 59320130007356350 sono stati tutti oggetto di annul- lamento e sgravio» e, quindi, chiede la cessazione della materia del contendere.
5. In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di
, trattandosi di questione non esaminata dal primo giudice, alla luce CP_6 dell'arresto delle sezioni unite della Suprema Corte (Cass. SU, 7514/2022).
6. L'appello va respinto attesa l'inammissibilità dell'opposizione proposta dall'odierna appellante all'estratto del ruolo.
Questa allegava in primo grado di «non aver mai ricevuto rituale notifica delle cartelle di pagamento in codesta sede impugnate e che, pertanto, è venuto a conoscenza delle iscrizioni a ruolo a proprio carico solo a seguito dell'evasione, da parte degli uffici della della richie- Controparte_4 sta di accesso agli atti amministrativi – c.d. estratto di ruolo – avvenuta in data
17.12.2019» (pag. 1 ricorso di primo grado).
Come infatti già rilevato da questa Corte nei propri precedenti conformi, da cui non v'è motivo di discostarsi - cfr. Corte appello Catania, sentenza n.
1101/2022 -, alla luce del condiviso orientamento di legittimità, ai fini di rite- nere sussistente l'interesse ad agire (cfr. Cass. 19268/2016) - “condizione dell'azione avente natura “dinamica” (Cass. S.U. n. 26283/2022) -, non è suffi- ciente la teorica possibilità che l'esattore instauri la procedura esecutiva, circo- stanza peraltro nemmeno allegata dal ricorrente (cfr. ricorso di primo grado dove è stato allegato unicamente un presunto periculum in mora stante
«l'elevato valore per cui viene intimato l'avviso di addebito») -, “non prospet-
R.G. 51_2022 4
tandosi l'azione di accertamento negativo del credito, mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c., quale unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositi- va della Amministrazione (ente impositore) alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in au- totutela mediante il cd. sgravio” (cfr. Cass. 6723/2019, Cass. 22946/2016; cfr. anche Cass. Sezioni Unite n. 26283/2022 cit., in motivazione).
Ancora di recente, la Suprema Corte (Cass. 10195/2023), ha rilevato che «in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R.
n. 602 del 1973 (introdotto dall'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come conver- tito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notifi- cazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma so- pravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, in- cide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, nel grado di legit- timità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo proposta dal contribuente - volta all'accertamento della prescrizione dei contributi previdenziali oggetto di car- telle e di avvisi di addebito, sul presupposto della inesistenza o nullità delle re- lative notifiche -, per non avere il medesimo dimostrato lo specifico interesse ad agire né in seno al ricorso per cassazione, né comunque prima dell'inizio della discussione dell'udienza pubblica).
E invero, come evidenziato da Cass. S.U. n. 26283/2022 cit., l'interesse ad agi- re (opposizione all'esecuzione) sorge soltanto “purché ci sia almeno la minac- cia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartel- la di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n.
R.G. 51_2022 5
16281/16; nn. 16512 e 24461/19)”.
Nel caso in esame l'appellante, sebbene invitato dalla Corte con ordinanza del
16.1.2025 a prendere posizione sulla questione del difetto di interesse, nulla ha osservato e nemmeno ha allegato la sussistenza di alcuna delle tre tassative ipo- tesi stabilite dall'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, comma 4 bis, in cui il ruolo e la cartella di pagamento e/o avviso di addebito che si assumano invalidamente notificati sono suscettibili di diretta impugnazione, continuando ad allegare l'invalida notifica dei titoli.
Non si ravvisa pertanto dagli atti di causa alcuna minaccia di esecuzione né al- cun interesse attuale dell'appellante a coltivare l'opposizione.
7. Conclusivamente, l'appello va respinto per originario difetto di interesse ad agire, ogni altra questione assorbita.
L'entrata in vigore della legge n. 215/2021 e l'epoca della pronuncia delle sen- tenze delle Sezioni Unite sopra richiamate giustificano l'integrale compensa- zione delle spese processuali di entrambi i gradi tra tutte le parti.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
CP_6 rigetta l'appello; compensa le spese processuali di entrambi i gradi tra tutte le parti.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 27.3.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Viviana Urso
R.G. 51_2022