TRIB
Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/07/2025, n. 2885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2885 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona della dott.ssa Antonella Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 4320/2024, tra
in persona del legale rapp.te p.t. pro tempore, elett.te Parte_1
dom.ta in Roma alla via Piemonte n. 39 presso lo studio dell'Avv. Rosario Varì che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
APPELLANTE
e in persona del Sindaco pro tempore, elett.te dom.to in alla Controparte_1 CP_1
Piazza Municipio – Palazzo San Giacomo presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
APPELLATO
nonché
(C.F.: ) Controparte_2 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
avente ad oggetto:
appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli Nord n. 675/2024 emessa il
27 aprile 2021, pubblicata in data 10.05.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 4859/2020.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l' Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 675/2024 del 10.05.2024 emessa dal
[...]
Giudice di pace di Napoli Nord nel giudizio RG n. 4859/2020, deducendo, quale primo motivo, l'inammissibilità dell'opposizione con impugnativa ad estratto di ruolo e l'erroneità della sentenza di prime cure che l'aveva superata, per non essere stato tenuto in conto quanto previsto dal DL 146/2021, entrato in vigore in corso di giudizio di prime cure
Emerge dagli atti di causa che il giudizio era stato introdotto sul presupposto dell'aver l'opponente in primo grado, a seguito di estratto di ruolo, appreso della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n. 02820130032559827001,
connessa all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del
C.d.S., con richiesta di accertamento della intervenuta prescrizione del credito derivante dalla suddetta cartella, anche in considerazione dell'omessa notifica di qualsivoglia atto.
Seppur ritualmente citato, non si è costituito. Controparte_2
Si è costituito il aderendo ai motivi proposti da parte appellante. Controparte_1
Sciogliendo la riserva emessa in data 15.07.2025, udienza fissata per la decisione, la causa viene decisa.
MOTIVI
Va dichiarata la contumacia dell'appellato regolarmente citato e non Controparte_2
costituito.
L'appello può essere accolto per le ragioni che seguono.
La notifica della cartella è regolare, sulla scorta della produzione in atti, attesane l'apprensione a mani del familiare convivente.
Ne consegue che ogni doglianza relativa alla cartella ed all'atto presupposto doveva dichiararsi inammissibile, per non essere la cartella stessa stata impugnata entro i 30 giorni previsti a pena di decadenza.
La domanda andava, ancora, dichiarata inammissibile dal giudice di prime cure anche con riguardo alla dedotta prescrizione, atteso che, non potendosi l'opposizione qualificare come “recuperatoria”, per quanto detto, finisce per essere una mera opposizione ad estratto ruolo, nella quale non è neppure stato prospettato dall'attore in primo grado un interesse ad agire.
Al fine di addivenire a questa conclusione, tenuto conto della data di emissione della sentenza impugnata, non può invocarsi l'applicabilità della novella di cui all'art.
3-bis del
D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021, novellando l'art. 12
del DPR n. 602/1973, con annesso principio espresso da Cass. S.U., Sentenza 6/09/2022 n.
26283/2022, in ossequio al principio del tempus regit processum.
Di conseguenza la valutazione dell'interesse ad agire è espressa in concreto, in ossequio a quanto chiarito dalla Corte di Cassazione nelle sentenze (tra le tante) n. 20618/2016 e n.
22946/2016 (confermate da Cass. 6034/2017), le quali, partendo dal presupposto che l'opponente non ha interesse a far valere la prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento fin quando l'iscrizione della cartella nei ruoli esattoriali non gli determina uno specifico pregiudizio, ne presuppongono l'allegazione.
Nella fattispecie in esame l'opponente nell'atto di citazione in primo grado non aveva dedotto alcunché sotto questo profilo e tanto doveva indurre il giudice di prime cure a dichiarare l'inammissibilità della domanda.
L'appello va, per il motivo assorbente sopra indicato, accolto.
A detta pronuncia consegue la condanna dell'appellato al pagamento Controparte_2
delle spese del doppio grado di giudizio, avendo riguardo all'ammontare del credito sotteso alla cartella, per quanto riguarda il valore della causa, con applicazione dei parametri medi, ed esclusione, per il secondo grado, della fase istruttoria, non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
4320/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 675/2024, emessa dal Giudice
di pace di Napoli Nord all'esito e a definizione del procedimento RG n. 4859/2020 e pubblicata in data 10.05.2024, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_2 - accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile la domanda proposta da Controparte_2
- condanna alla rifusione in favore dell'odierna appellante delle Controparte_2 CP_3
spese sostenute per la costituzione e difesa in primo grado, che quantifica in euro 913,00
per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, come per legge;
- condanna alla rifusione in favore dell'odierna appellante delle Controparte_2 CP_3
spese sostenute per la costituzione e difesa in secondo grado, che quantifica in euro 204,75
per esborsi ed 1701,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, come per legge;
- condanna alla rifusione in favore del delle spese Controparte_2 Controparte_1
sostenute per la costituzione e difesa in primo grado, che quantifica in euro 913,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, come per legge;
- condanna alla rifusione in favore del delle spese Controparte_2 Controparte_1
sostenute per la costituzione e difesa in secondo grado, che quantifica in euro 1701,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, come per legge;
Aversa, 20 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Paone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona della dott.ssa Antonella Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 4320/2024, tra
in persona del legale rapp.te p.t. pro tempore, elett.te Parte_1
dom.ta in Roma alla via Piemonte n. 39 presso lo studio dell'Avv. Rosario Varì che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
APPELLANTE
e in persona del Sindaco pro tempore, elett.te dom.to in alla Controparte_1 CP_1
Piazza Municipio – Palazzo San Giacomo presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
APPELLATO
nonché
(C.F.: ) Controparte_2 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
avente ad oggetto:
appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli Nord n. 675/2024 emessa il
27 aprile 2021, pubblicata in data 10.05.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 4859/2020.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l' Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 675/2024 del 10.05.2024 emessa dal
[...]
Giudice di pace di Napoli Nord nel giudizio RG n. 4859/2020, deducendo, quale primo motivo, l'inammissibilità dell'opposizione con impugnativa ad estratto di ruolo e l'erroneità della sentenza di prime cure che l'aveva superata, per non essere stato tenuto in conto quanto previsto dal DL 146/2021, entrato in vigore in corso di giudizio di prime cure
Emerge dagli atti di causa che il giudizio era stato introdotto sul presupposto dell'aver l'opponente in primo grado, a seguito di estratto di ruolo, appreso della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n. 02820130032559827001,
connessa all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del
C.d.S., con richiesta di accertamento della intervenuta prescrizione del credito derivante dalla suddetta cartella, anche in considerazione dell'omessa notifica di qualsivoglia atto.
Seppur ritualmente citato, non si è costituito. Controparte_2
Si è costituito il aderendo ai motivi proposti da parte appellante. Controparte_1
Sciogliendo la riserva emessa in data 15.07.2025, udienza fissata per la decisione, la causa viene decisa.
MOTIVI
Va dichiarata la contumacia dell'appellato regolarmente citato e non Controparte_2
costituito.
L'appello può essere accolto per le ragioni che seguono.
La notifica della cartella è regolare, sulla scorta della produzione in atti, attesane l'apprensione a mani del familiare convivente.
Ne consegue che ogni doglianza relativa alla cartella ed all'atto presupposto doveva dichiararsi inammissibile, per non essere la cartella stessa stata impugnata entro i 30 giorni previsti a pena di decadenza.
La domanda andava, ancora, dichiarata inammissibile dal giudice di prime cure anche con riguardo alla dedotta prescrizione, atteso che, non potendosi l'opposizione qualificare come “recuperatoria”, per quanto detto, finisce per essere una mera opposizione ad estratto ruolo, nella quale non è neppure stato prospettato dall'attore in primo grado un interesse ad agire.
Al fine di addivenire a questa conclusione, tenuto conto della data di emissione della sentenza impugnata, non può invocarsi l'applicabilità della novella di cui all'art.
3-bis del
D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021, novellando l'art. 12
del DPR n. 602/1973, con annesso principio espresso da Cass. S.U., Sentenza 6/09/2022 n.
26283/2022, in ossequio al principio del tempus regit processum.
Di conseguenza la valutazione dell'interesse ad agire è espressa in concreto, in ossequio a quanto chiarito dalla Corte di Cassazione nelle sentenze (tra le tante) n. 20618/2016 e n.
22946/2016 (confermate da Cass. 6034/2017), le quali, partendo dal presupposto che l'opponente non ha interesse a far valere la prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento fin quando l'iscrizione della cartella nei ruoli esattoriali non gli determina uno specifico pregiudizio, ne presuppongono l'allegazione.
Nella fattispecie in esame l'opponente nell'atto di citazione in primo grado non aveva dedotto alcunché sotto questo profilo e tanto doveva indurre il giudice di prime cure a dichiarare l'inammissibilità della domanda.
L'appello va, per il motivo assorbente sopra indicato, accolto.
A detta pronuncia consegue la condanna dell'appellato al pagamento Controparte_2
delle spese del doppio grado di giudizio, avendo riguardo all'ammontare del credito sotteso alla cartella, per quanto riguarda il valore della causa, con applicazione dei parametri medi, ed esclusione, per il secondo grado, della fase istruttoria, non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
4320/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 675/2024, emessa dal Giudice
di pace di Napoli Nord all'esito e a definizione del procedimento RG n. 4859/2020 e pubblicata in data 10.05.2024, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_2 - accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile la domanda proposta da Controparte_2
- condanna alla rifusione in favore dell'odierna appellante delle Controparte_2 CP_3
spese sostenute per la costituzione e difesa in primo grado, che quantifica in euro 913,00
per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, come per legge;
- condanna alla rifusione in favore dell'odierna appellante delle Controparte_2 CP_3
spese sostenute per la costituzione e difesa in secondo grado, che quantifica in euro 204,75
per esborsi ed 1701,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, come per legge;
- condanna alla rifusione in favore del delle spese Controparte_2 Controparte_1
sostenute per la costituzione e difesa in primo grado, che quantifica in euro 913,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, come per legge;
- condanna alla rifusione in favore del delle spese Controparte_2 Controparte_1
sostenute per la costituzione e difesa in secondo grado, che quantifica in euro 1701,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, come per legge;
Aversa, 20 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Paone