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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 13/05/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. n. 1006/2019
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
All'udienza del 13/05/2025, innanzi al Giudice, Got Francesco
Montera, sono comparsi: avv. Celi per delega dell'avv. Mandanici per parte attrice che precisa le conclusioni richiamando quelle svolte nei propri atti chiedendone l'accoglimento ed il rigetto di quelle avversarie e discute la causa richiamando le note di trattazione depositate per la udienza dell'11.02.2025 e chiede la decisione e si allontana.
Il Giudice
discussa la causa, si ritira in Camera di Consiglio, conclusa la quale da lettura in udienza del dispositivo di sentenza e deposita contestuale motivazione di cui il presente fa parte integrante e di seguito integralmente riportata.
Il Giudice
Got Francesco Montera
(firma digitale)
Pag. 1 a 13 R. G. n. 1006/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nella persona del Giudice Unico Onorario Francesco Montera, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo in udienza con contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R. G. n. 1006/2019 promossa da
(C.F. ), nato a Parte_1 CodiceFiscale_1
Barcellona P.G., il 19 ottobre 1948 e ivi residente in [...]pt, rappresentato e difeso, dall'avv. Vincenzo Mandanici ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terme Vigliatore, Via
Maceo n. 254, come da procura in atti -attore-
CONTRO
(P. Iva ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Milano, Via G. Negri n. 2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Pivetti con studio in
Palermo, Via Nicolò Turrisi n. 13, con elezione di domicilio digitale come da atti -convenuto-
Oggetto: responsabilità extracontrattuale – risarcimento del danno
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PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI Il procuratore presente, precisate le conclusioni nel corso della odierna udienza, discute la causa illustrando brevemente le conclusioni così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti. Quindi IL GIUDICE All'esito della Camera di Consiglio;
letti gli atti e verbali di causa;
pronuncia In nome del Popolo Italiano SENTENZA Per i seguenti motivi Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte in data 11.06.2019, il sig. con la premessa di essere Parte_1 proprietario dell'immobile sito in Barcellona P.G., Via Stretto 4 Spinesante n.1, identificato al catasto alla partita 1007578, fgl. 9, partic. 1058 subalterno 1 e fgl. 10, part. 304 sib1, piano T Categ A/4, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la in quanto Controparte_1 lamentava, ad opera della società convenuta, l'abusivo posizionamento, sulla parete dell'immobile sopra indicato, di cavi, di ganci e di un tubo bianco, ubicato da ultimo nel giugno 2018, per permettere il passaggio di fili ad uso di terzi utenti. Deducendo che tale illegittimo comportamento avesse arrecato danni conseguenti all'assoggettamento del fabbricato a servitù in assenza di consenso o di titolo legittimante, alla rovina del prospetto e all'impossibilità di completare i lavori di manutenzione dell'immobile stesso, precisamente il rifacimento della facciata, l'attore chiedeva la condanna di Controparte_1 all'eliminazione delle strutture e al risarcimento dei danni patiti,
[...] quantificati nella misura di €.5.100,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo. In via istruttoria l'attore chiedeva l'ammissione di C.T.U. al fine di
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quantificare i danni subiti, nonché l'esame testimoniale. Domandava quindi di: ritenere e dichiarare l'illegittimità del comportamento di e l'insussistenza di qualsivoglia Controparte_1 diritto della stessa a mantenere sul prospetto del fabbricato di proprietà dell'attore, sito in Barcellona P.G., Via Stretto 4 Spinesante n.1, i cavi, i ganci delle linee telefoniche presenti e il tubo bianco, condannando, conseguentemente, la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rimozione del suindicato materiale collocato sul prospetto del fabbricato di proprietà dell'attore. Condannare, inoltre, la convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attore e al rimborso delle spese affrontate dallo stesso, a causa dell'inerzia e del comportamento illegittimo di
[...]
infine, condannare la convenuta al pagamento in favore CP_1 dell'attore della somma di € 5.100,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo. Precisava inoltre che, nonostante lo stesso avesse inviato alla società convenuta formale lettera di messa in mora in data 09.07.2018 ed espletato un tentativo di mediazione, in data 07.03.2019, avente esito negativo per mancata partecipazione di quest'ultima Controparte_1 non solo non avesse riscontrato le richieste alla stessa rivolte ma richiedesse all'attore una somma per effettuare i lavori di rimozione. In data il 16.01.2020 si costituiva la convenuta Controparte_1 contestando le deduzioni avversarie soffermandosi sulla legittimità dell'appoggio degli impianti e chiedeva il rigetto delle domande attoree perché inammissibili, improponibili, improcedibili nonché infondate in fatto e in diritto, nonché il rigetto della richiesta di CTU, con vittoria di spese e compensi del giudizio. Con ordinanza del 18.09.2021 era ammessa la prova per testi diretta, formulata da parte attrice e così, espletata la istruttoria con l'acquisizione delle dichiarazioni testimoniali, con provvedimento del 01.10.2024, il Giudice ritenuta la causa adeguatamente istruita, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 01.04.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con deposito di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti. Quindi con provvedimento del 30.04.2025 era rinviata ad oggi per la discussione ex art. 281 sexies cpc. Nel merito delle questioni poste si osserva.
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Riguardo la asserita illegittimità del comportamento di Controparte_1
e del diritto dell'attore allo spostamento dei cavi, va rilevato, in via preliminare, che il diritto fatto valere, circa lo spostamento dei cavi che attraversavano il fabbricato oggetto di ristrutturazione, è un diritto soggettivo pieno, derivante dalla legge e non suscettibile di compressione senza adeguati indennizzi. Per tale motivo va accolta la domanda formulata dall'Accetta ai fini dell'immediata rimozione dei cavi. Ricostruendo normativamente la vicenda, si richiama l'art. 90, comma primo, del D.lgs. 259/2003 che stabilisce che gli impianti di telecomunicazione hanno natura di pubblica utilità agli effetti della normativa in materia di pubblica espropriazione. Il successivo art. 91 - nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 40, comma quinto bis, D.L. 77/2021, convertito con L. 108/2021 - dispone che, negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi ai lati degli edifici ove non siano presenti finestre od altre aperture praticabili a prospetto. Il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà, occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini (comma terzo) e deve sopportare il passaggio del personale dell'esercente il servizio, che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti stessi (comma quarto). Deve rilevarsi che la normativa di riferimento da applicare al caso che ci occupa è quella riportata dal successivo art. 92 decreto legislativo n. 259 del 2003 (cd. Codice delle Telecomunicazioni) che espressamente stabilisce che: “la posa di cavi telefonici debba essere preceduta dalla stipula di un apposito contratto o comunque dal preventivo assenso del proprietario dell'immobile che viene ad essere interessato dal passaggio di un cavo con appoggio, con necessaria corresponsione di un'indennità a favore della parte privata per la diminuzione del valore del bene”. Non si discostava da questa disposizione la precedente normativa, sostanzialmente, rinvenibile negli articoli 232 e 233 del T.U. 156/1973, ora abrogati, secondo i quali “Negli impianti di telecomunicazioni di cui al
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precedente art. 231, primo comma, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto” e ancora “Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dal precedente art. 231, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, con decreto del prefetto, ai sensi dell'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359”. Dunque, sommariamente, la disciplina distingue le ipotesi in cui l'imposizione di pesi alla proprietà altrui riflette una mera limitazione della proprietà altrui (art. 91), dai casi in cui è necessario, in mancanza del consenso del proprietario, il ricorso alla procedura espropriativa per costituire una vera e propria servitù (art. 92). Le prime ipotesi comprendono il passaggio di fili e cavi senza appoggio al di sotto o al di sopra della proprietà, purché non avvenga dinanzi ai lati di edifici muniti di finestre o di altre aperture (Cass. s.u. 571/1991; Cass. 15683/2006) e il passaggio nell'immobile da parte del personale del concessionario che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti "di cui sopra". È invece necessaria l'adozione di un provvedimento ablatorio, impositivo di una vera e propria servitù, ove il passaggio sia previsto con appoggio di fili, cavi ed impianti connessi alle opere di cui all'art. 231 o D.P.R. 156/1973 quando i cavi senza appoggio siano posti in corrispondenza di un lato dell'edificio ove sono collocate aperture (Cass. 15683/2006), ovvero se quelli in appoggio non servano solo alle utenze del proprietario del fondo su cui essi insistono (Cassazione civile, sezione II, sentenza n. 4517 del 19/02/2021). Di conseguenza, il proprietario ha l'obbligo di concedere gratuitamente il passaggio e l'appoggio, sul proprio fondo, delle condutture telefoniche necessarie a collegare il suo apparecchio telefonico (ed oggi anche per l'adeguamento tecnologico della rete volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica), mentre detto obbligo non sussiste (e compete al titolare una giusta indennità) quando il passaggio e l'appoggio siano destinati a collegare anche apparecchi telefonici di terzi proprietari o
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inquilini di immobili vicini e risulti che l'essere le condutture telefoniche anche a servizio di altri, oltreché del proprietario del fondo attraverso cui passano, comporti per lui un sacrificio economicamente apprezzabile (Cassazione civile, sezione II, sentenza n. 788 del 12/01/2022). Orbene, la circostanza che l'impianto sia posto al servizio di terzi rende indispensabile il consenso del proprietario o, in mancanza, il ricorso alle procedure previste dalla legge. In base al citato quadro normativo, deve, dunque affermarsi che la servitù di telefonia può avvenire soltanto per contratto o per atto amministrativo autoritativo, mentre resta esclusa la possibilità che la società di telefonia possa invocare l'applicazione dell'art. 1032 c.c. in materia di servitù coattive la cui tipicità non ammette l'applicazione fuori dai casi espressamente previsti. Inoltre, per la costituzione di una servitù il modo naturale è la sentenza che funge da titolo immediato e diretto della servitù e ne stabilisce le modalità di esercizio e l'indennità dovuta (art. 1032 c.c. comma secondo). Relativamente al caso in esame, manca tale titolo ovvero un contratto quale titolo valido e sostitutivo della sentenza. Sul punto deve rilevarsi che la Suprema Corte ha affermato quanto segue:
“L'art. 233 cit., che prevede la costituzione della servitù di telefonia solo per contratto o per atto amministrativo autoritativo, esclude per converso che la società concessionaria del servizio possa invocare la disciplina dell'art. 1032 c.c. in tema di costituzione di servitù coattive, la cui tipicità ("numerus clausus") non ne permette l'estensione fuori dei casi espressamente considerati (Cass. S.U. 16 gennaio 1986 n. 207). Qualora infine la società concessionaria del servizio telefonico, installando sull'altrui proprietà cavi, appoggi o altre apparecchiature destinate, in assenza dei due soli ricordati titoli legittimanti, anche o esclusivamente al servizio di terzi proprietari o inquilini di altri immobili, imponga, in via di fatto, un peso corrispondente all'esercizio di una servitù di telefonia, incorre in un'attività lesiva del diritto di proprietà. Un siffatto comportamento legittima il privato a chiedere il risarcimento del danno per l'indebita compressione del suo diritto dominicale e, se non sia nemmeno assistito da piani esecutivi debitamente approvati e dichiarati di pubblica utilità ai sensi dell'art. 185 del D.P.R. cit., e non sia quindi ricollegabile all'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione, ad agire altresì per la rimozione delle opere abusive” (cfr.
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Cass. S.U. 26 luglio 1994 n.6962; 19 gennaio 1991 n.517; 16 gennaio 1986 n.207 cit. e 3 ottobre 1989 n. 3963, quest'ultima in tema di elettrodotto). Gli esposti principi della Suprema Corte, ad avviso dello scrivente, sono pienamente applicabili anche dopo l'abrogazione dell'art. 233 del T.U.156/1973 e l'introduzione dell'art. 92 del D.lgs. 259/2003, il cui tenore letterale è stato sopra indicato. Nel caso di specie e alla luce di quanto esposto, parte convenuta non ha fornito alcuna prova né dell'esistenza di un contratto né tanto meno del consenso o di una qualche indennità corrisposta e riconosciuta a parte attrice. Quindi, in assenza di prova su tali elementi, deve escludersi la presenza di una servitù a carico dell e a favore della Pt_1 Controparte_1
con conseguente obbligo della società convenuta a rimuovere i cavi
[...] esistenti la cui installazione è da ritenersi illegittima ad opera della convenuta Controparte_1
Sotto altro profilo, va rilevato che per costante giurisprudenza di Cassazione l'obbligo del proprietario di pagare le spese per lo spostamento di fili e cavi telefonici, o di altro tipo, sussiste soltanto allorquando vi sia una servitù a favore della società di telefonia costituita formalmente mediate specifico titolo. In mancanza di prova, si ribadisce che l'obbligo di rimozione è a carico di con esonero, da obblighi di pagamento, dell'Accetta. Controparte_1
Sul piano normativo, in merito al suddetto obbligo, possono essere richiamati gli artt. 92, co. 7 del D.lgs. 259/ 2003 e 122 de R.D. 1775/1933 (dettato in materia di elettrodotto, ma applicabile anche in materia di telefonia), ai sensi dei quali: “7. Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù.” (art. 92, co. 7 D.lgs. 259/ 2003); -“il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo. “(art. 122 R.D. 1775/1933). In fatto con esame del quadro probatorio. Nel corso del presente giudizio, l'attore ha assolto al proprio onere
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probatorio di allegare e dimostrare i fatti di causa, con l'espletamento della prova testimoniale ammessa. L'istruttoria in atti appare idonea a provare la fondatezza delle richieste attoree. Come da foto prodotte, il prospetto di detto fabbricato era attraversato da linee e cavi telefonici, collocati dalla società convenuta senza autorizzazione alcuna e del tutto abusivamente. Sul punto il teste in qualità di presidente Testimone_1 dell'impresa esecutrice dei lavori (Edil – sistemi soc. coop.), ha rappresentato che “… i lavori di rifacimento della facciata dovevano essere sospesi, in quanto vi era il problema della , ossia la presenza di un CP_1 tubo bianco di cm. 5 circa, installato fra una casa e la confinante, specificatamente fra quella dell'attore e la confinante” ed ancora “non vi erano sulla facciata dell'immobile ganci a supporto di cavi telefonici.” (cfr. verbale di udienza del 22/06/2023). Il teste ha dichiarato che “sul marciapiede vi era una Testimone_2 striscia dal quale usciva un tubo che saliva nel mezzo della casa del sign.
e di quella limitrofa” “L' mi ha anche riferito che la Pt_1 Pt_1 collocazione del tubo era stata eseguita dalla società ” “L' mi CP_1 Pt_1 riferiva che stava eseguendo i lavori sul proprio fabbricato e specificatamente il rifacimento della facciata e che era stato costretto a fermarsi per la Test presenza del tubo” “ ho saputo che il tubo presente nello spazio di Pt_1 isolamento fra i due fabbricati era stato collocato dalla . Non ho visto CP_1 ganci sulla facciata. Non ho visto altro” (cfr. verbale di udienza del 08/02/2024). Dichiarazioni, quelle sopra riportate, convergenti nel riportare la presenza del tubo bianco, causa di sospensione dei lavori. Per l'esercizio dell'azione risarcitoria non è richiesta una rigorosa dimostrazione della proprietà dell'immobile, essendo sufficiente che l'attore dimostri con qualsiasi mezzo, incluse le presunzioni, di possedere il fondo in base ad un valido titolo di acquisto. Sul punto appare dimostrato che l' sia proprietario del fabbricato sito in Barcellona P.G., Via Stretto 4 Pt_1
Spinesante n.1 (vedi contratto di donazione del 31/05/1999, registrato il 09/06/1999 n. 566). Appaiono altresì rilevanti, ai fini probatori, i solleciti rivolti dall'attore alla società convenuta come la lettera di messa in mora del 06/07/2018 con ricevuta di avvenuta consegna per mezzo pec.
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Sulla domanda di risarcimento del danno subito. Il comportamento materiale della società concessionaria del pubblico servizio telefonico che installi abusivamente i propri impianti su fondi altrui, in assenza di un provvedimento amministrativo autorizzativo, costituisce un illecito permanente, che perdura dal momento dell'installazione fino alla rimozione delle apparecchiature o all'emissione di un valido provvedimento autorizzativo. “In tale ipotesi, il privato proprietario del fondo ha titolo per chiedere la rimozione delle opere abusive e il risarcimento dei danni subiti, senza che possa essere invocata l'esimente della natura pubblica dell'attività esercitata, che richiede comunque il rispetto delle procedure. L'eventuale consenso prestato dal proprietario all'installazione non comporta la costituzione di una servitù, per la quale è necessario il consenso scritto. L'onere di provare che le apparecchiature servivano solo al proprietario del fondo, facendo venir meno l'illegittimità del comportamento, grava sulla società concessionaria. Il risarcimento dei danni può essere determinato equitativamente, ai sensi dell'art. 1226 c.c., inconsiderazione del tempo di occupazione, dei limiti subiti dalla proprietà privata e della consistenza delle apparecchiature.” (cfr. Tribunale civile Benevento sentenza n. 48 del 11/01/2008). L'illecito ritardo e/o l'illegittima inerzia della denunciati CP_1 dall'attore, come dimostrato nel corso del giudizio anche a seguito delle prove testimoniali, ha comportato indubbiamente un danno, quantificato dall'attore genericamente nella somma di € 5.100,00, dovuti a titolo di risarcimento del danno e di rimborso spese. A tale proposito “La cd. servitù telefonica di "passaggio con appoggio" non costituisce una servitù in senso tecnico, per mancanza del requisito della predialità, ma configura un diritto reale di uso rientrante tra i pesi di diritto pubblico di natura reale gravanti sui beni. In assenza sia del consenso del proprietario che di un provvedimento ablatorio, l'installazione di cavi e condutture destinate a servire anche terzi costituisce un'imposizione illegittima di peso sulla proprietà privata, con conseguente diritto del proprietario di ottenere il ripristino dello status quo ante mediante la rimozione degli impianti abusivamente installati. L'eventuale domanda risarcitoria richiede tuttavia la puntuale allegazione e prova dell'ubi consistam del danno lamentato, con specifica indicazione delle voci di danno subite e dei parametri per quantificare il pregiudizio.” (cfr. Tribunale civile
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Foggia sentenza n. 2020 del 21/07/2022). Ed ancora “Mentre il proprietario ha l'obbligo di concedere gratuitamente il passaggio e l'appoggio delle condutture telefoniche necessarie a collegare il proprio apparecchio, tale obbligo non sussiste quando il passaggio e l'appoggio siano destinati a collegare anche apparecchi telefonici di terzi proprietari o inquilini di immobili vicini. In quest'ultimo caso, l'installazione eseguita senza accordo scritto col proprietario e senza ricorso alle procedure ablatorie è illegittima, non potendosi configurare l'acquisizione del diritto per usucapione, essendo il procedimento di imposizione delle servitù di passaggio di cavi telefonici espressamente disciplinato dalla legge. Tuttavia, in caso di domanda risarcitoria per occupazione illegittima, il proprietario è tenuto ad allegare e provare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene, non essendo sufficiente la mera deduzione di una generica lesione del diritto di proprietà. Il risarcimento va inoltre computato tenendo conto della temporaneità della lesione del bene protetto, non già della diminuzione di valore dell'immobile, essendo tale pregiudizio suscettibile di eliminazione.” (cfr. Tribunale civile Benevento sentenza n. 470 del 05/03/2024). Nella vicenda che ci occupa, si ritiene, sulla base dei fatti di causa, sostanzialmente incontroversi, della documentazione prodotta e delle stesse allegazioni, che sia evidente il tentativo di parte attrice a fare valere, senza esito, le proprie ragioni (vedi lettera di messa in mora inoltrata in data 09/07/2018 e il tentativo di mediazione del 07/03/2019, con esito negativo per mancata partecipazione di ). Controparte_1
Ne consegue che, in considerazione di quanto sopra, ma considerata la mancanza di prova - ovvero anche solo indiziaria - a giustificazione del preteso, si possa quantificare, con valutazione necessariamente equitativa, in €. 3.000,00 l'adeguato ristoro economico spettante all'attore per i disagi da esso patiti. Conseguentemente la società convenuta va condannata al pagamento della somma di €. 3.000,00 in favore di a tale titolo Parte_1 quantificati per risarcimento del danno a causa della mancata rimozione dei cavi delle linee telefoniche. Considerato l'esito della presente causa le spese del giudizio vanno poste a carico della società convenuta e a favore dell'attore e si liquidano come da
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dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), secondo i valori minimi previsti dalla normativa per le controversie di valore compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P.G., definitivamente decidendo sulla causa iscritto al n. 1006/2019, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara l'insussistenza di qualsivoglia diritto della CP_1
a mantenere sul prospetto del fabbricato di proprietà
[...]
dell'attore, sito in Barcellona P.G., Via Stretto 4 Spinesante
n.1, i cavi, le linee telefoniche e il tubo bianco presenti;
2. Condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, alla rimozione delle opere realizzate sul prospetto dell'edificio di proprietà dell'attore sito in Barcellona P.G., Via Stretto 4 Spinesante n.1;
3. Condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a corrispondere all'attore la somma complessiva di €. 3.000,00 oltre interessi legali dal fatto al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno a causa della mancata rimozione dei cavi delle linee telefoniche;
4. Condanna la società convenuta a rimborsare alla controparte, e per essa al suo procuratore distrattario avv.
Vincenzo Mandanici che ha reso la dichiarazione di legge, le spese di lite quantificate, secondo i criteri indicati in €.
1.278,00 oltre rimborso spese esenti pari a €. 125,00, spese Pag. 12 a 13 R. G. n. 1006/2019
generali 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Barcellona P. G. all'esito della Camera di consiglio del 13.05.2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico
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TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
All'udienza del 13/05/2025, innanzi al Giudice, Got Francesco
Montera, sono comparsi: avv. Celi per delega dell'avv. Mandanici per parte attrice che precisa le conclusioni richiamando quelle svolte nei propri atti chiedendone l'accoglimento ed il rigetto di quelle avversarie e discute la causa richiamando le note di trattazione depositate per la udienza dell'11.02.2025 e chiede la decisione e si allontana.
Il Giudice
discussa la causa, si ritira in Camera di Consiglio, conclusa la quale da lettura in udienza del dispositivo di sentenza e deposita contestuale motivazione di cui il presente fa parte integrante e di seguito integralmente riportata.
Il Giudice
Got Francesco Montera
(firma digitale)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nella persona del Giudice Unico Onorario Francesco Montera, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo in udienza con contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R. G. n. 1006/2019 promossa da
(C.F. ), nato a Parte_1 CodiceFiscale_1
Barcellona P.G., il 19 ottobre 1948 e ivi residente in [...]pt, rappresentato e difeso, dall'avv. Vincenzo Mandanici ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terme Vigliatore, Via
Maceo n. 254, come da procura in atti -attore-
CONTRO
(P. Iva ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Milano, Via G. Negri n. 2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Pivetti con studio in
Palermo, Via Nicolò Turrisi n. 13, con elezione di domicilio digitale come da atti -convenuto-
Oggetto: responsabilità extracontrattuale – risarcimento del danno
Pag. 2 a 13 R. G. n. 1006/2019
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI Il procuratore presente, precisate le conclusioni nel corso della odierna udienza, discute la causa illustrando brevemente le conclusioni così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti. Quindi IL GIUDICE All'esito della Camera di Consiglio;
letti gli atti e verbali di causa;
pronuncia In nome del Popolo Italiano SENTENZA Per i seguenti motivi Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte in data 11.06.2019, il sig. con la premessa di essere Parte_1 proprietario dell'immobile sito in Barcellona P.G., Via Stretto 4 Spinesante n.1, identificato al catasto alla partita 1007578, fgl. 9, partic. 1058 subalterno 1 e fgl. 10, part. 304 sib1, piano T Categ A/4, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la in quanto Controparte_1 lamentava, ad opera della società convenuta, l'abusivo posizionamento, sulla parete dell'immobile sopra indicato, di cavi, di ganci e di un tubo bianco, ubicato da ultimo nel giugno 2018, per permettere il passaggio di fili ad uso di terzi utenti. Deducendo che tale illegittimo comportamento avesse arrecato danni conseguenti all'assoggettamento del fabbricato a servitù in assenza di consenso o di titolo legittimante, alla rovina del prospetto e all'impossibilità di completare i lavori di manutenzione dell'immobile stesso, precisamente il rifacimento della facciata, l'attore chiedeva la condanna di Controparte_1 all'eliminazione delle strutture e al risarcimento dei danni patiti,
[...] quantificati nella misura di €.5.100,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo. In via istruttoria l'attore chiedeva l'ammissione di C.T.U. al fine di
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quantificare i danni subiti, nonché l'esame testimoniale. Domandava quindi di: ritenere e dichiarare l'illegittimità del comportamento di e l'insussistenza di qualsivoglia Controparte_1 diritto della stessa a mantenere sul prospetto del fabbricato di proprietà dell'attore, sito in Barcellona P.G., Via Stretto 4 Spinesante n.1, i cavi, i ganci delle linee telefoniche presenti e il tubo bianco, condannando, conseguentemente, la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rimozione del suindicato materiale collocato sul prospetto del fabbricato di proprietà dell'attore. Condannare, inoltre, la convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attore e al rimborso delle spese affrontate dallo stesso, a causa dell'inerzia e del comportamento illegittimo di
[...]
infine, condannare la convenuta al pagamento in favore CP_1 dell'attore della somma di € 5.100,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo. Precisava inoltre che, nonostante lo stesso avesse inviato alla società convenuta formale lettera di messa in mora in data 09.07.2018 ed espletato un tentativo di mediazione, in data 07.03.2019, avente esito negativo per mancata partecipazione di quest'ultima Controparte_1 non solo non avesse riscontrato le richieste alla stessa rivolte ma richiedesse all'attore una somma per effettuare i lavori di rimozione. In data il 16.01.2020 si costituiva la convenuta Controparte_1 contestando le deduzioni avversarie soffermandosi sulla legittimità dell'appoggio degli impianti e chiedeva il rigetto delle domande attoree perché inammissibili, improponibili, improcedibili nonché infondate in fatto e in diritto, nonché il rigetto della richiesta di CTU, con vittoria di spese e compensi del giudizio. Con ordinanza del 18.09.2021 era ammessa la prova per testi diretta, formulata da parte attrice e così, espletata la istruttoria con l'acquisizione delle dichiarazioni testimoniali, con provvedimento del 01.10.2024, il Giudice ritenuta la causa adeguatamente istruita, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 01.04.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con deposito di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti. Quindi con provvedimento del 30.04.2025 era rinviata ad oggi per la discussione ex art. 281 sexies cpc. Nel merito delle questioni poste si osserva.
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Riguardo la asserita illegittimità del comportamento di Controparte_1
e del diritto dell'attore allo spostamento dei cavi, va rilevato, in via preliminare, che il diritto fatto valere, circa lo spostamento dei cavi che attraversavano il fabbricato oggetto di ristrutturazione, è un diritto soggettivo pieno, derivante dalla legge e non suscettibile di compressione senza adeguati indennizzi. Per tale motivo va accolta la domanda formulata dall'Accetta ai fini dell'immediata rimozione dei cavi. Ricostruendo normativamente la vicenda, si richiama l'art. 90, comma primo, del D.lgs. 259/2003 che stabilisce che gli impianti di telecomunicazione hanno natura di pubblica utilità agli effetti della normativa in materia di pubblica espropriazione. Il successivo art. 91 - nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 40, comma quinto bis, D.L. 77/2021, convertito con L. 108/2021 - dispone che, negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi ai lati degli edifici ove non siano presenti finestre od altre aperture praticabili a prospetto. Il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà, occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini (comma terzo) e deve sopportare il passaggio del personale dell'esercente il servizio, che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti stessi (comma quarto). Deve rilevarsi che la normativa di riferimento da applicare al caso che ci occupa è quella riportata dal successivo art. 92 decreto legislativo n. 259 del 2003 (cd. Codice delle Telecomunicazioni) che espressamente stabilisce che: “la posa di cavi telefonici debba essere preceduta dalla stipula di un apposito contratto o comunque dal preventivo assenso del proprietario dell'immobile che viene ad essere interessato dal passaggio di un cavo con appoggio, con necessaria corresponsione di un'indennità a favore della parte privata per la diminuzione del valore del bene”. Non si discostava da questa disposizione la precedente normativa, sostanzialmente, rinvenibile negli articoli 232 e 233 del T.U. 156/1973, ora abrogati, secondo i quali “Negli impianti di telecomunicazioni di cui al
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precedente art. 231, primo comma, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto” e ancora “Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dal precedente art. 231, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, con decreto del prefetto, ai sensi dell'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359”. Dunque, sommariamente, la disciplina distingue le ipotesi in cui l'imposizione di pesi alla proprietà altrui riflette una mera limitazione della proprietà altrui (art. 91), dai casi in cui è necessario, in mancanza del consenso del proprietario, il ricorso alla procedura espropriativa per costituire una vera e propria servitù (art. 92). Le prime ipotesi comprendono il passaggio di fili e cavi senza appoggio al di sotto o al di sopra della proprietà, purché non avvenga dinanzi ai lati di edifici muniti di finestre o di altre aperture (Cass. s.u. 571/1991; Cass. 15683/2006) e il passaggio nell'immobile da parte del personale del concessionario che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti "di cui sopra". È invece necessaria l'adozione di un provvedimento ablatorio, impositivo di una vera e propria servitù, ove il passaggio sia previsto con appoggio di fili, cavi ed impianti connessi alle opere di cui all'art. 231 o D.P.R. 156/1973 quando i cavi senza appoggio siano posti in corrispondenza di un lato dell'edificio ove sono collocate aperture (Cass. 15683/2006), ovvero se quelli in appoggio non servano solo alle utenze del proprietario del fondo su cui essi insistono (Cassazione civile, sezione II, sentenza n. 4517 del 19/02/2021). Di conseguenza, il proprietario ha l'obbligo di concedere gratuitamente il passaggio e l'appoggio, sul proprio fondo, delle condutture telefoniche necessarie a collegare il suo apparecchio telefonico (ed oggi anche per l'adeguamento tecnologico della rete volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica), mentre detto obbligo non sussiste (e compete al titolare una giusta indennità) quando il passaggio e l'appoggio siano destinati a collegare anche apparecchi telefonici di terzi proprietari o
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inquilini di immobili vicini e risulti che l'essere le condutture telefoniche anche a servizio di altri, oltreché del proprietario del fondo attraverso cui passano, comporti per lui un sacrificio economicamente apprezzabile (Cassazione civile, sezione II, sentenza n. 788 del 12/01/2022). Orbene, la circostanza che l'impianto sia posto al servizio di terzi rende indispensabile il consenso del proprietario o, in mancanza, il ricorso alle procedure previste dalla legge. In base al citato quadro normativo, deve, dunque affermarsi che la servitù di telefonia può avvenire soltanto per contratto o per atto amministrativo autoritativo, mentre resta esclusa la possibilità che la società di telefonia possa invocare l'applicazione dell'art. 1032 c.c. in materia di servitù coattive la cui tipicità non ammette l'applicazione fuori dai casi espressamente previsti. Inoltre, per la costituzione di una servitù il modo naturale è la sentenza che funge da titolo immediato e diretto della servitù e ne stabilisce le modalità di esercizio e l'indennità dovuta (art. 1032 c.c. comma secondo). Relativamente al caso in esame, manca tale titolo ovvero un contratto quale titolo valido e sostitutivo della sentenza. Sul punto deve rilevarsi che la Suprema Corte ha affermato quanto segue:
“L'art. 233 cit., che prevede la costituzione della servitù di telefonia solo per contratto o per atto amministrativo autoritativo, esclude per converso che la società concessionaria del servizio possa invocare la disciplina dell'art. 1032 c.c. in tema di costituzione di servitù coattive, la cui tipicità ("numerus clausus") non ne permette l'estensione fuori dei casi espressamente considerati (Cass. S.U. 16 gennaio 1986 n. 207). Qualora infine la società concessionaria del servizio telefonico, installando sull'altrui proprietà cavi, appoggi o altre apparecchiature destinate, in assenza dei due soli ricordati titoli legittimanti, anche o esclusivamente al servizio di terzi proprietari o inquilini di altri immobili, imponga, in via di fatto, un peso corrispondente all'esercizio di una servitù di telefonia, incorre in un'attività lesiva del diritto di proprietà. Un siffatto comportamento legittima il privato a chiedere il risarcimento del danno per l'indebita compressione del suo diritto dominicale e, se non sia nemmeno assistito da piani esecutivi debitamente approvati e dichiarati di pubblica utilità ai sensi dell'art. 185 del D.P.R. cit., e non sia quindi ricollegabile all'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione, ad agire altresì per la rimozione delle opere abusive” (cfr.
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Cass. S.U. 26 luglio 1994 n.6962; 19 gennaio 1991 n.517; 16 gennaio 1986 n.207 cit. e 3 ottobre 1989 n. 3963, quest'ultima in tema di elettrodotto). Gli esposti principi della Suprema Corte, ad avviso dello scrivente, sono pienamente applicabili anche dopo l'abrogazione dell'art. 233 del T.U.156/1973 e l'introduzione dell'art. 92 del D.lgs. 259/2003, il cui tenore letterale è stato sopra indicato. Nel caso di specie e alla luce di quanto esposto, parte convenuta non ha fornito alcuna prova né dell'esistenza di un contratto né tanto meno del consenso o di una qualche indennità corrisposta e riconosciuta a parte attrice. Quindi, in assenza di prova su tali elementi, deve escludersi la presenza di una servitù a carico dell e a favore della Pt_1 Controparte_1
con conseguente obbligo della società convenuta a rimuovere i cavi
[...] esistenti la cui installazione è da ritenersi illegittima ad opera della convenuta Controparte_1
Sotto altro profilo, va rilevato che per costante giurisprudenza di Cassazione l'obbligo del proprietario di pagare le spese per lo spostamento di fili e cavi telefonici, o di altro tipo, sussiste soltanto allorquando vi sia una servitù a favore della società di telefonia costituita formalmente mediate specifico titolo. In mancanza di prova, si ribadisce che l'obbligo di rimozione è a carico di con esonero, da obblighi di pagamento, dell'Accetta. Controparte_1
Sul piano normativo, in merito al suddetto obbligo, possono essere richiamati gli artt. 92, co. 7 del D.lgs. 259/ 2003 e 122 de R.D. 1775/1933 (dettato in materia di elettrodotto, ma applicabile anche in materia di telefonia), ai sensi dei quali: “7. Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù.” (art. 92, co. 7 D.lgs. 259/ 2003); -“il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo. “(art. 122 R.D. 1775/1933). In fatto con esame del quadro probatorio. Nel corso del presente giudizio, l'attore ha assolto al proprio onere
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probatorio di allegare e dimostrare i fatti di causa, con l'espletamento della prova testimoniale ammessa. L'istruttoria in atti appare idonea a provare la fondatezza delle richieste attoree. Come da foto prodotte, il prospetto di detto fabbricato era attraversato da linee e cavi telefonici, collocati dalla società convenuta senza autorizzazione alcuna e del tutto abusivamente. Sul punto il teste in qualità di presidente Testimone_1 dell'impresa esecutrice dei lavori (Edil – sistemi soc. coop.), ha rappresentato che “… i lavori di rifacimento della facciata dovevano essere sospesi, in quanto vi era il problema della , ossia la presenza di un CP_1 tubo bianco di cm. 5 circa, installato fra una casa e la confinante, specificatamente fra quella dell'attore e la confinante” ed ancora “non vi erano sulla facciata dell'immobile ganci a supporto di cavi telefonici.” (cfr. verbale di udienza del 22/06/2023). Il teste ha dichiarato che “sul marciapiede vi era una Testimone_2 striscia dal quale usciva un tubo che saliva nel mezzo della casa del sign.
e di quella limitrofa” “L' mi ha anche riferito che la Pt_1 Pt_1 collocazione del tubo era stata eseguita dalla società ” “L' mi CP_1 Pt_1 riferiva che stava eseguendo i lavori sul proprio fabbricato e specificatamente il rifacimento della facciata e che era stato costretto a fermarsi per la Test presenza del tubo” “ ho saputo che il tubo presente nello spazio di Pt_1 isolamento fra i due fabbricati era stato collocato dalla . Non ho visto CP_1 ganci sulla facciata. Non ho visto altro” (cfr. verbale di udienza del 08/02/2024). Dichiarazioni, quelle sopra riportate, convergenti nel riportare la presenza del tubo bianco, causa di sospensione dei lavori. Per l'esercizio dell'azione risarcitoria non è richiesta una rigorosa dimostrazione della proprietà dell'immobile, essendo sufficiente che l'attore dimostri con qualsiasi mezzo, incluse le presunzioni, di possedere il fondo in base ad un valido titolo di acquisto. Sul punto appare dimostrato che l' sia proprietario del fabbricato sito in Barcellona P.G., Via Stretto 4 Pt_1
Spinesante n.1 (vedi contratto di donazione del 31/05/1999, registrato il 09/06/1999 n. 566). Appaiono altresì rilevanti, ai fini probatori, i solleciti rivolti dall'attore alla società convenuta come la lettera di messa in mora del 06/07/2018 con ricevuta di avvenuta consegna per mezzo pec.
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Sulla domanda di risarcimento del danno subito. Il comportamento materiale della società concessionaria del pubblico servizio telefonico che installi abusivamente i propri impianti su fondi altrui, in assenza di un provvedimento amministrativo autorizzativo, costituisce un illecito permanente, che perdura dal momento dell'installazione fino alla rimozione delle apparecchiature o all'emissione di un valido provvedimento autorizzativo. “In tale ipotesi, il privato proprietario del fondo ha titolo per chiedere la rimozione delle opere abusive e il risarcimento dei danni subiti, senza che possa essere invocata l'esimente della natura pubblica dell'attività esercitata, che richiede comunque il rispetto delle procedure. L'eventuale consenso prestato dal proprietario all'installazione non comporta la costituzione di una servitù, per la quale è necessario il consenso scritto. L'onere di provare che le apparecchiature servivano solo al proprietario del fondo, facendo venir meno l'illegittimità del comportamento, grava sulla società concessionaria. Il risarcimento dei danni può essere determinato equitativamente, ai sensi dell'art. 1226 c.c., inconsiderazione del tempo di occupazione, dei limiti subiti dalla proprietà privata e della consistenza delle apparecchiature.” (cfr. Tribunale civile Benevento sentenza n. 48 del 11/01/2008). L'illecito ritardo e/o l'illegittima inerzia della denunciati CP_1 dall'attore, come dimostrato nel corso del giudizio anche a seguito delle prove testimoniali, ha comportato indubbiamente un danno, quantificato dall'attore genericamente nella somma di € 5.100,00, dovuti a titolo di risarcimento del danno e di rimborso spese. A tale proposito “La cd. servitù telefonica di "passaggio con appoggio" non costituisce una servitù in senso tecnico, per mancanza del requisito della predialità, ma configura un diritto reale di uso rientrante tra i pesi di diritto pubblico di natura reale gravanti sui beni. In assenza sia del consenso del proprietario che di un provvedimento ablatorio, l'installazione di cavi e condutture destinate a servire anche terzi costituisce un'imposizione illegittima di peso sulla proprietà privata, con conseguente diritto del proprietario di ottenere il ripristino dello status quo ante mediante la rimozione degli impianti abusivamente installati. L'eventuale domanda risarcitoria richiede tuttavia la puntuale allegazione e prova dell'ubi consistam del danno lamentato, con specifica indicazione delle voci di danno subite e dei parametri per quantificare il pregiudizio.” (cfr. Tribunale civile
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Foggia sentenza n. 2020 del 21/07/2022). Ed ancora “Mentre il proprietario ha l'obbligo di concedere gratuitamente il passaggio e l'appoggio delle condutture telefoniche necessarie a collegare il proprio apparecchio, tale obbligo non sussiste quando il passaggio e l'appoggio siano destinati a collegare anche apparecchi telefonici di terzi proprietari o inquilini di immobili vicini. In quest'ultimo caso, l'installazione eseguita senza accordo scritto col proprietario e senza ricorso alle procedure ablatorie è illegittima, non potendosi configurare l'acquisizione del diritto per usucapione, essendo il procedimento di imposizione delle servitù di passaggio di cavi telefonici espressamente disciplinato dalla legge. Tuttavia, in caso di domanda risarcitoria per occupazione illegittima, il proprietario è tenuto ad allegare e provare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene, non essendo sufficiente la mera deduzione di una generica lesione del diritto di proprietà. Il risarcimento va inoltre computato tenendo conto della temporaneità della lesione del bene protetto, non già della diminuzione di valore dell'immobile, essendo tale pregiudizio suscettibile di eliminazione.” (cfr. Tribunale civile Benevento sentenza n. 470 del 05/03/2024). Nella vicenda che ci occupa, si ritiene, sulla base dei fatti di causa, sostanzialmente incontroversi, della documentazione prodotta e delle stesse allegazioni, che sia evidente il tentativo di parte attrice a fare valere, senza esito, le proprie ragioni (vedi lettera di messa in mora inoltrata in data 09/07/2018 e il tentativo di mediazione del 07/03/2019, con esito negativo per mancata partecipazione di ). Controparte_1
Ne consegue che, in considerazione di quanto sopra, ma considerata la mancanza di prova - ovvero anche solo indiziaria - a giustificazione del preteso, si possa quantificare, con valutazione necessariamente equitativa, in €. 3.000,00 l'adeguato ristoro economico spettante all'attore per i disagi da esso patiti. Conseguentemente la società convenuta va condannata al pagamento della somma di €. 3.000,00 in favore di a tale titolo Parte_1 quantificati per risarcimento del danno a causa della mancata rimozione dei cavi delle linee telefoniche. Considerato l'esito della presente causa le spese del giudizio vanno poste a carico della società convenuta e a favore dell'attore e si liquidano come da
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dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), secondo i valori minimi previsti dalla normativa per le controversie di valore compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P.G., definitivamente decidendo sulla causa iscritto al n. 1006/2019, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara l'insussistenza di qualsivoglia diritto della CP_1
a mantenere sul prospetto del fabbricato di proprietà
[...]
dell'attore, sito in Barcellona P.G., Via Stretto 4 Spinesante
n.1, i cavi, le linee telefoniche e il tubo bianco presenti;
2. Condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, alla rimozione delle opere realizzate sul prospetto dell'edificio di proprietà dell'attore sito in Barcellona P.G., Via Stretto 4 Spinesante n.1;
3. Condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a corrispondere all'attore la somma complessiva di €. 3.000,00 oltre interessi legali dal fatto al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno a causa della mancata rimozione dei cavi delle linee telefoniche;
4. Condanna la società convenuta a rimborsare alla controparte, e per essa al suo procuratore distrattario avv.
Vincenzo Mandanici che ha reso la dichiarazione di legge, le spese di lite quantificate, secondo i criteri indicati in €.
1.278,00 oltre rimborso spese esenti pari a €. 125,00, spese Pag. 12 a 13 R. G. n. 1006/2019
generali 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Barcellona P. G. all'esito della Camera di consiglio del 13.05.2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico
GOT Francesco Montera
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