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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/07/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 8538/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata in [...], Parte_1 C.F._1
il 14/02/1981, residente in [...]9
e
, C.F. , nato in [...], il [...], residente in [...]C.F._2
Genova, Via San Fruttuoso n. 68/9,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Luca Perdomi (C.F.
, che li rappresenta e li difende come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 04/04/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1 confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Genova il 22/08/2013 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico oltre che aderenti al superiore interesse della prole;
Rilevato infine che le parti hanno congiuntamente chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. che venisse altresì pronunciato divorzio fra le stesse, sicché la causa andrà rimessa sul ruolo per la trattazione dell'ulteriore domanda, decorsi i termini di procedibilità della stessa;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi SI.ri e Parte_1
, autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto Parte_2
Pt_3
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
Sulla separazione
1. I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto.
Sulle condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 2. I coniugi, pur attualmente privi di occupazione, in considerazione della propria capacità lavorativa e reddituale, si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo per il proprio mantenimento.
3. Il SInor ha rilasciato la casa familiare il 24 marzo 2025 per trasferire altrove la Pt_2
propria residenza anagrafica.
Sull'affidamento della figlia minore e sulla casa familiare
4. L'affidamento di sarà condiviso: la figlia minore resterà affidata congiuntamente Per_1
ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nella casa coniugale condotta in locazione e sita in Genova, Via San Fruttuoso n. 68/9, unitamente agli arredi in essa presenti e ad eccezione degli effetti personali del SInor . Pt_2
5. Ai fini del mantenimento ordinario della figlia, il SInor verserà alla SInora Pt_2
entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 300,00 (trecento/00), che Parte_1
verrà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici Istat pubblicati presso la Camera di Commercio di Genova. Il SInor , inoltre, provvederà al pagamento del Pt_2
canone di affitto della casa familiare sita in Genova, Via San Fruttuoso n. 68/9 finché la stessa sarà abitata dalla SInora e dalla figlia minore. Parte_1
6. La SInora inoltre, avrà diritto di percepire il 100% dell'importo Parte_1
spettante a titolo di Assegno Unico.
7. Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i coniugi: si intendono spese straordinarie quelle così qualificate dal “Documento di orientamento uniforme” reso noto dal Tribunale di Genova Sezione IV in data 20.10.2016 e che le parti dichiarano di conoscere.
8. Con riguardo al diritto di visita, il padre, salvo migliori accordi e fermo restando il diritto a contatti telefonici quotidiani, potrà vedere e tenere con sé la figlia per un massimo di 2 giorni a settimana, senza pernottamento, da comunicarsi con un preavviso di 3 giorni, dalle ore 11 (o, in caso di giorni infrasettimanali, dall'uscita da scuola) fino alle ore 20.
9. Durante le ferie estive entrambi i coniugi potranno beneficiare di un periodo complessivo di due settimane anche consecutive, da concordare, quanto alla collocazione temporale, secondo le rispettive esigenze lavorative delle parti.
10. Sempre salvo migliori accordi, la figlia minore trascorrerà le feste natalizie e le feste
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 pasquali con la madre, che garantirà il contatto telefonico con il padre.
11. Il padre presta sin d'ora il proprio consenso affinché la SInora si Parte_1
trasferisca con la figlia in Perù, presso la famiglia di origine materna residente a [...]
(distretto Chorrillos, Calle Puerto Chicama Los Cedros de Villa), ove la minore si è già più volte recata.
Anche in tale eventualità, i genitori assumeranno congiuntamente le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alle attività della figlia minore.
Le parti, inoltre, si impegnano a mantenere un regime di visita paterno che possa salvaguardare il rapporto padre-figlia, attraverso quotidiani contatti telefonici e con possibilità di visita a cadenza semestrale, per periodi fino a 10 giorni consecutivi, compatibilmente con le capacità economiche e con i futuri impegni lavorativi delle parti.
Sulla divisione delle cose comuni
12. I coniugi, con l'adempimento di quanto previsto nel presente ricorso, si danno atto di avere disposto la preventiva suddivisione delle residue cose comuni.
13. Il motoveicolo di proprietà del SInor resterà nella disponibilità di quest'ultimo. Pt_2
Disposizioni finali
14. Ad eccezione di quanto pattuito ai punti precedenti, i coniugi dichiarano di null'altro avere reciprocamente a pretendere per qualsivoglia ragione o titolo.
15. I coniugi provvederanno a comunicarsi ogni eventuale cambio di residenza.
16. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio, per sé e per la figlia minore, nonché ad ogni altro adempimento burocratico necessario, eventualmente anche in vista del trasferimento all'estero.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2013, Numero 425, Parte I, Serie, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
DISPONE
La remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 13/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata in [...], Parte_1 C.F._1
il 14/02/1981, residente in [...]9
e
, C.F. , nato in [...], il [...], residente in [...]C.F._2
Genova, Via San Fruttuoso n. 68/9,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Luca Perdomi (C.F.
, che li rappresenta e li difende come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 04/04/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1 confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Genova il 22/08/2013 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico oltre che aderenti al superiore interesse della prole;
Rilevato infine che le parti hanno congiuntamente chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. che venisse altresì pronunciato divorzio fra le stesse, sicché la causa andrà rimessa sul ruolo per la trattazione dell'ulteriore domanda, decorsi i termini di procedibilità della stessa;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi SI.ri e Parte_1
, autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto Parte_2
Pt_3
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
Sulla separazione
1. I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto.
Sulle condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 2. I coniugi, pur attualmente privi di occupazione, in considerazione della propria capacità lavorativa e reddituale, si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo per il proprio mantenimento.
3. Il SInor ha rilasciato la casa familiare il 24 marzo 2025 per trasferire altrove la Pt_2
propria residenza anagrafica.
Sull'affidamento della figlia minore e sulla casa familiare
4. L'affidamento di sarà condiviso: la figlia minore resterà affidata congiuntamente Per_1
ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nella casa coniugale condotta in locazione e sita in Genova, Via San Fruttuoso n. 68/9, unitamente agli arredi in essa presenti e ad eccezione degli effetti personali del SInor . Pt_2
5. Ai fini del mantenimento ordinario della figlia, il SInor verserà alla SInora Pt_2
entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 300,00 (trecento/00), che Parte_1
verrà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici Istat pubblicati presso la Camera di Commercio di Genova. Il SInor , inoltre, provvederà al pagamento del Pt_2
canone di affitto della casa familiare sita in Genova, Via San Fruttuoso n. 68/9 finché la stessa sarà abitata dalla SInora e dalla figlia minore. Parte_1
6. La SInora inoltre, avrà diritto di percepire il 100% dell'importo Parte_1
spettante a titolo di Assegno Unico.
7. Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i coniugi: si intendono spese straordinarie quelle così qualificate dal “Documento di orientamento uniforme” reso noto dal Tribunale di Genova Sezione IV in data 20.10.2016 e che le parti dichiarano di conoscere.
8. Con riguardo al diritto di visita, il padre, salvo migliori accordi e fermo restando il diritto a contatti telefonici quotidiani, potrà vedere e tenere con sé la figlia per un massimo di 2 giorni a settimana, senza pernottamento, da comunicarsi con un preavviso di 3 giorni, dalle ore 11 (o, in caso di giorni infrasettimanali, dall'uscita da scuola) fino alle ore 20.
9. Durante le ferie estive entrambi i coniugi potranno beneficiare di un periodo complessivo di due settimane anche consecutive, da concordare, quanto alla collocazione temporale, secondo le rispettive esigenze lavorative delle parti.
10. Sempre salvo migliori accordi, la figlia minore trascorrerà le feste natalizie e le feste
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 pasquali con la madre, che garantirà il contatto telefonico con il padre.
11. Il padre presta sin d'ora il proprio consenso affinché la SInora si Parte_1
trasferisca con la figlia in Perù, presso la famiglia di origine materna residente a [...]
(distretto Chorrillos, Calle Puerto Chicama Los Cedros de Villa), ove la minore si è già più volte recata.
Anche in tale eventualità, i genitori assumeranno congiuntamente le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alle attività della figlia minore.
Le parti, inoltre, si impegnano a mantenere un regime di visita paterno che possa salvaguardare il rapporto padre-figlia, attraverso quotidiani contatti telefonici e con possibilità di visita a cadenza semestrale, per periodi fino a 10 giorni consecutivi, compatibilmente con le capacità economiche e con i futuri impegni lavorativi delle parti.
Sulla divisione delle cose comuni
12. I coniugi, con l'adempimento di quanto previsto nel presente ricorso, si danno atto di avere disposto la preventiva suddivisione delle residue cose comuni.
13. Il motoveicolo di proprietà del SInor resterà nella disponibilità di quest'ultimo. Pt_2
Disposizioni finali
14. Ad eccezione di quanto pattuito ai punti precedenti, i coniugi dichiarano di null'altro avere reciprocamente a pretendere per qualsivoglia ragione o titolo.
15. I coniugi provvederanno a comunicarsi ogni eventuale cambio di residenza.
16. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio, per sé e per la figlia minore, nonché ad ogni altro adempimento burocratico necessario, eventualmente anche in vista del trasferimento all'estero.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2013, Numero 425, Parte I, Serie, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
DISPONE
La remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 13/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 5