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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 17785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17785 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 53713/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA sezione undicesima civile
in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa AR TO
UO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 53713 del ruolo generale per gli atti contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Milano, Corso di Porta TO, n. 28, presso lo studio dell'avv. Giorgio Giuntoni, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente all'atto di citazione opponente
E in persona del curatore pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via del Vascello, n. 6, presso lo studio pagina 1 di 10 dell'avv. Pierluigi Rocchi, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di risposta opposta
Oggetto: contratto di trasporto
Conclusioni: disposta la trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 27-05-2025, le parti hanno depositato note di trattazione scritta. Parte opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo e, in subordine, la condanna della controparte al pagamento in suo favore della somma di € 14.823,00 oltre interessi commerciali. Parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, in ragione del pagamento effettuato al creditore apparente e per mancata prova del credito quanto alle fatture n. 13 e n. 15 e, in subordine, ha chiesto di ridurre la pretesa creditoria all'importo di € 14.823,00.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo il ha Controparte_1
chiesto di ingiungere alla il pagamento della somma di € Parte_1
100.881,80 oltre interessi commerciali per i servizi resi in suo favore.
Emesso il provvedimento monitorio, notificato in data 13.06.2022, con atto di citazione notificato il 22 luglio 2022, la ha Parte_1 proposto opposizione.
Nel dettaglio l'opponente, premesso di aver intrattenuto con la
[...] un rapporto contrattuale avente ad oggetto prestazioni di CP_1 trasporto merci su strada per la tratta Pomezia – Civitavecchia, ha pagina 2 di 10 evidenziato che alcune fatture, azionate in sede monitoria, per un importo complessivo di € 86.058,80, erano state onorate con sei bonifici bancari, specificamente indicati, eseguiti sul conto corrente comunicato dalla debitrice che, con e-mail del 23.07.2020, le aveva rappresentato di aver modificato le coordinate bancarie e aveva trasmesso il nuovo codice
IBAN per il pagamento delle fatture, successivamente sollecitandone il pagamento, prospettando, in mancanza, l'interruzione del rapporto. In relazione alle ulteriori due fatture n. 13/2020 e n. 15/2020, ha osservato che non era chiaro a quali servizi si riferivano e ha rilevato che non vi era prova che le prestazioni erano state effettivamente eseguite né dell'accordo raggiunto tra le parti in ordine alla tariffa applicata.
Ha, quindi, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, accertato l'effetto liberatorio del pagamento della somma di € 86.058,8, anche ai sensi dell'art. 1189, primo comma, c.c., ha chiesto di rideterminare la somma dovuta alla controparte in relazione alle prestazioni di trasporto effettivamente eseguite e provate.
Si è costituito il che ha negato l'effetto Controparte_1 liberatorio dei pagamenti eseguiti dalla controparte, osservando che erano stati effettuati su un conto corrente che non era intestato alla società in bonis, ma a tale Persona_1
Ha, pertanto, chiesto il rigetto dell'opposizione.
2. Tanto esposto si osserva che è pacifico che la e la Parte_2
avevano intrattenuto un rapporto contrattuale in forza Controparte_1 del quale quest'ultima aveva eseguito, su incarico della prima, delle prestazioni di trasporto merci su strada nella tratta Pomezia –
Civitavecchia.
pagina 3 di 10 Ciò posto si osserva che è documentalmente provato che, in data
23.07.2020, la in bonis, aveva comunicato all'odierna Controparte_1 opponente di aver modificato le proprie coordinate bancarie e le aveva chiesto di provvedere al pagamento delle fatture utilizzando l'IBAN contestualmente indicato (cfr. e-mail all. 2 di parte opponente, in cui è riportato “ho bisogno di effettuare un cambio coordinate per il pagamento delle fatture, di seguito riporto l'IBAN da sostituire
[...]”); la quindi, dopo Pt_1 Parte_1 essersi accertata che i crediti di cui alle fatture emesse non erano stati ceduti a terzi (cfr. all. 2 e 3), in data 4.09.2020, aveva provveduto ad effettuare un bonifico di € 23.851,00, indicando, nella richiesta inviata alla propria banca, l'IBAN comunicatole con la predetta e-mail del
23.07.2020 e, quale beneficiario, la e ciò in pagamento Controparte_1 delle fatture nn 4 e 5 emesse dalla controparte (cfr. all. 4 di parte opponente); che con e-mail del 19.10.2020 la aveva Controparte_1 sollecitato il pagamento delle fatture nn 8, 9 e 10 emesse in data
30.06.2020 e 31.07.2020, per l'importo complessivo di € 40.064,80, precisando “non avendo ricevuto nessun riscontro, oggi effettueremo l'ultima navetta Pomezia – Civitavecchia, Civitavecchia – Pomezia” (cfr. all. 5 di parte opponente); che, quindi, l'opponente, in data 20.10.2020, aveva corrisposto con bonifico bancario, eseguito in favore della
[...]
utilizzando le medesime coordinate bancarie comunicatele CP_1 il 23.07.2020, la somma di € 17.311,80 in pagamento delle fatture nn 8 e
9 (cfr. distinta n. 8 del 20.10.2020 ed estratto conto da cui risulta il successivo pagamento all. 6 di parte opponente), per poi pagare, con le medesime modalità, la somma complessiva di € 22.753,00 in acconto e a pagina 4 di 10 saldo della fattura n. 10, con bonifici del 6.11.2020 per € 10.000,00 e del
17.11.2020 per il restante importo (cfr. all. 7 di parte opponente).
Risultano, quindi, due ulteriori bonifici effettuati indicando le predette medesime coordinate bancarie e quale beneficiaria la Controparte_1 in data 7.12.2020 per € 13.786,00 e, in data 11.01.2021, per € 8.357,00, in pagamento delle fatture nn 11 e 12 del 2020 (cfr. all. 9 e 10 di parte opponente).
Risulta, infine, che tali conti correnti non erano intestati alla società opposta in bonis, ma a tale (cfr. lettera Intesa San Persona_1 paolo e relativo allegato prodotti da parte opposta).
3. Tanto esposto ritiene questo giudice che, come evidenziato da parte opponente, sin dall'atto di citazione, debba riconoscersi efficacia liberatoria ai pagamenti effettuati dalla tra il 4 settembre Parte_3
2020 e l'11 gennaio 2021, dovendo trovare applicazione l'invocato principio di cui all'art. 1189 c.c., a mente del quale “il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede”.
In particolare, come chiarito dalla Corte di legittimità, “il principio dell'apparenza di diritto ex art. 1189 c.c. trova applicazione quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del terzo circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, sicché il giudice – le cui conclusioni sul punto, sono censurabili in sede di legittimità se illogiche e contraddittorie – deve procedere all'indagine non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza del suo affidamento, che non può essere invocato da chi versi in stato di colpa, riconducibile alla negligenza per avere trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dalla osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi
pagina 5 di 10 della realtà delle cose facilmente controllabile” (cfr. Cass. n. 6563 del 5.04.2016;
n. 18345 del 4.07.2024).
Invero, va considerato che, nel caso di specie, era stata la stessa creditrice, ad indicare, con una email partita Controparte_1 dall'indirizzo di posta elettronica dei suoi uffici amministrativi, le coordinate del conto corrente su cui eseguire il pagamento, così ingenerando un ragionevole affidamento in ordine al fatto che la stessa era la titolare di tale conto, tanto più che, come evidenziato dall'opponente, eseguito il 4.09.2020, il primo bonifico, in pagamento delle fatture n. 1 e n. 4 del 2020, la controparte aveva sollecitato il pagamento solo delle restanti fatture, lasciando così ragionevolmente intendere che il bonifico eseguito era andato a buon fine.
Non vi era, infatti, alcuna ragione per la quale tale comunicazione dovesse essere fatta con pec dal legale rappresentante della CP_1
e non dal personale di tale società, cui va imputata la e-mail di cui si
[...] discute.
Del tutto logico è, pertanto, l'utilizzo di tali coordinate bancarie anche per i successivi versamenti, tanto più alla luce del tenore della citata e- mail del 23 luglio 2020, in cui era stato indicato il nuovo codice IBAN non con riferimento ad una singola fattura, ma con riguardo ai pagamenti in generale da eseguire in favore della società in bonis.
Rileva, inoltre, il fatto che tutte le disposizioni di pagamento eseguite dall'opponente recavano l'indicazione della quale Controparte_1 beneficiaria così comprovando che la la considerava Parte_1 titolare dei conti correnti su cui aveva eseguito i bonifici.
pagina 6 di 10 Si osserva, quindi, che non vi sono ragioni per ritenere che la società opponente, quale cliente della debitrice dei Controparte_1 corrispettivi dovuti per le prestazioni di trasporto richieste, avesse ragioni per dubitare della solidità economica della sua creditrice né vi sono ragioni per poter affermare che, dato l'ordine di bonifico contenente l'indicazione di un beneficiario diverso dal titolare del conto corrente riferito all'IBAN indicato, era stata avvisata dalla banca di tale discrasia, non prevedendo il sistema di operatività dei servizi di pagamento del tempo alcun automatismo in tal caso (cfr. peraltro art. 24, comma 2, d.lgs n. 11 del 27.01.2010, a mente del quale “se
l'identificativo unico fornito dall'utente è inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, ai sensi dell'art. 25, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento” e, sul punto, Corte di Giustizia UE del 21 marzo 2019 C- 245/2018, che, con riferimento all'art. 74, par. 2, della direttiva 2007/64/CE, il cui contenuto è stato riprodotto nell'art. 24 citato, ha chiarito che la normativa unionale va intesa “nel senso che, ove un ordine di pagamento sia eseguito conformemente all'identificativo unico fornito dall'utente di servizi di pagamento, che non corrisponde al nome del beneficiario specificato dall'utente stesso, la limitazione della responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, prevista dalla disposizione in parola, si applica sia al prestatore di servizi di pagamento del pagatore sia al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario” e in cui è evidenziato che la normativa in esame “mira segnatamente a garantire il trattamento completamente integrato e automatizzato delle operazioni e (..) tende a migliorare l'efficienza e la rapidità dei pagamenti.
Orbene, tali obiettivi di trattamento automatico e di rapidità dei pagamenti sono più efficacemente perseguiti se si adotta un'interpretazione di tale disposizione che limiti la
pagina 7 di 10 responsabilità tanto del prestatore di servizi di pagamento del pagatore quanto di quello del beneficiario, esonerando in tal modo tali prestatori dall'obbligo di verificare se l'identificativo unico fornito dall'utente di servizi di pagamento corrisponda effettivamente al soggetto designato quale beneficiario”).
4. Ciò posto deve ritenersi che parte opponente sia, invece, tenuta al pagamento della residua somma di € 14.823,00, di cui alle fatture n. 13 e
15/2020, pacificamente insolute.
Al riguardo si osserva che la società opponente, in citazione, ha evidenziato che con email del 19.10.2020, aveva Controparte_1 sollecitato il pagamento delle fatture nn 8, 9 e 10/2020, prospettando, in mancanza il blocco del servizio così che essa opponente aveva provveduto ai pagamenti richiesti, che aveva interesse ad eseguire correttamente, volendo che il fornitore continuasse ad eseguire i servizi di trasporto. Sul punto l'opponente ha altresì evidenziato che, effettuati i contestati bonifici, ha continuato nei mesi successivi all'ottobre CP_1
2010 ad eseguire servizi di trasporto a beneficio di , cosa che non Pt_1 avrebbe fatto se non avesse ricevuto i pagamenti”.
Premesso, quindi, che la fattura n. 10/2020, ultima ad essere stata onorata, è stata emessa il 30.09.2020, va rilevato che parte opponente ha ammesso che il rapporto con la che, come affermato Controparte_1 dalla stessa opponente, aveva ad oggetto servizi di trasporto merci nella tratta Pomezia – Civitavecchia, era proseguito nei mesi successivi a ottobre 2020.
Ciò posto si osserva che parte opposta ha depositato, in allegato alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., le suindicate fatture nn 13 e 15 del 2020, dalla cui disamina emerge che le stesse si riferiscono pagina 8 di 10 proprio a servizi di trasporto eseguiti a ottobre e novembre 2020 nella tratta Pomezia – Civitavecchia.
Deve, quindi, ritenersi superata, alla luce di tale produzione documentale, ogni incertezza rilevata dall'opponente in citazione, avendo la stessa espressamente ammesso la Parte_3 prosecuzione del trasporto, riguardante la tratta Pomezia –
Civitavecchia, nei mesi successivi, con esecuzione delle prestazioni a carico dell'opposta in bonis.
Né può escludersi il credito azionato in ragione della assenza di prove in ordine al quantum debeatur e, in particolare, alla rispondenza tra le somme richieste e gli importi concordati.
Era, infatti, onere dell'opponente, consapevole sia dei trasporti eseguiti, per suo conto, a ottobre e novembre 2020, secondo quanto espressamente indicato in citazione, sia dei corrispettivi concordati con la controparte, le cui precedenti fatture erano state, infatti, integralmente onorate, senza che fosse stato mai sollevato alcun rilievo, svolgere specifiche contestazioni, indicando i minori importi dovuti per i servizi resi.
Tale allegazione è, invece, mancata essendosi l'opponente limitata a lamentare l'assenza di prove in ordine al fatto che i servizi “siano stati effettivamente eseguiti da parte di o dell'accordo tra le parti sulla CP_1 tariffa applicata” (cfr. Cass. n 17889 del 27 agosto 2020 “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.”).
pagina 9 di 10 5. Pertanto, in parziale accoglimento dell'opposizione, va revocato il decreto ingiuntivo e parte opponente va condannata al pagamento della somma di € 14.823,00.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base al valore dell'accolto, con una riduzione del 25% attesa la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
• in parziale accoglimento dell'opposizione, 1) revoca il decreto ingiuntivo n.
10216 emesso da questo tribunale in data 9.06.2022, 2) condanna
[...] al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1 della somma di € 14.823,00 oltre interessi al tasso di cui al dlgs n. 231/2002 dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo;
• condanna l'opponente a rifondere alla controparte le spese di lite che liquida in € 118,5 per spese ed € 3.807,75 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge.
Roma, 7 dicembre 2025
Il Giudice
AR TO UO
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA sezione undicesima civile
in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa AR TO
UO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 53713 del ruolo generale per gli atti contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Milano, Corso di Porta TO, n. 28, presso lo studio dell'avv. Giorgio Giuntoni, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente all'atto di citazione opponente
E in persona del curatore pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via del Vascello, n. 6, presso lo studio pagina 1 di 10 dell'avv. Pierluigi Rocchi, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di risposta opposta
Oggetto: contratto di trasporto
Conclusioni: disposta la trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 27-05-2025, le parti hanno depositato note di trattazione scritta. Parte opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo e, in subordine, la condanna della controparte al pagamento in suo favore della somma di € 14.823,00 oltre interessi commerciali. Parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, in ragione del pagamento effettuato al creditore apparente e per mancata prova del credito quanto alle fatture n. 13 e n. 15 e, in subordine, ha chiesto di ridurre la pretesa creditoria all'importo di € 14.823,00.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo il ha Controparte_1
chiesto di ingiungere alla il pagamento della somma di € Parte_1
100.881,80 oltre interessi commerciali per i servizi resi in suo favore.
Emesso il provvedimento monitorio, notificato in data 13.06.2022, con atto di citazione notificato il 22 luglio 2022, la ha Parte_1 proposto opposizione.
Nel dettaglio l'opponente, premesso di aver intrattenuto con la
[...] un rapporto contrattuale avente ad oggetto prestazioni di CP_1 trasporto merci su strada per la tratta Pomezia – Civitavecchia, ha pagina 2 di 10 evidenziato che alcune fatture, azionate in sede monitoria, per un importo complessivo di € 86.058,80, erano state onorate con sei bonifici bancari, specificamente indicati, eseguiti sul conto corrente comunicato dalla debitrice che, con e-mail del 23.07.2020, le aveva rappresentato di aver modificato le coordinate bancarie e aveva trasmesso il nuovo codice
IBAN per il pagamento delle fatture, successivamente sollecitandone il pagamento, prospettando, in mancanza, l'interruzione del rapporto. In relazione alle ulteriori due fatture n. 13/2020 e n. 15/2020, ha osservato che non era chiaro a quali servizi si riferivano e ha rilevato che non vi era prova che le prestazioni erano state effettivamente eseguite né dell'accordo raggiunto tra le parti in ordine alla tariffa applicata.
Ha, quindi, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, accertato l'effetto liberatorio del pagamento della somma di € 86.058,8, anche ai sensi dell'art. 1189, primo comma, c.c., ha chiesto di rideterminare la somma dovuta alla controparte in relazione alle prestazioni di trasporto effettivamente eseguite e provate.
Si è costituito il che ha negato l'effetto Controparte_1 liberatorio dei pagamenti eseguiti dalla controparte, osservando che erano stati effettuati su un conto corrente che non era intestato alla società in bonis, ma a tale Persona_1
Ha, pertanto, chiesto il rigetto dell'opposizione.
2. Tanto esposto si osserva che è pacifico che la e la Parte_2
avevano intrattenuto un rapporto contrattuale in forza Controparte_1 del quale quest'ultima aveva eseguito, su incarico della prima, delle prestazioni di trasporto merci su strada nella tratta Pomezia –
Civitavecchia.
pagina 3 di 10 Ciò posto si osserva che è documentalmente provato che, in data
23.07.2020, la in bonis, aveva comunicato all'odierna Controparte_1 opponente di aver modificato le proprie coordinate bancarie e le aveva chiesto di provvedere al pagamento delle fatture utilizzando l'IBAN contestualmente indicato (cfr. e-mail all. 2 di parte opponente, in cui è riportato “ho bisogno di effettuare un cambio coordinate per il pagamento delle fatture, di seguito riporto l'IBAN da sostituire
[...]”); la quindi, dopo Pt_1 Parte_1 essersi accertata che i crediti di cui alle fatture emesse non erano stati ceduti a terzi (cfr. all. 2 e 3), in data 4.09.2020, aveva provveduto ad effettuare un bonifico di € 23.851,00, indicando, nella richiesta inviata alla propria banca, l'IBAN comunicatole con la predetta e-mail del
23.07.2020 e, quale beneficiario, la e ciò in pagamento Controparte_1 delle fatture nn 4 e 5 emesse dalla controparte (cfr. all. 4 di parte opponente); che con e-mail del 19.10.2020 la aveva Controparte_1 sollecitato il pagamento delle fatture nn 8, 9 e 10 emesse in data
30.06.2020 e 31.07.2020, per l'importo complessivo di € 40.064,80, precisando “non avendo ricevuto nessun riscontro, oggi effettueremo l'ultima navetta Pomezia – Civitavecchia, Civitavecchia – Pomezia” (cfr. all. 5 di parte opponente); che, quindi, l'opponente, in data 20.10.2020, aveva corrisposto con bonifico bancario, eseguito in favore della
[...]
utilizzando le medesime coordinate bancarie comunicatele CP_1 il 23.07.2020, la somma di € 17.311,80 in pagamento delle fatture nn 8 e
9 (cfr. distinta n. 8 del 20.10.2020 ed estratto conto da cui risulta il successivo pagamento all. 6 di parte opponente), per poi pagare, con le medesime modalità, la somma complessiva di € 22.753,00 in acconto e a pagina 4 di 10 saldo della fattura n. 10, con bonifici del 6.11.2020 per € 10.000,00 e del
17.11.2020 per il restante importo (cfr. all. 7 di parte opponente).
Risultano, quindi, due ulteriori bonifici effettuati indicando le predette medesime coordinate bancarie e quale beneficiaria la Controparte_1 in data 7.12.2020 per € 13.786,00 e, in data 11.01.2021, per € 8.357,00, in pagamento delle fatture nn 11 e 12 del 2020 (cfr. all. 9 e 10 di parte opponente).
Risulta, infine, che tali conti correnti non erano intestati alla società opposta in bonis, ma a tale (cfr. lettera Intesa San Persona_1 paolo e relativo allegato prodotti da parte opposta).
3. Tanto esposto ritiene questo giudice che, come evidenziato da parte opponente, sin dall'atto di citazione, debba riconoscersi efficacia liberatoria ai pagamenti effettuati dalla tra il 4 settembre Parte_3
2020 e l'11 gennaio 2021, dovendo trovare applicazione l'invocato principio di cui all'art. 1189 c.c., a mente del quale “il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede”.
In particolare, come chiarito dalla Corte di legittimità, “il principio dell'apparenza di diritto ex art. 1189 c.c. trova applicazione quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del terzo circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, sicché il giudice – le cui conclusioni sul punto, sono censurabili in sede di legittimità se illogiche e contraddittorie – deve procedere all'indagine non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza del suo affidamento, che non può essere invocato da chi versi in stato di colpa, riconducibile alla negligenza per avere trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dalla osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi
pagina 5 di 10 della realtà delle cose facilmente controllabile” (cfr. Cass. n. 6563 del 5.04.2016;
n. 18345 del 4.07.2024).
Invero, va considerato che, nel caso di specie, era stata la stessa creditrice, ad indicare, con una email partita Controparte_1 dall'indirizzo di posta elettronica dei suoi uffici amministrativi, le coordinate del conto corrente su cui eseguire il pagamento, così ingenerando un ragionevole affidamento in ordine al fatto che la stessa era la titolare di tale conto, tanto più che, come evidenziato dall'opponente, eseguito il 4.09.2020, il primo bonifico, in pagamento delle fatture n. 1 e n. 4 del 2020, la controparte aveva sollecitato il pagamento solo delle restanti fatture, lasciando così ragionevolmente intendere che il bonifico eseguito era andato a buon fine.
Non vi era, infatti, alcuna ragione per la quale tale comunicazione dovesse essere fatta con pec dal legale rappresentante della CP_1
e non dal personale di tale società, cui va imputata la e-mail di cui si
[...] discute.
Del tutto logico è, pertanto, l'utilizzo di tali coordinate bancarie anche per i successivi versamenti, tanto più alla luce del tenore della citata e- mail del 23 luglio 2020, in cui era stato indicato il nuovo codice IBAN non con riferimento ad una singola fattura, ma con riguardo ai pagamenti in generale da eseguire in favore della società in bonis.
Rileva, inoltre, il fatto che tutte le disposizioni di pagamento eseguite dall'opponente recavano l'indicazione della quale Controparte_1 beneficiaria così comprovando che la la considerava Parte_1 titolare dei conti correnti su cui aveva eseguito i bonifici.
pagina 6 di 10 Si osserva, quindi, che non vi sono ragioni per ritenere che la società opponente, quale cliente della debitrice dei Controparte_1 corrispettivi dovuti per le prestazioni di trasporto richieste, avesse ragioni per dubitare della solidità economica della sua creditrice né vi sono ragioni per poter affermare che, dato l'ordine di bonifico contenente l'indicazione di un beneficiario diverso dal titolare del conto corrente riferito all'IBAN indicato, era stata avvisata dalla banca di tale discrasia, non prevedendo il sistema di operatività dei servizi di pagamento del tempo alcun automatismo in tal caso (cfr. peraltro art. 24, comma 2, d.lgs n. 11 del 27.01.2010, a mente del quale “se
l'identificativo unico fornito dall'utente è inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, ai sensi dell'art. 25, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento” e, sul punto, Corte di Giustizia UE del 21 marzo 2019 C- 245/2018, che, con riferimento all'art. 74, par. 2, della direttiva 2007/64/CE, il cui contenuto è stato riprodotto nell'art. 24 citato, ha chiarito che la normativa unionale va intesa “nel senso che, ove un ordine di pagamento sia eseguito conformemente all'identificativo unico fornito dall'utente di servizi di pagamento, che non corrisponde al nome del beneficiario specificato dall'utente stesso, la limitazione della responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, prevista dalla disposizione in parola, si applica sia al prestatore di servizi di pagamento del pagatore sia al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario” e in cui è evidenziato che la normativa in esame “mira segnatamente a garantire il trattamento completamente integrato e automatizzato delle operazioni e (..) tende a migliorare l'efficienza e la rapidità dei pagamenti.
Orbene, tali obiettivi di trattamento automatico e di rapidità dei pagamenti sono più efficacemente perseguiti se si adotta un'interpretazione di tale disposizione che limiti la
pagina 7 di 10 responsabilità tanto del prestatore di servizi di pagamento del pagatore quanto di quello del beneficiario, esonerando in tal modo tali prestatori dall'obbligo di verificare se l'identificativo unico fornito dall'utente di servizi di pagamento corrisponda effettivamente al soggetto designato quale beneficiario”).
4. Ciò posto deve ritenersi che parte opponente sia, invece, tenuta al pagamento della residua somma di € 14.823,00, di cui alle fatture n. 13 e
15/2020, pacificamente insolute.
Al riguardo si osserva che la società opponente, in citazione, ha evidenziato che con email del 19.10.2020, aveva Controparte_1 sollecitato il pagamento delle fatture nn 8, 9 e 10/2020, prospettando, in mancanza il blocco del servizio così che essa opponente aveva provveduto ai pagamenti richiesti, che aveva interesse ad eseguire correttamente, volendo che il fornitore continuasse ad eseguire i servizi di trasporto. Sul punto l'opponente ha altresì evidenziato che, effettuati i contestati bonifici, ha continuato nei mesi successivi all'ottobre CP_1
2010 ad eseguire servizi di trasporto a beneficio di , cosa che non Pt_1 avrebbe fatto se non avesse ricevuto i pagamenti”.
Premesso, quindi, che la fattura n. 10/2020, ultima ad essere stata onorata, è stata emessa il 30.09.2020, va rilevato che parte opponente ha ammesso che il rapporto con la che, come affermato Controparte_1 dalla stessa opponente, aveva ad oggetto servizi di trasporto merci nella tratta Pomezia – Civitavecchia, era proseguito nei mesi successivi a ottobre 2020.
Ciò posto si osserva che parte opposta ha depositato, in allegato alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., le suindicate fatture nn 13 e 15 del 2020, dalla cui disamina emerge che le stesse si riferiscono pagina 8 di 10 proprio a servizi di trasporto eseguiti a ottobre e novembre 2020 nella tratta Pomezia – Civitavecchia.
Deve, quindi, ritenersi superata, alla luce di tale produzione documentale, ogni incertezza rilevata dall'opponente in citazione, avendo la stessa espressamente ammesso la Parte_3 prosecuzione del trasporto, riguardante la tratta Pomezia –
Civitavecchia, nei mesi successivi, con esecuzione delle prestazioni a carico dell'opposta in bonis.
Né può escludersi il credito azionato in ragione della assenza di prove in ordine al quantum debeatur e, in particolare, alla rispondenza tra le somme richieste e gli importi concordati.
Era, infatti, onere dell'opponente, consapevole sia dei trasporti eseguiti, per suo conto, a ottobre e novembre 2020, secondo quanto espressamente indicato in citazione, sia dei corrispettivi concordati con la controparte, le cui precedenti fatture erano state, infatti, integralmente onorate, senza che fosse stato mai sollevato alcun rilievo, svolgere specifiche contestazioni, indicando i minori importi dovuti per i servizi resi.
Tale allegazione è, invece, mancata essendosi l'opponente limitata a lamentare l'assenza di prove in ordine al fatto che i servizi “siano stati effettivamente eseguiti da parte di o dell'accordo tra le parti sulla CP_1 tariffa applicata” (cfr. Cass. n 17889 del 27 agosto 2020 “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.”).
pagina 9 di 10 5. Pertanto, in parziale accoglimento dell'opposizione, va revocato il decreto ingiuntivo e parte opponente va condannata al pagamento della somma di € 14.823,00.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base al valore dell'accolto, con una riduzione del 25% attesa la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
• in parziale accoglimento dell'opposizione, 1) revoca il decreto ingiuntivo n.
10216 emesso da questo tribunale in data 9.06.2022, 2) condanna
[...] al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1 della somma di € 14.823,00 oltre interessi al tasso di cui al dlgs n. 231/2002 dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo;
• condanna l'opponente a rifondere alla controparte le spese di lite che liquida in € 118,5 per spese ed € 3.807,75 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge.
Roma, 7 dicembre 2025
Il Giudice
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