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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/05/2025, n. 2679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2679 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10394/2023
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10394/2023
tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ITALIA Parte_1 C.F._1
CONCETTA
ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRIPPA Controparte_1 P.IVA_1
CRISTIANO
CONVENUTO
Oggi 21 maggio 2025 alle ore 10.25 innanzi al GI dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per l'avv. ITALIA CONCETTA, oggi sostituita dall'avv. AGNESE Parte_1
CAPONNETTO
Per l'avv. CRIPPA CRISTIANO , oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
GIUSEPPE LONGO
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come atti e difese e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. .
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10394/2023 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in VIA ETNEA 237 95030 Parte_1 C.F._1
MASCALUCIA; rappresentato e difeso dall'avv. ITALIA CONCETTA giusta procura in atti.
ATTORE
contro
C.F. ), domiciliato Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1
in CORSO DI PORTA VITTORIA 28 MILANO;
rappresentato e difeso dall'avv. CRIPPA
CRISTIANO giusta procura in atti.
CONVENUTO/
Decisa all'udienza del 21.05.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc sulle conclusioni precisate come in atti pagina 2 di 7 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec, in data 22.09.2023 Parte_1
conveniva in giudizio innanzi questo Tribunale la e proponeva opposizione Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 2733/2023 (R.G. n. 6091/2023) emesso dal Tribunale di Catania il
05.07.2023, a mezzo del quale è stato ad esso ingiunto di pagare la somma di euro 26.019,61, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale saldo debitore del contratto di finanziamento n.
001/01476038/03.
L'opponente deduceva a sostegno della spiegata opposizione: - la mancata attivazione della polizza assicurativa per avere perso il posto di lavoro;
- la nullità di clausole contrattuali in quanto vessatorie secondo la disciplina di cui al Codice del Consumo;
- l'inadeguatezza e insufficienza dell'estratto conto prodotto nella procedura monitoria a dimostrazione del credito della banca e infine l'applicazione di interessi in supero del tasso soglia previsto dalla legge 108/96.
Concludeva chiedendo all'adito Tribunale di :“ 1. dichiarare nullo o, con qualsiasi altra formula, revocare, annullare e comunque dire privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto n. 2733/2023 del
05.07.2023 pubblicato il 06.07.2023 nel procedimento n. 6091/2023 di R.G. Tribunale di Catania, in quanto inammissibile ed invalido per i motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto, dichiarare che la opponente non è tenuta al pagamento delle somme ingiunte giacché non dovute.
2. Con vittoria di spese
e compensi professionali da distrarre a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Si costituiva in giudizio la contestando le infondate argomentazioni Controparte_1
avversarie ed insistendo per il rigetto della spiegata opposizione.
Chiedeva quindi all'adito Tribunale di: “In via preliminare: concedere, con ordinanza non impugnabile, la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 2733/2023 (R.G. n. 6091/2023) opposto, in quanto l'opposizione proposta da non è fondata su pro-va scritta o Parte_1
di pronta soluzione. Nel merito: preso atto che con l'opposizione il consumatore non ha sollevato eccezioni aventi ad oggetto l'esistenza di clausole abusive nei contratti sotto-scritti (se non genericamente quelle di cui agli artt. 7 e 8 delle condizioni del contratto di finanziamento) e comunque previo controllo sommario da parte del giudice circa l'assenza di clausole contrattuali aventi carattere abusivo, respinge-re le domande tutte formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto siccome sfornite di prova e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo di pagamento opposto;
con vittoria di compensi professionali, spese generali, spese imponibili, spese vive, I.V.A. e
C.P.A.- In via subordinata di merito: nella non creduta ipotesi di revoca del decreto in-giuntivo di pagamento opposto, accertare che è creditrice verso Controparte_1 Parte_1
per euro 26.019,61, determinato da mancato rientro prestito personale 001/01476038/03, e per
pagina 3 di 7 l'effetto condannare lo stesso al pagamento in favore di della somma Controparte_1
indicata, oltre interessi sino al saldo. Sempre con vittoria di compensi professionali, spese generali, spese imponibili, spese vive, I.V.A. e C.P.A.- In via subordinata di merito ulteriore: in caso di non creduta ipotesi di accoglimento delle doglianze di controparte che dovessero ridurre il quantum in- giunto e/o comunque richiesto, condannare a corrispondere a Parte_1 [...]
l'importo a saldo che risulterà in corso di causa e che verrà precisato con le Controparte_1
conclusioni definitive, alla luce anche della eventuale attività istruttoria che verrà espletata. Il tutto con vittoria di compensi professionali, spese generali, spese imponibili, spese vive, I.V.A., C.P.A.”.
Con decreto ex art.171 bis cpc del 27.12.2023, il G.I., confermava l'udienza indicata in citazione per la comparizione delle parti e assegnava alle parti i termini di cui all'art.171 ter cpc.
Successivamente con ordinanza del 23.04.2024, il G.I. concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e onerava parte opposta dell'avvio del procedimento obbligatorio di mediazione.
All'udienza del 09.10.2024 il G.I. rinviava la causa per la decisione ex art.281 sexies cpc all'udienza del 21.05.2025.
Indi all'udienza del 21 maggio 2025, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
Giova innanzitutto ricordare come viene ripartito l'onere probatorio tra le parti.
Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., non verificandosi alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ne consegue che nell'ambito della ripartizione dell'onere probatorio è il creditore opposto a dovere fornire la prova dell'esistenza del rapporto dedotto, della prestazione eseguita e dell'entità del credito azionato, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (ex multis, Cass. Civ. sez. II, 11 giugno 2019, n.
10322; Cass. Civ, sez. VI, 19 ottobre 2017, n. 712, Cass. Civ., sez. I, 22 novembre 2005, n. 2421).
Ebbene, nel caso di specie, l'opposta ha ingiunto all'odierno opponente, il pagamento della complessiva somma di euro 26.019,61 quale saldo debitore del contratto di finanziamento n.
001/01476038/03, oltre spese e interessi.
pagina 4 di 7 Preliminarmente eccepisce la mancata attivazione della polizza assicurativa Parte_1
proposta dalla stessa come condizione obbligatoria per tutelarsi contro eventuale Controparte_1
insolvenza del debitore.
L'opponente, denunciando di aver perso il lavoro a seguito di grave malattia, trovandosi nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni contrattuali sottoscritte con , ritiene CP_1 estinto il prestito per avvenuto pagamento del debito da parte dell'assicurazione.
Giova rilevare al riguardo che sarebbe stato onere dell'opponente presentare apposita denuncia di sinistro all'assicurazione al fine di consentire l'istruzione della posizione.
Tuttavia nella specie manca del tutto prova sia dell'intervenuta denuncia di sinistro che dell'avvenuto pagamento del debito da parte della compagnia assicuratrice alla . Controparte_1
Tale eccezione va pertanto rigettata.
Procedendo nei motivi di opposizione, parte opponente lamenta che il credito non può ritenersi certo, liquido ed esigibile, in ragione della documentazione, a suo dire, non idonea, depositata dall'opposta.
In particolare, il rendiconto non sarebbe, secondo , idoneo a provare il quantum preteso. Pt_1
Tale eccezione, peraltro assolutamente generica è da ritenere infondata.
Invero dalla documentazione depositata dalla Banca opposta risultano: l'estratto conto certificato in originale ex art. 50 T.U.B., il contratto di apertura di conto corrente, la richiesta di finanziamento,
l'estratto del conto corrente attestante l'erogazione del prestito da parte di ed Controparte_1
ancora: il recesso comunicato dalla banca al cliente il 28.09.2021 e la successiva intimazione datata
23.03.2023 nonché in sede di opposizione, il piano di ammortamento del concesso finanziamento e l'attestazione di passaggio a sofferenza della posizione.
La copiosa documentazione in atti è oltremodo sufficiente a dimostrare il credito vantato dalla
[...]
che risulta pertanto certo, liquido ed esigibile. CP_1
Infine, parte opponente lamenta la presenza in seno al contratto di clausole vessatorie, nello specifico l'art. 6,7,8 delle Condizioni generali di contratto, secondo quanto previsto a seguito dell'applicazione della disciplina del consumatore.
E' ben noto che nell'ambito dei procedimenti monitori le SS.UU. della Suprema Corte si sono recentemente pronunciate con sentenza n. 9479/2023, enunciando una serie di principi cui il giudice investito di una richiesta monitoria è obbligato ad attenersi e che detti principi riguardano espressamente ed esclusivamente quelle controversie che vedono coinvolto quale ricorrente un professionista e quale obbligato un consumatore, in quanto mirano alla tutela consumeristica di cui alla direttiva 93/13/CEE, concernente l'eventuale abusività di clausole presenti nel contratto, concluso tra il consumatore ed il professionista, delle quali è richiesto al giudice una verifica d'ufficio, laddove gli pagina 5 di 7 elementi di fatto e di diritto in suo possesso suscitino seri dubbi in ordine alla natura abusiva di una o più clausole contrattuali.
Orbene l'odierna richiesta di ingiunzione di pagamento è effettivamente rivolta nei confronti di un soggetto che ha sottoscritto il contratto da cui deriva il credito di cui si chiede l'ingiunzione, in qualità di Consumatore, così come individuato dall'art. 3 comma 1 lett. a) D.lgs. 206/2005.
Tuttavia, nel caso di specie si ritiene non sussistano clausole contrattuali abusive così come indicate nella direttiva 93/13, posto che il credito non è stato determinato in applicazione di clausole da ritenersi contrarie al disposto di cui all'art. 33 d.lgs. n. 206/2005.
Invero in particolare, nel contratto non sono previste deroghe in merito al Foro del Consumatore, che, comunque, è stato individuato, a prescindere da qualsiasi previsione contrattuale, sulla scorta della residenza dell'odierno opponente.
Il contratto de quo poi prevedeva l'applicazione di tassi di interesse che risultano assolutamente inferiori rispetto ai Tassi Soglia Usura relativi al trimestre di sottoscrizione del contratto.
Peraltro il modulo contrattuale sottoscritto contiene la puntuale elencazione delle clausole vessatorie specificamente accettate ed approvate nel pieno rispetto dei requisiti di forma fissati dagli artt.1341 e segg. cc (v. contratto).
Le suddette clausole, approvate separatamente nel pieno rispetto dell'art. 1341 c.c., oltre ad essere ben evidenziate nel corpo del documento, scritte in maniera chiara ed intellegibile, sono richiamate, oltre che con il loro numero di riferimento, anche con un titolo che ne sintetizza il loro contenuto.
Sul punto per costante orientamento della Suprema Corte “…Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che quest'ultimo non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto…” (Cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. III n. 22984 dell'11.11.2015; “Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto” (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 09/07/2018, n. 17939).
Peraltro le clausole contrattuali che prevedono la debenza di ulteriori somme di denaro ( decadenza dal beneficio del termine;
oneri e spese;
ritardato pagamento) non sono di importo manifestamente eccessivo, come previsto dall''art. 33 del Codice del Consumo, tali da determinare uno squilibrio nei rapporti e nei diritti tra cliente e finanziatore pagina 6 di 7 Assolutamente generiche, risultano le ulteriori eccezioni dell'opponente relative alla presunta illegittima applicazione di tassi di interesse ultralegali, di ulteriori commissioni ed oneri non provati, nonché la non conformità del contratto alla normativa antiusura.
Le contestazioni mosse dall'opponente infatti sono carenti di precisione e specificità, non avendo indicato nel dettaglio né le voci di costo illegittimamente applicate dalla banca e la relativa entità, né il tasso di interesse che avrebbe dovuto essere applicato e in che modo esso avrebbe inciso sul conteggio del dovuto.
Alla luce di quanto detto pertanto l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del Decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al dm n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10394/2023
R.G., ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il DI opposto n° 2733/2023 del
05.07.2023 che dichiara definitivamente esecutivo.
- CONDANNA parte opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, iva e cpa come per legge
Catania,21 maggio 2025
Il GIUDICE dott. Vera Marletta
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10394/2023
tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ITALIA Parte_1 C.F._1
CONCETTA
ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRIPPA Controparte_1 P.IVA_1
CRISTIANO
CONVENUTO
Oggi 21 maggio 2025 alle ore 10.25 innanzi al GI dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per l'avv. ITALIA CONCETTA, oggi sostituita dall'avv. AGNESE Parte_1
CAPONNETTO
Per l'avv. CRIPPA CRISTIANO , oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
GIUSEPPE LONGO
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come atti e difese e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. .
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10394/2023 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in VIA ETNEA 237 95030 Parte_1 C.F._1
MASCALUCIA; rappresentato e difeso dall'avv. ITALIA CONCETTA giusta procura in atti.
ATTORE
contro
C.F. ), domiciliato Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1
in CORSO DI PORTA VITTORIA 28 MILANO;
rappresentato e difeso dall'avv. CRIPPA
CRISTIANO giusta procura in atti.
CONVENUTO/
Decisa all'udienza del 21.05.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc sulle conclusioni precisate come in atti pagina 2 di 7 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec, in data 22.09.2023 Parte_1
conveniva in giudizio innanzi questo Tribunale la e proponeva opposizione Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 2733/2023 (R.G. n. 6091/2023) emesso dal Tribunale di Catania il
05.07.2023, a mezzo del quale è stato ad esso ingiunto di pagare la somma di euro 26.019,61, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale saldo debitore del contratto di finanziamento n.
001/01476038/03.
L'opponente deduceva a sostegno della spiegata opposizione: - la mancata attivazione della polizza assicurativa per avere perso il posto di lavoro;
- la nullità di clausole contrattuali in quanto vessatorie secondo la disciplina di cui al Codice del Consumo;
- l'inadeguatezza e insufficienza dell'estratto conto prodotto nella procedura monitoria a dimostrazione del credito della banca e infine l'applicazione di interessi in supero del tasso soglia previsto dalla legge 108/96.
Concludeva chiedendo all'adito Tribunale di :“ 1. dichiarare nullo o, con qualsiasi altra formula, revocare, annullare e comunque dire privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto n. 2733/2023 del
05.07.2023 pubblicato il 06.07.2023 nel procedimento n. 6091/2023 di R.G. Tribunale di Catania, in quanto inammissibile ed invalido per i motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto, dichiarare che la opponente non è tenuta al pagamento delle somme ingiunte giacché non dovute.
2. Con vittoria di spese
e compensi professionali da distrarre a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Si costituiva in giudizio la contestando le infondate argomentazioni Controparte_1
avversarie ed insistendo per il rigetto della spiegata opposizione.
Chiedeva quindi all'adito Tribunale di: “In via preliminare: concedere, con ordinanza non impugnabile, la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 2733/2023 (R.G. n. 6091/2023) opposto, in quanto l'opposizione proposta da non è fondata su pro-va scritta o Parte_1
di pronta soluzione. Nel merito: preso atto che con l'opposizione il consumatore non ha sollevato eccezioni aventi ad oggetto l'esistenza di clausole abusive nei contratti sotto-scritti (se non genericamente quelle di cui agli artt. 7 e 8 delle condizioni del contratto di finanziamento) e comunque previo controllo sommario da parte del giudice circa l'assenza di clausole contrattuali aventi carattere abusivo, respinge-re le domande tutte formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto siccome sfornite di prova e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo di pagamento opposto;
con vittoria di compensi professionali, spese generali, spese imponibili, spese vive, I.V.A. e
C.P.A.- In via subordinata di merito: nella non creduta ipotesi di revoca del decreto in-giuntivo di pagamento opposto, accertare che è creditrice verso Controparte_1 Parte_1
per euro 26.019,61, determinato da mancato rientro prestito personale 001/01476038/03, e per
pagina 3 di 7 l'effetto condannare lo stesso al pagamento in favore di della somma Controparte_1
indicata, oltre interessi sino al saldo. Sempre con vittoria di compensi professionali, spese generali, spese imponibili, spese vive, I.V.A. e C.P.A.- In via subordinata di merito ulteriore: in caso di non creduta ipotesi di accoglimento delle doglianze di controparte che dovessero ridurre il quantum in- giunto e/o comunque richiesto, condannare a corrispondere a Parte_1 [...]
l'importo a saldo che risulterà in corso di causa e che verrà precisato con le Controparte_1
conclusioni definitive, alla luce anche della eventuale attività istruttoria che verrà espletata. Il tutto con vittoria di compensi professionali, spese generali, spese imponibili, spese vive, I.V.A., C.P.A.”.
Con decreto ex art.171 bis cpc del 27.12.2023, il G.I., confermava l'udienza indicata in citazione per la comparizione delle parti e assegnava alle parti i termini di cui all'art.171 ter cpc.
Successivamente con ordinanza del 23.04.2024, il G.I. concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e onerava parte opposta dell'avvio del procedimento obbligatorio di mediazione.
All'udienza del 09.10.2024 il G.I. rinviava la causa per la decisione ex art.281 sexies cpc all'udienza del 21.05.2025.
Indi all'udienza del 21 maggio 2025, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
Giova innanzitutto ricordare come viene ripartito l'onere probatorio tra le parti.
Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., non verificandosi alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ne consegue che nell'ambito della ripartizione dell'onere probatorio è il creditore opposto a dovere fornire la prova dell'esistenza del rapporto dedotto, della prestazione eseguita e dell'entità del credito azionato, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (ex multis, Cass. Civ. sez. II, 11 giugno 2019, n.
10322; Cass. Civ, sez. VI, 19 ottobre 2017, n. 712, Cass. Civ., sez. I, 22 novembre 2005, n. 2421).
Ebbene, nel caso di specie, l'opposta ha ingiunto all'odierno opponente, il pagamento della complessiva somma di euro 26.019,61 quale saldo debitore del contratto di finanziamento n.
001/01476038/03, oltre spese e interessi.
pagina 4 di 7 Preliminarmente eccepisce la mancata attivazione della polizza assicurativa Parte_1
proposta dalla stessa come condizione obbligatoria per tutelarsi contro eventuale Controparte_1
insolvenza del debitore.
L'opponente, denunciando di aver perso il lavoro a seguito di grave malattia, trovandosi nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni contrattuali sottoscritte con , ritiene CP_1 estinto il prestito per avvenuto pagamento del debito da parte dell'assicurazione.
Giova rilevare al riguardo che sarebbe stato onere dell'opponente presentare apposita denuncia di sinistro all'assicurazione al fine di consentire l'istruzione della posizione.
Tuttavia nella specie manca del tutto prova sia dell'intervenuta denuncia di sinistro che dell'avvenuto pagamento del debito da parte della compagnia assicuratrice alla . Controparte_1
Tale eccezione va pertanto rigettata.
Procedendo nei motivi di opposizione, parte opponente lamenta che il credito non può ritenersi certo, liquido ed esigibile, in ragione della documentazione, a suo dire, non idonea, depositata dall'opposta.
In particolare, il rendiconto non sarebbe, secondo , idoneo a provare il quantum preteso. Pt_1
Tale eccezione, peraltro assolutamente generica è da ritenere infondata.
Invero dalla documentazione depositata dalla Banca opposta risultano: l'estratto conto certificato in originale ex art. 50 T.U.B., il contratto di apertura di conto corrente, la richiesta di finanziamento,
l'estratto del conto corrente attestante l'erogazione del prestito da parte di ed Controparte_1
ancora: il recesso comunicato dalla banca al cliente il 28.09.2021 e la successiva intimazione datata
23.03.2023 nonché in sede di opposizione, il piano di ammortamento del concesso finanziamento e l'attestazione di passaggio a sofferenza della posizione.
La copiosa documentazione in atti è oltremodo sufficiente a dimostrare il credito vantato dalla
[...]
che risulta pertanto certo, liquido ed esigibile. CP_1
Infine, parte opponente lamenta la presenza in seno al contratto di clausole vessatorie, nello specifico l'art. 6,7,8 delle Condizioni generali di contratto, secondo quanto previsto a seguito dell'applicazione della disciplina del consumatore.
E' ben noto che nell'ambito dei procedimenti monitori le SS.UU. della Suprema Corte si sono recentemente pronunciate con sentenza n. 9479/2023, enunciando una serie di principi cui il giudice investito di una richiesta monitoria è obbligato ad attenersi e che detti principi riguardano espressamente ed esclusivamente quelle controversie che vedono coinvolto quale ricorrente un professionista e quale obbligato un consumatore, in quanto mirano alla tutela consumeristica di cui alla direttiva 93/13/CEE, concernente l'eventuale abusività di clausole presenti nel contratto, concluso tra il consumatore ed il professionista, delle quali è richiesto al giudice una verifica d'ufficio, laddove gli pagina 5 di 7 elementi di fatto e di diritto in suo possesso suscitino seri dubbi in ordine alla natura abusiva di una o più clausole contrattuali.
Orbene l'odierna richiesta di ingiunzione di pagamento è effettivamente rivolta nei confronti di un soggetto che ha sottoscritto il contratto da cui deriva il credito di cui si chiede l'ingiunzione, in qualità di Consumatore, così come individuato dall'art. 3 comma 1 lett. a) D.lgs. 206/2005.
Tuttavia, nel caso di specie si ritiene non sussistano clausole contrattuali abusive così come indicate nella direttiva 93/13, posto che il credito non è stato determinato in applicazione di clausole da ritenersi contrarie al disposto di cui all'art. 33 d.lgs. n. 206/2005.
Invero in particolare, nel contratto non sono previste deroghe in merito al Foro del Consumatore, che, comunque, è stato individuato, a prescindere da qualsiasi previsione contrattuale, sulla scorta della residenza dell'odierno opponente.
Il contratto de quo poi prevedeva l'applicazione di tassi di interesse che risultano assolutamente inferiori rispetto ai Tassi Soglia Usura relativi al trimestre di sottoscrizione del contratto.
Peraltro il modulo contrattuale sottoscritto contiene la puntuale elencazione delle clausole vessatorie specificamente accettate ed approvate nel pieno rispetto dei requisiti di forma fissati dagli artt.1341 e segg. cc (v. contratto).
Le suddette clausole, approvate separatamente nel pieno rispetto dell'art. 1341 c.c., oltre ad essere ben evidenziate nel corpo del documento, scritte in maniera chiara ed intellegibile, sono richiamate, oltre che con il loro numero di riferimento, anche con un titolo che ne sintetizza il loro contenuto.
Sul punto per costante orientamento della Suprema Corte “…Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che quest'ultimo non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto…” (Cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. III n. 22984 dell'11.11.2015; “Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto” (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 09/07/2018, n. 17939).
Peraltro le clausole contrattuali che prevedono la debenza di ulteriori somme di denaro ( decadenza dal beneficio del termine;
oneri e spese;
ritardato pagamento) non sono di importo manifestamente eccessivo, come previsto dall''art. 33 del Codice del Consumo, tali da determinare uno squilibrio nei rapporti e nei diritti tra cliente e finanziatore pagina 6 di 7 Assolutamente generiche, risultano le ulteriori eccezioni dell'opponente relative alla presunta illegittima applicazione di tassi di interesse ultralegali, di ulteriori commissioni ed oneri non provati, nonché la non conformità del contratto alla normativa antiusura.
Le contestazioni mosse dall'opponente infatti sono carenti di precisione e specificità, non avendo indicato nel dettaglio né le voci di costo illegittimamente applicate dalla banca e la relativa entità, né il tasso di interesse che avrebbe dovuto essere applicato e in che modo esso avrebbe inciso sul conteggio del dovuto.
Alla luce di quanto detto pertanto l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del Decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al dm n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10394/2023
R.G., ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il DI opposto n° 2733/2023 del
05.07.2023 che dichiara definitivamente esecutivo.
- CONDANNA parte opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, iva e cpa come per legge
Catania,21 maggio 2025
Il GIUDICE dott. Vera Marletta
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