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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 2259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2259 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 27333/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Susanna Terni Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
(GENOVA, 14/12/1968) Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in VIA ALDO MORO, 30 a GESSATE con l'Avv. Selenia LIPPERA presso il cui studio in Milano Via Fontana n. 1 ha eletto domicilio telematico
e
(MILANO, 06/09/1973) Parte_2
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 24/51 ARESE con l'Avv. francesca PASSERINI presso il cui studio in Milano Corso di porta Vittoria n. 8 ha eletto domicilio telematico
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento, che li ha vistati senza osservazioni in data 13.09.2024
OGGETTO: SCIOGLIMENTO MATRIMONIO
CONCLUSIONI
RASSEGNATE ALL'UDIENZA EX ART. 473 BIS. 21 CPC CELEBRATA IN DATA 11.03.2025
I difensori delle parti chiedono congiuntamente che il Tribunale recepisca l'accordo oggi raggiunto dalle parti
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Nell'ambito del procedimento per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto rito civile in CAIRATE (VA) il 18/05/2013(anno 2013 atto n. 3 reg. II parte serie C) instaurato da nei confronti di , coniugi dalla cui unione è nato il Parte_1 Parte_2 Per_1
09.08.2008, già separatasi con sentenza n. 7739/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data il
6.10.2023, le parti – comparse personalmente unitamente ai rispettivi difensori all'udienza del
14.02.2025 avanti il GOT Dott.ssa De Giacomi, hanno raggiunto il seguente accordo:
All'esito i difensori delle parti hanno chiesto congiuntamente di poter comparire avanti al giudice delegato alla già calendarizzata udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, al fine di verificare la tenuta dell'accordo raggiunto dai propri assistiti. All'udienza del 11.03.2025 avanti il giudice delegato, dopo ampia discussione le parti hanno integrato l'accordo già raggiunto avanti la dott.ssa De Giacomi nei termini che seguono:
Il figlio viene affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre Per_1 anche ai fini anagrafici, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. A tal fine i genitori si impegnano a condividere ogni informazione/decisione relativa a tramite forme di Per_1 comunicazione messaggi e whatsapp più idonei alla circostanza
I genitori si impegnano a collaborare per la ripresa dei rapporti padre/figlio ed a tal fine la madre si impegna a parlare con affinché lo stesso comprenda l'importanza di un percorso di Per_1 supporto volto al recupero del rapporto con il padre e il padre si impegna a intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità.
I genitori concorderanno con le frequentazioni padre-figlio. Per_1
Dal mese di marzo 2025 i genitori concordano che il padre contribuirà al mantenimento di Per_1 mediante versamento alla made dell'importo di euro 600 mensili, entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo adottato dal Tribunale di
Milano.
Il NO trasferirà alla GN a titolo di una tantum divorzile la propria quota del Parte_1 Pt_2
50% dell'immobile costituito da villa e box doppio annesso ed i contenuti, situato ad Arese, viale Sempione n. 24 interno 51 (“Immobile”) nel momento in cui la GN sarà in grado di liberare Pt_2 il NO dal mutuo gravante su detto Immobile. Parte_1
Il NO trasferirà alla GN il proprio 50% dell'autovettura Fiat 500 entro 30 Parte_1 Pt_2 giorni dalla pronuncia divorzile.
A tal fine entrambe le parti si impegnano a mettere in vendita l'Immobile entro dieci giorni dall'udienza odierna, dando incarico all'agenzia scelta dalla GN . Pt_2
Le parti concordano che se entro un anno l'immobile non sarà venduto al prezzo già condiviso di €
800 mila, le stesse ridiscuteranno del prezzo di vendita stante la volontà condivisa di perfezionare
l'operazione
La GN si obbliga al pagamento della quota del 50% delle rate del mutuo insolute (per Euro Pt_2
8.937,49) richieste dalla Banca e scadenti il 28 febbraio c.a. oltre alla rata di febbraio 2025.
La GN si impegna a negoziare con la Banca il pagamento dell'ulteriore 50% delle rate del Pt_2 mutuo insolute pregresse entro e non oltre la fine di aprile 2025 al fine di consentire la liberazione del NO dalla segnalazione Crif. Parte_1
La GN si farà carico del pagamento delle altre rate del mutuo a decorrere dal mese di Pt_2 marzo 2025 e nell'ipotesi in cui l'Immobile venga venduto ancora in regime di comproprietà l'intero ricavato verrà assegnato alla GN , dedotte le spese vive. Pt_2 La GN rimetterà tutte le querele presentate nei confronti del NO rinunciando Pt_2 Parte_1 alla costituzione di parte civile e di domanda di risarcimento danni e il NO si impegna Parte_1 ad accettare tale rinuncia.
Le parti dichiarano di rinunciare ad ogni domanda ed ogni eccezione relativa al presente procedimento ed ogni domanda connessa e/o conseguente alla sentenza separativa.
Spese legali compensate
I difensori delle parti, invitati dal giudice delegato ad interloquire sul punto, hanno rinunciato espressamente alle istanze istruttorie formulate in atti.
Il giudie, quindi, ritenuta la causa matura per la decisione ha invitato i difensori a precisare le proprie conclusioni, ordinando la discussione orale della causa.
I difensori hanno concluso come in epigrafe indicato.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12.03.2025
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: i coniugi sono comparsi avanti al Presidente f.f. per l'udienza ex art 708 c.p.c. in data 13.04.2021, il procedimento di separazione si è concluso con sentenza n. 7739/2023 pubblicata in data 6.10.2023 e il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato depositato il 25/07/2024
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti avanti il Giudice delegato, nel contesto dato rappresenti la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale e l'assetto abitativo, relazionale ed economico più rispondente all'interesse di . Per_1
Detti provvedimenti devono, pertanto, essere recepiti in sentenza.
Sulla contribuzione economica in favore del coniuge
Non risulta in atti alcun elemento ostativo alla valutazione di congruità della dazione a titolo di una tantum concordata dalle parti
Sulle spese di lite.
Come da accordo delle parti le spese di lite devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
27333 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...]
a CAIRATE (VA) il18/05/2013 con rito civile , atto iscritto/ negli atti di Parte_2 matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di CAIRATE (VA) all'anno18/05/2013 , R 01, n.387, parte I;
2. Dispone l'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre anche ai fini anagrafici, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.
3. Dà atto che i genitori si impegnano a condividere ogni informazione/decisione relativa a tramite forme di comunicazione messaggi e whatsapp più idonei alla circostanza Per_1
4. Dà atto che i genitori si impegnano a collaborare per la ripresa dei rapporti padre/figlio ed a tal fine la madre si impegna a parlare con affinché lo stesso comprenda l'importanza Per_1 di un percorso di supporto volto al recupero del rapporto con il padre e il padre si impegna a intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità.
5. Dispone che le frequentazioni tra e il padre siano regolamentate secondo gli accordi Per_1 via via presi tra i genitori, tenuto conto dell'esclusivo interesse del figlio minore e del di lui benessere psico fisico
6. Pone a carico di , con decorrenza dal mese di marzo 2025, l'obbligo di Parte_1 contribuire al mantenimento di mediante versamento in via anticipata entro il giorno Per_1
5 di ogni mese in favore della madre dell'importo di euro 600 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo adottato dal Tribunale di Milano.
7. Dà atto che il NO trasferirà alla GN a titolo di una tantum divorzile la Parte_1 Pt_2 propria quota del 50% dell'immobile costituito da villa e box doppio annesso ed i contenuti, situato ad Arese, viale Sempione n. 24 interno 51 (“Immobile”) nel momento in cui la GN
sarà in grado di liberare il NO dal mutuo gravante su detto Immobile. Pt_2 Parte_1
8. Dà atto che il NO trasferirà alla GN il proprio 50% dell'autovettura Fiat Parte_1 Pt_2
500 entro 30 giorni dalla pronuncia divorzile.
9. Dà atto che l'Immobile di cui al precedente punto 7 è già stato messo in vendita
10. Dà atto dell'accordo delle parti inforza del quale se entro un anno l'immobile non sarà venduto al prezzo già concordato di € 800 mila, le stesse ridiscuteranno il prezzo di vendita stante la volontà condivisa di perfezionare l'operazione nel più breve tempo possibile
11. Dà atto che la GN si obbliga al pagamento della quota del 50% delle rate del mutuo Pt_2 insolute (per Euro 8.937,49) richieste dalla Banca e scadenti il 28 febbraio c.a. oltre alla rata di febbraio 2025.
12. Dà atto che la GN si impegna a negoziare con la il pagamento dell'ulteriore Pt_2 CP_1
50% delle rate del mutuo insolute pregresse entro e non oltre la fine di aprile 2025 al fine di consentire la liberazione del NO dalla segnalazione Crif. Parte_1
13. Dà atto dell'accordo delle parti in forza del quale la GN si farà carico del pagamento Pt_2 delle altre rate del mutuo a decorrere dal mese di marzo 2025 e nell'ipotesi in cui l'Immobile venga venduto ancora in regime di comproprietà l'intero ricavato verrà assegnato alla GN
, dedotte le spese vive. Pt_2
14. Dà atto dell'impegno della Signora a rimettere tutte le querele presentate nei confronti Pt_2 del NO rinunciando alla costituzione di parte civile e di domanda di risarcimento Parte_1 danni e dell'impegno del NO ad accettare tale rinuncia. Parte_1
15. Dà atto che le parti dichiarano di rinunciare ad ogni domanda ed ogni eccezione relativa al presente procedimento ed ogni domanda connessa e/o conseguente alla sentenza separativa.
16. Compensa le spese di lite 17. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CAIRATE (VA) , affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 12.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.Valentina Maderna Dott. Anna Cattaneo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Susanna Terni Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
(GENOVA, 14/12/1968) Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in VIA ALDO MORO, 30 a GESSATE con l'Avv. Selenia LIPPERA presso il cui studio in Milano Via Fontana n. 1 ha eletto domicilio telematico
e
(MILANO, 06/09/1973) Parte_2
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 24/51 ARESE con l'Avv. francesca PASSERINI presso il cui studio in Milano Corso di porta Vittoria n. 8 ha eletto domicilio telematico
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento, che li ha vistati senza osservazioni in data 13.09.2024
OGGETTO: SCIOGLIMENTO MATRIMONIO
CONCLUSIONI
RASSEGNATE ALL'UDIENZA EX ART. 473 BIS. 21 CPC CELEBRATA IN DATA 11.03.2025
I difensori delle parti chiedono congiuntamente che il Tribunale recepisca l'accordo oggi raggiunto dalle parti
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Nell'ambito del procedimento per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto rito civile in CAIRATE (VA) il 18/05/2013(anno 2013 atto n. 3 reg. II parte serie C) instaurato da nei confronti di , coniugi dalla cui unione è nato il Parte_1 Parte_2 Per_1
09.08.2008, già separatasi con sentenza n. 7739/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data il
6.10.2023, le parti – comparse personalmente unitamente ai rispettivi difensori all'udienza del
14.02.2025 avanti il GOT Dott.ssa De Giacomi, hanno raggiunto il seguente accordo:
All'esito i difensori delle parti hanno chiesto congiuntamente di poter comparire avanti al giudice delegato alla già calendarizzata udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, al fine di verificare la tenuta dell'accordo raggiunto dai propri assistiti. All'udienza del 11.03.2025 avanti il giudice delegato, dopo ampia discussione le parti hanno integrato l'accordo già raggiunto avanti la dott.ssa De Giacomi nei termini che seguono:
Il figlio viene affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre Per_1 anche ai fini anagrafici, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. A tal fine i genitori si impegnano a condividere ogni informazione/decisione relativa a tramite forme di Per_1 comunicazione messaggi e whatsapp più idonei alla circostanza
I genitori si impegnano a collaborare per la ripresa dei rapporti padre/figlio ed a tal fine la madre si impegna a parlare con affinché lo stesso comprenda l'importanza di un percorso di Per_1 supporto volto al recupero del rapporto con il padre e il padre si impegna a intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità.
I genitori concorderanno con le frequentazioni padre-figlio. Per_1
Dal mese di marzo 2025 i genitori concordano che il padre contribuirà al mantenimento di Per_1 mediante versamento alla made dell'importo di euro 600 mensili, entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo adottato dal Tribunale di
Milano.
Il NO trasferirà alla GN a titolo di una tantum divorzile la propria quota del Parte_1 Pt_2
50% dell'immobile costituito da villa e box doppio annesso ed i contenuti, situato ad Arese, viale Sempione n. 24 interno 51 (“Immobile”) nel momento in cui la GN sarà in grado di liberare Pt_2 il NO dal mutuo gravante su detto Immobile. Parte_1
Il NO trasferirà alla GN il proprio 50% dell'autovettura Fiat 500 entro 30 Parte_1 Pt_2 giorni dalla pronuncia divorzile.
A tal fine entrambe le parti si impegnano a mettere in vendita l'Immobile entro dieci giorni dall'udienza odierna, dando incarico all'agenzia scelta dalla GN . Pt_2
Le parti concordano che se entro un anno l'immobile non sarà venduto al prezzo già condiviso di €
800 mila, le stesse ridiscuteranno del prezzo di vendita stante la volontà condivisa di perfezionare
l'operazione
La GN si obbliga al pagamento della quota del 50% delle rate del mutuo insolute (per Euro Pt_2
8.937,49) richieste dalla Banca e scadenti il 28 febbraio c.a. oltre alla rata di febbraio 2025.
La GN si impegna a negoziare con la Banca il pagamento dell'ulteriore 50% delle rate del Pt_2 mutuo insolute pregresse entro e non oltre la fine di aprile 2025 al fine di consentire la liberazione del NO dalla segnalazione Crif. Parte_1
La GN si farà carico del pagamento delle altre rate del mutuo a decorrere dal mese di Pt_2 marzo 2025 e nell'ipotesi in cui l'Immobile venga venduto ancora in regime di comproprietà l'intero ricavato verrà assegnato alla GN , dedotte le spese vive. Pt_2 La GN rimetterà tutte le querele presentate nei confronti del NO rinunciando Pt_2 Parte_1 alla costituzione di parte civile e di domanda di risarcimento danni e il NO si impegna Parte_1 ad accettare tale rinuncia.
Le parti dichiarano di rinunciare ad ogni domanda ed ogni eccezione relativa al presente procedimento ed ogni domanda connessa e/o conseguente alla sentenza separativa.
Spese legali compensate
I difensori delle parti, invitati dal giudice delegato ad interloquire sul punto, hanno rinunciato espressamente alle istanze istruttorie formulate in atti.
Il giudie, quindi, ritenuta la causa matura per la decisione ha invitato i difensori a precisare le proprie conclusioni, ordinando la discussione orale della causa.
I difensori hanno concluso come in epigrafe indicato.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12.03.2025
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: i coniugi sono comparsi avanti al Presidente f.f. per l'udienza ex art 708 c.p.c. in data 13.04.2021, il procedimento di separazione si è concluso con sentenza n. 7739/2023 pubblicata in data 6.10.2023 e il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato depositato il 25/07/2024
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti avanti il Giudice delegato, nel contesto dato rappresenti la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale e l'assetto abitativo, relazionale ed economico più rispondente all'interesse di . Per_1
Detti provvedimenti devono, pertanto, essere recepiti in sentenza.
Sulla contribuzione economica in favore del coniuge
Non risulta in atti alcun elemento ostativo alla valutazione di congruità della dazione a titolo di una tantum concordata dalle parti
Sulle spese di lite.
Come da accordo delle parti le spese di lite devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
27333 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...]
a CAIRATE (VA) il18/05/2013 con rito civile , atto iscritto/ negli atti di Parte_2 matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di CAIRATE (VA) all'anno18/05/2013 , R 01, n.387, parte I;
2. Dispone l'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre anche ai fini anagrafici, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.
3. Dà atto che i genitori si impegnano a condividere ogni informazione/decisione relativa a tramite forme di comunicazione messaggi e whatsapp più idonei alla circostanza Per_1
4. Dà atto che i genitori si impegnano a collaborare per la ripresa dei rapporti padre/figlio ed a tal fine la madre si impegna a parlare con affinché lo stesso comprenda l'importanza Per_1 di un percorso di supporto volto al recupero del rapporto con il padre e il padre si impegna a intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità.
5. Dispone che le frequentazioni tra e il padre siano regolamentate secondo gli accordi Per_1 via via presi tra i genitori, tenuto conto dell'esclusivo interesse del figlio minore e del di lui benessere psico fisico
6. Pone a carico di , con decorrenza dal mese di marzo 2025, l'obbligo di Parte_1 contribuire al mantenimento di mediante versamento in via anticipata entro il giorno Per_1
5 di ogni mese in favore della madre dell'importo di euro 600 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo adottato dal Tribunale di Milano.
7. Dà atto che il NO trasferirà alla GN a titolo di una tantum divorzile la Parte_1 Pt_2 propria quota del 50% dell'immobile costituito da villa e box doppio annesso ed i contenuti, situato ad Arese, viale Sempione n. 24 interno 51 (“Immobile”) nel momento in cui la GN
sarà in grado di liberare il NO dal mutuo gravante su detto Immobile. Pt_2 Parte_1
8. Dà atto che il NO trasferirà alla GN il proprio 50% dell'autovettura Fiat Parte_1 Pt_2
500 entro 30 giorni dalla pronuncia divorzile.
9. Dà atto che l'Immobile di cui al precedente punto 7 è già stato messo in vendita
10. Dà atto dell'accordo delle parti inforza del quale se entro un anno l'immobile non sarà venduto al prezzo già concordato di € 800 mila, le stesse ridiscuteranno il prezzo di vendita stante la volontà condivisa di perfezionare l'operazione nel più breve tempo possibile
11. Dà atto che la GN si obbliga al pagamento della quota del 50% delle rate del mutuo Pt_2 insolute (per Euro 8.937,49) richieste dalla Banca e scadenti il 28 febbraio c.a. oltre alla rata di febbraio 2025.
12. Dà atto che la GN si impegna a negoziare con la il pagamento dell'ulteriore Pt_2 CP_1
50% delle rate del mutuo insolute pregresse entro e non oltre la fine di aprile 2025 al fine di consentire la liberazione del NO dalla segnalazione Crif. Parte_1
13. Dà atto dell'accordo delle parti in forza del quale la GN si farà carico del pagamento Pt_2 delle altre rate del mutuo a decorrere dal mese di marzo 2025 e nell'ipotesi in cui l'Immobile venga venduto ancora in regime di comproprietà l'intero ricavato verrà assegnato alla GN
, dedotte le spese vive. Pt_2
14. Dà atto dell'impegno della Signora a rimettere tutte le querele presentate nei confronti Pt_2 del NO rinunciando alla costituzione di parte civile e di domanda di risarcimento Parte_1 danni e dell'impegno del NO ad accettare tale rinuncia. Parte_1
15. Dà atto che le parti dichiarano di rinunciare ad ogni domanda ed ogni eccezione relativa al presente procedimento ed ogni domanda connessa e/o conseguente alla sentenza separativa.
16. Compensa le spese di lite 17. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CAIRATE (VA) , affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 12.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.Valentina Maderna Dott. Anna Cattaneo