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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 14/02/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5166/2024
promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. SEGAT ALESSANDRA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. SEGAT ALESSANDRA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in San Stino di Livenza (VE),
in data 15/03/2008, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
con il seguente figlio: nato a [...] il Persona_1
25/02/2010;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
1 OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note scritte congiunte di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 03/01/2025 e cioè “1. i coniugi vivranno separati,
libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove lo vorrà, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa familiare sita in San Stino di Livenza (VE), via IV Novembre n. 5/int.
4 (così catastalmente censita al Catasto Fabbricati del Comune di Santo Stino
di Livenza: Fg. 38, M.N. 222, Sub 4, Via IV Novembre n. 5, P. T- 2, Cat. A/3, Cl.
3, Vani 5,5, R.C. € 244,28), in comproprietà ai coniugi, viene assegnata alla signora , con tutti gli arredi e corredi ivi presenti, affinchè ci Parte_1
viva con il figlio . Il signor dichiara di accollarsi Per_1 CP_1
integralmente il pagamento delle rate del mutuo ipotecario gravante su detto immobile, sino alla sua totale estinzione, senza nulla pretendere e/o richiedere alla moglie a titolo di rimborso, nemmeno per la quota-parte.
3. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ai genitori, con Per_1
collocazione e residenza prevalenti presso la madre nell'abitazione familiare.
Entrambi i genitori sono egualmente e congiuntamente responsabili della sua educazione e del suo mantenimento, ed entrambi sono impegnati a perseguire il suo benessere e la sua felicità, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore quando lo vorrà,
compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-scolastici dello stesso e lavorativi del padre, previo congruo avviso telefonico, con prelevamento e riaccompagnamento del minore medesimo, da e presso l'abitazione materna, a sua cura. Ciascun genitore si occuperà inoltre, nel proprio turno di frequentazione, degli impegni e delle attività quotidiane del figlio scolastiche,
extrascolastiche, ricreative ed eventualmente sportive.
5. Durante le festività natalizie, trascorrerà una settimana con ciascun Per_1
2 genitore (da inizio vacanze al 31.12. con un genitore e dal 31.12. al 6 gennaio,
ovvero al rientro a scuola con l'altro) in via alternata negli anni;
parimenti,
durante le festività pasquali il minore godrà di 3 giorni con ciascun genitore,
alterandosi gli stessi negli anni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Relativamente al periodo estivo, invece, i genitori concordano di stabilire di anno in anno, entro la fine del mese di maggio, i periodi che il minore trascorrerà con ciascun genitore, fermo restando che il padre potrà comunque godere di due settimane, anche non consecutive, con il figlio.
6. Le festività religiose e civili di un giorno e i ponti festivi verranno alternati negli anni tra i genitori.
7. Il padre si obbliga a concorrere al mantenimento ordinario del figlio mediante versamento alla madre, in forma tracciabile, di un assegno di €
400,00 mensili, rivalutabili annualmente su base Istat, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese.
8. Quanto alle spese straordinarie di , verranno ripartite al 50% tra i Per_1
genitori, rinviando per la relativa disciplina al vigente Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, beneficiando in pari misura delle detrazioni fiscali, ove applicabili.
9. L'Assegno Unico Universale verrà percepito integralmente dalla madre.
10. I coniugi sono cointestatari di un conto corrente acceso presso UniCredit
S.p.a. in relazione al quale stabiliscono di procedere alla estinzione,
trattenendo il signor il relativo saldo, mentre la signora è CP_1 Pt_1
esclusiva intestataria di altro conto corrente di cui tratterrà per sé il relativo saldo.
11. Il signor provvederà ad effettuare il cambio di residenza entro CP_1
il termine di gg. 60 dall'udienza presidenziale.
12. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti,
conseguentemente nulla si debbono reciprocamente per il loro mantenimento ordinario.
3 13. Ciascun genitore presta sin da ora l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio, anche per il figlio minore.
14. Le spese e i compensi legali per l'attività stragiudiziale e per il presente procedimento sono a carico di ciascun coniuge nella misura del 50%”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14/11/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe, e, decorsi i termini per la procedibilità, anche lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 18/12/2024, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate riportate in epigrafe.
Con ordinanza del 03/01/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto
4 regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e,
quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio in San Stino di Controparte_1
Livenza (VE), in data 15/03/2008;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di SAN STINO DI LIVENZA (VE) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, atto n. 1, parte I, serie -, Ufficio 2) e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti
5 economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) spese alla sentenza definitiva;
6) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Chiara Ilaria Risolo.
Così deciso in Pordenone, in data 14/02/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5166/2024
promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. SEGAT ALESSANDRA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. SEGAT ALESSANDRA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in San Stino di Livenza (VE),
in data 15/03/2008, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
con il seguente figlio: nato a [...] il Persona_1
25/02/2010;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
1 OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note scritte congiunte di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 03/01/2025 e cioè “1. i coniugi vivranno separati,
libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove lo vorrà, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa familiare sita in San Stino di Livenza (VE), via IV Novembre n. 5/int.
4 (così catastalmente censita al Catasto Fabbricati del Comune di Santo Stino
di Livenza: Fg. 38, M.N. 222, Sub 4, Via IV Novembre n. 5, P. T- 2, Cat. A/3, Cl.
3, Vani 5,5, R.C. € 244,28), in comproprietà ai coniugi, viene assegnata alla signora , con tutti gli arredi e corredi ivi presenti, affinchè ci Parte_1
viva con il figlio . Il signor dichiara di accollarsi Per_1 CP_1
integralmente il pagamento delle rate del mutuo ipotecario gravante su detto immobile, sino alla sua totale estinzione, senza nulla pretendere e/o richiedere alla moglie a titolo di rimborso, nemmeno per la quota-parte.
3. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ai genitori, con Per_1
collocazione e residenza prevalenti presso la madre nell'abitazione familiare.
Entrambi i genitori sono egualmente e congiuntamente responsabili della sua educazione e del suo mantenimento, ed entrambi sono impegnati a perseguire il suo benessere e la sua felicità, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore quando lo vorrà,
compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-scolastici dello stesso e lavorativi del padre, previo congruo avviso telefonico, con prelevamento e riaccompagnamento del minore medesimo, da e presso l'abitazione materna, a sua cura. Ciascun genitore si occuperà inoltre, nel proprio turno di frequentazione, degli impegni e delle attività quotidiane del figlio scolastiche,
extrascolastiche, ricreative ed eventualmente sportive.
5. Durante le festività natalizie, trascorrerà una settimana con ciascun Per_1
2 genitore (da inizio vacanze al 31.12. con un genitore e dal 31.12. al 6 gennaio,
ovvero al rientro a scuola con l'altro) in via alternata negli anni;
parimenti,
durante le festività pasquali il minore godrà di 3 giorni con ciascun genitore,
alterandosi gli stessi negli anni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Relativamente al periodo estivo, invece, i genitori concordano di stabilire di anno in anno, entro la fine del mese di maggio, i periodi che il minore trascorrerà con ciascun genitore, fermo restando che il padre potrà comunque godere di due settimane, anche non consecutive, con il figlio.
6. Le festività religiose e civili di un giorno e i ponti festivi verranno alternati negli anni tra i genitori.
7. Il padre si obbliga a concorrere al mantenimento ordinario del figlio mediante versamento alla madre, in forma tracciabile, di un assegno di €
400,00 mensili, rivalutabili annualmente su base Istat, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese.
8. Quanto alle spese straordinarie di , verranno ripartite al 50% tra i Per_1
genitori, rinviando per la relativa disciplina al vigente Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, beneficiando in pari misura delle detrazioni fiscali, ove applicabili.
9. L'Assegno Unico Universale verrà percepito integralmente dalla madre.
10. I coniugi sono cointestatari di un conto corrente acceso presso UniCredit
S.p.a. in relazione al quale stabiliscono di procedere alla estinzione,
trattenendo il signor il relativo saldo, mentre la signora è CP_1 Pt_1
esclusiva intestataria di altro conto corrente di cui tratterrà per sé il relativo saldo.
11. Il signor provvederà ad effettuare il cambio di residenza entro CP_1
il termine di gg. 60 dall'udienza presidenziale.
12. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti,
conseguentemente nulla si debbono reciprocamente per il loro mantenimento ordinario.
3 13. Ciascun genitore presta sin da ora l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio, anche per il figlio minore.
14. Le spese e i compensi legali per l'attività stragiudiziale e per il presente procedimento sono a carico di ciascun coniuge nella misura del 50%”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14/11/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe, e, decorsi i termini per la procedibilità, anche lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 18/12/2024, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate riportate in epigrafe.
Con ordinanza del 03/01/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto
4 regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e,
quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio in San Stino di Controparte_1
Livenza (VE), in data 15/03/2008;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di SAN STINO DI LIVENZA (VE) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, atto n. 1, parte I, serie -, Ufficio 2) e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti
5 economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) spese alla sentenza definitiva;
6) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Chiara Ilaria Risolo.
Così deciso in Pordenone, in data 14/02/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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