Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/04/2025, n. 2395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2395 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 183/2019
All'udienza collegiale del giorno 15/04/2025 ore 10:25
Presidente Dott. Giulia Spadaro Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. BERNARDI GIADA Presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. CANDREVA FRANCESCO MASSIMO presente
Parte_2
Avv. CUCCHIARELLI FRANCESCA
Controparte_2
Avv. PESCATORI FRANCESCA Presente
***
Alle ore 10:42 non è presente l'avv. Cucchiarelli.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Tutte le parti si riportano ai propri atti.
L'appellante conferma la rinuncia al primo motivo di appello di cui al precedente verbale.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Giulia Spadaro
Federica d'Amato
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dr. Raffaele Pasquale Luca Miele - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 15 aprile 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 183/2019 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Giada Bernardi Parte_1 C.F._1
(C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, Via Virgilio C.F._2
1/L, giusta delega in atti
- APPELLANTE –
E
ON
(C.F. , P.Iva ), in persona del legale rappresentante,
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco MA CA (C.F. ) ed C.F._3
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale G. Mazzini n. 119, giusta delega in atti
-APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE –
E
Controparte_4
(C.F. e P. Iva , in persona del suo legale rappresentante
[...] P.IVA_3 P.IVA_4 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Pescatori (C.F. ) ed C.F._4
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Giunio Bazzoni, 15, giusta delega in atti
-APPELLATA-
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Simona Martello, Parte_2 C.F._5 (C.F. ) e dall'Avv. Francesca Cucchiarelli (C.F. ), ed C.F._6 C.F._7
elettivamente domiciliato in Roma Via Aurelia 407 presso il loro studio, giusta delega in atti
-APPELLATO-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
civile di Roma n. 22033/2018, pubblicata il 16.11.2018, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio l' quale proprietaria della Parte_1 CP_3
C.C. Sanatrix, la ed il dott. al fine di sentire accertare la Controparte_5 Pt_2
responsabilità professionale dei convenuti in relazione agli interventi di chirurgia plastica correttiva eseguiti dal il 17.3.2010 presso la (mastoplastica additiva Pt_2 Controparte_5
e rinoplastica) ed il 3.2.2011 presso la (mastoplastica, cantopessi, minilifting, ON
blefaroplastica, impianto protesi malari) dai quali erano residuati postumi permanenti nella misura del 40% ed ulteriori danni non patrimoniali e condannare i convenuti al risarcimento dei danni conseguenti a tale condotta e liquidati in € 401.806,17 oltre che alla restituzione delle somme versate per gli interventi erroneamente eseguiti e rispettivamente di € 4.887,82 per i ricoveri presso la
[...]
e e di € 5.371,81 per l'opera del ed al rimborso delle spese mediche Controparte_6 CP_3 Pt_2 sostenute e future. Si costituiva l' eccependo in via preliminare Controparte_7
la carenza di interesse ad agire della nei suoi confronti e nel merito contestando la Pt_1
fondatezza degli avversi assunti sia sotto il profilo della negligenza professionale sia sotto il profilo del nesso causale con i lamentati danni di cui contestavano l'entità. Chiedeva in ogni caso di essere autorizzata a chiamare in causa la dalla quale intendeva essere garantita e Controparte_8 manlevata nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea in virtù di polizza. Chiedeva poi accertarsi la graduazione delle eventuali colpe al fine di esercitare il regresso nei confronti degli altri condebitori solidali. Si costituiva l' eccependo la propria carenza di legittimazione ON
passiva atteso che il non era dipendente dalla struttura e che gli interventi erano stati Pt_2 concordati dalla con il al di fuori della struttura stessa. Deduceva l'infondatezza della Pt_1 Pt_2
domanda e contestava il quantum dei danni lamentati. In via subordinata chiedeva accertarsi la responsabilità esclusiva del con conseguente condanna dello stesso a rivalere la di Pt_2 CP_3
quanto pagato a parte attrice. Chiedeva in ogni caso di essere autorizzata a chiamare in causa la dalla quale intendeva essere garantita e manlevata nell'ipotesi di Controparte_8
accoglimento della domanda attorea in virtù di polizza. Si costituiva il eccependo Pt_2
l'improcedibilità della domanda per omesso ricorso alla mediazione obbligatoria e nel merito contestando la domanda di cui chiedeva il rigetto. A seguito di differimento si costituiva la CP_8
[..
in relazione alla domanda di garanzia dell' eccependo la inoperatività Parte_3
della polizza. In ordine alla domanda attorea aderiva alle difese dell'assicurata deducendone l'infondatezza sia nell'an che nel quantum. La si costituiva con separata comparsa CP_8
anche in relazione alla domanda di garanzia svolta da eccependo la propria carenza di CP_3
legittimazione passiva per inoperatività della polizza la quale escludeva la copertura per responsabilità individuale del medico libero professionista non dipendente, nonchè per violazione dell'art. 3 delle condizioni particolari di polizza, ed in quanto esclusi dalla polizza i danni conseguenti ad interventi di mera chirurgia estetica. In via subordinata svolgeva azione di rivalsa nei confronti del In ordine alla domanda attorea aderiva alle difese dell'assicurata Pt_2 deducendone l'infondatezza sia nell'an che nel quantum Con atto del 18.7.2017 parte attrice dichiarava di rinunciare alla domanda nei confronti dell' per Controparte_7
intervenuta transazione tra le parti ed il Giudice con sentenza parziale n. 22482/17 dichiarava l'estinzione del giudizio in relazione alla sola domanda svolta dalla nei confronti Pt_1 dell' rimettendo sul ruolo il giudizio per il prosieguo in relazione alle altre Parte_3 domande”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “1. accoglie la domanda di Pt_1
e per l'effetto condanna e in solido tra loro al risarcimento dei
[...] Parte_2 CP_3 danni patiti da che si liquidano nella complessiva somma di € 10.545,41 oltre interessi Parte_1
legali dalla sentenza al saldo;
2. condanna a rifondere a quanto da questa Parte_2 CP_3
sarà pagato in favore dell'attrice per effetto della statuizione che precede in ragione della quota di responsabilità accertata;
3. condanna al pagamento in favore di della Parte_2 Parte_1 somma di € 5.371,81 oltre interessi legali dall'esborso al saldo;
4. condanna al CP_3 pagamento in favore di di € 2.913,82 oltre interessi legali dall'esborso al saldo 5. Parte_1
rigetta la domanda svolta da nei confronti di CP_3 Controparte_9
[..
6. condanna e in solido tra loro alla refusione delle spese processuali Parte_2 CP_3 in favore di che liquida in € 4.835 per compensi ed € 800 per spese oltre accessori Parte_1
come per legge 7. compensa le spese negli altri rapporti tra le parti in causa.
8. condanna
[...]
e in solido tra loro alla refusione delle spese di CTU”. Pt_2 CP_3
Avverso la sentenza ha proposto appello che ha svolto le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_1
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 22033/2018 pronunciata da l Tribunale di ROMA, sezione civile XIII°, in composizione monocratica, Giudice dott.ssa Vittoria Amirante, in data 13 - 16 /11/2018, notificata in data 30/11/2018, ed in accoglimento del presente appello, e quindi di fondatezza del proposto appello: 1) In via preliminare respingere le eccezioni sollevate dalle controparti in quanto destituite di fondamento in fatto ed in diritto e non opponibili al terzo danneggiato, per i motivi tutti di cui in narrativa;
2) in accoglimento della domanda attrice, confermata la accertata e dichiarata responsabilità sanitaria, contrattuale ed extracontrattuale del dott. nonché l'accertata e dichiarata riconducibilità del danno patito Pt_2
dalla sig.ra ad un comportamento colposo del dott. e/o comunque alla Parte_1 Pt_2 violazione degli obblighi contrattualmente assunti dai convenuti per l'effetto condannare questi ultimi, in solido, al risarcimento subito dall'attrice nella misura di euro 52.000,00, salvo diversa somma maggiore o, salvo gravame, minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per i motivi tutti di cui in narrativa;
il tutto con vittoria di spese e compensi per l'attività professionale”.
Si è costituita in giudizio la ON
, la quale ha proposto appello incidentale ed ha così concluso: “Piaccia
[...]
all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni sopra esposte: - dichiarare inammissibile e/o improcedibile e comunque rigettare integralmente l'appello proposto dalla SI.ra e le domande dalla stessa formulate Parte_1
contro la per tutte le ragioni sopra esposte ed in quanto destituiti di ogni fondamento ON
in fatto ed in diritto e, in ogni caso, perché non provati;
- in accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza n. 22033/2018 del 13 - 16 novembre 2018 pronunciata tra le parti dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione XIII Civile, Giud.
Dott.ssa Vittoria Amirante a definizione della causa iscritta al r.g. n. 63077/2013, dichiarare inammissibili e/o improcedibili e comunque rigettare, per tutti i motivi sopra esposti, le domande proposte dalla SI.ra nei confronti della Parte_1 ON
;
[...]
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande proposte nel presente giudizio d'appello dalla SI.ra nei confronti della Parte_1 ON
condannare, anche in via di appello incidentale condizionato ed in accoglimento dell'appello incidentale condizionato della medesima in via di rivalsa e/o regresso e/o indennizzo, ON
il Dott. a tenere indenne e manlevare la Parte_2 ON [...]
da ogni eventuale provvedimento di condanna subito nel ON
presente giudizio e da ogni eventuale pronuncia sfavorevole, con condanna del medesimo Dott.
a restituire alla tutte le somme - per capitale, interessi e spese - che Parte_2 ON
quest'ultima fosse tenuta a corrispondere alla SI.ra oltre interessi ai sensi di legge;
Parte_1
-in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande proposte dalla SI.ra nel presente giudizio d'appello nei confronti della Parte_1 ON condannare, anche in via di appello incidentale condizionato ed in accoglimento dell'appello incidentale condizionato della medesima la ON [...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore, a manlevare, garantire e tenere indenne la ON
da ogni eventuale provvedimento di condanna subito nel
[...]
presente giudizio e quindi a sostenere esclusivamente ogni conseguenza per le eventuali responsabilità che fossero accertate a carico della medesima e per qualsivoglia ON
provvedimento di condanna reso nel presente giudizio;
-condannare comunque le parti soccombenti al pagamento di spese e compensi processuali, oltre rimb. forf. spese generali, c.p.a. ed i.v.a. di legge, relativi al presente giudizio di appello, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario”.
Si è altresì costituita la Controparte_4
rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Corte di Appello, contrariis
[...]
reiectis, In via preliminare in rito, confermare la sentenza di primo grado quanto al rigetto della domanda di manleva svolta da per carenza di legittimazione passiva di per CP_3 CP_10 esclusione dall'oggetto dell'assicurazione dei danni da operazioni di mera chirurgia estetica ai sensi dell'art. 4 lett. c) delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale della Polizza Convenzione
2013RCG00023- 563773;
In via subordinata, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per CP_11 esclusione dall'oggetto dell'assicurazione della responsabilità individuale del medico libero professionista non dipendente della ex art 3 delle Condizioni Particolari della Polizza CP_12
Convenzione n. 2013RCG00023- 563773;
In via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di CP_11 per violazione da parte dell' dell'art. 3, comma V delle Condizioni Particolari della ON
Polizza Convenzione n. 2013RCG00023- 563773 non avendo verificato che il medico libero professionista fosse dotato di polizza personale di RC professionale a primo rischio con massimale non inferiore ad un milione di euro e, salva in ogni caso la franchigia per sinistro, e dichiarare l'insussistenza dell'obbligo indennitario di ai sensi dell'art. 1915 c.c.; CP_10
In via principale, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per difetto di qualsiasi profilo di erroneità e violazioni di legge della pronuncia di primo grado e ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c. non avendo l'impugnazione alcuna ragionevole probabilità di essere accolta;
In via subordinata, rigettare tutte le domande proposte da parte attrice nel corrente grado di giudizio in quanto illegittime ed infondate per tutte le ragioni esposte in narrativa;
In via di ulteriore subordine, per la denegata ipotesi di condanna di al pagamento ON degli eventuali ulteriori importi richiesti dall'odierna appellante, anche in solido con il dott.
dichiarare tenuta all'eventuale obbligo indennitario nei confronti della Parte_2 CP_10
assicurata limitatamente alla porzione di eventuale responsabilità dell' e CP_12 CP_3 comunque entro il limite di € 5.000.000,00 del massimale della Polizza Convenzione n.
2013RCG00023-563773 e al netto della franchigia pari ad € 50.000,00 come da certificato di applicazione n. 580680, alla corresponsione diretta della quale si chiede venga in ogni caso condannato l'Assicurato in ossequio ai termini di polizza;
In via di estremo subordine, per l'ipotesi di accoglimento della domanda dell'appellante e di condanna dell' anche in solido con il dott. al pagamento di ulteriori CP_3 Parte_2
importi alla sig.ra che risultassero assorbiti nella franchigia per sinistro, venga Parte_1 dichiarata l'insussistenza dell'obbligo indennitario di nei confronti di e CP_10 CP_3
rigettata la domanda di manleva;
In ogni caso di eventuale condanna alla manleva di salva la franchigia fissa per ON
sinistro, accertare e dichiarare il diritto di di agire in rivalsa del medico libero CP_10 professionista dott. per i danni da costui cagionati nell'esercizio della propria attività Parte_2 professionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1916 c.c. e a norma dell'art. 3 delle Condizioni
Particolari della Polizza Convenzione n. 2013RCG00023-563773 e per l'effetto lo stesso sia condannato al pagamento in favore di di quanto quest'ultima dovesse essere eventualmente CP_10
condannata a pagare in virtù di polizza per i fatti di cui è causa. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Infine, si è costituito che ha così concluso: “Nel merito, rigettare la domanda di parte Parte_2
appellante, nonché tutte le istanze, deduzioni e conclusioni sia di parte attrice, che delle altre parti costituite in giudizio, perché infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata, confermare la sentenza n. 22033/2018 emessa dal Tribunale di Roma in data 16.11.2018. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre accessori come per legge”.
All'odierna udienza i difensori delle parti presenti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello principale di è articolato in due motivi. Parte_1
Con il primo motivo rubricato “Mancata pronuncia sul danno per interventi futuri. Difetto di motivazione sul punto”, parte appellante lamenta la mancata pronuncia circa gli interventi futuri ai quali dovrebbe sottoporsi necessariamente la signora per il ripristino dei danni cagionati Pt_1
dagli errori commessi dal Deduce, infatti, che dai certificati medici prodotti oltre che dalle Pt_2
visite mediche ed esami effettuati, soprattutto dalla visita medica specialistica del 19.12.2017, risulterebbero interventi più invasivi rispetto a quelli prospettati dalla Ctu espletata. Lamenta che, nonostante lo stesso CTU abbia fatto riferimento alla necessità di interventi “riparatori”, il giudice non abbia né motivato su tale aspetto né in alcun modo fatto riferimento a siffatta voce di danno, che ammonterebbe a circa €45000,00.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Erronea quantificazione dell'acconto ricevuto e quindi conseguente erronea quantificazione del danno residuo dovuto”, contesta l'erronea decurtazione dalla somma riconosciuta a titolo risarcitorio, pari ad €35.545,41, dell'intera somma di €25.000,00 versata a titolo transattivo dall'Istituto religioso ”, mentre andrebbe Controparte_7 detratto solo l'importo di €18.050,00, decurtando quindi la somma di €5.000,00 versata a titolo di onorari a favore dei difensori della stessa e la somma di €1.950,00 che sarebbe stata versata dalla alla per l'intervento eseguito dal Pt_1 CP_12 Pt_2
L'appello incidentale proposto da CO
, è articolato in tre motivi.
[...]
Con il primo motivo, rubricato “Erroneità della sentenza appellata nel punto in cui ha rigettato l'eccezione -proposta dalla – d'inammissibilità e/o improcedibilità e comunque ON integrale infondatezza dell'atto di citazione e delle domande svolti dalla per l'intervenuta Pt_1 transazione fra quest'ultima e l' . Carenza di Controparte_14 motivazione”, l'azienda lamenta l'errato accertamento dei fatti, laddove il Tribunale ha ritenuto che la non potesse profittare della transazione avvenuta tra la signora e l' CP_3 Pt_1 [...]
, così violando i principi di diritto e le disposizioni di legge Controparte_14 richiamate, in particolare l'art. 1304 c.c.
Con il secondo motivo rubricato “Erroneità della sentenza appellata nel punto in cui ha ritenuto sussistente una responsabilità medica della nel caso di specie, con conseguente ON condanna al risarcimento danni di quest'ultima nei confronti della SI.ra Carenza di Parte_1 motivazione”, l'azienda contesta la sentenza nella parte in cui ha erroneamente ritenuto sussistente una responsabilità della nonostante la sua estraneità circa i danni lamentati dalla ON
e nonostante non sarebbe provata alcuna responsabilità della società; circostanza che peraltro Pt_1
risulterebbe dalla CTU espletata nel primo giudizio, la quale ha infatti sollevato dei rilievi unicamente rispetto alle condotte del Deduce che tutte le circostanze, deduzioni ed eccezioni formulate Pt_2
dalla sono state erroneamente disattese dal giudice di primo grado, senza alcuna ON
motivazione al riguardo.
Con il terzo motivo rubricato “Erroneità della sentenza appellata nel punto in cui ha rigettato la domanda di manleva, indennizzo e garanzia proposta in via di estremo subordine dalla ON
nei confronti della Controparte_4 . Carenza di motivazione”, l'azienda censura la sentenza per aver erroneamente ed
[...]
immotivatamente rigettato la domanda di manleva, indennizzo e garanzia proposta nei confronti della
, rilevando Controparte_4 che la polizza stipulata con quest'ultima copre i rischi e la responsabilità oggetto di causa, senza alcuna limitazione od esclusione.
La sentenza impugnata è così motivata: “Così ricostruito, in via di estrema sintesi, l'oggetto del processo e la posizione delle parti deve preliminarmente osservarsi l' è addivenuta ad un Pt_1 accordo transattivo con l' a mezzo del quale, premesso che in Controparte_15
conseguenza del primo intervento eseguito dal presso la Pt_2 Controparte_16
l' avrebbe riportato un danno biologico del 4% come da CTU, a fronte della corresponsione Pt_1 della somma di € 25.000 l' rinunciava ad ogni pretesa nei confronti dell' , ma faceva Pt_1 Pt_3 salvo il diritto di agire nei confronti del e della al fine di ottenere “l'intero residuo Pt_2 CP_3 nei confronti degli altri convenuti”. Al riguardo si osserva che in tema di transazione, la disposizione di cui all'art. 1304, primo comma, cod. civ., secondo cui la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori solidali giova agli altri che dichiarino di volerne profittare, si riferisce soltanto alla transazione avente ad oggetto l'intera obbligazione solidale, mentre quando essa è limitata alla sola quota interna del debitore che la stipula, la transazione non interferisce sulla quota interna degli altri condebitori;
in questo caso, infatti, si riduce l'intero debito dell'importo corrispondente alla quota transatta, con il conseguente automatico scioglimento del vincolo solidale fra lo stipulante e gli altri condebitori, i quali pertanto rimangono obbligati nei limiti della loro quota (così cass. n.
947 del 24/01/2012; vd in senso conforme la recentissima Cass. n. 16087 del 18/06/2018 Cass. 17 gennaio 2008 n. 868, 27 marzo.1999, n. 2931; 19 dicembre 1991, n. 13701). Il criterio per distinguere il tipo di transazione che consente ai condebitori, estranei di profittarne da quello che non concede tale facoltà viene ravvisato dalla giurisprudenza nell'oggetto della transazione (l'intera obbligazione solidale ovvero la quota interna del condebitore stipulante). Il criterio distintivo è più propriamente costituito dal fatto che il creditore rinunci o non ad ogni maggiore pretesa nei confronti degli altri condebitori. Nel caso di specie dalla lettura dell'atto di rinuncia prodotto in atti emerge chiaramente la volontà della di rinunciare alle sue pretese nei soli confronti della struttura sanitaria Pt_1 dell'Istituto Figlie S. Maria di Leuca e di voler richiedere il risarcimento degli ulteriori danni agli altri convenuti che, pertanto, non possono profittare della transazione. Va altresì chiarito che se la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali ha avuto ad oggetto la sola quota del condebitore che l'ha stipulata: nel caso in cui il condebitore che ha transatto ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato;
nel caso in cui, invece, il pagamento è stato inferiore, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto (così cass. n. 23418 del 17/11/2016). Passando, dunque, all'esame del merito deve rilevarsi che la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito a partire dagli anni novanta ha gradualmente fatto confluire tutte le fattispecie di responsabilità in ambito sanitario nell'ambito della responsabilità contrattuale, con la conseguenza dell'applicazione dei correlativi regimi della ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni da contratto d'opera professionale, quanto alla struttura sanitaria, ravvisando la fonte di tale tipo di responsabilità nella conclusione, al momento della “accettazione” del paziente nella struttura, di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità avente ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere sanitario che prestazioni secondarie ed accessorie quali quelle assistenziali e latu senso alberghiere. La responsabilità dell'ente ha, così, assunto carattere contrattuale in relazione sia a fatti di inadempimento propri della struttura che alle condotte dei medici dipendenti, in applicazione dell'art. 1228 c.c. sulla responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari. Quanto al medico dipendente, la giurisprudenza, valorizzando la sussistenza di un rapporto in cui il paziente si affida alle cure del medico ed il medico accetta di prestargliele, ha accolto la qualificazione della fonte del rapporto medico dipendente- paziente in termini di “contatto sociale”. La Corte di Cassazione con sentenza del 22.01.1999 n. 589 ha affermato, infatti, che «l'obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul
“contatto sociale” ha natura contrattuale». L'affermata natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, ha poi trovato l'ulteriore conforto delle Sezioni Unite Civili della Suprema
Corte di Cassazione, le quali con la ormai notissima sentenza dell'11 gennaio 2008, n. 577 hanno prestato sostanziale adesione a tale opzione ermeneutica, affermando che, "per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria"(cfr. anche Cass. 25.2.2005, n. 4058). Tale inquadramento giuridico non viene meno neanche a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 189 del
2012 c.d. legge Balduzzi che, con riferimento alla disciplina della responsabilità penale del medico fa salvo "l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.". Innanzitutto quanto al caso di specie, la legge non contiene alcuna specificazione relativa alla natura della responsabilità della struttura sanitaria che, pertanto, rimane quella delineata dalla giurisprudenza richiamata, avendo espressamente limitato il riferimento all'art. 2043 c.c. al solo “esercente la professione sanitaria”. Occorre, infine, evidenziare che anche la recentissima Legge di Riforma della Responsabilità Sanitaria L. 24 del
8.3.2017 (inapplicabile al caso di specie ratione temporis) ribadisce che la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. (mentre afferma che i sanitari rispondono del loro operato in base all'art. 2043 c.c. a meno che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente). Si ritiene, pertanto, che nel caso in esame, concernente un'ipotesi di responsabilità di una struttura sanitaria debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità contrattuale. Si tratta, in particolare: a) di un contratto atipico, con effetti protettivi nei confronti del terzo, che fa sorgere a carico della casa di cura privata o dell'ente ospedaliero pubblico, accanto ad obblighi lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, di quello paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni;
b) di un contratto a prestazioni corrispettive in quanto fa sorgere anche l'obbligazione di versare il corrispettivo per la prestazione resa dalla struttura sanitaria (pubblica o privata), restando irrilevante che questa obbligazione sia estinta dal paziente, dal suo assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente.
Occorre, inoltre, chiarire che la responsabilità contrattuale di tale struttura nei confronti del paziente può derivare, a norma dell'art. 1218 c.c., sia dall'inadempimento di quelle obbligazioni che sono direttamente a carico dell'ente debitore, sia, a norma dell'art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (così Cass. n. 18610 del 22/09/2015 e già
Cass. n. 13953 del 14/06/2007). Anche la struttura presso la quale il paziente risulti ricoverato risponde, dunque, della condotta colposa dei sanitari, a prescindere dall'esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della stessa, atteso che la diretta gestione della struttura sanitaria identifica il soggetto titolare del rapporto con il paziente (Cass. n. 7768 del 20/04/2016).
Dalla identificazione della responsabilità oggetto di causa quale responsabilità contrattuale discende l'applicazione della relativa normativa in termini di prescrizione, grado della colpa, ripartizione dell'onere della prova. Con riferimento all'onere probatorio le S.U. della Suprema Corte con la sentenza n. 577/2008 hanno affermato che “l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (sul punto vedi anche Cass.,
24/5/2006, n. 12362; Cass., 11/11/2005, n. 22894). Il paziente, dunque, non è tenuto anche a provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria e la relativa gravità (da ultimo v. Cass., 24/5/2006,
n. 12362; Cass., 21/6/2004, n. 11488).
Ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, occorre dunque verificare: a) l'esistenza del contratto con la convenuta b) se vi sia un danno causalmente riconducibile all'operato dei sanitari della struttura;
(b) in caso di risposta affermativa al quesito sub (b), se la condotta dei sanitari sia ad essi imputabile a titolo di colpa.
In altre parole, solo dopo aver riscontrato l'esistenza di un nesso eziologico deve essere affrontato il tema della esistenza della colpa e dell'onere della prova. E' necessario preliminarmente, dunque, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 cod. civ., che il paziente dimostri il nesso di causalità tra l'evento lesivo della sua salute e la condotta del medico, dovendosi dimostrare che il peggioramento delle condizioni di salute è connesso causalmente al comportamento del medico. Solo successivamente all'accertamento del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la prestazione sanitaria, andrà valutato il profilo soggettivo della sussistenza di una condotta colposa o dolosa in capo al convenuto.
Provata la sussistenza del nesso causale, in base alla presunzione relativa alla imputabilità per colpa (negligenza o imperizia professionale) di tale omissione al convenuto- professionista sanitario, sarà quest'ultimo, a dover provare, al fine di vincere tale presunzione semplice, la correttezza delle modalità diagnostiche e terapeutiche seguite, ossia della non imputabilità a colpa dell'inadempimento (omissione diagnostica o terapeutica) o, ancora, della insussistenza della omissione addebitata (effettuazione di ogni azione, manovra o prescrizione, in concreto e data la situazione del paziente e le emergenze cliniche disponibili e accertabili con la ordinaria diligenza del professionista appartenente alla categoria). Infatti, “gli eventuali dubbi - residuanti all'esito dell'istruttoria, anche tecnica - circa la effettiva efficacia impeditiva (se non superabili secondo il criterio logico-argomentativo del più probabile che non) ricadono a carico (e a sfavore) dell'attore
- paziente danneggiato, onerato della prova del nesso eziologico;
i dubbi attinenti all'evitabilità dell'inadempimento e del fatto lesivo mediante l'impiego della debita diligenza o perizia, ovvero di comportamento adeguato alle leges artis in concreto confacenti alla situazione clinico-patologica del paziente, invece, rimangono a carico del professionista (e della azienda sanitaria pubblica o privata da cui questi dipende), stante la presunzione di colpa di cui all'art. 1218 c.c., da superarsi ad opera del debitore-danneggiante, mediante adeguata prova. Per quanto, dunque, attiene al primo punto va rilevato che non è contestato che la venne Pt_1
ricoverata il 17.3.2010 presso la ove veniva sottoposta dal dott. Controparte_16
ad intervento chirurgico di rinoplastica e mastoplastica addittiva e successivamente in data Pt_2
3.2.2011 veniva ricoverata presso la (gestita da ove veniva ON CP_3
sottoposta sempre dal dott. a reintervento di mastoplastica e ad intervento di cantopessi, Pt_2
minilifting temporale, blefaroplastica, impianto protesi malari. Sicchè può ritenersi dimostrata la conclusione del contratto avente ad oggetto prestazioni sanitarie tra la il e le due Pt_1 Pt_2
strutture sanitarie. Quanto al profilo della sussistenza del nesso causale deve rilevarsi che la CTU svolta nel presente giudizio, le cui conclusioni possono senz'altro essere recepite in questa sede essendo fondate su un compiuto esame anamnestico ed obiettivo e su di uno studio ed una valutazione adeguati e coerenti degli elementi desunti da tale esame e dalla documentazione sanitaria prodotta consente di ritenere sussistente il nesso causale tra gli interventi chirurgici eseguiti dal nel Pt_2
2010 e nel 2011 ed il peggioramento delle condizioni estetiche della paziente sotto tre ordini di postumi. Il CTU, infatti, evidenzia, quanto alla rinoplastica effettuata nel 2010 che “si riscontra un infossamento della parete laterale sinistra del naso con asimmetria della narice destra rispetto alla sinistra che, a quanto risulta dalle fotografie preoperatorie depositate nel fascicolo di parte attrice, non era presente per cui non può che essere messo in rapporto causale con l'intervento eseguito in data 17/3/2010”.
Vanno inoltre considerati postumi in nesso causale con l'intervento del 2011 eseguito presso la
“un lieve scleral show più evidente a destra e nella porzione laterale della palpebra CP_3 inferiore” in relazione all'intervento di revisione blefaroplastica, “alopecia cicatriziale a carico del cuoio capelluto della regione temporale” conseguente a lifting temporale ed infine quali esiti dell'intervento di mastoplastica additiva “asimmetria mammaria”, “ondulazioni cutanee radiali”, esiti cicatriziali per ognuna delle mammelle consistenti in “cicatrici periareolare inferiori diastasate e irregolari di aspetto ipocromico sui bordi e disomogeneo a livello del bordo cute – areola” ed infine “parenchima mammario duro di consistenza fibrotica” “contrattura capsulare”. Tutti tali esiti difformi rispetto ad interventi correttamente eseguiti devono essere posti in relazione causale con gli interventi eseguiti dal Ciò posto va considerato che, con particolare riferimento alla chirurgia Pt_2
estetica, "a prescindere dalla qualificazione dell'obbligazione in esame come di mezzi o di risultato,
è indubbio che chi si rivolge ad un chirurgo plastico lo fa per finalità spesso esclusivamente estetiche e, dunque, per rimuovere un difetto, e per raggiungere un determinato risultato, e non per curare una malattia. Ne consegue che il risultato rappresentato dal miglioramento estetico dell'aspetto del paziente non è solo un motivo, ma entra a far parte del nucleo causale del contratto, e ne determina la natura" (Tribunale di Milano 24 luglio 2017 n. 8243). Nel caso di specie è evidente dall'esame della documentazione clinica e fotografica come anche valutata dal CTU che non solo non si è raggiunto il risultato sperato (anche se non promesso) ma si è addirittura determinato un peggioramento estetico della paziente. Per quanto poi attiene al profilo della colpa va evidenziato che: dalla documentazione in atti ed in base alla valutazioni svolte dal CTU non emergono elementi indicativi del verificarsi di eventi imprevedibili ostativi al conseguimento di un risultato adeguato, normalmente ottenibile;
il caso in esame non presentava elementi di particolare complessità, nell'ambito della attività di chirurgia plastica, e non richiedeva particolari procedure si era, invero, in presenza di un intervento chirurgico routinario, all'esito del quale si era verificato un risultato anomalo;
non si ravvisavano caratteri di emergenza o urgenza nella valutazione del caso e la situazione consentiva all'operatore di disporre di ogni attenzione ed anche, eventualmente, di rifiutare di operare ove avesse ritenuto irraggiungibile il risultato estetico sperato ovvero anche rischioso intervenire “ossessivamente” sulla paziente. Del tutto irrilevante, poi, risulta l'affermazione dei convenuti circa la richiesta della paziente di procedere in ogni caso agli interventi pur consapevole della difficoltà di raggiungere un determinato risultato ed anche dei rischi insiti nelle procedure chirurgiche (circostanze che effettivamente risultano provate dalla lettura dei moduli di consenso informato generico e specifici per ciascuna procedura sottoscritti dalla alla Pt_1 presenza di testimoni ed all'esito di numerose sedute informative). La responsabilità del medico non
è, infatti, esclusa né ridotta quando l'intervento sanitario che si assume pregiudizievole sia stato sollecitato dal paziente stesso, poiché costituisce compito esclusivo del sanitario la scelta del trattamento più idoneo al caso clinico specifico dovendo il professionista rifiutare il trattamento ove gli siano richieste prestazioni pregiudizievoli per il paziente e non necessarie. In altre parole non vi
è evidenza della non imputabilità dell'inadempimento all'attività medica svolta (per intervento di fattori abnormi, che avessero modificato il risultato, nonostante la piena conformità dell'attività medica stessa allo standard di condotta ideale) Si ritiene, pertanto, che alla luce dell'onere probatorio come sopra delineato che imponeva ai convenuti di provare che l'evento sia stato causato da un fatto ad essi non imputabile in quanto imprevedibile ed inevitabile nonostante tutti gli accorgimento del caso, siano ravvisabili profili di colpa. Accertata dunque la responsabilità occorre passare all'esame del profilo del quantum del danno alla luce della ormai consolidata interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 2043 e 2059 c.c. e tenendo presente la bipolarità tra danno non patrimoniale e danno patrimoniale. All'esito della CTU risulta accertato che la ha riportato a seguito della condotta colposa del sanitario e della struttura convenuta Pt_1
postumi diversi da quelli del trattamento correttamente praticato valutabili in una IP complessiva di
12% riconducibili nella misura di 2/3 (8%) all'intervento eseguito nel 2011 presso la nonché CP_3
un maggior periodo da inabilità temporanea valutabile nella misura di giorni 15 al 100% e di giorni 15 al 50%.
Circa il "quantum", questo Tribunale non ignora il contenuto della sentenza della Cassazione, sezione III civile, n. 12408/2011 secondo la quale la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto. Fermo restando l'adesione di questo giudice al principio fondante tale pronuncia, ossia essere l'equità non soltanto "regola del caso concreto" ma anche "parità di trattamento" e preso atto che la soluzione adottata dalla Cassazione, come espressamente affermato dalla stessa pronuncia, deriva da una 'operazione di natura sostanzialmente ricognitiva', il Tribunale reputa però adeguato a perseguire lo scopo indicato, liquidare il danno accertato sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma. In particolare, giova osservare che il fondamento dello strumento della tabella è la media dei precedenti giudiziari in un dato ambito territoriale e la finalità è quella di uniformare i criteri di liquidazione del danno: i dati in essa contenuti, peraltro, non devono essere applicati automaticamente, bensì con apprezzamento anche delle c.d. condizioni personalizzanti, tenendo conto della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, anche per evitare l'eventualità che possa giungersi a liquidazioni puramente simboliche o irrisorie. Nello specifico, la tabella adottata presso il Tribunale di Roma risulta elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento (non standardizzato, come quello milanese, con limitati spazi di personalizzazione) in cui viene individuato un valore base del danno biologico
(secondo indici parametrati all'età e i postumi riportati) che rimane fisso e che viene tuttavia integrato, in un'ottica ampia di personalizzazione, attraverso il potere equitativo del giudice esplicato sulla base delle circostanze del caso concreto, ossia dei fatti allegati e provati nel procedimento.
Giova peraltro osservare che la Corte di Cassazione, in recentissimo arresto (Cass. 7513/2018) ha chiarito che “Una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità; conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale. La liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto. Pertanto la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. "personalizzazione": così già Sez. 3, Sentenza n. 17219 del 29.7.2014). Dunque le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico-relazionali", che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Ma lo giustificano, si badi, non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su "aspetti dinamico-relazionali": non rileva infatti quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella/quelle conseguenza/e sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del
21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014)”. Non vi è chi non veda che la Tabelle Romane risultano maggiormente rispettose di tali principi cardine prevedendo il valore base del solo danno biologico (già inteso come danno intrinsecamente dinamico relazionale) da integrare equitativamente -ove ne ricorrano i presupposti- nell'ottica personalizzante, senza alcun automatismo. Si sottolinea, in tale contesto, come le tabelle elaborate presso il Tribunale di Roma per la liquidazione della componente di danno non patrimoniale ulteriore rispetto al biologico prevedano, infatti, una forbice percentuale progressiva a scaglioni di dieci punti in dieci punti, sicché ad ogni punto di invalidità è riferibile il valore finale e omnicomprensivo del ristoro, secondo parametri oggettivi (fondati naturalmente sull'età e sui postumi) suscettibili del necessario adeguamento alle caratteristiche del caso concreto in base alla valutazione equitativa del giudicante.
Alla luce delle tabelle normalmente in uso presso questo Tribunale del 2017, dunque, il danno biologico risarcibile, tenuto conto dell'età dell'attrice all'epoca dei fatti, è pari ad € 22.601,35 per invalidità permanente ed € 1621,5 per invalidità temporanea totale, e 810,75 per invalidità temporanea parziale al 50% per un totale di € 25.033,6.
Per quanto, invece, riguarda i danni non patrimoniali diversi lamentati dall'attrice va sottolineato quanto affermato dalla già cit. sentenza della Suprema Corte 7513/2018 secondo la quale da un lato
“soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” e dall'altro che
“In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione). Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")”. In relazione ad entrambi tali aspetti va, poi, sempre tenuto conto che le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un "fatto costitutivo" della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici.
Sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al processo e/o delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, il giudice se reputa che la "voce" del danno non patrimoniale intesa come
"sofferenza soggettiva" non sia adeguatamente ristorata, in considerazione del complessivo danno non patrimoniale subito dal soggetto, con la sola applicazione dei predetti valori monetari, è tenuto ad operare un' "adeguata personalizzazione" del danno non patrimoniale, liquidando, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che risarcisca integralmente il pregiudizio patito dalla vittima. Nel caso de quo rivestendo il fatto gli estremi del reato, ontologicamente considerato, di lesioni colpose, compete alla danneggiata anche il ristoro del danno morale in relazione alle sofferenze ed ai disagi complessivamente patiti (che vanno ben oltre i tradizionali concetti di "patema d'animo transeunte" e di "spavento"), apprezzabili e valutabili anche in base a presunzioni anche in considerazione sia della circostanza che l'intervento chirurgico concretamente svolto non era strettamente necessario che del rilevanza anche psicologica assunta dagli esiti negativi. Pertanto, in base alla valutazioni sopra svolte il danno deve essere personalizzato e adeguato al caso specifico. Si reputa pertanto di aumentare la somma come sopra indicata sino alla somma di euro 30.000. Quanto ai danni patrimoniali, il CTU ha esaminato e ritenute congrue spese mediche per euro 2.689,1. Sull'originario importo totale dovuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale devalutato al marzo 2011 di € 27.881,04 sommato al danno emergente da spese mediche, per un totale di € 30.570,14 sono dovuti gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 c.c., secondo il più recente ed accreditato orientamento giurisprudenziale (cfr.
SS.UU. Cass. del 17.2.1995 n. 1712), per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito. Tale danno può essere calcolato applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale (secondo le variazioni via via intervenute), non già alla somma rivalutata, bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle SS.UU. della Suprema Corte (sent. del 17.2.1995 n. 1712), sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno, secondo i noti coefficienti ISTAT per un totale da risarcire di € 35.545,41 somma da cui va detratto, per quanto sopra detto in ragione della transazione intervenuta con l' , la somma di € 25.000 in quanto eccedente Controparte_14
la quota di 1/3 di responsabilità imputabile al primo intervento. Resta, pertanto, da risarcire la somma di € 10.545,41 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo a carico solidale dei convenuti ed Pt_2 CP_3
Passando ad esaminare le domande di regresso e manleva si osserva che la convenuta CP_3
nel costituirsi in giudizio, ha espressamente domandato, in ipotesi di accertata sua responsabilità solidale, di accertare la responsabilità esclusiva del ed in ogni caso dichiarare l'obbligo del Pt_2
dott. secondo la quota di responsabilità accertata in corso di lite a manlevare e tenere indenne Pt_2
la da ogni eventuale condanna emessa nei suoi confronti per l'operazione ed i danni CP_3
connessi oggetto del presente giudizio. Orbene, accertata la responsabilità solidale dei convenuti, non potrebbe mai pervenirsi nei confronti dell'attore, in assenza di una sua specifica allegazione in tal senso ad una condanna pro quota dei singoli convenuti, poiché costituisce principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza della Corte di legittimità, l'affermazione secondo cui la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili. Costituisce, tuttavia, ius receptum il rilievo in forza del quale il Giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna. In applicazione dei su richiamati principi giurisprudenziali dovendosi considerare la domanda proposta in via subordinata dalla come rivolta al predetto accertamento delle CP_3
rispettive responsabilità, va osservato che in virtù del contratto, la struttura deve fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di "assistenza sanitaria", che ingloba al suo interno, oltre alle prestazione principale medica, anche una serie di obblighi di protezione ed accessori. Così ricondotta la responsabilità della struttura ad un autonomo contratto (di spedalità), la sua responsabilità per inadempimento si muove sulle linee tracciate dall'art. 1218 c.c.. Ciò comporta che si può avere una responsabilità contrattuale della struttura verso il paziente danneggiato non solo per il fatto del personale medico, ma anche del personale ausiliario, nonché della struttura stessa per l'insufficiente o inidonea organizzazione, con indubbie ricadute, non sul vincolo di solidarietà esterna che avvince la casa di cura ed il medico nei confronti del paziente danneggiato, ma sui rapporti interni che si instaurano tra i primi, ai fini di un eventuale regresso.
Parimenti, la struttura sanitaria, invece, può esercitare l'azione di regresso, sia in tutto che in parte, nei confronti del medico, atteso che, come si è detto, quest'ultimo assume la veste di ausiliario di cui si è avvalso il debitore nell'adempimento della obbligazione, ex art. 1228 c.c. In questa ipotesi, infatti,
è possibile la prova che il danno subito dal paziente sia esclusivamente imputabile al medico e tuttavia la struttura sarà chiamata a risponderne, nei confronti del paziente, ai sensi degli artt. 1218
e 1228 c.c.. Pertanto, in caso di accertata responsabilità esclusiva del medico, la struttura sanitaria potrà proporre l'azione di regresso per l'intera somma versata al danneggiato. Infatti la Cassazione ha statuito che "..l'inadempimento del terzo del quale il contraente si avvalga per svolgere l'incarico non costituisce di per sé giusta causa di esonero da responsabilità del contraente stesso, in quanto questi è responsabile della scelta compiuta e risponde anche del fatto doloso o colposo dei suoi ausiliari (art. 1228 cod. civ.), salvo che possa dimostrare il caso fortuito o la forza maggiore, anche con riguardo al comportamento dell'ausiliario. La colpa di quest'ultimo potrà fondare un'azione di regresso del contraente responsabile nei confronti di lui, ma non infirma la responsabilità nei confronti della controparte contrattuale" (vedi Cass. n. 6053 del 12/03/2010).
Da tutto quanto sopra diffusamente argomentato, nella fattispecie concreta in esame, difficilmente può dubitarsi che il danno subito dalla sia causalmente riconducibile, in modo Pt_1 preponderante, alle scelte mediche ed agli errori nell'atto operatorio del convenuto essendo Pt_2 quest'ultimo, il sanitario che eseguì l'intervento. Tuttavia, non può neppure escludersi l'esistenza, sia pure in misura nettamente inferiore, di profili di colpa in capo alla avendo quest'ultima CP_3
fornito al il necessario supporto, in termini, a tacer d'altro, di collaborazione prestata dal suo Pt_2 personale medico e paramedico presente al momento dell'intervento e quindi di un sua responsabilità per non aver correttamente vigilato sulla salute della Stimasi, quindi, in forza della Pt_1
domanda proposta dalla valutare l'incidenza causale della sua negligente condotta CP_3
omissiva nella produzione dei danni per cui è causa nella misura del 10%, e nel restante 90% quella del Pertanto, alla luce degli esposti criteri, i convenuti ed in solido, devono Pt_2 Pt_2 CP_3 essere condannati al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di Euro € 10.545,41 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo. Subordinatamente all'effettivo pagamento, in accoglimento della menzionata domanda di regresso, condanna il dottor a rifondere ad Pt_2 [...]
il 90% di quanto da questa sarà pagato in favore dell'attrice per effetto della statuizione che CP_3
precede.
Va, inoltre, rimborsata la somma pagata dalla a titolo di compenso per la prestazione Pt_1 professionale quanto al in relazione sia all'intervento del 2010 che di quello del 2011 e quanto Pt_2 all' in relazione all'intervento del 2011 atteso che la violazione del dovere di diligenza e CP_3
perizia comporta inadempimento contrattuale, del quale il professionista è chiamato a rispondere con conseguente perdita del diritto al compenso oltre all'obbligo di risarcimento del danno. Dalla documentazione versata in atti risulta la prova del pagamento dei compensi al nella misura di Pt_2
€ 5.371,81 ed alla per € 2.913,82. I convenuti dovranno, pertanto, essere condannati a CP_3
restituire i suddetti importi, ciascuno per quanto di competenza, oltre interessi legali dall'esborso al saldo. Per quanto, poi, attiene alla domande di garanzia e manleva svolta dalla nei CP_3
confronti della va evidenziato che essa non può trovare accoglimento atteso Controparte_8
che la a termini di polizza erano espressamente esclusi i danni conseguenti “da operazioni di mera chirurgia estetica eseguita con scopi diversi da quello della ricostruzione a seguito di incidente, malattia, malformazione funzionale” quale pacificamente il caso in esame. Le spese di parte attrice seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti in solido nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del DM 140/2012. Sussistono, invece, giusti motivi per compensare le spese di lite tra parte convenuta e chiamata in causa, avendo il contenzioso tra dette parti ad oggetto mere questioni relative alla interpretazione di clausole contrattuali. Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico dei convenuti in solido”.
Per ragioni di ordine logico (responsabilità della va trattato dapprima l'appello CP_3
incidentale proposto.
Il primo motivo, tuttavia, non coglie nel segno.
Pacifica l'avvenuta transazione tra la e l' Pt_1 Controparte_14 quanto ai danni patiti da quest'ultima a seguito degli interventi medici denunciati, la CP_3 ritiene che detta transazione riguardasse l'intera pretesa risarcitoria vantata dalla e non già Pt_1 la sola quota ideale relativa all' con la errata esclusione da parte del giudicante della norma di Pt_3
cui all'art. 1304 c.c. che, invece, consentirebbe al coobligato solidale di profittare della transazione intervenuta inter alios.
e, come è agevole rilevare, le censure mosse non indicano la violazione dei criteri esegetici CP_17
previsti dalla legge in tema di contratti ma si limitano alla mera contrapposizione di un risultato diverso senza neppure indicare i dati asseritamente più significativi o le regole di giustificazione da ritenersi nella specie come più congrue al fine di considerare l'atto di transazione pacificamente intercorso come riguardante l'intero e non già la sola parte imputabile al contraente.
Il Giudice, invero, ha chiarito come detta transazione non potesse ritenersi relativa all'intera obbligazione solidale perché la espressamente, dichiarava di voler rinunciare alle sue Pt_1 pretese nei soli confronti della struttura sanitaria dell'Istituto Figlie S. Maria di Leuca e di voler chiedere il risarcimento degli ulteriori danni agli altri convenuti che pertanto non potevano profittare della transazione. Il criterio distintivo determinante al fine di distinguere l'oggetto della transazione
è stato dal primo giudice condivisibilmente rilevato nel fatto che la creditrice non avesse rinunciato alla maggiore pretesa anche nei confronti degli altri condebitori ma soltanto nei confronti dell'
[...]
ed avendo anzi ella chiesto “l'intero residuo nei confronti degli altri Controparte_7 convenuti” (cfr atto di rinuncia e pec intercorse tra le parti in causa come depositate telematicamente da parte attrice in data 18.7.2017 in cui si fa espressamente riferimento al diritto a proseguire il giudizio per “l'intero residuo dovuto alla sia nei confronti del professionista sopra Pt_1 esplicitato che dell'altra casa di cura”).
In iure va rilevato come in tema di transazione, la disposizione di cui all'art. 1304 c.c., comma 1, secondo cui la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori solidali giova agli altri che dichiarino di volerne profittare, si riferisce soltanto alla transazione avente ad oggetto l'intera obbligazione solidale, mentre quando essa è limitata alla sola quota interna del debitore che la stipula, la transazione non interferisce sulla quota interna degli altri condebitori;
in questo caso, infatti, si riduce l'intero debito dell'importo corrispondente alla quota transatta, con il conseguente automatico scioglimento del vincolo solidale fra lo stipulante e gli altri condebitori, i quali pertanto rimangono obbligati nei limiti della loro quota (Cass., n. 947 del 24 gennaio 2012). Ed infatti, la norma di cui all'art. 1304 c.c., comma 1, si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata (spettando al giudice del merito verificare quale sia l'effettiva portata contenutistica del contratto), giacchè è la comunanza dell'oggetto della transazione stessa a far sì che possa avvalersene il condebitore solidale pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e, quindi, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti (nel senso poi della conseguente riduzione dell'ammontare dell'intero debito, pattuita in via transattiva con un solo cfr Cass., S.U., n. 30174 del 30 dicembre 2011).
Non trattandosi dunque di transazione sull'intero debito solidale bensì sulla sola quota del contraente debitore, nessun avvalimento ex art. 1304 c.c. poteva essere eseguita nella specie ed il motivo prospettato deve pertanto essere respinto.
Neppure il secondo motivo di appello incidentale coglie nel segno.
Ritiene l'appellante incidentale che la responsabilità sia da ascriversi interamente in capo al Pt_2
non essendovi stati riscontri in ordine alla responsabilità della struttura. Orbene, va premesso in iure che nella ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subito danni in conseguenza di una attività svolta dal medico (eventualmente, ma non necessariamente, sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria) in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest'ultima e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale: la prima, in quanto conseguente all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, che il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente (rispondendone ex articolo 1218 c.c.) o mediante il personale sanitario (rispondendone ex articolo 1228 Cc); la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale con il medico che diviene quindi direttamente responsabile ex articolo 1218 c.c. della violazione di siffatto obbligo.
Per quanto specificamente riguarda la responsabilità della struttura sanitaria, la distinzione delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità tra obbligazioni adempiute personalmente e obbligazioni adempiute per il tramite del personale sanitario assume rilievo classificatorio con riguardo al contenuto della prestazione di volta in volta erogata, ma a essa non corrisponde un diverso titolo di responsabilità, in quanto l'inadempimento delle prime, al pari di quello delle seconde, si traduce nella violazione della medesima regola contrattuale stipulata tra le parti e consistente nel contratto di spedalità ( Cass n. 7074/2014).
Il Giudice ha fatto buon governo dei detti principi rilevando come: in merito ai due interventi di chirurgia estetica eseguiti dalla presso le due strutture sanitarie Pt_1 Controparte_7
e ad opera del dr. e rispettivamente in data 17.3.2010 e 3.2.2011 erano
[...] CP_3 Pt_2
residuati esiti difformi rispetto ad interventi correttamente eseguiti che dovevano dirsi in relazione causale con gli interventi eseguiti dal medico;
per quanto riguarda il profilo della colpa, dalla documentazione in atti ed in base alla valutazioni svolte dal CTU, non sono erano emersi elementi indicativi del verificarsi di eventi imprevedibili ostativi al conseguimento di un risultato adeguato, normalmente ottenibile;
l'inadempimento del terzo (medico) del quale il contraente si avvalga per svolgere l'incarico non costituisce di per sé giusta causa di esonero da responsabilità del contraente stesso, in quanto questi è responsabile della scelta compiuta e risponde anche del fatto doloso o colposo dei suoi ausiliari (art. 1228 cod. civ.), salvo che possa dimostrare il caso fortuito o la forza maggiore, anche con riguardo al comportamento dell'ausiliario. La colpa di quest'ultimo potrà fondare un'azione di regresso del contraente responsabile nei confronti di lui, ma non infirma la responsabilità nei confronti della controparte contrattuale" (vedi Cass. n. 6053 del 12/03/2010).
Nel caso di specie, dunque, in assenza di alcuna allegazione e prova del caso fortuito o della forza maggiore in ordine al comportamento tenuto dal non potendosi ritenere tali, come poc'anzi Pt_2 rilevato, la semplice circostanza che sia stato il medico a condurre in modo esclusivo l'intervento, la struttura dovrà rispondere anche del fatto colposo di quest'ultimo.
Inoltre, va rilevato e condivisibilmente con il primo giudice che, una volta che venga accertata come nella specie, la responsabilità solidale dei convenuti, non potrebbe mai pervenirsi nei confronti dell'attore, in assenza di una sua specifica allegazione in tal senso, ad una condanna pro quota dei singoli convenuti, poiché costituisce principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza della
Corte di legittimità, l'affermazione secondo cui la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili.
Costituisce infatti ius recpetum il rilievo in forza del quale il Giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna.
Da ciò consegue che del tutto correttamente il giudicante ha ravvisato, dapprima e dal lato esterno, la responsabilità solidale della struttura nei confronti della e poi, qualificata la domanda della Pt_1 stessa come rivolta all'accertamento delle rispettive responsabilità ai fini del regresso, ha ritenuto che dal lato interno dell'obbligazione il danno subito dalla fosse causalmente riconducibile, “in Pt_1 modo preponderante, alle scelte mediche ed agli errori nell'atto operatorio del convenuto Pt_2 essendo quest'ultimo, il sanitario che eseguì l'intervento”; al contempo ha ravvisato nella condotta di sia pure in termini ridotti, alcuni profili di colpa per il fatto di avere necessariamente CP_3 fornito al medico il supporto tecnico organizzativo per l'intervento, oltre alla collaborazione prestata dal suo personale medico e paramedico presente all'intervento e quindi ritenendo vi fosse una responsabilità della struttura quantomeno per la omessa vigilanza da parte del proprio personale medico e paramedico durante l'operazione chirurgica eseguita, a tutela della salute della Pt_1
Va ritenuta infine corretta la ripartizione di responsabilità eseguita nei rapporti interni tra medico e struttura nella misura del 90% in capo al e del 10% in capo alla non potendosi qui Pt_2 CP_3
dubitare del fatto che pacificamente fu il medico sia a scegliere il tipo di intervento da eseguire sia a condurre l'operazione ma dovendosi imputare alla struttura la propria responsabilità sebbene ridotta dovuta alle carenze organizzative come sopra evidenziate, carenze rispetto alle quali nessun elemento contrario è stato allegato da parte della struttura neppure in termini di una diversa quantificazione interna nella produzione del danno.
Il motivo deve essere dunque integralmente respinto. Venendo al terzo motivo dell'appello incidentale vanno svolte le seguenti considerazioni.
L'istruttoria svolta in primo grado ha provato la fondatezza dell'eccezione svolta da avente CP_10 ad oggetto l'esclusione dall'oggetto dell'assicurazione dei danni da operazioni di mera chirurgia estetica ai sensi dell'art. 4 lett. c) delle norme generali di assicurazione.
Come eccepito dalla compagnia già nella comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio, l'art. 4 lett. c) delle “Norme che regolano l'Assicurazione in Generale” prevede che l'assicurazione RCT non comprende i danni “da operazioni di mera chirurgia estetica eseguite con scopi diversi da quello della ricostruzione a seguito di incidente, malattia o malformazione funzionale”. Va poi detto che sussiste la sottoscrizione della assicurata atteso che, a pag. 2 e 3 del Certificato di applicazione n.
580680. Sezione “DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO”, è riportato che ai sensi degli artt. 1341
e 1342 c.c. l'Assicurato dichiara di approvare, tra le altre, le disposizioni dell'art.4 delle “Norme che
Regolano l'Assicurazione in Generale - Rischi Esclusi dall'Assicurazione”.
Il CTU ha infine confermato che tutti gli interventi cui si era sottoposta la erano Per_1 Pt_1
stati solo di tipo estetico e non anche funzionale;
ciò emerge altresì allorquando il ctu affronta la problematica del consenso informato in relazione al quale il consulente sottolinea come, attesa la natura voluttuaria degli interventi richiesti dalla paziente, molta attenzione doveva essere prestata alla somministrazione del consenso informato soprattutto in merito ai risultati ottenibili. In riferimento poi alla seconda mastoplastica additiva, il CTU censura la omessa indagine psicologica da parte del circa le ragioni e le esigenze che spingevano la paziente a sottoporsi ad un nuovo intervento di Pt_2
accrescimento del volume dei seni quando l'intervento precedente del 17 marzo 2010 aveva avuto degli esiti positivi oggettivamente apprezzabili, così di fatto comprovando la finalità meramente estetica dell'intervento cui chiedeva di essere sottoposta la E, del resto, nell'atto di citazione Pt_1
e nei successivi scritti difensivi la non ha mai né dichiarato né provato che necessitasse Pt_1 dell'intervento per un problema funzionale o medico o per porre rimedio ad una malattia o per eseguire una ricostruzione a seguito di incidente.
Anche il presente motivo deve essere dunque rigettato e l'appello incidentale definitivamente respinto.
Venendo all'appello principale vanno svolte le seguenti considerazioni.
In primis va dato atto che il procuratore dell'appellante principale in udienza, ha Parte_1 dichiarato di voler rinunciare al primo motivo dell'appello proposto, rinuncia che importa la modifica delle conclusioni precedentemente rassegnate (Cass Ordinanza n. 13636 del 16/05/2024 (Rv. 671155
- 01).
Venendo quindi al secondo motivo, la Corte osserva che esso non merita scrutinio positivo.
E' pacifico che con la transazione intercorsa con l' la Controparte_7 Pt_1 abbia percepito il risarcimento a titolo di danno subito, patrimoniale e non patrimoniale comprensivo quest'ultimo anche delle spese sostenute dalla per l'assistenza legale, danno imputabile pro Pt_1
quota al detto . Il Giudice ha poi scomputato dal complessivo danno subito, comprensivo sia Pt_3
della quota non patrimoniale (danno biologico e per sofferenza soggettiva) che di quella patrimoniale
(spese mediche) quanto ottenuto in precedenza dall'Istituto e, nel prosieguo del giudizio, nell'accogliere la domanda della ha condannato la ed il al pagamento Pt_1 CP_3 Pt_2 delle spese legali sostenute dall'attrice.
Non vi è dubbio dunque che il giudice abbia considerato l'intero danno subito dalla Pt_1 effettuando la decurtazione tra poste omogenee dell'unico debito (quello risarcitorio complessivo) a prescindere dalla qualificazione operata dal creditore al momento del pagamento di una parte della somma erogata, trattandosi in vero non già di più debiti ma di un' unica obbligazione quella risarcitoria appunto, comprensiva al suo interno sia della quota non patrimoniale che di quella patrimoniale e quindi anche delle spese sostenute per la assistenza legale.
Del resto, la ha ottenuto la condanna in proprio favore a titolo di spese legali, sicchè la Pt_1 mancata ricomprensione della quota pagata dall' per le spese legali nella somma da decurtare Pt_3 determinerebbe un'ingiusta locupletazione in capo all' appellante quanto meno a titolo di spese.
Infine, nella transazione non vi è alcun riscontro all'importo versato dalla alla per Pt_1 CP_12
l'intervento eseguito.
Il motivo deve essere pertanto respinto e con esso l'appello principale proposto.
Rimangono assorbite le ulteriori questioni proposte.
Il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale determina la compensazione integrale delle spese di lite tra appellante principale ed appellante incidentale ON
Tra le altre parti le spese seguono la soccombenza e vanno a liquidarsi come da dispositivo ai sensi del d.m. 147/2022 valori medi per le fasi introduttiva studio e decisionale e minimi per quella istruttoria/trattazione in ragione della ridotta attività espletata. Valore della controversia indeterminabile complessità media (Cass. Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021).
L'appellante principale e quella incidentale vanno condannati alle spese di Pt_1 ON lite in favore del ex art. 97 c.p.c. stante l'interesse comune alla causa ed esse, come liquidate, Pt_2
vanno poste per il 90% a carico di e per il 10% a carico di Parte_1 ON
Le parti appellanti, principale ed incidentale restano, altresì, tenute ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12 al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in ordine all'appello principale proposto da Parte_1
e sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza emessa dal Tribunale di ON
Roma n. n. 22033/2018, pubblicata il 16.11.2018, così provvede:
- rigetta l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-compensa le spese del grado nei rapporti tra appellante principale ed appellante incidentale;
-condanna e alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 ON Parte_2
che liquida in complessivi euro 4287 per compensi oltre al rimborso delle spese generali (15%), iva e cpa, spese che vanno poste per il 90% a carico di e per il 10% di Parte_1 ON
-condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di ON [...]
che liquida in complessivi euro 4287 per compensi Controparte_2
rimborso delle spese generali (15%), iva e cpa.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico dell'appellante principale da una parte e dell'appellante incidentale Parte_1 ON dall'altra, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 15.4.2025
Il consigliere est. il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-