Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/06/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
1862/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1862/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto separazione consensuale e divorzio congiunto
TRA
(c.f.: ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente al Corso Vittorio Emanuele n. 5, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Accardo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Francesco Lomonaco n. 3, giusta procura in atti, e (c.f.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(NA) il 12.06.1987 ed ivi residente al Corso Vittorio Emanuele n. 5, rappresentato e difeso dall'avv. Adele Catuogno presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Monte di Dio n. 66, giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.06.2025, le parti hanno chiesto di recepire l'accordo come modificato parzialmente e all'esito di rimettere la causa sul ruolo per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il P.M in pari data ha espresso parere favorevole.
1
Con ricorso congiunto depositato il 23.09.2024, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato Tribunale di omologare la separazione personale alle condizioni concordate in ricorso e, decorso il termine semestrale dall'udienza di comparizione, pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario, celebrato in Vico Equense
Per_ in data 03.09.2017, dal quale è nata una figlia, , in data 16.07.2018, e che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni, via via sempre più acuitesi, è venuta meno la comunione d'intenti, rendendosi intollerabile la prosecuzione della convivenza;
pertanto, le parti si determinavano a separarsi consensualmente e chiedevano, altresì, decorsi i termini di legge, emettersi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis, 49 c.p.c.. Quanto ai profili di carattere economico, dalle allegazioni del ricorso introduttivo è emerso che la ricorrente è attualmente occupata come nutrizionista con un reddito netto annuo pari ad € 18.900,00, mentre il marito è occupato come impiegato TIM con un reddito netto annuo pari ad € 25.650,00 (come risultante da dichiarazioni reddituali depositate in atti); che a carico dell' vi è un finanziamento presso Findomestic Banca S.p.a. di €16.826,40 CP_1 da pagare in 57 rate da € 295,20; che a carico della vi è un finanziamento presso la Pt_1
Compass s.p.a. di € 3.570,00 da pagare in 18 rate da € 220,20; che entrambi i coniugi sono titolari di rapporti di c/c bancario (n. 00001006700072272 e n. 00001006600482265) presso la banca
Fideuram, come da documentazione depositata in atti.
Nominato il giudice relatore e fissata l'udienza del 03.12.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, sono stati richiesti chiarimenti alle parti sussistendo dubbi sulla rispondenza degli accordi contenuti in ricorso all'interesse della figlia minore in relazione alla disciplina del regime di visita. Dopo un ulteriore rinvio disposto a tal fine, con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 25.03.2025, con ordinanza depositata in data 26.03.2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al P.M. sede per il prescritto parere. Rimessa la causa sul ruolo al fine di chiedere alle parti ulteriori chiarimenti sul regime di visita, i coniugi sono comparsi all'udienza collegiale del 3.06.2025 e hanno modificato parzialmente il contenuto degli accordi. La causa allora è stata riservata in decisione previo parere favorevole del P.M..
Tanto premesso, la domanda è ammissibile e fondata.
Deve in via preliminare ritenersi l'ammissibilità, nei procedimenti a domanda congiunta, della contemporanea proposizione della domanda di separazione e di quella di divorzio.
2 L'art. 473-bis. 49 c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto al 1° comma che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Nel comma 3 è stato inoltre previsto che “la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”.
Analoga previsione, tuttavia, non è contemplata dall'art 473-bis 51 c.p.c., norma che disciplina i ricorsi su domanda congiunta, di talché la dottrina e la giurisprudenza chiamate a confrontarsi con la nuova previsione normativa, hanno assunto posizioni contrastanti circa la possibilità, anche nei ricorsi su domanda congiunta, di proporre la domanda di separazione unitamente alla domanda di divorzio.
Sussistendo gravi difficoltà interpretative correlate all'introduzione di una nuova normativa e venendo in rilevo una questione suscettibile di riproposizione in numerosi giudizi, il Tribunale di
Treviso con ordinanza del 31 maggio 2023, ha investito la Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell'art 363 bis c.p.c., della questione di rito relativa all'ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande congiunte di separazione e divorzio.
La Suprema Corte con sentenza del 16/10/2023, n.28727, ritenuta l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ed esaminate le argomentazioni a sostegno dei contrastanti orientamenti emersi in giurisprudenza, ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
A tal fine la Corte, infatti, valorizza in primo luogo l'argomento testuale rilevando come il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande nell'ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473-bis.51) all'unicità del ricorso nel caso del procedimento su domanda congiunta e ha utilizzato il plurale ("relativo ai procedimenti", in luogo di "relativo al procedimento"), dovendosi interpretare tale disposizione quale elemento favorevole all'ammissibilità del cumulo.
In secondo luogo, la stessa ratio sottesa all'introduzione della possibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio per i procedimenti contenziosi, ricorrerebbe anche nell'ipotesi di cumulo di ricorsi su domanda congiunta, in quanto anche la proposizione cumulativa delle domande
3 congiunte di separazione e divorzio realizza quel "risparmio di energie processuali" alla base della previsione dell'art. 473-bis.49 c.p.c. Le parti, infatti, "data l'irreversibilità della crisi matrimoniale, potrebbero voler concentrare e concludere in un'unica sede e con un unico ricorso la negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi e la definizione, benché progressiva, della stessa".
Quanto poi al tema dell'indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi, i quali sarebbero nulli ai sensi dell'art. 160 c.c., poiché avrebbero ad oggetto diritti che, oltre ad essere indisponibili, non sarebbero ancora sorti, si evidenzia che "i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in simultaneus processus, non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili".
Infine, in ordine al possibile verificarsi di sopravvenienze di fatto che incidano sull'accordo concluso contenuto nella domanda congiunta di divorzio, tale evenienza – oltre a potersi verificare anche nel caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte in cumulo - non vale ad impedire l'ammissibilità della contemporanea proposizione delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, “ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali (dal) giudice di legittimità già affermati (si pensi
a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio "in senso stretto", con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-b s.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto "allo stato" della domanda "se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli", o l'art.473- bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a "mutamenti di circostanze", per il procedimento contenzioso).”
In ragione di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto che "in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
Tanto premesso in punto di ammissibilità, nel merito ritiene il Collegio che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti e parzialmente modificate sulla
4 scorta dei rilievi del tribunale, non essendo in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi della prole.
Giacché, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto oltre alla pronuncia di separazione anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data del
3.06.2025 e previa acquisizione dell'attestazione di passaggio in giudicato della presente pronuncia - provveda a raccogliere la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La determinazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione consensuale proposta con ricorso congiunto, così provvede:
A. omologa la separazione dei coniugi , nata a [...] il [...], Parte_1
e , nato a [...] il [...], ai seguenti patti e condizioni: Controparte_1
1. coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando tutti gli obblighi di legge;
2. la dimora coniugale ubicata nel Comune di Torre del Greco (NA) al Corso Vittorio Emanuele
n. 5, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra Parte_1 nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente;
3. la figlia , nata in [...] in data [...] resta affidata ad Persona_2
entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4. la figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna;
Persona_2
5. compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere con Controparte_1
sé la figlia almeno tre giorni alla settimana (mercoledì, venerdì e domenica) dalle ore 17:00 sino al giorno successivo quando provvederà ad accompagnare a scuola la bambina. La settimana successiva il padre starà con la minore il lunedì, il mercoledì e il venerdì con le medesime
5 modalità. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia;
durante le festività natalizie la minore starà ad anni alterni con un genitore dal 23 al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 7 gennaio. Durante le festività pasquali, la minore starà ad anni alterni con un genitore la domenica di Pasqua e con l'altro il lunedì in Albis. Per le altre festività la minore starà con ciascun genitore ad anni alterni;
durante il periodo estivo la minore starà con il padre almeno due settimane anche non consecutive a concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
6. verserà a tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno Parte_2 Parte_1 cinque di ogni mese, la somma mensile per un totale di € 650,00, quale mantenimento per la figlia minore. L'assegno unico per la figlia minore pari ad oggi ad € 233,50 sarà percepito dal padre Controparte_1
7. le spese straordinarie nell'interesse della figlia minore sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
- le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
- le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
8. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia minore ai fini della validità per l'espatrio;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Torre del Greco per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 42 parte II, serie C, dei registri di matrimonio dell'anno 2017);
C. dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 3.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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