Articolo 4 della Legge 3 maggio 1967, n. 310
Articolo 3Articolo 5
Versione
10 giugno 1967
Art. 4.
Ai professori e agli assistenti di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina spetta, con effetto dal 1 maggio 1963 e fino al 31 dicembre 1964, l'assegno temporaneo attribuito al personale direttivo e docente della scuola dalla legge 9 febbraio 1963, n. 78 , con le modalita' di cui alla legge stessa e secondo la seguente tabella:

Coefficiente Misure mensili di stipendio lorde dell'asseg no

271 23.350
325 24.625
402 31.500
500 39.000
670 52.000
900 70.000
970 75.000
Entrata in vigore il 10 giugno 1967