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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2025, n. 11883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11883 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III - LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 25410 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, cui è stata riunita la causa n.r.g. 28743/2025 decise il giorno 20.11.2025 e vertenti
TRA
e rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 Parte_2 Lucio Casillo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla via Aielli n.237
RICORRENTI
E
Controparte_1 in persona del pro tempore CP_2
RESISTENTE contumace
OGGETTO: personale docente precario - indennità ferie non godute
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.7.2025 la ricorrente premettendo di essere una docente Parte_1 precaria con ultimo contratto a termine presso l'I.C. “Giovanni Paolo II” di esponeva che CP_1 nell'a.s. 2022/2023 aveva svolto servizio di docenza con contratto a termine dal giorno 12.9.2022 al 30.6.2020, maturando n. 24,33 giorni di ferie non godute;
nell'a.s. 2023/2024 aveva svolto servizio di docenza con contratto a termine dal 11.9.2023 al 30.6.2024, maturando n. 24,33 giorni di ferie non godute;
che aveva altresì maturato i giorni nei singoli anni scolastici ulteriori giorni di ferie non godute per festività soppresse. Lamentava che durante i suddetti periodi di servizio aveva svolto la medesima attività dei docenti di ruolo, non aveva mai usufruito di alcun giorno di ferie e aveva maturato il diritto ad un'indennità sostitutiva per complessivi euro 3.217,94.
1 Concludeva chiedendo di “accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizio in virtù di contratti di lavoro a tempo Cont determinato con scadenza al 30 giugno stipulati con il , della monetizzazione delle ferie maturate e non godute;
2) conseguentemente condannare il , in persona del Controparte_1 CP_4
al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennità sostitutiva per i periodi di ferie
[...] maturate e non godute in relazione agli aa.ss. 2023/2023 e 2023/2024 per complessivi euro 3.312,94 ovvero al pagamento di quella maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e/o rivalutazione di legge”. Con separato ricorso depositato il 6.8.2025 la ricorrente , premettendo di essere una Parte_2 docente precaria con ultimo contratto a termine presso l'I.C. “Via Carotenuto 30” di CP_1 esponeva che nell'a.s. 2019/2020 aveva svolto servizio di docenza con contratto a termine dal giorno 2.10.2019 al 30.6.2020, maturando n. 22,75 giorni di ferie non godute;
nell'a.s. 2021/2022 aveva svolto servizio di docenza con contratto a termine dal 27.9.2021 al 30.6.2022, maturando n. 22,41 giorni di ferie non godute;
nell'a.s. 2022/2023 aveva svolto servizio di docenza con contratto a termine dal 12.9.2022 al 30.6.2023, maturando n. 24,,33 giorni di ferie non godute;
che aveva altresì maturato i giorni nei singoli anni scolastici ulteriori giorni di ferie non godute per festività soppresse. Lamentava che durante i suddetti periodi di servizio aveva svolto la medesima attività dei docenti di ruolo, non aveva mai usufruito di alcun giorno di ferie e aveva maturato il diritto ad un'indennità sostitutiva per complessivi euro 4.757,27. Concludeva chiedendo di “accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizio in virtù di contratti di lavoro a tempo Cont determinato con scadenza al 30 giugno stipulati con il , della monetizzazione delle ferie maturate e non godute;
2) conseguentemente condannare il , in persona del Controparte_1 CP_4
al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennità sostitutiva per i periodi di ferie
[...] maturate e non godute in relazione agli aa.ss. 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023 per complessivi euro 4.757,27 ovvero al pagamento di quella maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e/o rivalutazione di legge”. Va disposta la riunione della causa n.r.g. 28743/2025 alla più antica recante n.r.g. 25410/25, stante la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva. Nella contumacia del resistente ritualmente evocato in giudizio, la causa viene decisa con CP_1 la presente sentenza all'esito di trattazione scritta, previo rituale deposito delle note di parte.
1.I ricorsi sono fondati e devono essere accolti, nei limiti di seguito espressi.
2. Opportuno appare richiamare brevemente la normativa che disciplina la fattispecie. L'art. 5 comma 8 d.l.
6.7.2012 n. 95 (conv. in L.
7.8.2012 n. 135) dispone che: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto ( …)”; L'art. 1, comma 55, L. 24.12.2012 n. 228 ha successivamente introdotto un ulteriore periodo al comma 8 dell'art. 5 cit. stabilendo che: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” escludendo
2 quindi l'applicazione del divieto di monetizzazione delle ferie, per quello che qui interessa, al personale docente assunto con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche. Inoltre l'art. 1 comma 54 della L. 228/12 ha posto un'ulteriore norma concernente la disciplina delle ferie per il personale scolastico, stabilendo che: “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Infine l'art. 1 comma 56 della L. 228/12 prevede che: “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”. Secondo, poi, quanto statuito dall'art. 13, commi 8 e 9 del CCNL comparto scuola 2006/2009 (e dall'art. 38 del CCNL comparto scuola 2024) che si applica, ex art. 19 del medesimo CCNL, anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato, “le ferie devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico” e “devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative
[…]”.
3. La Suprema Corte, con la sentenza n. 28587/2024 ha avuto modo di enunciare il seguente principio diritto per cui “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – ed in particolare l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C- 684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 14268 del 05/05/2022 e Cass. Sez. L – Ordinanza n. 13440 del 15/05/2024)”. Osserva la Corte come non possa “ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”. Deve infatti considerarsi che il docente, nel periodo di sospensione delle lezioni, rimane in servizio, a disposizione dell'istituzionale scolastica, impegnato nello svolgimento di tutte le attività funzionali all'insegnamento (quali quelle di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali): tali attività, contemplate dall'art. 29 del CCNL, se pure non comportano l'obbligo di presenza a scuola, non consentono di ritenere che il lavoratore sia automaticamente in ferie. Sul punto si era già espressa la Cassazione evidenziando come sia “evidente che il lavoratore legittimato a non presentarsi a scuola perché non siano previste attività si trova in un regime di disponibilità ben diverso rispetto a chi si trova in ferie” (Cass. 23944/2020).
3 4. L'orientamento della Suprema Corte, d'altro canto, deve ritenersi consolidato (cfr. Cass. 14268/2022; Cass. 16715/2024; Cass 28587/2024) e pure di recente ribadito (Cass.
7.5.2025 n. 11968) e pienamente condivisibile. Né può ritenersi condivisibile la diversa interpretazione dell'art. 1, comma 55 L. 228/2012 proposta dal nel senso che la norma consentirebbe la monetizzazione delle ferie non godute CP_1 esclusivamente per “i giorni di ferie spettanti detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale”. Si osserva, infatti, come tale impostazione, oltre ad essere contrastante con il diritto eurounitario, finisce per privare di qualunque effetto la norma in questione impedendo in ogni caso la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute visto che i giorni di sospensione delle lezioni sono di norma superiori ai giorni di ferie disponibili.
5. Tanto premesso in termini generali e venendo al caso di specie, la ricorrente ha Parte_1 dimostrato di essere stata in servizio con contratti a termine fino al 30 giugno negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/24 (cfr. doc. in atti); parimenti la ricorrente ha dimostrato di Parte_2 essere stata in servizio con contratti a termine fino al 30 giugno negli anni scolastici 2019/2020, 2021/22, 2022/2023 (cfr. doc. in atti). D'altro canto il , rimasto contumace, ha omesso di dimostrare di avere inutilmente invitato CP_1 le docenti ricorrenti a godere delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, avvisandole espressamente della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, né una simile evenienza risulta dalla documentazione versata in atti, avendo anzi le ricorrenti negato espressamente tale circostanza nel ricorso.
6. Non può, invece, essere riconosciuta l'indennità sostitutiva per le giornate di festività soppresse maturate e non fruite. I riposi in questione sono regolati dall'art. 1 L. 937/1977 e dall'art. 14 del CCNL comparto scuola 2006/2009. Il primo stabilisce che “Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L.
8.500 giornaliere lorde”. Il secondo prevede che “1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”. Cont Le norme richiamate stabiliscono dunque, per il personale docente del , che la fruizione dei riposi in oggetto avvenga “a richiesta degli interessati” durante il periodo di sospensione delle lezioni o il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo e la loro monetizzazione, ove non fruiti nell'anno scolastico in cui sono maturati, è subordinata al fatto che siano stati richiesti e la richiesta sia stata respinta per esigenze organizzative. Pertanto chi agisca per ottenere l'indennità sostitutiva delle giornate di riposo in questione ha l'onere di allegare e provare di averne fatto richiesta, il che onera il che voglia sottrarsi al CP_1
4 relativo pagamento dell'allegazione e prova di aver respinto la richiesta per motivi diversi da quelli indicati dall'art. 1 legge n. 937/1977. Nel caso di specie, tuttavia, la ricorrente non ha allegato, né offerto di provare di avere chiesto di fruire di tali giornate di riposo, limitandosi ad aggiungerle al numero delle ferie nel momento in cui calcolano le giornate di riposo non fruite, senza fornire al riguardo alcun argomento giuridico autonomo rispetto a quello relativo alle ferie non godute. Il ragionamento sviluppato al riguardo non è però idoneo fondare la pretesa di parte ricorrente in merito alle festività soppresse, in quanto opera esclusivamente per le ferie garantite al lavoratore dal diritto dell'Unione. Si richiama sul punto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. quanto osservato da questo Tribunale in un analogo precedente: “Ciò risulta chiaramente dalla direttiva n. 2003/88/CE: la lettura congiunta dell'art. 1 – il quale, intitolato “Oggetto e ambito di applicazione”, stabilisce al comma 2 che “La presente direttiva si applica: a) ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali …..” - e dell'art. 7 – il quale, intitolato “Ferie annuali”, stabilisce che
“1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro” - non consente dubbi, infatti, sul fatto che tutto quanto sancito dalla direttiva, così come interpretata dalla CGUE, riguarda soltanto il periodo minimo di 4 settimane di ferie annuali. Tale delimitazione di applicabilità di detti principi è d'altronde esplicitata anche dalla stessa CGUE, laddove afferma che l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale secondo cui, in caso di cessazione del rapporto di lavoro a causa del decesso del lavoratore, “il diritto alle ferie annuali retribuite maturate ai sensi di tali disposizioni” e non godute dal lavoratore prima del suo decesso si estingue, senza poter far sorgere un diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie che sia trasmissibile agli aventi causa del lavoratore in via successoria (così la sentenza nelle cause riunite 569/16 e C570/16). Ciò è sottolineato chiaramente anche nella sopra richiamata sentenza Cass. n. 14268/2022, laddove riferisce l'orientamento della CGUE in termini di incompatibilità tra l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e una normativa nazionale che fa perdere automaticamente il diritto alle ferie annuali retribuite al lavoratore che non ha chiesto di poterlo esercitare prima della cessazione del rapporto di lavoro a “i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione”. Orbene, il CCNL comparto scuola attribuisce ai docenti un numero di giorni di ferie (pari quanto meno a 30) che già esaurisce le ferie annuali garantite dall'art. 7 della direttiva e dunque, pur volendo assimilare pienamente alle ferie le giornate di riposo di cui alla legge n. 937/1977, le colloca al di fuori dell'ambito di applicazione del diritto eurounitario relativo alle ferie e, in particolare, dell'ambito di operatività dell'obbligo datoriale di fonte eurounitaria di informare il personale in tempo utile della necessità di fruirne e che la mancata richiesta delle stesse ne determina la perdita senza possibilità di monetizzazione. A fronte di quanto esposto, in assenza di un analogo obbligo di fonte interna e della allegazione in concreto di un suo inadempimento che ponga a carico del l'onere di allegare a sua volta CP_1
e dimostrare di aver invitato parte ricorrente a fruirne in tempo utile, contestualmente informandola che la mancata richiesta di fruirne ne avrebbe comportato la perdita, la domanda va dunque respinta, non potendosi applicare i principi stabiliti in diretta applicazione del divieto di discriminazione di matrice eurounitaria. Né, a parere del decidente, argomenti diversi possono essere tratti dalla sentenza della Suprema Corte n. 8926 del 4 aprile 2024, richiamata da parte della recente giurisprudenza di merito per accogliere la domanda, sul presupposto “della loro sostanziale assimilabilità alle ferie”.
5 Invero, nella richiamata pronuncia, la Suprema Corte, premessa condivisibilmente la sostanziale assimilabilità tra gli istituti delle ferie e delle festività soppresse, si è limitata ad affermare che la carenza di una disciplina specifica anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione, ove non fruite, alla cessazione del rapporto, al ricorrere dei medesimi presupposti del mancato consapevole godimento. Tuttavia, il rilievo – condiviso dal decidente – che le festività soppresse non fruite possano essere monetizzate alla cessazione del rapporto non implica, invero, l'applicabilità in toto della regola di adattamento imposta dal diritto unionale, poiché la loro liquidazione è comunque subordinata alla necessaria richiesta di loro fruizione, come previsto dall'articolo 1 legge n. 937/1977 e in modo analogo a quanto richiesto ai docenti di ruolo, a prescindere da qualsivoglia informazione fornita in merito alla possibilità di perdita delle stesse da parte dell'amministrazione scolastica (…)” (Trib. Roma, sent. n. 7250/2025).
7. Pertanto, tenuto conto del numero di giorni di ferie maturati e non goduti da escluse Parte_1 le festività soppresse, pari a complessivi 48,66 (di cui 24,33 nell'a.s. 2022/23; 24,33 nell'a.s. 2023/24) e tenuto conto della misura dell'indennità sostitutiva spettante alla parte ricorrente (pari ad euro 60,61), numeri e misura correttamente indicati e quantificati nel ricorso, la resistente deve essere condannata al pagamento della somma di euro 2.949,28 (48,66 x 60,61). Tenuto conto del numero di giorni di ferie maturati e non goduti da , escluse le Parte_2 festività soppresse, pari a complessivi 69,49 (di cui 24,33 nell'a.s. 2022/23; 22,42 nell'a.s. 2021/22; 22,75 nell'a.s. 2019/2020) e tenuto conto della misura dell'indennità sostitutiva spettante alla parte ricorrente (pari ad euro 60,61), numeri e misura correttamente indicati e quantificati nel ricorso, la resistente deve essere condannata al pagamento della somma di euro 4.211,78 (69,49 x 60,61). Su tali importi devono essere inoltre riconosciuti gli accessori ai sensi dell'art. 22, comma 36, L.724/1994, che prevede il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione nell'ipotesi di ritardo nella corresponsione degli emolumenti di natura retributiva spettanti ai pubblici dipendenti a seguito della sentenza della Corte cost. 459/2000 che lo ha dichiarato incostituzionale con esclusivo riferimento ai dipendenti privati.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale delle vertenze.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il resistente al pagamento in favore di CP_1 della somma di euro 2.949,28 oltre accessori di legge e in favore di Parte_1 Parte_2 della somma di euro 4.211,78 oltre accessori di legge, nonché alla rifusione delle spese
[...] di lite che liquida in complessivi euro 1.300,00 oltre c.u. di euro 118,50, rimb. forf. al 15%, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma, 20.11. 2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
6
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 25410 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, cui è stata riunita la causa n.r.g. 28743/2025 decise il giorno 20.11.2025 e vertenti
TRA
e rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 Parte_2 Lucio Casillo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla via Aielli n.237
RICORRENTI
E
Controparte_1 in persona del pro tempore CP_2
RESISTENTE contumace
OGGETTO: personale docente precario - indennità ferie non godute
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.7.2025 la ricorrente premettendo di essere una docente Parte_1 precaria con ultimo contratto a termine presso l'I.C. “Giovanni Paolo II” di esponeva che CP_1 nell'a.s. 2022/2023 aveva svolto servizio di docenza con contratto a termine dal giorno 12.9.2022 al 30.6.2020, maturando n. 24,33 giorni di ferie non godute;
nell'a.s. 2023/2024 aveva svolto servizio di docenza con contratto a termine dal 11.9.2023 al 30.6.2024, maturando n. 24,33 giorni di ferie non godute;
che aveva altresì maturato i giorni nei singoli anni scolastici ulteriori giorni di ferie non godute per festività soppresse. Lamentava che durante i suddetti periodi di servizio aveva svolto la medesima attività dei docenti di ruolo, non aveva mai usufruito di alcun giorno di ferie e aveva maturato il diritto ad un'indennità sostitutiva per complessivi euro 3.217,94.
1 Concludeva chiedendo di “accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizio in virtù di contratti di lavoro a tempo Cont determinato con scadenza al 30 giugno stipulati con il , della monetizzazione delle ferie maturate e non godute;
2) conseguentemente condannare il , in persona del Controparte_1 CP_4
al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennità sostitutiva per i periodi di ferie
[...] maturate e non godute in relazione agli aa.ss. 2023/2023 e 2023/2024 per complessivi euro 3.312,94 ovvero al pagamento di quella maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e/o rivalutazione di legge”. Con separato ricorso depositato il 6.8.2025 la ricorrente , premettendo di essere una Parte_2 docente precaria con ultimo contratto a termine presso l'I.C. “Via Carotenuto 30” di CP_1 esponeva che nell'a.s. 2019/2020 aveva svolto servizio di docenza con contratto a termine dal giorno 2.10.2019 al 30.6.2020, maturando n. 22,75 giorni di ferie non godute;
nell'a.s. 2021/2022 aveva svolto servizio di docenza con contratto a termine dal 27.9.2021 al 30.6.2022, maturando n. 22,41 giorni di ferie non godute;
nell'a.s. 2022/2023 aveva svolto servizio di docenza con contratto a termine dal 12.9.2022 al 30.6.2023, maturando n. 24,,33 giorni di ferie non godute;
che aveva altresì maturato i giorni nei singoli anni scolastici ulteriori giorni di ferie non godute per festività soppresse. Lamentava che durante i suddetti periodi di servizio aveva svolto la medesima attività dei docenti di ruolo, non aveva mai usufruito di alcun giorno di ferie e aveva maturato il diritto ad un'indennità sostitutiva per complessivi euro 4.757,27. Concludeva chiedendo di “accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizio in virtù di contratti di lavoro a tempo Cont determinato con scadenza al 30 giugno stipulati con il , della monetizzazione delle ferie maturate e non godute;
2) conseguentemente condannare il , in persona del Controparte_1 CP_4
al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennità sostitutiva per i periodi di ferie
[...] maturate e non godute in relazione agli aa.ss. 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023 per complessivi euro 4.757,27 ovvero al pagamento di quella maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e/o rivalutazione di legge”. Va disposta la riunione della causa n.r.g. 28743/2025 alla più antica recante n.r.g. 25410/25, stante la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva. Nella contumacia del resistente ritualmente evocato in giudizio, la causa viene decisa con CP_1 la presente sentenza all'esito di trattazione scritta, previo rituale deposito delle note di parte.
1.I ricorsi sono fondati e devono essere accolti, nei limiti di seguito espressi.
2. Opportuno appare richiamare brevemente la normativa che disciplina la fattispecie. L'art. 5 comma 8 d.l.
6.7.2012 n. 95 (conv. in L.
7.8.2012 n. 135) dispone che: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto ( …)”; L'art. 1, comma 55, L. 24.12.2012 n. 228 ha successivamente introdotto un ulteriore periodo al comma 8 dell'art. 5 cit. stabilendo che: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” escludendo
2 quindi l'applicazione del divieto di monetizzazione delle ferie, per quello che qui interessa, al personale docente assunto con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche. Inoltre l'art. 1 comma 54 della L. 228/12 ha posto un'ulteriore norma concernente la disciplina delle ferie per il personale scolastico, stabilendo che: “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Infine l'art. 1 comma 56 della L. 228/12 prevede che: “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”. Secondo, poi, quanto statuito dall'art. 13, commi 8 e 9 del CCNL comparto scuola 2006/2009 (e dall'art. 38 del CCNL comparto scuola 2024) che si applica, ex art. 19 del medesimo CCNL, anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato, “le ferie devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico” e “devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative
[…]”.
3. La Suprema Corte, con la sentenza n. 28587/2024 ha avuto modo di enunciare il seguente principio diritto per cui “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – ed in particolare l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C- 684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 14268 del 05/05/2022 e Cass. Sez. L – Ordinanza n. 13440 del 15/05/2024)”. Osserva la Corte come non possa “ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”. Deve infatti considerarsi che il docente, nel periodo di sospensione delle lezioni, rimane in servizio, a disposizione dell'istituzionale scolastica, impegnato nello svolgimento di tutte le attività funzionali all'insegnamento (quali quelle di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali): tali attività, contemplate dall'art. 29 del CCNL, se pure non comportano l'obbligo di presenza a scuola, non consentono di ritenere che il lavoratore sia automaticamente in ferie. Sul punto si era già espressa la Cassazione evidenziando come sia “evidente che il lavoratore legittimato a non presentarsi a scuola perché non siano previste attività si trova in un regime di disponibilità ben diverso rispetto a chi si trova in ferie” (Cass. 23944/2020).
3 4. L'orientamento della Suprema Corte, d'altro canto, deve ritenersi consolidato (cfr. Cass. 14268/2022; Cass. 16715/2024; Cass 28587/2024) e pure di recente ribadito (Cass.
7.5.2025 n. 11968) e pienamente condivisibile. Né può ritenersi condivisibile la diversa interpretazione dell'art. 1, comma 55 L. 228/2012 proposta dal nel senso che la norma consentirebbe la monetizzazione delle ferie non godute CP_1 esclusivamente per “i giorni di ferie spettanti detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale”. Si osserva, infatti, come tale impostazione, oltre ad essere contrastante con il diritto eurounitario, finisce per privare di qualunque effetto la norma in questione impedendo in ogni caso la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute visto che i giorni di sospensione delle lezioni sono di norma superiori ai giorni di ferie disponibili.
5. Tanto premesso in termini generali e venendo al caso di specie, la ricorrente ha Parte_1 dimostrato di essere stata in servizio con contratti a termine fino al 30 giugno negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/24 (cfr. doc. in atti); parimenti la ricorrente ha dimostrato di Parte_2 essere stata in servizio con contratti a termine fino al 30 giugno negli anni scolastici 2019/2020, 2021/22, 2022/2023 (cfr. doc. in atti). D'altro canto il , rimasto contumace, ha omesso di dimostrare di avere inutilmente invitato CP_1 le docenti ricorrenti a godere delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, avvisandole espressamente della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, né una simile evenienza risulta dalla documentazione versata in atti, avendo anzi le ricorrenti negato espressamente tale circostanza nel ricorso.
6. Non può, invece, essere riconosciuta l'indennità sostitutiva per le giornate di festività soppresse maturate e non fruite. I riposi in questione sono regolati dall'art. 1 L. 937/1977 e dall'art. 14 del CCNL comparto scuola 2006/2009. Il primo stabilisce che “Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L.
8.500 giornaliere lorde”. Il secondo prevede che “1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”. Cont Le norme richiamate stabiliscono dunque, per il personale docente del , che la fruizione dei riposi in oggetto avvenga “a richiesta degli interessati” durante il periodo di sospensione delle lezioni o il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo e la loro monetizzazione, ove non fruiti nell'anno scolastico in cui sono maturati, è subordinata al fatto che siano stati richiesti e la richiesta sia stata respinta per esigenze organizzative. Pertanto chi agisca per ottenere l'indennità sostitutiva delle giornate di riposo in questione ha l'onere di allegare e provare di averne fatto richiesta, il che onera il che voglia sottrarsi al CP_1
4 relativo pagamento dell'allegazione e prova di aver respinto la richiesta per motivi diversi da quelli indicati dall'art. 1 legge n. 937/1977. Nel caso di specie, tuttavia, la ricorrente non ha allegato, né offerto di provare di avere chiesto di fruire di tali giornate di riposo, limitandosi ad aggiungerle al numero delle ferie nel momento in cui calcolano le giornate di riposo non fruite, senza fornire al riguardo alcun argomento giuridico autonomo rispetto a quello relativo alle ferie non godute. Il ragionamento sviluppato al riguardo non è però idoneo fondare la pretesa di parte ricorrente in merito alle festività soppresse, in quanto opera esclusivamente per le ferie garantite al lavoratore dal diritto dell'Unione. Si richiama sul punto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. quanto osservato da questo Tribunale in un analogo precedente: “Ciò risulta chiaramente dalla direttiva n. 2003/88/CE: la lettura congiunta dell'art. 1 – il quale, intitolato “Oggetto e ambito di applicazione”, stabilisce al comma 2 che “La presente direttiva si applica: a) ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali …..” - e dell'art. 7 – il quale, intitolato “Ferie annuali”, stabilisce che
“1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro” - non consente dubbi, infatti, sul fatto che tutto quanto sancito dalla direttiva, così come interpretata dalla CGUE, riguarda soltanto il periodo minimo di 4 settimane di ferie annuali. Tale delimitazione di applicabilità di detti principi è d'altronde esplicitata anche dalla stessa CGUE, laddove afferma che l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale secondo cui, in caso di cessazione del rapporto di lavoro a causa del decesso del lavoratore, “il diritto alle ferie annuali retribuite maturate ai sensi di tali disposizioni” e non godute dal lavoratore prima del suo decesso si estingue, senza poter far sorgere un diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie che sia trasmissibile agli aventi causa del lavoratore in via successoria (così la sentenza nelle cause riunite 569/16 e C570/16). Ciò è sottolineato chiaramente anche nella sopra richiamata sentenza Cass. n. 14268/2022, laddove riferisce l'orientamento della CGUE in termini di incompatibilità tra l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e una normativa nazionale che fa perdere automaticamente il diritto alle ferie annuali retribuite al lavoratore che non ha chiesto di poterlo esercitare prima della cessazione del rapporto di lavoro a “i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione”. Orbene, il CCNL comparto scuola attribuisce ai docenti un numero di giorni di ferie (pari quanto meno a 30) che già esaurisce le ferie annuali garantite dall'art. 7 della direttiva e dunque, pur volendo assimilare pienamente alle ferie le giornate di riposo di cui alla legge n. 937/1977, le colloca al di fuori dell'ambito di applicazione del diritto eurounitario relativo alle ferie e, in particolare, dell'ambito di operatività dell'obbligo datoriale di fonte eurounitaria di informare il personale in tempo utile della necessità di fruirne e che la mancata richiesta delle stesse ne determina la perdita senza possibilità di monetizzazione. A fronte di quanto esposto, in assenza di un analogo obbligo di fonte interna e della allegazione in concreto di un suo inadempimento che ponga a carico del l'onere di allegare a sua volta CP_1
e dimostrare di aver invitato parte ricorrente a fruirne in tempo utile, contestualmente informandola che la mancata richiesta di fruirne ne avrebbe comportato la perdita, la domanda va dunque respinta, non potendosi applicare i principi stabiliti in diretta applicazione del divieto di discriminazione di matrice eurounitaria. Né, a parere del decidente, argomenti diversi possono essere tratti dalla sentenza della Suprema Corte n. 8926 del 4 aprile 2024, richiamata da parte della recente giurisprudenza di merito per accogliere la domanda, sul presupposto “della loro sostanziale assimilabilità alle ferie”.
5 Invero, nella richiamata pronuncia, la Suprema Corte, premessa condivisibilmente la sostanziale assimilabilità tra gli istituti delle ferie e delle festività soppresse, si è limitata ad affermare che la carenza di una disciplina specifica anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione, ove non fruite, alla cessazione del rapporto, al ricorrere dei medesimi presupposti del mancato consapevole godimento. Tuttavia, il rilievo – condiviso dal decidente – che le festività soppresse non fruite possano essere monetizzate alla cessazione del rapporto non implica, invero, l'applicabilità in toto della regola di adattamento imposta dal diritto unionale, poiché la loro liquidazione è comunque subordinata alla necessaria richiesta di loro fruizione, come previsto dall'articolo 1 legge n. 937/1977 e in modo analogo a quanto richiesto ai docenti di ruolo, a prescindere da qualsivoglia informazione fornita in merito alla possibilità di perdita delle stesse da parte dell'amministrazione scolastica (…)” (Trib. Roma, sent. n. 7250/2025).
7. Pertanto, tenuto conto del numero di giorni di ferie maturati e non goduti da escluse Parte_1 le festività soppresse, pari a complessivi 48,66 (di cui 24,33 nell'a.s. 2022/23; 24,33 nell'a.s. 2023/24) e tenuto conto della misura dell'indennità sostitutiva spettante alla parte ricorrente (pari ad euro 60,61), numeri e misura correttamente indicati e quantificati nel ricorso, la resistente deve essere condannata al pagamento della somma di euro 2.949,28 (48,66 x 60,61). Tenuto conto del numero di giorni di ferie maturati e non goduti da , escluse le Parte_2 festività soppresse, pari a complessivi 69,49 (di cui 24,33 nell'a.s. 2022/23; 22,42 nell'a.s. 2021/22; 22,75 nell'a.s. 2019/2020) e tenuto conto della misura dell'indennità sostitutiva spettante alla parte ricorrente (pari ad euro 60,61), numeri e misura correttamente indicati e quantificati nel ricorso, la resistente deve essere condannata al pagamento della somma di euro 4.211,78 (69,49 x 60,61). Su tali importi devono essere inoltre riconosciuti gli accessori ai sensi dell'art. 22, comma 36, L.724/1994, che prevede il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione nell'ipotesi di ritardo nella corresponsione degli emolumenti di natura retributiva spettanti ai pubblici dipendenti a seguito della sentenza della Corte cost. 459/2000 che lo ha dichiarato incostituzionale con esclusivo riferimento ai dipendenti privati.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale delle vertenze.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il resistente al pagamento in favore di CP_1 della somma di euro 2.949,28 oltre accessori di legge e in favore di Parte_1 Parte_2 della somma di euro 4.211,78 oltre accessori di legge, nonché alla rifusione delle spese
[...] di lite che liquida in complessivi euro 1.300,00 oltre c.u. di euro 118,50, rimb. forf. al 15%, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma, 20.11. 2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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