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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 27/03/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3436/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente relatore
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3436/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e da
(C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Parte_2 CodiceFiscale_2
FLAVIO BIANCARDI
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
11.12.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di modificare le condizioni di divorzio, stabilite con sentenza del
Tribunale di Lodi n. 176/2018 – R.G. n. 1526/2018, pubblicata in data 10.12.2018, alle seguenti condizioni:
“Che l'Ill.mo Tribunale di Lodi, dato atto che i figli e hanno raggiunto Per_1 Persona_2
l'indipendenza economica, voglia revocare, con decorrenza dal mese di Settembre 2024, l'assegno di mantenimento e l'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie posto in capo al sig. Pt_1 ai capitoli 4) e 5) della sentenza di divorzio, omologando le richieste formulate congiuntamente
[...] dalle parti.
Le spese di causa si intendono interamente compensate fra le parti”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
pagina 1 di 2 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo, nonché della maggiore età dei figli.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, a parziale modifica della sentenza n.
176/2018 – R.G. n. 1526/2018, pubblicata in data 10.12.2018, del Tribunale di Lodi:
1) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi, il 26/03/2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente relatore
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3436/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e da
(C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Parte_2 CodiceFiscale_2
FLAVIO BIANCARDI
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
11.12.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di modificare le condizioni di divorzio, stabilite con sentenza del
Tribunale di Lodi n. 176/2018 – R.G. n. 1526/2018, pubblicata in data 10.12.2018, alle seguenti condizioni:
“Che l'Ill.mo Tribunale di Lodi, dato atto che i figli e hanno raggiunto Per_1 Persona_2
l'indipendenza economica, voglia revocare, con decorrenza dal mese di Settembre 2024, l'assegno di mantenimento e l'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie posto in capo al sig. Pt_1 ai capitoli 4) e 5) della sentenza di divorzio, omologando le richieste formulate congiuntamente
[...] dalle parti.
Le spese di causa si intendono interamente compensate fra le parti”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
pagina 1 di 2 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo, nonché della maggiore età dei figli.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, a parziale modifica della sentenza n.
176/2018 – R.G. n. 1526/2018, pubblicata in data 10.12.2018, del Tribunale di Lodi:
1) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi, il 26/03/2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
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