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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 01/12/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1970/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1970/2021 promossa da:
C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. Angela Bettega ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'avv. Andrea Lorenzi CONVENUTO
Avente ad oggetto: proprietà Trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come da ordinanza di data 11 giugno 2025
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: “- nel merito: accertare e dichiarare che il convenuto , proprietario della p.m. 6 della p.ed. 773 in C.C. Levico Terme Controparte_1 ha effettuato, nel corso dell'estate 2013 dei lavori di ristrutturazione e sopraelevazione della sua proprietà tali da comportare la violazione delle distanze minime stabilite dalla legge e in particolare dagli artt. 873 e 907 cod. civ. a danno dell'immobile tavolarmente identificato nella p.ed. 761 in P.T. C.C. Levico Terme, anche in relazione alle norme urbanistiche vigenti in loco. - per l'effetto condannare lo stesso convenuto al ripristino della situazione anteriore ai lavori sopradescritti, nonchè al risarcimento dei danni subiti dalla proprietà attorea, nell'importo che risulterà provato in giudizio. - rigettare la domanda riconvenzionale
1 proposta dal convenuto in quanto infondata;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti del giudizio;
- in via istruttoria: si oppone ai capitoli di prova formulati da controparte per le motivazioni esposte nella memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: “Nel merito: respingere le domande tutte come proposte da parte attrice in quanto infondate. In via riconvenzionale: accertare che Parte_1 ha realizzato sul poggiolo al terzo piano della p.ed. 761 C.C. Levico Terme un
[...] parapetto in violazione alle distanze rispetto al poggiolo di proprietà del convenuto (p.m. 6 della p.ed. 773) nonché alcuni montanti per le tende che non rispettano il limite di 3 metri ex art. 907 c.c. da detto poggiolo e per l'effetto ordinare l'arretramento di detto parapetto dei montanti e delle tende sino alla distanza di legge. in via istruttoria chiede l'ammissione delle prove testimoniali chieste con memoria ex art. 183 n. 2 cpc dd. 29.04.2022”.
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione depositato in data 22 luglio 2021, l'attore ha Parte_1 convenuto in giudizio chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'On.le Tribunale, respinta ogni contraria istanza: - accertare e dichiarare che il convenuto , proprietario della p.m. 6 della p.ed. 773 in C.C. Levico Terme Controparte_1 ha effettuato, nel corso dell'estate 2013 dei lavori di ristrutturazione e sopraelevazione della sua proprietà tali da comportare la violazione delle distanze minime stabilite dalla legge e in particolare dagli artt. 873 e 907 cod. civ. a danno dell'immobile tavolarmente identificato nella p.ed. 761 in P.T. C.C. Levico Terme, anche in relazione alle norme urbanistiche vigenti in loco. - per l'effetto condannare lo stesso convenuto al ripristino della situazione anteriore ai lavori sopradescritti, nonchè al risarcimento dei danni subiti dalla proprietà attorea, nell'importo che risulterà provato in giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti del giudizio.”.
L'attore ha dedotto di essere proprietario esclusivo dell'immobile tavolarmente identificato nella p.ed. 761 in P.T. C.C. Levico Terme, rappresentando che, a fare data dalla tarda primavera/inizio estate dell'anno 2013, sono stati effettuati lavori di ristrutturazione edilizia riguardanti la p.m. 6 della p.ed. 773 in C.C. Levico Terme di proprietà esclusiva del
2 convenuto , con violazione delle distanze ex artt. 873 c.c. e 907 c.c.. In Controparte_1 particolare, l'attore ha dedotto che la copertura dell'edificio p.m. 6 della p.ed. 773 ha subito un sensibile ampliamento ed innalzamento, rappresentando che, con la realizzazione della nuova copertura, si è creta un'opera sensibilmente differente da quella preesistente, avente i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, mediante appoggio o incorporazione ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, opera che si colloca ad una distanza di poche decine di centimetri dalla proprietà attorea.
L'attore ha, inoltre, lamentato che, anche con riferimento agli sporti di gronda, dapprima demoliti e poi ricostruiti contestualmente ai lavori dell'anno 2013, le opere sono state realizzate in violazione alla normativa urbanistica vigente.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il convenuto chiedendo: “Nel merito: respingere le domande tutte come proposte da parte attrice in quanto infondate. In via riconvenzionale: accertare che ha realizzato sul poggiolo al terzo piano Parte_1 della p.ed. 761 C.C. Levico Terme un parapetto in violazione alle distanze rispetto al poggiolo di proprietà del convenuto (p.m. 6 della p.ed. 773) nonché alcuni montanti per le tende che non rispettano il limite di 3 metri ex art. 907 c.c. da detto poggiolo e per l'effetto ordinare l'arretramento di detto parapetto dei montanti e delle tende sino alla distanza di legge.”.
Il convenuto ha dedotto che il recupero abitativo del sottotetto è avvenuto, ai fini che occupano, operando la sostituzione dell'originaria struttura di copertura del fabbricato mediante altra struttura che è stata impostata puntualmente sull'originario piano di imposta e rispettando altresì il colmo originario, evidenziando che la nuova struttura presenta ora un andamento “più regolare” rispetto a quella originaria e, sempre con la finalità di garantire il recupero abitativo del sottotetto, si è provveduto a realizzare il pacchetto di coibentazione al di sopra della perlina. Il convenuto ha, altresì, contestato l'asserita violazione delle norme in materia di distanze, sia riferimento al tema delle distanze tra costruzioni sia con riferimento al tema delle distanze che debbono essere tenute rispetto alle vedute preesistenti, deducendo che nessun avvicinamento vi è stato rispetto alla proprietà attorea, tanto che nella posa della struttura di copertura il cordolo di copertura è stato realizzato ad un'altezza inferiore rispetto a quella originaria.
3 In via riconvenzionale, il convenuto ha dedotto che l'attore nel corso dell'anno 2006 ha provveduto al parziale rifacimento del parapetto del proprio poggiolo che si colloca al piano terzo dell'edificio, lamentando che la ringhiera è stata realizzata all'esterno della soletta del poggiolo, con ciò avvicinandosi rispetto al poggiolo del signor di circa 8 centimetri. CP_1
Con ordinanza di data 11 aprile 2023 è stata dichiarata l'interruzione del processo ex art. 301
c.p.c.. Il processo è stato successivamente riassunto dalla parte attrice.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio ed
è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate come da ordinanza di data 11 giugno
2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda attorea va rigettata.
Gli edifici del caso che occupa, p.ed. 761 (attore) e p.ed. 773 (convenuto), sono immobili realizzati “nel centro storico della città di Levico Terme in via Generale Armando Diaz, in uno dei primi blocchi costruttivi a ridosso della chiesa centrale della città” (cfr. pag. 7 CTU).
L'attore ha lamentato che i lavori di “ristrutturazione e sopraelevazione” eseguiti dal convenuto sul bene di sua proprietà p.ed. 773, p.m. 6 hanno comportato la violazione delle distanze legali rispetto alla p.ed. 761 di proprietà attorea.
Ai fini che occupano, giova innanzitutto muovere dai concetti di “nuova costruzione”,
“ricostruzione” e “ristrutturazione”, in quanto rilevanti ai fini del computo delle distanze legali tra edifici.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, si ha “ristrutturazione” quando “gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, interessino un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali e la copertura”; si è invece in presenza di un intervento di “ricostruzione”
“qualora dette componenti dell'edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, e l'intervento si traduca nell'esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, né, in particolare, aumenti della volumetria o cambiamenti della sagoma in altezza o larghezza con riferimento al confine”; si, ha, infine “nuova costruzione” “quando si sia in presenza di detti aumenti”
(cfr. Cass. 17798/2025; cfr. anche Cass. 12535/2024: “Nell'ambito delle opere edilizie, la semplice "ristrutturazione" si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni
4 esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio di cui sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre è ravvisabile la "ricostruzione" allorché tali componenti siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione e l'intervento si traduca nell'esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria, in presenza dei quali, si verte, invece, in ipotesi di "nuova costruzione", come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima”).
In tema di distanze legale tra gli edifici occorre, dunque, distinguere tre i diversi tipi di interventi, atteso che solo la “nuova costruzione” è sottoposta “alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della relativa edificazione” (cfr. Cass. 17798/2025: “Per costante giurisprudenza, occorre distinguere, ai fini delle distanze, tra ristrutturazione, ricostruzione e nuova costruzione. Alla luce dei criteri di cui all'art. 31, comma 1, lettera d), della legge n. 457 del 5 agosto 1978 (poi trasposto nell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno
2001, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), si ha, infatti, ristrutturazione allorché gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, interessino un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali e la copertura;
si ha ricostruzione, invece, qualora dette componenti dell'edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, e l'intervento si traduca nell'esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, né, in particolare, aumenti della volumetria o cambiamenti della sagoma in altezza o larghezza con riferimento al confine (Cass., Sez. 2, 08/05/2024, n. 12535; Cass., Sez. 2, 11/06/2018, n.
15041; Cass., Sez. 2, 11/2/2009, n. 3391; Cass., Sez. 2, 16/12/2004, n. 23458); si ha, infine, nuova costruzione, sottoposta, in quanto tale, alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della relativa edificazione, quando si sia in presenza di detti aumenti
(Sez. U, 19/10/2011, n. 21578).”.
Occorre, altresì, evidenziare che ai sensi dell'art. 873 c.c. “Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.”.
5 Nel caso che occupa, l'intervento che ha riguardato la p.ed. 773, p.m. 6 è consistito nel
“rifacimento della copertura per recupero piano sottotetto. Rifacimento della copertura con lo scopo preminente, di recuperare a destinazione d'uso di civile abitazione del sottotetto.”
(cfr. pag. 12 CTU).
Tale intervento, ad avviso di questo Giudice, va qualificato come “nuova costruzione”, tenuto conto, da un lato, che dal raffronto tra gli elaborati relativi allo stato di fatto prima dell'esecuzione dei lavori e il rilievo di data 1 luglio 2024, emerge che il rifacimento della struttura portante del tetto ha comportato un cambio della sagoma dell'edificio, con variazione rispetto alle sue originarie dimensioni (cfr. pagg. 14-17 CTU); dall'altro lato, che lo stesso CTU ha espressamente dato atto che l'intervento, pur non interessando i volumi abitativi in orizzontale, ha comportato una variazione in verticale, per il recupero del sottotetto a fini abitativi (cfr. pagg. 24-25 CTU).
Tenuto conto che l'intervento, come detto, è stato finalizzato all'utilizzo abitativo del sottotetto, va escluso che esso possa rientrare nel novero del “volume tecnico”, osservandosi a tal fine che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “"... costituisce volume tecnico, non computabile nella volumetria della costruzione, solo l'opera edilizia priva di autonomia funzionale, anche potenziale, perché destinata a contenere impianti serventi di un edificio principale, per esigenze tecnico funzionali dell'abitazione, che non possono essere ubicati nella stessa (come quelli connessi alla condotta idrica e termica)" (Cass. Sez.
2, Ordinanza n. 30708 del 27/11/2018, Rv. 651529; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2566 del
03/02/2011, Rv. 616505 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20886 del 26/11/2012, Rv. 624601).” (cfr,
Cass. 12535/2024).
L'intervento di rifacimento del tetto del caso che occupa va, dunque, qualificato come “nuova costruzione” e, come tale, è sottoposto alla disciplina in tema di distanze vigente al momento del medesimo.
Tra i due edifici per cui è causa la distanza, in corrispondenza con l'intervento realizzato, è inferiore a quella legale, perlomeno in alcuni punti, ponendosi la parte di facciata interessata a una distanza compresa tra i 2,65 metri (in violazione della distanza minima di tre metri) e i
3,81 metri (conforme alla normativa) (cfr. pag. 24 CTU).
L'intervento di rifacimento del tetto è stato, quindi, realizzato in violazione della distanza minima di tre metri dalla confinante p.ed. 761, a nulla rilevando che la distanza tra le facciate
6 dei due edifici sia rimasta invariata rispetto alla situazione precedente all'intervento (pag. 24
CTU), atteso che, come sopra esposto, si versa in ipotesi di nuova costruzione e non già di ricostruzione.
La domanda attorea, tuttavia, non può trovare accoglimento.
L'attore, infatti, per il caso di accertata violazione delle distanze legali, ha domandato il
“ripristino della situazione anteriore ai lavori sopradescritti” e non già l'arretramento della facciata interessata dell'intervento di rifacimento tetto per cui è causa sino alla distanza minima di tre metri dalla p.ed. 761 CC Levico Terme.
La domanda di rimessione in pristino alla situazione antecedente all'esecuzione dei lavori non può essere accolta, atteso che l'unico profilo che rileva in questa sede è il mancato rispetto delle distanze legali, che potrebbe ricevere tutela mediante arretramento della facciata sino alla distanza legale, senza però involgere – come, invece, chiesto dall'attore –
l'intervento nel suo complesso e senza che possano assumere in ogni caso rilievo in questa sede eventuali profili di irregolarità o di abuso, di natura meramente amministrativa.
Anche la domanda svolta in via riconvenzionale dal convenuto di arretramento del parapetto dei montanti e delle tende sino alla distanza di legge va rigettata.
Ed invero, sebbene nella relazione peritale si legga che “il nuovo parapetto, composto da profili in acciaio tipo “comas”, sporga maggiormente rispetto al parapetto preesistente, realizzato con muretto pieno poggiante sul perimetro della soletta del poggiolo, di circa 5 cm.” (pag. 26 CTU), in atti non vi sono elementi per apprezzare quale fosse l'effettiva consistenza e quali fossero le caratteristiche del poggiolo prima dell'intervento, tanto più considerato che nella relazione peritale si legge che “Con una spartana ricostruzione grafica- computeristica si può mettere a confronto lo stato precedente i lavori citati al punto sopra”
(pag. 25 CTU).
Non è, dunque, possibile, ad avviso di questo Giudice, valutare la natura dell'intervento eseguito dall'attore, necessaria, come sopra evidenziato, al fine di stabilire se l'intervento sia o meno soggetto alla disciplina delle distanze legali al momento della sua realizzazione.
Spese di lite compensate, in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
1. rigetta la domanda attorea;
7 2. rigetta la domanda svolta in via riconvenzionale;
3. spese di lite compensate.
Così deciso in data 28 novembre 2025 dal Tribunale di Trento.
IL GIUDICE Dott.ssa Alessandra Tolettini
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1970/2021 promossa da:
C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. Angela Bettega ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'avv. Andrea Lorenzi CONVENUTO
Avente ad oggetto: proprietà Trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come da ordinanza di data 11 giugno 2025
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: “- nel merito: accertare e dichiarare che il convenuto , proprietario della p.m. 6 della p.ed. 773 in C.C. Levico Terme Controparte_1 ha effettuato, nel corso dell'estate 2013 dei lavori di ristrutturazione e sopraelevazione della sua proprietà tali da comportare la violazione delle distanze minime stabilite dalla legge e in particolare dagli artt. 873 e 907 cod. civ. a danno dell'immobile tavolarmente identificato nella p.ed. 761 in P.T. C.C. Levico Terme, anche in relazione alle norme urbanistiche vigenti in loco. - per l'effetto condannare lo stesso convenuto al ripristino della situazione anteriore ai lavori sopradescritti, nonchè al risarcimento dei danni subiti dalla proprietà attorea, nell'importo che risulterà provato in giudizio. - rigettare la domanda riconvenzionale
1 proposta dal convenuto in quanto infondata;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti del giudizio;
- in via istruttoria: si oppone ai capitoli di prova formulati da controparte per le motivazioni esposte nella memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: “Nel merito: respingere le domande tutte come proposte da parte attrice in quanto infondate. In via riconvenzionale: accertare che Parte_1 ha realizzato sul poggiolo al terzo piano della p.ed. 761 C.C. Levico Terme un
[...] parapetto in violazione alle distanze rispetto al poggiolo di proprietà del convenuto (p.m. 6 della p.ed. 773) nonché alcuni montanti per le tende che non rispettano il limite di 3 metri ex art. 907 c.c. da detto poggiolo e per l'effetto ordinare l'arretramento di detto parapetto dei montanti e delle tende sino alla distanza di legge. in via istruttoria chiede l'ammissione delle prove testimoniali chieste con memoria ex art. 183 n. 2 cpc dd. 29.04.2022”.
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione depositato in data 22 luglio 2021, l'attore ha Parte_1 convenuto in giudizio chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'On.le Tribunale, respinta ogni contraria istanza: - accertare e dichiarare che il convenuto , proprietario della p.m. 6 della p.ed. 773 in C.C. Levico Terme Controparte_1 ha effettuato, nel corso dell'estate 2013 dei lavori di ristrutturazione e sopraelevazione della sua proprietà tali da comportare la violazione delle distanze minime stabilite dalla legge e in particolare dagli artt. 873 e 907 cod. civ. a danno dell'immobile tavolarmente identificato nella p.ed. 761 in P.T. C.C. Levico Terme, anche in relazione alle norme urbanistiche vigenti in loco. - per l'effetto condannare lo stesso convenuto al ripristino della situazione anteriore ai lavori sopradescritti, nonchè al risarcimento dei danni subiti dalla proprietà attorea, nell'importo che risulterà provato in giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti del giudizio.”.
L'attore ha dedotto di essere proprietario esclusivo dell'immobile tavolarmente identificato nella p.ed. 761 in P.T. C.C. Levico Terme, rappresentando che, a fare data dalla tarda primavera/inizio estate dell'anno 2013, sono stati effettuati lavori di ristrutturazione edilizia riguardanti la p.m. 6 della p.ed. 773 in C.C. Levico Terme di proprietà esclusiva del
2 convenuto , con violazione delle distanze ex artt. 873 c.c. e 907 c.c.. In Controparte_1 particolare, l'attore ha dedotto che la copertura dell'edificio p.m. 6 della p.ed. 773 ha subito un sensibile ampliamento ed innalzamento, rappresentando che, con la realizzazione della nuova copertura, si è creta un'opera sensibilmente differente da quella preesistente, avente i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, mediante appoggio o incorporazione ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, opera che si colloca ad una distanza di poche decine di centimetri dalla proprietà attorea.
L'attore ha, inoltre, lamentato che, anche con riferimento agli sporti di gronda, dapprima demoliti e poi ricostruiti contestualmente ai lavori dell'anno 2013, le opere sono state realizzate in violazione alla normativa urbanistica vigente.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il convenuto chiedendo: “Nel merito: respingere le domande tutte come proposte da parte attrice in quanto infondate. In via riconvenzionale: accertare che ha realizzato sul poggiolo al terzo piano Parte_1 della p.ed. 761 C.C. Levico Terme un parapetto in violazione alle distanze rispetto al poggiolo di proprietà del convenuto (p.m. 6 della p.ed. 773) nonché alcuni montanti per le tende che non rispettano il limite di 3 metri ex art. 907 c.c. da detto poggiolo e per l'effetto ordinare l'arretramento di detto parapetto dei montanti e delle tende sino alla distanza di legge.”.
Il convenuto ha dedotto che il recupero abitativo del sottotetto è avvenuto, ai fini che occupano, operando la sostituzione dell'originaria struttura di copertura del fabbricato mediante altra struttura che è stata impostata puntualmente sull'originario piano di imposta e rispettando altresì il colmo originario, evidenziando che la nuova struttura presenta ora un andamento “più regolare” rispetto a quella originaria e, sempre con la finalità di garantire il recupero abitativo del sottotetto, si è provveduto a realizzare il pacchetto di coibentazione al di sopra della perlina. Il convenuto ha, altresì, contestato l'asserita violazione delle norme in materia di distanze, sia riferimento al tema delle distanze tra costruzioni sia con riferimento al tema delle distanze che debbono essere tenute rispetto alle vedute preesistenti, deducendo che nessun avvicinamento vi è stato rispetto alla proprietà attorea, tanto che nella posa della struttura di copertura il cordolo di copertura è stato realizzato ad un'altezza inferiore rispetto a quella originaria.
3 In via riconvenzionale, il convenuto ha dedotto che l'attore nel corso dell'anno 2006 ha provveduto al parziale rifacimento del parapetto del proprio poggiolo che si colloca al piano terzo dell'edificio, lamentando che la ringhiera è stata realizzata all'esterno della soletta del poggiolo, con ciò avvicinandosi rispetto al poggiolo del signor di circa 8 centimetri. CP_1
Con ordinanza di data 11 aprile 2023 è stata dichiarata l'interruzione del processo ex art. 301
c.p.c.. Il processo è stato successivamente riassunto dalla parte attrice.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio ed
è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate come da ordinanza di data 11 giugno
2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda attorea va rigettata.
Gli edifici del caso che occupa, p.ed. 761 (attore) e p.ed. 773 (convenuto), sono immobili realizzati “nel centro storico della città di Levico Terme in via Generale Armando Diaz, in uno dei primi blocchi costruttivi a ridosso della chiesa centrale della città” (cfr. pag. 7 CTU).
L'attore ha lamentato che i lavori di “ristrutturazione e sopraelevazione” eseguiti dal convenuto sul bene di sua proprietà p.ed. 773, p.m. 6 hanno comportato la violazione delle distanze legali rispetto alla p.ed. 761 di proprietà attorea.
Ai fini che occupano, giova innanzitutto muovere dai concetti di “nuova costruzione”,
“ricostruzione” e “ristrutturazione”, in quanto rilevanti ai fini del computo delle distanze legali tra edifici.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, si ha “ristrutturazione” quando “gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, interessino un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali e la copertura”; si è invece in presenza di un intervento di “ricostruzione”
“qualora dette componenti dell'edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, e l'intervento si traduca nell'esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, né, in particolare, aumenti della volumetria o cambiamenti della sagoma in altezza o larghezza con riferimento al confine”; si, ha, infine “nuova costruzione” “quando si sia in presenza di detti aumenti”
(cfr. Cass. 17798/2025; cfr. anche Cass. 12535/2024: “Nell'ambito delle opere edilizie, la semplice "ristrutturazione" si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni
4 esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio di cui sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre è ravvisabile la "ricostruzione" allorché tali componenti siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione e l'intervento si traduca nell'esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria, in presenza dei quali, si verte, invece, in ipotesi di "nuova costruzione", come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima”).
In tema di distanze legale tra gli edifici occorre, dunque, distinguere tre i diversi tipi di interventi, atteso che solo la “nuova costruzione” è sottoposta “alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della relativa edificazione” (cfr. Cass. 17798/2025: “Per costante giurisprudenza, occorre distinguere, ai fini delle distanze, tra ristrutturazione, ricostruzione e nuova costruzione. Alla luce dei criteri di cui all'art. 31, comma 1, lettera d), della legge n. 457 del 5 agosto 1978 (poi trasposto nell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno
2001, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), si ha, infatti, ristrutturazione allorché gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, interessino un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali e la copertura;
si ha ricostruzione, invece, qualora dette componenti dell'edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, e l'intervento si traduca nell'esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, né, in particolare, aumenti della volumetria o cambiamenti della sagoma in altezza o larghezza con riferimento al confine (Cass., Sez. 2, 08/05/2024, n. 12535; Cass., Sez. 2, 11/06/2018, n.
15041; Cass., Sez. 2, 11/2/2009, n. 3391; Cass., Sez. 2, 16/12/2004, n. 23458); si ha, infine, nuova costruzione, sottoposta, in quanto tale, alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della relativa edificazione, quando si sia in presenza di detti aumenti
(Sez. U, 19/10/2011, n. 21578).”.
Occorre, altresì, evidenziare che ai sensi dell'art. 873 c.c. “Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.”.
5 Nel caso che occupa, l'intervento che ha riguardato la p.ed. 773, p.m. 6 è consistito nel
“rifacimento della copertura per recupero piano sottotetto. Rifacimento della copertura con lo scopo preminente, di recuperare a destinazione d'uso di civile abitazione del sottotetto.”
(cfr. pag. 12 CTU).
Tale intervento, ad avviso di questo Giudice, va qualificato come “nuova costruzione”, tenuto conto, da un lato, che dal raffronto tra gli elaborati relativi allo stato di fatto prima dell'esecuzione dei lavori e il rilievo di data 1 luglio 2024, emerge che il rifacimento della struttura portante del tetto ha comportato un cambio della sagoma dell'edificio, con variazione rispetto alle sue originarie dimensioni (cfr. pagg. 14-17 CTU); dall'altro lato, che lo stesso CTU ha espressamente dato atto che l'intervento, pur non interessando i volumi abitativi in orizzontale, ha comportato una variazione in verticale, per il recupero del sottotetto a fini abitativi (cfr. pagg. 24-25 CTU).
Tenuto conto che l'intervento, come detto, è stato finalizzato all'utilizzo abitativo del sottotetto, va escluso che esso possa rientrare nel novero del “volume tecnico”, osservandosi a tal fine che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “"... costituisce volume tecnico, non computabile nella volumetria della costruzione, solo l'opera edilizia priva di autonomia funzionale, anche potenziale, perché destinata a contenere impianti serventi di un edificio principale, per esigenze tecnico funzionali dell'abitazione, che non possono essere ubicati nella stessa (come quelli connessi alla condotta idrica e termica)" (Cass. Sez.
2, Ordinanza n. 30708 del 27/11/2018, Rv. 651529; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2566 del
03/02/2011, Rv. 616505 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20886 del 26/11/2012, Rv. 624601).” (cfr,
Cass. 12535/2024).
L'intervento di rifacimento del tetto del caso che occupa va, dunque, qualificato come “nuova costruzione” e, come tale, è sottoposto alla disciplina in tema di distanze vigente al momento del medesimo.
Tra i due edifici per cui è causa la distanza, in corrispondenza con l'intervento realizzato, è inferiore a quella legale, perlomeno in alcuni punti, ponendosi la parte di facciata interessata a una distanza compresa tra i 2,65 metri (in violazione della distanza minima di tre metri) e i
3,81 metri (conforme alla normativa) (cfr. pag. 24 CTU).
L'intervento di rifacimento del tetto è stato, quindi, realizzato in violazione della distanza minima di tre metri dalla confinante p.ed. 761, a nulla rilevando che la distanza tra le facciate
6 dei due edifici sia rimasta invariata rispetto alla situazione precedente all'intervento (pag. 24
CTU), atteso che, come sopra esposto, si versa in ipotesi di nuova costruzione e non già di ricostruzione.
La domanda attorea, tuttavia, non può trovare accoglimento.
L'attore, infatti, per il caso di accertata violazione delle distanze legali, ha domandato il
“ripristino della situazione anteriore ai lavori sopradescritti” e non già l'arretramento della facciata interessata dell'intervento di rifacimento tetto per cui è causa sino alla distanza minima di tre metri dalla p.ed. 761 CC Levico Terme.
La domanda di rimessione in pristino alla situazione antecedente all'esecuzione dei lavori non può essere accolta, atteso che l'unico profilo che rileva in questa sede è il mancato rispetto delle distanze legali, che potrebbe ricevere tutela mediante arretramento della facciata sino alla distanza legale, senza però involgere – come, invece, chiesto dall'attore –
l'intervento nel suo complesso e senza che possano assumere in ogni caso rilievo in questa sede eventuali profili di irregolarità o di abuso, di natura meramente amministrativa.
Anche la domanda svolta in via riconvenzionale dal convenuto di arretramento del parapetto dei montanti e delle tende sino alla distanza di legge va rigettata.
Ed invero, sebbene nella relazione peritale si legga che “il nuovo parapetto, composto da profili in acciaio tipo “comas”, sporga maggiormente rispetto al parapetto preesistente, realizzato con muretto pieno poggiante sul perimetro della soletta del poggiolo, di circa 5 cm.” (pag. 26 CTU), in atti non vi sono elementi per apprezzare quale fosse l'effettiva consistenza e quali fossero le caratteristiche del poggiolo prima dell'intervento, tanto più considerato che nella relazione peritale si legge che “Con una spartana ricostruzione grafica- computeristica si può mettere a confronto lo stato precedente i lavori citati al punto sopra”
(pag. 25 CTU).
Non è, dunque, possibile, ad avviso di questo Giudice, valutare la natura dell'intervento eseguito dall'attore, necessaria, come sopra evidenziato, al fine di stabilire se l'intervento sia o meno soggetto alla disciplina delle distanze legali al momento della sua realizzazione.
Spese di lite compensate, in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
1. rigetta la domanda attorea;
7 2. rigetta la domanda svolta in via riconvenzionale;
3. spese di lite compensate.
Così deciso in data 28 novembre 2025 dal Tribunale di Trento.
IL GIUDICE Dott.ssa Alessandra Tolettini
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