Articolo 6 della Legge 27 novembre 1973, n. 811
Articolo 5Articolo 7
Versione
11 gennaio 1974
Art. 6.
L'onere relativo all'ammortamento dei mutui previsti dall'articolo 2 e dall'articolo 5 della presente legge, per capitale e per interessi, e' a carico dello Stato. I contratti di mutuo sono soggetti al trattamento tributario degli atti stipulati dallo Stato.
L'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 2 sara' effettuato nel termine di nove anni, mediante il versamento di rate annuali posticipate, di cui la prima con scadenza 1 dicembre 1974.
L'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 5 sara' effettuato nel termine di 19 anni, mediante il versamento di rate annuali posticipate, di cui la prima con scadenza 1 luglio 1974.
Entrata in vigore il 11 gennaio 1974