Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/05/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Aragona ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1241 del R.G.A.C. per l'anno 2024,
promossa da
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Gino Scartozzi;
ricorrente contro
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. Silvia Parisi;
resistente e
pubblico Controparte_2
(P. IVA: ), in persona dell'Amministratore Unico, Ing. , P.IVA_1 Controparte_3 con sede a Catanzaro, Via Milano n. 28, difesa dall'avv. Natalia Giuliano;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1
premettendo: di essere stato dipendente delle Controparte_2 Controparte_2
, dal 01.03.1977 al 31.03.2021, allorquando era stato collocato in quiescenza
[...]
per raggiunti limiti di età; che, per motivi di salute, si era assentato per malattia per diversi giorni nell'ultimo anno di servizio;
che l' , nel dicembre 2022, al fine CP_1
della trasformazione della sua pensione da provvisoria in definitiva, richiedeva la trasmissione del c.d. modello ET-O2/P, elaborato dal datore, relativo alla retribuzione base per il calcolo della pensione;
che il datore aveva erroneamente attestato nel modello che la retribuzione di tabella comprensiva degli aumenti periodici di anzianità e dell'indennità di contingenza, riferita al periodo 01.04.2020
- 31.03.2021 (ultimi dodici mesi di servizio), era pari ad euro 12.667,36, importo così ridotto in conseguenza delle assenze per malattia;
che avrebbe Controparte_2 dovuto applicare l'art. 2, co. 2, L. 1952 n. 4435, il quale prevede che, qualora nei dodici mesi precedenti l'esonero l'agente sia stato assente con paga ridotta, la retribuzione da prendersi a base per il calcolo della pensione è quella percepita per lo stesso periodo dall'agente di pari qualifica e anzianità di grado del pensionando in servizio presso la stessa azienda;
che, inoltre, avrebbe dovuto tenere conto dell'art. 17, co. 3, L. n. 889/71 in materia di retribuzione pensionabile, secondo cui sono escluse dal computo della retribuzione pensionabile le variazioni retributive dovute a causa di carattere straordinario intervenute nel biennio precedente la cessazione dal servizio;
che, ai sensi dell'art. 2, co. 2, L. n. 4435/52, la retribuzione di tabella era pari ad euro 19.539,24, mentre la retribuzione pensionabile riferita al periodo
01.04.2020 - 31.03.2021 corrispondeva ad euro 22.532,88.; tanto premesso, chiede accertarsi che, ai fini del calcolo della pensione da parte dell' , l'importo della CP_1
retribuzione pensionabile riferita al periodo dal 01.04.2020 al 31.03.2021 era di euro
22.532,88, con conseguente diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico.
Si sono costituiti in giudizio l' e la società CP_1 Controparte_2
eccependo l'improponibilità del ricorso per difetto di domanda amministrativa e deducendo, nel merito, la infondatezza della pretesa.
Va accolta l'eccezione di improponibilità del ricorso diretto al ricalcolo della pensione di vecchiaia ed alla conseguente condanna dell' alla relativa CP_1
2 ricostituzione, atteso che l'odierna domanda giudiziale diretta alla ricostituzione della pensione di vecchiaia, liquidata in data 21.09.2023, non è stata preceduta dalla necessaria domanda amministrativa.
Parte ricorrente, in conseguenza dell'erronea indicazione, ad opera del datore, della retribuzione pensionabile riferita al periodo 01.04.2020-31.03.2021, assume, infatti, che la prestazione pensionistica di cui è titolare sarebbe stata liquidata dall' in CP_1
misura inferiore a quella dovuta. In ragione di tanto, chiede il riconoscimento del diritto al ricalcolo della sua pensione di vecchiaia da parte dell'ente, previo accertamento della invocata maggiore retribuzione pensionabile.
Giova osservare che, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 533/1973, la domanda giudiziaria in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie può essere proposta solo dopo che siano decorsi 120 giorni da quello in cui il richiedente abbia presentato la domanda in sede amministrativa poiché l'ordinamento concede, anche per finalità deflattive, all'Istituto gestore uno spatium deliberandi entro il quale valutare il caso ed assumere le decisioni al riguardo.
Ne consegue che è improponibile la domanda giudiziale non preceduta dall'inoltro della domanda amministrativa avente ad oggetto la prestazione previdenziale o assistenziale, la quale non può essere valutata dal giudice se non dopo il superamento di un ulteriore filtro amministrativo posto, appunto, a pena di improponibilità.
Costituisce, invero, principio generale in materia di trattamenti assistenziali e previdenziali quello secondo cui la domanda amministrativa è condizione di proponibilità della domanda giudiziale, avendo disposto il legislatore che il privato non affermi un diritto davanti all'autorità giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale la presentazione della domanda segna la nascita dell'obbligo dell'ente previdenziale e, in quanto tale, non può essere assimilata ad una condizione dell'azione, rilevante anche se sopravvenuta nel corso del giudizio (Cass. Sez. Lav.
15.01.2007 n. 732).
3 Inoltre, l'improponibilità derivante dalla mancata presentazione della domanda amministrativa rende nulli tutti gli atti del processo, in quanto presuppone una temporanea carenza di giurisdizione, ed è rilevabile d'ufficio anche dopo la prima udienza di discussione ed in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato in relazione alla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile con quella poi richiesta in sede giudiziaria (cfr. Cass. Sez. Lav. 28.11.2003 n. 18265; Cass. Sez.
Lav. 12.03.2004 n. 5149).
Infine, con riguardo specifico alle richieste di riliquidazione (ricostituzione) dei trattamenti pensionistici, è stato precisato che, in deroga al principio generale, la domanda amministrativa non è richiesta solo nei casi in cui la ricostituzione sia dovuta in forza di modifica della norma giuridica, che dia migliore consistenza al diritto, essendo, al contrario, necessaria tutte le volte in cui l'Ente non abbia conoscenza del fatto costitutivo dell'asserito diritto alla riliquidazione della pensione e, quindi, non abbia formale conoscenza dei presupposti fondanti la pretesa (cfr.
Cass. civ. sez. lav., 05.10.2007 n. 20892).
Poiché, nel caso concreto, parte ricorrente chiede procedersi al ricalcolo della pensione in forza della dedotta esistenza di una retribuzione base differente rispetto a quella utilizzata dall' per come comunicata dal datore, deve ritenersi che la CP_1
presente domanda giudiziale volta alla ricostituzione pensionistica sia improponibile in quanto carente della necessaria preliminare istanza amministrativa.
La definizione in rito della controversia esime il giudicante dal pronunciarsi in ordine alle questioni di merito.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara improponibile il ricorso;
4 2) compensa tra le parti le spese di lite.
Catanzaro, 22.05.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Francesco Aragona
5