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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/09/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/1717
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del giorno 29/08/2025
Dinanzi al giudice dott. Luca Pruneti
Alle ore 11:00 compaiono
Per , l'avv. CASAROSA GRAZIANA , oggi sostituito Parte_1 dall'avv. Valentina Gerbi, la quale dichiara di aver prodotto in pct verbale negativo di mediazione.
Per nessuno Controparte_1
Il G.I. invita l'avv. a concludere e discutere la causa.
L'avv. Gerbi conclude come atti precisa da atto di citazione e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi.
Il procuratore a questo punto si allontana dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
quindi pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
N. R.G. 1717/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G 1717/2025 degli Affari Contenziosi Civili avente ad oggetto
“cessazione del contratto di locazione alla scadenza, uso abitativo” tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1
Avv. Graziana Casarosa ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in calce all'atto di intimazione di sfratto per finita locazione
- RICORRENTE e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- RESISTENTE
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da suesteso verbale d'udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida del 20.05.2025, del ha convenuto in giudizio Pt_1 Parte_1 Controparte_1 per ivi sentir convalidato lo sfratto per finita locazione, in ragione del contratto di locazione ad uso abitativo del 27.05.2020 avente ad oggetto l'immobile sito in AL (PI), Via Lungo Le Mura Dei Frati n. 4, identificato al catasto dei fabbricati del comune di AL (Pi) al foglio 15, part. 429, cat. A/4, Classe 2 e vani 6,5.
Ha allegato che ha comunicato, con raccomandata A/R inviata in data Controparte_1
21.12.2024, la sua volontà di recedere dal contratto specificando che i 3 mesi di preavviso sarebbero decorsi dal 13.12.2024 ma, nonostante siano decorsi, il conduttore non ha rilasciato l'immobile.
All'udienza di convalida del 10.06.2025 il Giudice, considerata l'incompatibilità della causa con il rito sommario, visti gli artt. 426 e 667 c.p.c. ha disposto la prosecuzione del procedimento nelle forme, tipiche, del rito locatizio, assegnando un termine per provvedere all'integrazione degli atti o alla produzione di documenti.
Con memoria integrativa del 05.08.2025, il locatore ha richiamato le conclusioni di cui all'atto introduttivo, inserendo anche gli importi relativi al rimborso delle forniture di acqua e luce da lui anticipate.
Non si è costituito Controparte_1
All'udienza del 11.09.2025, dato atto della notifica dell'ordinanza che ha disposto il mutamento del rito al resistente, il procuratore di parte ricorrente ha insistito nella domanda come da suesteso verbale.
*****
All'esito della conversione del rito, la primigenia richiesta di convalida di sfratto deve riqualificarsi in termini di azione di accertamento della risoluzione del contratto per disdetta da parte del conduttore.
Così intesa, la domanda è fondata.
È dimostrata la comunicazione della disdetta da parte del conduttore, che ha determinato la risoluzione del contratto alla data indicata del 13.03.2025, scadenza alla quale, per quanto allegato da parte ricorrente, non è intervenuto il rilascio dell'immobile.
La mancata partecipazione attiva al processo da parte del conduttore, del quale deve dichiararsi la contumacia, non ha consentito, del resto, di apprezzare elementi impeditivi, modificativi ed estintivi dell'altrui pretesa.
Alla luce di quanto esposto si deve ritenere risolto il contratto di locazione per intervenuta disdetta da parte del conduttore.
Spetta, dunque, il diritto ad ottenere il rilascio dell'immobile sito in AL (PI), Via Lungo Le Mura Dei Frati, n. 4.
In considerazione del tempo decorso dalla caducazione del contratto si reputa equo fissare la data per l'esecuzione al 20.10.2025.
Sono inammissibili, in difetto di tempestiva ed effettiva domanda, le domande di pagamento dei canoni scaduti, degli interessi e delle spese. La memoria integrativa, infatti, richiama le conclusioni di cui alla citazione per convalida di sfratto, nella quale, a prescindere dall'incompatibilità della domanda di ingiunzione con il procedimento sommario radicato al fine di far valere la finita locazione (arg. ex art. 664 c.p.c.), l'istanza non è stata formulata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n 55/2014 e successive modifiche, tenendo conto della contenuta attività processuale e della natura contumaciale del processo e vista anche la fase di mediazione.
P.Q.M
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la contumacia di Controparte_1
2. dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo concluso tra le parti in data 08.09.2020 per recesso del conduttore;
3. condanna al rilascio dell'immobile suddetto, libero da cose e persone Controparte_1 fissando per l'esecuzione la data del 20.10.2025;
4. dichiara inammissibili le ulteriori domande;
5. condanna al rimborso in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, liquidate in € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A., oltre rimborso delle anticipazioni. Pisa, 11.9.2025.
Il Giudice Luca Pruneti
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del giorno 29/08/2025
Dinanzi al giudice dott. Luca Pruneti
Alle ore 11:00 compaiono
Per , l'avv. CASAROSA GRAZIANA , oggi sostituito Parte_1 dall'avv. Valentina Gerbi, la quale dichiara di aver prodotto in pct verbale negativo di mediazione.
Per nessuno Controparte_1
Il G.I. invita l'avv. a concludere e discutere la causa.
L'avv. Gerbi conclude come atti precisa da atto di citazione e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi.
Il procuratore a questo punto si allontana dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
quindi pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
N. R.G. 1717/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G 1717/2025 degli Affari Contenziosi Civili avente ad oggetto
“cessazione del contratto di locazione alla scadenza, uso abitativo” tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1
Avv. Graziana Casarosa ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in calce all'atto di intimazione di sfratto per finita locazione
- RICORRENTE e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- RESISTENTE
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da suesteso verbale d'udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida del 20.05.2025, del ha convenuto in giudizio Pt_1 Parte_1 Controparte_1 per ivi sentir convalidato lo sfratto per finita locazione, in ragione del contratto di locazione ad uso abitativo del 27.05.2020 avente ad oggetto l'immobile sito in AL (PI), Via Lungo Le Mura Dei Frati n. 4, identificato al catasto dei fabbricati del comune di AL (Pi) al foglio 15, part. 429, cat. A/4, Classe 2 e vani 6,5.
Ha allegato che ha comunicato, con raccomandata A/R inviata in data Controparte_1
21.12.2024, la sua volontà di recedere dal contratto specificando che i 3 mesi di preavviso sarebbero decorsi dal 13.12.2024 ma, nonostante siano decorsi, il conduttore non ha rilasciato l'immobile.
All'udienza di convalida del 10.06.2025 il Giudice, considerata l'incompatibilità della causa con il rito sommario, visti gli artt. 426 e 667 c.p.c. ha disposto la prosecuzione del procedimento nelle forme, tipiche, del rito locatizio, assegnando un termine per provvedere all'integrazione degli atti o alla produzione di documenti.
Con memoria integrativa del 05.08.2025, il locatore ha richiamato le conclusioni di cui all'atto introduttivo, inserendo anche gli importi relativi al rimborso delle forniture di acqua e luce da lui anticipate.
Non si è costituito Controparte_1
All'udienza del 11.09.2025, dato atto della notifica dell'ordinanza che ha disposto il mutamento del rito al resistente, il procuratore di parte ricorrente ha insistito nella domanda come da suesteso verbale.
*****
All'esito della conversione del rito, la primigenia richiesta di convalida di sfratto deve riqualificarsi in termini di azione di accertamento della risoluzione del contratto per disdetta da parte del conduttore.
Così intesa, la domanda è fondata.
È dimostrata la comunicazione della disdetta da parte del conduttore, che ha determinato la risoluzione del contratto alla data indicata del 13.03.2025, scadenza alla quale, per quanto allegato da parte ricorrente, non è intervenuto il rilascio dell'immobile.
La mancata partecipazione attiva al processo da parte del conduttore, del quale deve dichiararsi la contumacia, non ha consentito, del resto, di apprezzare elementi impeditivi, modificativi ed estintivi dell'altrui pretesa.
Alla luce di quanto esposto si deve ritenere risolto il contratto di locazione per intervenuta disdetta da parte del conduttore.
Spetta, dunque, il diritto ad ottenere il rilascio dell'immobile sito in AL (PI), Via Lungo Le Mura Dei Frati, n. 4.
In considerazione del tempo decorso dalla caducazione del contratto si reputa equo fissare la data per l'esecuzione al 20.10.2025.
Sono inammissibili, in difetto di tempestiva ed effettiva domanda, le domande di pagamento dei canoni scaduti, degli interessi e delle spese. La memoria integrativa, infatti, richiama le conclusioni di cui alla citazione per convalida di sfratto, nella quale, a prescindere dall'incompatibilità della domanda di ingiunzione con il procedimento sommario radicato al fine di far valere la finita locazione (arg. ex art. 664 c.p.c.), l'istanza non è stata formulata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n 55/2014 e successive modifiche, tenendo conto della contenuta attività processuale e della natura contumaciale del processo e vista anche la fase di mediazione.
P.Q.M
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la contumacia di Controparte_1
2. dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo concluso tra le parti in data 08.09.2020 per recesso del conduttore;
3. condanna al rilascio dell'immobile suddetto, libero da cose e persone Controparte_1 fissando per l'esecuzione la data del 20.10.2025;
4. dichiara inammissibili le ulteriori domande;
5. condanna al rimborso in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, liquidate in € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A., oltre rimborso delle anticipazioni. Pisa, 11.9.2025.
Il Giudice Luca Pruneti
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.