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Sentenza 30 agosto 2025
Sentenza 30 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/08/2025, n. 2732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2732 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore
riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 413 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(P.IVA ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Paola Bellistri e dall'Avv. Pierluigi
Doda, con studio in Castellammare di Stabia (NA) Via Luigi Denza n. 14 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Enrica Tonellotto, con domicilio CP_1 CodiceFiscale_1 eletto presso il suo studio in Castello di Godego (TV), Piazza XI Febbraio n. 6 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata;
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Pierantonio Menapace Parte_2 CodiceFiscale_2 con domicilio eletto presso il suo studio in LF Veneto (TV), Piazza Europa Unita n. 5 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
PARTI APPELLATE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1393/2022 pubblicata in data 30 agosto 2022 del Tribunale
Ordinario di Treviso, non notificata.
1 In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.). Opposizione
a decreto ingiuntivo.
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 17 dicembre 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“…in via preliminare, si chiede disporsi una nuova CTU che accerti l'effettiva riferibilità soggettiva dei danni lamentati dagli appellati oltre a quantizzare, in maniera realistica e proporzionata, i lavori necessari alla risoluzione dei presunti danni.
In subordine si insiste per l'accoglimento di tutti i motivi dedotti nell'atto di appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1393/2022 emessa dal Tribunale di Treviso, Sezione Terza Civile, Giudice Dott. Andrea
Valerio Cambi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3205/2020, depositata in cancelleria in data 30.08.2022 e mai notificata, dichiarare non dovuto alcun risarcimento dei danni quantizzato in primo grado in € 99.318,16. Per
l'effetto, atteso l'intervenuto pagamento da parte degli appellanti delle somme a cui sono stati condannati con la sentenza di primo grado oltre spese di giudizio, oneri accessori e spese di iscrizione ipotecaria, condannare i Signori C.F. e C.F. CP_1 C.F._3 Parte_2 C.F._4 alla restituzione di tutte le somme da essi incassate, in favore della . Parte_1
In subordine si riconosca, in ragione dell'art. 1669 c.c. la responsabilità solidale della odierna appellante, del progettista / direttore dei lavori, RC. C.F. con studio in LF Controparte_2 C.F._5
Veneto alla Via Gheri Moro n. 65, nonché delle ditte/società intervenute sul cantiere per cui è causa, nella causazione dei danni denunciati dai e, per l'effetto, riconoscere il diritto di rivalsa della Parte_3 [...]
nei confronti dei terzi solidalmente responsabili. Parte_1
In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari.
A tal uopo, in caso di mancato accoglimento delle istanze istruttorie formulate, si chiede assegnare la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Per la parte appellata : CP_1
"…In via preliminare
Previo rigetto di ogni contraria istanza e/o domanda e/o eccezione e/o conclusioni, dichiararsi
l'inammissibilità dell'appello proposto dalla . Parte_1
Nel merito
Previo rigetto di ogni contraria istanza e/o domanda e/o eccezione e/o conclusioni, rigettarsi l'appello proposto dalla . Parte_1
Spese e compensi professionali di lite integralmente rifusi.
In via subordinata istruttoria
In via subordinata istruttoria e senza con ciò voler invertire l'onere della prova, si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale dei sigg.ri e e per testimoni sui seguenti capitoli di Parte_1 Parte_1 prova:
2 1) vero che, negli ultimi giorni del mese di marzo del 2019, si verificavano infiltrazioni di acqua sul soffitto del garage dell'abitazione dei sigg.ri sita in Maser (TV), Via Bassanese n. 218 CP_1 Parte_2 come risulta dai rilievi fotografici che si rammostrano al testimone (cfr. doc. 03 del fascicolo di parte attrice opponente);
2) vero che, negli ultimi giorni del mese di marzo del 2019, l'avv. telefonava al sig. CP_1 Parte_1
e all'arch. , comunicava che vi erano delle infiltrazioni sul soffitto del garage dell'abitazione Controparte_2 sita in Maser (TV), Via Bassanese n. 218 e chiedeva algli stessi di intervenire sul posto;
3) vero che, negli ultimi giorni del mese di marzo del 2019, il sig. e l'RC. si Parte_1 Controparte_2 recavano presso l'abitazione dei sigg.ri e sita in Maser (TV), Via Bassanese CP_1 Parte_2
n. 218;
4) vero che nel mese di maggio 2019, si verificavano infiltrazioni sul soffitto del garage dell'abitazione dei sigg.ri e sita in Maser (TV), Via Bassanese n. 218 come risulta dai rilievi CP_1 Parte_2 fotografici che si rammostrano al testimone (cfr. doc. 04 e doc. 05 del fascicolo di parte attrice opponente);
5) vero che nel mese di maggio 2019 i sigg.ri e si recavano presso l' abitazione dei Parte_1 CP_3 sigg.ri e sita in Maser (TV), Via Bassanese n. 218, rimuovevano il CP_1 Parte_2 cartongesso del soffitto del garage ed effettuavano i lavori di sigillatura sugli scalini posizionati sopra la copertura del garage, come risulta dai rilievi fotografici che si rammostrano al testimone (cfr. doc. 06 del fascicolo di parte attrice opponente);
6) vero che a seguito dei lavori di cui al precedente capitolo di prova i sigg.ri e Parte_1 CP_3 lasciavano aperto il cartongesso del soffitto del garage, come risulta dai rilievi fotografici che si rammostrano al testimone (cfr. doc. 06 del fascicolo di parte attrice opponente);
7) vero che in data 16/10/2019 si verificavano infiltrazioni di acqua sul soffitto del garage e sul rivestimento della parete esterna dell'abitazione dei sigg.ri e sita in Maser (TV), Via CP_1 Parte_2
Bassanese n. 218 come risulta dai rilievi fotografici che si rammostrano al testimone (cfr. doc. 07 e doc. 08 del fascicolo di parte attrice opponente);
8) vero che in data 22/10/2019 i sigg.ri e si recavano presso l'abitazione dei sigg.ri Parte_1 CP_3
e sita in Maser (TV), Via Bassanese n. 218, svuotavano la fioriera situata CP_1 Parte_2 sulla terrazza sopra il garage ed eseguivano lavori sugli scarichi della fioriera, come risulta dai rilievi fotografici che si rammostrano al testimone (cfr. doc. 10 del fascicolo di parte attrice opponente);
9) vero che nel mese di dicembre del 2019 i sigg.ri e si recavano presso l'abitazione Parte_1 CP_3 dei sigg.ri e sita in Maser (TV), Via Bassanese n. 218, toglievano le pietre CP_1 Parte_2 della pavimentazione e della parete e il parapetto in vetro della terrazza situata sopra il garage ed eseguivano lavori sulla guaina e sugli scarichi, come risulta dai rilievi fotografici che si rammostrano al testimone (cfr. doc. 11 e doc. 12 del fascicolo di parte attrice opponente);
10) vero che a seguito dei lavori di cui al precedente capitolo di prova vero i sigg.ri e Parte_1 CP_3
lasciavano la terrazza nello stato di cui ai rilievi fotografici che si rammostrano al testimone (cfr. doc.
[...]
12 del fascicolo di parte attrice opponente);
11) dicha il testimone se, dal mese di dicembre del 2019 in poi sono stati eseguiti lavori sul soffitto del garage dell'abitazione dei sigg.ri e sita in Maser (TV), Via Bassanese n. 218; CP_1 Parte_2
3 Si indicano come testimoni i sigg.ri:
- arch. , domiciliato in LF Veneto (TV) Via Giacomo Matteotti n. 8; Controparte_2
-arch. Paolo Milani, domiciliato in Castello di Godego (TV), Via Antonio Vivaldi n. 2;
- domiciliato in LF Veneto località Salvarosa (TV) Via Montebelluna n. 31; Testimone_1
- , domiciliato in Riese Pio X (TV), Via John Fitzgerald Kennedy n. 32/A; Controparte_4
- , domiciliato in Resana (TV), Via Venezia;
Controparte_5
- , domiciliato in Altivole località San Vito (TV), Via Caselli n. 43. Controparte_6
Si chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Per la parte appellata : Parte_2
"In via preliminare:
dichiararsi l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Parte_1
per i motivi esposti.
[...]
Nel merito
Previo rigetto di ogni contraria istanza e/o domanda e/o eccezione e/o conclusioni, rigettarsi l'appello proposto dalla , confermandosi la sentenza di Parte_1 primo grado per i motivi esposti.
Spese e compensi professionali di lite integralmente rifusi.
In via subordinata istruttoria.
Ammettersi le istanze di cui alla memoria ex art. 183 VI° comma n. 2 c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado.
Si chiede la concessione dei termini massimi per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e proponevano tempestiva opposizione dinanzi al Tribunale CP_1 Parte_2
Ordinario di Treviso avverso il decreto ingiuntivo di pagamento, provvisoriamente esecutivo, n. 1191/2020 emesso in favore della per l'importo di € 45.364,00 oltre Controparte_7 interessi e spese di procedimento monitorio.
La pretesa creditoria veniva azionata quale invocato saldo del corrispettivo per lavori di ristrutturazione eseguiti, giusta contratto di appalto inter partes, presso l'immobile di proprietà degli ingiunti sito in Maser
(TV), Via Bassanese n. 218.
A sostegno dell'atto oppositivo gli opponenti lamentavano di aver riscontrato, successivamente alla consegna delle opere, la presenza di infiltrazioni nel locale adibito ad autorimessa e nel muro di recinzione dell'immobile in ragione delle quali sollevavano eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.
Gli stessi, pertanto, chiedevano che il credito opposto fosse dichiarato estinto per compensazione con il proprio controcredito da riconoscersi a titolo risarcitorio, così invocando, in via di riconvenzione, la condanna
4 della ingiungente al risarcimento dei danni da commisurarsi ai costi necessari per l'emendazione dei vizi, nonché per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Ritualmente costituitasi in giudizio la convenuta opposta contestava ogni avverso assunto assumendo l'imputabilità dei vizi alle lavorazioni eseguite da altre imprese coinvolte nella esecuzione delle opere.
In particolare, la creditrice convenuta deduceva che la presenza delle infiltrazioni nel garage risultava determinata da un'errata esecuzione delle opere di installazione del parapetto di cristallo, demandato dalla committenza ad un'altra impresa, nonché dalla incisione praticata nella guaina che sovrasta il garage per il passaggio di cavi elettrici eseguito appunto da altra ditta incaricata della impiantistica.
A fronte di ciò deduceva peraltro la responsabilità del Direttore dei Lavori, tal RC. . Controparte_2
La concludeva dunque per la conferma del decreto ingiuntivo opposto ed in ogni Parte_1 caso per il riconoscimento del proprio credito, con rigetto di ogni contrapposta domanda.
La causa veniva istruita mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali ed espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Con sentenza n. 1393/2022 il Tribunale Ordinario di Treviso, definitivamente pronunciando, così statuiva:
“… accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1911/2020 pronunciato dall'intestato tribunale in data 22/4/2020, condannando – ora Parte_1 [...]
, nonché i singoli soci illimitatamente responsabili Sig. Parte_1 Pt_1
nato a [...] il [...] (c.f. ) ed il sig. nato a
[...] C.F._6 Parte_1
MA (Australia) il 20.09.1961 (c.f. alla restituzione in favore degli attori dell'importo C.F._7 di € 47.995,69 oltre interessi ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla data di deposito della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 sino all'effettivo soddisfo;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale di parte opponente, dichiara Parte_1
– ora , tenuta a corrispondere ai
[...] Parte_1 sig. , a titolo di risarcimento del danno, l'importo di € 99.318,16 e, operata CP_1 Parte_2 la compensazione impropria con il saldo residuo del corrispettivo dell'appalto di € 45.364,00, condanna
[...]
, nonché i singoli soci illimitatamente responsabili Sig. Parte_1
nato a [...] il [...] (c.f. ed il sig. nato Parte_1 C.F._6 Parte_1
a MA (Australia) il 20.09.1961 (c.f. , a corrispondere ai sig..ri e C.F._7 CP_1
l'importo di € 53.954,16 oltre interessi ex art. 1284 comma 1 dalla data del deposito Parte_2 della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
- condanna , nonché i singoli soci illimitatamente Parte_1 responsabili Sig. nato a [...] il [...] (c.f. ) ed il sig. Parte_1 C.F._6
nato a [...] il [...] (c.f. alla rifusione in favore dei Parte_1 C.F._7 sigg.ri e delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 7.795,00 per CP_1 Parte_2 compenso professionale ed in € 545,00 per anticipazioni, oltre a spese generali, IVA e CAP come per legge, nonché delle spese di CTP, documentate per € 6.597,76.
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU liquidate come da separato decreto” .
Il Giudice di prime cure ha in sostanza affermato la responsabilità della impresa appaltatrice nella causazione dei vizi e difetti, ritenuti riconducibili nell'alveo applicativo dell'art. 1669 c.c., ritenendo che la stessa, anche
5 in virtù della solidarietà di cui all'art. 2055 c.c. dovesse di conseguenza provvedere a risarcire i danni subiti dagli opponenti, a loro volta tenuti, non avendo agito per la risoluzione del contratto di appalto, al pagamento del saldo del corrispettivo.
Ha interposto tempestivo gravame avverso detta statuizione , Parte_1 affidato ai seguenti motivi:
• Omessa motivazione sulla mancata integrazione del contraddittorio ed errata interpretazione ed applicazione dell'art. 1669 c.c. (primo motivo);
• Erroneità della CTU (secondo ed ultimo motivo).
Si sono ritualmente costituiti anche nel presente grado di giudizio, a ministero di due distinti difensori,
e per resistere all'avverso appello, previa eccezione di sua CP_1 Parte_2 inammissibilità.
La causa, tenutasi mediante trattazione scritta, all'udienza del 5 settembre 2024 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dalla difesa delle parti appellate ai sensi dell''art. 342 c.p.c.
A tale riguardo si osserva, in particolare, come il gravame proposto superi il vaglio di ammissibilità previsto dalla suddetta disposizione normativa, esplicitando, quantunque mediante riproduzione delle tesi argomentative già oggetto di dibattito in prime cure, i contenuti della nuova valutazione richiesta al Giudice di appello, mediante una prospettazione delle modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento impugnato in ordine alla ricostruzione del fatto ed in riferimento alle addotte violazioni delle norme pertinenti alla fattispecie in disamina, nonché al loro rapporto di causalità con l'esito della lite.
Ciò posto l'appello non è meritevole di accoglimento.
La ripercorsa lettura degli atti di causa non consente invero di riscontrare le addotte violazioni di legge né le asserite perplessità motivazionali proposte dalla parte appellante dovendo, al contrario, individuarsi una ratio decidendi giuridicamente e logicamente idonea a giustificare la decisione adottata, peraltro in applicazione di corretti parametri giurisprudenziali.
Infondato (e peraltro del tutto generico) si manifesta il rilievo che segnala la sentenza di primo grado affetta da patologie per non aver motivato la richiesta di integrazione del contraddittorio che la stessa appellante, convenuta opposta in primo grado, riferisce di aver ritualmente formulato.
Sullo specifico punto si osserva in primo luogo come i Giudici di legittimità (cfr. ex plurimis Ordinanza n. 21706 del 26 agosto 2019) abbiano avuto modo di specificare che l'autorizzazione del giudice alla chiamata in causa del terzo su istanza di parte (peraltro nella fattispecie in ambito di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ove l'estensione del contraddittorio ad iniziativa del convenuto creditore soggiace a rigorosi limiti), sempre che non si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 c.p.c., è discrezionale, potendo il giudice rifiutarla sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo, laddove, in ogni caso, detto provvedimento non acquisisce natura decisoria, non potendo conseguentemente formare oggetto di appello.
Ciò rilevato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del solo RC. , pur richiesta nella Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta senza tuttavia alcuna formulazione di domanda di manleva o garanzia,
6 risulta essere stata rigettata alla prima udienza tenutasi il 1° ottobre 2020 e non assoggettata dalla odierna eccipiente ad ulteriori rilievi neanche al momento delle rassegnate conclusioni in primo grado.
Ne discende l'assoluta irrilevanza della questione proposta dall'appellante non potendosi in questa sede, ove ritenute ammissibili, proporre questioni alle quali si è prestata sostanziale acquiescenza.
Da una diversa angolazione giuridica, del tutto conforme risulta essere l'attuata riconducibilità dei vizi e difetti riscontrati (trattandosi di problemi infiltrativi) nell'ambito dell'art. 1669 c.c. dovendo al riguardo ricordarsi, come opportunamente richiamato nello stesso decisum impugnato, che, secondo consolidata giurisprudenza, i gravi difetti che, ai sensi di detta disposizione codicistica, fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono (come si riscontra nella fattispecie) il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura.
Proprio in ragione della adottata qualificazione giuridica, priva di rilievo si manifesta la doglianza secondo la quale il Decidente di prime cure avrebbe adottato una perplessa motivazione nel rilevare la possibile sussistenza di concorrenti responsabilità sancendo poi la condanna della sola Parte_1
.
[...]
Si osserva invero a riguardo che tale pronuncia trova legittimazione nell'art. 2055 c.c. posto a tutela del committente, non dovendo nella fattispecie discutersi di eventuali ripartizioni interne di quote di responsabilità tra più autori del fatto illecito, non essendo stata formulata specifica domanda sul punto e non avendo conseguentemente avuto ingresso in giudizio l'intervento di ulteriori soggetti processuali.
Non sussiste invero legittimazione della impresa appaltatrice a dolersi di un mancato accertamento di eventuali segmenti di responsabilità concorrente attribuibili a terzi verso i quali non ha spiegato apposita domanda giudiziale.
La decisione assunta si manifesta dunque conforme al dettato del richiamato art. 2055 c.c. ovvero rispettosa del principio del c.d. concorso di causa, presupponente un illecito frutto delle condotte, anche indipendenti tra loro, di più agenti.
L'unicità del fatto dannoso richiesto dalla suddetta norma riguarda infatti solo il danneggiato e non l'identità delle azioni dei responsabili o delle norme violate.
La solidarietà dei responsabili dell'illecito (art. 1292 ss. c.c.), eventualmente emergente da più azioni colpose costituenti fatti illeciti distinti ma comunque legati da un vincolo di interdipendenza e quindi concorrenti in maniera efficiente alla produzione dell'intero danno, è dunque posta a maggior tutela della posizione del danneggiato nonché allo scopo di agevolarlo sul piano probatorio, laddove la ripartizione rileva nei rapporti interni tra i coobbligati, per i quali vige la regola della parziarietà dell'obbligazione (art. 1298 c.c.), in ragione della quale il Legislatore sancisce che ciascun soggetto risponda in proporzione al proprio apporto causale all'evento dannoso.
Mette conto in proposito evidenziare come l'appaltatore sia tenuto a realizzare l'opera a regola d'arte, osservando nell'esecuzione della prestazione la diligenza qualificata a mente dell'art. 1176 c.c. secondo comma, quale modello astratto di condotta che si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari o utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi. Lo stesso è del resto responsabile per i vizi dell'opera, come correttamente valorizzato nella statuizione gravata, anche se nel fedelmente eseguire il progetto e le
7 indicazioni ricevute, non segnali eventuali carenze ed errori, giacché la prestazione da lui dovuta implica anche il controllo e la correzione degli eventuali errori del progetto, andando esente da responsabilità soltanto allorquando, come tuttavia non si è rinvenuto nella fattispecie, risulti essere passivo strumento nelle mani del committente, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute, senza possibilità di iniziativa o vaglio critico.
La rilettura degli atti di causa e, in particolare, della espletata CTU, consente quindi di confermare la responsabilità della impresa appaltatrice la quale a mente degli accordi contrattuali si era obbligata ad eseguire, nel rispetto delle regole dell'arte e della tecnica, le opere di impermeabilizzazione del fabbricato e che, conseguentemente, ben avrebbe potuto e dovuto assicurare e garantire l'integrità dei sistemi impermeabilizzanti proprio in considerazione delle prevedibili interferenze con le lavorazioni poste in essere da altre imprese impegnate nel cantiere, come opportunamente posto in risalto nella sentenza qui gravata.
L'esigenza del passaggio di corrugati sulla soletta di copertura e verso l'interno del garage costituiva un elemento da non dover essere sottovalutato dalla impresa appaltatrice sia ai fini dell'esecuzione di opere preventive atte proprio a prevenire l'insorgenza del rischio di una discontinuità della impermeabilizzazione, sia al fine di fornire adeguate indicazioni alla ditta demandata della posa dei cavi elettrici affinché osservasse una adeguata sigillatura.
A ciò si aggiunga l'assenza di evidenze che lo scasso, che si è riscontrato essere causativo delle insorte problematiche, sia stato in effetti realizzato da altra ditta (che comunque non si è evocato né chiesto di evocare in causa), per come posto in risalto dallo stesso CTU ed avuto riguardo al regime di responsabilità presunta posto a carico dell'appaltatore dall'art. 1669 c.c.
Gli stessi reiterati interventi della al fine di porre rimedio ai vizi insorti rafforza del Parte_4 resto il convincimento di un suo riconoscimento di responsabilità per gli accertati fenomeni infiltrativi.
Quanto al secondo motivo di appello, inerente ad una ritenuta erronea quantificazione del danno il Collegio osserva come la stessa trovi in effetti riscontro nell'elaborato tecnico che anche in questa sede, in quanto coerente e logico, frutto di scrupolose indagini tecniche e rispettoso delle osservazioni dei rispettivi consulenti di parte si ha motivo di condividere.
In proposito privo di pregio si manifesta l'assunto secondo il quale l'ausiliare del Giudice abbia tratto elementi di danno non espressamente indicati negli atti dimessi in causa dai committenti.
Le risultanze della espletata indagine tecnica (cfr. in particolare pagg. 21 e 22) si manifestano invero aderenti allo stato di fatto analizzato e rientranti nel perimetro del quesito posto dal Giudice laddove, peraltro, rientra nelle facoltà del consulente tecnico d'ufficio acquisire aliunde la documentazione necessaria per elaborare la consulenza, se concernenti fatti e situazioni che formano oggetto del suo accertamento, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito demandatogli e che dette indagini possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice purché, come si rinviene nella fattispecie, ne siano indicate le fonti, in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il controllo, a tutela del principio del contraddittorio (cfr. in termini Cass. n.1901/2010).
La sentenza impugnata appare in definitiva, alla stregua delle considerazioni che precedono, meritevole di essere integralmente confermata, assorbito e/o respinto ogni ulteriore rilievo.
Le spese seguono la soccombenza a carico di parte appellante e vengono liquidate in favore di ciascuna parte appellata sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022 avuto riguardo al disputatum (indeterminabile bassa complessità), applicati i parametri medi e tenuto conto delle non rilevanti questioni giuridiche trattate, nonché delle attività in concreto espletate, nella misura, già comprensiva
8 dell'incremento per la presenza di più parti aventi comunque una identica posizione processuale, di €
6.946,00 per compensi professionali (€ 2.058,00 fase di studio, € 1.418,00 fase introduttiva, € 3.470,00 fase decisoria) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
A seguito della adottata pronuncia, trova inoltre applicazione de jure a carico dell'appellante - trattandosi di
“accessorio” che grava automaticamente sulla parte soccombente - il versamento supplementare stabilito
(con decorrenza 31/01/13) dal vigente comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, introdotto con Legge
24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n.
413/2023 di Ruolo Generale promossa da Parte_1 contro e avverso la sentenza n. 1393/2022 pubblicata in data 30 CP_1 Parte_2 agosto 2022 del Tribunale Ordinario di Treviso, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata.
2. DA . in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite del grado in favore di CP_1
e che liquida, per ciascuna parte, in € 6.946,00 per compenso
[...] Parte_2 professionale oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge;
3. DICHIARA la sussistenza dei presupposti perché Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore sia obbligata a versare un
[...] ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, novellato dalla Legge
24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Venezia il 17 dicembre 2024
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Alessandro Rizzieri)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore
riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 413 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(P.IVA ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Paola Bellistri e dall'Avv. Pierluigi
Doda, con studio in Castellammare di Stabia (NA) Via Luigi Denza n. 14 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Enrica Tonellotto, con domicilio CP_1 CodiceFiscale_1 eletto presso il suo studio in Castello di Godego (TV), Piazza XI Febbraio n. 6 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata;
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Pierantonio Menapace Parte_2 CodiceFiscale_2 con domicilio eletto presso il suo studio in LF Veneto (TV), Piazza Europa Unita n. 5 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
PARTI APPELLATE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1393/2022 pubblicata in data 30 agosto 2022 del Tribunale
Ordinario di Treviso, non notificata.
1 In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.). Opposizione
a decreto ingiuntivo.
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 17 dicembre 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“…in via preliminare, si chiede disporsi una nuova CTU che accerti l'effettiva riferibilità soggettiva dei danni lamentati dagli appellati oltre a quantizzare, in maniera realistica e proporzionata, i lavori necessari alla risoluzione dei presunti danni.
In subordine si insiste per l'accoglimento di tutti i motivi dedotti nell'atto di appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1393/2022 emessa dal Tribunale di Treviso, Sezione Terza Civile, Giudice Dott. Andrea
Valerio Cambi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3205/2020, depositata in cancelleria in data 30.08.2022 e mai notificata, dichiarare non dovuto alcun risarcimento dei danni quantizzato in primo grado in € 99.318,16. Per
l'effetto, atteso l'intervenuto pagamento da parte degli appellanti delle somme a cui sono stati condannati con la sentenza di primo grado oltre spese di giudizio, oneri accessori e spese di iscrizione ipotecaria, condannare i Signori C.F. e C.F. CP_1 C.F._3 Parte_2 C.F._4 alla restituzione di tutte le somme da essi incassate, in favore della . Parte_1
In subordine si riconosca, in ragione dell'art. 1669 c.c. la responsabilità solidale della odierna appellante, del progettista / direttore dei lavori, RC. C.F. con studio in LF Controparte_2 C.F._5
Veneto alla Via Gheri Moro n. 65, nonché delle ditte/società intervenute sul cantiere per cui è causa, nella causazione dei danni denunciati dai e, per l'effetto, riconoscere il diritto di rivalsa della Parte_3 [...]
nei confronti dei terzi solidalmente responsabili. Parte_1
In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari.
A tal uopo, in caso di mancato accoglimento delle istanze istruttorie formulate, si chiede assegnare la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Per la parte appellata : CP_1
"…In via preliminare
Previo rigetto di ogni contraria istanza e/o domanda e/o eccezione e/o conclusioni, dichiararsi
l'inammissibilità dell'appello proposto dalla . Parte_1
Nel merito
Previo rigetto di ogni contraria istanza e/o domanda e/o eccezione e/o conclusioni, rigettarsi l'appello proposto dalla . Parte_1
Spese e compensi professionali di lite integralmente rifusi.
In via subordinata istruttoria
In via subordinata istruttoria e senza con ciò voler invertire l'onere della prova, si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale dei sigg.ri e e per testimoni sui seguenti capitoli di Parte_1 Parte_1 prova:
2 1) vero che, negli ultimi giorni del mese di marzo del 2019, si verificavano infiltrazioni di acqua sul soffitto del garage dell'abitazione dei sigg.ri sita in Maser (TV), Via Bassanese n. 218 CP_1 Parte_2 come risulta dai rilievi fotografici che si rammostrano al testimone (cfr. doc. 03 del fascicolo di parte attrice opponente);
2) vero che, negli ultimi giorni del mese di marzo del 2019, l'avv. telefonava al sig. CP_1 Parte_1
e all'arch. , comunicava che vi erano delle infiltrazioni sul soffitto del garage dell'abitazione Controparte_2 sita in Maser (TV), Via Bassanese n. 218 e chiedeva algli stessi di intervenire sul posto;
3) vero che, negli ultimi giorni del mese di marzo del 2019, il sig. e l'RC. si Parte_1 Controparte_2 recavano presso l'abitazione dei sigg.ri e sita in Maser (TV), Via Bassanese CP_1 Parte_2
n. 218;
4) vero che nel mese di maggio 2019, si verificavano infiltrazioni sul soffitto del garage dell'abitazione dei sigg.ri e sita in Maser (TV), Via Bassanese n. 218 come risulta dai rilievi CP_1 Parte_2 fotografici che si rammostrano al testimone (cfr. doc. 04 e doc. 05 del fascicolo di parte attrice opponente);
5) vero che nel mese di maggio 2019 i sigg.ri e si recavano presso l' abitazione dei Parte_1 CP_3 sigg.ri e sita in Maser (TV), Via Bassanese n. 218, rimuovevano il CP_1 Parte_2 cartongesso del soffitto del garage ed effettuavano i lavori di sigillatura sugli scalini posizionati sopra la copertura del garage, come risulta dai rilievi fotografici che si rammostrano al testimone (cfr. doc. 06 del fascicolo di parte attrice opponente);
6) vero che a seguito dei lavori di cui al precedente capitolo di prova i sigg.ri e Parte_1 CP_3 lasciavano aperto il cartongesso del soffitto del garage, come risulta dai rilievi fotografici che si rammostrano al testimone (cfr. doc. 06 del fascicolo di parte attrice opponente);
7) vero che in data 16/10/2019 si verificavano infiltrazioni di acqua sul soffitto del garage e sul rivestimento della parete esterna dell'abitazione dei sigg.ri e sita in Maser (TV), Via CP_1 Parte_2
Bassanese n. 218 come risulta dai rilievi fotografici che si rammostrano al testimone (cfr. doc. 07 e doc. 08 del fascicolo di parte attrice opponente);
8) vero che in data 22/10/2019 i sigg.ri e si recavano presso l'abitazione dei sigg.ri Parte_1 CP_3
e sita in Maser (TV), Via Bassanese n. 218, svuotavano la fioriera situata CP_1 Parte_2 sulla terrazza sopra il garage ed eseguivano lavori sugli scarichi della fioriera, come risulta dai rilievi fotografici che si rammostrano al testimone (cfr. doc. 10 del fascicolo di parte attrice opponente);
9) vero che nel mese di dicembre del 2019 i sigg.ri e si recavano presso l'abitazione Parte_1 CP_3 dei sigg.ri e sita in Maser (TV), Via Bassanese n. 218, toglievano le pietre CP_1 Parte_2 della pavimentazione e della parete e il parapetto in vetro della terrazza situata sopra il garage ed eseguivano lavori sulla guaina e sugli scarichi, come risulta dai rilievi fotografici che si rammostrano al testimone (cfr. doc. 11 e doc. 12 del fascicolo di parte attrice opponente);
10) vero che a seguito dei lavori di cui al precedente capitolo di prova vero i sigg.ri e Parte_1 CP_3
lasciavano la terrazza nello stato di cui ai rilievi fotografici che si rammostrano al testimone (cfr. doc.
[...]
12 del fascicolo di parte attrice opponente);
11) dicha il testimone se, dal mese di dicembre del 2019 in poi sono stati eseguiti lavori sul soffitto del garage dell'abitazione dei sigg.ri e sita in Maser (TV), Via Bassanese n. 218; CP_1 Parte_2
3 Si indicano come testimoni i sigg.ri:
- arch. , domiciliato in LF Veneto (TV) Via Giacomo Matteotti n. 8; Controparte_2
-arch. Paolo Milani, domiciliato in Castello di Godego (TV), Via Antonio Vivaldi n. 2;
- domiciliato in LF Veneto località Salvarosa (TV) Via Montebelluna n. 31; Testimone_1
- , domiciliato in Riese Pio X (TV), Via John Fitzgerald Kennedy n. 32/A; Controparte_4
- , domiciliato in Resana (TV), Via Venezia;
Controparte_5
- , domiciliato in Altivole località San Vito (TV), Via Caselli n. 43. Controparte_6
Si chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Per la parte appellata : Parte_2
"In via preliminare:
dichiararsi l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Parte_1
per i motivi esposti.
[...]
Nel merito
Previo rigetto di ogni contraria istanza e/o domanda e/o eccezione e/o conclusioni, rigettarsi l'appello proposto dalla , confermandosi la sentenza di Parte_1 primo grado per i motivi esposti.
Spese e compensi professionali di lite integralmente rifusi.
In via subordinata istruttoria.
Ammettersi le istanze di cui alla memoria ex art. 183 VI° comma n. 2 c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado.
Si chiede la concessione dei termini massimi per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e proponevano tempestiva opposizione dinanzi al Tribunale CP_1 Parte_2
Ordinario di Treviso avverso il decreto ingiuntivo di pagamento, provvisoriamente esecutivo, n. 1191/2020 emesso in favore della per l'importo di € 45.364,00 oltre Controparte_7 interessi e spese di procedimento monitorio.
La pretesa creditoria veniva azionata quale invocato saldo del corrispettivo per lavori di ristrutturazione eseguiti, giusta contratto di appalto inter partes, presso l'immobile di proprietà degli ingiunti sito in Maser
(TV), Via Bassanese n. 218.
A sostegno dell'atto oppositivo gli opponenti lamentavano di aver riscontrato, successivamente alla consegna delle opere, la presenza di infiltrazioni nel locale adibito ad autorimessa e nel muro di recinzione dell'immobile in ragione delle quali sollevavano eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.
Gli stessi, pertanto, chiedevano che il credito opposto fosse dichiarato estinto per compensazione con il proprio controcredito da riconoscersi a titolo risarcitorio, così invocando, in via di riconvenzione, la condanna
4 della ingiungente al risarcimento dei danni da commisurarsi ai costi necessari per l'emendazione dei vizi, nonché per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Ritualmente costituitasi in giudizio la convenuta opposta contestava ogni avverso assunto assumendo l'imputabilità dei vizi alle lavorazioni eseguite da altre imprese coinvolte nella esecuzione delle opere.
In particolare, la creditrice convenuta deduceva che la presenza delle infiltrazioni nel garage risultava determinata da un'errata esecuzione delle opere di installazione del parapetto di cristallo, demandato dalla committenza ad un'altra impresa, nonché dalla incisione praticata nella guaina che sovrasta il garage per il passaggio di cavi elettrici eseguito appunto da altra ditta incaricata della impiantistica.
A fronte di ciò deduceva peraltro la responsabilità del Direttore dei Lavori, tal RC. . Controparte_2
La concludeva dunque per la conferma del decreto ingiuntivo opposto ed in ogni Parte_1 caso per il riconoscimento del proprio credito, con rigetto di ogni contrapposta domanda.
La causa veniva istruita mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali ed espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Con sentenza n. 1393/2022 il Tribunale Ordinario di Treviso, definitivamente pronunciando, così statuiva:
“… accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1911/2020 pronunciato dall'intestato tribunale in data 22/4/2020, condannando – ora Parte_1 [...]
, nonché i singoli soci illimitatamente responsabili Sig. Parte_1 Pt_1
nato a [...] il [...] (c.f. ) ed il sig. nato a
[...] C.F._6 Parte_1
MA (Australia) il 20.09.1961 (c.f. alla restituzione in favore degli attori dell'importo C.F._7 di € 47.995,69 oltre interessi ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla data di deposito della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 sino all'effettivo soddisfo;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale di parte opponente, dichiara Parte_1
– ora , tenuta a corrispondere ai
[...] Parte_1 sig. , a titolo di risarcimento del danno, l'importo di € 99.318,16 e, operata CP_1 Parte_2 la compensazione impropria con il saldo residuo del corrispettivo dell'appalto di € 45.364,00, condanna
[...]
, nonché i singoli soci illimitatamente responsabili Sig. Parte_1
nato a [...] il [...] (c.f. ed il sig. nato Parte_1 C.F._6 Parte_1
a MA (Australia) il 20.09.1961 (c.f. , a corrispondere ai sig..ri e C.F._7 CP_1
l'importo di € 53.954,16 oltre interessi ex art. 1284 comma 1 dalla data del deposito Parte_2 della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
- condanna , nonché i singoli soci illimitatamente Parte_1 responsabili Sig. nato a [...] il [...] (c.f. ) ed il sig. Parte_1 C.F._6
nato a [...] il [...] (c.f. alla rifusione in favore dei Parte_1 C.F._7 sigg.ri e delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 7.795,00 per CP_1 Parte_2 compenso professionale ed in € 545,00 per anticipazioni, oltre a spese generali, IVA e CAP come per legge, nonché delle spese di CTP, documentate per € 6.597,76.
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU liquidate come da separato decreto” .
Il Giudice di prime cure ha in sostanza affermato la responsabilità della impresa appaltatrice nella causazione dei vizi e difetti, ritenuti riconducibili nell'alveo applicativo dell'art. 1669 c.c., ritenendo che la stessa, anche
5 in virtù della solidarietà di cui all'art. 2055 c.c. dovesse di conseguenza provvedere a risarcire i danni subiti dagli opponenti, a loro volta tenuti, non avendo agito per la risoluzione del contratto di appalto, al pagamento del saldo del corrispettivo.
Ha interposto tempestivo gravame avverso detta statuizione , Parte_1 affidato ai seguenti motivi:
• Omessa motivazione sulla mancata integrazione del contraddittorio ed errata interpretazione ed applicazione dell'art. 1669 c.c. (primo motivo);
• Erroneità della CTU (secondo ed ultimo motivo).
Si sono ritualmente costituiti anche nel presente grado di giudizio, a ministero di due distinti difensori,
e per resistere all'avverso appello, previa eccezione di sua CP_1 Parte_2 inammissibilità.
La causa, tenutasi mediante trattazione scritta, all'udienza del 5 settembre 2024 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dalla difesa delle parti appellate ai sensi dell''art. 342 c.p.c.
A tale riguardo si osserva, in particolare, come il gravame proposto superi il vaglio di ammissibilità previsto dalla suddetta disposizione normativa, esplicitando, quantunque mediante riproduzione delle tesi argomentative già oggetto di dibattito in prime cure, i contenuti della nuova valutazione richiesta al Giudice di appello, mediante una prospettazione delle modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento impugnato in ordine alla ricostruzione del fatto ed in riferimento alle addotte violazioni delle norme pertinenti alla fattispecie in disamina, nonché al loro rapporto di causalità con l'esito della lite.
Ciò posto l'appello non è meritevole di accoglimento.
La ripercorsa lettura degli atti di causa non consente invero di riscontrare le addotte violazioni di legge né le asserite perplessità motivazionali proposte dalla parte appellante dovendo, al contrario, individuarsi una ratio decidendi giuridicamente e logicamente idonea a giustificare la decisione adottata, peraltro in applicazione di corretti parametri giurisprudenziali.
Infondato (e peraltro del tutto generico) si manifesta il rilievo che segnala la sentenza di primo grado affetta da patologie per non aver motivato la richiesta di integrazione del contraddittorio che la stessa appellante, convenuta opposta in primo grado, riferisce di aver ritualmente formulato.
Sullo specifico punto si osserva in primo luogo come i Giudici di legittimità (cfr. ex plurimis Ordinanza n. 21706 del 26 agosto 2019) abbiano avuto modo di specificare che l'autorizzazione del giudice alla chiamata in causa del terzo su istanza di parte (peraltro nella fattispecie in ambito di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ove l'estensione del contraddittorio ad iniziativa del convenuto creditore soggiace a rigorosi limiti), sempre che non si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 c.p.c., è discrezionale, potendo il giudice rifiutarla sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo, laddove, in ogni caso, detto provvedimento non acquisisce natura decisoria, non potendo conseguentemente formare oggetto di appello.
Ciò rilevato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del solo RC. , pur richiesta nella Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta senza tuttavia alcuna formulazione di domanda di manleva o garanzia,
6 risulta essere stata rigettata alla prima udienza tenutasi il 1° ottobre 2020 e non assoggettata dalla odierna eccipiente ad ulteriori rilievi neanche al momento delle rassegnate conclusioni in primo grado.
Ne discende l'assoluta irrilevanza della questione proposta dall'appellante non potendosi in questa sede, ove ritenute ammissibili, proporre questioni alle quali si è prestata sostanziale acquiescenza.
Da una diversa angolazione giuridica, del tutto conforme risulta essere l'attuata riconducibilità dei vizi e difetti riscontrati (trattandosi di problemi infiltrativi) nell'ambito dell'art. 1669 c.c. dovendo al riguardo ricordarsi, come opportunamente richiamato nello stesso decisum impugnato, che, secondo consolidata giurisprudenza, i gravi difetti che, ai sensi di detta disposizione codicistica, fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono (come si riscontra nella fattispecie) il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura.
Proprio in ragione della adottata qualificazione giuridica, priva di rilievo si manifesta la doglianza secondo la quale il Decidente di prime cure avrebbe adottato una perplessa motivazione nel rilevare la possibile sussistenza di concorrenti responsabilità sancendo poi la condanna della sola Parte_1
.
[...]
Si osserva invero a riguardo che tale pronuncia trova legittimazione nell'art. 2055 c.c. posto a tutela del committente, non dovendo nella fattispecie discutersi di eventuali ripartizioni interne di quote di responsabilità tra più autori del fatto illecito, non essendo stata formulata specifica domanda sul punto e non avendo conseguentemente avuto ingresso in giudizio l'intervento di ulteriori soggetti processuali.
Non sussiste invero legittimazione della impresa appaltatrice a dolersi di un mancato accertamento di eventuali segmenti di responsabilità concorrente attribuibili a terzi verso i quali non ha spiegato apposita domanda giudiziale.
La decisione assunta si manifesta dunque conforme al dettato del richiamato art. 2055 c.c. ovvero rispettosa del principio del c.d. concorso di causa, presupponente un illecito frutto delle condotte, anche indipendenti tra loro, di più agenti.
L'unicità del fatto dannoso richiesto dalla suddetta norma riguarda infatti solo il danneggiato e non l'identità delle azioni dei responsabili o delle norme violate.
La solidarietà dei responsabili dell'illecito (art. 1292 ss. c.c.), eventualmente emergente da più azioni colpose costituenti fatti illeciti distinti ma comunque legati da un vincolo di interdipendenza e quindi concorrenti in maniera efficiente alla produzione dell'intero danno, è dunque posta a maggior tutela della posizione del danneggiato nonché allo scopo di agevolarlo sul piano probatorio, laddove la ripartizione rileva nei rapporti interni tra i coobbligati, per i quali vige la regola della parziarietà dell'obbligazione (art. 1298 c.c.), in ragione della quale il Legislatore sancisce che ciascun soggetto risponda in proporzione al proprio apporto causale all'evento dannoso.
Mette conto in proposito evidenziare come l'appaltatore sia tenuto a realizzare l'opera a regola d'arte, osservando nell'esecuzione della prestazione la diligenza qualificata a mente dell'art. 1176 c.c. secondo comma, quale modello astratto di condotta che si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari o utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi. Lo stesso è del resto responsabile per i vizi dell'opera, come correttamente valorizzato nella statuizione gravata, anche se nel fedelmente eseguire il progetto e le
7 indicazioni ricevute, non segnali eventuali carenze ed errori, giacché la prestazione da lui dovuta implica anche il controllo e la correzione degli eventuali errori del progetto, andando esente da responsabilità soltanto allorquando, come tuttavia non si è rinvenuto nella fattispecie, risulti essere passivo strumento nelle mani del committente, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute, senza possibilità di iniziativa o vaglio critico.
La rilettura degli atti di causa e, in particolare, della espletata CTU, consente quindi di confermare la responsabilità della impresa appaltatrice la quale a mente degli accordi contrattuali si era obbligata ad eseguire, nel rispetto delle regole dell'arte e della tecnica, le opere di impermeabilizzazione del fabbricato e che, conseguentemente, ben avrebbe potuto e dovuto assicurare e garantire l'integrità dei sistemi impermeabilizzanti proprio in considerazione delle prevedibili interferenze con le lavorazioni poste in essere da altre imprese impegnate nel cantiere, come opportunamente posto in risalto nella sentenza qui gravata.
L'esigenza del passaggio di corrugati sulla soletta di copertura e verso l'interno del garage costituiva un elemento da non dover essere sottovalutato dalla impresa appaltatrice sia ai fini dell'esecuzione di opere preventive atte proprio a prevenire l'insorgenza del rischio di una discontinuità della impermeabilizzazione, sia al fine di fornire adeguate indicazioni alla ditta demandata della posa dei cavi elettrici affinché osservasse una adeguata sigillatura.
A ciò si aggiunga l'assenza di evidenze che lo scasso, che si è riscontrato essere causativo delle insorte problematiche, sia stato in effetti realizzato da altra ditta (che comunque non si è evocato né chiesto di evocare in causa), per come posto in risalto dallo stesso CTU ed avuto riguardo al regime di responsabilità presunta posto a carico dell'appaltatore dall'art. 1669 c.c.
Gli stessi reiterati interventi della al fine di porre rimedio ai vizi insorti rafforza del Parte_4 resto il convincimento di un suo riconoscimento di responsabilità per gli accertati fenomeni infiltrativi.
Quanto al secondo motivo di appello, inerente ad una ritenuta erronea quantificazione del danno il Collegio osserva come la stessa trovi in effetti riscontro nell'elaborato tecnico che anche in questa sede, in quanto coerente e logico, frutto di scrupolose indagini tecniche e rispettoso delle osservazioni dei rispettivi consulenti di parte si ha motivo di condividere.
In proposito privo di pregio si manifesta l'assunto secondo il quale l'ausiliare del Giudice abbia tratto elementi di danno non espressamente indicati negli atti dimessi in causa dai committenti.
Le risultanze della espletata indagine tecnica (cfr. in particolare pagg. 21 e 22) si manifestano invero aderenti allo stato di fatto analizzato e rientranti nel perimetro del quesito posto dal Giudice laddove, peraltro, rientra nelle facoltà del consulente tecnico d'ufficio acquisire aliunde la documentazione necessaria per elaborare la consulenza, se concernenti fatti e situazioni che formano oggetto del suo accertamento, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito demandatogli e che dette indagini possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice purché, come si rinviene nella fattispecie, ne siano indicate le fonti, in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il controllo, a tutela del principio del contraddittorio (cfr. in termini Cass. n.1901/2010).
La sentenza impugnata appare in definitiva, alla stregua delle considerazioni che precedono, meritevole di essere integralmente confermata, assorbito e/o respinto ogni ulteriore rilievo.
Le spese seguono la soccombenza a carico di parte appellante e vengono liquidate in favore di ciascuna parte appellata sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022 avuto riguardo al disputatum (indeterminabile bassa complessità), applicati i parametri medi e tenuto conto delle non rilevanti questioni giuridiche trattate, nonché delle attività in concreto espletate, nella misura, già comprensiva
8 dell'incremento per la presenza di più parti aventi comunque una identica posizione processuale, di €
6.946,00 per compensi professionali (€ 2.058,00 fase di studio, € 1.418,00 fase introduttiva, € 3.470,00 fase decisoria) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
A seguito della adottata pronuncia, trova inoltre applicazione de jure a carico dell'appellante - trattandosi di
“accessorio” che grava automaticamente sulla parte soccombente - il versamento supplementare stabilito
(con decorrenza 31/01/13) dal vigente comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, introdotto con Legge
24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n.
413/2023 di Ruolo Generale promossa da Parte_1 contro e avverso la sentenza n. 1393/2022 pubblicata in data 30 CP_1 Parte_2 agosto 2022 del Tribunale Ordinario di Treviso, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata.
2. DA . in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite del grado in favore di CP_1
e che liquida, per ciascuna parte, in € 6.946,00 per compenso
[...] Parte_2 professionale oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge;
3. DICHIARA la sussistenza dei presupposti perché Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore sia obbligata a versare un
[...] ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, novellato dalla Legge
24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Venezia il 17 dicembre 2024
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Alessandro Rizzieri)
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