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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1068/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, nella persona del Giudice designato dott. Giovanni Salina
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1068/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BIONDI EUGENIO, elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN DOMENICO 2
BOLOGNA presso il difensore avv. BIONDI EUGENIO.
ATTORE contro
(C.F. ). Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
L'attore ha concluso come da note difensive, ex art.127 ter c.p.c., depositate in via telematica il 9/12/2024.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 4 Con ricorso, ex artt. 170 D.P.R. n. 115/2002 e 281 decies e segg. c.p.c., depositato in data 19 luglio 2024, l'avv. ha evocato in giudizio, innanzi all'intestata Parte_1
Corte d'Appello, il , in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_2
proponendo opposizione avverso il decreto con cui la Corte di Appello di Bologna, Sez.
Terza Penale, in data 28/5/2024, aveva rigettato la sua istanza di liquidazione del compenso relativo alle prestazioni difensive dal medesimo espletate nel procedimento n.
RGAPP 3472/22, a favore di tale ammesso al patrocinio a spese Persona_1
dello Stato, come da allegato decreto.
In particolare, il ricorrente, a sostegno del proposto ricorso, ha esposto di avere svolto, come da documentazione in atti, le prestazioni professionali per cui è causa nel procedimento indicato in premessa in relazione alla fase di studio della controversia, a quella introduttiva mediante deposito di atto di appello e, infine, a quella decisoria, tenuta in modalità cartolare, mediante deposito di note difensive conclusive, ed ha, quindi, censurato l'impugnato provvedimento, deducendone l'erroneità, nella parte in cui gli era stato negato il dovuto compenso in ragione di una ritenuta insufficiente identificazione dell'assistito.
Il ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo, in riforma dell'impugnato decreto,
“accogliere il presente ricorso ex art. 281decies c.p.c. con conseguente rideterminazione della liquidazione spettante al difensore per il procedimento in epigrafe precisato.
Accertare e dichiarare che l'Avv. ha provveduto a depositare nei termini Parte_1
istanza di liquidazione del compenso prestato a favore di soggetto ammesso a gratuito patrocinio e per l'effetto dichiarare tenuto e condannare il Controparte_1
nella persona del a corrispondere all'Avv.
[...] Controparte_3 [...]
in relazione all'attività professionale da quest'ultimo espletata a favore di Parte_1
nel procedimento avente RGAPP 3472/22, la somma richiesta, in Persona_1
linea con il protocollo locale, di euro 1000,00, oltre spese generali (15%) e cpa (4%)”.
pagina 2 di 4 Successivamente, all'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art.127 ter c.p.c., il Giudice designato, sulle conclusioni rassegnate dal ricorrente con note difensive depositate in via telematica, ha trattenuto la causa in decisone.
Fatte queste premesse, ritiene la Corte che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, il ricorso di cui in premessa sia meritevole di accoglimento.
Ed invero, nel caso di specie, occorre rilevare come, nonostante la ritenuta sua non idonea identificazione, l'imputato assistito dal difensore istante risulti tuttora ammesso, comunque, al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, come da allegato e non formalmente revocato provvedimento.
Deve altresì evidenziarsi come il medesimo imputato sia stato identificato sulla base delle generalità dallo stesso dichiarate, in conformità alle quali è stata formalizzata e regolarizzata sia la sua posizione lavorativa all'interno della Casa Circondariale, sia quella fiscale mediante rilascio di codice fiscale, previa altresì acquisizione dei dati
C.U.I.
Tale identificazione non risulta contraddetta da ulteriori elementi di segno contrario, sicchè, in ordine alla sua veridicità ed attendibilità, non si ravvisano, in concreto, quei motivi di dubbio o di sospetto apoditticamente rilevati nel provvedimento in questa sede impugnato.
Ne consegue che, sulla scorta degli elementi di valutazione ritualmente offerti, in riforma dell'impugnato decreto, spetta al ricorrente, avuto riguardo alla natura, al numero, all'impegno e alla non particolare complessità delle comprovate attività professionali in concreto espletate, quale compenso congruo ed altresì conforme ai parametri dettati dall'evocato protocollo locale siglato dal Presidente dell'intestata Corte
d'Appello e dai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto al fine di regolamentarne la liquidazione, il complessivo importo, già ridotto di un terzo ex art. 106 bis DPR n. 115/2002, di € 1000,00.
Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, come da dispositivo, vanno liquidate a carico del resistente. pagina 3 di 4
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in riforma del decreto reso dalla Corte d'Appello di Bologna in data 28/5/2024,
LIQUIDA in favore del ricorrente, a titolo di compenso relativo alle prestazioni professionali espletate nell'ambito del giudizio indicato in premessa, la complessiva somma di €
1.000,00, così già ridotta, ex lege, di un terzo.
CONDANNA il resistente al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese di lite liquidate in € 98,00 per spese e € 435,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
Si comunichi.
Bologna, 9 gennaio 2025 Il Giudice designato dott. Giovanni Salina
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, nella persona del Giudice designato dott. Giovanni Salina
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1068/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BIONDI EUGENIO, elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN DOMENICO 2
BOLOGNA presso il difensore avv. BIONDI EUGENIO.
ATTORE contro
(C.F. ). Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
L'attore ha concluso come da note difensive, ex art.127 ter c.p.c., depositate in via telematica il 9/12/2024.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 4 Con ricorso, ex artt. 170 D.P.R. n. 115/2002 e 281 decies e segg. c.p.c., depositato in data 19 luglio 2024, l'avv. ha evocato in giudizio, innanzi all'intestata Parte_1
Corte d'Appello, il , in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_2
proponendo opposizione avverso il decreto con cui la Corte di Appello di Bologna, Sez.
Terza Penale, in data 28/5/2024, aveva rigettato la sua istanza di liquidazione del compenso relativo alle prestazioni difensive dal medesimo espletate nel procedimento n.
RGAPP 3472/22, a favore di tale ammesso al patrocinio a spese Persona_1
dello Stato, come da allegato decreto.
In particolare, il ricorrente, a sostegno del proposto ricorso, ha esposto di avere svolto, come da documentazione in atti, le prestazioni professionali per cui è causa nel procedimento indicato in premessa in relazione alla fase di studio della controversia, a quella introduttiva mediante deposito di atto di appello e, infine, a quella decisoria, tenuta in modalità cartolare, mediante deposito di note difensive conclusive, ed ha, quindi, censurato l'impugnato provvedimento, deducendone l'erroneità, nella parte in cui gli era stato negato il dovuto compenso in ragione di una ritenuta insufficiente identificazione dell'assistito.
Il ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo, in riforma dell'impugnato decreto,
“accogliere il presente ricorso ex art. 281decies c.p.c. con conseguente rideterminazione della liquidazione spettante al difensore per il procedimento in epigrafe precisato.
Accertare e dichiarare che l'Avv. ha provveduto a depositare nei termini Parte_1
istanza di liquidazione del compenso prestato a favore di soggetto ammesso a gratuito patrocinio e per l'effetto dichiarare tenuto e condannare il Controparte_1
nella persona del a corrispondere all'Avv.
[...] Controparte_3 [...]
in relazione all'attività professionale da quest'ultimo espletata a favore di Parte_1
nel procedimento avente RGAPP 3472/22, la somma richiesta, in Persona_1
linea con il protocollo locale, di euro 1000,00, oltre spese generali (15%) e cpa (4%)”.
pagina 2 di 4 Successivamente, all'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art.127 ter c.p.c., il Giudice designato, sulle conclusioni rassegnate dal ricorrente con note difensive depositate in via telematica, ha trattenuto la causa in decisone.
Fatte queste premesse, ritiene la Corte che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, il ricorso di cui in premessa sia meritevole di accoglimento.
Ed invero, nel caso di specie, occorre rilevare come, nonostante la ritenuta sua non idonea identificazione, l'imputato assistito dal difensore istante risulti tuttora ammesso, comunque, al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, come da allegato e non formalmente revocato provvedimento.
Deve altresì evidenziarsi come il medesimo imputato sia stato identificato sulla base delle generalità dallo stesso dichiarate, in conformità alle quali è stata formalizzata e regolarizzata sia la sua posizione lavorativa all'interno della Casa Circondariale, sia quella fiscale mediante rilascio di codice fiscale, previa altresì acquisizione dei dati
C.U.I.
Tale identificazione non risulta contraddetta da ulteriori elementi di segno contrario, sicchè, in ordine alla sua veridicità ed attendibilità, non si ravvisano, in concreto, quei motivi di dubbio o di sospetto apoditticamente rilevati nel provvedimento in questa sede impugnato.
Ne consegue che, sulla scorta degli elementi di valutazione ritualmente offerti, in riforma dell'impugnato decreto, spetta al ricorrente, avuto riguardo alla natura, al numero, all'impegno e alla non particolare complessità delle comprovate attività professionali in concreto espletate, quale compenso congruo ed altresì conforme ai parametri dettati dall'evocato protocollo locale siglato dal Presidente dell'intestata Corte
d'Appello e dai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto al fine di regolamentarne la liquidazione, il complessivo importo, già ridotto di un terzo ex art. 106 bis DPR n. 115/2002, di € 1000,00.
Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, come da dispositivo, vanno liquidate a carico del resistente. pagina 3 di 4
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in riforma del decreto reso dalla Corte d'Appello di Bologna in data 28/5/2024,
LIQUIDA in favore del ricorrente, a titolo di compenso relativo alle prestazioni professionali espletate nell'ambito del giudizio indicato in premessa, la complessiva somma di €
1.000,00, così già ridotta, ex lege, di un terzo.
CONDANNA il resistente al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese di lite liquidate in € 98,00 per spese e € 435,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
Si comunichi.
Bologna, 9 gennaio 2025 Il Giudice designato dott. Giovanni Salina
pagina 4 di 4