Art. 15. 1. All' articolo 1, comma 1, della legge 17 febbraio 1987, n. 80 , le parole: "per un periodo non superiore a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non superiore a quattro anni".
Nota all'art. 15:
- Il testo dell' art. 1, comma 1, della legge 17 febbraio 1987, n. 80/1987 (Norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "1. Per l'accelerazione dei propri programmi di costruzione, le amministrazioni statali, le regioni, le aziende autonome, gli enti locali e gli enti pubblici non economici hanno facolta', per un periodo non superiore a quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, di affidare in concessione unitariamente, con la procedura stabilita dal successivo articolo 3, la redazione dei progetti, le eventuali attivita' necessarie per l'acquisizione delle aree e degli immobili, l'esecuzione delle opere nonche' la loro eventuale manutenzione ad imprese di costruzione, loro consorzi e raggruppamenti temporanei".
Nota all'art. 15:
- Il testo dell' art. 1, comma 1, della legge 17 febbraio 1987, n. 80/1987 (Norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "1. Per l'accelerazione dei propri programmi di costruzione, le amministrazioni statali, le regioni, le aziende autonome, gli enti locali e gli enti pubblici non economici hanno facolta', per un periodo non superiore a quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, di affidare in concessione unitariamente, con la procedura stabilita dal successivo articolo 3, la redazione dei progetti, le eventuali attivita' necessarie per l'acquisizione delle aree e degli immobili, l'esecuzione delle opere nonche' la loro eventuale manutenzione ad imprese di costruzione, loro consorzi e raggruppamenti temporanei".