Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/1999, n. 2931
CASS
Sentenza 27 marzo 1999

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Massime1

IL primo comma dell'art. 1304 cod. civ. nel disciplinare gli effetti della transazione intervenuta fra il creditore ed uno dei condebitori solidali, si riferisce alla transazione concernente l'intero debito (solidale), mentre quando l'oggetto del negozio transattivo sia limitato alla quota interna del debitore solidale stipulante, si riduce l'intero debito dell'importo corrispondente alla quota transatta con il conseguente scioglimento del vincolo solidale fra lo stipulante e gli altri condebitori, i quali pertanto rimangono obbligati nei limiti della loro quota.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/1999, n. 2931
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2931
Data del deposito : 27 marzo 1999

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