Sentenza 27 marzo 1999
Massime • 1
IL primo comma dell'art. 1304 cod. civ. nel disciplinare gli effetti della transazione intervenuta fra il creditore ed uno dei condebitori solidali, si riferisce alla transazione concernente l'intero debito (solidale), mentre quando l'oggetto del negozio transattivo sia limitato alla quota interna del debitore solidale stipulante, si riduce l'intero debito dell'importo corrispondente alla quota transatta con il conseguente scioglimento del vincolo solidale fra lo stipulante e gli altri condebitori, i quali pertanto rimangono obbligati nei limiti della loro quota.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/1999, n. 2931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2931 |
| Data del deposito : | 27 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IL IN, CA AO, CA FL, CA SE, CA IA ES, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BAFILE 5, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO SALARI, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AN AR, PE IA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA IA CRISTINA 8, presso lo studio dell'avvocato GOFFREDO GOBBI, che li difende unitamente all'avvocato SE MANCINI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
RI LM, IC LI, RI IO, TO ON, DI LI;
- intimati con integrazione del contraddittorio -
avverso la sentenza n. 375/94 della Corte d'Appello di PERUGIA, depositata il 31/12/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/98 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
udito l'Avvocato SALARI Maurizio, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato GOBBI Goffredo, difensore del resistente, che ne ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto dei primi tre motivi di ricorso e l'accoglimento del quarto motivo. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 28 luglio 1977, AR AM - premesso che: aveva commesso in appalto alla impresa edile, di cui erano titolari PI OR e LO RI, la costruzione di un edificio abitativo in Foligno, poi ultimato alla fine dell'agosto del 1967; negli anni successivi si erano prodotte lesioni nei muri e nelle strutture portanti ed, in particolare, nel gennaio 1977, un ingegnere di quell'amministrazione comunale aveva definito l'edificio pericolante;
a seguito di accertamento, tecnico preventivo, espletato a sua iniziativa e compiuto nel luglio dello stesso anno, era emerso che le fessurazioni potevano derivare da vizi del suolo e. principalmente da difetti di costruzione, in ordine alla scelta del tipo di fondazioni, e di esecuzione delle strutture portanti in cemento armato - convenne in giudizio, dinanzi al tribunale di Perugia, PI OR nonché i minori ND e IL RI, eredi di LO RI in persona di NA IC vedova RI esercente la potestà parentale, perché quali debitori della garanzia ex art.1669 c.c. fossero solidalmente condannati al risarcimento dei danni per i gravi difetti costruttivi ed il conseguente pericolo di crollo dell'edificio. Costituitisi nel giudizio, i convenuti eccepirono la decadenza dalla garanzia, la prescrizione della relativa azione e, comunque, l'infondatezza della pretesa in considerazione della responsabilità del direttore dei lavori, geom. UI TO, del quale erano state pedissequamente seguite le prescrizioni.
Con atto di citazione del 3 agosto 1977 il AM evocò in giudizio il TO perché, anche in solido con i costruttori, fosse condannato al risarcimento dei danni.
Costituitosi in giudizio, il convenuto oppose l'infondatezza della pretesa chiedendo di essere garantito dal OR e dai RI.
Nel giudizio intervenne EN ZI, moglie dell'attore AR AM, la quale assumendo di essere divenuta comproprietaria dell'edificio, in virtù del regime della comunione dei beni fra i coniugi, fece proprie la prospettazione e le richieste del marito.
Riassunto il processo, interrotto a seguito del decesso del convenuto PI OR, nei confronti degli eredi di questo NI LL, AO , AV, US e MA ES OR, escussi i testi ed espletata una c. t. u. , con sentenza del 12 ottobre 1990 il tribunale dichiarò cessata la materia del contendere, per intervenuta transazione, fra i coniugi AM SP e gli eredi del RI;
in accoglimento della domanda condannò in solido l'LL vedova OR ed i OR al risarcimento, in favore dei coniugi AM SP, dei danni nella misura accertata di L.9.660.000, oltre alla svalutazione monetaria secondo gli indici istat ed agli interessi dal 17 settembre 1987, data del deposito dell'accertamento tecnico preventivo;
rigettò la domanda dei AM SP nei confronti del TO e quella di garanzia da quest'ultimo proposta nei confronti degli altri convenuti Con sentenza del 31 dicembre 1994 la corte d'appello di Perugia, adita con le impugnazioni, principale, dell'LL e dei OR ed, incidentale, dei coniugi AM SP, anche nei confronti di IS TO e di IV IS, eredi di UI TO, deceduto nelle more del giudizio, ha rigettato entrambi i gravami. In particolare, per quel che in questa sede interessa, la corte di merito nel respingere l'appello principale, ha ritenuto infondata l'eccezione di decadenza dalla garanzia ( art.1669 cpv c.c.) avendo i coniugi AM SP avuto una sufficiente nozione della causa del dissesto statico e della sua riferibilità agli appaltatori solo a seguito del deposito del l'accertamento tecnico preventivo, nel luglio 1977, atteso che lo stesso esperto, incaricato dell'accertamento, aveva chiesto, ottenendolo, un ulteriore termine, in ragione della complessità dell'indagine, per raccogliere ulteriori dati certi che lo avevano poi indotto a ritenere il dissesto statico: onde la tempestività dell'azione di garanzia esercitata con la notificazione, nello stesso mese di luglio del 1977, della domanda giudiziale.
Esattamente il tribunale aveva ritenuto l'ipotesi dell'art.1669 c.c. posto che i gravi difetti indicati norma non si esauriscono in quelli costruttivi che possono pregiudicare la sicurezza e la stabilità dell'opera ma si identificano anche in quelli da cui deriva un apprezzabile danno alla duratura funzione economica della stessa: il che ricorreva nella specie, avendo il c.t.u. accertato che le fessurazioni e le lesioni delle strutture portanti erano riconducibili alla scelta delle fondazioni inadatte alla natura del terreno imbibito d'acqua che ne aveva diminuito la capacità di "portanza" ed alla esecuzione non "a regola d'arte" delle strutture portanti per l'esecuzione dei muri con pietra e tufo, materiali aventi "diverse "caratteristiche meccaniche": la scarsa larghezza della base delle fondazioni, realizzate al limite critico del carico e la cui portanza, a seguito delle infiltrazioni era diminuita fino a provocare il cedimento fondale;
difetti che determinavano l'urgenza di interventi quali l'eliminazione delle fonti di imbibizioni del terreno mediante- sistemazione del condotto di proprietà Riommi al fine di eliminare qualsiasi possibilità anche minima di perdite d'acqua dall'intera canalizzazione fra le proprietà Riommi e AM, l'approntamento di sottofondazioni, ed il risanamento delle strutture "fuori terra".
I vizi, secondo l'accurata indagine tecnica, erano riferibili a cause, quali la natura del suolo, anche per la presenza di opere di canalizzazione di origine non determinata, ed i difetti costruttivi ed esecutivi certamente ascrivibili alla colpa professionale degli appaltatori che avrebbero dovuto accertarsi della natura del suolo ed esaminare la congruità del progetto nonché darvi un'esecuzione a regola d'arte.
Inutilmente, pertanto, gli appellanti principali avevano chiesto chiarimenti al c.t.u. su circostanze già acquisite in ordine alla causa del processo fessurativo, la sua incidenza sul dissesto statico progressivo in parte arrestato dagli interventi operati ad iniziativa del AM come aveva accertato il c.t.u.
Non avrebbero potuto gli appellanti principali trarre pretesi effetti favorevoli, la riduzione del 50% del loro debito, in ragione della transazione, in pari misura del ristoro del pregiudizio, stipulata fra i AM SP e gli eredi del coobligato RI.
Non poteva, infatti, il debitore solidale approfittare del la transazione tra il creditore ed altro coobligato l'accordo stesso, come nella specie, non avesse riguardato l'intero debito ma solo la quota di quel coobbligato. Essendo quell'accordo destinato a produrre solo la riduzione dell'intero debito per l'ammontare della quota transatta, senza interferenza sulla quota interna dell'altro condebitore.
Avverso la sentenza, esponendo quattro motivi di doglianza, ricorrono per cassazione l'LL ed i OR;
resistiti dal controricorso del AM e della SP.
Alla udienza di discussione del 30 aprile 1997 la corte hà disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della , IC, di ND e LM RI, di IS TO e di IV IS avendo ritenuto la, comunanza di causa: all'incombente, non seguito dall'attività difensiva degli ulteriori intimati, hanno provveduto tempestivamente i ricorrenti.
Alla pubblica udienza del 9 dicembre 1997 la trattazione della causa è stata rinviata a "nuovo ruolo" - avuto riguardo alla sospensione dei termini processuali disposta con il d.l.27 ottobre 1997 n^ 364 sugli "interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche ed Umbria" - ed è stata poi fissata per l'odierna udienza pubblica, successiva al termine del periodo della "sospensione" fissato al 31 marzo 1998 dalla legge di "conversione" del 17 dicembre 1997 n^ 434
Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie illustrative.
Motivi della decisione
Esaminando le singole censure esposte nel mezzo di impugnazione, con il primo motivo l'LL ed i OR, in relazione al n^ 5 dell'art.360 c.p.c. denunziano il vizio di motivazione insufficiente sul punto, decisivo della controversia, della eccepita decadenza dall'esercizio della azione ex art.1669 c.c. La corte di merito non si sarebbe pronunziata sulla specifica eccezione, riprodotta nell'atto di appello, dell'aver comunque i coniugi AM SP sufficiente conoscenza dei vizi della costruzione sin dal 1972, 1973: dal tempo della rottura delle "biffe" accertata in contraddittorio con gli appaltatori.
Il motivo non può essere accolto.
Con l'apparente denunzia di un vizio di legittimità la censura è. sostanzialmente, ma inammissibilmente in questa sede, diretta ad una soluzione di una "quaestio facti" diversamente risolta dal giudice del merito nell'esercizio del potere istituzionale di apprezzamento delle risultanze istruttorie e del quale, per quel che in questo giudizio rileva, ha reso adeguata ragione. Sul punto la corte di merito ha accertato che solo a seguito del deposito della relazione dell'esperto incaricato dell'accertamento tecnico preventivo i committenti ebbero una sufficiente conoscenza della riferibilità del fenomeno fessurativo a vizi di costruzione dell'edificio ed ha implicitamente ritenuto che la rottura delle "biffe", pur evidenziando ulteriormente quel fenomeno, non avrebbe di per sè, consentito di attribuirne la causa alla prestazione richiesta con l'appalto: e ciò tanto più perché, come ha in proposito rilevato il giudice dell'appello, l'esperto stesso, incaricato dell'accertamento tecnico preventivo aveva chiesto un ulteriore termine per il deposito della relazione al fine di aver sicura certezza del dissesto statico quale causa del fenomeno fessurativo e non palese al momento della prima indagine. La corte territoriale ha così compiutamente esposto le ragioni che escludevano una sufficiente conoscenza della causa dei vizi che postula il tempestivo esercizio della garanzia predisposta dall'art.1669 c.c. Con il secondo motivo, in relazione al n^ 5 dell'art.360 c.p.c., l'LL ed i OR denunziano il vizio di motivazione in punto, decisivo della controversia, di affermata operatività della garanzia apprestata dall'art. 1669 c.c. La corte di appello, richiamando apoditticamente la giurisprudenza in proposito, aveva sul punto controverso affermato che nella specie ricorreva il requisito dei gravi difetti in quanto i vizi riscontrati avevano apportato un apprezzabile danno alla funzione economica ovvero una sensibile riduzione del normale godimento dell'edificio stesso.
Risultavano così pretermesse circostanze pacifiche, quali l'essere il fenomeno fessurativo insorto nel 1972, 1973, l'inerzia dei committenti fino al 19771 l'esecuzione dei lavori utili all'eliminazione dei difetti dopo oltre dieci anni dall'accertamento dei difetti medesimi, l'esiguità del costo di detti lavori, l'aver i committenti abitato l'edificio nel tempo della loro esecuzione:
circostanze queste che, se adeguatamente valutate dal giudice del , merito, avrebbero smentito "l'apprezzabile danno alla funzione economica della cosa" e "la menomazione del normale godimento dell'edificio" che, pertanto, si risolvevano in mere affermazioni di principio.
Il motivo non trova consenso.
Contrariamente a quanto deducono i ricorrenti, la corte perugina non si è limitata alla mera enunciazione di principi giuridici in tema di responsabilità dell'appaltatore, ma, risolvendo l'ulteriore "quaestio facti" ha compiutamente osservato che la scelta del tipo di fondazioni, inidonee ad un terreno imbibito, l'esecuzione non "a regola d'arte" di alcune "strutture portanti" in cemento armato, costituivano quei gravi difetti costruttivi, ipotizzati dall'art.1669 c.c., che pregiudicavano la funzione di lunga durata cui l'opera commessa era destinata.
Con il terzo motivo, in relazione al n^ 5 dell'art. 360 c.p.c, i ricorrenti denunziano il vizio di motivazione sul punto, decisivo della controversia, dell'affermato nesso di causalità fra i vizi riscontrati e la prestazione degli appaltatori.
La corte di merito aveva pretermesso accertamenti tecnici acquisiti in sede del procedimento di a.t.p. e nel giudizio che avevano rilevato essere le fondazioni al limite del carico, la causa delle lesioni nella imbibizione del terreno, la causa di questa, che pur aveva provocato il cedimento fondale, ascrivibile ad opere di sbancamento trasversale di un canale effettuate, dopo la costruzione, dal AM al fine di irrigare una porzione del proprio terreno:
onde se non vi fosse stata quella imbibizione non si sarebbe verificato il dissesto delle fondazioni, come pur aveva in proposito precisato il c.t.u. nominato in corso di giudizio e che il giudice dell'appello aveva ignorato fondando la decisione su una generica inidoneità del suolo.
Il motivo va disatteso.
Contrariamente a quanto denunziano i ricorrenti, il giudice del merito ha, sulla base dei rilievi del c.t.u., osservato circa le imbibizioni del terreno che ne avevano diminuito la capacità di "portanza" che le opere di canalizzazione sotterranea erano di origine non determinata e che comunque gli interventi di risanamento del AM, attuati con cordoli armati di collegamento, furono efficaci a bloccare il cedimento fondale ed il processo fessurativo dell'edificio.
Dalle argomentazioni esposte risulta chiaramente escluso che gli interventi del AM si ponessero in relazione causale con l'accertato dissesto statico dell'edificio.
Con il quarto motivo l'LL ed i OR denunziano, in relazione al n^ 3 dell'art.360 c.p.c., deducono la falsa applicazione dell'art.1304 c.c. in punto di condanna al risarcimento dell'intero danno nella misura di L.9.660.000.
Pur essendo pacifico che i committenti ed i coobligati aventi causa dal RI avevano in corso di giudizio transatto la loro quota( interna) del debito nella misura di L.1.000.000, la corte di merito aveva ritenuto che l'LL ed i OR non potessero avvalersi degli effetti del negozio transattivo non avendo dichiarato di volerne profittare.
Non si sarebbe avveduto il giudice dell'appello che quel potere indicato dall'art. 1304 c.c. è connesso alla transazione fra creditore ed un condebitore concernente l'intera obbligazione ma non una quota di questa: onde in riforma della decisione del tribunale gli appellanti avrebbero dovuto essere condannati al risarcimento del danno in misura della metà.
La censura trova consenso.
Il primo comma dell'art. 1304 c. c. , nel disciplinare gli effetti della transazione intervenuta fra il creditore ed uno dei condebitori solidali, si riferisce alla transazione concernente l'intero debito( solidale); mentre quando l'oggetto del negozio transattivo sia, come nella specie, limitato alla quota "interna" del debitore solidale stipulante, la vicenda è estranea alla previsione normativa e, riducendo l'intero debito dell'importo corrispondente alla quota transatta, produce automaticamente lo scioglimento del vincolo solidale tra lo stipulante medesimo e gli altri condebitori, i quali pertanto rimangono obbligati nei limiti della loro quota in proposito vedansi anche le pronunzie di questa corte nn. 1371/91, 7413/91). Deve, pertanto, ritenersi erronea l'affermazione del giudice dell'appello "gli effetti della transazione conclusa fra il creditore ed uno dei debitori solidali sono irrilevanti rispetto all'altro debitore che non ha dichiarato di volerne profittare"( pagg. 25, 26 della sentenza in esame).
Concludendo la disamina, vanno rigettati il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso;
all'accoglimento del quarto motivo consegue la cassazione sul punto della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice che si indica nella corte d'appello de L'Aquila. Il giudice del rinvio si pronunzierà, in relazione alla censura accolta, sull'appello degli LL OR adeguandosi all'esposto principio di diritto ed, all'esito, provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità facendone questa corte espressa rimessione ( art.385, ult. cpv c.c.)
p. q. m
la Corte
rigetta i primi tre motivi del ricorso, accoglie il quarto ed in relazione alla censura accolta cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla corte d'appello de L'Aquila.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 27 Marzo 1999