Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/05/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Luigi Nannipieri Consigliere
Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 6.10.2021 al n. 1648 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da:
e Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati in Vaiano (PO), presso e nello studio dell'avv. Luigi Bigagli, rappresentati e difesi dall'avv. Lucio Russo del Foro di Benevento, come da mandato allegato in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo opposto in primo grado,
APPELLANTE contro corrente in Controparte_1
CP_1
APPELLATA CONTUMACE con l'intervento nel giudizio di appello di corrente in Controparte_2
Napoli, elettivamente domiciliata in Firenze, presso e nello studio dell'avv. Tommaso Nidiaci, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
INTERVENTRICE IN APPELLO
1
Per e : Parte_1 Parte_2
“Piaccia all'adita Corte d'Appello, contrariis reictis, in totale riforma dell'impugnata Sentenza e previe le declaratorie del caso, per gli esposti motivi, accogliere l'interposto gravame e, per l'effetto, così provvedere e statuire:
[OMISSIS]
= 2) ritenere e dichiarare, per le esposte motivazioni, invalide, nulle, annullabili, estinte, inefficaci e oramai prive d'effetti giuridici vincolanti, le fideiussioni escusse, anche per la violazione degli artt. 1175, 1375, 1956 e 1957 cc, accogliendo integralmente l'appello e la proposta opposizione al DI. respingendo ogni avversa domanda, revocando l'opposto
DI., con tutte le conseguenze di legge;
= 3) accertare e dichiarare che le garanzie prestate dagli opponenti da e Parte_2 Parte_1
sono a tutti gli effetti fideiussioni omnibus e
[...] non già contratti autonomi di garanzia;
= 4) revocare, per le esposte motivazioni, l'opposto
DI. con tutte le conseguenze di legge, siccome infondato in fatto e in diritto;
= 5) disporre, se del caso, per gli esposti motivi
(ammissibilità e fondatezza delle frapposte eccezioni e contestazioni), un supplemento di Ctu contabile, per la ricostruzione, secondo legge, di tutti i rapporti bancari, nei termini indicati negli atti di causa, eliminando tutti gli oneri ultralegali e le competenze finanziarie addebitate in difetto delle pattuizioni scritte, imposte a pena di nullità dall'inderogabile
2 normativa del settore (artt. 1284, 1283 e 117 del Tub), imputandole come per legge, pervenendo all'esatta determinazione ex lege del reale rapporto di dare avere tra le parti, accogliendo integralmente l'appello e la
Co proposta opposizione al . respingendo ogni avversa domanda e revocando l'opposto DI., con tutte le conseguenze di legge;
= 6) condannare la banca appellata al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto anticipatario”.
Per : Controparte_2
“CONCLUDE
Affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni eccezione o deduzione ex adverso effettuata, voglia
RIGETTARE l'appello proposto, [OMISSIS], per i motivi di cui in narrativa, e confermare, per questo, la sentenza n. 591/2021 pronunciata dal Tribunale di Prato in data
27.07.2021, notificata il 01.09.2021, emessa a definizione del giudizio 3438/2014.
Con ogni provvedimento consequenziale e con vittoria di spese ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
1648/2021 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 591 del
30.7.2021; parti: e Parte_1 Parte_2
c. non Controparte_1 costituitasi, con l'intervento nel giudizio di appello di esperiti gli Controparte_2 adempimenti ex artt. 350 e 352 c.p.c. ed espletata altresì in questo grado c.t.u., è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza dell'8-10.10.2024,
3 celebrata secondo il modello di trattazione scritta, e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato in data 14 luglio 2014, e proponevano opposizione Parte_3 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di PRATO in data 30 aprile 2014, notificato il 30 maggio/4 giugno successivo, con il quale era stato loro ingiunto – solidalmente con anche con di Controparte_3 corrispondere alla la Controparte_1 complessiva somma di € 878.179,3358 oltre interessi e spese di procedura, in ragione della fideiussione prestata a garanzia delle obbligazioni assunte dalla debitrice di Parte_4
€ 114.715,07, quale saldo a debito del c/c 981814, ed € 763,464,26, quale saldo a debito del rapporto anticipi n 67971911, inerente a n11 anticipi. A sostegno dell'opposizione deducevano che il la documentazione prodotta a sostegno del ricorso di MPS era priva di efficacia probatoria e che, in ogni caso, i contratti erano nulli, in quanto dai medesimi non risultavano i tassi, le cms, i costi e le valute. Allegavano, inoltre, che tra la debitrice principale e la banca opposta erano intercorsi altri rapporti, quali quelli individuati dai nn 9820.00 e 9819.07, le cui competenze erano state illegittimamente girocontate sul conto corrente ordinario, ed il conto corrente n 46580.25 (già 46580.17) ed il correlato conto anticipi n 46583.51, le cui competenze erano state illegittimamente girocontate sul c/c 46580.17, in difetto di valide convenzioni scritte. Rilevava, inoltre, che i tassi di interesse praticati nel corso dei rapporti posti a fondamento del ricorso monitorio erano superiori al tasso soglia di cui alla legge n 108/1996 e, in ogni caso, era da ritenersi illegittima l'applicazione dell'anatocismo e delle valute fittizie. Infine, eccepivano la nullità e/o inefficacia delle fideiussioni prestate, non essendo stati correttamente informati i garanti dell'andamento del rapporto, ed i presupposti per applicare l'art 1956 c.c. attesa la mancata autorizzazione alla erogazione di ulteriore credito. Tanto premesso convenivano in giudizio la
[...] e la per sentire Controparte_1 Parte_4 revocare il decreto ingiuntivo e dichiarare le nullità delle clausole negoziali evidenziate e la condanna al risarcimento dei danni subiti, con il favore delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti e chiedevano di essere autorizzati a chiamare la terza Parte_4 qualora non fosse stata ritenuta sufficiente la sua citazione diretta Si costituiva in giudizio la sostenendo che il CP_1 credito era stato adeguatamente documentato attraverso la produzione degli estratti conto e della documentazione
4 contabile, nonché della fideiussione prestata, e rivendicando la piena correttezza del proprio operato. Concludeva, pertanto, per l'integrale rigetto della opposizione, chiedendo la condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali. Si costituiva in giudizio anche la società debitrice principale, la quale riproponeva i motivi di nullità richiamati dai garanti con riferimento ai rapporti dedotti in giudizio a sostegno del credito. All'udienza del 23 novembre 2017, a seguito della dichiarazione di fallimento della era dichiarata CP_4 l'interruzione del giudizio. La causa era quindi riassunta esclusivamente dagli opponenti, con ricorso depositato in data 22 febbraio 2018, mentre la curatela fallimentare della rimaneva CP_4 contumace. Completata l'istruttoria con l'acquisizione di documenti ed espletamento di CTU, la causa veniva infine trattenuta in decisione all'udienza del 14 gennaio 2021, sulle conclusioni in epigrafe trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione, tempestivamente proposta rispetto al termine prescritto dall'art 641 cpc, è solo parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti delle seguenti motivazioni.
[OMISSIS] 1.1 Ritiene a riguardo il Tribunale che al fine di esattamente delimitare il thema decidendum della presente fattispecie si debba necessariamente fare riferimento al contenuto degli atti di opposizione, anche alla luce delle precisazioni introdotte con le memorie depositate nel primo termine concesso alle parti, ai sensi dell'art 183, comma VI, n 1, cpc. L'oggetto del giudizio, n correlato alle azioni di nullità ed ai complessivi posti a fondamento dell'opposizione, rimane in concreto delimitato dal riferimento ai seguenti rapporti intercorrenti tra la Controparte_1 e la quale debitrice principale: Parte_4 a) conto corrente ordinario n. 981814, concluso il 17 maggio 1995, al quale risulta correlato il conto anticipi S.b.f. n 9819.07, di cui risulta acquisiti l'elenco movimenti dal 9.12.2013 al 30.12.2013 ed alcuni estratti conto;
b) conto corrente anticipi n. 67971911.34 attestato da moduli sottoscritti in varie date ma privi di specifiche condizioni contrattuali, di cui risultano acquisiti 11 contabili MPS delle operazioni di anticipazione sul c/c ord 9818,14 relative rapporto anticipazione MPS n. 67971911,34 con relativi contratti e fatture Winter Fil clienti estero, e relative richieste di anticipazione sul c/c 9818.14; Nell'atto di opposizione, i coobbligati hanno sollevato ulteriori questioni inerenti addebiti di importi provenienti da altri rapporti, quali le competenze dei conti n 9820.00 e 9810.07, addebitate sul conto n 9818.14, in difetto di specifico accordo, nonché dei conti n 46580.25(già 46580.17) e del correlato conto anticipi n 46583.51, e che - trattandosi di addebiti illegittimi - secondo gli opponenti avrebbero dovuto essere comunque scomputate dal credito complessivo.
5 Tutti i rapporti con debitrice principale erano garantiti dalle fideiussioni sottoscritte in data 22 dicembre 2011 da da e con riferimento a Parte_1 Parte_2 tutte le obbligazioni della società debitrice principale (c.d. omnibus), fino a concorrenza di € 1.400.000. 1.2 In proposito, va considerato che le risultanze dei relativi contratti e degli estratti dei conti- per quanto concerne i c/c- possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specificamente dirette contro determinate annotazioni, e non attraverso un mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere. A tale fine, è irrilevante che dette risultanze non siano già state stragiudizialmente rese note al cliente, in quanto anche la produzione in giudizio dell'estratto costituisce "trasmissione" ai sensi dell'art. 1832 c.c., richiamato dall'art. 1857 c.c., e determina la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, affidando al cliente l'onere di provvedere alle necessarie contestazioni specifiche ove voglia superare l'efficacia probatoria della produzione. Il credito fatto valere risulta dagli estratti del conto corrente, periodicamente inviati alla debitrice principale, e mai contestati di talché, in applicazione dell'art.1832 c.c., una volta approvato, anche tacitamente, l'estratto conto, sono concepibili soltanto contestazioni che concernono la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano gli accrediti e gli addebiti, anche nei confronti dei fideiussori. Invero, l'approvazione preclude la contestazione delle operazioni sottostanti ai predetti rapporti sotto il profilo strettamente contabile, ma non della legittimità degli addebiti e accrediti eseguiti. Sotto il profilo strettamente contabile, nessuna specifica contestazione è stata sollevata dagli opponenti in ordine alle somme oggetto dei singoli addebiti in conto capitale, così che sotto questo profilo la documentazione prodotta è chiaramente idonea a sorreggere la pretesa azionata sicché – in difetto di specifiche contestazioni si possono assumere– sotto il profilo contabile- i numeri debitori forniti dalla banca opposta. L'obbligazione assunta dalla società debitrice principale, quindi, deve essere determinata attraverso le risultanze dei contratti ed i relativi conteggi e, in ipotesi, anche l'obbligazione dei garanti dovrà essere individuata attraverso il rinvio ai citati e distinti rapporti obbligatori tra debitrice principale e creditore garantito.
1.3 Con riferimento specifico alla posizione dei garanti, tuttavia, è necessario precisare che il perimetro della presente causa è circoscritto all'interesse di vedere accertato il credito garantito, attesa la legittimazione dei coobbligati ad eccepire la compensazione. Deve essere invece esclusa la pretesa di credito connessa alle somme indebitamente versate dalla società e, quindi, la legittimazione alla relativa azione di ripetizione. In tale ipotesi, infatti, la legittimazione all'azione di ripetizione andrebbe riconosciuta esclusivamente in capo alla curatela fallimentare, che tuttavia non si è costituita a seguito di riassunzione e non ha formulato domande ammissibili nel giudizio introdotto con atto di opposizione. In definitiva,
6 sugli altri conti n 46580.25(già 46580.17) e del correlato conto anticipi n 46583.51, in assenza di domanda della CP_1 (ed in assenza della dimostrazione di versamento di somme da parte loro), i garanti non hanno titolo a fare valere il diritto alla restituzione di somme indebitamente corrisposte dalla e, di conseguenza, ad opporre in Parte_4 compensazione il relativo controcredito della società. Occorre quindi procedere in ordine logico alla distinta analisi delle eccezioni sollevate, tenendo conto – preliminarmente - che alcune di queste- presentano carattere di novità rispetto al contenuto dell'atto di opposizione. Le questioni sollevate nel presente procedimento, e poste a fondamento delle domande, evidenziano profili di nullità in relazione a tutte le fideiussioni prestate, tali – nella prospettiva degli opponenti- da legittimare le domande di nullità o invalidità anche del rapporto garantito, la cui valutazione è pregiudiziale rispetto alle contestazioni ed eccezioni aventi ad oggetto la esistenza e quantificazione del debito principale. In particolare, per quanto concerne i rapporti principali, gli opponenti hanno prospettato:
la nullità per illiceità dei contratti posti a fondamento della pretesa monitoria in ragione dei difetti di forma dei contratti ovvero di alcune specifiche clausole negoziali, con particolare riferimento ad alcune specifiche voci prive di legittima causa giustificativa;
la illegittimità degli interessi applicati in violazione della legge 7 marzo 1996, n 108, con sconfinamenti rispetto ai c.d. tassi soglia. E tuttavia, poiché tutti i garanti, attraverso le lettere di fideiussioni sopra richiamate hanno sottoscritto specifiche clausole limitative – a vario grado- della facoltà di sollevare eccezioni, appare pregiudiziale la risoluzione della validità dei negozi costitutivi delle garanzie o, quanto meno, delle singole clausole limitative delle possibilità di sollevare eccezioni, dovendosi altrimenti escludere - secondo il contenuto degli obblighi negoziali assunti- la possibilità di contestare l'esistenza ed entità del debito della società garantita. E, con riferimento ai negozi di garanzia, la prima questione sollevata già in atto di opposizione concerne la invalidità delle garanzie, in ragione della violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, desumibili dagli artt. 1375 c.c. e 1956 c.c., per avere elevato gli importi delle fideiussioni a copertura degli scoperti crescenti, nonostante le evidenti difficoltà finanziarie della società debitrice principale, omettendo di informare i garanti e chiedere specifica autorizzazione. Nel corso del procedimento, all'udienza di precisazione delle conclusioni, a seguito del rilievo d'ufficio della relativa questione, di cui all'ordinanza emessa in data 11 marzo 2020, è stata ulteriormente sollevata la questione concernente la violazione del contenuto dei negozi alla normativa posta a tutela della concorrenza, di cui all'art 2 legge 287/1990. 2. SULLA VALIDITA' DELLE GARANZIE PRESTATE
7 2.1 Preliminarmente occorre considerare che il negozio che giustifica le garanzie prestate dagli opponenti non ha ad oggetto specifici rapporti intercorrenti con il debitore principale, ma indeterminate (c.d. omnibus), in contrasto con quanto prescritto a pena di nullità dall'art 1346 c.c., secondo cui l'oggetto del contratto deve necessariamente essere determinato o, quanto meno, determinabile. La fideiussione omnibus, infatti, strumento sovente impiegato nella prassi finanziaria, si distingue per l'ampiezza del suo oggetto, venendo il fideiussore a prestare garanzia per tutte le obbligazioni, presenti e future, del debitore. Un argine alla problematica relativa alla presunta nullità di tale forma contrattuale per indeterminabilità del suo oggetto è stato posto con l'introduzione dell'art. 10 della Legge n. 154/1992, che ha novellato l'art. 1938 c.c., stabilendo la necessità di prevedere un importo massimo a garanzia del debito. Nel caso di specie, la previsione del limite massimo è stata correttamente inserita nel negozio di fideiussione, così che, al di là del generico richiamo all'art 1945 c.c., che invece è stato espressamente derogato dalla disciplina negoziale, l'unica questione - seppure genericamente articolata nell'atto oppositivo- attiene alla violazione della disciplina dell'art 1956 c.c. e quindi alla possibilità dei garanti di essere liberati per la invalidità delle obbligazioni contratte. Sotto tale profilo, tuttavia, si deve considerare che nella fideiussione per obbligazione futura, l'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa;
tale onere non sussiste allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché, in tale ipotesi, la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito (Cass., 23.3.2017, n 7444). Inoltre, il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass., 17.11.2016, n 23422). Nella fattispecie in esame, tenuto conto che il primo rapporto di conto corrente è antecedente alle fideiussioni prestate ed il secondo è contestuale, deve ritenersi che nessuno dei coobbligati abbia offerto la prova degli elementi richiesti dalla norma, con specifico riferimento alla erogazione di ulteriore credito, nella consapevolezza di un peggioramento delle condizioni economiche, così non trova
8 spazio applicativo la norma invocata agli effetti della liberazione dei fideiussori.
2.2. Sempre quanto alla validità delle garanzie, Per quanto riguarda il contrasto con la normativa a tutela della concorrenza, pure essendo stata la relativa questione solo in comparsa conclusionale, potrebbe essere ritenuta ammissibile in quanto - secondo il più recente orientamento della S.C. (Cass., sez. un. n 7294 del 22 marzo 2017)– si tratta di eccezione rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di appello, anche se nel corso del giudizio di primo grado anche qualora la validità dello stesso non sia stata discussa dalle parti, né lo stesso giudice abbia prospettato ed esaminato la questione. Sul punto tuttavia pur condividendosi in generale l'arresto giurisprudenziale richiamato, la sua corretta applicazione impone alcune considerazioni. Il contesto in cui si inserisce l'eccezione concerne l'ipotetica invalidità del rapporto contrattuale a “valle” tra garante e istituto di credito rispetto all'intesa bancaria a “monte” considerata restrittiva della concorrenza, il cui fondamento è da rinvenirsi nell'inscindibilità tra la suddetta intesa e i negozi che ne diano esecuzione, aderendo così alla teoria della c.d. “nullità derivata". Norma di riferimento, a riguardo, è l'art. 2 della Legge n. 287/1990 che vieta le intese tra imprese che abbiano quale effetto quello di
“impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante” attraverso diverse modalità, tra cui, inter alia, quelle di determinare, direttamente o indirettamente, le condizioni contrattuali da applicare ai consumatori. Ora, sul piano propriamente sostanziale, la nullità discende dalle intese restrittive della concorrenza, da pratiche concordate e da abuso di posizione dominante che si riflettono sul singolo contratto sottoscritto con il cliente. Invero, le clausole che derivano da un siffatto tipo di intesa vietata si riverberano sulla validità di quelle inserite nel singolo contratto, non tanto secondo lo schema classico della invalidità derivata da collegamenti negoziali, ma indotta piuttosto anche da meri comportamenti e pratiche anche solo fattuali di cui i singoli negozi costituiscono espressione. In generale, è l'utente a dovere dimostrare gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito - e quindi anche del carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa e rappresentarne essenziale riflesso. E' noto che, in tale contesto, gli interventi della Corte di Cassazione richiamati (Cass., 22 maggio 2019 n 13846; Cass.12 dicembre 2017, n 29810), prendono le mosse dall' esame dei profili di invalidità dei contratti di fideiussione omnibus stipulati in conformità al modello ABI del 2003, sottoposto al vaglio della Banca d'IA la quale con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, affermò la contrarietà di alcuni articoli in esso contenuti all'art. 2, comma 2, lett. a, l. n. 287 del 1990, ingiungendo all'ABI di trasmettere alle imprese aderenti un modello emendato da tali articoli. La Banca d'IA - che sino al 2006 operava come autorità garante della concorrenza tra gli istituti di credito
9 – aveva infatti focalizzato la propria attenzione, in particolare, sul contenuto di alcune clausole inserite nel modello di fideiussione omnibus a garanzia di operazioni di natura bancaria, adottato dall'ABI nel 2003, addivenendo all'emanazione del provvedimento nel 2005, da cui è emerso che dette clausole, ove oggetto di un'adozione uniforme e generalizzata da parte dei vari istituti, potrebbero creare effetti anticoncorrenziali. Nello specifico si fa riferimento all'applicazione uniforme da parte delle banche degli artt. 2, 6 e 8 del menzionato schema contrattuale relativi alle cd clausole di «sopravvivenza», «reviviscenza» e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., che per tale parte si sovrappongono al contenuto della fideiussione in esame. Nello specifico si fa riferimento all'applicazione uniforme da parte delle banche degli artt. 2, 6 e 8 del menzionato schema contrattuale relativi alle cd clausole di «sopravvivenza», «reviviscenza» e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., che per tale parte si sovrappongono proprio al contenuto della fideiussione in esame. Le clausole di cui si discute, che impongono maggiori oneri a carico del garante, riguardano:
la c.d. “reviviscenza” della garanzia dopo l'estinzione del debito principale (art. 2 dello schema ABI), che impegna il fideiussore a tenere indenne la banca dalle vicende successive all'avvenuto adempimento, anche quando il garante, confidando nell'estinzione del debito principale, abbia trascurato di procedere alla tutela delle proprie ragioni di credito nei confronti del debitore;
l'art. 6 dello schema ABI, che, in deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c., esonera la banca dall'obbligo di continuare le proprie istanze contro il debitore entro il periodo prescrizionale stabilito dalla disposizione codicistica;
l'art. 8 dello schema ABI, che estende la garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore scaturenti dall'invalidità del negozio principale, con ciò rendendo la fideiussione “insensibile” rispetto ai vizi del rapporto debitorio principale. Al riguardo, la Banca d'IA ha affermato come clausole analoghe a quelle sopra menzionate, avendo quale fine quello di far sopportare al fideiussore le conseguenze negative dell'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, laddove applicate in modo uniforme, sono da considerarsi in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), della Legge. n. 287/1990. In tali ipotesi, secondo l'indirizzo richiamato, allorquando il contenuto delle clausole riflette quello dello schema contrattuale predisposto dall'ABI e sanzionato dalla Banca d'IA può concludersi nel senso della sussistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza vietata dall'art. 2, comma 2, lett. a), della l. 10 ottobre 1990, n. 287 e che le clausole negoziali costituiscono espressione di una tale intesa, senza necessità di ulteriori elementi di prova. Il provvedimento sanzionatorio della Banca d'IA, in tale prospettiva, non rileva sul piano normativo, ma probatorio, perché in tale ipotesi sarà l'impresa a «dover offrire prova contraria a dimostrazione della interruzione del nesso causale
10 tra l'illecito antitrust e il danno patito dai consumatori». Tant'è-si ha cura di precisare- che a fronte di tale accertamento privilegiato, peraltro, non è possibile escludere la nullità di quel contratto per il solo fatto della sua anteriorità all'indagine dell'Autorità indipendente ed alle sue risultanze, poiché se la violazione “a monte” è stata consumata anteriormente alla negoziazione “a valle”, l'illecito anticoncorrenziale consumatosi prima della stipula non può che travolgere il negozio concluso “a valle”, per la violazione dei principi e delle disposizioni regolative della materia. In proposito, nelle pronunce si sottolinea che: “ le conclusioni assunte dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, nonché le decisioni del giudice amministrativo che eventualmente abbiano confermato o riformato quelle decisioni, costituiscono una prova privilegiata, in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso, anche se ciò non esclude la possibilità che le parti offrano prove a sostegno di tale accertamento o ad esso contrarie (Cass. 13 febbraio 2009, n. 3640)”. In definitiva, nelle ipotesi in cui il contenuto delle clausole corrisponda esattamente allo schema sanzionato dall'autorità deputata all'accertamento di tali comportamenti anticoncorrenziali e della identica tipologia negoziale, il provvedimento dell'autorità di garanzia ha l'effetto di invertire l'onere della prova circa la fattispecie di illecito. Nel caso in esame, tuttavia, nessuno degli opponenti può a ragione richiamare la presunzione dell'accertamento privilegiato riferibile al provvedimento sanzionatorio indicato. Invero, sotto il profilo sostanziale si deve dare atto che in effetti si verte nella medesima tipologia negoziale di quella oggetto del provvedimento sanzionatorio - in quanto si tratta di fideiussione omnibus, e vi è corrispondenza delle clausole contenute allo schema sanzionato. Sotto il profilo processuale, tuttavia, va considerato che il documento sanzionatorio non risulta essere stato tempestivamente prodotto nei termini imposti per la produzione di documenti, così che non è possibile certamente fare leva sulla presunzione dell'accertamento privilegiato riferibile al provvedimento sanzionatorio nei termini precisati. Conseguentemente, in presenza di contestazioni sul punto relativo alla sussistenza dell'illecito, deve darsi atto che non v'è prova che lo schema utilizzato corrisponda ad una pratica uniforme frutto di intese anticoncorrenziali degli istituti e l'eccezione deve essere disattesa. Di conseguenza, facendo applicazione dei principi ordinari in tema di ripartizione dell'onere della prova, deve ritenersi non dimostrato il profilo di nullità derivante dalla condotta illecita secondo i principi richiamati dalla S.C. e fatti propri dal Tribunale.
3. LIMITI ALLE ECCEZIONI OPPONIBILI DAI GARANTI IN ORDINE AI RAPPORTI GARANTITI Al rigetto della questione di invalidità delle fideiussioni, segue il difetto di legittimazione degli
11 opponenti a sollevare le questioni di nullità e decadenza in relazione a tutti i rapporti principali oggetto della relativa garanzia. Infatti, in ordine agli ulteriori profili di illegittimità sollevati in ordine ai rapporti principali, la difesa della banca ha evidenziato che, in quanto relative al rapporto principale, i garanti non sarebbero comunque legittimati a sollevare le relative eccezioni. Ciò in quanto i rapporti di garanzia troverebbero titolo in negozi che contenendo l'impegno al pagamento immediato ed in qualsiasi momento, clausola di pagamento c.d. “a prima richiesta”, andrebbero qualificati come contratto autonomo di garanzia e comunque sarebbero del tutto slegati dalle obbligazioni nascenti dai contratti principali. Infatti, nelle fideiussioni è espressamente previsto l'impegno del garante a pagare a semplice richiesta di tutto quanto dovuto con rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art 1944 c.c. con esonero della Banca dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art 1957 c.c e con obbligo di rimborsare incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite in seguito ad annullamento o revoca dei pagamenti stessi. Le espressioni richiamate, infatti, possono essere riferite sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito ( e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle del fideiussore, caratterizzate da un vincolo di accessorietà
, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune dei contraenti, ad una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art 1957 c.c. (Cass., 9.8.2016, n 16825). In tutti i casi appare evidente l'intenzione dei contraenti di rafforzare proprio quei caratteri di autonomia delle garanzie pur trattandosi di fideiussioni specifiche accessorie ai rapporti principali. In base a tali considerazioni, pur in assenza di clausola che espressamente deroghi all'applicazione dell'art. 1945 c.c., emerge in modo chiaro la volontà delle parti di disancorare tutte le garanzie dal rapporto obbligatorio principale, inibendo al garante di poter muovere eccezioni afferenti tale rapporto per evitare l'adempimento dell'obbligazione assunta. Dal contenuto dei diversi regolamenti negoziali, quindi, liberamente approvato in ordine alle diverse garanzie prestate, discende che i garanti potrebbero evitare il pagamento immediato del debito soltanto qualora ricorrano le condizioni per l'esperimento dell'exceptio doli generalis seu praesentis, e cioè quando il rapporto garantito sia nullo per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa.
4. EXCEPTIO DOLI
[OMISSIS]
- 4.1 MALA FEDE E CAUSA ILLECITA
[OMISSIS]
-4.2 USURA
[OMISSIS] 5. CONCLUSIONI
12 In definitiva, sulla In definitiva, sulla scorta del complesso delle argomentazioni sopra esposte, il credito va determinato alla luce delle risultanze delle relazioni depositate in data 4 novembre 2019 dalla CTU, dott.ssa esclusivamente nella parte in cui ha fatto Persona_1 applicazione dei superiori principi. Più specificamente, partendo dal primo elaborato, si deve dare conto che il CTU ha analizzato dettagliatamente i rapporti posti a fondamento del decreto ingiuntivo, rappresentati da: a) conto corrente di corrispondenza n 9818,14, relativamente al quale il credito riportato nel decreto ingiuntivo era pari ad € 114.715,07; b) conto anticipi su fatture salvo buon fine n 67971911, le cui competenze sono confluite sul precedente e per il quale sono state computate 11 operazioni per ammontare complessivo di € 763464,26; Esclusa, per quanto evidenziato nella presente pronuncia, la possibilità dei garanti di far valere le questioni aventi ad oggetto la sottoscrizione completa delle clausole contrattuali ovvero alla determinatezza dei criteri per il computo delle voci accessorie quali la CMS o altre analoghe, riservate alla società debitrice principale, deve prendersi atto delle conclusioni cui perviene il CTU nella verifica del superamento ab origine, ovvero in corso di rapporti, dei c.t. tassi soglia, sempre in relazione alla legge 7 marzo 1996, n. 108,. Nel primo caso, dovrebbe trovare applicazione l'art 1815, II comma, c.c., nel secondo occorre distinguere le ipotesi in cui il superamento sia collegabile a modifiche introdotte dalla banca ovvero per effetto dei meccanismi connessi all'andamento dei tassi nei periodi di svolgimento dei singoli rapporti. In via preliminare il CTU dà conto dei criteri applicati, richiamando - tra gli altri criteri- le istruzioni pubblicate da Banca d'IA (pagg 11 rel.):
[OMISSIS] Poiché, alla luce dei principi sopra esposti e degli approdi giurisprudenziali richiamati, è a tale criterio che bisogna fare riferimento, dalla ricostruzione operata nella CTU risulta quanto segue. Con riferimento al conto corrente n 9818,14, nonché al conto anticipi n 9819,07, richiamate le condizioni contrattuali, relative agli interessi, alle commissioni di massimo scoperto, e spese previste e riportate nei documenti recanti per entrambi i rapporti la data 17 maggio 1995, trattandosi di contratti conclusi anteriormente alla entrata in vigore della legge antiusura del 7 marzo 1993, n 108, deve essere esclusa la c.d. usura oggettiva ab origine ( pag. 15 rel). Le medesime considerazioni possono essere svolte anche relativamente al conto tecnico n 9820,00, sul quale comunque non è stata prodotta alcuna documentazione e non vi sono elementi per ritenere che abbia avuto riflessi sull'ammontare del credito dedotto in giudizio.
13 Per quanto concerne l'andamento del rapporto, il CTU fa presente che per il periodo dal 17 maggio 1995 al 31 marzo 1997 e dal I aprile 1998 al 30 giugno 1998, non è stata prodotta alcuna documentazione e non si è potuto procedere alla ricostruzione dell'andamento del rapporto. Per il periodo 1 luglio 1998 al 31 dicembre 2005, sono stati prodotti solo i movimenti dare/avere, non il dettaglio delle competenze ed i riassunti scalare, così che la ricostruzione è stata effettuata attraverso la riclassificazione dei movimenti dare
/avere e i dettagli sono stati desunti dagli elaborati dello stesso CTP degli attori. Dal I giugno 2006 al 31 dicembre 2013, sono stati prodotti gli estratti conto trimestrali con il relativo dettaglio trimestrale delle competenze e il relativo riassunto scalare (totale numeri e interessi), così che, sulla base di essi, il CTU ha proceduto alla riclassificazione dei movimenti dare avere per poi procedere alla determinazioni e verifiche richieste 5.1 USURA CONTRATTUALE (c.d. ab origine)
[OMISSIS] 5.2 USURA CD SOPRAVVENUTA
[OMISSIS] In definitiva, tenendo conto del ristretto perimetro che consente ai fideiussori si sollevare le eccezioni inerenti ai rapporti principali, derivante dalle clausole negoziali delle lettere di garanzia dai medesimi sottoscritte, il credito complessivo della banca deve essere rideterminato in € 89.243,65, quanto al contratto di c/c 9818.14, ed in € 763.207,74, quanto al conto anticipi Sbf n 67971911.34, alla data del 30 dicembre 2013. Quanto alle spese di lite, infine la parziale reciproca soccombenza in ordine alle domande ed eccezioni reciprocamente proposte, ed i contrasti giurisprudenziali in materia, inducono a ravvisare le condizioni per la parziale compensazione in misura pari ai tre quarti, ponendo il residuo quarto a carico della banca in ragione del minor credito comunque riconosciuto (Cass., ord. n 24257 del 4.10.2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulla opposizione spiegata, con atto di citazione notificata in data 14 luglio 2014, da e Parte_3 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di PRATO in data 30 aprile 2014, notificato il 30 maggio/4 giugno successivo nei confronti della Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra
[...] istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) revoca in accoglimento delle proposte opposizioni, il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di e Parte_3 ; Parte_2 b) condanna gli opponenti, previa rideterminazione del credito complessivamente vantato da parte convenuta in relazione alle nullità connesse alle riscontrate violazioni della normativa di cui alla legge 108/1996 di cui in parte motiva sui rapporti contrattuali dedotti in giudizio ed operata la compensazione
14 giudiziale, al pagamento solidale della somma complessiva di € 852,451,38 ( € 89.243,65, quale saldo del contratto di c/c 9818.14, n € 763.207,74, quale saldo conto anticipi Sbf n 67971911.34), alla data del 20 dicembre 2013, oltre ulteriori interessi di mora dalla domanda, a favore della banca opposta, dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
c) dichiara compensate le spese processuali liquidate in complessivi
€ 16481,00 a titolo di compenso professionale, compensandole per tre quarti e condannando l'opposta al pagamento della quota di un quarto, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura di legge, nonché di CTU nella misura separatamente liquidata e ripartita nella medesima percentuale“.
Avverso la suddetta sentenza hanno interposto appello e chiedendo, in Parte_1 Parte_2 accoglimento della proposta impugnazione e in riforma dell'appellata sentenza, di sentire:
“[OMISSIS]
- 2) ritenere e dichiarare, per le esposte motivazioni, invalide, nulle, annullabili, estinte, inefficaci e oramai prive d'effetti giuridici vincolanti, le fideiussioni escusse, anche per la violazione degli artt. 1175, 1375, 1956 e 1957 cc, accogliendo integralmente l'appello e la proposta opposizione al DI. respingendo ogni avversa domanda, revocando l'opposto
DI., con tutte le conseguenze di legge;
- 3) accertare e dichiarare che le garanzie prestate dagli opponenti da e Parte_2 Parte_1
sono a tutti gli effetti fideiussioni omnibus e
[...] non già contratti autonomi di garanzia;
- 4) revocare, per le esposte motivazioni, l'opposto
DI. con tutte le conseguenze di legge, siccome infondato in fatto e in diritto;
- 5) disporre, se del caso, per gli esposti motivi
(ammissibilità e fondatezza delle frapposte eccezioni e contestazioni), un supplemento di Ctu contabile, per la ricostruzione, secondo legge, di tutti i rapporti bancari, nei termini indicati negli atti di causa,
15 eliminando tutti gli oneri ultralegali e le competenze finanziarie addebitate in difetto delle pattuizioni scritte, imposte a pena di nullità dall'inderogabile normativa del settore (artt. 1284, 1283 e 117 del Tub), imputandole come per legge, pervenendo all'esatta determinazione ex lege del reale rapporto di dare avere tra le parti, accogliendo integralmente l'appello e la proposta opposizione al DI. respingendo ogni avversa domanda e revocando l'opposto DI., con tutte le conseguenze di legge;
- 6) condannare la banca appellata al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto anticipatario”.
Nessuno si è costituito per Controparte_1
nonostante rituale notifica dell'atto di
[...] appello. La stessa deve pertanto essere dichiarata contumace.
E' intervenuta, resistendo all'appello,
[...]
quale società scissionaria di Controparte_2
a quest'ultima Controparte_1 subentrata nei rapporti di cui è causa, a sua volta concludendo per il rigetto dell'avversario appello e la conferma dell'ex adverso appellata sentenza;
col favore delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello viene mossa, in sintesi, censura all'impugnata decisione per la dedotta violazione della normativa antitrust e degli artt. 1175,
1375, 1956 e 1957 c.c., con conseguente invocate estinzione degli obblighi fideiussori e liberazione dei garanti.
Il motivo è infondato, posto che l'avvenuta violazione dell'art. 1956 c.c., come pure degli artt.
16 1175 e 1375, è stata soltanto in via generale invocata, ma non dedotta né dimostrata con riferimento al concreto caso in esame.
Quanto all'invocata violazione della disciplina antitrust deve da un lato osservarsi come, ove pure voglia accedersi alla tesi del suo rilievo d'ufficio, non vi è nel caso in esame né deduzione né prova, secondo quanto prescritto dall'art. 1419, comma 1, c.c., che l'avvenuta riproduzione nelle fideiussioni in esame (ed ove le stesse, datate 22.12.2011, vogliano considerarsi rilasciate in ispregio del Provvedimento) delle clausole ritenute illegittime dal Provvedimento della Banca
d'IA, quale allora Autorità in materia di concorrenza in ambito bancario, n. 55 del 2.5.2005, abbia comportato la nullità dell'intero accordo fideiussorio (vd. Cass.,
SS.UU., Sentenza, 30 dicembre 2021, n. 41994).
Nemmeno possono gli appellanti invocare l'avvenuto decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c., laddove ritenuto illegittimamente derogato dalla singola clausola riproduttiva di quella contenuta nei modelli dell'Associazione Bancaria IAna, posto che nulla è stato sul punto dedotto nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (e nulla potendo oltretutto d'ufficio questa Corte rilevare in violazione del divieto previsto dall'art. 2969 c.c.) e posto altresì comunque che la società obbligata principale è stata ammessa a concordato preventivo, a rapporti contrattuali in questione ancora in corso, il 24.9.2013 (vd. doc. 1 allegato al fascicolo monitorio), venendosi quindi a concentrare in un'unica data gli eventi ritenuti rilevanti dal citato art. 1957
c.c.
L'infondatezza del primo motivo di appello rende superfluo l'esame del secondo motivo, incentrato sulla contestazione della qualificazione – operata dal primo
17 Giudice – della garanzia come autonoma ed al fine di ritenere inapplicabile ad essa la disciplina di cui all'art. 1957 c.c.
Il terzo motivo di appello, con cui viene mossa censura all'impugnata sentenza nella parte in cui, qualificato il rapporto come autonomo, si rappresenta come non siano state prese in considerazione le anomalie afferenti al rapporto principale, è, nelle sue premesse, privo di rilievo, atteso che il primo Giudice non ha radicalmente desunto dalla tipologia del rapporto di garanzia la totale incontestabilità dei vizi concernenti il rapporto principale e segnatamente la nullità di specifiche e ben individuate operazioni i cui effetti economici sono poi confluiti sui conti.
Deve in proposito osservarsi come parti appellanti hanno sostanzialmente recepito e fatto proprie le risultanze della c.t.u. disposta ed espletata in questo grado, che ha provveduto a rettificare, secondo le diverse ipotesi prospettate nel quesito conferito, le risultanze dei conti in esame, di conseguenza abbandonando le critiche mosse alla c.t.u. disposta ed espletata in primo grado all'esito del quesito a suo tempo conferito.
Parti appellanti, nel prendere atto delle risultanze della c.t.u., hanno altresì implicitamente rinunciato a quella specifica parte del motivo concernente l'individuazione del saldo iniziale, rapportato a zero in conseguenza della carenza di alcuni estratti conto di periodo. Peraltro deve osservarsi come dalla c.t.u. espletata in primo grado il saldo iniziale dell'estratto conto del rapporto principale (n. 9818/14) più risalente nel tempo (con data iniziale 1.7.1998) reca un saldo comunque positivo per il correntista.
18 Deve, in via generale, essere sottoposto a riconsiderazione quanto esposto nella sentenza appellata, secondo cui i fideiussori sarebbero privi di legittimazione attiva in ordine alle richieste di riaccredito di importi per le quali invece unica legittimata attiva sarebbe nel caso di specie la società già correntista e per esse, ora, la Curatela del fallimento nelle more pronunciato.
Osserva in proposito questa Corte come ogni istanza diretta a paralizzare la richiesta della , come CP_1 riassunta nella proposta domanda monitoria, ha come suo mezzo la contrapposta richiesta di riaccredito di importi che gli odierni appellanti assumono essere stati illegittimamente addebitati o di accredito di importi assunti come illegittimamente mai accreditati.
Ciò che tuttavia rileva è la contestazione della finale e complessiva posizione debitoria della società correntista, e di conseguenza dei fideiussori che ne sono in ogni caso garanti, con la più che ovvia precisazione che laddove la posizione finale sia di segno positivo per la correntista solo quest'ultima sarà attivamente legittimata a far valere la vera e propria domanda restitutoria in ragione dell'avvenuta chiusura dei conti.
Devono, per tutte le ipotesi prospettate dal c.t.u., espungersi gli addebiti per commissioni di massimo scoperto (in quanto non ne è indicata né è desumibile la base di calcolo, ma indicata la sola percentuale) e per anatocismo (in quanto non fatto oggetto di apposita sopravvenuta pattuizione scritta a seguito della
Deliberazione CICR del 9.2.2000, essendo a tal fine insufficiente la semplice disciplina di reciprocità in ragione della sola pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale: così Cass. 19 maggio 2020, n. 9140; conformi
Cass., sez. I, 21.10.2019, n. 26769; Cass., sez. I,
19 21.10.2019, n. 26779; Cass., sez. I, 12.3.2020, n. 7105;
Cass., Sez. VI, 27.10.2020, n. 23476; Cass., sez. I,
29.10.2020, n. 23853; Cass., 23 dicembre 2020 n, 29420;
Cass. sez. VI, 4 marzo 2021 n. 5931; Cass. sez. I, 21 giugno 2021 n. 17634; Cass., sez. I, 26 agosto 2021 n.
23489). Parimenti vanno riaccreditati quegli importi addebitati per altre commissioni e competenze su giroconti non previste in contratto.
Gli interessi vanno applicati secondo il tasso espressamente pattuito quanto al rapporto n. 9818/14 e secondo quello attuato dalla Banca quanto al distinto rapporto n. 46580/25 (già n. 46580/17): non CP_5
è a tale ultimo proposito applicabile l'art. 117 D.Lgs.
385/1993, non avendo la società correntista fatto seguire in giudizio alla pur inoltrata richiesta ex art. 119
D.Lgs. 385/1993 rituale istanza di esibizione dell'accordo contrattuale ritenuto comunque esistente.
Per tutte le ipotesi deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione, sollevata dalla in CP_1 ragione della invocata natura solutoria delle rimesse antecedenti il decennio precedente l'avvenuta messa in mora, atteso che detta eccezione è stata sollevata con la comparsa di risposta della depositata alla prima CP_1 udienza del giudizio di primo grado e quindi oltre il termine di cui agli artt. 163, comma 3, n. 7 e 167, comma
2, c.p.c., come puntualmente rappresentato dalla difesa degli allora opponenti alla stessa udienza.
Di conseguenza:
- il saldo del rapporto n. 9818/14 deve essere rideterminato in Euro 342.355,65 in favore della società correntista (ipotesi 1 pag. 60 relazione integrativa di c.t.u. in appello)
- il saldo del rapporto n. 46580/25 deve essere rideterminato in Euro 198.021,78 in favore della società
20 correntista (ipotesi 1 pag. 63 relazione integrativa di c.t.u. in appello).
Il saldo della pratica anticipi MPS n. 67971911/34 deve essere, per le stesse ragioni sopra esposte riguardo al rapporto n. 46580/25, rideterminato in Euro 759.714,26
a debito della società correntista (ipotesi 1 pag. 67 relazione integrativa di c.t.u. in appello). In proposito deve osservarsi come da un lato non sono contestate la avvenute anticipazioni, con accredito sul conto n.
9818/14, e dall'altro non vi è prova di restituzione di quanto anticipato.
La somma algebrica delle suddette risultanze finali di Euro -219.336,83 (Euro 342.355,65 più Euro 198.021,78 meno Euro 759.714,26) costituisce la situazione debitoria complessiva finale degli odierni appellanti, cui questi, in parziale accoglimento del proposto appello e in parziale riforma della sentenza appellata, saranno tenuti ad adempiere, con gli interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c. (come da ricorso per decreto ingiuntivo, in cui nulla di ulteriore risulta essere stato richiesto) dalla messa in mora, avvenuta in data
7.1.2014 (data di verosimile ricezione della raccomandata
AR di cui al doc. 7 del fascicolo monitorio).
Le spese di lite sono liquidate e ripartite, quanto al primo grado, come da sentenza appellata (capo avverso cui non è stato proposto, per quanto di rispettivo interesse, espresso appello né principale né incidentale), e, quanto al presente grado, come in dispositivo, considerando gli odierni appellanti comunque soccombenti, rapportate alla somma in contestazione di cui all'opposto decreto ingiuntivo, secondo aliquote medie e la fase decisoria dimezzata, essendo stata depositata la sola memoria di replica. Stante la limitata soccombenza esse sono compensate per 3/4 del loro
21 ammontare e il rimanente 1/4 posto a carico degli odierni appellanti.
Per i medesimi motivi le spese della c.t.u. espletata nel presente grado di giudizio, stante la confermata e comunque limitata soccombenza degli odierni appellanti, sono da porsi per 2/3 a carico di questi ultimi e per 1/3
a carico della società scissionaria costituitasi in giudizio.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza del
[...] Parte_2
Tribunale di Prato n. 591 del 30.7.2021,
1. ridetermina la condanna a carico di Parte_1
e in solido fra loro, e in
[...] Parte_2 favore di nel Controparte_2 minore importo di Euro 219.336,83, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c. dal 7.1.2014;
2. conferma per il resto l'appellata sentenza;
3. liquida le spese di lite del presenta grado di giudizio sopportate da Controparte_2
in Euro 21.411,50 per compensi di avvocato, oltre
[...] spese generali, CAP ed IVA come per legge;
4. dichiara le stesse compensate per 3/4 del loro ammontare;
5. dichiara tenuti e condanna e Parte_1
in solido fra loro, alla refusione in Parte_2 favore di del Controparte_2 residuo 1/4;
6. pone le spese della c.t.u. espletata nel presente grado di giudizio per 2/3 a carico solidale di Parte_1
e e per 1/3 a carico di
[...] Parte_2 [...]
Controparte_2
22 Così deciso in Firenze il 6 maggio 2025.
Il Presidente rel.est.
23