Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 17/03/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei IGnori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5027/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 07/10/2024
DA
) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv.
BERTONI CARLA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BERTONI CARLA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti chiedono all'Ill.mo Tribunale di Mantova di accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto, con facoltà di fissare la residenza ove meglio loro aggrada e con obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni variazione della medesima.
2) La casa coniugale sita in Ceresara (MN), via Trifoglio n. 34, di proprietà di entrambi i ricorrenti, viene assegnata al IG. che continuerà Controparte_1 ad abitarla con il figlio;
la IG.ra ha già Persona_1 Parte_1 lasciato la casa coniugale prelevando i propri effetti personali e trasferito la
Il mobilio di arredo della casa coniugale è già stato concordemente suddiviso tra le parti.
3) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori con collocazione e Per_2 residenza presso l'abitazione della madre.
I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nell'interesse della figlia, garantendo alla stessa, altresì, un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
I IGnori e dovranno assumere di Parte_1 Controparte_1 comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia , mentre ogni Per_2 genitore potrà singolarmente assumere autonomamente le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione durante il periodo di permanenza della figlia presso le rispettive abitazioni.
4) Il padre avrà facoltà di vedere la figlia ogni volta che vorrà fuori Per_2 dall'abitazione materna nonché di tenerla con sé, secondo le seguenti modalità:
- fine settimana alternati dal venerdì sera ore 20,00 al sabato sera ore 20,00, in tale caso il padre si impegna ad accompagnare a scuola la figlia nella mattinata di sabato;
oppure dal sabato sera ore 20,00 alla domenica sera ore 20,00 allorché il padre riporterà la figlia presso l'abitazione materna;
oltre ad una sera alla settimana (preferibilmente il mercoledì) dalle ore 20,00 alle ore 22,00 allorché il padre riporterà la figlia presso l'abitazione materna.
Inoltre, la figlia resterà con il padre:
- 7 (sette) giorni consecutivi durante le vacanze natalizie alternando dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio di ogni anno;
- 3 (tre) giorni consecutivi durante le vacanze pasquali alternando il venerdì, sabato e domenica oppure lunedì, martedì e mercoledì di ogni anno;
- 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, con comunicazione del periodo delle vacanze con il padre entro il mese di giugno di ogni anno.
Il tutto nel rispetto della volontà e degli impegni scolastici e sportivi della minore stessa.
5) Il IG. verserà alla IG.ra entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 15(quindici) di ogni mese, la somma di euro 400,00 (quattrocento/00), a partire dal mese di settembre 2024, quale contributo al mantenimento della figlia
2 sul conto corrente intestato alla IG.ra , da rivalutarsi di anno in anno Pt_1 secondo gli indici ISTAT.
Quanto sopra sino a quando la figlia si troverà nella concreta condizione di autosufficienza economica percependo un reddito che le consenta di provvedere alle proprie eIGenze.
6) Sono a carico di ciascun genitore per il 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
a) spese mediche:
- tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte da SSN);
- quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche:
- tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora la figlia voglia proseguire negli studi);
- acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, (se richiesto dall'istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle eIGenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, ect.);
- spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano);
3 - spese per baby-sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili);
- spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento/00);
c) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami).
- Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo:
spese per il tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche, erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby-sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o dell'autovettura; per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.
Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
7) L'Assegno Unico Universale verrà percepito interamente dalla IG.ra
. Parte_1
8) È vietato a ciascun genitore di pubblicare le foto della figlia sul profilo Facebook nonché su ogni altro social network, provvedendosi alla immediata rimozione di quelle esistenti.
9) I s i g n o r i e dichiarano di essere Parte_1 Controparte_1 economicamente autosufficienti ed in grado di provvedere a sé stessi godendo di redditi propri.
10) Spese legali sono a carico dei ricorrenti in parti uguali.
4 11) I coniugi chiedono la pronuncia della sentenza di separazione. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in MONTICHIARI in data 11/10/1997 (con atto trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Predetto Comune al numero 57, parte II, serie A, anno 1997) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato
Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MONTICHIARI (BS) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 13.03.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
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