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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/03/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile in funzione di giudice monocratico, dott. Salvatore Di Biase, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile n. 2957 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad
OGGETTO: opposizione a pignoramento presso terzi
T r a
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Gargiulo Controparte_1 C.F._1
(c.f. ), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio al Corso Alcide De C.F._2
Gasperi n. 16, C/mare di Stabia (Na), in virtù di procura ex art. 83 C.p.c. apposta in calce al ricorso in opposizione ricorrente;
contro la società in plrpt con sede legale in via Adriano Olivetti n. 7, Trento (Tn), n. di c.f. Controparte_2
e indirizzo pec rapp.ta e difesa dall'avv. Alessandro P.IVA_1 Email_1
Santoro presso il cui studio elett.te domicilia in Salerno alla Conforti n. 11 giusta procura in atti;
resistente;
e
, dom.to come in atti;
Controparte_3 terzo pignorato.
Conclusioni delle parti: come da verbale di causa.
Motivi della decisione
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione al pignoramento presso terzi n. 20220002071370733321303 notificato ad istanza della in data 23/05/2022, riferito al CP_2 mancato pagamento di Tassa automobilistica anno 2012 oltre sanzioni ed altro per l'importo di € 368,69.
Deduceva che il pignoramento gli era stato notificato in mancanza di titolo sottostante e comunque invocava la intervenuta prescrizione triennale del diritto dell'ente impositore a riscuotere il tributo
Concludeva pertanto per l'annullamento del pignoramento con vittoria di spese e compensi di lite.
Sul ricorso così proposto, veniva quindi fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Il ricorso e pedissequo provvedimento, venivano ritualmente notificati nel termine assegnato. Si costituiva la resistente che impugnava l'avverso dedotto concludendo per il rigetto della domanda.
In primo luogo va valutata la tempestività dell'opposizione.
Le motivazioni addotte a sostegno della stessa inducono ad una qualificazione dell'azione quale opposizione all'esecuzione proposta ex art 615 II comma cpc deducendosi con essa l'inesistenza originaria del titolo esecutivo atto a consentire l'inizio dell'esecuzione forzata.
L'opposizione è pertanto tempestiva non essendo sottoposta a limiti temporali.
Ancora in linea preliminare, occorre evidenziare che l'attore ha provato e documentato la sussistenza dei presupposti ed il fondamento della domanda.
Occorre premettere che secondo il recente orientamento della Suprema Corte, in caso di crediti tributari successivi alla notifica della cartella di pagamento, qualora la relativa pretesa tributaria sia divenuta definitiva, riguardo ai successivi fatti estintivi della pretesa tributaria, competente e decidere è il giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione cui spetta l'ordinaria verifica dell'attualità del diritto dell'ente creditore a procedere all'esecuzione forzata (Cass.sez.Unite n.34447/2019 e 7822/2020).
Pertanto, alla luce delle recenti statuizioni della Suprema Corte si deve ritenere sussistente la giurisdizione del Giudice adìto.
Nel merito l'opposizione è fondata e pertanto va accolta per i motivi che seguono. Invero l'opponente ha posto a fondamento dell'opposizione la prescrizione del diritto dell'amministrazione di riscuotere il credito e comunque il diritto della convenuta a procedere ad esecuzione forzata per la sussistenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del ruolo.
In materia di tasse automobilistiche ai fini della prescrizione, si applica l'art. 5 del D.l. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86 secondo cui “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Nel caso in specie risulta pacifico in quanto documentalmente provato che, alla dalla data cui si riferisce la tassa auto del 2012, dalla cui epoca ha cominciato a decorrere il termine di prescrizione a cui successivamente, è seguita la utile notifica del preavviso di iscrizione fermo amministrativo in data 19/2-
13/3/19 e quindi oltre il termine di prescrizione previsto dalla legge.
Orbene in mancanza di atti interruttivi della prescrizione validamente portati a conoscenza e comunque notificati al contribuente, si deve ritenere che l'opposta non ha provveduto alla riscossione del credito nel termine di prescrizione previsto dalla normativa vigente. In definitiva dall'istruttoria espletata è emersa l'inesistenza di un titolo esecutivo che abbia legittimato la minacciata azione esecutiva.
Per i suesposti motivi deve essere accolta la domanda apparendo fondata la eccepita prescrizione del diritto dell'ente impositore a procedere ad esecuzione e comunque alla riscossione del tributo.
Considerato le motivazioni poste a sostegno della presente decisione concernenti la fase successiva alla formazione del ruolo le spese di lite, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della opposta e si liquidano tenendo conto del valore della causa e dell'attività professionale svolta, il tutto CP_2 come da dispositivo con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona del dott.
Salvatore Di Biase, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza, così provvede:
a) Accoglie la domanda e per l'effetto annulla l'impugnato pignoramento;
b) per l'effetto condanna l'opposta in p.l.r.p.t. al pagamento delle spese del CP_2 presente giudizio che si liquidano in € 50,00 per spese (nulla per cu non corrisposto) ed Euro 500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge con attribuzione in favore del procuratore anticipatario Avv. Francesco Gargiulo.
Torre Annunziata 27.03.25
Il GOP
Dott. Salvatore Di Biase
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile in funzione di giudice monocratico, dott. Salvatore Di Biase, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile n. 2957 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad
OGGETTO: opposizione a pignoramento presso terzi
T r a
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Gargiulo Controparte_1 C.F._1
(c.f. ), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio al Corso Alcide De C.F._2
Gasperi n. 16, C/mare di Stabia (Na), in virtù di procura ex art. 83 C.p.c. apposta in calce al ricorso in opposizione ricorrente;
contro la società in plrpt con sede legale in via Adriano Olivetti n. 7, Trento (Tn), n. di c.f. Controparte_2
e indirizzo pec rapp.ta e difesa dall'avv. Alessandro P.IVA_1 Email_1
Santoro presso il cui studio elett.te domicilia in Salerno alla Conforti n. 11 giusta procura in atti;
resistente;
e
, dom.to come in atti;
Controparte_3 terzo pignorato.
Conclusioni delle parti: come da verbale di causa.
Motivi della decisione
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione al pignoramento presso terzi n. 20220002071370733321303 notificato ad istanza della in data 23/05/2022, riferito al CP_2 mancato pagamento di Tassa automobilistica anno 2012 oltre sanzioni ed altro per l'importo di € 368,69.
Deduceva che il pignoramento gli era stato notificato in mancanza di titolo sottostante e comunque invocava la intervenuta prescrizione triennale del diritto dell'ente impositore a riscuotere il tributo
Concludeva pertanto per l'annullamento del pignoramento con vittoria di spese e compensi di lite.
Sul ricorso così proposto, veniva quindi fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Il ricorso e pedissequo provvedimento, venivano ritualmente notificati nel termine assegnato. Si costituiva la resistente che impugnava l'avverso dedotto concludendo per il rigetto della domanda.
In primo luogo va valutata la tempestività dell'opposizione.
Le motivazioni addotte a sostegno della stessa inducono ad una qualificazione dell'azione quale opposizione all'esecuzione proposta ex art 615 II comma cpc deducendosi con essa l'inesistenza originaria del titolo esecutivo atto a consentire l'inizio dell'esecuzione forzata.
L'opposizione è pertanto tempestiva non essendo sottoposta a limiti temporali.
Ancora in linea preliminare, occorre evidenziare che l'attore ha provato e documentato la sussistenza dei presupposti ed il fondamento della domanda.
Occorre premettere che secondo il recente orientamento della Suprema Corte, in caso di crediti tributari successivi alla notifica della cartella di pagamento, qualora la relativa pretesa tributaria sia divenuta definitiva, riguardo ai successivi fatti estintivi della pretesa tributaria, competente e decidere è il giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione cui spetta l'ordinaria verifica dell'attualità del diritto dell'ente creditore a procedere all'esecuzione forzata (Cass.sez.Unite n.34447/2019 e 7822/2020).
Pertanto, alla luce delle recenti statuizioni della Suprema Corte si deve ritenere sussistente la giurisdizione del Giudice adìto.
Nel merito l'opposizione è fondata e pertanto va accolta per i motivi che seguono. Invero l'opponente ha posto a fondamento dell'opposizione la prescrizione del diritto dell'amministrazione di riscuotere il credito e comunque il diritto della convenuta a procedere ad esecuzione forzata per la sussistenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del ruolo.
In materia di tasse automobilistiche ai fini della prescrizione, si applica l'art. 5 del D.l. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86 secondo cui “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Nel caso in specie risulta pacifico in quanto documentalmente provato che, alla dalla data cui si riferisce la tassa auto del 2012, dalla cui epoca ha cominciato a decorrere il termine di prescrizione a cui successivamente, è seguita la utile notifica del preavviso di iscrizione fermo amministrativo in data 19/2-
13/3/19 e quindi oltre il termine di prescrizione previsto dalla legge.
Orbene in mancanza di atti interruttivi della prescrizione validamente portati a conoscenza e comunque notificati al contribuente, si deve ritenere che l'opposta non ha provveduto alla riscossione del credito nel termine di prescrizione previsto dalla normativa vigente. In definitiva dall'istruttoria espletata è emersa l'inesistenza di un titolo esecutivo che abbia legittimato la minacciata azione esecutiva.
Per i suesposti motivi deve essere accolta la domanda apparendo fondata la eccepita prescrizione del diritto dell'ente impositore a procedere ad esecuzione e comunque alla riscossione del tributo.
Considerato le motivazioni poste a sostegno della presente decisione concernenti la fase successiva alla formazione del ruolo le spese di lite, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della opposta e si liquidano tenendo conto del valore della causa e dell'attività professionale svolta, il tutto CP_2 come da dispositivo con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona del dott.
Salvatore Di Biase, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza, così provvede:
a) Accoglie la domanda e per l'effetto annulla l'impugnato pignoramento;
b) per l'effetto condanna l'opposta in p.l.r.p.t. al pagamento delle spese del CP_2 presente giudizio che si liquidano in € 50,00 per spese (nulla per cu non corrisposto) ed Euro 500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge con attribuzione in favore del procuratore anticipatario Avv. Francesco Gargiulo.
Torre Annunziata 27.03.25
Il GOP
Dott. Salvatore Di Biase