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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 07/03/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Federico Paciolla Consigliere
dott.ssa Monica Callegari Consigliere estensore Oggetto: Promessa di ha pronunciato seguente pagamento – ricognizione di debito SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 89/2023 R.G.
promossa
da
c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso da sé stesso e dall'avvocato DE TILLA ROBERTO
- appellante -
contro
c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. DORIGATTI CHRISTIAN, giusta delega in atti
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 350/2023 del
Tribunale di Bolzano di data 02.05.2023
Causa rimessa al collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
1 all'udienza del 20.11.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procurtore di parte appellante:
a) accogliere l'appello ed in riforma della sentenza impugnata,
revocare il decreto opposto;
b) rigettare la domanda azionata;
c) in ogni caso disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
del procuratore di parte appellata:
contrariis reiectis voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per i motivi tutti di cui in narrativa, respingere l'appello proposto da siccome infondato in fatto e in diritto, Parte_1
confermando l'impugnata sentenza e condannando l'appellante alla rifusione integrale delle spese di lite del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
interponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1286/2021, emesso in data 6/7.10.2021 dal
Tribunale di Bolzano su richiesta della società Controparte_1
per la somma di € 6.100,00, dovuta a titolo di corrispettivo per i lavori di scavo, demolizione e allacciamento gas e acquedotto nell'immobile sito a Bolzano in via Pacher 17.
Le deduzioni delle parti e le vicende processuali relative al giudizio di primo grado si trovano chiaramente esposte in esordio di motivazione nella sentenza impugnata.
2 La vertenza è stata definita dal Tribunale con sentenza n. 832/2023 del 02.05.2023, che ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, gravando l'attore opponente delle spese del procedimento.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello Parte_1
lamentando l'insussistenza dei presupposti per il
[...]
procedimento monitorio ed asserendo l'insussistenza della prova sul conferimento dell'incarico e sul pagamento da parte dell'opponente oltre che l'inesistenza della negotiorum gestio.
L'appellante, inoltre si duole di un'erronea decisione sulle spese di lite.
Si è costituita in giudizio chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata ritenuta corretta.
All'udienza del 20.11.2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 1 D.L. 19/2020 conv. in legge n.35/2020 e succ. mod., con il consenso delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo luogo, quanto all'eccezione sollevata da parte opponente relativa alla carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto per difetto del requisito della prova scritta, va osservato che la prova scritta necessaria e sufficiente per la pronuncia del decreto ingiuntivo,
successivamente opposto, era stata correttamente fornita e
3 infatti consisteva nella fattura registrata nelle scritture contabili, delle quali è stato allegato l'estratto.
Il rilievo del giudice di primo grado relativo a un'astratta insufficienza del valore probatorio della fattura azionata, perché
di emissione unilaterale da parte della si Controparte_1
riferisce al giudizio di opposizione. In tale fase, infatti il creditore ha il dovere di dimostrare la sussistenza del proprio credito ex art. 2697 c.c. e l'esatto adempimento delle prestazioni sottese, quindi la fattura, che è appunto documento di emissione unilaterale non è prova sufficiente, ma nel caso in esame, come osservato dal Tribunale, tale insufficienza probatoria è stata sopperita dalle prove per testi raccolte nella fase istruttoria.
2. Per il resto, poiché è pacifico che i lavori di cui è causa sono stati effettivamente eseguiti, va ricordato che in materia di appalto, la Corte di Cassazione ha ritenuto che: “Qualora
l'appaltatore, al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo per
l'esecuzione di lavori in un appartamento, citi in giudizio un
soggetto qualificandolo come proprietario di quest'ultimo e,
successivamente, accertato che l'immobile sia di proprietà di
terzi, deduca che le prestazioni sono state effettuate a seguito di
disposizioni impartite personalmente dal convenuto, nonché di
accordi conclusi direttamente con costui, l'accertamento
preliminare ed assorbente da compiere consiste nel verificare se
il convenuto medesimo abbia effettivamente contratto
4 un'obbligazione diretta e personale con l'attore per i lavori in
questione.” (Cass. civ., Ordinanza n. 15508 del 22/06/2017).
3. Occorre quindi valutare le risultanze istruttorie.
[.. Il teste impiegato tecnico di SEAB Testimone_1
ha dichiarato: “Il sig. oltre a dichiarare di CP_2 Pt_1
ritenere opportuna la sostituzione del tubo dell'acqua, ha anche
dichiarato di ritenere a suo carico il lavoro dalla valvola stradale
sino al contatore e ha incaricato la ditta di eseguire il CP_1
lavoro”. Inoltre, il teste ha dichiarato: “il signore Testimone_2
che si è presentato dopo che abbiamo suonato al campanello di
casa ci ha incaricato di eseguire il lavoro di sostituzione del tubo
del gas e dell'acqua. Ricordo che con lui è stato chiarito che i
lavori sarebbero stati a suo carico per le porzioni di tubo dalla
valvola posta in strada fino al suo contatore. Lui era d'accordo
con tutto ciò”.
Da tali testimonianze risulta che l'appellante, una volta compresa l'urgenza dei lavori da effettuarsi, ha convenuto circa la necessità dell'intervento della sulle Controparte_1
condutture del gas e dell'acqua conferendo l'incarico d'esecuzione dell'opera.
A conferma della conversazione tenuta tra la società
appaltatrice e l'avv. in merito al preventivo dei costi per i Pt_1
lavori da eseguire e dell'accettazione da parte di quest'ultimo, il teste ha dichiarato anche: “Ricordo che gli è Testimone_2
stato fatto un preventivo di 5.000 euro e lui l'ha accettato e ha
5 detto di essere d'accordo. Hanno prima parlato a voce e poi il sig.
gli ha inviato l'offerta scritta via mail. Io ero presente e CP_1
Parte ricordo che c'era il sig. e il sig. , oltre al sig. CP_1 CP_3
.
[...]
Risultando sufficientemente provato l'incarico conferito da parte dell'appellante e considerato che “nell'ambito del
rapporto di appalto, è il committente, quale che sia il suo diritto
sulla cosa oggetto dei lavori appaltati, che assume l'obbligazione
di pagamento del corrispettivo di cui all'art. 1665 c.c., nei
confronti dell'appaltatore, il quale, tenuto conto della natura
personale del rapporto de quo, non può anche rivolgersi nei
confronti del proprietario della cosa suddetta, ove questi sia
rimasto estraneo al contratto” (Cass. civ. n. 3419/2011 già citata dal Tribunale), va confermata la condanna dell'avv. al Pt_1
pagamento dei lavori commissionati.
Infatti, seppure all'epoca l'appellante fosse possessore senza titolo e non proprietario dell'immobile, avendo personalmente commissionato i lavori è obbligato al pagamento del relativo corrispettivo.
4. Da ultimo, va osservato che il Tribunale ha correttamente rilevato che nel caso in esame non è emerso alcun elemento, al di là dell'asserita qualifica formale di proprietario, che consenta di attribuire a quest'ultimo il ruolo di committente, svolto in concreto esclusivamente dall'avv. , Pt_1
detentore pro tempore dell'immobile. La circostanza è
6 fondamentale ai fini della soluzione della controversia e ne consegue che l'appellante è personalmente responsabile nei confronti dell'impresa appaltatrice, salvo, una volta effettuato il pagamento, il diritto di rivalsa sul proprietario dell'immobile
(azione non proposta).
In definitiva, l'appello è infondato e non merita accoglimento.
5. Quanto alle spese, si rileva che il giudice di primo grado le ha correttamente poste a carico della parte soccombente e liquidate in applicazione dei parametri ministeriali.
Rigettato l'appello, anche le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e dovranno essere integralmente rimborsate dall'appellante a Controparte_1
La liquidazione va effettuata in applicazione dello scaglione medio dei parametri ministeriali disciplinati dal DM.
55/2014 per il valore della causa.
PQM
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di
Bolzano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 832/2023 del 02.05.2023, del Tribunale di
Bolzano, nel contraddittorio delle parti così provvede:
1. disattende l'appello;
7
2. condanna a rifondere a le Pt_1 Pt_1 Controparte_1
spese del presente grado di giudizio che liquida nell'importo complessivo di € 4.560,90 di cui € 1.134,00 per la fase di studio,
€ 921,00 per la fase introduttiva, € 1.911,00 per la fase decisionale, € 594,90 per spese generali oltre IVA e CAP;
3. si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante , ai sensi del co. 1-quater Parte_1
dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17
l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, lì 15 gennaio 2025
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Monica Callegari
Il Funzionario Giudiziario
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Federico Paciolla Consigliere
dott.ssa Monica Callegari Consigliere estensore Oggetto: Promessa di ha pronunciato seguente pagamento – ricognizione di debito SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 89/2023 R.G.
promossa
da
c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso da sé stesso e dall'avvocato DE TILLA ROBERTO
- appellante -
contro
c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. DORIGATTI CHRISTIAN, giusta delega in atti
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 350/2023 del
Tribunale di Bolzano di data 02.05.2023
Causa rimessa al collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
1 all'udienza del 20.11.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procurtore di parte appellante:
a) accogliere l'appello ed in riforma della sentenza impugnata,
revocare il decreto opposto;
b) rigettare la domanda azionata;
c) in ogni caso disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
del procuratore di parte appellata:
contrariis reiectis voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per i motivi tutti di cui in narrativa, respingere l'appello proposto da siccome infondato in fatto e in diritto, Parte_1
confermando l'impugnata sentenza e condannando l'appellante alla rifusione integrale delle spese di lite del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
interponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1286/2021, emesso in data 6/7.10.2021 dal
Tribunale di Bolzano su richiesta della società Controparte_1
per la somma di € 6.100,00, dovuta a titolo di corrispettivo per i lavori di scavo, demolizione e allacciamento gas e acquedotto nell'immobile sito a Bolzano in via Pacher 17.
Le deduzioni delle parti e le vicende processuali relative al giudizio di primo grado si trovano chiaramente esposte in esordio di motivazione nella sentenza impugnata.
2 La vertenza è stata definita dal Tribunale con sentenza n. 832/2023 del 02.05.2023, che ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, gravando l'attore opponente delle spese del procedimento.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello Parte_1
lamentando l'insussistenza dei presupposti per il
[...]
procedimento monitorio ed asserendo l'insussistenza della prova sul conferimento dell'incarico e sul pagamento da parte dell'opponente oltre che l'inesistenza della negotiorum gestio.
L'appellante, inoltre si duole di un'erronea decisione sulle spese di lite.
Si è costituita in giudizio chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata ritenuta corretta.
All'udienza del 20.11.2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 1 D.L. 19/2020 conv. in legge n.35/2020 e succ. mod., con il consenso delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo luogo, quanto all'eccezione sollevata da parte opponente relativa alla carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto per difetto del requisito della prova scritta, va osservato che la prova scritta necessaria e sufficiente per la pronuncia del decreto ingiuntivo,
successivamente opposto, era stata correttamente fornita e
3 infatti consisteva nella fattura registrata nelle scritture contabili, delle quali è stato allegato l'estratto.
Il rilievo del giudice di primo grado relativo a un'astratta insufficienza del valore probatorio della fattura azionata, perché
di emissione unilaterale da parte della si Controparte_1
riferisce al giudizio di opposizione. In tale fase, infatti il creditore ha il dovere di dimostrare la sussistenza del proprio credito ex art. 2697 c.c. e l'esatto adempimento delle prestazioni sottese, quindi la fattura, che è appunto documento di emissione unilaterale non è prova sufficiente, ma nel caso in esame, come osservato dal Tribunale, tale insufficienza probatoria è stata sopperita dalle prove per testi raccolte nella fase istruttoria.
2. Per il resto, poiché è pacifico che i lavori di cui è causa sono stati effettivamente eseguiti, va ricordato che in materia di appalto, la Corte di Cassazione ha ritenuto che: “Qualora
l'appaltatore, al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo per
l'esecuzione di lavori in un appartamento, citi in giudizio un
soggetto qualificandolo come proprietario di quest'ultimo e,
successivamente, accertato che l'immobile sia di proprietà di
terzi, deduca che le prestazioni sono state effettuate a seguito di
disposizioni impartite personalmente dal convenuto, nonché di
accordi conclusi direttamente con costui, l'accertamento
preliminare ed assorbente da compiere consiste nel verificare se
il convenuto medesimo abbia effettivamente contratto
4 un'obbligazione diretta e personale con l'attore per i lavori in
questione.” (Cass. civ., Ordinanza n. 15508 del 22/06/2017).
3. Occorre quindi valutare le risultanze istruttorie.
[.. Il teste impiegato tecnico di SEAB Testimone_1
ha dichiarato: “Il sig. oltre a dichiarare di CP_2 Pt_1
ritenere opportuna la sostituzione del tubo dell'acqua, ha anche
dichiarato di ritenere a suo carico il lavoro dalla valvola stradale
sino al contatore e ha incaricato la ditta di eseguire il CP_1
lavoro”. Inoltre, il teste ha dichiarato: “il signore Testimone_2
che si è presentato dopo che abbiamo suonato al campanello di
casa ci ha incaricato di eseguire il lavoro di sostituzione del tubo
del gas e dell'acqua. Ricordo che con lui è stato chiarito che i
lavori sarebbero stati a suo carico per le porzioni di tubo dalla
valvola posta in strada fino al suo contatore. Lui era d'accordo
con tutto ciò”.
Da tali testimonianze risulta che l'appellante, una volta compresa l'urgenza dei lavori da effettuarsi, ha convenuto circa la necessità dell'intervento della sulle Controparte_1
condutture del gas e dell'acqua conferendo l'incarico d'esecuzione dell'opera.
A conferma della conversazione tenuta tra la società
appaltatrice e l'avv. in merito al preventivo dei costi per i Pt_1
lavori da eseguire e dell'accettazione da parte di quest'ultimo, il teste ha dichiarato anche: “Ricordo che gli è Testimone_2
stato fatto un preventivo di 5.000 euro e lui l'ha accettato e ha
5 detto di essere d'accordo. Hanno prima parlato a voce e poi il sig.
gli ha inviato l'offerta scritta via mail. Io ero presente e CP_1
Parte ricordo che c'era il sig. e il sig. , oltre al sig. CP_1 CP_3
.
[...]
Risultando sufficientemente provato l'incarico conferito da parte dell'appellante e considerato che “nell'ambito del
rapporto di appalto, è il committente, quale che sia il suo diritto
sulla cosa oggetto dei lavori appaltati, che assume l'obbligazione
di pagamento del corrispettivo di cui all'art. 1665 c.c., nei
confronti dell'appaltatore, il quale, tenuto conto della natura
personale del rapporto de quo, non può anche rivolgersi nei
confronti del proprietario della cosa suddetta, ove questi sia
rimasto estraneo al contratto” (Cass. civ. n. 3419/2011 già citata dal Tribunale), va confermata la condanna dell'avv. al Pt_1
pagamento dei lavori commissionati.
Infatti, seppure all'epoca l'appellante fosse possessore senza titolo e non proprietario dell'immobile, avendo personalmente commissionato i lavori è obbligato al pagamento del relativo corrispettivo.
4. Da ultimo, va osservato che il Tribunale ha correttamente rilevato che nel caso in esame non è emerso alcun elemento, al di là dell'asserita qualifica formale di proprietario, che consenta di attribuire a quest'ultimo il ruolo di committente, svolto in concreto esclusivamente dall'avv. , Pt_1
detentore pro tempore dell'immobile. La circostanza è
6 fondamentale ai fini della soluzione della controversia e ne consegue che l'appellante è personalmente responsabile nei confronti dell'impresa appaltatrice, salvo, una volta effettuato il pagamento, il diritto di rivalsa sul proprietario dell'immobile
(azione non proposta).
In definitiva, l'appello è infondato e non merita accoglimento.
5. Quanto alle spese, si rileva che il giudice di primo grado le ha correttamente poste a carico della parte soccombente e liquidate in applicazione dei parametri ministeriali.
Rigettato l'appello, anche le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e dovranno essere integralmente rimborsate dall'appellante a Controparte_1
La liquidazione va effettuata in applicazione dello scaglione medio dei parametri ministeriali disciplinati dal DM.
55/2014 per il valore della causa.
PQM
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di
Bolzano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 832/2023 del 02.05.2023, del Tribunale di
Bolzano, nel contraddittorio delle parti così provvede:
1. disattende l'appello;
7
2. condanna a rifondere a le Pt_1 Pt_1 Controparte_1
spese del presente grado di giudizio che liquida nell'importo complessivo di € 4.560,90 di cui € 1.134,00 per la fase di studio,
€ 921,00 per la fase introduttiva, € 1.911,00 per la fase decisionale, € 594,90 per spese generali oltre IVA e CAP;
3. si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante , ai sensi del co. 1-quater Parte_1
dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17
l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, lì 15 gennaio 2025
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Monica Callegari
Il Funzionario Giudiziario
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