Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 24/03/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5446/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 19/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 27/11/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato FRANCESCA Parte_1 C.F._1
LORENZETTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Castelnuovo di
Garfagnana (LU), via G. Garibaldi n. 22, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato DAVIDE Controparte_1 C.F._2
BARBUTI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Barga (LU), frazione Fornaci di Barga, via A. De Gasperi s.c., giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate: Per_ «a) i figli minori e rimarranno affidati ad entrambi i genitori ma con collocazione Per_1 prevalente e residenza presso la madre nella casa familiare sita in Camporgiano (LU), Fraz. Filicaia,
Via Vallisneri n.
4. I genitori prenderanno di comune accordo ogni decisione di straordinaria amministrazione, mentre ciascuno di essi, per il tempo in cui avrà presso di sé i figli, assumerà quelle ordinarie;
Per_ b) il Sig. avrà diritto e/o obbligo di tenere con sé i figli e a week end Controparte_1 Per_1 alternarti dal sabato mattina all'uscita di scuola nel periodo scolastico o dalle ore 10.00 nel periodo extra scolastico fino alla domenica sera quando verso le ore 21.30 li riaccompagnerà dalla madre.
Il Sig. terrà con sé i figli anche due giorni infrasettimanalmente con pernottamento presso CP_1
1
c) il Sig. sarà tenuto a corrispondere alla moglie un assegno mensile di € 400,00 Controparte_1 omnia (€ 200,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori Per_1 Per_ e da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese e rivalutabile annualmente ex indici ISTAT, tramite bonifico bancario sul c/c intestato alla Sig.ra recante IBAN Parte_1
[...];
d) le spese straordinarie dei figli minori saranno da dividersi tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno come da protocollo del Tribunale di Lucca che di seguito si riporta. In deroga a quanto previsto dal suddetto protocollo il Sig. si obbliga, altresì, al pagamento di alcune Controparte_1 delle spese straordinarie dei figli minori nella misura del 100%. Tali spese sono, specificatamente, le spese straordinarie seguenti: - Libri di testo - Materiale di corredo scolastico di inizio anno - Gite scolastiche didattiche. Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio -
Spese per progetti curriculari scolastici - Spese per tempo prolungato o dopo scuola tra le spese che rientrano nelle “Spese straordinarie che NON necessitano del preventivo accordo tra i genitori”; -
Ripetizioni, Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages) - attività ludico-ricreative (centri estivi) tra le spese che rientrano nelle “Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori”; Inoltre, in deroga alla disciplina sulle spese “ordinarie” (che dovrebbero ritenersi comprese nel mantenimento mensile dei figli), il Sig. si accolla al 100% le spese Controparte_1 per i buoni mensa scolastica e le spese sostenute dalla Sig.ra per l'abbigliamento più Pt_1 importante (scarpe, giacconi, ecc, e quanto occorrente per il cambio stagione), previa consegna delle relative ricevute di pagamento, sino al limite di rimborso di € 500,00 annue. A titolo esplicativo si riporta testualmente il protocollo del Tribunale di Lucca ove per spese straordinarie si intendono quelle ivi elencate che si distinguono in “Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: - mediche urgenti e necessarie;
- trattamenti sanitari, esami, viste specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche) - Tickets e spese farmaceutiche - Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici - Libri di testo -
Materiale di corredo scolastico di inizio anno - Gite scolastiche didattiche - Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio - Spese per progetti curriculari scolastici - Spese per tempo prolungato o dopo scuola - Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione - Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio - Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori - Spese per regali dei compagni di scuola. Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: - Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti
2 sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN) – Ripetizioni - Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master) - Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche) - gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero - Scuole e università private - Baby sitter post separazione (pre -scuola e dopo -scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio) - viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio - attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages) - attività ludico - ricreative (centri estivi) - cellulare - spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore - conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole -guida private - spese per OM, ES (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.)”; e) le parti fin da ora concordano che l'assegno unico e/o ogni altro beneficio previsto dalla legge verrà richiesto esclusivamente dalla Sig.ra Parte_1
f) i coniugi prestano, sin da ora, reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi;
g) il Sig. sin d'ora si impegna, con il presente atto, a cedere e trasferire la propria Controparte_1 quota di proprietà del 50% alla Sig.ra che accetta ed acquista con ogni garanzia di Parte_1 legge la piena proprietà dell'immobile sito in Camporgiano (LU), Fraz. Filicaia, Via Vallisneri n. 4, censito in Catasto Fabbricati del Comune di Camporgiano alla Sezione C, Foglio 8, Mappale 3368,
Subalterno 1, Categoria A/3, Classe 3, Vani 6, Rendita Catastale Euro 202,04. Il Sig. ai CP_1 sensi dell'art. 19, comma 14 D.L. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010, dichiara che i dati catastali sopra menzionati si riferiscono alle planimetrie depositate nel Catasto del Comune di
Camporgiano (LU) che si allegano al presente ricorso e che i sopra menzionati dati catastali e le planimetrie depositate ed allegate al presente ricorso sono conformi allo stato di fatto;
h) la Sig.ra si impegna sin d'ora, con il presente atto, a fronte del trasferimento di Parte_1 proprietà di cui al precedente punto g), ad accollarsi in via esclusiva l'intero debito residuo (in linea capitale ammontante ad oggi a circa € 56.710,83) che i coniugi hanno verso la Controparte_2 con sede sociale in Torino (TO), Piazza San Carlo n. 156, per un mutuo di originari €
[...]
68.000,00, di cui al contratto di mutuo fondiario stipulato in data 6.06.2019 a rogito Notaio Avv.
Rep. N. 110.985 Raccolta n. 28.025, registrato a Castelnuovo di Garfagnana il Persona_3
10.06.2019 n. 313, garantito da ipoteca volontaria per la somma di € 136.000,00 iscritta a Lucca il
10.06.2019 al n. 1378 di particolare, che verrà cancellata a suo tempo a cura e spese della Sig.ra una volta completamente estinto il mutuo. A tali effetti la Sig.ra riconosce Parte_1 Parte_1 di subentrare al Sig. verso la e si obbliga a pagare Controparte_1 Controparte_2 puntualmente le singole rate residue in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotta di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in questione. La Sig.ra si obbliga , altresì , a liberare il signor Parte_1 Controparte_1 dalla fideiussione (“svincolo della fideiussione”) prestata a garanzia del mutuo sopra richiamato, chiedendone semplicemente lo svincolo o, in mancanza di accordo con l'Istituto di Credito riguardo lo svincolo puro e semplice, sostituendo la garanzia con altra equivalente;
i) le parti dichiarano di essere perfettamente a conoscenza che il Presidente del Tribunale di Lucca
3 e l'Ausiliario si limiteranno a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento di proprietà dell'immobile sopra meglio identificato, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni oggetto di trasferimento, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere e alla regolarità urbanistica e impiantistica;
j) le parti si obbligano sin d'ora a curare la trascrizione e la voltura del verbale di udienza contenente il trasferimento immobiliare con effetti traslativi presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando l'Ausiliario dalle responsabilità connesse a tale incombente, nonché a restituire all'Ausiliario la copia della nota entro trenta giorni dall'avvenuta trascrizione».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Camporgiano (LU) il 4/6/2022, antecedentemente al quale Per_ sono nati i due figli (nato il [...]) e (nato il [...]), entrambi ancora minorenni Per_1
- hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico
Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. All'udienza del 19/3/2025 le parti hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso e dalla volontà manifestata dalle parti la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni
4 congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Camporgiano (LU) in data 4/6/2022, debitamente trascritto CP_1 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Camporgiano (LU) all'Atto Numero 2, Parte
I, Ufficio 1, dell'Anno 2022, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PRENDE ATTO del trasferimento immobiliare già avvenuto con il verbale di udienza del
19/3/2025;
d) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
e) SPESE DI LITE al definitivo;
f) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Camporgiano (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 19/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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