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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/04/2025, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. 11693/2014 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Monocratico, dott.ssa Marina Cavallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11693/2014
R.G. e vertente
T R A
e (già ), in persona del legale Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'Avv. Vincenzo Casucci, presso il cui studio in
Acquaviva delle Fonti alla P.zza V. Emanuele II n. 41 sono elettivamente domiciliate,
C O N T R O
ATTRICE
in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Milella ed elettivamente domiciliato in Acquaviva delle Fonti, presso l'Ufficio Autonomo Legale e Contenzioso del Comune,
CONVENUTO
Oggetto: Indebito oggettivo
Conclusioni: come nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 03.10.2024
pagina 1 di 6 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 9.7.2014, notificato il 10.7.2014, la società Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio il
[...] [...]
chiedendone la condanna alla restituzione di una quota parte di quanto Controparte_3
corrisposto a titolo di oneri di urbanizzazione primaria, nella misura di euro 11.220,00, oltre interessi, previo accertamento della mancata realizzazione da parte dell'ente pubblico del tronco idrico e fognario.
A sostegno della propria domanda, deduceva di avere richiesto, in data 29.12.2010, e successivamente ottenuto dal Comune di Acquaviva, il permesso per la costruzione di un complesso immobiliare condominiale per civile abitazione e di avere corrisposto, a tal fine e senza nulla eccepire, i relativi oneri, nella misura complessiva di € 43.659,12, di cui € 19.776,56, per gli oneri di urbanizzazione primaria, ed € 23.882,56, a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria, così come richiesti con nota prot. N. 16517 dell'11.8.2011, versata in atti.
Precisava, ancora, che il pur avendo incassato le somme richieste, non aveva Controparte_3
mai provveduto a realizzare o far realizzare il tronco idrico e fognario.
A fronte dell'asserita inerzia del la società attrice, avendo necessità di ultimare il complesso CP_3
edilizio e non potendo più attendere, in data 25.3.2013, aveva richiesto all'Acquedotto Pugliese S.p.A. di realizzare il tronco idrico e fognario.
Con successiva nota del 17.4.2013, contenente specifico preventivo, indirizzata anche all'amministrazione Comunale di Acquaviva delle Fonti, l'AQP aveva determinato l'entità delle opere di urbanizzazione, quantificando il costo nella misura pari ad € 11.220,00 invitando, pertanto, la società a versare anticipatamente l'importo comunicato.
La aveva provveduto a corrispondere la somma richiesta Controparte_2
all'Acquedotto Pugliese, il quale, previa autorizzazione Comunale n. 30/S/2013, aveva realizzato le anzidette opere.
Con lettera raccomandata a.r. del 12.11.2013, la aveva intimato al CP_2 Controparte_3
la restituzione parziale degli oneri di urbanizzazione, nella misura degli ulteriori costi
[...] sopportati di €11.220,00 per la realizzazione degli allacci idrici e fognanti e, non aveva ricevuto alcun riscontro.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24.11.2014, si costituiva in giudizio il convenuto, CP_3
eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo;
chiariva che il contributo per oneri di urbanizzazione “… ha natura paritetica, giacché si tratta di un mero accertamento dell'obbligazione contributiva, effettuato dalla p.a. in base a rigidi parametri prefissati pagina 2 di 6 dalla legge e dai regolamenti in tema di criteri impositivi, nei cui riguardi essa è sfornita di potestà autoritativa……” , con l'effetto che la richiesta della società attrice, in quanto “domanda volta a porre in discussione l'an o, quantomeno, il quantum degli oneri di urbanizzazione ….” ricadeva nella giurisdizione del giudice amministrativo, a mente dell'art. 133 comma 1 lett. f) c.p.a..
Nel merito, rilevava che la richiesta di scomputo della non poteva Controparte_2
essere accolta, perché la società non aveva seguito l'iter procedimentale disciplinato dall'art. 16, co. 2, del D.P.R. n. 380/2001 essendo necessaria l'autorizzazione alla esecuzione diretta delle opere.
Insisteva, pertanto, nell'accoglimento del difetto di giurisdizione invocato e, in subordine, nel rigetto dell'avversa pretesa, perché del tutto infondata. Il tutto con il favore delle spese di lite.
Nel corso del giudizio, la veniva scissa, mediante trasferimento del Controparte_2
Cont relativo patrimonio nelle Società e . Queste ultime, Pt_1 Parte_1 Parte_1
subentrate nelle ragioni creditorie e debitorie della Società attrice, si costituivano nel presente procedimento con comparsa di costituzione volontaria del 26.3.2018.
Istruita la causa, veniva rinviata all'udienza del 3.10.2024 per la precisazione delle conclusioni e veniva quindi introitata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Merita accoglimento l'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sollevata dal
Comune convenuto, in favore del giudice amministrativo.
Preliminarmente va ricordato che, nel sistema vigente, gli oneri di urbanizzazione e il contributo di costruzione rappresentano un corrispettivo di diritto pubblico, di natura non tributaria, posto a carico del costruttore per la sua partecipazione alla realizzazione delle relative opere in proporzione all'insieme dei benefici che la nuova edificazione trae nel contesto urbano (ex plurimis Cons. Stato, sez. Sez. IV n. 7880/23; Cons. Stato, sez. V, 20 aprile 2009, n. 2359).
E' di fondamentale importanza chiarire che: - i suddetti oneri sono dovuti anche al di là di un nesso di stretta inerenza delle opere di urbanizzazione rispetto alle singole aree;
- il relativo pagamento non comporta la nascita, in capo al titolare della concessione edilizia, di un diritto, azionabile nei confronti della P.A., alla realizzazione e completamento delle opere di urbanizzazione che maggiormente interessano la sua costruzione.
È da osservare, inoltre, che il contributo per oneri di urbanizzazione, da calcolarsi secondo i parametri vigenti al momento del rilascio del titolo edilizio, è dovuto senza che rilevi, ad esclusione dell'obbligo, la già intervenuta realizzazione di opere di urbanizzazione (Cons. Stato, sez. IV, 30 luglio 2012, n.
4320). Viene determinato prescindendo sia dalle singole opere di urbanizzazione, sia dall'utilità che il concessionario ritrae dal titolo edificatorio, sia dalle spese effettivamente occorrenti per realizzare dette pagina 3 di 6 opere. Il può discrezionalmente utilizzare gli introiti per il completamento o la manutenzione CP_3
delle opere di urbanizzazione di qualsiasi parte del territorio, non necessariamente di quello interessato dal permesso di costruzione (Cons. Stato, sez. V, 15 dicembre 2005, n. 7140; Consiglio di Stato Sez. IV
n. 6503 del 19 luglio 2024).
Chiarita la natura e la funzione dell'istituto in esame, quanto alla realizzazione delle citate opere, si evidenzia che l'ordinamento giuridico prevede la possibilità per il Comune di concordare con il costruttore (con assunzione di apposito impegno risultante dal permesso di costruire, da apposita convenzione o da atto unilaterale, con specifica indicazione delle relative modalità e garanzie)
l'esecuzione diretta delle stesse, prefigurando, in tale eventualità, il correlativo “scomputo totale o parziale” della quota degli oneri da corrispondere (cfr. art. 16, comma 2, T.U. cit.; Consiglio di Stato, sez. V, 13 settembre 2018 n. 5372; Consiglio di Stato Sez. IV n. 6503 del 19 luglio 2024).
La disciplina dello scomputo degli oneri di urbanizzazione, quale modalità di introito degli stessi, trasferendo sul privato il compito di realizzare le opere necessarie alla vivibilità della zona interessata dall'intervento, è pertanto un istituto di carattere eccezionale. Esso non può quindi essere applicato a somme e lavori non espressamente previsti dalla convenzione attuativa del piano approvato, essendo solo questo il documento che consente materialmente di realizzare lo scomputo in base alle previsioni dell'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché, in passato, dell'art. 11, comma 1, della l. n. 10 del 1977 e dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942 n. 1150. In caso di convenzioni urbanistiche, la ripartizione degli oneri e la realizzazione diretta di opere da parte dei lottizzanti è fissata al momento della sottoscrizione della convenzione edilizia (Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 15 giugno 2021, n.
4633). E ogni relativa questione deve essere portata all'attenzione del giudice amministrativo, sussistendo in subiecta materia la sua giurisdizione esclusiva.
Costituisce, inoltre, ius receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo cui l'obbligo di restituzione delle somme percepite a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione sorge in capo all'Amministrazione, ai sensi degli artt. 2033 e 2041 c.c,. nel caso in cui il privato rinunci al permesso di costruire, o, comunque, non lo utilizzi, ovvero quando sia intervenuta la decadenza del titolo edilizio.
Questo perché, venendo meno l'attività di trasformazione del territorio, viene meno l'esigenza di parametrare l'incidenza, in termini economici, che l'iniziativa edificatoria avrebbe sull'assetto urbanistico.
E' in presenza di tale circostanza che il pagamento degli oneri risulterebbe privo di causa e la mancata restituzione comporterebbe un evidente ingiustificato arricchimento dell'ente comunale (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 21 agosto 2023, n. 7880; Consiglio di Stato, sez. II, n. 3456/2017; Trib. Napoli Sez.2,
15 aprile 2024 n. 1911; TAR Sicilia, sez. II Catania, sent. 27.1.2017 n. 189).
pagina 4 di 6 Quanto poi alla cognizione delle controversie attinenti alla spettanza e alla liquidazione del contributo per gli oneri di urbanizzazione, che involgono anche quelle relative alla domanda di ripetizione o di compensazione dei medesimi oneri, va detto che essa appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, considerato che, anche secondo l'elaborazione della giurisprudenza amministrativa, nella materia della ripetizione di oneri di urbanizzazione indebitamente versati la giurisdizione spetta al g.a., ai sensi dell'attuale art. 133 lett. f) del c.p.a., e quindi in sede di giurisdizione esclusiva (cfr. Cass.
Civ. Sez. Unite n. 10365/1998; Cass. S.U. 12114/09; 22904/05; da ultimo Cass. S.U. 8619/2015;
Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 agosto 2018, n. 5096).
Peraltro, attesa la natura non sinallagmatica e il regime interamente pubblicistico che connota il contributo de quo, la sua disciplina vincola anche il giudice, al quale è impedito di configurare autonomamente ipotesi di non debenza della specifica prestazione patrimoniale diverse da quelle autoritativamente individuate dal legislatore. (cfr. Consiglio di Stato Sez. IV n. 7880/2023; Cons. Stato, sez. V, 20 aprile 2009, n. 2359; Consiglio di Stato Sez. IV n. 6503 del 19 luglio 2024).
E' incontestabile, invero, che la presente controversia concerna la debenza di una quota del contributo di urbanizzazione e la ripetizione di quanto versato, seppur in parte, a tale titolo.
Le società attrici, succedute alla per volontaria costituzione, Controparte_2
chiedendo, così come hanno chiesto, la condanna del alla Controparte_3
restituzione della quota parte degli Oneri di Urbanizzazione Primaria, versati in sede di concessione edificatoria, hanno necessariamente devoluto alla cognizione di questo giudice un giudizio sull'an e/o sul quantum dei contributi anzidetti. E, dunque, un vaglio su una materia che, per consolidata giurisprudenza, è preclusa alla cognizione del giudice ordinario ed è, in forza dell'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., di esclusiva competenza del giudice amministrativo (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite n.
10365/1998; Cass. S.U. 12114/09; 22904/05 Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 agosto 2018, n. 5096).
Deve pertanto dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022 in ragione del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, in applicazione dei parametri medi.
Devono porsi definitivamente a carico della parte attrice le spese di c.t.u. liquidate come in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e (subentrate alla nei confronti Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
del in persona del Sindaco e rappresentante pro tempore, così Controparte_3
provvede:
pagina 5 di 6 - dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore del giudice amministrativo;
- condanna le società e (già Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
), alla refusione, in favore del convenuto, delle spese di lite che vengono liquidate in
[...] CP_3
euro 5.077,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di c.t.u. liquidate come in atti.
Così deciso in Bari il 26.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Marina Cavallo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Monocratico, dott.ssa Marina Cavallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11693/2014
R.G. e vertente
T R A
e (già ), in persona del legale Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'Avv. Vincenzo Casucci, presso il cui studio in
Acquaviva delle Fonti alla P.zza V. Emanuele II n. 41 sono elettivamente domiciliate,
C O N T R O
ATTRICE
in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Milella ed elettivamente domiciliato in Acquaviva delle Fonti, presso l'Ufficio Autonomo Legale e Contenzioso del Comune,
CONVENUTO
Oggetto: Indebito oggettivo
Conclusioni: come nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 03.10.2024
pagina 1 di 6 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 9.7.2014, notificato il 10.7.2014, la società Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio il
[...] [...]
chiedendone la condanna alla restituzione di una quota parte di quanto Controparte_3
corrisposto a titolo di oneri di urbanizzazione primaria, nella misura di euro 11.220,00, oltre interessi, previo accertamento della mancata realizzazione da parte dell'ente pubblico del tronco idrico e fognario.
A sostegno della propria domanda, deduceva di avere richiesto, in data 29.12.2010, e successivamente ottenuto dal Comune di Acquaviva, il permesso per la costruzione di un complesso immobiliare condominiale per civile abitazione e di avere corrisposto, a tal fine e senza nulla eccepire, i relativi oneri, nella misura complessiva di € 43.659,12, di cui € 19.776,56, per gli oneri di urbanizzazione primaria, ed € 23.882,56, a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria, così come richiesti con nota prot. N. 16517 dell'11.8.2011, versata in atti.
Precisava, ancora, che il pur avendo incassato le somme richieste, non aveva Controparte_3
mai provveduto a realizzare o far realizzare il tronco idrico e fognario.
A fronte dell'asserita inerzia del la società attrice, avendo necessità di ultimare il complesso CP_3
edilizio e non potendo più attendere, in data 25.3.2013, aveva richiesto all'Acquedotto Pugliese S.p.A. di realizzare il tronco idrico e fognario.
Con successiva nota del 17.4.2013, contenente specifico preventivo, indirizzata anche all'amministrazione Comunale di Acquaviva delle Fonti, l'AQP aveva determinato l'entità delle opere di urbanizzazione, quantificando il costo nella misura pari ad € 11.220,00 invitando, pertanto, la società a versare anticipatamente l'importo comunicato.
La aveva provveduto a corrispondere la somma richiesta Controparte_2
all'Acquedotto Pugliese, il quale, previa autorizzazione Comunale n. 30/S/2013, aveva realizzato le anzidette opere.
Con lettera raccomandata a.r. del 12.11.2013, la aveva intimato al CP_2 Controparte_3
la restituzione parziale degli oneri di urbanizzazione, nella misura degli ulteriori costi
[...] sopportati di €11.220,00 per la realizzazione degli allacci idrici e fognanti e, non aveva ricevuto alcun riscontro.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24.11.2014, si costituiva in giudizio il convenuto, CP_3
eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo;
chiariva che il contributo per oneri di urbanizzazione “… ha natura paritetica, giacché si tratta di un mero accertamento dell'obbligazione contributiva, effettuato dalla p.a. in base a rigidi parametri prefissati pagina 2 di 6 dalla legge e dai regolamenti in tema di criteri impositivi, nei cui riguardi essa è sfornita di potestà autoritativa……” , con l'effetto che la richiesta della società attrice, in quanto “domanda volta a porre in discussione l'an o, quantomeno, il quantum degli oneri di urbanizzazione ….” ricadeva nella giurisdizione del giudice amministrativo, a mente dell'art. 133 comma 1 lett. f) c.p.a..
Nel merito, rilevava che la richiesta di scomputo della non poteva Controparte_2
essere accolta, perché la società non aveva seguito l'iter procedimentale disciplinato dall'art. 16, co. 2, del D.P.R. n. 380/2001 essendo necessaria l'autorizzazione alla esecuzione diretta delle opere.
Insisteva, pertanto, nell'accoglimento del difetto di giurisdizione invocato e, in subordine, nel rigetto dell'avversa pretesa, perché del tutto infondata. Il tutto con il favore delle spese di lite.
Nel corso del giudizio, la veniva scissa, mediante trasferimento del Controparte_2
Cont relativo patrimonio nelle Società e . Queste ultime, Pt_1 Parte_1 Parte_1
subentrate nelle ragioni creditorie e debitorie della Società attrice, si costituivano nel presente procedimento con comparsa di costituzione volontaria del 26.3.2018.
Istruita la causa, veniva rinviata all'udienza del 3.10.2024 per la precisazione delle conclusioni e veniva quindi introitata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Merita accoglimento l'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sollevata dal
Comune convenuto, in favore del giudice amministrativo.
Preliminarmente va ricordato che, nel sistema vigente, gli oneri di urbanizzazione e il contributo di costruzione rappresentano un corrispettivo di diritto pubblico, di natura non tributaria, posto a carico del costruttore per la sua partecipazione alla realizzazione delle relative opere in proporzione all'insieme dei benefici che la nuova edificazione trae nel contesto urbano (ex plurimis Cons. Stato, sez. Sez. IV n. 7880/23; Cons. Stato, sez. V, 20 aprile 2009, n. 2359).
E' di fondamentale importanza chiarire che: - i suddetti oneri sono dovuti anche al di là di un nesso di stretta inerenza delle opere di urbanizzazione rispetto alle singole aree;
- il relativo pagamento non comporta la nascita, in capo al titolare della concessione edilizia, di un diritto, azionabile nei confronti della P.A., alla realizzazione e completamento delle opere di urbanizzazione che maggiormente interessano la sua costruzione.
È da osservare, inoltre, che il contributo per oneri di urbanizzazione, da calcolarsi secondo i parametri vigenti al momento del rilascio del titolo edilizio, è dovuto senza che rilevi, ad esclusione dell'obbligo, la già intervenuta realizzazione di opere di urbanizzazione (Cons. Stato, sez. IV, 30 luglio 2012, n.
4320). Viene determinato prescindendo sia dalle singole opere di urbanizzazione, sia dall'utilità che il concessionario ritrae dal titolo edificatorio, sia dalle spese effettivamente occorrenti per realizzare dette pagina 3 di 6 opere. Il può discrezionalmente utilizzare gli introiti per il completamento o la manutenzione CP_3
delle opere di urbanizzazione di qualsiasi parte del territorio, non necessariamente di quello interessato dal permesso di costruzione (Cons. Stato, sez. V, 15 dicembre 2005, n. 7140; Consiglio di Stato Sez. IV
n. 6503 del 19 luglio 2024).
Chiarita la natura e la funzione dell'istituto in esame, quanto alla realizzazione delle citate opere, si evidenzia che l'ordinamento giuridico prevede la possibilità per il Comune di concordare con il costruttore (con assunzione di apposito impegno risultante dal permesso di costruire, da apposita convenzione o da atto unilaterale, con specifica indicazione delle relative modalità e garanzie)
l'esecuzione diretta delle stesse, prefigurando, in tale eventualità, il correlativo “scomputo totale o parziale” della quota degli oneri da corrispondere (cfr. art. 16, comma 2, T.U. cit.; Consiglio di Stato, sez. V, 13 settembre 2018 n. 5372; Consiglio di Stato Sez. IV n. 6503 del 19 luglio 2024).
La disciplina dello scomputo degli oneri di urbanizzazione, quale modalità di introito degli stessi, trasferendo sul privato il compito di realizzare le opere necessarie alla vivibilità della zona interessata dall'intervento, è pertanto un istituto di carattere eccezionale. Esso non può quindi essere applicato a somme e lavori non espressamente previsti dalla convenzione attuativa del piano approvato, essendo solo questo il documento che consente materialmente di realizzare lo scomputo in base alle previsioni dell'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché, in passato, dell'art. 11, comma 1, della l. n. 10 del 1977 e dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942 n. 1150. In caso di convenzioni urbanistiche, la ripartizione degli oneri e la realizzazione diretta di opere da parte dei lottizzanti è fissata al momento della sottoscrizione della convenzione edilizia (Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 15 giugno 2021, n.
4633). E ogni relativa questione deve essere portata all'attenzione del giudice amministrativo, sussistendo in subiecta materia la sua giurisdizione esclusiva.
Costituisce, inoltre, ius receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo cui l'obbligo di restituzione delle somme percepite a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione sorge in capo all'Amministrazione, ai sensi degli artt. 2033 e 2041 c.c,. nel caso in cui il privato rinunci al permesso di costruire, o, comunque, non lo utilizzi, ovvero quando sia intervenuta la decadenza del titolo edilizio.
Questo perché, venendo meno l'attività di trasformazione del territorio, viene meno l'esigenza di parametrare l'incidenza, in termini economici, che l'iniziativa edificatoria avrebbe sull'assetto urbanistico.
E' in presenza di tale circostanza che il pagamento degli oneri risulterebbe privo di causa e la mancata restituzione comporterebbe un evidente ingiustificato arricchimento dell'ente comunale (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 21 agosto 2023, n. 7880; Consiglio di Stato, sez. II, n. 3456/2017; Trib. Napoli Sez.2,
15 aprile 2024 n. 1911; TAR Sicilia, sez. II Catania, sent. 27.1.2017 n. 189).
pagina 4 di 6 Quanto poi alla cognizione delle controversie attinenti alla spettanza e alla liquidazione del contributo per gli oneri di urbanizzazione, che involgono anche quelle relative alla domanda di ripetizione o di compensazione dei medesimi oneri, va detto che essa appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, considerato che, anche secondo l'elaborazione della giurisprudenza amministrativa, nella materia della ripetizione di oneri di urbanizzazione indebitamente versati la giurisdizione spetta al g.a., ai sensi dell'attuale art. 133 lett. f) del c.p.a., e quindi in sede di giurisdizione esclusiva (cfr. Cass.
Civ. Sez. Unite n. 10365/1998; Cass. S.U. 12114/09; 22904/05; da ultimo Cass. S.U. 8619/2015;
Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 agosto 2018, n. 5096).
Peraltro, attesa la natura non sinallagmatica e il regime interamente pubblicistico che connota il contributo de quo, la sua disciplina vincola anche il giudice, al quale è impedito di configurare autonomamente ipotesi di non debenza della specifica prestazione patrimoniale diverse da quelle autoritativamente individuate dal legislatore. (cfr. Consiglio di Stato Sez. IV n. 7880/2023; Cons. Stato, sez. V, 20 aprile 2009, n. 2359; Consiglio di Stato Sez. IV n. 6503 del 19 luglio 2024).
E' incontestabile, invero, che la presente controversia concerna la debenza di una quota del contributo di urbanizzazione e la ripetizione di quanto versato, seppur in parte, a tale titolo.
Le società attrici, succedute alla per volontaria costituzione, Controparte_2
chiedendo, così come hanno chiesto, la condanna del alla Controparte_3
restituzione della quota parte degli Oneri di Urbanizzazione Primaria, versati in sede di concessione edificatoria, hanno necessariamente devoluto alla cognizione di questo giudice un giudizio sull'an e/o sul quantum dei contributi anzidetti. E, dunque, un vaglio su una materia che, per consolidata giurisprudenza, è preclusa alla cognizione del giudice ordinario ed è, in forza dell'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., di esclusiva competenza del giudice amministrativo (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite n.
10365/1998; Cass. S.U. 12114/09; 22904/05 Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 agosto 2018, n. 5096).
Deve pertanto dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022 in ragione del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, in applicazione dei parametri medi.
Devono porsi definitivamente a carico della parte attrice le spese di c.t.u. liquidate come in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e (subentrate alla nei confronti Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
del in persona del Sindaco e rappresentante pro tempore, così Controparte_3
provvede:
pagina 5 di 6 - dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore del giudice amministrativo;
- condanna le società e (già Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
), alla refusione, in favore del convenuto, delle spese di lite che vengono liquidate in
[...] CP_3
euro 5.077,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di c.t.u. liquidate come in atti.
Così deciso in Bari il 26.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Marina Cavallo
pagina 6 di 6