Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 03/04/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Nr.139/2022 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, Maria Zammito, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 10.03.2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Casablanca, elettivamente C.F._1
domiciliato presso lo studio sito in Messina nella via Roma n. 9, isolato 25
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. ti CP_1
DOLCE STEFANO e RUSSO CARMELO, in forza di procura generale alle liti del 21 luglio 2015
a rogito notaio di Roma, elettivamente domiciliata a Caltanissetta, Via Val d'Aosta Persona_1
14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell' CP_2
- convenuto -
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 02.02.2022, Parte_1
proponeva opposizione e contestuale istanza di sospensione avverso l'avviso di
[...]
addebito n. 592 2021 00008462 02 000, notificato in data 12.01.2022 a mezzo raccomandata a.r., per la somma complessiva di € 13.773,64 comprensivo di somme aggiuntive, sanzioni per morosità, spese di notifica e oneri di riscossione, relativo a presunti contributi accertati e dovuti a titolo di
“Gestione Commercianti” relativi al periodo dal 01.2017 al 12.2019.
che in data 22.01.2015 chiedeva la cancellazione per avere assunto la qualità di amministratore unico della società “Iubire essoidrocarburi srl" e per avere chiesto, a far data dal 15.05.2014,
l'iscrizione alla gestione separata versando regolarmente la contribuzione per il periodo di riferimento (anni 2017, 2018 e 2019); che, in seguito a tale richiesta l' comunicava, in data 29.01.2015, di avere provveduto alla CP_1 cancellazione, salvo poi comunicare la sua iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti con inizio attività 30.12.14;
CP_ che in data 30.05.2017 a seguito di ulteriore istanza di cancellazione, l' comunicava l'avvenuta cancellazione con effetto retroattivo dal 29.12.14; che tuttavia, in data 12.01.2022, veniva notificato all'odierno ricorrente l'avviso di addebito n. 592
2021 00008462 02 000, oggi impugnato.
Ciò premesso deduceva l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti, chiedendo l'annullamento dell'impugnato avviso di addebito.
L' , costituitosi tempestivamente, chiedeva il rigetto del ricorso CP_1
Sul contraddittorio così instaurato, autorizzato il deposito di note, all'esito la causa è stata discussa mediante scambio di note scritte e decisa con l'adozione fuori udienza della sentenza.
***
Il ricorso può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
È noto che l'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 1 commi 202 e 203 della legge 662/1996 che stabilisce: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (...);
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Quindi, il primo presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è che vi sia un'attività commerciale, esercitata direttamente dal titolare o dal familiare coadiuvante o anche dal socio di società. In particolare, tutti coloro che esercitano, anche in forma societaria, le attività che,
a norma dell'art. 49, comma 1, lett. d, l. 9 marzo 1989 n. 88 rientrano nel settore terziario, ossia le attività commerciali, le attività di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari, le attività professionali ed artistiche e le relative attività ausiliarie, a decorrere dal 1° gennaio 1997, sono obbligati, in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 202, l. n. 662, cit., ad iscriversi nella c.d. “gestione commercianti”.
È poi necessario un secondo requisito, e cioè che il partecipante all'impresa commerciale fornisca il proprio personale apporto in maniera abituale e prevalente.
Ne discende che, in sede giudiziaria non dovrà più valutarsi la prevalenza dell'attività di amministratore su quella di socio lavoratore, pur rimanendo fermo il principio secondo cui ai fini del sorgere dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione dell'amministratore (anche) alla gestione commercianti- deve sussistere la prova dell'abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale come richiesto dall'art. 1 comma 203 l.662/1996.
Sul piano processuale ciò comporta che, nei casi di iscrizione d'ufficio, l' debba CP_2
provare la sussistenza dei requisiti suddetti.
Tale assunto trova conforto nell'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 che richiama, per il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva, le regole dettate dagli artt. 442 e ss. c.p.c. e, quindi, dagli artt. 414 e ss. c.p.c.
Tra queste, coessenziali al funzionamento del processo che detti articoli cadenzano, vi è il rispetto della circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che non può ammettere deroghe per una “ineludibile tutela della certezza, celerità ed economia dei giudizi”. (cfr. Cass.
SS.UU. n. 8202 /2005; n. 11353/2004).
In altri termini, nel rito del lavoro, tutti gli elementi della contesa devono essere interamente desumibili dagli atti introduttivi del giudizio, sia per garantire i diritti della difesa che l'esercizio consapevole dei poteri del giudice.
Nel caso di specie va evidenziato che l' nulla ha allegato e documentato per dimostrare CP_1
la legittima iscrizione del ricorrente nella Gestione Commercianti.
L' non ha concretamente dimostrato la sussistenza dei presupposti di iscrizione alla CP_2 gestione commercianti in capo al ricorrente, non risultando agli atti nessuna prova circa l'effettivo svolgimento da parte del di attività lavorativa nel periodo in oggetto né, Parte_1 ancorché provata tale circostanza, che tale attività abbia assunto i caratteri di abitualità e prevalenza posti dalla legge quali presupposti legittimanti l'iscrizione del ricorrente al regime previdenziale di cui si discute.
In questa sede la parte deduce, di contro, di avere chiesto, a far data dal 15.05.2014,
l'iscrizione alla gestione separata versando regolarmente la contribuzione per il periodo di riferimento (anni 2017, 2018 e 2019) tanto che l' ne comunicava, in data 29.01.2015, la CP_1 cancellazione, salvo poi comunicare la sua iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti con inizio attività 30.12.14;
Ora, al fine di determinare la portata del significato da ascrivere alla locuzione “con carattere di abitualità e prevalenza” e di determinare l'ambito dell'accertamento rimesso al giudice, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3240 del 12.02.2010, hanno statuito:
“In controversia concernente la gestione assicurativa cui debba iscriversi il socio di una società a responsabilità limitata che esercita attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, per individuare l'attività prevalente -ai fini dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del
1995, o nella gestione esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge n.
662 del 1996 - il giudice deve accertare la partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Solo all'esito positivo dell'accertamento “de quo” il giudice procederà al giudizio di prevalenza - verificando la dedizione dell'opera personale e professionale del socio amministratore, prevalentemente, ai compiti di amministratore della società o al lavoro aziendale - non facendovi luogo ove non risulti accertata la partecipazione del socio amministratore al lavoro aziendale con le predette modalità, atteso, in tal caso, l'obbligo di iscrizione esclusivamente alla gestione separata, in mancanza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti”.
Dunque, il semplice fatto di essere amministratore di una s.r.l. è insufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commerciante, che presuppone quale requisito indefettibile la partecipazione personale del socio al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (cfr. art. 3, comma 1, della Legge n. 45/1986 che rinvia ad entrambe le lettere b) e c) dell'art. 1 della L.
1397/1960).
In punto di prova l'assolvimento dell'onere probatorio è a carico dell'Ente previdenziale che deve dimostrare la sussistenza dei requisiti di legge per l'iscrizione del soggetto alla gestione commercianti ed in particolare il presupposto della partecipazione al lavoro aziendale con abitualità
e prevalenza. La S.C. ha ribadito che l'onere della prova di tali requisiti, necessari per l'iscrizione alla gestione commercianti e quindi fatti costituivi dell'obbligo contributivo, è a carico dell'Ente (cfr.
Cass. n. 5763 del 2002; Cass. n. 23600 del 2009).
Nella specie, il ricorrente nel periodo oggetto di accertamento (dal 01.2017 al 12.2019), ha dato prova di non svolgere alcuna attività che giustifichi l'iscrizione alla gestione commercianti. CP_ L' a supporto della pretesa creditoria, non ha prodotto alcunché.
Non essendo stata fornita dall' (che ne aveva l'onere) la prova dei requisiti necessari CP_1 per l'iscrizione alla gestione commercianti dell'odierno istante, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell'avviso di addebito opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri di cui al DM 55/2014 e ss. mod. (cause di previdenza, senza attività istruttoria, di valore da € 5.201 a €
26.0001.) con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il GOP, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nella causa in epigrafe indicata
- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 592 2021 00008462 02 000;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.865,00 per CP_1
compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% oltre iva e cpa come per legge, in favore del procuratore antistatario, Avv. Manuela Casablanca.
Caltanissetta, 03 aprile 2025
IL GOP
Maria Zammito