Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 20/02/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 795 del 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 795 del 2024 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Valentina Romilda De Gregorio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Terracina (LT) via Roma n. 104 e nato a [...] il 25 novembre Parte_2
1987, rappresentato e difeso dall'Avv. Cesare Ciccorelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Terracina (LT), Piazza della Repubblica n. 51, giuste procure speciali in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni del ricorso: “CONCLUSIONI / A- affido congiunto della minore e Persona_1
collocamento e residenza anagrafica della stessa presso la madre che attualmente vive presso la casa dei nonni materni, in Terracina, via Badino n. 182; / Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte da entrambi i genitori affidatari, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della minore. / B- Il SI. Parte_2
compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere con sé la figlia, previo accordo con l'altro genitore, / almeno due giorni alla settimana, dalle ore 15:30 o comunque da quando la minore esce da scuola sino alle ore 19:30; / a fine settimana alterni, con Per_1 possibilità di pernottamento presso l'abitazione dei nonni paterni, luogo nel quale è tornato a
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tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto delle volontà della minore. / Per quanto concerne le festività natalizie il SI. e la Pt_2
SI.ra avranno la facoltà di trascorrere con la figlia il periodo dal 24 dicembre al 31 Parte_1
dicembre ovvero dal 1° gennaio al 6 gennaio, ad anni alterni;
/ relativamente alle vacanze pasquali, il SI. e la SI.ra potranno trascorrere con la figlia il giorno di Pt_2 Parte_1 Per_1
Pasqua ovvero il giorno di Pasquetta, ad anni alterni, in modo che la minore possa trascorrere un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa. / I genitori potranno -anche in tal caso- concordare di volta in volta la suddivisione delle festività, in modo difforme dalle presenti condizioni, anche in base alle eSIenze del minore. / In ordine alle vacanze estive, il SI. avrà la facoltà di trascorrere con la figlia almeno 15 (quindici) giorni anche Pt_2
non consecutivi, nel periodo di chiusura delle scuole compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno. Altrettanto qualora la SI.ra decida di trascorrere dei periodi di Parte_1
vacanza con la figlia dovrà darne notizia al SI. con congruo preavviso. / I genitori Pt_2 dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove eventualmente porteranno la figlia. / C- Il Sig. anche in ragione della sua condizione lavorativa precaria, Pt_2
si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia la somma globale di € 250,00 (duecentocinquanta/00 euro), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici
ISTAT. / Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso bonifico bancario sul conto della SI.ra entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese solare. / D- Parte_1
L'assegno unico, attualmente percepito dal SI. dovrà essere versato alla SI.ra , Pt_2 Parte_1
ogni mese, entro giorni cinque dalla data di accredito. / E- Per quanto riguarda le spese straordinarie (ad eccezione di quelle obbligatorie) i genitori si accorderanno di volta in volta circa la necessità ed opportunità delle stesse e ciascuno contribuirà per il 50%, previa esibizione della documentazione di spesa. Le parti fanno altresì espresso riferimento al Protocollo del Tribunale di
Latina del 2019, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto, che ad ogni buon conto si allega. / E- In relazione alle questioni di natura economica riferite al periodo pregresso, si precisa che il e la sua famiglia di appartenenza hanno fatto fronte a tutti i debiti contratti Parte_2 dai ricorrenti pari a circa €. 8.800,00 per i canoni di locazione e le spese condominiali dell'abitazione in cui le attuali parti in giudizio avevano stabilito la loro residenza. / I ricorrenti,
Pagina 2 pertanto, rinunciano ad eventuali ulteriori reciproche pretese di carattere economico, dovendosi ritenere interamente compensate. / F- Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i Pt_2 sopraccitati contributi nell'interesse della figlia fino a quando la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente. / G- I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia. / H- Spese legali compensate.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. le parti hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore,
nata a [...] il [...] dalla loro relazione sentimentale ormai Persona_1
interrotta, chiedendo di accogliere le conclusioni indicate nel ricorso introduttivo, come in epigrafe riportate.
Gli atti sono stati comunicati al PM che non ha formulato osservazioni.
Ritiene il Collegio, anche alla stregua della documentazione economica in atti, che le condizioni concordate dai coniugi siano conformi all'interesse della minore e meritevoli di omologa.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 795 del 2024, così provvede:
“Omologa le condizioni di affido della figlia minore concordate dalle parti. Persona_1
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.”
Così deciso in Latina nella Camera di ConSIlio del 22 gennaio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti
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