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Sentenza 30 aprile 2024
Sentenza 30 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/04/2024, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6921/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6921/2023
Oggi 29 aprile 2024, ad ore 11:45, viene aperto il verbale di udienza della causa in epigrafe.
L'udienza odierna è celebrata da remoto in video conferenza con utilizzo della piattaforma Microsoft
Teams, fornita dal agli operatori della rete giustizia ed accessibile anche da Controparte_1 utenti esterni all'Amministrazione.
Tanto premesso, si procede all'identificazione dei presenti e alle conseguenti attività processuali.
Innanzi al Giudice dott.ssa Cecile Comandini sono comparsi:
Per le parti ricorrenti l'avv. Vincenzo Carosi
Per il nessuno. Controparte_2
Il Giudice invita le parti a concludere.
Il procuratore delle parti ricorrenti precisa le conclusioni come da ricorso in atti per i motivi già tutti ivi dedotti. Dichiara sin da ora di autorizzare la lettura della sentenza in propria assenza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice provvede come da sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. nell'assenza delle parti autorizzate ad abbandonare la stanza virtuale d'udienza.
Il verbale viene chiuso alle ore 17:30.
Il Giudice
dott. Cecile Comandini
pagina 1 di 6 N. R.G. 6921 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Cecile Comandini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6921/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana, promosso da:
nata il [...] a [...] - Brasile Persona_1
nata il [...] a [...] – Brasile Parte_1
nata il [...] a [...] – Brasile, in proprio ed in qualità di Parte_2 esercente la potestà genitoriale – unitamente a nato il Persona_2 Pt_3
01.03.1975 a Ribeirao Preto – Brasile) dei minori , nato il [...] Persona_3
a Curitiba - Brasile e nato il [...] a [...] - Brasile;
Persona_4 Pt_3
nata il [...] a [...] - Brasile;
Per_5 Parte_2
nata il [...] a [...] – Brasile, in proprio ed in qualità di Parte_4 esercente la potestà genitoriale delle minori nata il [...] a [...] Persona_6
Paulo - Brasile) e nata il [...] – Sao Paulo - Brasile;
Persona_7
nata il [...] a [...] – Brasile, in proprio ed in qualità di esercente la Persona_8 potestà genitoriale – unitamente a (09.11.1968 – Sao Paulo – Brasile) Controparte_3 dei minori nato il [...] – Sao Paulo - Brasile e Persona_9 [...] nato il [...] – Sao Paulo - Brasile;
Persona_10
nato il [...] a [...] – Brasile in proprio ed in qualità di Controparte_4 esercente la potestà genitoriale – unitamente a - della minore Persona_11
pagina 2 di 6 nata il [...] a [...] – Brasile, tutti elettivamente domiciliati in Persona_12
Roma alla piazza Benedetto Cairoli 2, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO CAROSI.
CONTRO
– in persona del Ministro p.t., Controparte_2
resistente contumace
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
CONCLUSIONI
Il procuratore di parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza odierno.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. i ricorrenti, ciascuno con regolare procura, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. nato il [...] a [...], sposato con la signora Persona_13 Per_14
, e mai naturalizzatosi brasiliano, il quale ha pertanto trasmesso la cittadinanza italiana ininterrottamente
[...]
a tutti i propri discendenti.
I ricorrenti hanno dedotto, altresì, d'avere adito preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato italiano competente per territorio a San Paolo ai sensi della Legge n. 91 del 05/02/1992 senza, tuttavia, ottenere alcuna risposta.
All'udienza del 24 aprile 2024, attesa la regolarità e tempestività della notifica, è stata dichiarata la contumacia della parte resistente;
la causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza 29 aprile 2024.
***
Preliminarmente, devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul punto, emerge documentalmente come l'avo, sig. sia nato nel Comune di Persona_13
Mirandola in provincia di Modena.
Agli atti del presente procedimento risulta, altresì, che gli odierni ricorrenti si sono preventivamente rivolti agli uffici consolari del Brasile per vedersi ivi riconoscere, in via amministrativa, la cittadinanza italiana senza però ottenere, allo stato, la fissazione di alcuna data per un appuntamento o una convocazione. Ciò è dovuto al fatto, peraltro notorio e agevolmente desumibile dalla pagina web del a San Paolo che, presso tali organi consolari, i richiedenti debbano Organizzazione_1 affrontare un periodo di attesa sproporzionato ed oggettivamente elevato che, benché dovuto ad un pagina 3 di 6 notevole numero di richieste di cittadinanza, crea, di fatto uno stato di paralisi dei servizi competenti ed istituzionalmente preposti a tale tipo di attività. Tale circostanza, come riconosciuto da pronunce giurisprudenziali determina il decorso di un lasso di tempo significativamente lungo (in termini di svariati anni) di attesa a carico dei ricorrenti richiedenti la cittadinanza e, sostanzialmente, corrispondente ad un diniego della domanda ed è, quindi, idonea a fondare l'interesse ad agire delle stesse dinanzi all'autorità giudiziaria per ottenere l'accertamento del diritto non altrimenti conseguibile in tempi congrui e ragionevoli.
Ciò premesso, si deve osservare, poi, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato esposto in modo compiuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di Cassazione Sez. U, sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»). Orbene, nel caso di specie, e così venendo al merito della causa, dall'esame dei documenti depositati in atti, tradotti ed apostillati, si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
Dall'esame della documentazione, infatti, in particolare, dal certificato negativo di naturalizzazione
[... (doc. n. 19 del ricorso) rilasciato dal del Brasile Organizzazione_2 Org_
si evince che il sig. nato in [...] [...], non risulta Organizzazione_3 Persona_13 iscritto nel registro di naturalizzazione, inoltre, non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana, né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1880, la quale, come noto, prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso. A tale riguardo, le citate SS UU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché
«la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di Cassazione ha, dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile
pagina 4 di 6 del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di Cassazione SS.UU, sentenza n. 25317 del 2022).
Pertanto, risulta documentalmente provata la linea ininterrotta di discendenza, in linea maschile, dall'avo nato il [...] a [...], trasferitosi in Brasile Persona_13 dove, giova ribadire, mai si è naturalizzato cittadino brasiliano. Dal matrimonio con Persona_14 nascevano in data 16.03.1914, in data 1.06.1921, e in data Persona_15 Persona_16
28.02.1929 che, in quanto figli di cittadino italiano, hanno acquisito sin dalla Parte_5 nascita la cittadinanza italiana, trasmettendola, a loro volta, ai propri figli e questi ultimi, del pari, ai lori figli, tutti parti ricorrenti del presente procedimento, come più sopra esplicitato.
Infine, l'azione appare legittimamente promossa da anche con riguardo ai figli Parte_2 minorenni e nonché da con riguardo ai figli Per_17 Persona_18 Parte_4 minori e , con riguardo ai figli minori e Per_6 Persona_7 Persona_8 Per_10 Persona_9
e da con riguardo alla figlia minore pur in carenza di
[...] Controparte_4 Persona_12 autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o a procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. cvi. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda dei ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2 Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, decide come segue:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta la cittadinanza italiana di:
nata il [...] a [...] – Brasile;
Persona_1
nata il [...] a [...] – Brasile;
Persona_19
, nata il [...] a [...] – Brasile;
Parte_2
, nato il [...] a [...] – Brasile;
Parte_6
, nato il [...] a [...] – Brasile;
Parte_7
, nata il [...] a [...] – Brasile;
Parte_8
, nata il [...] a [...] – Brasile;
Parte_4
, nata il [...] a [...] – Brasile;
Persona_6
pagina 5 di 6 , nata il [...] a [...] – Brasile;
Persona_7
nata il [...] a [...] – Brasile;
Persona_8
nato il [...] a [...] – Brasile;
Persona_9
nato il [...] a [...] – Brasile;
Persona_10
nato il [...] a [...] – Brasile;
Controparte_4
nata il [...] a [...] – Brasile. Parte_9
-ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti Autorità
Consolari;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale
Così deciso in Bologna il 29 aprile 2024
Il Giudice Onorario dott.ssa Cecile Comandini
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6921/2023
Oggi 29 aprile 2024, ad ore 11:45, viene aperto il verbale di udienza della causa in epigrafe.
L'udienza odierna è celebrata da remoto in video conferenza con utilizzo della piattaforma Microsoft
Teams, fornita dal agli operatori della rete giustizia ed accessibile anche da Controparte_1 utenti esterni all'Amministrazione.
Tanto premesso, si procede all'identificazione dei presenti e alle conseguenti attività processuali.
Innanzi al Giudice dott.ssa Cecile Comandini sono comparsi:
Per le parti ricorrenti l'avv. Vincenzo Carosi
Per il nessuno. Controparte_2
Il Giudice invita le parti a concludere.
Il procuratore delle parti ricorrenti precisa le conclusioni come da ricorso in atti per i motivi già tutti ivi dedotti. Dichiara sin da ora di autorizzare la lettura della sentenza in propria assenza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice provvede come da sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. nell'assenza delle parti autorizzate ad abbandonare la stanza virtuale d'udienza.
Il verbale viene chiuso alle ore 17:30.
Il Giudice
dott. Cecile Comandini
pagina 1 di 6 N. R.G. 6921 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Cecile Comandini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6921/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana, promosso da:
nata il [...] a [...] - Brasile Persona_1
nata il [...] a [...] – Brasile Parte_1
nata il [...] a [...] – Brasile, in proprio ed in qualità di Parte_2 esercente la potestà genitoriale – unitamente a nato il Persona_2 Pt_3
01.03.1975 a Ribeirao Preto – Brasile) dei minori , nato il [...] Persona_3
a Curitiba - Brasile e nato il [...] a [...] - Brasile;
Persona_4 Pt_3
nata il [...] a [...] - Brasile;
Per_5 Parte_2
nata il [...] a [...] – Brasile, in proprio ed in qualità di Parte_4 esercente la potestà genitoriale delle minori nata il [...] a [...] Persona_6
Paulo - Brasile) e nata il [...] – Sao Paulo - Brasile;
Persona_7
nata il [...] a [...] – Brasile, in proprio ed in qualità di esercente la Persona_8 potestà genitoriale – unitamente a (09.11.1968 – Sao Paulo – Brasile) Controparte_3 dei minori nato il [...] – Sao Paulo - Brasile e Persona_9 [...] nato il [...] – Sao Paulo - Brasile;
Persona_10
nato il [...] a [...] – Brasile in proprio ed in qualità di Controparte_4 esercente la potestà genitoriale – unitamente a - della minore Persona_11
pagina 2 di 6 nata il [...] a [...] – Brasile, tutti elettivamente domiciliati in Persona_12
Roma alla piazza Benedetto Cairoli 2, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO CAROSI.
CONTRO
– in persona del Ministro p.t., Controparte_2
resistente contumace
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
CONCLUSIONI
Il procuratore di parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza odierno.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. i ricorrenti, ciascuno con regolare procura, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. nato il [...] a [...], sposato con la signora Persona_13 Per_14
, e mai naturalizzatosi brasiliano, il quale ha pertanto trasmesso la cittadinanza italiana ininterrottamente
[...]
a tutti i propri discendenti.
I ricorrenti hanno dedotto, altresì, d'avere adito preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato italiano competente per territorio a San Paolo ai sensi della Legge n. 91 del 05/02/1992 senza, tuttavia, ottenere alcuna risposta.
All'udienza del 24 aprile 2024, attesa la regolarità e tempestività della notifica, è stata dichiarata la contumacia della parte resistente;
la causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza 29 aprile 2024.
***
Preliminarmente, devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul punto, emerge documentalmente come l'avo, sig. sia nato nel Comune di Persona_13
Mirandola in provincia di Modena.
Agli atti del presente procedimento risulta, altresì, che gli odierni ricorrenti si sono preventivamente rivolti agli uffici consolari del Brasile per vedersi ivi riconoscere, in via amministrativa, la cittadinanza italiana senza però ottenere, allo stato, la fissazione di alcuna data per un appuntamento o una convocazione. Ciò è dovuto al fatto, peraltro notorio e agevolmente desumibile dalla pagina web del a San Paolo che, presso tali organi consolari, i richiedenti debbano Organizzazione_1 affrontare un periodo di attesa sproporzionato ed oggettivamente elevato che, benché dovuto ad un pagina 3 di 6 notevole numero di richieste di cittadinanza, crea, di fatto uno stato di paralisi dei servizi competenti ed istituzionalmente preposti a tale tipo di attività. Tale circostanza, come riconosciuto da pronunce giurisprudenziali determina il decorso di un lasso di tempo significativamente lungo (in termini di svariati anni) di attesa a carico dei ricorrenti richiedenti la cittadinanza e, sostanzialmente, corrispondente ad un diniego della domanda ed è, quindi, idonea a fondare l'interesse ad agire delle stesse dinanzi all'autorità giudiziaria per ottenere l'accertamento del diritto non altrimenti conseguibile in tempi congrui e ragionevoli.
Ciò premesso, si deve osservare, poi, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato esposto in modo compiuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di Cassazione Sez. U, sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»). Orbene, nel caso di specie, e così venendo al merito della causa, dall'esame dei documenti depositati in atti, tradotti ed apostillati, si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
Dall'esame della documentazione, infatti, in particolare, dal certificato negativo di naturalizzazione
[... (doc. n. 19 del ricorso) rilasciato dal del Brasile Organizzazione_2 Org_
si evince che il sig. nato in [...] [...], non risulta Organizzazione_3 Persona_13 iscritto nel registro di naturalizzazione, inoltre, non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana, né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1880, la quale, come noto, prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso. A tale riguardo, le citate SS UU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché
«la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di Cassazione ha, dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile
pagina 4 di 6 del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di Cassazione SS.UU, sentenza n. 25317 del 2022).
Pertanto, risulta documentalmente provata la linea ininterrotta di discendenza, in linea maschile, dall'avo nato il [...] a [...], trasferitosi in Brasile Persona_13 dove, giova ribadire, mai si è naturalizzato cittadino brasiliano. Dal matrimonio con Persona_14 nascevano in data 16.03.1914, in data 1.06.1921, e in data Persona_15 Persona_16
28.02.1929 che, in quanto figli di cittadino italiano, hanno acquisito sin dalla Parte_5 nascita la cittadinanza italiana, trasmettendola, a loro volta, ai propri figli e questi ultimi, del pari, ai lori figli, tutti parti ricorrenti del presente procedimento, come più sopra esplicitato.
Infine, l'azione appare legittimamente promossa da anche con riguardo ai figli Parte_2 minorenni e nonché da con riguardo ai figli Per_17 Persona_18 Parte_4 minori e , con riguardo ai figli minori e Per_6 Persona_7 Persona_8 Per_10 Persona_9
e da con riguardo alla figlia minore pur in carenza di
[...] Controparte_4 Persona_12 autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o a procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. cvi. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda dei ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2 Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, decide come segue:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta la cittadinanza italiana di:
nata il [...] a [...] – Brasile;
Persona_1
nata il [...] a [...] – Brasile;
Persona_19
, nata il [...] a [...] – Brasile;
Parte_2
, nato il [...] a [...] – Brasile;
Parte_6
, nato il [...] a [...] – Brasile;
Parte_7
, nata il [...] a [...] – Brasile;
Parte_8
, nata il [...] a [...] – Brasile;
Parte_4
, nata il [...] a [...] – Brasile;
Persona_6
pagina 5 di 6 , nata il [...] a [...] – Brasile;
Persona_7
nata il [...] a [...] – Brasile;
Persona_8
nato il [...] a [...] – Brasile;
Persona_9
nato il [...] a [...] – Brasile;
Persona_10
nato il [...] a [...] – Brasile;
Controparte_4
nata il [...] a [...] – Brasile. Parte_9
-ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti Autorità
Consolari;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale
Così deciso in Bologna il 29 aprile 2024
Il Giudice Onorario dott.ssa Cecile Comandini
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