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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 16/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Cagliari
Sezione Distaccata di Sassari
La Corte, composta dai Magistrati:
Dott. Ssa Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Ssa Cristina Fois Consigliera
Dott. Ssa Monica Moi Consigliera rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 113/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Parte_2 C.F._1
(C.F. ), Parte_3 C.F._2
(C.F. ), Parte_4 C.F._3
(C.F. , Parte_5 C.F._4
(C.F. ), Parte_6 C.F._5
(C.F. ), Parte_7 C.F._6
(C.F. , Parte_8 C.F._7
(C.F. ), Parte_9 C.F._8 (C.F. ), Parte_10 C.F._9
(C.F. , Parte_11 C.F._10
(C.F. , Parte_12 C.F._11
(C.F. ), rappresentati e difesi Parte_13 C.F._12
dall'avv. DE CESARO CARLO,
parte appellante
CONTRO
(C.F. ) con il Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. CUGIOLU GIANCARLO
parte appellata
Oggetto: mutuo
All'udienza del 17/5/2024 sono state precisate le seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in integrale riforma della sentenza in questa sede impugnata, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza e conclusione: in via cautelare:
1) sospendere, con decreto reso inaudita altera parte od in subordine con ordinanza previa comparizione delle parti, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
nel merito: in via principale: 2) in integrale accoglimento il presente appello, accertare e dichiarare, per i fatti, le ragioni ed i motivi di cui alla precedente espositiva e dedotti in giudizio, la nullità del contratto di mutuo sul quale l' ha Controparte_1
fondato la sua pretesa creditoria, revocando per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto ad ogni effetto di legge, dichiarando che nulla è dovuto, a nessun titolo, dagli odierni appellanti ed in ogni caso mandandoli assolti da qualsivoglia avverso diritto e/o pretesa, con espressa riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni e per far valere gli obblighi restitutori derivanti dall'invocata declaratoria di nullità del contratto di mutuo;
in via subordinata:
3) in integrale accoglimento del presente appello, accertare e dichiarare, per i fatti, le ragioni ed i motivi di cui alla precedente espositiva e dedotti in giudizio, la nullità parziale del contratto di mutuo, ed in particolare della clausola che ha previsto l'obbligazione di pagamento degli interessi, e ciò in quanto il tasso effettivo in concreto applicato è pari al 13,64%, e comunque risulta eccedente al tasso soglia, fissato nella misura del 9,45%;
3a) per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, mandando assolti gli odierni appellanti da qualsivoglia diritto e/o pretesa, con espressa riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni e per far valere gli obblighi restitutori derivanti dall'invocata declaratoria di nullità del contratto di mutuo;
4) in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare, per il motivo dedotto nel precedente grado di giudizio e reiterato in questa sede, la nullità del contratto di mutuo ipotecario del 28.10.2008, non meritevole di tutela in quanto strumento utilizzato non già per concedere un finanziamento, ma per costituire ipoteca e fideiussioni a garanzia di debiti preesistenti chirografari, procedendo quindi alla sostituzione di un debito non garantito con altro garantito interamente, revocando per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto e mandando assolti gli odierni appellanti da qualsivoglia diritto e/o pretesa;
5) con riferimento alla posizione dei fideiussori, accertare e dichiarare, per i fatti, le ragioni ed i motivi di cui alla precedente espositiva e dedotti in giudizio, la nullità della clausola che ha statuito il loro vincolo fideiussorio, per violazione dell'art. 1938 c.c. nonché dei principi di diritto e della normativa vigenti, come eccepito in giudizio, revocando per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto e mandandoli assolti da qualsivoglia avverso diritto e/o pretesa;
6) con riferimento alla posizione dei fideiussori, in subordine alla domanda di cui al precedente sub 4, previo accertamento dei fatti e delle ragioni dedotti, accertare e dichiarare l'inadempimento dell' Controparte_1
agli obblighi di informazione, buona fede, lealtà e correttezza e, per l'effetto, dichiarare non dovuto l'obbligo dei fideiussori di garantire la restituzione delle somme erogate in favore della , revocando Parte_14
per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto e mandandoli assolti da qualsivoglia avverso diritto e/o pretesa;
7) con vittoria di spese e competenze professionali oltre accessori per entrambi i gradi del giudizio, ivi compreso il rimborso forfettario nonché i costi di CTU. ”
Nell'interesse di parte appellata: “conclude chiedendo che la Corte Ill.ma voglia, contrariis reiectis: in via principale:
1. a norma degli artt. 348 bis e 348 ter, dichiarare, con ordinanza motivata,
l'inammissibilità dell'appello proposto, confermando la sentenza impugnata;
2. con vittoria di spese e compenso professionale, ivi compreso il rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% ed oltre accessori di legge. in subordine e nel merito:
3. previo rigetto della istanza di sospensione della esecuzione formulata da controparte e previa conferma del decreto ingiuntivo opposto e della sentenza di primo grado, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto;
4. in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, ivi compreso il rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% ed oltre accessori di legge.”.
Svolgimento del processo
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , e Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da
[...] [...]
per la somma di € 335.805,57 oltre interessi e spese Controparte_1
di procedura.
A sostegno dell'opposizione eccepivano:
- la nullità del contratto di mutuo del 28.10.2008 per omessa indicazione dell'indicatore sintetico di costo;
- la nullità parziale del contratto di mutuo nella parte in cui era stato previsto l'obbligo di pagamento degli interessi, in forza dell'art. 644 c.p., dell'art. 2 L.
108/1996, dell'art. 1815 c.c.; - la nullità della fideiussione per violazione dell'art. 1938 c.c. per omessa indicazione dell'importo massimo garantito;
- la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza dell'opposta nella fase esecutiva del rapporto, avendo essa omesso di informare i fideiussori in merito all'andamento del rapporto con il debitore principale, così pregiudicando il buon esito del loro diritto di surrogazione e di regresso ai sensi degli artt. 1949 e 1950
c.c.
Si costituiva l'opposta, contestando le ragioni dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto.
Con sentenza n. 875/2021 il Tribunale di Sassari rigettava l'opposizione, dopo aver escluso: che il secondo contratto di mutuo, posto in essere dalle parti nel
2008, integrasse una novazione del rapporto sorto nel 1988; che l'omessa
Part indicazione dell' integrasse nullità; che il tasso moratorio non potesse ritenersi usurario;
che la fideiussione prestata non fosse riconducibile allo schema della fideiussione omnibus e che nessuna prova fosse stata data della violazione degli obblighi di buona fede e correttezza in fase esecutiva.
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello la debitrice principale e i fideiussori, sollevando le seguenti censure: i) erroneità della pronuncia per non
Part aver sanzionato con la nullità l'omessa indicazione dell' ; ii) nullità del contratto di mutuo nella parte in cui è previsto l'obbligo di pagamento degli interessi, in applicazione del disposto di cui agli artt. 644 c.p., 2 L. 108/1996 e moratorio;
v) omessa pronuncia in ordine alla domanda di nullita' per il principio sancito dalla corte di cassazione con l'ordinanza n. 22247/2019; vi) violazione dell'art. 1938 c.c. per omessa determinazione dell'importo massimo garantito;
vii) violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nella fase esecutiva del rapporto, per omessa informativa sull'andamento del rapporto con il debitore principale;
viii) nullità della fideiussione per la costituzione del vincolo fideiussorio sulla base delle formule adottate comunemente dagli istituti di credito – condotta illegittima per violazione della normativa antitrust.
Cont In si è costituita in giudizio, resistendo all'appello di cui ha chiesto il rigetto.
MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
1. Del motivo d'appello sub i)
Con il motivo d'impugnazione in esame, la parte appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per non aver ricondotto all'omessa indicazione dell'indicatore sintetico di costo, pur accertata dal primo giudicante, la nullità del contratto di mutuo stipulato nel 2008. A dire della parte appellante, alla data del
28/10/2008, il legislatore era intervenuto prevedendo, a pena di nullità, che i contratti di mutuo recassero l'indicatore sintetico di costo.
La doglianza è infondata, per le considerazioni che seguono.
L'omessa indicazione dell'indice sintetico di costo, cd ISC, non comporta la nullità della clausola relativa agli interessi con applicazione del tasso sostitutivo ai sensi dell'art. 117 TUB, come da ultimo chiaramente affermato anche dalla Suprema
Corte (vedi Cass. n. 39169/21 “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”).
Ed invero, il TAEG è l'indice di costo globale del finanziamento introdotto dalla legge n. 142/1992 nella disciplina del credito al consumo, applicabile ai soli finanziamenti concessi alle persone fisiche che agiscono al di fuori dell'impresa,
ed ai sensi dell'art. 125 bis comma 6 TUB, come modificato dal d.l.vo n.
141/2010, sono nulle le clausole contrattuali che si riferiscono a costi a carico del consumatore non inclusi o inclusi in modo errato nel TAEG.
L'ISC invece non è previsto da una norma primaria ma dalle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia con la delibera CICR n. 10688 del 4.3.2003 ed esprime il costo di un'operazione finanziaria, svolgendo solo una funzione informativa nei confronti del cliente relativamente al tasso nominale applicato ed ai costi dell'operazione. Non contiene alcuna determinazione del tasso da applicare al rapporto né si pone come elemento costitutivo del contratto.
Part Pertanto, l'omessa indicazione dell' , come eccepita nel presente giudizio, non può comportare (e a prescindere dal carattere novativo o meno del secondo mutuo, su cui vd. meglio infra) la nullità della clausola relativa agli interessi con applicazione del tasso sostitutivo ai sensi dell'art. 117 TUB, dal momento che tale erronea indicazione non determina alcuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito.
Pertanto, la sentenza impugnata (integrata come sopra la motivazione) non merita censura.
Ogni ulteriore rilievo (quale quello che invoca la sostituzione automatica di clausole ex art. 1339 c.c.) deve ritenersi assorbito da quanto sopra esposto.
2. Del motivo d'appello sub ii)
Con tale motivo d'impugnazione la parte appellante si è lamentata della erroneità della pronuncia del tribunale nella parte in cui non riteneva la nullità del contratto di mutuo in relazione all'obbligo di pagamento degli interessi, in applicazione del disposto di cui agli artt. 644 c.p., 2 L. 108/1996 e 1815 c.c.
Da un lato, parte appellante ha ribadito che i due contratti di mutuo stipulati, il primo nel 1988 e il secondo nel 2008 debbano essere considerati separati (ancor più per i fideiussori, posto che non erano parti nel contratto del 1988) e dall'altra, sul presupposto dell'indipendenza dei due negozi l'uno dall'altro, ha affermato la sussistenza dell'usura, in quanto gli interessi sarebbero stati applicati nella misura del 13,64%, quindi in misura eccedente il tasso soglia, fissato nella misura del 9,45%. Da qui, a dire degli appellanti, l'erroneità della pronuncia che negava, invece, l'usura.
La censura non coglie nel segno, considerato quanto in appresso.
Nel giudizio di primo grado gli opponenti odierni appellanti ponevano a fondamento dell'opposizione a decreto ingiuntivo (e ribadivano negli atti successivi) le seguenti deduzioni: in particolare, eccepivano la nullità parziale del contratto di mutuo nella parte in cui era previsto l'obbligo per il mutuatario di corrispondere gli interessi, in quanto nella determinazione degli stessi sarebbe stato pattuito un tasso usurario e rimandavano alle risultanze della relazione di consulenza tecnica di parte redatta dalla dott.ssa (che veniva allegata all'opposizione per formarne Controparte_3
parte integrante e sostanziale) sulla scorta della quale si addiveniva, comprendendo tutte le componenti e le spese accessorie al contratto de quo, all'individuazione del tasso effettivo nella misura del 13,64% e, quindi, in misura superiore al tasso soglia, fissato nella misura del 9,45%. Gli opponenti odierni appellanti eccepivano, altresì, che, in relazione agli interessi moratori, l'opposta odierna appellata, diversamente da quanto dalla medesima sostenuto, non avrebbe ricondotto i tassi applicati al di sotto del tasso soglia, avendo agito per il pagamento degli interessi così come pattuiti nel contratto e specificati nel piano di ammortamento allegato, che sarebbero usurari in quanto determinati nel tasso effettivo del 13,64%, quindi in misura eccedente il tasso soglia, fissato al
9,45%.
Ciò posto, con riferimento al primo dei due sotto motivi in cui si articola la censura (ossia la pretesa indipendenza dei due negozi) osserva la corte che, in fatto, è incontestato e risulta documentalmente che la sola ebbe a Parte_1
stipulare, in data 15/4/1988, un contratto di mutuo, in forza del quale CP_1
aveva erogato in favore della prima la somma di £ 1.000.000.000 a copertura di investimenti fissi.
Successivamente e a seguito del mancato adempimento all'obbligazione di restituzione da parte della mutuataria, le odierne parti in lite (le persone fisiche in qualità di fideiussori) avevano stipulato, in data 28/10/2008, un secondo contratto denominato “mutuo fondiario” con il quale, dato atto che l'importo delle rate scadute, alla data del 31/12/2005, era pari a € 830.365,45, di cui €
315.100,42 a titolo di capitale e interessi di ammortamento ed € 515.260,03 per interessi di mora, avevano concordato, in sintesi, di:
a) rideterminare l'importo degli interessi di mora maturati sino al 31.12.2005 con abbattimento degli stessi da € 515.260,03 a € 48.291,04;
b) dilazionare il pagamento del debito residuo, pari a complessivi € 363.391,46
(incluso quanto rideterminato per interessi moratori al 31.12.2005), secondo un piano di rimborso in 14 semestralità;
c) ridurre (dal 20%) al 6% il tasso degli ulteriori interessi di mora maturati successivamente al 31.12.2005;
d) definire le modalità di restituzione dell'importo complessivamente dovuto
(inclusi gli ulteriori interessi al 6% dal 31.12.2005 alla data della stipula e le spese) pari a € 432.134,13, con la previsione del pagamento, contestualmente alla stipula, degli importi rispettivamente di € 13.072,03 per interessi di mora maturati dal 1.1.2006 al 30.9.2006 e di € 19.633,10 per spese e prevedendo il pagamento dilazionato delle somme residue (€ 36.036,64 per interessi di mora dal 30.09.2006 in 12 rate mensili ed € 363.391,46 secondo un piano di rimborso sostitutivo di quello originario con un interesse corrispettivo pari al 6%);
e) stabilire che le somme a qualsiasi titolo dovute e non pagate avrebbero prodotto interessi di mora nella misura di cui all'art. VIII bis del capitolato allegato al finanziamento stipulato nel 1988 e comunque, ove inferiore, nella misura massima consentita dalla legge 108/1996 sull'usura; f) concedere ipoteca sui beni della società, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di finanziamento (ossia quello del 1988) come modificate con le pattuizioni del contratto del 2008 o comunque da quest'ultimo dipendenti;
g) prestare fideiussione, da parte delle persone fisiche odierne appellanti, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di finanziamento (ossia quello del 1988) come modificate con le pattuizioni del contratto del 2008 o comunque da quest'ultimo dipendenti;
h) prevedere la decadenza dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate del nuovo piano di rimborso;
i) prevedere, in caso di decadenza dal beneficio del termine (come anche in caso di risoluzione), la revoca della riduzione del tasso dell'interesse moratorio, nonché la facoltà per di chiedere la restituzione dell'importo dovuto sulla CP_1
base del (e secondo il piano di ammortamento del) contratto del 1988 pari a €
830.360,45 oltre interessi successivamente maturati.
Tanto premesso, in estrema sintesi e per quanto di rilievo ai fini della decisione,
con il contratto del 2008, le parti avevano provveduto a:
1) cristallizzare il debito residuo alla data del 31.12.2005, individuato in €
315.100,42 a titolo di capitale ed interessi di ammortamento ed €
515.260,03 per interessi di mora
2) rideterminare l'importo degli interessi di mora maturati sino al 31.12.2005
con abbattimento degli stessi da € 515.260,03 a € 48.291,04 senza alcuna previsione di un nuovo tasso;
3) dilazionare il pagamento dell'importo così ottenuto, pari a complessivi €
363.391,46, (315.100,42 per sorte capitale più 48.291,04 per interessi moratori al 31.12.2005), cui aggiungere gli interessi ulteriori al 6% annuo, secondo un piano di rimborso in 14 semestralità (vd. all. H al contratto del
2008, doc.3 dell'opposizione a D.I., p.34);
4) ridurre al 6% il tasso degli ulteriori interessi di mora maturati successivamente sull'importo di € 315.100,42 dal 31.12.2005 e sino alla stipula del secondo contratto (28.10.2008), quantificandoli in €
49.109,57;
5) definire le modalità di restituzione di quest'ultimo importo e cioè: 5a) €
13.072,03 per interessi di mora maturati dal 1.1.2006 al 30.9.2006, da corrispondersi all'atto della stipula del nuovo contratto;
5b) € 36.036,64 per interessi di mora dal 30.09.2006 al 28.10.2008 da corrispondersi in
12 rate mensili senza ulteriori interessi)
6) prevedere il pagamento di ulteriori € 19.633,10 da versarsi contestualmente alla stipula del contratto del 2008 a titolo di spese.
Ciò posto, osserva la corte, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della parte appellante, non può ravvisarsi novazione del primo contratto per effetto della stipula del secondo, per le considerazioni che seguono, da intendersi a integrazione e correzione della motivazione della sentenza impugnata.
È noto che “… ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate. Si è al riguardo peraltro precisato che il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va invero verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, le singole clausole dovendo essere considerate in correlazione tra loro procedendosi al relativo coordinamento ai sensi dell'art. 1363 c.c., giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (così in parte motiva: Cass.
Civ. 14882/2018).
Ciò detto, proprio il coordinamento delle menzionate previsioni, concorrendo esse a formare un tutto unitario volto alla coerente regolamentazione dell'affare,
induce a escludere la natura novativa del secondo contratto.
Segnatamente, reputa la corte che l'atto del 2008 costituisca un negozio meramente modificativo delle condizioni del mutuo del 1988. Esso è in particolare privo del carattere di novazione dell'originaria obbligazione assunta in quanto l'oggetto del patto di rinegoziazione non risulta essere in alcun modo diverso da quello previsto nel contratto di mutuo originario, non potendo il collegio esimersi dall'evidenziare che:
I) nel contratto del 2008 non vi era stata alcuna messa a disposizione (né in senso materiale né giuridico) neppure mediante operazione contabile di accreditamento su conto corrente, di alcuna ulteriore somma in favore della società , non rinvenendosi di ciò alcuna traccia nel testo contrattuale Parte_1
del 2008 (cfr. all.to sub 3, opposizione a decreto ingiuntivo);
II) con il secondo contratto, a ben vedere, erano state introdotte modifiche di tipo quantitativo della prestazione dovuta, riducendo l'ammontare di quanto dovuto da a titolo di interessi moratori e rideterminando (sempre in Parte_1
senso favorevole alla mutuataria) il tasso corrispettivo e di mora, e con previsione di nuove modalità di restituzione del debito, tutte variazioni non implicanti modifica dell'oggetto dell'obbligazione né del contratto.
Né tanto meno le parti avevano inteso mutare il titolo, individuato sempre nel contratto di mutuo del 1988, che era stato espressamente richiamato nell'atto del 2008 e confermato attraverso l'esclusione della volontà di novazione dello stesso, prevista testualmente nell'atto del 2008 nella parte in cui era stato stabilito che "le modificazioni accessorie apportate con il presente atto all'originario rapporto di finanziamento specificato nella superiore premessa non comportano novazione dello stesso rapporto sia in base all'art. 1231 c.c., sia perché, in ogni caso le parti intendono mantenere in vita il medesimo rapporto di finanziamento ed escludono, in via essenziale, una loro volontà di novare, o altrimenti estinguere, mediante il presente accordo, le originarie obbligazioni nascenti dal contratto di finanziamento" (cfr pagina 7, art. 1 ult. cpv. del contratto del 2008).
Anche l'introduzione di garanzie reali e personali non è tale da comportare novazione dell'originario rapporto, considerato, in relazione all'ipoteca, che le parti ebbero a richiamare espressamente il contratto del 1988 al fine di individuare esattamente l'obbligazione garantita (vd. art. 2 del contratto del
2008: “la società finanziata, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di finanziamento di cui in premessa, come modificate col presente contratto o da questo comunque dipendenti, consente ipoteca”). Dall'altra, se è vero che i fideiussori non avevano partecipato al contratto del
1988, quest'ultimo era stato pur sempre espressamente richiamato nell'atto del
2008, nel quale l'oggetto della garanzia personale era stato individuato testualmente nelle “obbligazioni tutte dipendenti dall'originario contratto di finanziamento di cui in premessa, come modificate col presente contratto o, comunque, da questo dipendenti” (vd. art. 4 del contratto del 2008).
Infine, anche ove si abbia riguardo alla condotta tenuta dalle parti in fase esecutiva, non può sottacersi che, con la messa in mora del 27/4/2015 all. 8,
Cont fascicolo della fase monitoria, il legale della In. avv. Giancarlo Cugiolu ebbe a richiedere espressamente il pagamento della somma di € 248.648,18 dovuta in forza di contratto di finanziamento del 15.4.1988 successivamente modificato
Cont con contratto del 28.10.2008. E anche nella fase giudiziale In (vd. contenuto del ricorso monitorio) aveva indicato quale titolo dell'obbligazione posta a fondamento della domanda ingiunzionale il contratto del 1988, pur dando atto delle successive modificazioni.
Ciò comporta, ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile, che la fonte regolatrice dell'obbligazione successivamente modificata nel 2008 si rinviene, quindi, nel contratto originario quanto meno sino all'introduzione delle modifiche negoziali nel 2008. Infatti, quanto testé esposto deve coordinarsi, ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile, con il chiaro dettato normativo di cui all'art. 1815 co. 2 c.c. in vigore al tempo della stipula delle nuove condizioni
(“se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”) in combinato disposto con l'art. 1, co. 1, D.L. n. 394 del 2000 (“Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”). Proprio il riferimento all'inciso “a qualunque titolo convenuti”
induce a ritenere che, ove modificati i tassi per effetto delle nuove pattuizioni intercorse nel 2008 (anche ove le si ritenga meramente modificative e non novative non operando la norma alcuna distinzione di tale tipo), i nuovi tassi debbano essere sottoposti al vaglio della verifica relativa all'usurarietà secondo la legge 108. Che debba darsi rilievo anche ai tassi concordati con patti successivi (senza alcuna distinzione a seconda della natura novativa o meno di essi) è, del resto, pienamente coerente con il consolidato orientamento della suprema Corte che ha provveduto a individuare l'ambito applicativo della normativa antiusura (sul punto è sufficiente richiamare in parte motiva la nota pronuncia a sezioni unite n. 24675/2017: “È priva di fondamento, infatti, la tesi della illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con patti successivi), alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla legge n. 108, superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi”).
Tutto quanto sopra conduce a distinguere le seguenti ipotesi in concreto:
II A) con riferimento alla somma quantificata a titolo di interessi moratori al 31.12.2005, ossia € 48.291,04 (così ridotta dagli originari € 515.260,03 maturati sull'intero capitale erogato nel 1988), non avendo le parti previsto alcun nuovo tasso e stante la natura non novativa dell'accordo del 2008, la verifica dell'usurarietà o meno dovrà essere condotta sulla scorta della disciplina anteriore alla legge 108/1996 e, pertanto, essa conduce in concreto a un risultato negativo, non essendo stato neppure allegato lo stato di bisogno e stante l'irrilevanza della cd. usura sopravvenuta: “nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (Cass. S.u.
24675/2017).
IIB) con riferimento agli interessi moratori al 6% maturati sull'importo di
€ 315.100,42 successivamente al 31.12.2005 e sino al 28.10.2008 (per complessivi € 49.109,57), avendo le parti concordato un nuovo tasso contrattuale, la verifica dell'usurarietà o meno andrà condotta alla stregua delle disposizioni di cui alla legge 108/1996 (al riguardo vd. più diffusamente infra).
Ciò detto, la difesa di parte appellante è addivenuta alla determinazione del tasso effettivo in ragione della percentuale di 13,64, a fronte di un tasso soglia fissato nella misura di 9,45 per i mutui assistiti da garanzia ipotecaria quale quello in esame (vd. l'indicazione di cui al decreto ministeriale relativo al trimestre ottobre-dicembre 2008, prodotto dagli opponenti in allegato sub 24 alla seconda memoria 183 co. 6 cpc), includendo nel calcolo del tasso effettivo del contratto stipulato nel 2008 anche gli interessi di mora maturati dal 1/1/2006
al 28/10/2008 e pari a complessivi € 49.109,57 di cui al punto IIB che precede
(di cui € 13.072,93 per interessi maturati dal 1.1.2006 al 30.9.2006 da pagarsi il 31.12.2008 ed € 36.036,64 da pagarsi in 12 rate mensili a far data dal
31.12.2009).
Tale procedimento non risulta corretto, comportando il cumulo di interessi corrispettivi e moratori, che, invece, non è consentito, non ammettendo la L. n.
108 del 1996 che una comparazione possa attuarsi tra il tasso soglia e la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, giacché gli uni e gli altri costituiscono unità eterogenee, tra loro alternative (riferite l'una al fisiologico andamento del rapporto e l'altra alla sua patologia: gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento: essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare (è sufficiente al proposito richiamare la nota pronuncia della Suprema Corte a sezioni unite
19597/2020). Nel caso di specie, il cumulo tra interessi ontologicamente differenti non sarebbe coerente né con l'importo assunto quale base di calcolo né con i tempi di formazione dell'importo di cui si discute, essendosi formato quale accessorio rispetto al montante di € 315.100,42 su cui erano stati conteggiati gli interessi (quelli moratori appunto) dal 1.1.2006 al 28.10.2008, laddove invece, ai fini della verifica dell'usurarietà del tasso effettivo sull'interesse corrispettivo l'importo da assumere quale base di calcolo era pari a € 363.391,46 e il periodo di riferimento era quello successivo al 28.10.2008
(elementi correttamente considerati dal dott. ausiliare nominato Persona_1
in primo grado nella soluzione illustrata nelle pagg. 19 ss.).
Il medesimo Ctu dott. evidenziava, al proposito, che, ove si accedesse Per_1
all'impostazione della parte appellante, anche dal punto di vista finanziario si opererebbe una forzatura in quanto “l'importo erogato è considerato
(matematicamente parlando) il valore attuale del finanziamento cioè l'importo al netto di qualsiasi interesse (a cui al massimo potrebbero aggiungersi le spese di istruttoria o ad altro titolo ma sicuramente non importi a titolo di interessi, tantomeno moratori)”.
Ciò posto, correttamente il Ctu nominato in primo grado, dott. , Persona_1
nella relazione a sua firma depositata in data 2.5.2020, verificava il tasso effettivo sull'interesse corrispettivo del contratto del 2008, escludendo l'importo quantificato a titolo di interessi moratori dal 1.1.2006 al 28.10.2008, e lo individuava in ragione di 6,39 senz'altro al di sotto del tasso soglia del 9,45.
Con riferimento, poi, ai tassi moratori, il tasso previsto in contratto in ragione del 6% sul montante di € 315.100,42 dal 1.1.2006 al 28.10.2008 risultava al di sotto del tasso soglia di mora (9,45 + 2,1), ed inoltre il tasso di interesse di mora effettivamente applicato nel periodo dal 31/12/2005 al 28/10/2008 non era stato mai superiore al tasso soglia di mora e neanche al tasso del 6% concordato (vd. relazione a firma dott. esperita in primo grado Persona_1
depositata in data 2.5.2020, pag.12).
A titolo di completezza, rileva la corte, con riferimento agli interessi moratori successivi al 2008 e, quindi, a quelli maturati sulle rate del nuovo piano di rimborso impagate poste a fondamento dell'ingiunzione, che la deduzione degli opponenti, reiterata nel presente grado d'appello, non soddisfa i requisiti enunciati dalla Suprema Corte a sezioni unite n. 19597/2020 (“…il cliente che lamenti l'applicazione di interessi usurari, nonostante il potere-dovere del giudice di acquisizione in materia, è comunque tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso pattuito, il tasso in concreto applicato
- unitamente ai criteri di determinazione dello stesso- l'eventuale qualità di consumatore, la misura del TEGM nel periodo considerato, con la segnalazione, mediante conteggi chiari e verificabili, delle somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi usurari, mentre è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”).
In particolare, la difesa dei medesimi si limitava ad allegare che:
- la clausola di rinvio agli interessi moratori “così come indicati nel capitolato allegato al contratto di finanziamento e, comunque, ove inferiore, nella misura massima consentita dalla Legge 7 marzo 1996 n. 108 sull'usura e sue eventuali successive modificazioni” sarebbe stata affetta da genericità e quindi non sarebbe stata tale da esonerare l'ente mutuante dalle conseguenze, civili e penali, dell'aver pattuito ed applicato tassi usurari;
- i tassi applicati in concreto non sarebbero stati ricondotti al di sotto del tasso soglia, avendo controparte agito per il pagamento degli interessi così come pattuiti nel contratto e specificati nel piano di ammortamento allegato;
detti tassi sarebbero usurari in quanto determinati nel tasso effettivo del 13,64%, quindi in misura eccedente il tasso soglia, fissato al 9,45% come illustrato dalla ctp dott.ssa . Controparte_3
Ciò esposto, è chiaro che è mancata qualsivoglia allegazione della clausola determinativa del tasso moratorio applicabile post 2008: infatti, la clausola non veniva citata nella sua interezza, mancando non solo il testo della clausola, richiamata nel secondo contratto, di cui al capitolato allegato al finanziamento ma anche l'indicazione (invece contenuta nel contratto contenente le condizioni modificate) dell'articolo sotto il quale veniva riportata;
conseguentemente, mancava, altresì, qualsivoglia allegazione del tasso moratorio pattuito applicabile post 2008; il tasso concretamente applicato e il tasso soglia venivano, poi, indicati erroneamente, con riferimento al tasso moratorio degli interessi maturati ante 2008 (in virtù del richiamo alla relazione di ctp) e veniva del tutto omessa l'indicazione delle somme asseritamente illegittimamente percepite in applicazione degli interessi usurari.
Ebbene, tali carenze assertive precludono la disamina di ulteriori profili di usurarietà diversi da quelli già esaminati, non senza soggiungere, sempre per completezza, che deve escludersi qualsivoglia genericità della clausola in parola,
ben potendo le parti determinare la misura del tasso ultralegale non esprimendola con indicatore numerico, ma attraverso il richiamo a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla controparte e funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso (cfr. Cass. 16456/2024). E questo è quanto si
è verificato nel caso in esame, ove la clausola in oggetto (“le somme a qualsiasi titolo dovute dalla “ e dai garanti in Parte_16
dipendenza del presente atto, e non pagate, produrranno interessi di mora nella misura indicata dall'art. VIII bis del capitolato allegato al contratto di finanziamento meglio descritto in premessa e, comunque, ove inferiore, nella misura massima consentita dalla legge 7 marzo 1996 n. 108 sull'usura e sue eventuali e successive modificazioni”), rimandava all'art. VIII bis del capitolato del finanziamento del 1988, contenente l'indicazione del tasso ufficiale di sconto maggiorato del 30% e di un tasso minimo del 20% annuo, in tal modo soddisfacendo quei criteri di oggettiva determinabilità e non unilateralità dei parametri.
3.Del motivo d'appello sub iii).
Con tale motivo d'impugnazione gli appellanti hanno lamentato che non sarebbero stati considerati, da parte del Ctu, alcuni pagamenti a loro dire invece regolarmente eseguiti e che, ove inclusi anche tali pagamenti nel novero di quelli complessivamente eseguiti per tutta la durata del rapporto, l'ammontare complessivo di essi risulterebbe pari a € 791.964,43. Il rilievo è in parte fondato
(in quanto erroneamente il Ctu li escludeva dal conteggio delle somme corrisposte dalla debitrice) e tuttavia la parte appellante non ha interesse ad eccepire la mancata valutazione del pagamento di tale somma, atteso che:
- si tratta di pagamenti eseguiti nelle date del 27/10/2008 (€ 32.706,00), del 31/12/2008 (€ 32.073,97), del 31/01/2009 (€ 3.003,05), del 28/02/2009 (€ 3.003,05) e del 31/03/2009 (€ 3.003,05) per complessivi
€ 73.798,12, già oggetto, da parte di di imputazione coerente con CP_1
quella effettuata dalla debitrice: infatti, la mutuante agiva in monitorio per il mancato pagamento di rate successive (e degli interessi moratori su di esse maturati), ossia quella in scadenza al 31.12.2011 (pagata solo in parte) e le successive sette (interamente non onorate), con una condotta che implica il riconoscimento dell'avvenuto pagamento delle rate anteriori.
Con riguardo, altresì, all'individuazione dell'ammontare dei pagamenti complessivamente eseguiti e quindi anche anteriormente all'ottobre 2008, la censura non coglie nel segno. In effetti, all'atto della stipula del secondo contratto, le parti avevano indicato l'ammontare del debito residuo, ossia al netto di tutti i pagamenti effettuati sino a quella data (28.10.2008), in ragione di € 363.391,46 inclusi gli interessi maturati al 31.12.2005 (nella misura in cui
PartCont aveva ridotto il relativo debito, portandolo da 515.260,03 a 48.291,04) oltre agli ulteriori interessi di mora dal 1.1.2006 all'ottobre 2008, con la conseguenza che, in assenza di pagamenti tra il 2005 e la stipula del contratto del 2008 (nel prospetto dei pagamenti all. 10, opposizione a decreto ingiuntivo, risulta, per stessa ammissione della debitrice, che nessun pagamento era stato eseguito tra il 1.4.2000 e il 26.10.2008), occorre aver riguardo esclusivamente ai pagamenti eseguiti a far data dal 28/10/2008 (allorquando era stato stipulato l'atto contenente le nuove condizioni del finanziamento e la debitrice,
contestualmente alla stipula, aveva provveduto a corrispondere le spese relative al nuovo atto (19.633,10) e la prima tranche di interessi moratori post 2005 (€
13.072,93) per un totale di € 32.706,00).
4.Del motivo d'appello sub iv)
Con tale doglianza la parte appellante ha reiterato le ulteriori critiche mosse nel giudizio di primo grado alla relazione di ctu.
In particolare, sono state reiterate le osservazioni del consulente tecnico di parte opponente odierna appellante alla bozza di CTU, avendo la ctp evidenziato che
“il fatto di considerare gli interessi di mora maturati dal 31/12/2005 al
28/10/2008 collegati alla somma mutuata “non è un'ipotesi è una clausola contrattuale e quegli oneri sono condicio sine qua non per l'ottenimento del consolidamento tanto che il flusso finanziario correlato ad essi si produce durante il contratto di mutuo. Tali oneri sono direttamente correlati al capitale
mutuato e sono considerati un costo necessario per il perfezionamento del negozio, pertanto ai fini della verifica devono essere trattati come oneri da sostenere per l'utilizzazione del credito stesso, o meglio come oneri contrattualmente previsti, connessi con l'operazione di finanziamento. La seconda (ipotesi del CTU, n.d.r.) ritiene i due contratti unici e applica la verifica del tasso soglia dal 31/12/2005 (data in cui è definito il capitale oggetto di mutuo
dal 2008). Questa seconda ipotesi è tecnicamente errata, perché non si possono applicare le specifiche di un contratto di mutuo fondiario ad un contratto diverso, anticipando la maturazione degli interessi sul capitale al 2005 ed utilizzando per la verifica del tasso soglia un tasso del 2008”.
Relativamente a tali osservazioni è sufficiente richiamare quanto sopra argomentato a proposito dell'impossibilità di cumulare interessi moratori e interessi corrispettivi.
5.Del motivo d'appello sub v) Gli appellanti hanno denunciato l'omessa pronuncia sulla domanda di nullita', introdotta per la prima volta nella memoria di replica, in forza dei principi espressi dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 22247/2019.
Il motivo è infondato. Invero, pur non avendo espressamente menzionato la pronuncia in oggetto (sui cui corretti estremi, a ogni modo, vd. infra), il tribunale pronunciava il rigetto della questione di nullità per cui si controverte indicando espressamente in quali ipotesi si sarebbe potuta ravvisare la nullità di un'operazione negoziale del tipo dedotto in giudizio (da rinvenirsi nella contrarietà a legge della destinazione delle somme mutuate) e, quindi, implicitamente escludendola per il solo fatto della concessione di una garanzia ipotecaria con il secondo contratto. Il primo giudice, in particolare, statuiva quanto segue: “Occorre allora fare applicazione della giurisprudenza, ormai costante nelle fasi di merito quanto di legittimità, per cui se un contratto di mutuo sia stato stipulato al mero fine di destinare pressoché integralmente le somme erogate all'estinzione di rapporti precedenti (anche, per esempio, inerenti a conti correnti bancari) si configura un collegamento negoziale (vedi
per tutte sentt. Tribunale - Pescara, 25/06/2020, n. 692, Tribunale sez. II -
Benevento, 19/05/2021, n. 1012). V. anche sent. Corte appello sez. II -
Catanzaro, 05/06/2020, n. 638, che ha precisato che “Il mutuo (in quel caso, fondiario) non è un mutuo di scopo, onde la causa tipica dello stesso risiede … nella dazione di denaro remunerata con corresponsione degli interessi,
caratterizzandosi ulteriormente solo in ragione della garanzia reale costituita in favore del creditore;
ne deriva che la destinazione delle somme mutuate assume un rilievo sotto il profilo della liceità del negozio solo laddove tale destinazione non sia conforme a legge”; e che “nel caso in cui si sia in presenza di un collegamento negoziale tra più contratti, lo scopo illecito reagisce sui negozi collegati attraverso lo schema tipico dell'art. 1419 c.c. ovvero solo laddove risulti che l'intera operazione negoziale non sarebbe stata posta in difetto della
possibilità di perseguire lo scopo illecito”.
La questione di merito è, del resto, infondata. Osserva la Corte, a integrazione della motivazione della sentenza impugnata che, intanto, la pronuncia posta a fondamento del motivo di impugnazione in parola è a ben vedere la n.
20896/2019 (e non la 22247/2019, che riguarda, invece, una fattispecie in materia previdenziale). Ciò posto la pronuncia invocata dalla difesa degli appellanti, lungi dall'affermare il principio della nullità di un contratto posto in essere al solo scopo di munire di garanzia ipotecaria un credito che ne era privo, in realtà recepisce la nullità di un atto avente simile contenuto ove finalizzato ad alterare la par condicio creditorum: si trattava, infatti, del rigetto dell'ammissione al passivo fallimentare di un credito originariamente chirografario munito ex post di garanzia ipotecaria tramite un'operazione che aveva come unico scopo quello di creare un'obbligazione virtuale per ottenere la costituzione dell'ipoteca a garanzia. Insomma, una fattispecie radicalmente diversa da quella in parola, nella quale le parti, dopo aver rideterminato l'ammontare del debito (in senso più favorevole alla debitrice), avevano, altresì, concordato di munirlo di garanzia ipotecaria, mediante un regolamento di interessi senz'altro valido giacché garantire crediti pregressi con la costituzione di un'ipoteca non è vietato dalla legge.
6. Del motivo d'impugnazione sub vi) Gli appellanti hanno anche reiterato l'eccezione di violazione dell'art. 1938 c.c. per omessa determinazione dell'importo massimo garantito.
Il motivo è infondato.
Come correttamente evidenziato dal primo giudice, non si tratta, invero, di fideiussione omnibus, poiché i garanti si erano obbligati soltanto in relazione alle obbligazioni della nascenti dal contratto del 1988 e poi modificato nel Parte_1
2008. La fideiussione non era stata quindi prestata per tutte le obbligazioni che la garantita avesse assunto, assumesse o avrebbe assunto verso la;
CP_1
né l'oggetto della garanzia era stato determinato per relationem e con riferimento al complesso delle obbligazioni della società garantita, bensì era limitato all'importo rapportato solo al mutuo ut supra modificato ed evidentemente si estendeva alle obbligazioni principali ed accessorie da esso derivanti (in tal modo deve intendersi l'inciso, privo della dedotta genericità,
“qualsiasi altro titolo anche accessorio riferibile al presente atto”).
E' evidente quindi che non si tratta della così detta fideiussione omnibus, ma di una garanzia ben definita e delimitata.
“La garanzia fideiussoria prestata, in favore di una banca, in relazione ad un contratto di mutuo, caratterizzata dalla coincidenza tra il capitale garantito e quello mutuato e dalla determinabilità degli interessi, nonché degli eventuali accessori, in base ai tassi ufficiali ed alle previsioni contrattuali, deve qualificarsi come ordinaria, perché avente ad oggetto un credito individuato (diversamente
dalla fideiussione cd. "omnibus", dove, invece, il credito garantito dipende dallo svolgimento futuro del rapporto tra banca creditrice e cliente), la cui eventuale, successiva quantificazione, per interessi ed accessori, dipende esclusivamente da parametri predeterminati dai contraenti e non soggetti alla loro discrezionalità, dovendosi così escludere la caducazione della garanzia o la sua limitazione all'importo del capitale mutuato.” Cassazione civile, sez. I,
25/10/2016, n. 21521.
7.Del motivo d'impugnazione sub vii)
Gli appellanti hanno reiterato l'eccezione inerente all'assenza di buona fede e correttezza dell'opposta nella fase esecutiva del rapporto, avendo essa omesso di informare i fideiussori in merito dell'andamento del rapporto con il debitore principale, così andando altresì a pregiudicare il buon esito del loro diritto di surrogazione e di regresso ai sensi degli artt. 1949 e 1950 c.c. Hanno contestato la correttezza dell'iter logico motivazionale seguito dal Tribunale per addivenire al rigetto, avendo posto a fondamento della decisione l'inadempimento del mutuo del 1988 che aveva costituito il presupposto del contratto del 2008, senza tener conto del fatto che i fideiussori non erano parti del primo contratto.
Tanto premesso, sia pure per argomentazioni differenti da quelle esplicitate dal primo giudice, la doglianza non è condivisibile, non potendo configurarsi in radice
Part alcuna responsabilità di ar del tipo dedotto nella censura in parola, giacché le odierne parti ebbero a concordare (vd. all. L al contratto del 2008, doc. 3
Part dell'opposizione a D.I. pag. 46) che “ ar non è tenuta a comunicare ai fideiussori, salvo esplicita richiesta da parte degli stessi, la situazione debitoria della società finanziata e le sue variazioni” e siffatta esplicita richiesta non è
stata mai nemmeno allegata.
8. Del motivo d'appello sub viii) Con tale doglianza gli odierni appellanti hanno reiterato l'eccezione sollevata in primo grado, con cui evidenziavano che la convenzione inerente alla costituzione del vincolo fideiussorio era stata redatta sulla base delle formule adottate comunemente dagli istituti di credito e tale condotta era stata dichiarata illegittima dalla Corte di Cassazione per violazione della normativa antitrust, con conseguente nullità dei relativi patti, citando, a sostegno della prospettata tesi, le pronunce della Suprema Corte n. 29810/2017 e del Tribunale di Padova, sentenza 5 giugno 2018.
L'orientamento invocato non è applicabile alla fattispecie in esame in cui non viene in rilievo una fideiussione omnibus (posta invece a fondamento delle pronunce evocate dagli appellanti), ragion per cui la parte non può pretendere di ricavare da esso la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto: in caso di stipula di contratti non riconducibili alle fideiussioni omnibus chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antritrust senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata, inerendo questa a un accordo anticoncorrenziale che riguarda, per l'appunto, le sole fideiussioni omnibus, e non altri negozi (così, ex aliis: Cass. Civ. 26847/2024). In difetto di prova degli elementi costitutivi dell'illecito antitrust, la pretesa non può che essere respinta.
9.Conferma della sentenza e spese di lite
Per tutte le ragioni esposte l'appello va respinto.
Le spese processuali del presente giudizio liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/22 (valore causa tra 260.001,00 e
520.000,00 - valori medi per le fasi di studio, introduttiva, e decisionale e minimi di trattazione dato il compimento di attività istruttoria minima in difetto di istruttoria orale e di nuove produzioni), seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma
1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
- rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n.
375/2021;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore della parte appellata che liquida in complessivi euro 17.179,00 oltre 15% spese generali, iva e cpa;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Così deciso in Sassari, nella camera di consiglio del 20/12/2024
La Presidente
Dott. Ssa Cinzia Caleffi
La Consigliera est.
Dott. Ssa Monica Moi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1815 c.c.; iii) non sarebbero stati considerati alcuni pagamenti a dire della parte appellante invece regolarmente eseguiti;
iv) erroneità del ragionamento che condusse il Ctu nominato in primo grado a escludere l'usurarietà dell'interesse