Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 04/04/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2805/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. SPATARO MARIA GRAZIA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto nonché
con l'avv. CAFORIO OMBRETTA CP_2
Convenuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n.13320239002843860000 (notificata il 21/11/2023) avente come atto presupposto l'avviso di addebito n.43320220000693554000 (notificato il 27/9/2022), deducendo che il predetto avviso di addebito non le sarebbe stato notificato e che il credito ivi indicato si sarebbe prescritto. L' e l hanno contestato gli avversi assunti e CP_1 Controparte_3 hanno chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
L'art.24 (co.5) d.lgs.46/1999 prevede che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento […]”. Tale disposizione deve essere coordinata con l'art.30 (co.14) d.l.78/2010, ai sensi del quale “[…] i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di
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Come statuito dalla Suprema Corte, “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dall'art.24, co.5, d.lgs.46/1999 per proporre opposizione nel merito al fine di accertare la fondatezza della pretesa dell'ente deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo […]. Deve, pertanto, ritenersi che, trattandosi di decadenza di natura pubblicista, attinente alla proponibilità stessa della domanda […], il suo avverarsi, che è onere del giudice rilevare anche d'ufficio, preclude, quindi, l'esame del merito della pretesa creditoria, qualunque sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore” (Cass., sez. civ., n.8931/2011). Nella fattispecie in esame il termine perentorio in parola è abbondantemente spirato, in quanto il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 9/12/2023, mentre dall'avviso di ricevimento in atti emerge che l'avviso di addebito per cui è causa
è stato notificato all'opponente in data 27/9/2022 a Cirò Marina in via Capo Trionto
n.14 (trattasi dello stesso indirizzo indicato in ricorso -e nell'allegato 2 alla memoria difensiva dell' come residenza della parte ricorrente). CP_1
Da tale intervenuta decadenza discende, quindi, la preclusione di qualsiasi contestazione inerente il merito della pretesa contributiva e il conseguente rigetto dell'opposizione.
Non coglie infatti nel segno neanche l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente perché, con riferimento alla pretesa creditoria oggetto dell'avviso di addebito n.43320220000693554000 (notificato il 27/9/2022), il decorso del termine prescrizionale quinquennale è stato utilmente interrotto dalla notifica, in data
21/11/2023, dell'intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio.
Per quanto esposto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione.
2 Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate per ciascuna parte resistente in euro 1.000,00 per compensi professionali (e, limitatamente all' oltre spese generali, IVA e CPA come per legge). CP_2
Crotone, 04/04/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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