Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/04/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1595/2023 R.G.A.L., alle quali sono state riunite le cause nn.
1600/2023 R.G.A.L., 1605/2023 R.G.A.L., 1611/2023 R.G.A.L. e 1617/2023 R.G.A.L.,
vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
elettivamente domiciliati in Casali del Manco - Pt_4 Parte_5
Pedace, Via Jotta n. 12, presso lo studio dell'Avv. Marco Oliverio che li rappresenta e difende - ricorrenti
E
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto
22/A, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marcello Carnovale, Carmela Filice, Umberto
Ferrato e Nicola Fumo - resistente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
elettivamente domiciliata presso la propria sede legale in Catanzaro, Via Lucrezia della
Valle n. 34, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo Neri e Vittoria Scarfone nei proc.
1
Ferragina nel proc. n. 1600/2023 R.G.A.L., dagli Avv.ti Silvana Aloisio e Elga Francesca
Ruberto nei proc. nn. 1611/2023 R.G.A.L. e 1617/2023 R.G.A.L. - resistente
Oggetto: montante contributivo.
Conclusioni delle parti: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per i presenti procedimenti, riuniti con ordinanze del 23.11.2023, è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione, fissata al 14.3.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Le parti ricorrenti hanno agito in giudizio assumendo di essere dipendenti prima di e poi di che per il montante contributivo non erano state CP_3 CP_2
conteggiate le giornate di malattie e per cassa integrazione e che, dunque, i dipendenti avevano montante contributivo inferiore a quello realmente maturato. Hanno formulato le seguenti conclusioni: “… 1) Accertare e dichiarare pertanto che i ricorrenti in qualità di dipendenti di sin dalla data di assunzione, prima presso l' e successivamente Parte_6 CP_3
presso durante i periodi di malattia e cassa integrazione, dopo i relativi verbali e la CP_2
comunicazione presso l per ogni giornata riconosciuta ed usufruita di Controparte_4
malattia e/o cassa integrazione, l fino all'anno 2009, ha pagato direttamente al lavoratore la CP_1
prestazione, sia essa malattia o cassa integrazione, con la corresponsione della somma tramite assegno bancario. 2) Accertare e dichiarare che gli emolumenti venivano indicati nell'estratto contributivo con l'indicazione delle giornate e del montante contributivo;
3) Accertare e dichiarare che dall'anno 2009, il pagamento della malattia e/o della cassa integrazione, veniva erogato ed
2 anticipato direttamente dall' che calcolava ed indicava le predette giornate Controparte_2
di malattia e cassa integrazione nelle buste paga di ogni lavoratore. 4) Accertare e dichiarare per l'anno 2009 sono state indicate n. 34 giornate di cassa integrazione senza l'indicazione del montante contributivo per l'importo lordo di € 2.429,00, per l'anno 2010 sono state indicate n. 90
giornate di cassa integrazione senza la indicazione del montante contributivo per l'importo lordo di
€ 6.388,00; per l'anno 2011 sono state indicate n. 90 giornate di cassa integrazione senza la indicazione del montante contributivo per l'importo lordo di € 6.164,00; per l'anno 2012 sono state indicate n. 89 giornate di cassa integrazione senza la indicazione del montante contributivo per l'importo lordo di € 5.863,00; per l'anno 2013 sono state indicate n. 67 giornate di cassa integrazione senza la indicazione del montante contributivo per l'importo lordo di € 3.743,00; per l'anno 2014 sono state indicate n. 40 giornate di cassa integrazione senza la indicazione del montante contributivo per l'importo lordo di € 2.642,00; per l'anno 2015 sono state indicate n. 54
giornate di cassa integrazione senza la indicazione del montante contributivo per l'importo lordo di
€ 3.534,00; per l'anno 2016 sono state indicate n. 69 giornate di cassa integrazione senza la indicazione del montante contributivo per l'importo lordo di € 4.549,00; per l'anno 2017 sono state indicate n. 58 giornate di cassa integrazione senza la indicazione del montante contributivo per l'importo lordo di € 3.746,00; per l'anno 2018 sono state indicate n. 62 giornate di cassa integrazione senza la indicazione del montante contributivo per l'importo lordo di € 3.988,00; per l'anno 2019 sono state indicate n. 52 giornate di cassa integrazione senza la indicazione del montante contributivo per l'importo lordo di € 3.296,00; per l'anno 2020 sono state indicate n. 79
giornate di cassa integrazione senza la indicazione del montante contributivo per l'importo lordo di
€ 4.959,00; per l'anno 2021 sono state indicate n. 49 giornate di cassa integrazione senza la indicazione del montante contributivo per l'importo lordo di € 2.989,00, per un totale lordo mancante di montante contributivo pari ad € 54.290,00 per come si evince dall'estratto contributivo, dalle buste paga, nonché dai conteggi della di Cosenza che formano parte CP_5
integrante del presente ricorso. 5) In conseguenza degli accertamenti di cui ai punti 1,2,3,4,
condannare le parti resistenti, ognuno per le proprie responsabilità al riconoscimento in favore di 3 ogni parte ricorrente della somma di € 54.290,00 a titolo di montante contributivo non versato per gli anni indicati o nella maggiore o minore somma che il Tribunale vorrà riconoscere oltre interessi e rivalutazione monetaria. 6) Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre spese forfettarie 15%,
CPA 4% e IVA 22, da distrarre in favore del sottoscritto avvocato …”.
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni e chiedendo declaratoria di inammissibilità e, comunque il rigetto della domanda, con condanna alle spese in loro favore.
CP_ Non sono fondate le eccezioni di difetto di giurisdizione (formulata dall' e di incompetenza territoriale del Giudice adito (formulata da , atteso Controparte_2
che il giudizio è afferente alla posizione previdenziale dei ricorrenti (con conseguente attribuzione al Giudice della previdenza) la cui gestione da considerarsi attribuita
CP_ all'ufficio di Cosenza dell'
CP_ L'eccezione di nullità dei ricorsi formulata dall non è fondata, atteso che il giudizio è
sufficientemente determinato in termini di richiesta di regolarizzazione ed integrità della posizione contributiva dei ricorrenti.
CP_ L' tra le eccezioni pregiudiziali, ha affermato anche l'inammissibilità delle domande per carenza di interesse ad agire con argomentazioni fondata sulla base del principio affermato da Cass. Sez. Lav. 10477/2019: “… E' pur vero che questa Corte ha configurato la sussistenza di un "diritto all'integrità della posizione contributiva", che, pur strumentale all'accesso alle prestazioni previdenziali, costituisce un bene suscettibile di lesione e, dunque,
tutelabile giuridicamente a prescindere dalla maturazione del diritto alle relative prestazioni previdenziali (Cass. n. 17223 del 04/12/2002, Cass. n. 13648 del 16/09/2003) … Per far valere in
CP_ giudizio tale diritto nei confronti dell' è purtuttavia necessario che sussista un'attuale e pregiudizievole situazione di incertezza in ordine al rapporto assicurativo, quale si potrebbe determinare nei casi in cui il soggetto intendesse ottenere la ricongiunzione di periodi assicurativi o il proseguimento volontario della contribuzione o il collocamento in pensione per cui l'accredito del
4 periodo controverso è presupposto, o quando l'accredito fosse comunque stato fatto oggetto di un provvedimento di diniego dell'istituto …”.
Nel caso in esame, non risultano le circostanze indicate dalla Suprema Corte, non sussistendo neppure un provvedimento espresso di diniego dell' , che si limita ad CP_1
affermare la propria carenza di legittimazione passiva.
CP_ Si rileva anche che la parte ricorrente, in merito all'eccezione non ha formulato specifiche contestazioni, dovendosi anzi evidenziare che in ricorso è indicato un danno futuro (in quanto, si legge, la mancanza di tali somme comporterà un trattamento economico inferiore rispetto a quello maturato), mentre, in relazione al danno che si indica come immediato, vi è solo un generico ed insufficiente riferimento alla mancanza dei contributi versati.
Oltretutto, ad ulteriore conferma, occorre rilevare che la stessa parte ricorrente afferma che colleghi dei ricorrenti in pensione hanno avuto adeguamento pensionistico, a conferma di un danno che in realtà è eventuale e, nel caso, futuro.
Deve dunque affermarsi la carenza di attuale interesse ad agire.
Le argomentazioni esposte debbono valere anche per la posizione del datore di lavoro,
per il quale deve affermarsi l'incertezza della domanda sulla base del principio per cui, in tema di omissioni contributive, il lavoratore può agire nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno ove l'inadempimento dell'obbligo contributivo abbia comportato la perdita delle prestazioni previdenziali (cfr. Cass. Sez. Lav. 701/2024, così
massimata: “In tema di omissioni contributive, il lavoratore, in caso di omesso versamento dei contributi dovuti da parte del datore di lavoro, non ha alcun diritto di agire nei confronti degli enti previdenziali per ottenere la regolarizzazione della propria posizione contributiva, nemmeno nel caso in cui tali enti, nonostante la sua denuncia, non abbiano provveduto al recupero di detti contributi e questi si siano prescritti, potendo solo agire nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno derivato dalla perdita delle prestazioni previdenziali in conseguenza
5 dell'inadempimento dell'obbligo contributivo, o chiedere all'ente la costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della l. n. 1338 del 1962”).
I ricorsi debbono dunque dichiararsi inammissibili.
Le ragioni della decisione determinano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulle cause riunite pendenti tra le parti indicate in epigrafe,
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara le domande inammissibili;
compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Si comunichi
Cosenza, 10.4.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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