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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/10/2025, n. 2954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2954 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 6435/2024 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del giudice dott. Emanuele Alcidi
Ha pronunciato, ex artt. 350 comma 3, 350-bis e 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al N.R.G.
6435/2024; avente a oggetto: “Lesione personale”;
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Salvatore Del Bene (C.F.
), con il quale elettivamente domicilia in C.F._2
San Prisco alla Via Marandola n. 41;
Appellante
E
(C.F. – P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del procuratore ad negotia, Dott. P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Controparte_2
IE (C.F. ), presso il cui studio è C.F._3 elettivamente domiciliata in Capodrise (CE) alla via Potenza n.
14;
Appellata
E
(C.F. ) residente Controparte_3 C.F._4 in Curti (CE), alla via IV Novembre n. 2;
Appellato contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per veder riformata la sentenza n. 1527/2024 del Giudice di
Pace di Santa Maria Capua Vetere, chiedendo la parziale riforma nella parte in cui aveva riconosciuto il concorso di colpa.
Si costituiva la chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello.
Non si costituiva e se ne dichiarava la Controparte_3 contumacia.
All'udienza del 02.10.2025 la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
In diritto
Questo Giudice, tenuto conto della ridotta complessità della causa, decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 350 comma 3, 350-bis e 281-sexies c.p.c. e, in virtù di quanto statuito dall'art. 350-bis comma 3 c.p.c., motiva sinteticamente la sentenza mediante esclusivo riferimento ai punti di fatto e/o alle questioni di diritto ritenuti risolutivi e/o mediante rinvio a precedenti conformi.
L'appello è fondato e va accolto.
- 2 -
Occorre premettere che parte appellante ha impugnato la pronuncia solo parzialmente, ossia nella parte in cui riconosce il concorso di colpa in luogo della responsabilità esclusiva.
Va, ancora, premesso che parte appellata non ha presentato appello incidentale, sicché i punti della sentenza non oggetto di impugnazione (tra cui l'accertamento della sussistenza del sinistro come descritto da parte appellante e risultante dall'istruttoria) sono coperti dal giudicato.
Tanto premesso, fermo restando che l'appello può dirsi strutturato nelle forme di cui all'art. 342 c.p.c., occorre valutare che “ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili” (cfr.
C. 18708/2021) e detta prova liberatoria (quale la circolazione del velocipede senza tenere strettamente il margine destro) non
è stata fornita.
In sostituzione del relativo capo della sentenza, dunque, gli appellati vanno condannati al pagamento di € 4.431,80. Non va disposta la condanna anche a interessi e rivalutazione in quanto trattasi di aspetti non impugnati e che, dunque, sono confermati, seppur relazionati non all'importo di cui alla
- 3 -
condanna in primo grado ma a quello di cui sopra e nei termini indicati dal giudice di pace nella sentenza in oggetto.
Sulle spese
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in parte dispositiva.
In sostituzione del capo della sentenza sulle spese, infine, gli appellati vanno condannati al pagamento delle stesse anche per il giudizio di primo grado. Tante il carattere sintetico della comparsa e degli scritti conclusionali, si ritiene di dover applicare le riduzioni di cui all'art. 4 D.M. 55/2014 relativamente alle fasi introduttiva, studio e decisionale.
In riferimento al presente giudizio, tenuto conto del mancato svolgimento dell'attività istruttoria e del carattere sintetico della comparsa di risposta e della discussione orale, si ritiene equo non liquidare la fase istruttoria e applicare le riduzioni di cui all'art. 4 comma 1 D.M. 55/2014 in relazione alle altre fasi.
Per quanto riguarda lo scaglione di riferimento si deve tener conto dell'importo di cui alla condanna.
Le spese di CTU vanno definitivamente e integralmente poste sugli appellati.
Non va disposta la condanna anche al pagamento del contributo unificato, stante la mancata prova.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:
• Accoglie l'appello;
- 4 -
• Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.
1527/2024 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua
Vetere e in sostituzione del relativo capo, condanna e la società Controparte_3 Controparte_1 al pagamento, in solido tra loro e in favore di Parte_1
, di € 4.431,80;
[...]
• In sostituzione del relativo capo di cui alla sentenza n.
1527/2024 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua
Vetere condanna e la società Controparte_3 [...] al pagamento delle spese del giudizio Controparte_1 di primo grado in favore di , pari a € Parte_1
27,00 per spese vive ed € 809,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione;
• Condanna e la società Controparte_3 [...] al pagamento delle spese del Controparte_1 presente giudizio in favore di , pari a Parte_1
€ 27,00 per spese vive ed € 852,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione;
• Pone definitivamente e integralmente le spese di CTU su e la società Controparte_3 Controparte_1
Così deciso, Santa Maria Capua Vetere, 02.10.2025.
Il Giudice
Dott. Emanuele Alcidi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del giudice dott. Emanuele Alcidi
Ha pronunciato, ex artt. 350 comma 3, 350-bis e 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al N.R.G.
6435/2024; avente a oggetto: “Lesione personale”;
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Salvatore Del Bene (C.F.
), con il quale elettivamente domicilia in C.F._2
San Prisco alla Via Marandola n. 41;
Appellante
E
(C.F. – P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del procuratore ad negotia, Dott. P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Controparte_2
IE (C.F. ), presso il cui studio è C.F._3 elettivamente domiciliata in Capodrise (CE) alla via Potenza n.
14;
Appellata
E
(C.F. ) residente Controparte_3 C.F._4 in Curti (CE), alla via IV Novembre n. 2;
Appellato contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per veder riformata la sentenza n. 1527/2024 del Giudice di
Pace di Santa Maria Capua Vetere, chiedendo la parziale riforma nella parte in cui aveva riconosciuto il concorso di colpa.
Si costituiva la chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello.
Non si costituiva e se ne dichiarava la Controparte_3 contumacia.
All'udienza del 02.10.2025 la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
In diritto
Questo Giudice, tenuto conto della ridotta complessità della causa, decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 350 comma 3, 350-bis e 281-sexies c.p.c. e, in virtù di quanto statuito dall'art. 350-bis comma 3 c.p.c., motiva sinteticamente la sentenza mediante esclusivo riferimento ai punti di fatto e/o alle questioni di diritto ritenuti risolutivi e/o mediante rinvio a precedenti conformi.
L'appello è fondato e va accolto.
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Occorre premettere che parte appellante ha impugnato la pronuncia solo parzialmente, ossia nella parte in cui riconosce il concorso di colpa in luogo della responsabilità esclusiva.
Va, ancora, premesso che parte appellata non ha presentato appello incidentale, sicché i punti della sentenza non oggetto di impugnazione (tra cui l'accertamento della sussistenza del sinistro come descritto da parte appellante e risultante dall'istruttoria) sono coperti dal giudicato.
Tanto premesso, fermo restando che l'appello può dirsi strutturato nelle forme di cui all'art. 342 c.p.c., occorre valutare che “ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili” (cfr.
C. 18708/2021) e detta prova liberatoria (quale la circolazione del velocipede senza tenere strettamente il margine destro) non
è stata fornita.
In sostituzione del relativo capo della sentenza, dunque, gli appellati vanno condannati al pagamento di € 4.431,80. Non va disposta la condanna anche a interessi e rivalutazione in quanto trattasi di aspetti non impugnati e che, dunque, sono confermati, seppur relazionati non all'importo di cui alla
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condanna in primo grado ma a quello di cui sopra e nei termini indicati dal giudice di pace nella sentenza in oggetto.
Sulle spese
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in parte dispositiva.
In sostituzione del capo della sentenza sulle spese, infine, gli appellati vanno condannati al pagamento delle stesse anche per il giudizio di primo grado. Tante il carattere sintetico della comparsa e degli scritti conclusionali, si ritiene di dover applicare le riduzioni di cui all'art. 4 D.M. 55/2014 relativamente alle fasi introduttiva, studio e decisionale.
In riferimento al presente giudizio, tenuto conto del mancato svolgimento dell'attività istruttoria e del carattere sintetico della comparsa di risposta e della discussione orale, si ritiene equo non liquidare la fase istruttoria e applicare le riduzioni di cui all'art. 4 comma 1 D.M. 55/2014 in relazione alle altre fasi.
Per quanto riguarda lo scaglione di riferimento si deve tener conto dell'importo di cui alla condanna.
Le spese di CTU vanno definitivamente e integralmente poste sugli appellati.
Non va disposta la condanna anche al pagamento del contributo unificato, stante la mancata prova.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:
• Accoglie l'appello;
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• Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.
1527/2024 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua
Vetere e in sostituzione del relativo capo, condanna e la società Controparte_3 Controparte_1 al pagamento, in solido tra loro e in favore di Parte_1
, di € 4.431,80;
[...]
• In sostituzione del relativo capo di cui alla sentenza n.
1527/2024 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua
Vetere condanna e la società Controparte_3 [...] al pagamento delle spese del giudizio Controparte_1 di primo grado in favore di , pari a € Parte_1
27,00 per spese vive ed € 809,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione;
• Condanna e la società Controparte_3 [...] al pagamento delle spese del Controparte_1 presente giudizio in favore di , pari a Parte_1
€ 27,00 per spese vive ed € 852,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione;
• Pone definitivamente e integralmente le spese di CTU su e la società Controparte_3 Controparte_1
Così deciso, Santa Maria Capua Vetere, 02.10.2025.
Il Giudice
Dott. Emanuele Alcidi
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