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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 23/05/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
sent.……...………………..
REPUBBLICA ITALIANA r.g.…3619 /2018 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3619/2018 R.G.,
promossa da
(C.F. ), con Avv. Parte_1 C.F._1
MELAI VALENTINA;
PARTE ATTRICE
contro OGGETTO: (C.F. PRESTAZIONE Parte_2
D'OPERA
), con l'avv. PAGANO GIOVANNI C.F._2 INTELLETTUALE
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data
8.11.2024, con termini massimi per memorie e repliche decorrenti dal 13.2.2025, che devono intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE In data 26/5/2018, ha ottenuto il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 849/2018 nei confronti di per il Parte_1
pagamento di euro 22.959,98 oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per attività di consulenza. ha proposto opposizione avverso il decreto, Parte_1
chiedendone la revoca e allegando quanto segue.
Ritiene la parte opponente che la richiesta sia infondata per difetto di causa, ossia per l'inesistenza dell'incarico di consulenza, del relativo preventivo e di una documentazione tecnica che provi l'esecuzione dell'incarico.
In particolare, quanto all'assenza dell'attività di consulenza, rileva parte opponente che, al momento del presunto conferimento di incarico, parte opposta non fosse iscritta ad alcun albo professionale per svolgere l'attività di geometra.
Il possesso degli assegni sarebbe allora giustificato da un pregresso rapporto di amicizia tra le parti in causa, in forza del quale esse erano solite prestarsi denaro a vicenda, a titolo di mutuo, con dazione degli assegni a garanzia.
Da ultimo, ritiene la parte opponente che gli assegni siano stati consegnati alla parte opposta in bianco e che quest'ultima abbia provveduto a compilarli contro la volontà dell'opponente.
La parte opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, contestando la ricostruzione dell'opponente e ritenendo la pretesa fondata sull'opera professionale prestata a favore di da parte di in Pt_1 Pt_2
qualità di geometra.
A sostegno della pretesa creditoria, la parte opposta ha prodotto le fatture emesse in passato nei confronti di e la cancellazione Pt_1
2 della partita iva da parte di a dimostrazione della Pt_2
cessazione dell'attività solo in data 31/11/2017. A fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, parte opposta ha prodotto quattro assegni, datati 22/12/2004; 9/1/2006; 31/1/2014 e 16/10/2017 per complessivi euro 22.959,98.
Il procedimento è stato istruito mediante le produzioni documentali delle parti e la prova testimoniale;
a seguito della conclusione della fase istruttoria, con provvedimento del 16/5/2024, è stato assegnato a questo giudice.
L'assegno bancario, nei rapporti diretti fra traente e prenditore, deve essere considerato come una promessa di pagamento e, pertanto, ai sensi dell'art. 1988 c.c., comporta una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto (Cass. 8712/1998).
In particolare, la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità ha precisato che la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, presupponendo pur sempre
l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento (Cass.
11332/2009).
Pertanto, grava sul debitore l'onere di provare l'inesistenza o l'estinzione del debito relativo al rapporto fondamentale indicato dal
3 creditore, in quanto il principio di astrazione processuale della causa posto dall'art. 1988 c.c. esonera colui a favore del quale è fatta la ricognizione di debito dall'onere di provare il rapporto fondamentale
(ex plurimis Cass. 17713/2016).
Nel caso di specie, il debitore ha allegato l'inesistenza originaria del rapporto sottostante la promessa di pagamento, deducendo di aver rilasciato gli assegni in funzione di garanzia per la restituzione di somme di denaro prestate a titolo di mutuo e poi corrisposte in contanti.
Tuttavia, la parte opponente non ha raggiunto la prova dell'inesistenza o dell'estinzione del rapporto sottostante.
All'esito dell'istruttoria, è provato il rapporto di amicizia che lega le parti, ma non il rapporto di mutuo che giustifica l'esistenza degli assegni, né tantomeno alcun fatto che provi l'estinzione della pretesa creditoria.
Occorre precisare che la parte opposta ha invocato in più occasioni la presunzione di cui all'art. 1988 c.c., senza rinunciarvi per dare prova autonoma del rapporto posto a fondamento del ricorso. Pertanto, si deve ritenere che abbia formulato i capitoli di prova a mero scopo defensionale e per favorire l'accertamento della ricostruzione fattuale, senza alcuna inversione dell'onere probatorio a carico del debitore emittente (Corte d'Appello Torino n. 743/2020 in Massima redazionale 2020).
Del tutto generica, l'eccezione articolata in atto introduttivo con riferimento al dedotto abusivo riempimento degli assegni.
4 A ciò si aggiunga, inoltre, che all'esito dell'istruttoria risulta provato sia la parte opposta abbia svolto la professione di geometra, sia che di tale professionalità si sia avvalsa anche l'odierna parte opponente.
Il teste ha riferito che ha Testimone_1 Parte_2
svolto attività di consulenza, quale geometra, anche per la famiglia in particolare per alcune pratiche di compravendita di cui egli Pt_1
aveva conoscenza in qualità di agente immobiliare (udienza del
9/3/2022). In particolare, ha riferito di un progetto di Tes_1
sopraelevazione e ristrutturazione di un immobile di proprietà del padre di nel quale erano direttamente coinvolte Parte_1
entrambe le parti del presente giudizio almeno fino al 2014, data in cui ancora svolgeva l'attività di geometra (udienza del Pt_2
24/6/2022).
Dal momento che la parte opponente non ha fornito la prova dell'inesistenza del rapporto sottostante, si applica la presunzione di cui all'art. 1988 c.c., la domanda di pagamento esercitata nei confronti di risulta fondata e va conseguentemente Parte_1
accolta; ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: rigetta l'opposizione formulata da e, per l'effetto, Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo.
Condanna a rifondere in favore di Parte_1 Parte_2
le spese di lite, che liquida in euro 5.077,00 per compensi,
[...]
5 oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Pisa, il 22/05/2025.
IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
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REPUBBLICA ITALIANA r.g.…3619 /2018 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3619/2018 R.G.,
promossa da
(C.F. ), con Avv. Parte_1 C.F._1
MELAI VALENTINA;
PARTE ATTRICE
contro OGGETTO: (C.F. PRESTAZIONE Parte_2
D'OPERA
), con l'avv. PAGANO GIOVANNI C.F._2 INTELLETTUALE
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data
8.11.2024, con termini massimi per memorie e repliche decorrenti dal 13.2.2025, che devono intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE In data 26/5/2018, ha ottenuto il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 849/2018 nei confronti di per il Parte_1
pagamento di euro 22.959,98 oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per attività di consulenza. ha proposto opposizione avverso il decreto, Parte_1
chiedendone la revoca e allegando quanto segue.
Ritiene la parte opponente che la richiesta sia infondata per difetto di causa, ossia per l'inesistenza dell'incarico di consulenza, del relativo preventivo e di una documentazione tecnica che provi l'esecuzione dell'incarico.
In particolare, quanto all'assenza dell'attività di consulenza, rileva parte opponente che, al momento del presunto conferimento di incarico, parte opposta non fosse iscritta ad alcun albo professionale per svolgere l'attività di geometra.
Il possesso degli assegni sarebbe allora giustificato da un pregresso rapporto di amicizia tra le parti in causa, in forza del quale esse erano solite prestarsi denaro a vicenda, a titolo di mutuo, con dazione degli assegni a garanzia.
Da ultimo, ritiene la parte opponente che gli assegni siano stati consegnati alla parte opposta in bianco e che quest'ultima abbia provveduto a compilarli contro la volontà dell'opponente.
La parte opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, contestando la ricostruzione dell'opponente e ritenendo la pretesa fondata sull'opera professionale prestata a favore di da parte di in Pt_1 Pt_2
qualità di geometra.
A sostegno della pretesa creditoria, la parte opposta ha prodotto le fatture emesse in passato nei confronti di e la cancellazione Pt_1
2 della partita iva da parte di a dimostrazione della Pt_2
cessazione dell'attività solo in data 31/11/2017. A fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, parte opposta ha prodotto quattro assegni, datati 22/12/2004; 9/1/2006; 31/1/2014 e 16/10/2017 per complessivi euro 22.959,98.
Il procedimento è stato istruito mediante le produzioni documentali delle parti e la prova testimoniale;
a seguito della conclusione della fase istruttoria, con provvedimento del 16/5/2024, è stato assegnato a questo giudice.
L'assegno bancario, nei rapporti diretti fra traente e prenditore, deve essere considerato come una promessa di pagamento e, pertanto, ai sensi dell'art. 1988 c.c., comporta una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto (Cass. 8712/1998).
In particolare, la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità ha precisato che la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, presupponendo pur sempre
l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento (Cass.
11332/2009).
Pertanto, grava sul debitore l'onere di provare l'inesistenza o l'estinzione del debito relativo al rapporto fondamentale indicato dal
3 creditore, in quanto il principio di astrazione processuale della causa posto dall'art. 1988 c.c. esonera colui a favore del quale è fatta la ricognizione di debito dall'onere di provare il rapporto fondamentale
(ex plurimis Cass. 17713/2016).
Nel caso di specie, il debitore ha allegato l'inesistenza originaria del rapporto sottostante la promessa di pagamento, deducendo di aver rilasciato gli assegni in funzione di garanzia per la restituzione di somme di denaro prestate a titolo di mutuo e poi corrisposte in contanti.
Tuttavia, la parte opponente non ha raggiunto la prova dell'inesistenza o dell'estinzione del rapporto sottostante.
All'esito dell'istruttoria, è provato il rapporto di amicizia che lega le parti, ma non il rapporto di mutuo che giustifica l'esistenza degli assegni, né tantomeno alcun fatto che provi l'estinzione della pretesa creditoria.
Occorre precisare che la parte opposta ha invocato in più occasioni la presunzione di cui all'art. 1988 c.c., senza rinunciarvi per dare prova autonoma del rapporto posto a fondamento del ricorso. Pertanto, si deve ritenere che abbia formulato i capitoli di prova a mero scopo defensionale e per favorire l'accertamento della ricostruzione fattuale, senza alcuna inversione dell'onere probatorio a carico del debitore emittente (Corte d'Appello Torino n. 743/2020 in Massima redazionale 2020).
Del tutto generica, l'eccezione articolata in atto introduttivo con riferimento al dedotto abusivo riempimento degli assegni.
4 A ciò si aggiunga, inoltre, che all'esito dell'istruttoria risulta provato sia la parte opposta abbia svolto la professione di geometra, sia che di tale professionalità si sia avvalsa anche l'odierna parte opponente.
Il teste ha riferito che ha Testimone_1 Parte_2
svolto attività di consulenza, quale geometra, anche per la famiglia in particolare per alcune pratiche di compravendita di cui egli Pt_1
aveva conoscenza in qualità di agente immobiliare (udienza del
9/3/2022). In particolare, ha riferito di un progetto di Tes_1
sopraelevazione e ristrutturazione di un immobile di proprietà del padre di nel quale erano direttamente coinvolte Parte_1
entrambe le parti del presente giudizio almeno fino al 2014, data in cui ancora svolgeva l'attività di geometra (udienza del Pt_2
24/6/2022).
Dal momento che la parte opponente non ha fornito la prova dell'inesistenza del rapporto sottostante, si applica la presunzione di cui all'art. 1988 c.c., la domanda di pagamento esercitata nei confronti di risulta fondata e va conseguentemente Parte_1
accolta; ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: rigetta l'opposizione formulata da e, per l'effetto, Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo.
Condanna a rifondere in favore di Parte_1 Parte_2
le spese di lite, che liquida in euro 5.077,00 per compensi,
[...]
5 oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Pisa, il 22/05/2025.
IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
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