Ordinanza collegiale 26 novembre 2014
Ordinanza cautelare 12 gennaio 2015
Sentenza 26 maggio 2017
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 26/05/2017, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2017
N. 01415/2017 REG.PROV.COLL.
N. 03305/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3305 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Buscaglia, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Daniela Salerno, in Palermo, via Sferracavallo n. 89/A;
contro
Ministero della difesa, Direzione generale del personale e Comando generale dell’arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;
per l'annullamento
- del decreto n. 383/1-3/2014 dell’11 settembre 2014 del Direttore generale della direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa di sospensione precauzionale dall'impiego a titolo facoltativo del ricorrente;
- della proposta n. 265131/D3/-16 del 14 agosto 2014 del Comando generale dell’arma dei Carabinieri di sospensione precauzionale dall'impiego a titolo facoltativo del ricorrente;
- occorrendo, di ogni altro atto e provvedimento, costituitosi anche per silenzio, agli stessi presupposto, consequenziale o comunque connesso di cui il ricorrente non abbia avuto piena ed effettiva conoscenza di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per l’Amministrazione intimata;
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 3080 del 26 novembre 2014, eseguita il 12 dicembre successivo;
Vista l’ordinanza cautelare n. 17 del 12 gennaio 2015;
Vista l’ordinanza del CGA n. 271 del 17 aprile 2015;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 20 aprile 2017 il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO
Con ricorso, notificato il 24 ottobre 2014 e depositato il 12 novembre successivo, il signor -OMISSIS-, maresciallo dei Carabinieri, esponeva che, con determinazione n. 265131 /T-7-4 pers. mar.di prot. dell'8 agosto 2013, il Comando generale dell’arma dei Carabinieri lo aveva trasferito d’autorità dal Comando carabinieri per la tutela del lavoro, quale Comandante del nucleo ispettorato del lavoro di Agrigento, alla legione carabinieri Sicilia, stazione di Gela, quale “addetto”.
Tale provvedimento (che aveva impugnato con il ricorso RG N. 3013/2013) era stato motivato con riferimento alla situazione di incompatibilità ambientale derivante dal coinvolgimento in indagini giudiziarie avviate nei confronti di un ente di formazione (-OMISSIS-).
Successivamente, con ordinanza cautelare n. 3301/12 R.G.G.I.P. – 587 R.G.N.R. del 15 gennaio 2014, il GIP del Tribunale di Agrigento aveva disposto l’applicazione nei suoi confronti della misura cautelare della sospensione dal servizio, cosicchè, con decreto n. 024/I-3/2014 del 17 gennaio 2014, il Direttore della III divisione della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa lo aveva sospeso, a titolo precauzionale, dall’impiego, ai sensi dell’art. 915, comma 1, lettera c), del d.lgs.vo n. 66 del 2010.
Cessate le esigenze cautelari, con ordinanza del 30 giugno 2014, il GIP aveva revocato la misura cautelare interdittiva.
Ciononostante, con decreto n. 383/1-3/2014 dell’11 settembre 2014, il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa aveva disposto la sospensione precauzionale dall’impiego a titolo facoltativo, ai sensi degli artt. 915, comma 2, e 916 del d.lgs.vo n. 66 del 2010.
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, di tale provvedimento per i seguenti motivi:
1) Incompetenza assoluta. Violazione: dell’art. 916 del d.lgs.vo n. 66 del 2010; del d.m. del 18 marzo 2014. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dalla causa tipica.
Il provvedimento, in quanto non avente carattere disciplinare o sanzionatorio, avrebbe dovuto essere adottato dal Ministro della difesa e non dal Direttore generale.
2) Violazione: dell’art. 7 della l. n. 241 del 1990; del principio del buon andamento; degli artt. 3, 24 e 97 della Cost..
Sarebbe stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento.
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 916 del d.lgs.vo n. 66 del 2010. Eccesso di potere sotto i profili: dello sviamento dalla causa tipica; del travisamento dei presupposti; della manifesta irragionevolezza e della disparità di trattamento.
La sospensione dall’impiego potrebbe aversi solo nei confronti degli imputati e non anche dei soggetti sottoposti a indagine. Altri due militari coinvolti nell’indagine non sarebbe stati sospesi dall’impiego con conseguente disparità di trattamento.
4) Violazione: dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990; dell’art. 386 del regolamento generale dell’arma dei carabinieri. Eccesso di potere sotto i profili: del difetto d’istruttoria; dell’illogicità; dello sviamento.
La motivazione sarebbe carente.
Per l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato che ha depositato vari documenti.
Con ordinanza n. 3080 del 26 novembre 2014, è stata ordinata all’Amministrazione la produzione di copia del decreto (di delega) del Ministro della Difesa del 18 marzo 2014 e della proposta n. 265131/D3-16 del 14 agosto 2014 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, citati nell’atto impugnato.
L’ordine istruttorio è stato eseguito il 12 dicembre 2014.
Con ordinanza n. 17 del 12 gennaio 2015, confermata con ordinanza del CGA n. 271 del 17 aprile 2015, l’istanza cautelare è stata rigettata.
In vista dell’udienza, l’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese, rappresentando, tra l’altro, che nelle more del giudizio si era avuto il rinvio a giudizio del ricorrente per i fatti in relazione ai quali era stato adottato il provvedimento impugnato.
Il ricorrente ha depositato una memoria di replica con cui ha insistito nelle proprie domande.
Alla pubblica udienza del 20 aprile 2017, su conforme richiesta dei difensori delle parti presenti come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
1. La controversia ha ad oggetto una sospensione dall’impiego che è stata disposta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 915, comma 2, e dell’art. 916 del d.lgs.vo n. 66 del 2010, nei confronti di un maresciallo dei carabinieri il quale era stato coinvolto in un’indagine penale per fatti commessi nell’esercizio delle proprie funzioni.
Con il primo motivo si deduce che il provvedimento, in quanto non avente carattere disciplinare o sanzionatorio, avrebbe dovuto essere adottato dal Ministro della difesa e non dal Direttore generale.
La censura è infondata.
In esecuzione degli incombenti istruttori disposti da questo TAR è stato depositato in giudizio il decreto del 18 marzo 2014 con cui il Ministero della difesa ha delegato all’ufficiale generale incaricato delle funzioni di direttore della Direzione generale per il personale militare l’adozione dei provvedimenti e degli atti in materia di sanzioni disciplinari di stato previsti dal codice dell’ordinamento militare.
Prescindendo, per ragioni di economia processuale, dalla questione dell’effettiva sussistenza della competenza ministeriale in materia, come ritenuto in sede cautelare, nell’ampia dizione “atti in materia di sanzioni disciplinari di stato” ben può essere ricompresa anche la sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento penale di cui all’art. 916 del codice.
Ne deriva che il provvedimento contestato rientrava tra quelli delegati dal Ministro al Dirigente della Direzione generale per il personale militare che era, pertanto, competente alla sua adozione.
2. Parimenti infondati sono il terzo e il quarto motivo, di cui si ritiene opportuno anticipare la trattazione, con cui si deduce, oltre alla carenza di motivazione, che: la sospensione dall’impiego potrebbe aversi solo nei confronti degli imputati e non anche degli indagati; altri due militari coinvolti nell’indagine non sarebbe stati sospesi dall’impiego con conseguente disparità di trattamento.
Invero, l’art. 915 del codice dell’ordinamento militare, dopo avere disposto, per quanto d’interesse, al comma 1, che la sospensione precauzionale dall'impiego è sempre applicata nei confronti del militare a carico del quale sono state adottate misure cautelari interdittive tali da impedire la prestazione del servizio, prevede, al successivo comma 2, che la sospensione obbligatoria viene meno con la revoca di tali misure, fatta salva la potestà dell'amministrazione di applicare la sospensione facoltativa prevista dall'articolo 916, se la revoca stessa non è stata disposta per carenza di gravi indizi di colpevolezza. L’art. 916 statuisce, a sua volta, che la sospensione precauzionale può essere applicata nei confronti di un militare se lo stesso è imputato per un reato da cui può derivare la perdita del grado.
Dal dato testuale delle disposizioni emerge che la sospensione facoltativa può essere applicata non solo nei confronti dell’imputato (come previsto dall’art. 916), ma anche del semplice indagato (come statuito dall’art. 915 comma 2).
Nella specie, si è verificato che il ricorrente, il quale prestava servizio ad Agrigento come Comandante del nucleo ispettorato del lavoro, è stato coinvolto nell’inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Agrigento nei confronti del Presidente dell’ente di formazione -OMISSIS-, al quale è stato contestato il reato di cui all’art. 640 bis c.p., ovverosia truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Si è, in particolare, avuta l’iscrizione nel registro degli indagati per l’ipotesi di reato di cui all’art. 319 c.p., corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, in quanto si è ipotizzato che, con azioni od omissioni dell’attività ispettiva presso l’-OMISSIS-, avrebbe favorito il legale rappresentante di tale ente, ottenendo in cambio l’assunzione della propria moglie presso la cooperativa onlus “-OMISSIS-” amministrata dal medesimo soggetto.
Per tali fatti, con ordinanza cautelare n. 3301/12 R.G.G.I.P. – 587 R.G.N.R. del 15 gennaio 2014, il GIP del Tribunale di Agrigento ha disposto l’applicazione nei suoi confronti della misura cautelare della sospensione dal servizio, cosicchè, con decreto n. 024/I-3/2014 del 17 gennaio 2014, il Direttore della III divisione della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa lo ha sospeso, a titolo precauzionale, dall’impiego, ai sensi dell’art. 915, comma 1, lettera c), del d.lgs.vo n. 66 del 2010.
Successivamente, con ordinanza del 30 giugno 2014, il GIP, su richiesta del Pubblico Ministero, ha revocato la misura cautelare interdittiva in quanto erano venute meno le esigenze cautelari. Ha, in particolare, rilevato che rimaneva fermo il quadro indiziario già valutato, ma che il tempo trascorso dall’applicazione della misura e il connesso effetto deterrente avevano determinato la cessazione delle esigenze cautelari anche in considerazione dell’approssimarsi della scadenza del termine semestrale di fase.
Nelle more del giudizio si è poi avuto il rinvio a giudizio.
A ben vedere sussistevano tutti i presupposti previsti dal combinato disposto dell’art 915 comma 2 e dell’art. 916, in quanto il GIP aveva revocato la sospensione dal servizio non perché aveva ritenuto carenti gli indizi di colpevolezza, ma in quanto, anche tenuto conto dell’imminenza della scadenza dei termini di fase, erano venute meno le esigenze cautelari. Sotto tale profilo, è particolarmente significativa la circostanza che abbia ritenuto opportuno precisare che rimaneva fermo il quadro indiziario già valutato.
Ne deriva che era fatto salvo il potere dell’Amministrazione di disporre la sospensione facoltativa dall’impiego anche se il ricorrente non aveva ancora assunto il ruolo d’imputato, in quanto espressamente previsto dal comma 2 dell’art. 915.
Ne deriva, altresì, che la gravità dell’accusa contestata, consistente nella corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, giustificava, all’evidenza, l’adozione della misura in questione. Trattasi, infatti, di uno dei reati più gravi ipotizzabili a carico di un pubblico dipendente soprattutto se appartenente alle forze dell’ordine.
Alla conclusione dell’illegittimità del provvedimento impugnato non può, peraltro, condurre nemmeno la deduzione che analoga misura non è stata adottata nei confronti degli altri due appartenenti all’Arma dei carabinieri coinvolti in quanto (come risulta dalla memoria dell’Avvocatura) gli stessi non sono stati sottoposti a misura cautelare.
3. Infondato è, infine, il secondo motivo con cui si censura l’omessa comunicazione di avvio del procedimento in quanto sussistevano indiscutibilmente esigenze di celerità che giustificavano l’omissione di tale (formale) adempimento.
Concludendo, per le ragioni suesposte, il ricorso è infondato e va rigettato.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento nei confronti dell’Amministrazione resistente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti espressamente presi in considerazione nel presente provvedimento.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Aurora Lento, Consigliere, Estensore
Sebastiano Zafarana, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Aurora Lento | Calogero Ferlisi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.