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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 20/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del dr. Carmine Capozzi, ha pronunciato la se- guente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.4612/2022 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento, e vertente
TRA
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , domiciliati per la lite in Massarosa, Via
[...] C.F._2
Luigi Spada Cenami 583, presso lo studio degli Avv.ti Roberto Polloni (CF
[...]
e Mirko Fabrizio (C.F. ), che li rappresentano e C.F._3 C.F._4 difendono giusta procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione in oppo- sizione.
Opponenti
E
(P.I. ), già , in Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 persona del l.r. p.t., con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio, 63, e per essa, quale mandataria, giusta procura a rogito del notaio di Venezia-Mestre (rep. Persona_1
42351; racc. 15678) (P.I. ), in persona Parte_3 P.IVA_2 del l.r. p.t., con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi ( ), in virtù di procura generale alle liti rila- CodiceFiscale_5 sciata dal notaio di Venezia-Mestre (rep. 44583; racc. 16958), con domi- Persona_1 cilio eletto presso lo studio del difensore in Verona, v. lo S. Bernardino 5°.
Opposta
CONCLUSIONI
Per gli opponenti: “come da atto di opposizione [ovvero: “Voglia l'On. le Giu- dice adito: sospendere la provvisoria esecutività previa revoca del decreto ingiuntivo opposto accertare e dichiarare la carenza di titolarità del credito e/o di legittimazione attiva della in-
1 giungente e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
accertare e dichiarare la nulli- tà del decreto ingiuntivo opposto stante la indeterminatezza del medesimo;
accertare e di- chiarare la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'ingiungente non ha dato la prova dell'asserito credito in violazione dell' art. 50 TUB e/o comunque statuire che nulla è dovuto all'opposta; accertata e dichiarata incidenter tantum la violazione da par- te della banca dell'art.644.c.p., previa espletanda istruttoria ed in particolare previa CTU tec- nico contabile, dichiarare la nullità e/o invalidità dei contratti di conto corrente e di apertura di credito mediante affidamento con scopertura sui c/c per cui è causa, compresi i conti colle- gati e confluenti, e di conseguenza accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti previa restituzione di tutte le somme illegittimamente percepite anche a titolo di interessi e/o com- missioni e/o spese;
in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia di ogni prete- sa della banca per interessi, spese, commissioni, competenze e remunerazioni di qualsivoglia genere, e comunque di ogni previsione contrattuale che all'esito dell'espletanda istruttoria ri- sultassero concretizzare la fattispecie della dazione di competenze usurarie in violazione del di- sposto della L.108/96 in quanto eccedenti il T.E.G. ed in particolare il tasso soglia nei periodi di riferimento e, di conseguenza accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti;
in ogni caso, accertata e dichiarata l'applicazione da parte della banca di interessi, spese, commissio- ni, competenze e remunerazioni di qualsivoglia genere, che all'esito dell'espletanda istruttoria risultassero concretizzare la fattispecie della dazione di competenze usurarie in violazione del disposto della L.108/96 in quanto eccedenti il T.E.G. ed in particolare il tasso soglia nei pe- riodi di riferimento, di conseguenza accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti;
Ri- tenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale e spese in riferimento ai rapporti di conto corrente e di apertura di credito, compresi i conti collegati e confluenti, determinati in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole alla società esponente senza pattuizione sottoscritta e senza alcuna preventiva comunicazione di conseguenza accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti;
Ritenere
e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione ai contratti di conto corrente, compresi i conti collegati e confluenti, a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni (c.m.s. e di quelle che l'anno sostituita) e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli alla parte istante;
in alternativa a seguito di esibizione
2 e/o produzione in giudizio della parte convenuta delle lettere contratto ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese e di conseguenza accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti;
Accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità parziale dei contratti di conto corrente e di apertura di cre- dito mediante affidamento con scopertura sui c/c per cui è causa oggetto del rapporto tra l' at- tore e la convenuta compresi i conti collegati e confluenti, particolarmente in relazione CP_2 alle clausole di determinazione e di applicazione della commissione di massimo scoperto, delle commissioni che l'anno sostituita, della capitalizzazione degli interessi e/o di qualsiasi costo o spesa che dovesse risultare non dovuto;
accertare e dichiarare, inoltre, la nullità di ogni prassi anatocistica ex adverso invocata e comunque di ogni altra pattuizione non scritta di conse- guenza accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti;
Ritenere e dichiarare non dovu- te, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto e per le commissioni e/o remunerazioni che hanno sostituito la prima, calcolate in costanza di utilizzo dei rapporti di conto corrente e di apertura di credito, in aggiunta agli interessi passivi e di conseguenza accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti;
Rideterminare, previa effettuazione di
CTU tecnico contabile, di cui si chiede sin da ora l' ammissione, l'esatto dare avere tra le parti in ordine ai rapporti bancari in oggetto, compresi i conti collegati e confluenti, e riliquidando gli stessi, per tutta la durata e sin dall'apertura con interessi passivi al tasso legale, senza al- cuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi, di commis- sioni di massimo scoperto, commissioni che hanno sostituito la c.m.s. e di spese, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni, eliminando altresì le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e di spese e di conseguenza accertare e dichiarare l'esatto dare avere tra le parti;
Accertare e dichiarare il saldo e/o l'esatto dare avere tra le parti all'esito della esple- tanda CTU tecnico contabile, espungendo le somme che risulteranno indebitamente e/o ille- gittimamente addebitata e/o riscosse per le causali di cui in premessa, oltre agli interessi legali creditori in favore dell'odierna istante;
Con vittoria di spese diritti ed onorari Ai fini della normativa in materia di contributo unificato si precisa che il valore della presente causa non altera quello indicato nel ricorso ingiuntivo opposto”] e insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori non ammessi [ovvero: “Parte attrice si riporta integralmente ai propri scritti difen- sivi ed alle istanze istruttorie ivi formulate e con la presente memoria ai sensi e per gli effetti
3 dell' art. 183 VI comma c.p.c nr. 2 chiede l'ammissione di CTU contabile con il seguente que- sito: In via istruttoria si chiede ammetersi CTU nella quale “... con riferimento al rapporto di apertura di credito mediante affidamento con scopertura su c/c ordinario, oggetto del giudizio,
e tenuto conto dei conti collegati intrattenuti dal correntista con la banca, il CTU: a) CP_3 la durata solare dell'intera apertura di credito tra le parti in causa;
b) LC la
[...] scopertura media in linea capitale;
c) LC il saldo in linea capitale (partendo da saldo iniziale pari a zero in mancanza di documentazione precedente) nel corso dell'intero rapporto;
d) per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 154/92, applichi solo gli interessi (sia a credito che a debito per il correntista) al saggio legale (art. 1284 c.c.) in luogo di quelli determinati mediante rinvio agli usi della piazza, sino al momento in cui è intervenuta tra le parti espressa pattuizione per iscritto con la quale è stato determinato il saggio degli inte- ressi dovuti dal correntista. Per il periodo successivo, il c.t.u. dovrà applicare il tasso conven- zionale (ovvero il più favorevole all'utente tra quello contrattuale e quello degli e/c) semplice, cioè senza capitalizzazioni, con eliminazione delle c.m.s. trimestrali, computando le valute delle singole operazioni dal giorno in cui la banca ha acquisito o perduto la disponibilità dei relativi importi, oppure in difetto con la valuta del giorno dell'operazione effettuata dall'utente, partendo da un saldo iniziale pari a “0” (nell'ipotesi di mancanza degli e/c ini- ziali), applicando altresì agli interessi creditori sui saldi attivi il tasso legale;
e) Dal 9 luglio
1992, quando è entrata in vigore la c.d. legge sulla trasparenza (L. 154/92), trasfusa nel de- creto legislativo n 385 del 1993 (che non prevede alcuna forma di capitalizzazione), e da quel giorno sino al soddisfo, DETERMINI l'effettivo dare – avere aggiungendo al capitale interessi al saggio convenzionale (ovvero il più favorevole all'utente tra quello contrattuale e quello de- gli e/c) ovvero ( quando non vi è pattuizione o in caso di pattuizione invalida) gli interessi previsti dall'art 117, settimo comma, del suddetto decreto legislativo senza alcuna capitalizza- zione e senza commissioni di massimo scoperto e valute fittizie. Il ricalcolo degli interessi a norma dell'art 117 del decreto legislativo n 385 del 1993 deve essere effettuato applicando il tasso massimo ivi previsto ai saldi creditori (debitori per la banca) e quello minimo ai saldi debitori (creditori per la banca) e ciò in quanto la norma costituisce una sanzione per gli istitu- ti di credito, partendo da un saldo iniziale pari a “0” (nell'ipotesi di mancanza degli e/c ini- ziali). f) il regime di capitalizzazione degli interessi dovrà essere, per l'intero periodo: semplice per gli interessi dovuti dal correntista all'istituto di credito, annuale per gli interessi che il cor- rentista riceve dall'istituto di credito. g) LC il tasso d'interesse effettivo globale medio
4 annuo con riferimento ai periodi trimestrali di rilevazione del c.d. tasso – soglia secondo i cri- teri dettati esclusivamente dalla Legge 108/1996 ed art 6444 c.p. (secondo i criteri tracciati da
Corte di Cassazione Sez. II Penale, 26 marzo 2010, n. 12028 – Pres. – Est. ; Per_2 Per_3 nonché da Cassazione penale, 19 dicembre 2011 - Pres. Esposito - Est. nonché se- Per_4 condo la recente Cass. 8806/2017; qualora risulti il superamento del tasso soglia escluda l' applicazione di qualsivoglia interesse, spese, commissione e/o remunerazione applicati nel corso del rapporto;
h) nelle sole ipotesi in cui la banca abbia tempestivamente eccepito la pre- scrizione (nei perentori termini di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c.), abbia elencato e documentato
(con la produzione del contratto di apercredito e degli estratti conto) l'esistenza di operazioni solutorie, accerti il CTU, sulla base dei risultati raggiunti nei quesiti precedenti (quindi, te- nendo conto dei saldi ricalcolati depurati dalle illegittime competenze bancarie e non degli er- ronei saldi evidenziati nei vari conti correnti bancari), se oltre 10 anni prima della domanda giudiziale o della preventiva richiesta stragiudiziale di restituzione delle somme indebitamente percepite, vi siano addebiti di interessi e/o o altre competenze non dovute, quando il conto non era affidato o presentava uno sporadico saldo negativo, oppure quando il correntista era scon- finato dall'affidamento; solo nel caso in cui rilevi tali sconfinamenti, verifichi il CTU, se nel corso del rapporto si siano verificati dei versamenti (che abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca) che abbiano superato il limite dell'affidamento (contrattuale o comunque desumibile a mezzo dell'analisi dei tassi e/o nu- meri debitori entro e/o fuori fido annotati negli e/c bancari o negli scalari, o rilevabile dall'analisi delle categorie comunicate alla Centrale dei rischi, o dai contratti di fideiussione, ecc.), oppure, in caso di mancato affidamento (neppure di fatto, cfr. Cass. sez. I, 17 febbraio
2011, n. 3903), per tornare al saldo zero. Nell'ipotesi in cui si sia verificato detto superamento il CTU consideri “pagate” con i successivi versamenti del correntista il capitale e le competen- ze legittime in esubero dell'affidamento solo “per la parte relativa alla differenza fra lo scoperto ed il limite del fido” (Cass. sent. n. 10869/94) imputando dette somme proporzionalmente al capitale ed alle competenze maturate solo ed esclusivamente nel trimestre di riferimento, senza l'applicazione filobancaria dell'art. 1194 c.c, essendosi nel caso di specie manifestato per facta concludentia il consenso del creditore che ha sistematicamente capitalizzato le competenze ogni fine trimestre”]”.
Per l'opposta: “come da comparsa di costituzione e risposta [ovvero: “In via preliminare: 1) confermare la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, in quanto
5 l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito: 2) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accer- tare che è creditrice nei suoi confronti della somma di € 37.515,82 Controparte_1
(ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determi- narsi, se del caso, in via equitativa) oltre i successivi interessi come richiesti in DI, dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna al pagamento, a favore di
, della suddetta somma;
3) Con vittoria di spese e compensi professio- Controparte_1 nali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”]”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- e hanno opposto il decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_2
n.1473/2022, con il quale il tribunale di Lucca, su istanza di Controparte_1
(già ), e per essa, della mandataria con rappresentanza CP_1 Controparte_4
, ha ingiunto loro di pagare la somma di euro 37.515,82, oltre interessi e
[...] spese di procedura, quale saldo debitore del conto corrente bancario, assistito da aper- tura di credito, concluso con , credito da questa Controparte_5 ceduto all'ingiungente in data 28/12/2018 a seguito di cessione in blocco di crediti in sofferenza.
Hanno dedotto ed eccepito gli opponenti:
(i) il difetto di titolarità attiva del rapporto controverso in assenza di prova sia di una valida cessione del credito, sia del fatto che il credito azionato in moni- torio rientri nel perimetro della cessione pubblicizzata in G.U.;
(ii) la nullità del decreto ingiuntivo opposto, sull'assunto che sia stato emesso non sulla base di un estratto conto certificato conforme ex art.50 TUB, ma un mero saldaconto del rapporto;
(iii) il difetto di prova del credito, non essendo stati prodotti a supporto della do- manda la copia degli estratti conto di periodo;
(iv) la nullità della clausola, presente nel contratto concluso nell'anno 1984, de- terminativa degli interessi convenzionali mediante rinvio agli usi su piazza;
(v) la violazione della L.108/1996 in alcuni trimestri;
(vi) la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anche per il periodo post delibera CICR 9-2-2000, in difetto di valida pattuizione ride- terminativa della condizione contrattuale;
6 (vii) la violazione della L. 27.12.2013, n.147, comma 629, in materia di anatocismo bancario;
(viii) l'illegittima applicazione della CMS e delle commissioni che l'avevano sostitui- ta;
(ix) la nullità della commissione di istruttoria veloce;
(x) l'inefficacia delle variazioni unilaterali delle condizioni economiche del rapporto intervenute in violazione dell'art.118 TUB.
In forza di tali assunti, oltre a chiedere il rigetto dell'azione di pagamento proposta in via monitoria, hanno chiesto rideterminarsi il saldo del rapporto di conto corren- te, con restituzione degli importi che fossero risultati indebitamente versati in con- seguenza di interessi, competenze e commissioni non dovute.
2.- La società ingiungente ha contestato l'opposizione chiedendone il rigetto.
3.- Ciò detto, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo va revocato, con con- seguente rigetto dell'azione di pagamento.
Per il principio della ragione più liquida va considerato che l'opposta, se anche fosse la titolare attiva del rapporto, e ciò a seguito dell'allegata cessione a suo favore del credito vantato da nei confronti degli oppo- Controparte_5 nenti, non ha dato prova del credito azionato in giudizio.
In fase monitoria ha prodotto:
(1) copia del contratto di conto corrente n.15233/84/532/00 concluso in data
4.12.1984 dagli opponenti con la filiale di Lucca dell'allora Controparte_6
(poi fusasi per incorporazione in ); Controparte_5
(2) copia del contratto di apertura di credito concluso in data 13/11/1998 per l'importo di lire 30.000.000 (da valere sino a revoca sul conto sopra indicato);
(3) copia del contratto di apertura di credito concluso in data 9/2/2006 per l'importo di euro 25.000,00 (da valere sino a revoca sul conto sopra indicato);
(4) saldaconto certificato conforme ex art.50 TUB riportante il saldo finale del rapporto alla data di chiusura del 4-10-2012 con gli addebiti degli interessi ma- turati successivamente sino al 31-12-2017.
Nel giudizio di opposizione ha prodotto:
(5) lettera del 11.10.2012 di comunicazione dell'intervenuta revoca dell'affidamento;
7 (6) lettera del 31.10.2012 di intimazione di pagamento del saldo debitore dei rapporti bancari sopra indicati, quantificato in euro 35.703,52 alla data di chiu- sura del 4.10.2012.
Questi documenti, a fronte della contestazione circa la mancata prova del credito in conseguenza della mancata produzione degli estratti conto di periodo, nonché delle difese ed eccezioni proposte dagli opponenti in relazione al contratto di conto cor- rente bancario concluso nel lontano 1984, le cui clausole determinative degli inte- ressi mediante rinvio agli usi su piazza e di disciplina del fenomeno anatocistico in- corrono sicuramente nella sanzione della nullità, non sono idonei a dare dimostra- zione dell'esistenza del credito.
A fronte delle difese e contestazioni degli opponenti l'opposta avrebbe dovuto pro- durre in giudizio gli estratti conto dall'apertura alla chiusura del rapporto bancario.
Con questo quadro probatorio non è possibile pertanto stabilire se un credito esiste e in che misura, di tal che il decreto ingiuntivo va revocato e l'azione di pagamento proposta in via monitoria va respinta.
4.- La domanda riconvenzionale di indebito oggettivo va, a sua volta, respinta per le medesime ragioni. Gli opponenti hanno chiesto espletarsi CTU contabile, ma mancano i documenti necessari per espletare l'incarico peritale. Né gli opponenti hanno proposto istanza di esibizione dei documenti necessari a tale scopo.
5.- La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- respinge le reciproche domande proposte dalle parti;
- compensa tra le stesse le spese di lite.
Lucca, 20-1-2025.
Il Giudice
Carmine Capozzi
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