Sentenza 17 settembre 2025
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Nota a Trib. Vercelli, 17 settembre 2025, n. 1084. Massima redazionale Nel caso di specie, in sede di discussione orale, parte opponente osservava come l'intervenuta non avesse dato prova di aver richiesto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 114.6 TUB, come da D. lgs. n. 116/2024, nel termine perentorio previsto dalla legge. Ebbene, il giudice vercellese, sul […]
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Nota a Trib. Vercelli, 17 settembre 2025, n. 1084. Massima redazionale Nel caso di specie, in sede di discussione orale, parte opponente osservava come l'intervenuta non avesse dato prova di aver richiesto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 114.6 TUB, come da D. lgs. n. 116/2024, nel termine perentorio previsto dalla legge. Ebbene, il giudice vercellese, sul […]
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 17/09/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERCELLI VERBALE DELLA CAUSA
N. R.G. 1414 /2023
TRA
Parte_1 PARTE OPPONENTE CONTRO
Controparte_1
PARTE CONVENUTA E
Controparte_2 PARTE INTERVENUTA
Oggi 17 settembre 2025, alle ore 9.45, innanzi al dott. Elisa Trotta sono comparsi
Per parte opponente l'avv. Croso;
Per parte intervenuta l'avv. Lionetti Daniela in sostituzione dell'avv. Renato Sardi;
Per parte convenuta, nessuno;
il giudice invita le parti a precisare le conclusioni: parte opponente precisa le conclusioni come da foglio di precisazione conclusioni;
parte intervenuta precisa che conclusioni, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo in ogni sua parte;
il giudice invita le parti alla discussione orale:
parte opponente si richiama agli atti, osservando come parte intervenuta non abbia dato prova di aver richiesto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 114.6 TUB, come da d. lgs. 116/2024, nel termine perentorio previsto dalla legge;
parte intervenuta si oppone all'eccezione sollevata in data odierna e si richiama al decreto ingiuntivo e alla comparsa di costituzione, anche sulla scorta delle conclusioni della CTU che ha escluso qualsiasi onere occulto, nonché l'usurarietà delle condizioni economiche;
Pagina nr. 1 il giudice si ritira in camera di consiglio, dispensando le parti, che accettano, dal presenziare alla lettura del dispositivo;
Il Giudice
In esito alala camera di consiglio decide come da seguente sentenza.
Il Giudice
dott. Elisa Trotta
Pagina nr. 2 RG 1414 /2023
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Vercelli
in composizione monocratica nella persona del dott. Elisa Trotta, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1414 /2023 promossa da
DA
, Cod. Fisc: , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
30/11/1972e residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Leonardo Croso (Cod. Fisc. e Simona Bussi (Cod. Fisc. C.F._2
) del Foro di Vercelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in C.F._3
Borgosesia (VC), Via XX Settembre n. 52/B, giusta procura specialedel06/09/2023da intendersi apposta in calce al presente attoanche ai sensi dell'art. 18, c.5, D.M. Giustizia n.44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013.
I sottoscritti procuratori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di fax
0163/208483, oppure all'indirizzo di P.E.C. Email_1
[...]
PARTE ATTRICE OPPONENTE
E
, con sede in Roma, in persona del suo Presidente – Controparte_1 convenuta opposta – (C.F. ), società soggetta ad attività di direzione e coordinamento P.IVA_1 della S.A. BNP Paribas – Parigi – quale cessionaria dell'azienda bancaria già della C.F. CP_3
), rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Stefanini del Foro di Bergamo (C.F. P.IVA_2
) C.F._4
PARTE CONVENUTA
E CONTRO
Pagina nr. 3 in persona del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Controparte_2
con sede legale in Brescia Via Corfù n. 102, C.F. e P.IVA iscritta Controparte_4 P.IVA_3 all'Albo delle Banche di cui all'art. 13 del Testo Unico Bancario (TUB) al numero 8074, con sede legale in Brescia, via Corfù 102, C.F. e P.IVA iscritta all'Albo delle Banche di cui P.IVA_3 all'art. 13 del Testo Unico Bancario (TUB) al numero 8074, nella qualità di procuratrice speciale di con sede legale in Milano (MI), Via San Prospero, 4, C.F., P.IVA e numero Parte_2 di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza-Brianza Lodi rappresentata e P.IVA_4 difesa, giusta procura alle liti in calce al presente atto dall'avv. Renato Sardi
PARTE INTERVENUTA
CONCLUSIONI:
Come da verbale di udienza del 17/9/2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 385/2023 il Tribunale di Vercelli, su ricorso di , Controparte_1 ha ingiunto a il pagamento di euro 89.556,28 oltre interessi e spese, a titolo di Parte_1 saldo mutuo fondiario nn. 93135 Rep., n. 9644 Racc., di euro 100.000, stipulato il 21 dicembre 2006
e munito di formula esecutiva il 28 dicembre 2006, rimasto non totalmente restituito anche dopo la conclusione della procedura esecutiva immobiliare RGE 25/2015 svolta avanti al Tribunale di
Vercelli che aveva condotto all'assegnazione al creditore della minor somma di euro 43.585,93.
Ha proposto opposizione eccependo: Parte_1
- che la aveva approfittato delle condizioni di difficoltà finanziarie in cui si trovava al CP_1 momento dell'erogazione del mutuo, atteso che i funzionari dell'istituto di credito sapevano che la opponente era già gravata da una rata mensile di euro 1.650,00 inerente ad altri finanziamenti già in essere e che il reddito residuo di non avrebbe quindi consentito di far fronte anche alla Parte_1 rata di mutuo;
- che la aveva praticato condizioni economiche usuraie;
CP_1
- che la aveva altresì applicato, interessi superiori a quelli convenzionalmente pattuiti CP_1 con conseguente violazione dell'art. 117 t.u.b.; addebiti occulti in sede di capitalizzazione composta degli interessi, senza peraltro pattuizione del regime di ammortamento e di capitalizzazione degli interessi, risultando così indebitamente corrisposta dal mutuatario la somma complessiva di euro
41.286,31.
In ragione di tutto quanto sopra, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, Parte_1 con ricalcolo dell'esatto saldo di dare-avere tra le parti, e la compensazione dell'importo a saldo debito del mutuo con il controcredito dell'opponente per importi illegittimamente versati in corso di rapporto, nonché con le somme già incamerata dalla Banca nella procedura esecutiva RGE 25/2015.
Pagina nr. 4 Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, Controparte_1
- eccependo l'insussistenza di interesse dell'opponente a far accertare l'invalidità delle clausole contrattuali e la ripetizione di quanto indebitamente versato, visto che il contratto era già stato posto a fondamento di azione esecutiva, mai contestata o opposta, conclusasi in data 28/2/2017 con l'assegnazione a saldo parziale del credito della CP_1
- eccependo la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione di indebito atteso che l'ultimo versamento eseguito dalla debitrice a titolo di mutuo risaliva al 8/1/2013 mentre la domanda di ripetizione era stata formulata solo con la citazione notificata il 15/9/2023;
- contestando il ricorrere di qualsivoglia ipotesi di usura, oggettiva e soggettiva, nonché
l'addebito di importi non dovuti.
Assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c, è stata espletata CTU contabile.
In corso di causa si è costituita procuratrice speciale di CP_2 CP_1 Parte_2 cessionaria del credito di , associandosi alle difese e conclusioni di Controparte_1 quest'ultima.
All'udienza del 14/3/2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di consentire l'assolvimento della condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria.
All'udienza del 10/9/2025 la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
In diritto, l'opposizione è solo parzialmente fondata con le precisazioni che seguono.
Il credito della si fonda su contratto di mutuo fondiario. CP_1
Il contratto prevedeva la restituzione del capitale di euro 100.000,00 e interessi in 25 anni e 300 rate mensili, nonchè un tasso di interesse nominale annuo fisso del 5,35 %.
E' pacifico e documentale che la creditrice, in passato, abbia già avviato un'azione esecutiva fondata su detto contratto di mutuo, munito di formula esecutiva.
L'azione esecutiva si è svolta e conclusa senza alcuna opposizione: la pretesa creditoria della CP_1 non è mai stata contestata sotto alcun profilo;
mai è stata dedotta alcuna forma di usura, né il ricorrere di indebiti addebiti. Dalla detta azione esecutiva, la ha già ottenuto il saldo parziale del proprio CP_1 credito, mai chiesto in restituzione, sulla base di una pretesa creditoria che si è fondata sugli stessi presupposti in fatto successivamente posti a base del decreto ingiuntivo oggi controverso.
La condotta dalla debitrice – che solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo ha contestato profili in fatto e in diritto sostanzialmente accettati nel corso dell'azione esecutiva, ed evidentemente ritenuti corretti in quella sede - rivela l'intento defatigatorio di molte delle eccezioni oggi proposte.
Passando in ogni caso ad analizzare le questioni poste a base dell'opposizione, si rileva quanto segue.
Le contestazioni inerenti alla cd. usura in concreto sono infondate. Va infatti ricordato che, ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale della c.d. usura in concreto (art. 644 c.p., commi 1 e 3,
Pagina nr. 5 seconda parte), occorre sia che il soggetto passivo versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, sia che gli interessi (pur inferiori al tasso-soglia usurario ex lege) ed i vantaggi pattuiti risultino, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione (cfr. Cass. pen. 18778/2014).
Nel caso di specie, i rilievi dell'opponente circa la natura sproporzionata degli interessi pattuiti sono generici e non trovano alcun riscontro: infatti la somma quantificata in atti che, a dire dell'opponente, costituirebbe indebito importo trattenuto dalla in condizioni di approfittamento ammonta a CP_1 euro 4.037,07, su una maggiore somma erogata a mutuo di euro 95.019,96. Importo che non risulta ictu oculi sproporzionato. Va poi aggiunto che il CTU ha precisato che detta somma di euro 4.037,07 non corrisponde ad interessi indebitamente applicati e trattenuti dalla quanto ad una parte del CP_1 capitale finanziato poi riversato al correntista con valuta 4/1/2007 (v. verbale di udienza del
18/9/2024). Circostanza che trova conferma nel prospetto a pag. 14 della CTU ove emerge che il capitale effettivamente erogato a titolo di mutuo, al netto delle spese iniziali, ammonta non a euro
95.019,96, ma a euro 99.050,03.
La CTU ha altresì escluso che vi sia usura oggettiva e, in generale, che vi siano importi indebitamente addebitati dalla CP_1
Come visto, il contratto di mutuo prevedeva un tasso di interesse nominale annuo fisso del 5,35 %; il regime finanziario applicato è quello cosiddetto alla “francese” nel quale le rate previste sono state determinate con il regime “composto”.
E' vero che il contratto non determina la modalità finanziaria di ammortamento, né la formula di calcolo della rata. Tuttavia, al contratto di mutuo è allegato il piano di ammortamento, debitamente sottoscritto, nel quale sono distintamente indicate per ogni rata il numero, la scadenza, la quota capitale, la quota interessi, il totale della rata (montante) ed il capitale residuo: nel contratto sono dunque stabiliti tutti gli elementi essenziali e rilevanti richiesti dalla normativa vigente e, più recentemente, dalla giurisprudenza delle SU della Corte di Cassazione (sent. n. 15130/2024).
Va dato atto che il contratto di mutuo prevedeva che la somma erogata al mutuatario in sede di stipula fosse vincolata al perfezionamento di produzione documentale completa a carico del mutuatario;
sino a quel momento, la somma mutuata sarebbe andata a costituire “pegno irregolare infruttifero”, fino al 04/01/2007, data di inizio di maturazione degli interessi di preammortamento.
Quanto previsto nel contratto di mutuo è stato eseguito in modo parzialmente difforme.
Infatti, come rilevato dal CTU, l'erogazione del netto ricavo del mutuo risulta avvenuta in forma di prefinanziamento, tramite l'accensione del “conto sovvenzione n. 281360”, appositamente affidato
Pagina nr. 6 per l'importo di € 100.000,00, sul quale sono maturati interessi e spese fino al perfezionamento del contratto di mutuo.
Di detto conto sovvenzione vi è un riscontro solo nella comunicazione unilaterale della Banca, datata
21/12/2006, contestuale alla stipula del mutuo fondiario. In detta comunicazione unilaterale l'affidamento della somma di euro 98.000,00, a valere sul conto sovvenzione è qualificato come credito speciale a fronte di mutui già deliberati.
Su detto conto sono decorsi altri interessi, al tasso del 8,1 %; nello scalare prodotto sub doc. 11 fasc. opponente, gli interessi, per il periodo dal 12/12/2006 al 31/12/2006, sono quantificati in euro 210,87.
Come dato atto dal CTU, detto conto sovvenzione ha verosimilmente rappresentato un conto tecnico utilizzato per gestire il credito nella fase intercorrente tra l'erogazione (21/12/2006) e lo svincolo dal pegno irregolare infruttifero (04/01/2007).
Tuttavia, di tale conto sovvenzione non vi è alcun riscontro pattizio, né nel contratto di mutuo, né in un contratto successivo regolarmente sottoscritto. Di esso parla solo la nella comunicazione CP_1 unilaterale datata 21/12/2006.
Non può quindi ritenersi che le relative condizioni economiche siano state adeguatamente pattuite né si comprende perché la contestualmente alla stipula del mutuo - già autosufficiente quanto CP_1 alla determinazione delle condizioni economiche - abbia poi ritenuto di accendere un parallelo conto sovvenzione su cui accreditare le somme del mutuo e far decorrere interessi ad un tasso diverso del
8,1 %.
Le somme inerenti al conto sovvenzione, che comunque ha avuto vita breve dal 21/12/2006 al
4/1/2007, ammontano a euro 426,62, comprensive di interessi e spese (v. tabella pag. 4 integrazione
CTU).
Dette somme risultano addebitate non al rapporto di mutuo ma al rapporto di conto corrente ordinario n. 2947 e non sono quindi oggetto del presente giudizio. In ogni caso, peraltro, risulta fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla a fronte della domanda di compensazione svolta CP_1 dall'opponente con riguardo ad ogni importo eventualmente indebitamento applicato dalla CP_1
Infatti, come emerge dalla CTU, il conto sovvenzione è stato sostanzialmente estinto nel 2007 ed è da questo momento che deve farsi decorrere il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione degli importi addebitati dalla inutilmente decorso, tenuto conto della condotta CP_5 sostanzialmente acquiescente dell'opponente in sede di procedura esecutiva e della formulazione dell'eccezione di ripetizione / compensazione solo con la notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo avvenuta in data 15/9/2023. Diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, inoltre, non risulta ricorrere alcuna ipotesi di sospensione della prescrizione.
Pagina nr. 7 Consegue che le contestazioni svolte con riguardo al conto sovvenzione non spiegano effetti ai fini della legittimità del decreto ingiuntivo.
In punto usura cd. oggettiva, il CTU ha incluso nel calcolo del TEG anche i costi documentati connessi al conto sovvenzione, i quali emergono dalle movimentazioni riscontrabili sugli estratti conto del conto corrente ordinario intestato alla parte mutuataria, trattandosi di spese comunque collegate all'erogazione del credito.
Il CTU ha escluso il superamento del tasso soglia ed ha verificato che tutti gli importi corrisposti da parte attrice risultano allineati alle pattuizioni contrattuali.
Diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, inoltre, tale conclusione non muta anche se si considerano i costi inerenti al conto sovvenzione non documentati ma solo presunti (spese gestione al 31/12/2006; interessi debitori e spese di chiusura al 4/1/2007), per un importo complessivo di euro
426,62.
Quanto al metodo di calcolo del TEG, va rammentato che, in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (cfr. Cass. n. 7352 2022).
Va invece accolta la contestazione dell'opponente in merito al non corretto calcolo della somma ottenuta in sede di procedura esecutiva ai fini della quantificazione del debito residuo in sede monitoria.
Infatti, nel precetto che ha preceduto l'azione esecutiva veniva indicato quale importo ancora dovuto la somma di euro 83.111,64 per capitale non restituito ed euro 9.682,56 a titolo di ulteriori rate insolute, così per complessivi euro 92.794,20 a titolo di capitale residuo, oltre euro 694,42 per interessi di mora al 19/8/2014 e spese per euro 66,70. Così per complessivi euro 93.555,32, oltre spese e interessi contrattuali successivi dal 20/8/2014 al saldo.
In sede monitoria, la ha quantificato la diversa somma di euro 102.998,67 per capitale residuo CP_1
e rate insolute mutui (v. estratto conto al 21/2/2023). Su tale somma sono stati conteggiati gli interessi moratori inerenti agli anni precedenti sino al 23/11/2016 e poi quelli successivi sino al 21/2/2023, oltre ai compensi del professionista . E' stata altresì detratta la somma di euro Persona_1
43.290,00, incassata in sede di procedura esecutiva (al lordo del rimborso spese della stessa procedura esecutiva, anticipate dalla . CP_1
Pagina nr. 8 Tuttavia, il capitale non può essere aumentato negli anni, dalla procedura esecutiva al deposito del ricorso monitorio, sicché è evidente che la somma di euro 102.998,67 è comprensiva di ulteriori importi non meglio specificati e documentati e, come tali, senza causa,
Così, dal saldo dell'estratto conto prodotto in monitorio (che, come visto, espone un importo capitale di euro 102.889,64 ed un saldo di euro 93.806,28, comprensivi di interessi ed applicata la detrazione di euro 43.290,00 incassati in sede esecutiva) occorre sottrarre l'importo pari alla differenza tra il maggior capitale indicato in monitorio rispetto a quello di cui al precetto, per una differenza di euro
9.443,35, che rappresenta quindi il maggior importo addebitato dalla a titolo di capitale nel CP_1 periodo dal precetto al deposito del ricorso monitorio. Importo che, come visto, alla luce della totale assenza di allegazioni assertive della Banca, va ritenuto senza causa.
Alla luce di quanto sopra, il decreto ingiuntivo va revocato e deve essere disposta la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 84.362,96, quale importo ancora dovuto in relazione al contratto di mutuo, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c., dalla domanda giudiziale al saldo.
Va dato atto di come, nelle more del giudizio, il credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo sia stato ceduto da a che è, quindi, intervenuta nel giudizio ai Controparte_1 Pt_2 sensi dell'art. 111 c.p.c. per il tramite della mandataria CP_2
Come noto, a norma dell'art. 111 c.p.c., se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi il processo prosegue tra le parti originarie;
il cedente conserva la legittimazione in qualità di sostituto processuale del cessionario (art. 81 c.p.c.) fino alla eventuale formale estromissione del cedente dal giudizio, estromissione attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti. (Trib. Bari, sez. I, 12/05/2015, n. 2171; Cass. Civ., sez. I, 22/10/2009,
n. 22424).
Va inoltre precisato che, come già affermato dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Bari, n.
2171/2015 che richiama Cass. n. 15674/2007 e n. 18973/2006), il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che assume la posizione di parte e non quella di terzo, è l'effettivo titolare del diritto oggetto della controversia;
tuttavia, operando il meccanismo della sostituzione processuale ex art. 111 e 81 c.p.c., la decisione viene emessa nei confronti della parte originaria, ma fa stato anche nei confronti del successore a titolo particolare (cfr. Cass. n. 22424/2009; al riguardo v. anche Cass.
SU n. 22727/2011), avendo la legittimazione del cedente portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare (cfr. Cass. n. 22503/2014).
In conseguenza di quanto sopra, posto che in seguito all'intervento di non è stata formulata CP_2 domanda di estromissione del cedente dal giudizio, la condanna al pagamento di quanto dovuto in
Pagina nr. 9 esito CTU va disposta a favore di , quale sostituto processuale di Controparte_1 CP_2 mandataria di effettiva titolare del credito. Pt_2
Manifestamente tardive e come tali inammissibili sono le argomentazioni di parte opponente svolte solo in sede di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. circa l'assenza di autorizzazione dell'intervenuta a svolgere attività di recupero del credito bancario. Peraltro, dalla documentazione versata in sede di intervento emerge che la società è iscritta all'albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia, né l'art. 114 tub ricollega all'assenza di autorizzazione la sanzione della nullità civilistica.
La causa è adeguatamente istruita allo stato degli atti e dell'esito della CTU, che è congruamente motivata ed esente da vizi logici. Le altre istanze di prova sono inammissibili perché irrilevanti ai fini del decidere.
Le spese di lite sono compensate al 10 %, tenuto conto della riquantificazione del dovuto effettuata in esito all'opposizione a decreto ingiuntivo.
Per la restante parte, le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate in base al valore della condanna, secondo parametri medi.
Stesso criterio di calcolo quanto alle spese di CTU.
Parte opponente ha sollevato eccezione di improcedibilità del giudizio per omesso esperimento del tentativo di mediazione, reiterandola in sede di conclusionale e obbligando quindi alla rimessione della causa in istruttoria, per poi neanche presentarsi all'incontro, senza giustificato motivo.
Secondo l'art. 12 bis d. lgs. 28/2010, quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Dall'applicazione di tale norma, consegue la condanna dell'opponente al pagamento di tali importi.
PQM
Il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 385/2023;
- condanna a corrispondere a in qualità di Parte_1 Controparte_1 sostituto processuale di mandataria di quest'ultima cessionaria del credito, la somma CP_2 Pt_2 di euro 84.362,96, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c., dalla domanda giudiziale al saldo;
- condanna a corrispondere a in qualità di Parte_1 Controparte_1 sostituto processuale di mandataria di quest'ultima cessionaria del credito, a titolo di CP_2 Pt_2 spese di lite, la somma di euro 12.690, oltre rimborso forfettario di legge, oltre IVA se dovuta e oltre
CPA;
Pagina nr. 10 - compensa le spese di lite per il restante 10 %;
- pone le spese di CTU, come liquidate in data 3/10/2024, a carico di Parte_1 nella misura di euro 2.880,00, oltre accessori;
- compensa per il resto le spese di CTU, come già liquidate;
- condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una Parte_1 somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Vercelli, 17/9/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Trotta
Pagina nr. 11