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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
MINERVINI ANTONIO, Giudice
PIPESCHI GIANNI, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 94/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 Sas Di Ricorrente_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6502OM00751 2024 ACCERT. REDDITO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6502OM00751 2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6502OM00751 2024 IRAP 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501OM02428 2024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501OM02427 2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 546/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli odierni ricorrenti Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1, Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2, Ricorrente_1 - P.IVA_1 con il prof. Avv. Difensore_1 impugnavano l'avviso di ACCERTAMENTO versato in atti.
Il ricorrente si doleva: 1) Illegittimità degli avvisi di accertamento: il reddito effettivamente realizzato dalla società corrisponde a quello dichiarato ed emergente dalle scritture contabili. Illegittimità ed erroneità della ricostruzione induttiva del reddito d'impresa. Violazione del principio di capacità contributiva per assoggettamento ad imposizione di un reddito non corrispondente a quello percepito dalla contribuente;
2). Illegittimità dell'avviso di accertamento per erroneità del criterio accertativo adottato dall'Ufficio: la redditività fiscale non è valore rappresentativo delle performance aziendali e non può essere presa a riferimento come redditività media di settore.;
3). Sul campione preso a riferimento dell'Ufficio: impossibilità di verificarne la rappresentatività. E, in ogni caso, non rappresentatività dello stesso. Inoltre, impossibilità di verificare il dato mediano determinato dall'Ufficio.
4). Sulla redditività dichiarata dalla società ricorrente. Erronea quantificazione da parte dell'Ufficio. Inoltre, sostanziale corrispondenza alla redditività dichiarata da un campione di aziende maggiormente rappresentativo. Necessità, in via subordinata, di considerare il dato medio del campione più rappresentativo;
5). Illegittimità dell'atto impugnato per difetto di prova e omessa motivazione. Violazione del diritto di difesa. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 7, comma 5-bis del d.lgs. n. 546 del 1992. Violazione dell'articolo 24 della Costituzione.
6). Illegittimo disconoscimento della detraibilità dell'Iva corrisposta da Ricorrente_1 sulle operazioni di acquisto. I costi sono stati sostenuti e l'Iva è stata versata. Necessità di riconoscerne la detraibilità. - 6.1.
La legittima detraibilità dell'Iva emerge dalla documentazione depositata. Il diritto alla detrazione Iva poggia su requisiti di carattere sostanziale. - 6.2. Illegittima indetraibilità dell'Iva per violazione del divieto di doppia imposizione, del principio di neutralità dell'Iva, del principio di capacità contributiva.
7). Illegittimità dell'avviso di accertamento per illegittimo utilizzo dell'istituto dell'accertamento parziale.
Violazione dell'art. 41-bis d.p.r. n. 600 del 1973.
8). Illegittimità delle sanzioni irrogate per assenza di colpevolezza e per mancata applicazione del principio del favor rei e per violazione del principio di proporzionalità. - 8.1. Illegittimità delle sanzioni per carenza del requisito della colpevolezza. - 8.2. Illegittimità delle sanzioni per mancata applicazione del principio del favor rei e per violazione del principio di proporzionalità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
Va premesso quanto segue. La società ricorrente è stata oggetto di un precedente controllo per l'anno d'imposta 2017. Da tale controllo è emerso l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla società Societa_1 srl per € 345.419,86. L'avviso di accertamento nr. T6502OG00133/2024 anno 2017, è diventato definitivo per mancata impugnazione.
Sono emersi vari indizi – gravi, precisi e concordanti – volti a dimostrare commistioni nella compagine nelle cariche sociali, quali rapporti di parentela, identità di sede sociali e - soprattutto - mancata tempestiva esibizione della documentazione contabile, in special modo dei rapporti tra Societa_1 Srl e Ricorrente_1. Va sottolineata la circostanza - ritenuta rilevante dalla giurisprudenza di cassazione – che la documentazione contabile non è stata integralmente esibita all'Agenzia prima dell'odierno contenzioso.
Successivamente una parte della documentazione è stata esibita, ma sono emersi molteplici fattori di inaffidabilità. Per esempio non coincidevano per date e importi ed in alcuni casi anche per emittente/ destinatario (le fatture emesse da Societa_1 presentano come destinatario altra società, la Società_1 Spa - P. IVA P.IVA_2- e non Ricorrente_1). Le fatture erano generiche con riferimento ad asserite consulenze. Gli appuntamenti si concentravano in maniera smisurata su singole giornate. Vi era poi un fatto particolarmente grave e cioè la mancata dichiarazione di una parte dei compensi corrisposti dal suo cliente principale, la Società_2 Spa (ciò non è contestato ed è comprovato dai dati presso l'Anagrafe Tributaria). L'Agenzia ha riferito quanto segue e il ricorrente nulla ha ribattuto "Emergeva altresì, che la società Ricorrente_1 sas non dichiarava parte dei compensi corrisposti dal suo cliente principale, la Società_2 Spa, i quali risultavano dalle certificazioni delle provvigioni disponibili in Anagrafe Tributaria".
Il controllo su Societa_1 srl per l'anno 2017, ha evidenziato l'emissione di fatture oggettivamente inesistenti a favore della società ricorrente definito in adesione (v. doc. versato in atti dall'Agenzia). Anche questa circostanza non è contestata.
Perciò i motivi di ricorso appaiono inaccoglibili e comunque inefficienti per giustificare le gravi carenze contabili e la mancata produzione di documenti richiesti dall'Agenzia.
E' quindi evidente che a fronte di una contabilità totalmente inattendibile non basta l'asserzione, pur ripetuta e ribadita nei primi 5 motivi, che il reddito dichiarato sarebbe reale.
Perciò i primi 5 motivi vanno respinti sia per l'inattendibilità della contabilità sia perché si contesta il metodo induttivo senza contrastare in modo ficcante i dati di fatto portati dall'Agenzia. E comunque le contestazioni giuridiche del ricorrente hanno trovato puntuale sconfessione nella giurisprudenza di legittimità.
La Corte di Cassazione sanziona con l'inutilizzabilità, ai fini probatori, la documentazione non prodotta a fronte di specifica richiesta dell'Agenzia, nella fase precontenziosa.
L'inutilizzabilità dei documenti non prodotti in fase amministrativa si giustificano con l'esigenza di consentire all'Amministrazione di esercitare il proprio potere in maniera informata e perciò imparziale ed efficace, nonché la possibilità di controlli endoprocedurali e incroci (per esempio Anagrafe tributaria, questionari ect.), strumenti che il giudice – di regola - non possiede.
D'altra parte vi sono anche ragioni di economia processuale e amministrativa che sanzionano comportamenti negligenti e/o maliziosi, ciò è considerato più che legittimo (Così – per esempio -
Cassazione n. 9487 del 12 aprile 2017).
Il ricorrente non ha comunicato – sempre in sede di controllo amministrativo - alcun dato relativo agli acquisti del periodo. Pertanto non è stato possibile eseguire alcun confronto con i dati comunicati dai fornitori. Ciò a fronte di quasi mezzo milione di euro di operazioni imponibili IVA.
Orbene le fatture di “consulenza” allegate al ricorso - quindi tardivamente rispetto alla richiesta dell'Ufficio – sono generiche, e comunque tali da non potere assurgere in alcun modo a prova (v.
Cassazione n. 32280/2018 “in tema di redditi di impresa, ai fini della deduzione delle spese relative a contratti a forma libera, il contribuente deve in ogni caso dimostrarne puntualmente I'esistenza, l'oggetto, l'ammontare, l'inerenza. nonché la congruità del prezzo corrisposto per gli stessi e l'effettività del pagamento”).
A riprova della inattendibilità della contabilità del ricorrente vi sono alcune fatture non inerenti (quali – tra le tante - quelle relative ad autovetture l'acquisto di una BMW serie 2 coupè per € 62.900,00 oppure la fattura nr. 1325/2018 per lavori di manutenzione su una Società_3 che non risulta essere di proprietà della soceità). Altri documenti - dedotti dal ricorrente solo oggi - non possono certo essere vagliati, uno per uno, dal Giudice adito, a causa di una inescusabile negligenza consistita nel non avere messo a disposizione dell'Agenzia la contabilità.
Inoltre il ricorrente nel contestare l'operato dell'Ufficio lo travisa. Per esempio l'Agenzia non ha applicato la media della redditività emersa dal campione di aziende, bensì la mediana (la media è il rapporto tra la somma dei dati numerici ed il numero dei dati;
la mediana è il valore centrale tra i dati numerici).
A tal proposito il ricorrente contesta all'Agenzia una violazione dell'art. 7 della L. 212/2000 poiché non avrebbe reso noti i nomi dei soggetti economici operanti nel medesimo settore di attività, da cui è stato ricavato il dato della redditività conseguita nel 2018. Su questo punto effettivamente è stato rilevata una criticità con riferimento all'all., doc. n. 14. Alla posizione n. 144, l'Ufficio riporta dati riferiti ad un'azienda che a fronte di ricavi per euro 25.655,oo, dichiara un reddito di euro 39.307,oo. Quindi il valore del reddito dichiarato fiscalmente è superiore rispetto al totale dei ricavi e ciò ha un significato che potrebbe riferirsi alla cd. gestione non caratteristica dell'impresa. La presunta redditività dichiarata da questa azienda è del 153,20 per cento (valore molto alto), ma non è probabilmente rappresentativa della redditività di settore. L'inserimento di tale azienda nel campione determinerebbe una problema. Analogo discorso per la posizione n. 146 del campione. Anche in questo caso il totale dei ricavi (euro 127.154) è inferiore rispetto al reddito fiscale dichiarato (148.766), e ciò va considerata una anomalia, effettivamente.
Tuttavia se il ricorrente avesse proposto un metodo alternativo (magari scomodando la scienza statistica) avrebbe potuto proporre un valore numerico da contrapporre a quello dell'Agenzia, per esempio scartando i valori estremi. Perciò questo argomento del ricorrente non è dirimente. Infatti con un calcolo alternativo il ricorrente – probabilmente - si sarebbe accorto che la ponderazione (così come vale per casi di iper redditività apparentemente ingiustificati), si sarebbe dovuta applicare anche a aziende la cui redditività è ridicola - per esempio il 3% della posizione nr. 239, quindi non sarebbe stata, infine, favorevole al contribuente. Infatti scartando i valori eccessivi favorevoli all'Agenzia si sarebbe – poi – dovuto scartare anche quelli eccessivi sfavorevoli (cioè con redditività bassissima).
Per le medesime ragioni vanno respinti i motivi che lamentano il mancato riconoscimento dell'IVA sugli acquisti, in quanto mai prodotti all'Agenzia e prodotti solo oggi. Ciò conformemente alla pacifica giurisprudenza di Cassazione che riconosce al deducibilità previa prova dell'inerenza. La Corte di
Giustizia non può evidentemente supplire ricostruendo la contabilità fattura per fattura nel caso in cui il ricorrente non l'abbia prima prodotta all'Agenzia.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che i costi, per essere ammessi in deduzione quali componenti negativi del reddito di impresa, debbono soddisfare “i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità” (Cassazione 10167/12; Cassazione 13806/14; Cassazione 1565/14). Un componente negativo, per essere detratto, deve essere certo e inerenza e la relativa prova incombe sul contribuente per pacifica giurisprudenza.
Le fatture della società Società_4 sono carenti sotto il profilo dell'inerenza ed in alcuni casi incredibili con riferimento al lasso di tempo nel quale asseritamente vengono svolte (cfr. fatt. nr. 112 e 49).
La Corte di Cassazione afferma il principio secondo cui l'emissione di documenti dall'oggetto troppo ampio e generico, con l'accorpamento in un'unica descrizione di attività molto diverse, legittima l'Agenzia delle Entrate a irrogare le sanzioni per violazione degli obblighi di tenuta della contabilità, essendo venute meno le finalità di agevole controllo delle autorità fiscali che la norma preside (Cfr. Cass. n. 21980 del
30/10/2015 - ì Cassazione n. 27777 del 22.11.2017).
Al novero dei problemi della contabilità del ricorrente va aggiunta l'assenza del registro dei beni ammortizzabili, laddove il ricorrente pretenderebbe di detrarre i costi che in detto registro andavano annotati (per esempio le fatture Dolomiten nr.
1-2018 e Agencystudiots nr. 2/2018).
Anche se può sembrare draconiana la scelta del recupero integrale, comunque la società non ha fornito la documentazione nei termini, impedendo quindi verifiche – per esempio – di corrispondenza con le fatture registrate da Società_4, ovvero altri riscontri incrociati. Non può attribuirsi all'Agenzia alcun eccesso nell'applicare norme siffatte (semmai al legislatore).
Peregrino è il motivo (7) “illegittimità dell'avviso di accertamento per illegittimo utilizzo dell'istituto dell'accertamento parziale. Violazione dell'art. 41-bis d.p.r. n. 600 del 1973”.
Sul punto – anche ex art.118 disp.att. c.p.c. basta richiamare la giurisprudenza di Cassazione sul punto e – da ultimo – recente Ordinanza del 05/03/2025 n. 5881 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5 “In tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è valido l'avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente ex articolo 12, comma 7, della Legge n. 212/2000, atteso che, da un lato, la nullità̀ consegue solo alle irregolarità̀ per le quali sia espressamente previsto dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall'altro lato, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo. Inoltre, è ammissibile come prova contraria alla presunzione di distribuzione degli utili extra bilancio in società di capitali a ristretta base partecipativa, la dimostrazione, anche con prova presuntiva, che i maggiori ricavi non siano stati effettivamente realizzati dalla società e che quest'ultima non li abbia distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, ovvero che degli stessi se ne sia appropriato altro soggetto o, comunque, della dimostrazione dell'assoluta estraneità del socio alla gestione e conduzione societaria”.
Neppure può essere accolta la tesi della illegittimità delle sanzioni irrogate (gruppo motivi 8) per assenza di colpevolezza e per mancata applicazione del principio del favor rei e per violazione del principio di proporzionalità. (- 8.1.) Illegittimità delle sanzioni per carenza del requisito della colpevolezza. (- 8.2.) Illegittimità delle sanzioni per mancata applicazione del principio del favor rei e per violazione del principio di proporzionalità.
Sull'assenza di colpevolezza manca completamente la prova essendo noto che per le violazioni amministrativa la colpa deve ritenersi “in re ipsa”. Principio applicabile anche al diritto tributario, secondo la pacifica giurisprudenza (e contrariamente a quanto avviene per le sanzioni penali - cfr. Cass. Civile, sez. Trib., 19.06.2001, n. 8343). La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 21546 depositata il 31 luglio 2024, intervenendo in tema di sanzioni tributaria, ha ribadito il principio secondo cui
“… Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 472 del 1997, l'affermazione della responsabilità del contribuente per la violazione di norme tributarie postula soltanto l'esistenza di una condotta cosciente e volontaria, senza che occorra, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, la concreta dimostrazione del dolo o della colpa
(o di un intento fraudolento), o ancora di una volontà di evasione dell'imposta, anche a mero titolo di tentativo: ciò in quanto la norma stabilisce una presunzione di colpa a carico di colui che abbia posto in essere l'atto vietato, gravandolo dell'onere della prova contraria (cfr. Cass. n. 16463/2020, Cass. n.
25057/2019, Cass. n. 22329/2018, Cass. n. 13068/2011). …”
Neppure può considerarsi sproporzionata la sanzione, in presenza di un comportamento negligente e pervicace, dal momento che l'Agenzia ha richiesto i documenti non prodotti spontaneamente. A questo proposito va detto che la giurisprudenza richiede al giudice un vaglio oggettivo, cioè parametrato, per consentire l'accesso all'istituto esonerativo. Per esempio l'incertezza normativa oggettiva – che deve essere distinta dalla ignoranza incolpevole del diritto, la difficoltà di individuazione delle disposizioni normative;
ovvero la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà; la novità della normativa ovvero la mancanza di precedenti giurisprudenziali ovvero l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, tra cui rileva per esempio una sollevata questione di legittimità costituzionale. Ancora. Si possono mitigate le sanzioni – per esempio – in presenza di aspetti irrilevanti, marginali o generici, ovvero connotati da parametri quali la buona fede del contribuente.
Nel caso dedotto invece i comportamenti non appaiono veniali (perché finalizzati ad ostacolare l'azione accertativa ovvero ad occultare ricavi) come nel caso della mancata dichiarazione di una parte dei proventi Società_2 ovvero l'utilizzo di una società di appoggio risultata infedele fiscalmente.
Legittima è anche La sanzione amministrativa pecuniaria perché la nuova normativa sanzionatoria ex D.
Lgs. n.87/2024 invocata dal ricorrente, che rinovella la misura delle sanzioni, non è applicabile retroattivamente (si applica solo alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024 in poi).
In conclusione non appare superabile da parte di questa Corte la mancata produzione della documentazione contabile richiesta dall'Amministrazione finanziaria. Tale negligenza non è scusabile essendo – per stesse parole del ricorrente - frutto di colpa in vigilando. Trattasi quindi di un dovere chiaro e noto.
La Corte non può – evidentemente – ricostruire tutta la contabilità (voce per voce), e la dichiarazione dei redditi, come già detto. Per i costi, poi, manca la prova definitiva dell'inerenza, che viene contestata dall'Agenzia.
Tutti gli ulteriori motivi di ricorso cadono a cascata. Infatti seguendo il ragionamento del difensore del ricorrente tutte le società che si trovano in una situazione reale di redditività superiore (al “percentile” desiderato) potrebbero non produrre la documentazione contabile all'Agenzia, per poi chiedere al giudice di applicare la redditività "statistica" (più favorevole).
Va infatti ricordato - nuovamente - il comportamento della società Ricorrente_1 sas che non ha risposto all'Invito nr. I00258/2024, non ha prodotto memorie dopo la notifica dello schema d'atto nr.
T65T210000265/2024, - concorrendo anche a rendere meno agevole il controllo alla società Societa_1 srl, i cui collegamento sono incontestati. Oggi il ricorrente propone redditi alternativi e cioè molto minori. Ma il Giudice trova come insormontabile ostacolo l'atteggiamento del contribuente che non ha prodotto i documenti richiesti. Perciò il giudice non può sostituirsi all'Agenzia – in toto - e organizzare un accertamento “migliore”, senza un compiuto contraddittorio delle parti del processo tributario (Corte di Cassazione, ordinanza n. 22508/2025). Tale interpretazione della Cassazione poggia sulle norme di legge. Segnatamente l'art. 32 del d.P.R. 600/1973
("Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa."
Le spese possono essere compensate per la scarsa chiarezza dell'Agenzia nei profili dei riferimenti della redditività per il calcolo del reddito induttivo.
P.Q.M.
respinge il ricorso, spese compensate
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
MINERVINI ANTONIO, Giudice
PIPESCHI GIANNI, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 94/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 Sas Di Ricorrente_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6502OM00751 2024 ACCERT. REDDITO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6502OM00751 2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6502OM00751 2024 IRAP 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501OM02428 2024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501OM02427 2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 546/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli odierni ricorrenti Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1, Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2, Ricorrente_1 - P.IVA_1 con il prof. Avv. Difensore_1 impugnavano l'avviso di ACCERTAMENTO versato in atti.
Il ricorrente si doleva: 1) Illegittimità degli avvisi di accertamento: il reddito effettivamente realizzato dalla società corrisponde a quello dichiarato ed emergente dalle scritture contabili. Illegittimità ed erroneità della ricostruzione induttiva del reddito d'impresa. Violazione del principio di capacità contributiva per assoggettamento ad imposizione di un reddito non corrispondente a quello percepito dalla contribuente;
2). Illegittimità dell'avviso di accertamento per erroneità del criterio accertativo adottato dall'Ufficio: la redditività fiscale non è valore rappresentativo delle performance aziendali e non può essere presa a riferimento come redditività media di settore.;
3). Sul campione preso a riferimento dell'Ufficio: impossibilità di verificarne la rappresentatività. E, in ogni caso, non rappresentatività dello stesso. Inoltre, impossibilità di verificare il dato mediano determinato dall'Ufficio.
4). Sulla redditività dichiarata dalla società ricorrente. Erronea quantificazione da parte dell'Ufficio. Inoltre, sostanziale corrispondenza alla redditività dichiarata da un campione di aziende maggiormente rappresentativo. Necessità, in via subordinata, di considerare il dato medio del campione più rappresentativo;
5). Illegittimità dell'atto impugnato per difetto di prova e omessa motivazione. Violazione del diritto di difesa. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 7, comma 5-bis del d.lgs. n. 546 del 1992. Violazione dell'articolo 24 della Costituzione.
6). Illegittimo disconoscimento della detraibilità dell'Iva corrisposta da Ricorrente_1 sulle operazioni di acquisto. I costi sono stati sostenuti e l'Iva è stata versata. Necessità di riconoscerne la detraibilità. - 6.1.
La legittima detraibilità dell'Iva emerge dalla documentazione depositata. Il diritto alla detrazione Iva poggia su requisiti di carattere sostanziale. - 6.2. Illegittima indetraibilità dell'Iva per violazione del divieto di doppia imposizione, del principio di neutralità dell'Iva, del principio di capacità contributiva.
7). Illegittimità dell'avviso di accertamento per illegittimo utilizzo dell'istituto dell'accertamento parziale.
Violazione dell'art. 41-bis d.p.r. n. 600 del 1973.
8). Illegittimità delle sanzioni irrogate per assenza di colpevolezza e per mancata applicazione del principio del favor rei e per violazione del principio di proporzionalità. - 8.1. Illegittimità delle sanzioni per carenza del requisito della colpevolezza. - 8.2. Illegittimità delle sanzioni per mancata applicazione del principio del favor rei e per violazione del principio di proporzionalità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
Va premesso quanto segue. La società ricorrente è stata oggetto di un precedente controllo per l'anno d'imposta 2017. Da tale controllo è emerso l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla società Societa_1 srl per € 345.419,86. L'avviso di accertamento nr. T6502OG00133/2024 anno 2017, è diventato definitivo per mancata impugnazione.
Sono emersi vari indizi – gravi, precisi e concordanti – volti a dimostrare commistioni nella compagine nelle cariche sociali, quali rapporti di parentela, identità di sede sociali e - soprattutto - mancata tempestiva esibizione della documentazione contabile, in special modo dei rapporti tra Societa_1 Srl e Ricorrente_1. Va sottolineata la circostanza - ritenuta rilevante dalla giurisprudenza di cassazione – che la documentazione contabile non è stata integralmente esibita all'Agenzia prima dell'odierno contenzioso.
Successivamente una parte della documentazione è stata esibita, ma sono emersi molteplici fattori di inaffidabilità. Per esempio non coincidevano per date e importi ed in alcuni casi anche per emittente/ destinatario (le fatture emesse da Societa_1 presentano come destinatario altra società, la Società_1 Spa - P. IVA P.IVA_2- e non Ricorrente_1). Le fatture erano generiche con riferimento ad asserite consulenze. Gli appuntamenti si concentravano in maniera smisurata su singole giornate. Vi era poi un fatto particolarmente grave e cioè la mancata dichiarazione di una parte dei compensi corrisposti dal suo cliente principale, la Società_2 Spa (ciò non è contestato ed è comprovato dai dati presso l'Anagrafe Tributaria). L'Agenzia ha riferito quanto segue e il ricorrente nulla ha ribattuto "Emergeva altresì, che la società Ricorrente_1 sas non dichiarava parte dei compensi corrisposti dal suo cliente principale, la Società_2 Spa, i quali risultavano dalle certificazioni delle provvigioni disponibili in Anagrafe Tributaria".
Il controllo su Societa_1 srl per l'anno 2017, ha evidenziato l'emissione di fatture oggettivamente inesistenti a favore della società ricorrente definito in adesione (v. doc. versato in atti dall'Agenzia). Anche questa circostanza non è contestata.
Perciò i motivi di ricorso appaiono inaccoglibili e comunque inefficienti per giustificare le gravi carenze contabili e la mancata produzione di documenti richiesti dall'Agenzia.
E' quindi evidente che a fronte di una contabilità totalmente inattendibile non basta l'asserzione, pur ripetuta e ribadita nei primi 5 motivi, che il reddito dichiarato sarebbe reale.
Perciò i primi 5 motivi vanno respinti sia per l'inattendibilità della contabilità sia perché si contesta il metodo induttivo senza contrastare in modo ficcante i dati di fatto portati dall'Agenzia. E comunque le contestazioni giuridiche del ricorrente hanno trovato puntuale sconfessione nella giurisprudenza di legittimità.
La Corte di Cassazione sanziona con l'inutilizzabilità, ai fini probatori, la documentazione non prodotta a fronte di specifica richiesta dell'Agenzia, nella fase precontenziosa.
L'inutilizzabilità dei documenti non prodotti in fase amministrativa si giustificano con l'esigenza di consentire all'Amministrazione di esercitare il proprio potere in maniera informata e perciò imparziale ed efficace, nonché la possibilità di controlli endoprocedurali e incroci (per esempio Anagrafe tributaria, questionari ect.), strumenti che il giudice – di regola - non possiede.
D'altra parte vi sono anche ragioni di economia processuale e amministrativa che sanzionano comportamenti negligenti e/o maliziosi, ciò è considerato più che legittimo (Così – per esempio -
Cassazione n. 9487 del 12 aprile 2017).
Il ricorrente non ha comunicato – sempre in sede di controllo amministrativo - alcun dato relativo agli acquisti del periodo. Pertanto non è stato possibile eseguire alcun confronto con i dati comunicati dai fornitori. Ciò a fronte di quasi mezzo milione di euro di operazioni imponibili IVA.
Orbene le fatture di “consulenza” allegate al ricorso - quindi tardivamente rispetto alla richiesta dell'Ufficio – sono generiche, e comunque tali da non potere assurgere in alcun modo a prova (v.
Cassazione n. 32280/2018 “in tema di redditi di impresa, ai fini della deduzione delle spese relative a contratti a forma libera, il contribuente deve in ogni caso dimostrarne puntualmente I'esistenza, l'oggetto, l'ammontare, l'inerenza. nonché la congruità del prezzo corrisposto per gli stessi e l'effettività del pagamento”).
A riprova della inattendibilità della contabilità del ricorrente vi sono alcune fatture non inerenti (quali – tra le tante - quelle relative ad autovetture l'acquisto di una BMW serie 2 coupè per € 62.900,00 oppure la fattura nr. 1325/2018 per lavori di manutenzione su una Società_3 che non risulta essere di proprietà della soceità). Altri documenti - dedotti dal ricorrente solo oggi - non possono certo essere vagliati, uno per uno, dal Giudice adito, a causa di una inescusabile negligenza consistita nel non avere messo a disposizione dell'Agenzia la contabilità.
Inoltre il ricorrente nel contestare l'operato dell'Ufficio lo travisa. Per esempio l'Agenzia non ha applicato la media della redditività emersa dal campione di aziende, bensì la mediana (la media è il rapporto tra la somma dei dati numerici ed il numero dei dati;
la mediana è il valore centrale tra i dati numerici).
A tal proposito il ricorrente contesta all'Agenzia una violazione dell'art. 7 della L. 212/2000 poiché non avrebbe reso noti i nomi dei soggetti economici operanti nel medesimo settore di attività, da cui è stato ricavato il dato della redditività conseguita nel 2018. Su questo punto effettivamente è stato rilevata una criticità con riferimento all'all., doc. n. 14. Alla posizione n. 144, l'Ufficio riporta dati riferiti ad un'azienda che a fronte di ricavi per euro 25.655,oo, dichiara un reddito di euro 39.307,oo. Quindi il valore del reddito dichiarato fiscalmente è superiore rispetto al totale dei ricavi e ciò ha un significato che potrebbe riferirsi alla cd. gestione non caratteristica dell'impresa. La presunta redditività dichiarata da questa azienda è del 153,20 per cento (valore molto alto), ma non è probabilmente rappresentativa della redditività di settore. L'inserimento di tale azienda nel campione determinerebbe una problema. Analogo discorso per la posizione n. 146 del campione. Anche in questo caso il totale dei ricavi (euro 127.154) è inferiore rispetto al reddito fiscale dichiarato (148.766), e ciò va considerata una anomalia, effettivamente.
Tuttavia se il ricorrente avesse proposto un metodo alternativo (magari scomodando la scienza statistica) avrebbe potuto proporre un valore numerico da contrapporre a quello dell'Agenzia, per esempio scartando i valori estremi. Perciò questo argomento del ricorrente non è dirimente. Infatti con un calcolo alternativo il ricorrente – probabilmente - si sarebbe accorto che la ponderazione (così come vale per casi di iper redditività apparentemente ingiustificati), si sarebbe dovuta applicare anche a aziende la cui redditività è ridicola - per esempio il 3% della posizione nr. 239, quindi non sarebbe stata, infine, favorevole al contribuente. Infatti scartando i valori eccessivi favorevoli all'Agenzia si sarebbe – poi – dovuto scartare anche quelli eccessivi sfavorevoli (cioè con redditività bassissima).
Per le medesime ragioni vanno respinti i motivi che lamentano il mancato riconoscimento dell'IVA sugli acquisti, in quanto mai prodotti all'Agenzia e prodotti solo oggi. Ciò conformemente alla pacifica giurisprudenza di Cassazione che riconosce al deducibilità previa prova dell'inerenza. La Corte di
Giustizia non può evidentemente supplire ricostruendo la contabilità fattura per fattura nel caso in cui il ricorrente non l'abbia prima prodotta all'Agenzia.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che i costi, per essere ammessi in deduzione quali componenti negativi del reddito di impresa, debbono soddisfare “i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità” (Cassazione 10167/12; Cassazione 13806/14; Cassazione 1565/14). Un componente negativo, per essere detratto, deve essere certo e inerenza e la relativa prova incombe sul contribuente per pacifica giurisprudenza.
Le fatture della società Società_4 sono carenti sotto il profilo dell'inerenza ed in alcuni casi incredibili con riferimento al lasso di tempo nel quale asseritamente vengono svolte (cfr. fatt. nr. 112 e 49).
La Corte di Cassazione afferma il principio secondo cui l'emissione di documenti dall'oggetto troppo ampio e generico, con l'accorpamento in un'unica descrizione di attività molto diverse, legittima l'Agenzia delle Entrate a irrogare le sanzioni per violazione degli obblighi di tenuta della contabilità, essendo venute meno le finalità di agevole controllo delle autorità fiscali che la norma preside (Cfr. Cass. n. 21980 del
30/10/2015 - ì Cassazione n. 27777 del 22.11.2017).
Al novero dei problemi della contabilità del ricorrente va aggiunta l'assenza del registro dei beni ammortizzabili, laddove il ricorrente pretenderebbe di detrarre i costi che in detto registro andavano annotati (per esempio le fatture Dolomiten nr.
1-2018 e Agencystudiots nr. 2/2018).
Anche se può sembrare draconiana la scelta del recupero integrale, comunque la società non ha fornito la documentazione nei termini, impedendo quindi verifiche – per esempio – di corrispondenza con le fatture registrate da Società_4, ovvero altri riscontri incrociati. Non può attribuirsi all'Agenzia alcun eccesso nell'applicare norme siffatte (semmai al legislatore).
Peregrino è il motivo (7) “illegittimità dell'avviso di accertamento per illegittimo utilizzo dell'istituto dell'accertamento parziale. Violazione dell'art. 41-bis d.p.r. n. 600 del 1973”.
Sul punto – anche ex art.118 disp.att. c.p.c. basta richiamare la giurisprudenza di Cassazione sul punto e – da ultimo – recente Ordinanza del 05/03/2025 n. 5881 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5 “In tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è valido l'avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente ex articolo 12, comma 7, della Legge n. 212/2000, atteso che, da un lato, la nullità̀ consegue solo alle irregolarità̀ per le quali sia espressamente previsto dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall'altro lato, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo. Inoltre, è ammissibile come prova contraria alla presunzione di distribuzione degli utili extra bilancio in società di capitali a ristretta base partecipativa, la dimostrazione, anche con prova presuntiva, che i maggiori ricavi non siano stati effettivamente realizzati dalla società e che quest'ultima non li abbia distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, ovvero che degli stessi se ne sia appropriato altro soggetto o, comunque, della dimostrazione dell'assoluta estraneità del socio alla gestione e conduzione societaria”.
Neppure può essere accolta la tesi della illegittimità delle sanzioni irrogate (gruppo motivi 8) per assenza di colpevolezza e per mancata applicazione del principio del favor rei e per violazione del principio di proporzionalità. (- 8.1.) Illegittimità delle sanzioni per carenza del requisito della colpevolezza. (- 8.2.) Illegittimità delle sanzioni per mancata applicazione del principio del favor rei e per violazione del principio di proporzionalità.
Sull'assenza di colpevolezza manca completamente la prova essendo noto che per le violazioni amministrativa la colpa deve ritenersi “in re ipsa”. Principio applicabile anche al diritto tributario, secondo la pacifica giurisprudenza (e contrariamente a quanto avviene per le sanzioni penali - cfr. Cass. Civile, sez. Trib., 19.06.2001, n. 8343). La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 21546 depositata il 31 luglio 2024, intervenendo in tema di sanzioni tributaria, ha ribadito il principio secondo cui
“… Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 472 del 1997, l'affermazione della responsabilità del contribuente per la violazione di norme tributarie postula soltanto l'esistenza di una condotta cosciente e volontaria, senza che occorra, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, la concreta dimostrazione del dolo o della colpa
(o di un intento fraudolento), o ancora di una volontà di evasione dell'imposta, anche a mero titolo di tentativo: ciò in quanto la norma stabilisce una presunzione di colpa a carico di colui che abbia posto in essere l'atto vietato, gravandolo dell'onere della prova contraria (cfr. Cass. n. 16463/2020, Cass. n.
25057/2019, Cass. n. 22329/2018, Cass. n. 13068/2011). …”
Neppure può considerarsi sproporzionata la sanzione, in presenza di un comportamento negligente e pervicace, dal momento che l'Agenzia ha richiesto i documenti non prodotti spontaneamente. A questo proposito va detto che la giurisprudenza richiede al giudice un vaglio oggettivo, cioè parametrato, per consentire l'accesso all'istituto esonerativo. Per esempio l'incertezza normativa oggettiva – che deve essere distinta dalla ignoranza incolpevole del diritto, la difficoltà di individuazione delle disposizioni normative;
ovvero la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà; la novità della normativa ovvero la mancanza di precedenti giurisprudenziali ovvero l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, tra cui rileva per esempio una sollevata questione di legittimità costituzionale. Ancora. Si possono mitigate le sanzioni – per esempio – in presenza di aspetti irrilevanti, marginali o generici, ovvero connotati da parametri quali la buona fede del contribuente.
Nel caso dedotto invece i comportamenti non appaiono veniali (perché finalizzati ad ostacolare l'azione accertativa ovvero ad occultare ricavi) come nel caso della mancata dichiarazione di una parte dei proventi Società_2 ovvero l'utilizzo di una società di appoggio risultata infedele fiscalmente.
Legittima è anche La sanzione amministrativa pecuniaria perché la nuova normativa sanzionatoria ex D.
Lgs. n.87/2024 invocata dal ricorrente, che rinovella la misura delle sanzioni, non è applicabile retroattivamente (si applica solo alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024 in poi).
In conclusione non appare superabile da parte di questa Corte la mancata produzione della documentazione contabile richiesta dall'Amministrazione finanziaria. Tale negligenza non è scusabile essendo – per stesse parole del ricorrente - frutto di colpa in vigilando. Trattasi quindi di un dovere chiaro e noto.
La Corte non può – evidentemente – ricostruire tutta la contabilità (voce per voce), e la dichiarazione dei redditi, come già detto. Per i costi, poi, manca la prova definitiva dell'inerenza, che viene contestata dall'Agenzia.
Tutti gli ulteriori motivi di ricorso cadono a cascata. Infatti seguendo il ragionamento del difensore del ricorrente tutte le società che si trovano in una situazione reale di redditività superiore (al “percentile” desiderato) potrebbero non produrre la documentazione contabile all'Agenzia, per poi chiedere al giudice di applicare la redditività "statistica" (più favorevole).
Va infatti ricordato - nuovamente - il comportamento della società Ricorrente_1 sas che non ha risposto all'Invito nr. I00258/2024, non ha prodotto memorie dopo la notifica dello schema d'atto nr.
T65T210000265/2024, - concorrendo anche a rendere meno agevole il controllo alla società Societa_1 srl, i cui collegamento sono incontestati. Oggi il ricorrente propone redditi alternativi e cioè molto minori. Ma il Giudice trova come insormontabile ostacolo l'atteggiamento del contribuente che non ha prodotto i documenti richiesti. Perciò il giudice non può sostituirsi all'Agenzia – in toto - e organizzare un accertamento “migliore”, senza un compiuto contraddittorio delle parti del processo tributario (Corte di Cassazione, ordinanza n. 22508/2025). Tale interpretazione della Cassazione poggia sulle norme di legge. Segnatamente l'art. 32 del d.P.R. 600/1973
("Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa."
Le spese possono essere compensate per la scarsa chiarezza dell'Agenzia nei profili dei riferimenti della redditività per il calcolo del reddito induttivo.
P.Q.M.
respinge il ricorso, spese compensate