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Sentenza 23 agosto 2025
Sentenza 23 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/08/2025, n. 6594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6594 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2025 |
Testo completo
N. 4385/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 04/02/2025, rimessa al Collegio alla udienza dell'11.06.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 25/06/2025 promossa
DA
c.f. nata nelle FILIPPINE il 20/03/1967, Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. CICCARONE ADRIANA con studio in VIA GOFFREDO MAMELI,
20 MILANO presso la quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato in data 26/09/2024 (N. 2024/6014)
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato nelle FILIPPINE il 18/04/1963, Controparte_1 C.F._2
CP_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 7 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 25.02.2025
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da provvedimenti adottati dal Presidente in data 11.06.2025 sotto trascritti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio nelle Parte_1 Controparte_1
Filippine in data 28/01/2003, atto non trascritto in Italia.
Dal matrimonio sono nati due figli: in data 14.02.2004, e in data 15.01.2007. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato in data 04.02.2025 chiedeva la pronuncia di Parte_1 separazione, l'assegnazione della casa coniugale sita in Milano, Via Baroni 19, disponendo il suo subentro nel contratto di locazione, l'affido esclusivo del figlio ancora minorenne un Per_2 contributo di mantenimento paterno pari ad euro 600,00 per ciascun figlio, totali 1.200 mensili
. Per_3
Allegava che il marito aveva manifestato sin da subito un carattere geloso e possessivo, con atteggiamenti di controllo e svalutazione della moglie, che con il tempo era diventato anche violento fisicamente, aggredendola anche alla presenza dei figli, che per le numerose violenze subite aveva deciso di sporgere denuncia-querela, recandosi poi al centro anti-violenza presso la clinica Mangiagalli
e chiesto anche l'emissione di un ordine di protezione che veniva accolto e successivamente confermato, che il marito avendo violato l'ordine di protezione era stato arrestato e condotto presso il carcere di San Vittore, che dopo la condanna penale, confermata in appello, e la carcerazione, uscito dal carcere, il marito, avendo un provvedimento di espulsione, si era reso irreperibile ed era rientrato nelle Filippine senza dare più notizie e senza mai chiedere notizie dei figli o corrispondere un contributo per il loro mantenimento a cui provvedeva interamente ella con i propri modesti redditi.
pagina 2 di 7 All'udienza fissata per la comparizione personale delle parti con decreto del 22.02.2025, tenutasi in data 11.06.2025, verificata la regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'articolo 143
c.p.c. in data 07.03.2025, veniva dichiarata la contumacia del resistente non costituitosi. La parte ricorrente veniva sentita liberamente e dichiarava che: “dopo la condanna penale definitiva per maltrattamenti in famiglia che prevedeva l'espulsione dallo , mio marito è tornato nelle Pt_2
Filippine. Era il 2020. Per qualche tempo telefonava per parlare con i figli . da circa due anni non lo sentiamo più. Non so nulla di lui. Non ha mai dato nulla per il mantenimento dei figli. Lavoro come colf in una famiglia e guadagno circa € 900 mensili. Vivo in una casa popolare con un canone di locazione di €250 mensili. Mio figlio maggiore è iscritto alla università e fa qualche lavoretto estivo come cameriere. Mio figlio piccolo ha fatto la 4° superiore sta facendo gli esami e forse non farà il quinto anno, dando la scuola un diploma anche al quarto anno, e cercherà un lavoro come tecnico informatico. Quando era in Italia mio marito faceva il domestico”.
Il Presidente relatore, autorizzati i coniugi a vivere separati, adottava dunque i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
1.Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Milano via Costantino Baroni 19, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che lo riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per il figlio,
2.Autorizza il padre a vedere il figlio qualora ne faccia richiesta, previo accordo diretto con il figlio,
3. Assegna la casa familiare di Milano via Costantino Baroni 19 con tutti gli arredi alla madre collocataria del figlio minore,
3.Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore e del figlio maggiorenne non economicamente indipendente versando alla madre entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda e quindi dal rateo di febbraio 2025 la somma di euro 300 oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione febbraio 2026, Per_3
4. Dispone che l'AUF sia percepito integralmente dalla madre.” pagina 3 di 7 Il Presidente relatore, pertanto, in assenza di istanze istruttorie, ritenendo la causa matura per la decisione, inviata la ricorrente a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale della causa. Il difensore precisava le conclusioni come sopra trascritte ed insisteva per l'accoglimento stesse;
pertanto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ed era discussa e decisa nella camera di consiglio del 25.06.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n.
1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia la ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento UE 1259/2010 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. UE 2201/2003 art. 8 in quanto il figlio minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per i figli
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. UE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg UE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
pagina 4 di 7 L'irreperibilità del marito che non ha inteso comunicare alla moglie ed ai figli il proprio attuale luogo di residenza, l'intervenuta condanna penale del resistente per il reato di maltrattamenti in famiglia, danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune e sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Si sottolinea comunque che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità
“ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
La responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene debba essere confermato l'affido super esclusivo del figlio ancora minorenne nato il [...], alla madre, così come disposto dal Presidente in sede di adozione dei Per_2 provvedimenti provvisori e urgenti. Tra l'altro il ragazzo compirà 18 anno il prossimo novembre.
Come da allegazioni della ricorrente, il padre, dopo l'intervenuta condanna penale, non ha più dato notizie di sé, né ha cercato i figli o a contribuito al loro mantenimento. Con tale comportamento ha manifestato un netto e totale disinteresse nei confronti dei due figli, negando loro ogni sostegno morale e materiale. Pertanto, deve ritenersi che egli sia del tutto inidoneo ad esercitare la responsabilità genitoriale, con conseguente accoglimento della domanda della ricorrente di affidamento esclusivo del figlio alla madre, in ordine alla quale deve essere formulata, in merito alla idoneità genitoriale, Per_2 una prognosi favorevole, per essersi ella sempre occupata della prole con continuità e responsabilità.
Il Collegio pertanto anche che sia giustificata una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.
Il collocamento del minore è confermato presso la madre, con la quale vive anche il figlio
, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, nella ex casa coniugale di Milano Per_1 via Costantino Baroni 19 che viene ad ella conseguentemente assegnata.
Quanto alle frequentazioni del padre con il figlio questi potrà vederlo qualora ne faccia Per_2 richiesta previo accordo diretto con il figlio, tenuto conto dei desiderata di quest'ultimo. pagina 5 di 7 Le condizioni economiche
Ritiene il collegio che debbano essere confermate le condizioni previste in sede assunzione dei provvedimenti provvisori e urgenti.
Richiamato il principio di proporzionalità nel concorso dei genitori al mantenimento dei figli;
i parametri di cui all'art. 337 ter co 4 c.c.; l'assenza di contributo paterno diretto, considerato che il contributo di mantenimento non può essere meramente simbolico ma deve costituire un reale apporto economico alla vita dei figli, tenuto in considerazione anche il reddito del genitore collocatario (che percepisce circa 900 euro mensili dalla sua attività di colf), non risultando in atti una situazione paterna di incapacità lavorativa, ma tenuto conto che verosimilmente il padre è tornato nelle Filippine ed il minor potere di acquisto di quella moneta, possa essere confermato il contributo a carico del convenuto per il mantenimento dei figli quantificato in euro 300,00. Tale somma sarà da considerarsi OMNIA atteso che il padre non è presente nella vita dei figli. L'AUF dovrà essere percepito integralmente dalla madre.
Spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali vista la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio nelle Filippine
[...] Controparte_1 in data 28/01/2003, atto non trascritto in Italia,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficio Anagrafe del Comune di MILANO, comune di residenza della ricorrente, per le annotazioni nei registri anagrafici in corso,
3. Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Milano via Costantino Baroni 19, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pagina 6 di 7 pratiche amministrative relative a tutte le questioni che lo riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per il figlio,
4. Autorizza il padre a vedere il figlio qualora ne faccia richiesta previo accordo diretto con il figlio,
5. Assegna la casa familiare di Milano via Costantino Baroni 19 con tutti gli arredi alla madre collocataria del figlio minore,
6. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore e del figlio maggiorenne non economicamente indipendente che vive con la madre, versando alla madre entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda e quindi dal rateo di febbraio 2025 la somma di euro 300 OMNIA oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione febbraio 2026,
7. Dispone che l'AUF sia percepito integralmente dalla madre
8. Nulla sulle spese.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano, 25.06.2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 04/02/2025, rimessa al Collegio alla udienza dell'11.06.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 25/06/2025 promossa
DA
c.f. nata nelle FILIPPINE il 20/03/1967, Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. CICCARONE ADRIANA con studio in VIA GOFFREDO MAMELI,
20 MILANO presso la quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato in data 26/09/2024 (N. 2024/6014)
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato nelle FILIPPINE il 18/04/1963, Controparte_1 C.F._2
CP_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 7 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 25.02.2025
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da provvedimenti adottati dal Presidente in data 11.06.2025 sotto trascritti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio nelle Parte_1 Controparte_1
Filippine in data 28/01/2003, atto non trascritto in Italia.
Dal matrimonio sono nati due figli: in data 14.02.2004, e in data 15.01.2007. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato in data 04.02.2025 chiedeva la pronuncia di Parte_1 separazione, l'assegnazione della casa coniugale sita in Milano, Via Baroni 19, disponendo il suo subentro nel contratto di locazione, l'affido esclusivo del figlio ancora minorenne un Per_2 contributo di mantenimento paterno pari ad euro 600,00 per ciascun figlio, totali 1.200 mensili
. Per_3
Allegava che il marito aveva manifestato sin da subito un carattere geloso e possessivo, con atteggiamenti di controllo e svalutazione della moglie, che con il tempo era diventato anche violento fisicamente, aggredendola anche alla presenza dei figli, che per le numerose violenze subite aveva deciso di sporgere denuncia-querela, recandosi poi al centro anti-violenza presso la clinica Mangiagalli
e chiesto anche l'emissione di un ordine di protezione che veniva accolto e successivamente confermato, che il marito avendo violato l'ordine di protezione era stato arrestato e condotto presso il carcere di San Vittore, che dopo la condanna penale, confermata in appello, e la carcerazione, uscito dal carcere, il marito, avendo un provvedimento di espulsione, si era reso irreperibile ed era rientrato nelle Filippine senza dare più notizie e senza mai chiedere notizie dei figli o corrispondere un contributo per il loro mantenimento a cui provvedeva interamente ella con i propri modesti redditi.
pagina 2 di 7 All'udienza fissata per la comparizione personale delle parti con decreto del 22.02.2025, tenutasi in data 11.06.2025, verificata la regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'articolo 143
c.p.c. in data 07.03.2025, veniva dichiarata la contumacia del resistente non costituitosi. La parte ricorrente veniva sentita liberamente e dichiarava che: “dopo la condanna penale definitiva per maltrattamenti in famiglia che prevedeva l'espulsione dallo , mio marito è tornato nelle Pt_2
Filippine. Era il 2020. Per qualche tempo telefonava per parlare con i figli . da circa due anni non lo sentiamo più. Non so nulla di lui. Non ha mai dato nulla per il mantenimento dei figli. Lavoro come colf in una famiglia e guadagno circa € 900 mensili. Vivo in una casa popolare con un canone di locazione di €250 mensili. Mio figlio maggiore è iscritto alla università e fa qualche lavoretto estivo come cameriere. Mio figlio piccolo ha fatto la 4° superiore sta facendo gli esami e forse non farà il quinto anno, dando la scuola un diploma anche al quarto anno, e cercherà un lavoro come tecnico informatico. Quando era in Italia mio marito faceva il domestico”.
Il Presidente relatore, autorizzati i coniugi a vivere separati, adottava dunque i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
1.Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Milano via Costantino Baroni 19, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che lo riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per il figlio,
2.Autorizza il padre a vedere il figlio qualora ne faccia richiesta, previo accordo diretto con il figlio,
3. Assegna la casa familiare di Milano via Costantino Baroni 19 con tutti gli arredi alla madre collocataria del figlio minore,
3.Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore e del figlio maggiorenne non economicamente indipendente versando alla madre entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda e quindi dal rateo di febbraio 2025 la somma di euro 300 oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione febbraio 2026, Per_3
4. Dispone che l'AUF sia percepito integralmente dalla madre.” pagina 3 di 7 Il Presidente relatore, pertanto, in assenza di istanze istruttorie, ritenendo la causa matura per la decisione, inviata la ricorrente a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale della causa. Il difensore precisava le conclusioni come sopra trascritte ed insisteva per l'accoglimento stesse;
pertanto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ed era discussa e decisa nella camera di consiglio del 25.06.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n.
1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia la ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento UE 1259/2010 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. UE 2201/2003 art. 8 in quanto il figlio minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per i figli
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. UE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg UE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
pagina 4 di 7 L'irreperibilità del marito che non ha inteso comunicare alla moglie ed ai figli il proprio attuale luogo di residenza, l'intervenuta condanna penale del resistente per il reato di maltrattamenti in famiglia, danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune e sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Si sottolinea comunque che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità
“ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
La responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene debba essere confermato l'affido super esclusivo del figlio ancora minorenne nato il [...], alla madre, così come disposto dal Presidente in sede di adozione dei Per_2 provvedimenti provvisori e urgenti. Tra l'altro il ragazzo compirà 18 anno il prossimo novembre.
Come da allegazioni della ricorrente, il padre, dopo l'intervenuta condanna penale, non ha più dato notizie di sé, né ha cercato i figli o a contribuito al loro mantenimento. Con tale comportamento ha manifestato un netto e totale disinteresse nei confronti dei due figli, negando loro ogni sostegno morale e materiale. Pertanto, deve ritenersi che egli sia del tutto inidoneo ad esercitare la responsabilità genitoriale, con conseguente accoglimento della domanda della ricorrente di affidamento esclusivo del figlio alla madre, in ordine alla quale deve essere formulata, in merito alla idoneità genitoriale, Per_2 una prognosi favorevole, per essersi ella sempre occupata della prole con continuità e responsabilità.
Il Collegio pertanto anche che sia giustificata una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.
Il collocamento del minore è confermato presso la madre, con la quale vive anche il figlio
, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, nella ex casa coniugale di Milano Per_1 via Costantino Baroni 19 che viene ad ella conseguentemente assegnata.
Quanto alle frequentazioni del padre con il figlio questi potrà vederlo qualora ne faccia Per_2 richiesta previo accordo diretto con il figlio, tenuto conto dei desiderata di quest'ultimo. pagina 5 di 7 Le condizioni economiche
Ritiene il collegio che debbano essere confermate le condizioni previste in sede assunzione dei provvedimenti provvisori e urgenti.
Richiamato il principio di proporzionalità nel concorso dei genitori al mantenimento dei figli;
i parametri di cui all'art. 337 ter co 4 c.c.; l'assenza di contributo paterno diretto, considerato che il contributo di mantenimento non può essere meramente simbolico ma deve costituire un reale apporto economico alla vita dei figli, tenuto in considerazione anche il reddito del genitore collocatario (che percepisce circa 900 euro mensili dalla sua attività di colf), non risultando in atti una situazione paterna di incapacità lavorativa, ma tenuto conto che verosimilmente il padre è tornato nelle Filippine ed il minor potere di acquisto di quella moneta, possa essere confermato il contributo a carico del convenuto per il mantenimento dei figli quantificato in euro 300,00. Tale somma sarà da considerarsi OMNIA atteso che il padre non è presente nella vita dei figli. L'AUF dovrà essere percepito integralmente dalla madre.
Spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali vista la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio nelle Filippine
[...] Controparte_1 in data 28/01/2003, atto non trascritto in Italia,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficio Anagrafe del Comune di MILANO, comune di residenza della ricorrente, per le annotazioni nei registri anagrafici in corso,
3. Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Milano via Costantino Baroni 19, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pagina 6 di 7 pratiche amministrative relative a tutte le questioni che lo riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per il figlio,
4. Autorizza il padre a vedere il figlio qualora ne faccia richiesta previo accordo diretto con il figlio,
5. Assegna la casa familiare di Milano via Costantino Baroni 19 con tutti gli arredi alla madre collocataria del figlio minore,
6. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore e del figlio maggiorenne non economicamente indipendente che vive con la madre, versando alla madre entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda e quindi dal rateo di febbraio 2025 la somma di euro 300 OMNIA oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione febbraio 2026,
7. Dispone che l'AUF sia percepito integralmente dalla madre
8. Nulla sulle spese.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano, 25.06.2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 7 di 7