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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 02/08/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2435/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2435/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRECO RAFFAELLA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA PANEBIANCO - TRAVERSA SAN PROCLO, N. 14 COSENZA presso il difensore avv. GRECO RAFFAELLA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PLACHESI Controparte_1 C.F._1 PIETRO, elettivamente domiciliato in CORSO DIAZ, N. 36, 47100 FORLÌ presso il difensore avv. PLACHESI PIETRO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2 Pt_2
, elettivamente domiciliato in VIA BIONDINI, N. 27, 47100 FORLÌ presso il difensore
[...] avv. BELEFFI MASSIMO ID AM (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._3 Pt_2
, elettivamente domiciliato in VIA BIONDINI, N. 27, 47100 FORLÌ presso il difensore
[...] avv. Parte_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso in vista dell'udienza di trattenimento della causa in decisione svoltasi in presenza in data 3 luglio 2025, come segue:
- parte attrice, che non ha ritualmente precisato le conclusioni nel termine perentorio assegnato, ha comunque concluso come da prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. depositata in data 24.05.2024, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 cc così come descritti in narrativa, disporre la revocatoria dell'atto di compravendita di immobile per uso abitazione, a Rogito Notaio di Forlì, Repertorio 19479, Raccolta 12889, stipulato Persona_1 in data 1/04/2019, tra il Sig. e il Sig. AM ID e la Sig.ra Controparte_1 CP_2
pagina 1 di 18 dichiarando inefficace nei confronti dell'attore l'atto di disposizione del patrimonio. Con CP_2 vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”;
- parte convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle Controparte_1 conclusioni telematicamente depositato in data 28.03.2025, ovvero: “Voglia il Tribunale di Forlì, esaminati gli atti ed i documenti a supporto delle rispettive difese, in via istruttoria si insiste, previa modifica parziale della ordinanza 05.07.2024, per l'ammissione della richiesta prova testimoniale sui seguenti capitoli: 4) E' vero che a fronte della immediata necessità della società
[...]
di reperire il finanziamento, le 2 socie e Parte_3 Parte_3 Parte_3 unitamente al Funzionario della Cassa di Risparmio di Cesena SpA Cherubini Paolo, convinsero a sottoscrivere la fidejussione 15.05.2015 a favore della Cassa Di Risparmio di Controparte_1 Cesena SpA con il patto che al momento della sua uscita dalla società sarebbe stata annullata la fidejussione sostituendola con altra di altro soggetto ? 5) “E' vero che Cassa di Risparmio di Cesena SpA ha sostituito integralmente la garanzia fidejussoria 15.05.2015 (doc. 7 opposta) anche a firma di con una garanzia fidejussoria a nome di datata 28.09.2015 ?” 6) Controparte_1 Persona_2
“E' vero che al momento della sottoscrizione della fidejussione 28.09.2015 il funzionario della Cassa Di Risparmio di Cesena SpA ometteva di consegnare la fidejussione 15.05.2015 a firma CP_1 nonostante la richiesta in tale senso formulata da ?” 7) “E' vero che al
[...] Parte_3 momento della sottoscrizione della fidejussione 28.09.2015 a firma il funzionario Persona_2 della Cassa Di Risparmio di Cesena SpA Cherubini Paolo dichiarava che era Controparte_1 liberato da ogni garanzia verso la banca a fronte delle posizioni intestate a Parte_3
?” Si indicano a testimoni: res.te a Civitella di Romagna;
[...] Parte_3 res.te a Civitella di Romagna. Si chiede ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della Parte_3 fidejussione 28.09.2015 contratta da a favore della allora Cassa Di Risparmio di Persona_2 Cesena SpA: i soggetti deputati alla esibizione si indicano nella odierna opposta Benerice SPV Srl e/o Credit Agricole Italia SpA Via Università, 1 43121 Parma;
in via pregiudiziale a) dichiarare Parte_1 carente di titolarità attiva e, pertanto, rigettare la domanda avanzata nei confronti di
[...] CP_1
AD DO e;
nel merito b) accertare e dichiarare la inoperatività del
[...] Controparte_2 contratto di fidejussione 15.05.2015 accertando e dichiarando che tale contratto di fidejussione è stato sostituito dal contratto di fidejussione rilasciato in data 28.09.2015 dalle Sigg.re , Persona_2
e;
in via subordinata ed in via riconvenzionale c) accertare e Parte_3 Parte_3 dichiarare la nullità dell'art. 5 del contratto di fidejussione 15.05.2015 per violazione dell'art. 34 comma 5 D. Lgs. 06.09.2005 n° 206 e, conseguentemente, d) accertare e dichiarare che Parte_1 è decaduta dall'azionare il diritto di garanzia per violazione del disposto ex art. 1957 c.c. e,
[...] conseguentemente, la stessa non è più creditrice dell' ed, altrettanto Parte_1 Controparte_1 conseguentemente, l'azione revocatoria non ha ragione di essere coltivata;
in via ulteriormente subordinata e) accertare e dichiarare che la vendita immobiliare sottesa al rogito 01.04.2019 non è stata formalizzata in pregiudizio dei creditori di f) rigettare, pertanto ed in Controparte_1 conseguenza, la domanda dell'attrice; g) condannare a pagare le spese di lite in Parte_1 favore dell' h) in caso di soccombenza, chiede che il Tribunale Controparte_1 Controparte_1 liquidi in favore dell'Avv. Pietro Plachesi i compensi per l'opera prestata in funzione del gratuito patrocinio cui ha avuto accesso”;
- parte convenuta, DO AD e ha concluso come da foglio di precisazione Controparte_2 delle conclusioni telematicamente depositato in data 28.03.2025, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì: rigettare, in quanto infondate, le richieste tutte, nessuna esclusa, spiegate da nei Parte_1 confronti di AD DO e . Con vittoria di spese, competenze ed onorari del Controparte_2 giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 18 Con atto di citazione depositato in data 21.09.2023, (di seguito anche senza Parte_1 indicazione del tipo sociale e anche solo cessionario o creditore) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì, (in seguito anche solo debitore disponente o venditore o garante), Controparte_1 nonché il figlio di quest'ultimo, DO AD, e la di lui moglie (di seguito anche Controparte_2 solo terzi beneficiari o compratori), al fine di ottenere, per le ragioni meglio descritte in atto di citazione e qui solo sinteticamente riportate, la declaratoria di inefficacia relativa dell'atto di cessione immobiliare concluso in data 1.04.2019, a rogito del Notaio, dott. in accoglimento Persona_1 dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta;
in ogni caso con vittoria di spese di lite. In particolare, parte attrice dava atto a) di essere divenuto titolare del credito vantano nei confronti del garante con atto di cessione di crediti in blocco concluso ai sensi della legge n. Controparte_1 130/1999 con la banca cedente Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a. in data 06.12.2017; b) che un tale credito derivava dalla posizione debitoria passata a sofferenza – saldo debitorio del contratto di mutuo chirografario n. 59499 di originari euro 250.000,00 erogato in data 07.09.2009 - della società garantita dichiarata fallita dal Tribunale di Forlì in data Parte_3
5.12.2017, garantita da con fideiussione specifica sottoscritta in data 15.05.2015 in Controparte_1 favore della banca finanziatrice Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a.; c) che la soddisfazione del proprio diritto di credito diveniva difficile, a causa della cessione del diritto di nuda proprietà ad opera del debitore disponente sugli immobili di propria esclusiva proprietà siti in Civitella di Romagna, come da atto notarile di compravendita immobiliare concluso in data 1.04.2019 con i compratori DO AD e i quali corrispondevano il prezzo irrisorio pattuito pari ad euro 20.000,00 e Controparte_2 restavano entrambi residenti nel Comune di Galeata, via Pietro Nenni, n. 38. Alla luce di tali ricostruzioni fattuali, il cessionario deduceva la sussistenza di tutti i Parte_1 presupposti giustificativi dell'azione revocatoria in relazione all'atto di cessione della proprietà degli immobili di conservandone il solo diritto di abitazione e non risultando che il Controparte_1 debitore disponente avesse altri beni in grado di essere sottoposti utilmente ad esecuzione forzata per la soddisfazione del proprio credito. Quanto all'elemento soggettivo, parte attrice evidenziava come il trasferimento dell'immobile in favore del figlio e della di lui moglie fosse avvenuto ad un prezzo irrisorio, nell'ambito del contesto familiare e in apparenza senza altre giustificazioni. Con decreti emessi in data 19.11.2023 ed in data 28.11.2023, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 166 c.p.c., il giudice dichiarava d'ufficio la nullità della notifica dell'atto di citazione nei confronti di parte convenuta non costituita, e ne disponeva la rinnovazione, ordinava Controparte_1 altresì l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi beneficiari dell'atto di disposizione patrimoniale revocando AD DO e , assegnando i relativi termini perentori per Controparte_2 provvedere ad integrare il contraddittorio nei termini di legge. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.03.2024, si costituiva CP_1
– parte ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato - che, preliminarmente,
[...] contestava quanto ex adverso dedotto e prodotto ed eccepiva carenza di legittimazione per mancanza di titolarità in capo alla società ; inoltre deduceva l'insussistenza dei presupposti necessari Parte_1 per l'accoglimento della domanda attorea. In particolare, parte convenuta eccepiva l'inoperatività del contratto di fideiussione specifica rilasciata in data 15.05.2015 da a garanzia dell'adempimento della società garantita Controparte_1 Pt_3 e fatto valere nella presente sede da , alla luce sia degli accordi intercorsi con la
[...] Parte_1 banca finanziatrice di sostituzione del garante con quella che sarebbe stata rilasciata dal nuovo socio
, sia in ragione della nullità consumeristica dell'art. 5 del regolamento contrattuale di Persona_2 fideiussione sottoscritto che sostanzialmente prevede la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e il diritto sine die della banca finanziatrice di agire nei confronti del debitore principale e, quindi, anche nei confronti del garante. Pertanto, eccepiva l'intervenuta decadenza del creditore ad avvalersi della garanzia personale prestata.
pagina 3 di 18 Quanto all'elemento soggettivo della consapevolezza in capo al debitore disponente di ledere le ragioni dei creditori, parte convenuta affermava che alla data nell'atto notarile di Controparte_1 compravendita non era assolutamente consapevole di essere debitore della Cassa dei Risparmi di Cesena s.p.a., in ragione dell'intervenuta sostituzione della garanzia personale. Inoltre, parte convenuta deduceva come la reale causa del trasferimento immobiliare fosse costituita dalla complessa operazione, per un verso, di definizione da parte di del contenzioso in essere con il Controparte_1 terzo mediante pagamento dell'importo di euro 12.000,00, nonché di ottenere la provvista CP_3 per le proprie spese, stanti gli intervenuti problemi di salute, per il tramite del prestito personale effettuato all'odierna parte convenuta dal proprio consuocero per complessivi euro Parte_4 20.000,00; per altro verso, non essendo in quel momento in grado di restituire la Controparte_1 somma mutuata, di trasferimento al figlio DO AD e alla nuora del diritto di nuda Controparte_2 proprietà sugli immobili siti in Civitella di Romagna, riservandosi il diritto all'usufrutto, il cui valore veniva dedotto dal prezzo di compravendita pattuito tra le parti. Per tali ragioni, domandava la reiezione dell'avversa domanda revocatoria in quanto Controparte_1 infondata in fatto e in diritto;
in ogni caso con vittoria di spese di lite. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.03.2024, si costituivano DO AD e che domandavano l'integrale rigetto dell'azione revocatoria proposta. Controparte_2 Eccepivano preliminarmente la carenza di titolarità sostanziale attiva del credito in capo a parte attrice e di conseguenza il difetto di legittimazione passiva di Parte_1 Controparte_1
Quanto al merito, i terzi beneficiari dell'atto dispositivo ricostruivano le vicende sottostanti, in linea con la ricostruzione fattuale proposta da parte convenuta e deducevano che Controparte_1 sopraggiunta la scadenza concordata tra e il consuocere non essendo il Controparte_1 Parte_4 primo in condizione di provvedere alla restituzione del prestito personale ricevuto, conformemente all'impegno assunto, cedeva, in data 1.04.2019, la propria quota di nuda proprietà degli immobili a DO AD e Inoltre, parte convenuta affermava come non vi fosse stato in ogni Controparte_2 caso alcun depauperamento del patrimonio di essendosi semplicemente sostituito Controparte_1 all'immobile il relativo corrispettivo in denaro ed inoltre eccepiva la mancanza di prova della scientia damni in capo ai contraenti, con conseguente assoluta insussistenza dei presupposti necessari per l'accoglimento della domanda attorea.
Con decreto ex art. 171 bis, comma 3, c.p.c. del 5.04.2024, verificata la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio fra le parti e delle procure conferite ai relativi difensori, nonché la sussistenza di giurisdizione e competenza del giudice adito, il giudice differiva la data dell'udienza di prima comparizione e trattazione della causa al 3.07.2024, con decorrenza a ritroso dei termini perentori di cui all'art. 171 ter c.p.c., per il deposito di memorie integrative ad opera delle parti.
Con ordinanza del 5.07.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.07.2024, il giudice non ammetteva le istanze istruttorie richieste dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per il trattenimento della causa in decisione ex art. 189 c.p.c. l'udienza del 28.05.2025, con assegnazione a ritroso dei termini perentori per il deposito delle note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, nonché disponendo contestualmente la sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. mediante deposito di note scritte;
dando atto del carico del ruolo e del protrarsi dell'impegno presso la sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio, come da decreti di assegnazione a tempo parziale del Presidente del Tribunale n. 42 del 29.12.2022 e n. 17 del 20.04.2023.
Con decreto motivato emesso in data 9.05.2025, il giudice, per sopravvenute ragioni organizzative, ricalendarizzava l'udienza già fissata per il trattenimento in decisione della presente causa, all'udienza in presenza del 3.07.2025, ferma la concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. e revocando la già disposta trattazione mediante scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
pagina 4 di 18 All'udienza del 3.07.2025, le parti si riportavano a propri scritti difensivi e chiedevano il trattenimento in decisione della causa sulle rispettive conclusioni già precisate;
all'esito di ampia ed approfondita discussione, il giudice tratteneva la causa in decisione ex art. 189 c.p.c..
***
La domanda revocatoria ordinaria proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c. da parte attrice
[...] avente ad oggetto l'atto notarile di compravendita immobiliare del 1.04.2019 con cui il Parte_1 debitore disponente convenuto ha trasferito, a titolo oneroso, mantenendo l'usufrutto, Controparte_1 i diritti di nuda proprietà vantati sull'immobile ad uso abitazione e sull'immobile ad uso magazzino siti in Civitella di Romagna, via Aurelio Saffi nn. 3 e 7, in favore del figlio DO AD e alla di lui moglie è fondata e va, dunque, accolta per le seguiti ragioni. Controparte_2 1. Preliminarmente e prima di passare all'analisi del merito, al fine di fornire una completa valutazione della vicenda processuale e sostanziale intercorsa tra le odierne parti, nonché delle questioni sottoposte all'attenzione del giudice, si rendono necessarie alcune considerazioni preliminari sia in fatto che in diritto. 1.1 Innanzitutto e con specifico riferimento al thema decidendum, occorre in ogni caso osservare che, sebbene parte attrice non abbia ritualmente precisato le proprie conclusioni, non depositando il foglio di precisazione delle conclusioni nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 189 c.p.c. con ordinanza del 5.07.2024 – ma depositando solo le successive comparsa conclusionale e memoria di replica -, la stessa non può ritenersi che abbia formalmente abbandonato o rinunciato alle domande formulate, avendo peraltro in ogni caso partecipato all'udienza in presenza di trattenimento in decisione della causa del 3.07.2025. In particolare, quanto alla specifica attività processuale di precisazione delle conclusioni, ci si limita, da un lato, a richiamare il condivisibile orientamento giurisprudenziale in base al quale in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, secondo la massima per cui
“nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate” (cfr. Cass. n. 22360 del 30.09.2013 e di recente anche Cass. n. 26523 del 20.11.2020) e, dall'altro, a chiarire come un tale principio giuridico debba trovare applicazione anche con riferimento alle diverse modalità di precisazione delle conclusioni e trattenimento della causa in decisione introdotte con il d.lgs. n. 149 del 10.10.2022 (c.d. Riforma Cartabia), che nell'ambito del rito ordinario di cognizione ha previsto l'onere per le parti di depositare entro il termine perentorio assegnato, non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza, le “note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 171 ter” ai sensi dell'art. 189 c.p.c.. Dunque, nel caso di specie, va senza dubbio dichiarata l'inammissibilità dell'attività di precisazione delle conclusioni posta in essere da parte attrice, tardivamente posta in essere in sede di comparsa conclusionale depositata in data 27.04.2025 e si ritiene che parte attrice abbia comunque voluto mantenere ferme le proprie conclusioni già tempestivamente rassegnate e non più modificabili, nell'ambito della prima memoria integrativa depositata ex art. 171 ter c.p.c. in data 24.05.2024. 1.2 Ancora preliminarmente, con specifico riferimento alla compiuta integrazione del contraddittorio tra le parti processuali, ci si limita a ricordare che le parti necessarie del giudizio di revocatoria ordinaria avente ad oggetto, come nel caso di specie, contratti di cessione di diritti di natura immobiliare, sono il creditore, il debitore e il terzo a cui è stato trasferito l'immobile a titolo oneroso o gratuito e, più in generale, comunque destinatario dell'atto dispositivo ritenuto pregiudizievole per le contrapposte ragioni credito (cfr. ex multis Cass. n. 23068 del 7.11.2011).
pagina 5 di 18 Nel caso di specie, pertanto, si rileva che tutti i soggetti coinvolti nell'atto notarile di trasferimento della nuda proprietà immobiliare revocando (cfr. doc. n. 10 parte attrice e doc. n. 6 parte convenuta sono stati ritualmente convenuti nel presente procedimento e, quindi, la Parte_5 presente decisione è senza dubbio loro pienamente opponibile. 1.3 Sempre in via preliminare, occorre dichiarare l'inammissibilità dei documenti nn. 1, 2 e 3 prodotti da parte attrice per la prima volta in allegato alla propria memoria di replica del 13.05.2025. Per un verso, infatti, si deve ricordare che, come noto, il regime di preclusioni assertive ed istruttorie che caratterizza il giudizio civile di cognizione deve ritenersi inteso non solo nell'interesse di parte, ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo (cfr. anche di recente Cass. n. 16800 del 26.06.2018) e, per altro verso, va rilevato come la documentazione offerta in comunicazione non risulti di formazione successiva al maturare della relativa preclusione istruttoria e, quindi, potesse, anzi dovesse, essere prodotta nel rispetto del termine perentorio di cui all'art. 171 ter c.p.c.. in tal senso non è di supporto nemmeno l'eventuale consenso delle controparti, in quanto le stesse nella prima difesa utile ne hanno eccepito l'inammissibilità e si sono opposte all'acquisizione delle stesse nell'ambito del presente giudizio ordinario di cognizione. 1.4 Inoltre ed in considerazione dell'espressa eccezione sollevata sul punto da parte convenuta va certamente rilevata la piena legittimazione processuale e sostanziale in capo al Controparte_1 cessionario del credito azionato nel presente giudizio e derivante dal valido ed efficace – come meglio si dirà nel successivo paragrafo di motivazione – contratto di fideiussione specifica sottoscritto dall'odierno convenuto in data 15.05.2015 in favore della banca finanziatrice Cassa di Risparmio di Cesena relativamente al mutuo chirografario n. 59499 di originari euro 250.000,00 erogato, in data
07.09.2009, alla società garantita dichiarata fallita, Parte_3 unitamente ai soci illimitatamente responsabili dal Tribunale di Forlì in data 5.12.2017 (cfr. doc. nn. 5-
8 parte attrice). In via assorbente, infatti, l'attuale titolarità sostanziale attiva del summenzionato specifico credito in capo al cessionario – che agisce nella presente sede giudiziale per mezzo della Parte_1 mandataria - in forza dell'intervenuto contratto di cessione di crediti Controparte_4 in blocco di cui all'art. 58 T.U.B. con cui Cassa di Risparmio di Cesena ha ceduto a parte attrice anche il predetto credito vantato nei confronti del garante e la puntuale inclusione dello Controparte_1 stesso tra i crediti deteriorati nelle more trasferiti in blocco a titolo oneroso e pro soluto, con efficacia giuridica dal 06.12.2017 (cfr. doc. nn. 2 e 3 parte attrice), costituisce circostanza fattuale debitamente provata in via documentale all'esito dell'istruttoria condotta. A tal proposito, si rende necessario, senza dubbio, precisare che, alla luce della disciplina di cui all'art. 58 T.U.B. in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito, l'estratto della pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale produce sì gli effetti pubblicitari dell'intervenuta cessione in blocco di crediti, ma che la stessa norma non implica la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, in favore del cessionario. Una tale normativa di settore, infatti, ha unicamente l'effetto di derogare, nell'ambito della specifica materia bancaria, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco;
pertanto, in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito – come avvenuto nel caso di specie nell'ambito della comparsa di costituzione e risposta depositata dal debitore ceduto -, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 4116/2016). In via generale, infatti, occorre rilevare che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio – a differenza della condizione dell'azione costituita dalla legittimazione ad agire - è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, spettando, quindi, a colui che agisce di allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione pagina 6 di 18 da parte del convenuto (cfr. Cass. n. 2951 del 16.02.2016), nonché, anche in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, che l'attore, in quanto soggetto agli ordinari criteri sull'onere della prova ex art. 2697 c.c. è esonerato della dimostrazione della titolarità del rapporto solo quando il convenuto ne faccia espresso riconoscimento o la sua difesa sia incompatibile con il disconoscimento, in applicazione del principio secondo cui non egent probatione i fatti pacifici o incontroversi (cfr. Cass. n. 15759 del 10.07.2014). Ancora in tale senso, si ritiene opportuno richiamare anche i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità per cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n. 24798 del 5.11.2020, nonché Cass. n. 5617 del 28.02.2020 con specifico riferimento ad un caso di insinuazione al passivo e ancora di recente Cass. n. 17944 del 22.06.2023, Cass. n. 21821 del 20.07.2023 e Cass. n. 3405/2024). Ciò premesso e richiamato, nella specie, la specifica eccezione in tal senso sollevata in via preliminare da parte convenuta, non appare in effetti superabile facendo applicazione del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità nel senso di ritenere che “in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (cfr. Cass. n. 4277 del 10.02.2023), in quanto l'estratto dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, originariamente prodotto, si limita a richiamare e ad indicare un'unica ed ampia categoria di crediti tutti accomunati dalla necessità fattuale di soddisfare diverse e plurime condizioni ivi elencate. Certamente, dalla sola lettura di tale avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale – contenente una generica ricognizione dei crediti oggetto della cessione in blocco – ed in assenza dello specifico regolamento contrattuale di cessione dei crediti in blocco non può dirsi, nella specie, assolto lo specifico onere probatorio posto in capo al cessionario
. Parte_1 Parte attrice ha, poi, comunque in altro modo fornito sufficiente e documentale prova dell'effettiva inclusione del proprio credito preteso nei confronti del garante in forza Controparte_1 della fideiussione specifica rilasciata in data 15.05.2015 in favore della banca finanziatrica Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a., nell'ambito della richiamata operazione di cartolarizzazione e di cessione in blocco di crediti da parte della medesima banca finanziatrice verso il cessionario . Parte_1 Nello specifico, parte attrice, oltre a provare provando l'iscrizione dell'avviso di cessione nel Registro delle Imprese (cfr. doc. n. 4 parte attrice) ha prodotto copia dei contratti bancari relativi ai fatti per cui è causa (cfr. doc. nn.
5-10 parte attrice), nonché l'elenco dei crediti oggetto di cessione in blocco (cfr. allegato n. 4 seconda memoria integrativa di parte attrice – che non ha formato oggetto di specifiche contestazioni ad opera delle controparti), tra cui compare il numero di sofferenza NDG 3153118, riferito a proprio alla posizione del cliente e Parte_3 che corrisponde al numero identificativo interno delle linee di credito cedute risultanti dall'estratto certificato ex art 50 T.U.B. a firma della banca cedente Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a. (cfr. allegato n. 1 seconda memoria integrativa di parte attrice). In aggiunta, si deve rilevare come la formalistica contestazione di parte convenuta circa l'erronea indicazione testuale, nel richiamato certificato emesso ai sensi dell'art. 50 T.U.B. dalla banca cedente nell'anno 2016, del contratto di mutuo ipotecario e non già chirografario debba considerarsi pagina 7 di 18 sostanzialmente superata dalla presenza di ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti, in quanto nello stesso documento sono presenti tanto l'esatto numero del rapporto di finanziamento in esame n. 59499, quanto la coincidente indicazione dell'importo erogato pari ad euro 250.000,00 e della data di erogazione del 07.09.2009, proprio sul conto corrente intestato alla società garantita
[...] (cfr. doc. nn. 5 e 6 parte attrice e allegato n. 1 alla seconda memoria Parte_3 integrativa della medesima parte). Ciò risulta altresì confermato, da un lato, dall'incontestata circostanza fattuale del possesso da parte di della documentazione concernente i rapporti bancari intercorsi tra la banca Parte_1 finanziatrice Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a. e il debitore principale Parte_3
nonché con il garante (cfr. doc. nn.
5-10 parte attrice e allegati
[...] Controparte_1 nn.
1-4 seconda memoria integrativa della stessa parte), quali elementi quantomeno indiziari che necessitano dell'univoco riscontro di altri concordanti elementi. Dall'altro lato, chiara è la specificazione testuale contenuta nel non contestato avviso di cessione per cui “(…) dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del Cedente in relazione ai Crediti, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria conservano la loro validità e il loro grado a favore del Cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione (…)” (cfr. doc. n. 3 parte attrice e doc. allegato n. 4 seconda memoria integrativa di parte attrice). Pertanto e in sintesi, risulta essere soggetto dotato di idonea legittimazione Parte_1 sostanziale e processuale nel caso di specie in relazione alle ragioni di credito vantate nei confronti di garante della società finanziata di cui la moglie è stata socia illimitatamente Controparte_1 responsabile dall'anno 2003 all'anno 2017 in cui la stessa è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Forlì (cfr. doc. n. 8 parte convenuta , che legittima parte attrice all'esercizio dell'actio pauliana ex CP_1 art. 2901 c.c. proposta;
dunque, senza dubbio valutabile nel merito. 2. Passando, dunque, all'esame delle questioni di merito controverse tra le parti, innanzitutto, si deve rilevare che, come noto, il campo di applicazione della disciplina codicistica posta a tutela della conservazione della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. è delineato dalla sussistenza di alcuni presupposti oggettivi e soggettivi di legge ed in particolare, l'azione di cui all'art. 2901 c.c. può essere esperita dal creditore “anche nell'ipotesi in cui il diritto di credito sia sottoposto a termine o condizione”, quando il debitore abbia compiuto un atto dispositivo del proprio patrimonio che arrechi pregiudizio alle ragioni del credito, in maniera consapevole o con dolosa preordinazione. Inoltre, per quanto di specifico interesse e tenuto conto delle specifiche e reiterate difese svolte da parte convenuta in merito alla ritenuta inopponibilità e alla nullità della Controparte_1 fideiussione specifica sottoscritta in data 15.05.2015 (cfr. doc. n. 7 parte attrice), si ritiene necessario sin d'ora ricordare il generale principio giuridico ricavabile dall'ordinamento per cui, nel particolare caso in cui il credito dedotto dal creditore agente in un giudizio revocatorio sia di natura litigiosa ovvero trovi la propria fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato, ciò non è di per sé ostativo all'accoglimento della specifica domanda giudiziale proposta. Ciò risulta, infatti, avallato dai consolidati approdi interpretativi della giurisprudenza di legittimità. Da un lato e con specifico riferimento ad ipotesi di crediti cd. litigiosi e contestati in un separato giudizio, contemporaneamente pendente, condivisibile è l'affermazione per cui il giudizio revocatorio, sul piano processuale, non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria (cfr. Cass. n. 3369 del 05.02.2019). Infatti, un tale autonomo accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace in via relativa l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito. pagina 8 di 18 Dall'altro lato e sempre in forza della sostanziale diversità degli oggetti che caratterizzano l'actio pauliana dall'azione di vero e proprio accertamento del credito, si deve rilevare in via assorbente come l'azione revocatoria, proprio avendo la funzione di conservare la garanzia generica patrimoniale del debitore disponente con efficacia relativa a vantaggio dello specifico creditore agente e non già perseguendo finalità restitutorie, ammette una legittimazione e un interesse ad agire più ampio in capo alla parte che agisce in giudizio, venendo in rilievo una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa (cfr. Cass. n. 8019 del 22.03.2021, nonché di recente anche Cass. n. 33704 del 20.12.2024 con riferimento al differente e specifico caso di intervenuto pagamento integrale del credito). Di conseguenza, in un tale specifico contesto processuale, anche il credito contestato è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un autonomo e separato giudizio di accertamento del medesimo credito oppure della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi del diritto di credito azionato. Alla luce dell'analisi della complessiva documentazione presente in atti, nonché delle allegazioni poste in essere dalle parti, non vi è dubbio che l'atto di trasferimento della nuda proprietà degli immobili ad uso abitativo e ad uso magazzino siti in Civitella di Romagna, via Aurelio Saffi nn. 3 e 7, posto in essere da parte convenuta in data 1.04.2019, costituisca un atto di Controparte_1 disposizione patrimoniale a titolo oneroso in frode ai creditori e vada dichiarato inefficacie in relazione all'aspettativa creditoria vantata dal cessionario , che ha provato in maniera adeguata la Parte_1 sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi di legge. 2.1 Quanto alla sussistenza dei presupposti oggettivi dell'actio pauliana proposta dal creditore
, in primo luogo, è certamente provato in via documentale l'atto dispositivo del Parte_1 patrimonio del debitore revocando. Il presente giudizio, infatti, trae origine dalla circostanza fattuale pacifica tra tutte le parti avente ad oggetto l'atto di disposizione patrimoniale costituito dall'atto notarile di compravendita immobiliare, a ministero del Notaio, dott. datato 1.04.2019 e trascritto presso Agenzia delle Persona_1 Entrate di Forlì in data 10.04.2019, con cui il “(…) riservando per se stesso il diritto Controparte_1 di usufrutto vitalizio, vende ai signori AM ID e che, in comune pro- Controparte_2 indiviso ed in quote uguali, accettano ed acquistano, le seguenti porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato condominiale sito in Comune di CIVITELLA DI ROMAGNA (FC), via Aurelio Saffi n. 3 e n. 7, e precisamente: - la quota indivisa di nuda proprietà in ragione di 5/6 (cinque sesti) di appartamento al piano primo con ingresso indipendente dal civico n. 3, con annessi due vani ad uso ripostiglio e vano ad uso legnaia al piano terra, nonché vano ad uso cantina al piano interrato, confinante con: mura perimetrali esterne da due lati, proprietà , proprietà Persona_3 Persona_4
salvo altri;
- la nuda proprietà di vano ad uso magazzino al piano terra che costituisce
[...] pertinenza dell'appartamento di cui sopra, confinante con: via Aurelio Saffi (…)”. In aggiunta, si rende necessario sin d'ora richiamare testualmente le pattuizioni contrattuali ivi contenute in relazione al prezzo pattuito, per cui “Le parti dichiarano che il prezzo della compravendita è stato convenuto in complessivi euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), di cui euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) per il vano ad uso magazzino distinto con il sub. 8 della part. 43” e ancora che “il prezzo della compravendita è pagato dalla parte acquirente alla parte venditrice con assegno bancario non trasferibile numero 6009501553-03 tratto sul La
[...]
in data 1° aprile 2019, all'ordine (…) Così regolato il Parte_6 Controparte_1 prezzo, la parte venditrice rilascia quietanza finale liberatoria a saldo” (cfr. doc. n. 10 parte attrice e doc. n. 6 parte convenuta . CP_5 2.2 In secondo luogo, parimenti risulta debitamente documentata in atti, ai fini in esame, l'attuale esistenza di un'apprezzabile aspettativa creditoria in capo all'odierna parte attrice che agisce in giudizio, in qualità di cessionario, nei confronti dell'autore dell'atto dispositivo da revocarsi.
pagina 9 di 18 A tale specifico proposito e come in parte già anticipato, occorre, infatti, che chi agisce in giudizio ai sensi dell'art. 2901 c.c. ne sia legittimato sul piano attivo ovvero alleghi e provi la propria qualità di creditore nei confronti del debitore convenuto. Legittimato all'azione è, pertanto, il solo creditore, anche se titolare di un credito sottoposto a condizione o a termine, che sia tale al momento della proposizione dell'azione giudiziale. Se è dunque imprescindibile la sussistenza di un credito al momento della proposizione della domanda giudiziale, non si richiede, per giurisprudenza ormai pacifica sul punto, che il predetto credito sia necessariamente certo, liquido, né tantomeno esigibile. Per completezza espositiva, si ricorda che un tale accertamento, in quanto relativo ad un presupposto indefettibile dell'azione giudiziale, deve essere condotto dal giudice anche d'ufficio. In via interpretativa è certamente legittimato anche il titolare di un credito solo eventuale (cfr. ex multis Cass. n. 5619 del 22.03.2016 e Cass. n. 6702 del 19.03.2018). Elemento ineludibile è però che il dedotto credito possa valutarsi almeno in termini di probabilità, anche se lo stesso non sia ancora definitivamente accertato, essendo, ad esempio, oggetto di contestazione in separato giudizio. Pertanto, senza dubbio ammissibile è, dunque, l'esperimento dell'actio pauliana con riguardo ai cd. crediti litigiosi ovvero a quei crediti il cui accertamento è oggetto di un procedimento pendente, sia che si tratti di crediti di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di crediti risarcitori da fatto illecito (cfr. Cass. S.U. n. 9440 del 18.05.2004 e recente conforme Cass. n. 11121 del 10.06.2020). Sul punto, in aggiunta, si osserva che anche le Sezioni Unite di Cassazione, dopo aver premesso che il credito sottoposto a termine o condizione conferisce al titolare una posizione di creditore eventuale e/o potenziale, hanno decretato un'estensione e un rafforzamento della posizione creditoria enucleando una portata più ampia dell'azione revocatoria ed estendendola anche a quei crediti eventuali e/o potenziali ancora incerti, destinati ad emergere da vicende complesse ed in divenire. Sempre a tal proposito, ci si limita inoltre a richiamare la condivisibile massima giurisprudenziale in base alla quale “in tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori” (cfr. Cass. n. 4212 del 19.02.2020, nonché Cass. n. 15275 del 30.05.2023 e ancora Cass. n. 27289 del 16.09.2022 con specifico riferimento alla legittimazione attiva solo in capo a colui che è parte di un processo già pendente). Tali condivisibili interpretazioni di matrice giurisprudenziale e l'ampia legittimazione del creditore che agisce in giudizio ai sensi dell'art. 2901 c.c. trovano, altresì, evidente conferma nella ratio stessa dell'istituto codicistico, nella misura in cui appunto l'actio pauliana è un mezzo legale di conservazione della garanzia patrimoniale generica del creditore, che mira – con finalità eminentemente cautelare ed anticipatoria - a far dichiarare giudizialmente l'inefficacia relativa degli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore arrechi pregiudizio alle ragioni creditorie e per consentire, quindi, poi nella futura sede esecutiva la realizzazione del proprio accertato credito. Nel caso di specie, in via di ragione maggiormente liquida (cfr. Cass. n. 30745 del 26.11.2019), si rileva l'esistenza di una possibile ragione di credito, quantomeno in forma di credito litigioso, in capo a parte attrice che ha offerto in comunicazione copia del contratto di fideiussione Parte_1 specifica sottoscritto dall'odierno convenuto – che non ne ha nelle more del presente Controparte_1 giudizio disconosciuto ai sensi dell'art. 214 c.p.c. la sottoscrizione - in data 15.05.2015 in favore della banca finanziatrice Cassa di Risparmio di Cesena relativamente al mutuo chirografario n. 59499 di originari euro 250.000,00 erogato, in data 07.09.2009, alla società garantita Parte_3 (cfr. doc. n. 7 parte attrice).
[...]
pagina 10 di 18 Inoltre e per quanto di specifico rilievo, parte attrice ha documentato che la società garantita è stata dichiarata fallita, unitamente ai soci illimitatamente responsabili, tra cui la ex moglie dell'odierno convenuto, dal Tribunale di Forlì in data 5.12.2017 e la sussistenza, al momento del Parte_3 passaggio a sofferenza della posizione debitoria, di un saldo debitorio pari ad euro 140.257,69 del contratto di mutuo chirografario n. 59499 del 07.09.2009, oggetto della garanzia personale specifica rilasciata da in data 15.05.2015 (cfr. doc. nn.
5-8 parte attrice). Controparte_1 In aggiunta e sempre sul punto, si rendono necessarie le seguenti precisazioni. Si deve osservare che la circostanza fattuale solo dedotta da parte attrice circa l'ottenimento da parte del cessionario del decreto ingiuntivo n. 440/2022 del 29.04.2022 nei confronti di Parte_1 e in relazione ai rapporti bancari per cui è causa, non è stata Persona_2 Controparte_1 oggetto di alcuna specifica contestazione ad opera delle controparti costituite e deve, quindi, essere posta alla base della presente decisione, ai fini della qualificazione del credito come litigioso. Inoltre, le specifiche contestazioni sollevate da parte convenuta in ordine all'inesistenza della fideiussione specifica sottoscritta in data 15.05.2015, documentata in atti da parte attrice e non formalmente disconosciuta, e alle dedotte vicende estintive della garanzia personale rilasciata, che nel mese di settembre 2015 sarebbe stata sostituita da altra fideiussione specifica rilasciata dal nuovo socio della società garantita con dichiarazione della banca finanziatrice di liberazione del Persona_2 precedente garante non sono state dimostrate in alcun modo della presente sede. Ci si Controparte_1 limita infatti a richiamare l'obbligo di forma scritta ad substantiam previsto dall'ordinamento giuridico in materia di contratti bancari e le conseguenti motivazioni di rigetto delle istanze istruttorie orali formulate da parte convenuta contenute nell'ordinanza istruttoria del 5.07.2024, che Controparte_1 si intendono integralmente richiamate. Peraltro, parimenti smentita risulta l'affermazione di parte convenuta di aver Controparte_1 sottoscritto la garanzia personale in esame in qualità di consumatore, per fini estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, dovendosi sul punto valorizzare la circostanza documentale risultante dalla visura camerale storica della società garantita (cfr. doc. n. 8 parte convenuta per cui lo Parte_3 CP_1 stesso, oltre ad essere stato marito della socia e liquidatrice al momento del rilascio Parte_3 della fideiussione specifica, risulta essere stato socio della medesima società, con quota di partecipazione pari ad euro 21.728,43, non certo trascurabile, e qualifica di amministratore dal 4.07.2012 al 9.07.2015 (Cass. n. 8662 del 8.05.2020, nonché Cass. n. 28162 del 31.10.2019). In aggiunta e con puntuale riguardo alle specifiche vicende in esame, si deve precisare che nel caso di un credito derivante da contratti di finanziamento bancario e relative garanzie personali, ai fini della valutazione dell'anteriorità del sorgere del credito rispetto all'atto dispositivo posto in essere dal debitore, si deve considerare il momento in cui le somme e/o i beni vengono messe a disposizione dal soggetto finanziatore e non già da quando l'obbligazione di restituzione diviene esigibile (cfr. Cass. n. 1414 del 18.01.2023 in materia di contratto di apertura di credito su conto corrente). Pertanto, si rileva che l'atto dispositivo patrimoniale revocando è stato posto in essere da parte dal debitore disponente (trascrizione dell'atto notarile del 10.04.2019) in un momento certamente successivo rispetto al sorgere del credito di fonte contrattuale, basato su rapporti di finanziamento bancario concessi alla società finanziata e poi fallita e Parte_3 garantiti a titolo personale anche dall'odierna parte convenuta con regolamento Controparte_1 contrattuale di fideiussione specifica in data 15.05.2015 (cfr. doc. n. 7 parte attrice). 2.3 In terzo luogo e sempre sul piano di integrazione oggettiva della fattispecie codicistica di cui all'art. 2901 c.c., parimenti sussistente e provato in atti è, altresì, l'ulteriore presupposto oggettivo richiesto in termini di pregiudizio che dall'atto di disposizione patrimoniale revocando posto in essere dal debitore disponente può derivare alle ragioni del creditore che agisce in giudizio. In relazione a tale specifico elemento costitutivo della domanda, è necessario ricordare che, al fine di valutare la sussistenza dell'eventus damni, non è necessaria la prova di una prospettiva di danno pagina 11 di 18 effettiva ed attuale, ma è sufficiente che in conseguenza dell'attività dispositiva posta fraudolentemente in essere dal debitore, si profili il semplice pericolo attuale e concreto che il debitore non adempia all'obbligazione e che l'azione esecutiva intentata nei suoi confronti risulti infruttuosa (cfr. Cass. n. 16464 del 15.07.2009). Inoltre, sempre in una prospettiva sostanzialmente estensiva, anche sotto questo profilo oggettivo, non è necessario solo un effettivo e attuale depauperamento del patrimonio del debitore e/o una totale compromissione della sua consistenza economica, ma l'eventus damni, della cui prova è onerato il creditore che agisce in revocatoria, può pacificamente consistere anche solo in una maggiore difficoltà, incertezza e/o dispendiosità per lo stesso creditore nella realizzazione di quanto dovutogli. Come noto, infatti, è costante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso anche dalla scrivente, nel ritenere che “il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr. Cass. n. 16221 del 18.06.2019, nonché Cass. n. 13172/2017 e di recente anche Cass. n. 20232 del 14.07.2023). In sintesi, dunque, l'onere della prova in capo al creditore che agisce in revocatoria si restringe alla dimostrazione di una variazione – non unicamente quantitativa, bensì anche solo qualitativa - rilevante del patrimonio del debitore disponente, mentre sarà quest'ultimo a dover dimostrare che, anche dopo l'atto di disposizione patrimoniale impugnato e ritenuto pregiudizievole dai creditori, non sussiste un apprezzabile rischio di più incerta e/o difficile realizzazione del credito, documentando la natura e l'entità del proprio residuo patrimonio, quale garanzia patrimoniale generica per tutti i propri creditori (cfr. ex multis Cass. n. 8345 del 2018 e Cass. n. 21808 del 2015). Quanto, poi, al momento temporale in relazione al quale va effettuata la valutazione in merito alla sussistenza di un effettivo pregiudizio per il creditore, si precisa che la stessa analisi va condotta con un giudizio ex ante ovvero al tempo dell'atto di disposizione patrimoniale e deve permanere al momento della proposizione della domanda giudiziale (cfr. Cass. n. 23743 del 14.11.2011). Ci si limita altresì a richiamare la relativa massima giurisprudenziale in base alla quale “in tema di revocatoria ordinaria, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione” (cfr. Cass. n. 3538 del 06.02.2019, nonché Cass. n. 23743 del 14.11.2011). Tutto ciò premesso in diritto, alla luce della documentazione presente in atti, nella specie, da un lato, vi è idonea prova di una intervenuta e complessivamente importante modificazione dell'assetto della garanzia patrimoniale generica del debitore disponente relativa al patrimonio Controparte_1 immobiliare esclusivo detenuto dallo stesso, derivante dall'intervenuta integrale cessione dei propri diritti di nuda proprietà in relazione a tutti i beni immobili posseduti alla data del 1.04.2019 presso il Comune di Civitella di Romagna, via Aurelio Saffi nn. 3 e 7 (cfr. doc. n. 10 parte convenuta), riservandosi unicamente il diritto di usufrutto vitalizio dell'immobile ad uso abitativo, presso cui lo stesso aveva e ha la propria residenza (cfr. doc. n. 10 e 11 parte attrice) in favore del figlio DO AD e della di lui moglie già residenti ed attualmente residenti nel Comune di Controparte_2 Galeata, via Pietro Nenni n. 38, verso pagamento da parte di questi ultimi del prezzo complessivamente convenuto pari ad euro 20.000,00 “con assegno bancario non trasferibile numero 6009501553-03 tratto sul . Controparte_6
pagina 12 di 18 Dall'altro, per converso, le parti convenute costituite non hanno invece fornito idonea e concreta prova della capacità economica del debitore disponente, con il proprio residuo patrimonio, di soddisfare comunque e senza particolari complicazioni per i creditori le rispettive summenzionate pretese creditorie, anzi ponendo alla base delle proprie difese la circostanza fattuale relativa al cattivo stato di salute dello stesso a partire dall'anno 2014 (cfr. doc. n. 2 parte convenuta e Controparte_1 CP_1 delle proprie conseguenti difficoltà economiche. L'atto notarile revocando ha, infatti, ad oggetto il diritto di nuda proprietà su tutti i beni immobili liberi da gravami, facenti parte del patrimonio personale del debitore, ed integra, senza dubbio, un atto di disposizione patrimoniale che altera in maniera consistente e determinante l'assetto della garanzia patrimoniale generica dei creditori ex art. 2740 c.c. e comporta un sicuro pericolo di danno con riferimento alla qualità e quantità dei beni che ne formano oggetto. E' indubbio che un tale trasferimento immobiliare - fatta salva la finalizzazione che le parti convenute ritengono meritevole di tutela giuridica e che verrà meglio approfondita nel successivo paragrafo di motivazione relativo alla la consapevolezza del pregiudizio alle ragioni del creditore - impedisce però ai creditori personali del debitore il diritto di espropriare direttamente tali beni Controparte_1 immobili, originariamente, di proprietà esclusiva determinando una lesione della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., con conseguenti e senza dubbio differenti prospettive di recupero in concreto del proprio complessivo credito. In ogni caso, in ragione dell'alienazione e del trasferimento del diritto di nuda proprietà sui beni immobili, originariamente facenti tutti parte del patrimonio personale del debitore, è indubbio che, non solo la quantità, ma anche la qualità della garanzia patrimoniale generica sia stata pregiudicata dalla sostituzione di beni facilmente aggredibili esecutivamente non distraibili dal debitore (immobili) con beni distraibili (quali il denaro) non altrettanto aggredibili dai creditori personali (cfr. Cass. n. 1896 del 9.02.2012, nonché già Cass. n. 1700/1982 e Cass. n. 4578/1998). Pertanto e in sintesi, non risulta condivisibile l'eccezione sollevata sul punto di convenuti DO AD e terzi beneficiari dell'atto di disposizione patrimoniale a titolo oneroso. Controparte_2 3. Accanto all'esistenza di adeguata prova dei predetti elementi oggettivi, ai fini dell'accoglibilità dell'azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. richiede anche la prova circa la sussistenza di un determinato atteggiamento soggettivo del debitore che pone in essere l'atto di disposizione patrimoniale, consistente nella consapevolezza di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che può essere accertata anche mediante l'utilizzo di presunzioni. Si deve, innanzitutto, evidenziare per quanto di specifico interesse e con riferimento all'elemento soggettivo della scientia fraudis in capo al debitore disponente, che nel caso in cui l'azione revocatoria sia diretta ad atti di disposizione patrimoniale compiuti successivamente al sorgere del credito – come avvenuto nella specie, in cui la data di rilascio della garanzia personale specifica in favore di Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a. (15.05.2015) è antecedente rispetto all'atto notarile di compravendita immobiliare revocando (1.04.2019 e trascritto in data 10.04.2019) -, è necessaria la prova anche in via presuntiva della sussistenza di rappresentazione e volontà di recare pregiudizio ai creditori (dolo generico) in capo al debitore disponente. Come noto, è infatti pacifico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità nel ritenere che “in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” (cfr. Cass. n. 16221 del 18.06.2019 e anche Cass. n. 6702 del 19.03.2018). A tal proposito, inoltre, ci si limita ad evidenziare nuovamente che il condivisibile orientamento giurisprudenziale è nel senso di ritenere che “in tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito pagina 13 di 18 dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale” (cfr. Cass. n. 22161 del 05.09.2019) e, dunque, per stabilire se il credito sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento, ad esempio, alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella del compimento dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito o da reato (cfr. Cass. n. 11121 del 10.06.2020). In ultima analisi, si deve poi precisare che, quando l'atto di disposizione patrimoniale è successivo al sorgere del credito, l'unica sostanziale condizione soggettiva per l'accoglimento dell'azione revocatoria è che il debitore fosse effettivamente consapevole del carattere pregiudizievole del proprio comportamento, vista la riduzione della consistenza per quantità e per qualità del proprio patrimonio, in caso di atto a titolo gratuito, mentre, trattandosi di atto a titolo oneroso, occorre altresì che di tale intento frodatorio fosse consapevole anche il terzo, la cui posizione, in relazione ai presupposti soggettivi, è sostanzialmente analoga a quella del debitore (cfr. Cass. n. 16221 del 18.06.2019 e Cass. n. 27546 del 30.12.2014). In tal senso, si richiama anche la condivisibile massima giurisprudenziale applicabile al caso di specie per cui “ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito” (cfr. Cass. n. 28423 del 15.10.2021). Dagli atti del presente giudizio ordinario di cognizione emerge, altresì, chiaramente sufficiente prova in ordine alla scientia damni in capo tanto al debitore disponente, quanto ai compratori / terzi beneficiari dell'atto di trasferimento dei diritti di nuda proprietà immobiliare per cui è causa. 3.1 Alla luce della già richiamata ed analizzata documentazione presente in atti e facendo congiunta applicazione dei summenzionati principi giuridici, applicabili al caso di specie, non vi è dubbio che quantomeno il debitore disponente in forza di plurimi, gravi e Controparte_1 convergenti indizi probatori, fosse effettivamente a conoscenza della fideiussione specifica rilasciata in favore della banca finanziatrice in data 15.05.2015 a garanzia dell'adempimento della società garantita in relazione al contratto di mutuo chirografario n. 59499 di originari euro 250.000,00 erogato in data 07.09.2009 – in assenza di idonea prova documentale dell'estinzione della predetta garanzia ed integrale sostituzione della stessa con altra garanzia personale di altro socio -, delle difficoltà economico finanziarie della società garantita che ne hanno comportato il successivo fallimento dichiarato dal Tribunale di Forlì in data 5.12.2017, con estensione ai soci illimitatamente responsabili, tra cui la moglie dell'odierno convenuto Parte_3
Inoltre, si deve anche valorizzare il dato temporale in cui si sono verificati gli eventi e la circostanza fattuale pacifica tra le parti per cui si è separata dal marito alla fine Parte_3 Controparte_1 dell'anno 2016, con successivo divorzio intervenuto nell'anno 2020; dunque, la sottoscrizione della garanzia personale specifica, a prima richiesta scritta della banca, da parte dell'odierna parte convenuta è avvenuta in piena costanza di rapporto matrimoniale. Nella specie, poi, l'atto di disposizione patrimoniale oggetto dell'actio pauliana – certamente stipulato in conformità alla legge - è senza dubbio successivo al sorgere della già accertata aspettativa creditoria in capo alla banca finanziatrice che ha ceduto il credito a e, quindi, anche in base ai Parte_1 generali principi di correttezza e buona fede, nonché di autoresponsabilità dei contraenti, l'odierna parte convenuta non poteva non essere al corrente della possibilità del creditore di procedere all'escussione della fideiussione specifica e conseguentemente di pregiudicarle le ragioni creditorie, alienando la nuda proprietà dei beni immobili di proprietà esclusiva detenuti nel Comune di Civitella di Romagna a terzi, a fronte dell'incasso del prezzo convenuto pari alla somma di euro 20.000,00. Anche a voler ammettere che ciò non abbia depauperato il patrimonio del debitore disponente, viste le contrapposte contestazioni in relazione al valore di mercato del compendio immobiliare trasferito, di pagina 14 di 18 evidenza palmare è comunque la meno facile aggredibilità di un bene fungibile ed occultabile quale il denaro contante, rispetto ad un bene immobile. Ai fini dell'accertamento relativo all'elemento soggettivo in capo al debitore disponente / venditore alla data di compimento dell'atto di disposizione patrimoniale, inoltre, non possono essere trascurate le incongruenze documentali e le carenze probatorie che caratterizzano la ricostruzione alternativa dei fatti fornita congiuntamente dalle parti convenute, anche attraverso le proprie produzioni documentali (cfr. doc. nn. 5, 6, 7, 9 e 10 parte convenuta doc. nn.
2-5 parte convenuta . CP_1 CP_5 Per un verso, infatti, si deve valorizzare la discrepanza temporale tra la vicenda legata alla controversia per l'acquisto dell'immobile sito in Civitella di Romagna, via Aurelio Saffi n. 7, tra e Controparte_1 conclusasi mediante dazione da parte del primo al secondo dell'assegno circolare per CP_3 l'importo di euro 12.000,00 datato 7.12.2018 e il successivo incasso del prezzo dell'atto notarile di trasferimento della nuda proprietà sottoscritto in data 1.04.2019, documentato come avvenuto mediante dazione di unico assegno bancario del complessivo importo pari ad euro 20.000,00 (cfr. doc. n. 10 parte attrice e doc. n. 6 parte convenuta . CP_5
Per altro verso, l'ulteriore discrasia legata agli importi e alle modalità di erogazione del prestito personale ricevuto dall'odierno convenuto da parte del consuocero - bonifico bancario di Parte_4 euro 15.000,00 in data a titolo di prestito infruttifero in data 7.12.2018 (cfr. doc. nn. 3 e 5 parte convenuta , nonché dazione di ulteriori euro 5.000,00 non meglio documentati in atti - CP_5 sempre rispetto all'atto di trasferimento della nuda proprietà di cui hanno beneficiato i compratori figlia del mutuante, nonché il di lei marito e figlio del mutuatario, DO AD. Controparte_2 A tal proposito, la ricostruzione dei fatti fornita dalle parti convenute contrasta nella sostanza anche con i contenuti dell'accordo contrattuale sottoscritto in data 7.12.2018 tra mutuatario e il Controparte_1 mutuante per cui “3) nell'ipotesi in cui a quella data [28.02.2019] non Parte_4 Controparte_1 fosse nella condizione di restituire il suddetto importo [pari ad euro 15.000,00 e non già pari ad euro 20.000,00] lo stesso si impegna a vendere a la quota di sua proprietà dell'immobile ad Parte_4 uso appartamento, ubicato in Civitella di Romagna, via Saffi n. 3, nonché relativo proservizio” (cfr. doc. n. 5 parte convenuta e doc. n. 7 parte convenuta . CP_5 CP_1 Nell'atto di compravendita immobiliare sottoscritto tra gli odierni convenuti in data 1.04.2019, infatti, non si fa alcun espresso riferimento a tali pregressi accordi tra le parti interessate, l'importo pagato a titolo di prezzo risulta essere stato versato in un'unica soluzione ed in via assorbente non vi è coincidenza né dell'oggetto (diritto di nuda proprietà tanto dell'appartamento ad uso abitativo, quanto immobile ad uso magazzino, non previsto nell'accordo scritto tra che riguarda la sola CP_7 promessa di trasferimento della piena proprietà dell'appartamento ad uso abitativo), né dei contraenti interessati (figlio e nuora del venditore, a fronte dell'impegno a vendere al mutuante . Parte_4
La stessa discrasia risulta, in aggiunta, testimoniata in relazione alla quota parte di prezzo pari ad euro 5.000,00 relativa all'immobile sito in via Aurelio Saffi n. 7 ad uso magazzino, dal relativo presso testualmente indicato che risulta quantomeno irragionevole, in considerazione della mancanza di idonea ed oggettiva causa giustificativa del trasferimento anche di un tale cespite immobiliare, peraltro acquistato dallo stesso mediante versamento del maggior importo pari ad euro Controparte_1
12.000,00 solo qualche tempo prima (cfr. doc. nn. 2 e 4 parte convenuta e doc. nn. 6, 9 e CP_5 10 parte convenuta . CP_1 Tali oggettive e documentate circostanze fattuali, unitamente alla già evidenziata alla stretta progressione delle tempistiche di verificazione degli eventi, non possono non denotare una sostanziale volontà del debitore disponente di mettere al riparo un'importante e non pregiudicata parte del proprio patrimonio personale da pretese creditorie, restitutorie e risarcitorie, da parte del predetto creditore, stante la necessità di dover rilasciare una propria garanzia personale in favore della banca finanziatrice a garanzia della società finanziata di cui si è già detto in precedenza al fine della prosecuzione dei finanziamenti bancari già in essere, risultando improbabile che il debitore disponente, alla data del 1.04.2019 non fosse in alcun modo consapevole, di pregiudicare o quantomeno di modificare in peius, pagina 15 di 18 con il proprio atto di disposizione patrimoniale, la garanzia generica a favore dei propri eventuali creditori personali ed in particolare della banca finanziatrice Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a., titolare già all'ora di legittime e quantificate aspettative creditorie anche nei confronti del garante (cfr. doc. n. 7 parte attrice). Controparte_1 3.2 Ribadita, poi, la non necessità sul piano probatorio di dimostrare la fattiva collusione tra debitore disponente e terzo beneficiario circa la diminuzione garanzia generica e ferma la natura di atto di disposizione patrimoniale a titolo oneroso - già evidenziata nei precedenti paragrafi di motivazione -, non vi è dubbio che anche i terzi beneficiari dell'atto di disposizione patrimoniale, DO AD e al momento della formale conclusione dell'atto di trasferimento in loro favore dei diritti Controparte_2 di nuda proprietà immobiliare (1.04.2019), in qualità di compratori, fossero a conoscenza del pregiudizio che lo stessa arrecava alle ragioni di eventuali creditori del garante Controparte_1 Ai fini della presente decisione, si devono richiamare anche a tale proposito, le plurime e concordanti circostanze fattuali in precedenza già evidenziate, che è improbabile che, nel contesto sopra descritto, non fossero note, quantomeno nei loro tratti generali, anche ai terzi beneficiari, stante il loro stretto rapporto di parentela con il debitore disponente (figlio e nuora di . Controparte_1 In tal senso, risultano certamente dirimenti in relazione alla prova presuntiva della partecipatio fraudis anche la già richiamata circostanza pacifica tra le parti per cui alla data del 1.04.2019, i genitori di DO AD, benché separati dall'anno 2016 non fossero ancora divorziati, nonché il fatto che i rapporti economico-patrimoniali garantiti da derivino dagli affidamenti bancari Controparte_1 ottenuti dalla società garantita società di famiglia della Parte_3 madre, che ne risulta socia dal 2003 e di cui anche il padre per un certo periodo è stato socio amministratore (cfr. doc. n. 8 parte convenuta . CP_1 In aggiunta e con specifico riferimento all'elemento rappresentativo e volitivo in capo a Controparte_2 si deve osservare come, alla luce della complessiva documentazione offerta in comunicazione da tutte le parti, sia innegabile un complessivo coinvolgimento della famiglia in senso ampio in relazione alle difficoltà economiche dedotte dallo stesso convenuto negli anni in esame, derivanti Controparte_1 dal suo stato di salute, anche tenuto conto del documentato prestito personale infruttifero erogato dal proprio padre in favore del proprio suocero risalente al 7.12.2018. Parte_4 Ancora, contribuiscono a dimostrare, quantomeno in via presuntiva, la consapevolezza di pregiudicare le ragioni creditorie anche in capo ai terzi beneficiari dell'atto di disposizione patrimoniale, le seguenti circostanze emergenti documentalmente dall'atto notarile di trasferimento immobiliare revocando e che devono essere interpretate secondo la clausola generale di buona fede ed in base al criterio ermeneutico generale della conservazione del contratto di cui agli artt. 1366 e 1367 c.c.. Da un lato, la volontà della compagine familiare di alterare l'assetto della garanzia patrimoniale di in un periodo di difficoltà economica dello stesso, emerge già proprio dalla concorde Controparte_1 scelta negoziale delle parti contraenti di trasferire i diritti di nuda proprietà, con contestuale riserva dell'usufrutto vitalizio in favore del venditore medesimo, con conservazione della disponibilità del bene immobile da parte dello stesso che già aveva ivi la propria residenza, verso un prezzo complessivo non particolarmente rilevante tenuto conto del compendio immobiliare compravenduto e, quantomeno con riferimento all'immobile ad uso magazzino, inferiore di oltre la metà rispetto al prezzo di acquisto del medesimo bene immobile da parte del debitore disponente, a distanza di un esiguo lasso di tempo, grazie al prestito ricevuto dal consuocero (cfr. doc. nn. 9 e 10 parte convenuta . CP_1 Dall'altro lato, si deve valorizzare il complessivo tenore del regolamento contrattuale nella parte in cui viene descritto il prezzo di compravendita e le relative modalità di pagamento, in quanto sostanzialmente le parti contraenti si limitano ad indicare che il compendio immobiliare viene trasferito a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, noto alle parti contraenti. Inoltre, si devono considerare, quali indici indizianti del dolo generico in capo ai terzi beneficiari dell'atto, l'assenza di puntuale riferimento ad ordinarie visure ipotecarie e catastali, in genere condotte dal Notaio rogante, nonché le generiche e laconiche dichiarazioni per cui “il prezzo della compravendita è stato pagato pagina 16 di 18 dalla parte acquirente alla parte venditrice con assegno bancario non trasferibile numero 6009501553-03 tratto sul La , peraltro non meglio Parte_6 documentato in atti, e ancora che “così regolato il prezzo, la parte venditrice rilascia quietanza finale liberatoria a saldo”. Per tali concordi ragioni ed in conclusione, non si ritiene che le argomentazioni di fatto unicamente dedotte e comunque non adeguatamente supportate sul piano probatorio dalle parti convenute siano in grado di vincere la presunzione di conoscenza del pregiudizio alle ragioni creditorie dell'atto di disposizione patrimoniale posto in essere in data 1.04.2019 da in favore Controparte_1 degli odierni convenuti DO AD e Controparte_2 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi in relazione alle fasi introduttiva, di studio e decisoria, mentre nei valori minimi nella fase di trattazione / istruttoria, che non ha comportato alcuna particolare ed ulteriore attività istruttoria diversa rispetto al deposito delle memorie integrative scritte nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.. La liquidazione viene posta in base al valore della controversia (domanda), ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla soccombenza di entrambe le parti convenute nei confronti di parte attrice , ma in ragione della complessiva condotta – poco Parte_1 collaborativa e che ha comportato inevitabilmente un allungamento delle fasi processuali - tenuta da quest'ultima parte processuale nel corso del presente procedimento ordinario di cognizione, come meglio chiarito nei precedenti paragrafi di motivazione (mancanza allegazione della notifica dell'atto introduttivo, rilievo officioso della necessità di rinnovare la notifica e di integrare il contraddittorio con la parte litisconsortile necessaria, nonché deposito di atti e documenti senza rispetto delle preclusioni processuali imposte dal rito prescelto), si ritiene equo compensare le spese di lite nei limiti di un terzo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 92, comma 1, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 2435/2023; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA INAMMISSIBILI E, per l'effetto, INUTILIZZABILI nell'ambito del presente giudizio ordinario di cognizione i documenti nn. 1, 2 e 3 prodotti da parte attrice Parte_1 per la prima volta in allegato alla propria memoria di replica del 13.05.2025.
2. ACCOGLIE la domanda attorea proposta ex art. 2901 c.c. dal cessionario Parte_1 nei confronti delle parti convenute DO AD e per le ragioni di Controparte_1 Controparte_2 cui in motivazione.
3. ACCERTA E DICHIARA l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di parte attrice dell'atto di disposizione patrimoniale con cui il venditore Parte_1 Controparte_1 ha ceduto a titolo oneroso al figlio DO AD e alla di lui moglie in qualità di Controparte_2 compratori, i propri diritti di nuda proprietà esclusiva in relazione a tutti gli immobili facenti parte del proprio patrimonio immobiliare sito in Civitella di Romagna, via Aurelio Saffi nn. 3 e 7, riservandosi unicamente il diritto di usufrutto vitalizio sull'immobile ad uso abitativo, come meglio individuati nell'atto pubblico a ministero del Notaio, dott. stipulato in data 1.04.2019 e Persona_1 trascritto nei pubblici registri immobiliari in data 10.04.2019.
pagina 17 di 18 4. ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari competente ovvero all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Forlì – ufficio provinciale Territorio di voler eseguire la trascrizione della presente sentenza di accoglimento della domanda revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c., nonché l'annotazione della stessa a margine dell'atto di disposizione patrimoniale di cui è stata dichiarata l'inefficacia relativa al precedente punto del dispositivo.
5. DICHIARA le spese di lite compensate per un terzo;
conseguentemente,
6. CONDANNA parte convenuta e parte convenuta, DO AD e Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice dei due Controparte_2 Parte_1 terzi delle spese di lite che si liquidano nell'intero (dunque, dovuti i due terzi di tutto quanto in appresso) in euro 11.268,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 824,40 per contributo unificato ed anticipazione forfettaria, nonché per spese di notifica;
infine, IVA e CPA, se dovuti, sull'imponibile come per legge.
Forlì, 2 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2435/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRECO RAFFAELLA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA PANEBIANCO - TRAVERSA SAN PROCLO, N. 14 COSENZA presso il difensore avv. GRECO RAFFAELLA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PLACHESI Controparte_1 C.F._1 PIETRO, elettivamente domiciliato in CORSO DIAZ, N. 36, 47100 FORLÌ presso il difensore avv. PLACHESI PIETRO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2 Pt_2
, elettivamente domiciliato in VIA BIONDINI, N. 27, 47100 FORLÌ presso il difensore
[...] avv. BELEFFI MASSIMO ID AM (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._3 Pt_2
, elettivamente domiciliato in VIA BIONDINI, N. 27, 47100 FORLÌ presso il difensore
[...] avv. Parte_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso in vista dell'udienza di trattenimento della causa in decisione svoltasi in presenza in data 3 luglio 2025, come segue:
- parte attrice, che non ha ritualmente precisato le conclusioni nel termine perentorio assegnato, ha comunque concluso come da prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. depositata in data 24.05.2024, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 cc così come descritti in narrativa, disporre la revocatoria dell'atto di compravendita di immobile per uso abitazione, a Rogito Notaio di Forlì, Repertorio 19479, Raccolta 12889, stipulato Persona_1 in data 1/04/2019, tra il Sig. e il Sig. AM ID e la Sig.ra Controparte_1 CP_2
pagina 1 di 18 dichiarando inefficace nei confronti dell'attore l'atto di disposizione del patrimonio. Con CP_2 vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”;
- parte convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle Controparte_1 conclusioni telematicamente depositato in data 28.03.2025, ovvero: “Voglia il Tribunale di Forlì, esaminati gli atti ed i documenti a supporto delle rispettive difese, in via istruttoria si insiste, previa modifica parziale della ordinanza 05.07.2024, per l'ammissione della richiesta prova testimoniale sui seguenti capitoli: 4) E' vero che a fronte della immediata necessità della società
[...]
di reperire il finanziamento, le 2 socie e Parte_3 Parte_3 Parte_3 unitamente al Funzionario della Cassa di Risparmio di Cesena SpA Cherubini Paolo, convinsero a sottoscrivere la fidejussione 15.05.2015 a favore della Cassa Di Risparmio di Controparte_1 Cesena SpA con il patto che al momento della sua uscita dalla società sarebbe stata annullata la fidejussione sostituendola con altra di altro soggetto ? 5) “E' vero che Cassa di Risparmio di Cesena SpA ha sostituito integralmente la garanzia fidejussoria 15.05.2015 (doc. 7 opposta) anche a firma di con una garanzia fidejussoria a nome di datata 28.09.2015 ?” 6) Controparte_1 Persona_2
“E' vero che al momento della sottoscrizione della fidejussione 28.09.2015 il funzionario della Cassa Di Risparmio di Cesena SpA ometteva di consegnare la fidejussione 15.05.2015 a firma CP_1 nonostante la richiesta in tale senso formulata da ?” 7) “E' vero che al
[...] Parte_3 momento della sottoscrizione della fidejussione 28.09.2015 a firma il funzionario Persona_2 della Cassa Di Risparmio di Cesena SpA Cherubini Paolo dichiarava che era Controparte_1 liberato da ogni garanzia verso la banca a fronte delle posizioni intestate a Parte_3
?” Si indicano a testimoni: res.te a Civitella di Romagna;
[...] Parte_3 res.te a Civitella di Romagna. Si chiede ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della Parte_3 fidejussione 28.09.2015 contratta da a favore della allora Cassa Di Risparmio di Persona_2 Cesena SpA: i soggetti deputati alla esibizione si indicano nella odierna opposta Benerice SPV Srl e/o Credit Agricole Italia SpA Via Università, 1 43121 Parma;
in via pregiudiziale a) dichiarare Parte_1 carente di titolarità attiva e, pertanto, rigettare la domanda avanzata nei confronti di
[...] CP_1
AD DO e;
nel merito b) accertare e dichiarare la inoperatività del
[...] Controparte_2 contratto di fidejussione 15.05.2015 accertando e dichiarando che tale contratto di fidejussione è stato sostituito dal contratto di fidejussione rilasciato in data 28.09.2015 dalle Sigg.re , Persona_2
e;
in via subordinata ed in via riconvenzionale c) accertare e Parte_3 Parte_3 dichiarare la nullità dell'art. 5 del contratto di fidejussione 15.05.2015 per violazione dell'art. 34 comma 5 D. Lgs. 06.09.2005 n° 206 e, conseguentemente, d) accertare e dichiarare che Parte_1 è decaduta dall'azionare il diritto di garanzia per violazione del disposto ex art. 1957 c.c. e,
[...] conseguentemente, la stessa non è più creditrice dell' ed, altrettanto Parte_1 Controparte_1 conseguentemente, l'azione revocatoria non ha ragione di essere coltivata;
in via ulteriormente subordinata e) accertare e dichiarare che la vendita immobiliare sottesa al rogito 01.04.2019 non è stata formalizzata in pregiudizio dei creditori di f) rigettare, pertanto ed in Controparte_1 conseguenza, la domanda dell'attrice; g) condannare a pagare le spese di lite in Parte_1 favore dell' h) in caso di soccombenza, chiede che il Tribunale Controparte_1 Controparte_1 liquidi in favore dell'Avv. Pietro Plachesi i compensi per l'opera prestata in funzione del gratuito patrocinio cui ha avuto accesso”;
- parte convenuta, DO AD e ha concluso come da foglio di precisazione Controparte_2 delle conclusioni telematicamente depositato in data 28.03.2025, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì: rigettare, in quanto infondate, le richieste tutte, nessuna esclusa, spiegate da nei Parte_1 confronti di AD DO e . Con vittoria di spese, competenze ed onorari del Controparte_2 giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 18 Con atto di citazione depositato in data 21.09.2023, (di seguito anche senza Parte_1 indicazione del tipo sociale e anche solo cessionario o creditore) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì, (in seguito anche solo debitore disponente o venditore o garante), Controparte_1 nonché il figlio di quest'ultimo, DO AD, e la di lui moglie (di seguito anche Controparte_2 solo terzi beneficiari o compratori), al fine di ottenere, per le ragioni meglio descritte in atto di citazione e qui solo sinteticamente riportate, la declaratoria di inefficacia relativa dell'atto di cessione immobiliare concluso in data 1.04.2019, a rogito del Notaio, dott. in accoglimento Persona_1 dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta;
in ogni caso con vittoria di spese di lite. In particolare, parte attrice dava atto a) di essere divenuto titolare del credito vantano nei confronti del garante con atto di cessione di crediti in blocco concluso ai sensi della legge n. Controparte_1 130/1999 con la banca cedente Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a. in data 06.12.2017; b) che un tale credito derivava dalla posizione debitoria passata a sofferenza – saldo debitorio del contratto di mutuo chirografario n. 59499 di originari euro 250.000,00 erogato in data 07.09.2009 - della società garantita dichiarata fallita dal Tribunale di Forlì in data Parte_3
5.12.2017, garantita da con fideiussione specifica sottoscritta in data 15.05.2015 in Controparte_1 favore della banca finanziatrice Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a.; c) che la soddisfazione del proprio diritto di credito diveniva difficile, a causa della cessione del diritto di nuda proprietà ad opera del debitore disponente sugli immobili di propria esclusiva proprietà siti in Civitella di Romagna, come da atto notarile di compravendita immobiliare concluso in data 1.04.2019 con i compratori DO AD e i quali corrispondevano il prezzo irrisorio pattuito pari ad euro 20.000,00 e Controparte_2 restavano entrambi residenti nel Comune di Galeata, via Pietro Nenni, n. 38. Alla luce di tali ricostruzioni fattuali, il cessionario deduceva la sussistenza di tutti i Parte_1 presupposti giustificativi dell'azione revocatoria in relazione all'atto di cessione della proprietà degli immobili di conservandone il solo diritto di abitazione e non risultando che il Controparte_1 debitore disponente avesse altri beni in grado di essere sottoposti utilmente ad esecuzione forzata per la soddisfazione del proprio credito. Quanto all'elemento soggettivo, parte attrice evidenziava come il trasferimento dell'immobile in favore del figlio e della di lui moglie fosse avvenuto ad un prezzo irrisorio, nell'ambito del contesto familiare e in apparenza senza altre giustificazioni. Con decreti emessi in data 19.11.2023 ed in data 28.11.2023, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 166 c.p.c., il giudice dichiarava d'ufficio la nullità della notifica dell'atto di citazione nei confronti di parte convenuta non costituita, e ne disponeva la rinnovazione, ordinava Controparte_1 altresì l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi beneficiari dell'atto di disposizione patrimoniale revocando AD DO e , assegnando i relativi termini perentori per Controparte_2 provvedere ad integrare il contraddittorio nei termini di legge. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.03.2024, si costituiva CP_1
– parte ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato - che, preliminarmente,
[...] contestava quanto ex adverso dedotto e prodotto ed eccepiva carenza di legittimazione per mancanza di titolarità in capo alla società ; inoltre deduceva l'insussistenza dei presupposti necessari Parte_1 per l'accoglimento della domanda attorea. In particolare, parte convenuta eccepiva l'inoperatività del contratto di fideiussione specifica rilasciata in data 15.05.2015 da a garanzia dell'adempimento della società garantita Controparte_1 Pt_3 e fatto valere nella presente sede da , alla luce sia degli accordi intercorsi con la
[...] Parte_1 banca finanziatrice di sostituzione del garante con quella che sarebbe stata rilasciata dal nuovo socio
, sia in ragione della nullità consumeristica dell'art. 5 del regolamento contrattuale di Persona_2 fideiussione sottoscritto che sostanzialmente prevede la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e il diritto sine die della banca finanziatrice di agire nei confronti del debitore principale e, quindi, anche nei confronti del garante. Pertanto, eccepiva l'intervenuta decadenza del creditore ad avvalersi della garanzia personale prestata.
pagina 3 di 18 Quanto all'elemento soggettivo della consapevolezza in capo al debitore disponente di ledere le ragioni dei creditori, parte convenuta affermava che alla data nell'atto notarile di Controparte_1 compravendita non era assolutamente consapevole di essere debitore della Cassa dei Risparmi di Cesena s.p.a., in ragione dell'intervenuta sostituzione della garanzia personale. Inoltre, parte convenuta deduceva come la reale causa del trasferimento immobiliare fosse costituita dalla complessa operazione, per un verso, di definizione da parte di del contenzioso in essere con il Controparte_1 terzo mediante pagamento dell'importo di euro 12.000,00, nonché di ottenere la provvista CP_3 per le proprie spese, stanti gli intervenuti problemi di salute, per il tramite del prestito personale effettuato all'odierna parte convenuta dal proprio consuocero per complessivi euro Parte_4 20.000,00; per altro verso, non essendo in quel momento in grado di restituire la Controparte_1 somma mutuata, di trasferimento al figlio DO AD e alla nuora del diritto di nuda Controparte_2 proprietà sugli immobili siti in Civitella di Romagna, riservandosi il diritto all'usufrutto, il cui valore veniva dedotto dal prezzo di compravendita pattuito tra le parti. Per tali ragioni, domandava la reiezione dell'avversa domanda revocatoria in quanto Controparte_1 infondata in fatto e in diritto;
in ogni caso con vittoria di spese di lite. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.03.2024, si costituivano DO AD e che domandavano l'integrale rigetto dell'azione revocatoria proposta. Controparte_2 Eccepivano preliminarmente la carenza di titolarità sostanziale attiva del credito in capo a parte attrice e di conseguenza il difetto di legittimazione passiva di Parte_1 Controparte_1
Quanto al merito, i terzi beneficiari dell'atto dispositivo ricostruivano le vicende sottostanti, in linea con la ricostruzione fattuale proposta da parte convenuta e deducevano che Controparte_1 sopraggiunta la scadenza concordata tra e il consuocere non essendo il Controparte_1 Parte_4 primo in condizione di provvedere alla restituzione del prestito personale ricevuto, conformemente all'impegno assunto, cedeva, in data 1.04.2019, la propria quota di nuda proprietà degli immobili a DO AD e Inoltre, parte convenuta affermava come non vi fosse stato in ogni Controparte_2 caso alcun depauperamento del patrimonio di essendosi semplicemente sostituito Controparte_1 all'immobile il relativo corrispettivo in denaro ed inoltre eccepiva la mancanza di prova della scientia damni in capo ai contraenti, con conseguente assoluta insussistenza dei presupposti necessari per l'accoglimento della domanda attorea.
Con decreto ex art. 171 bis, comma 3, c.p.c. del 5.04.2024, verificata la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio fra le parti e delle procure conferite ai relativi difensori, nonché la sussistenza di giurisdizione e competenza del giudice adito, il giudice differiva la data dell'udienza di prima comparizione e trattazione della causa al 3.07.2024, con decorrenza a ritroso dei termini perentori di cui all'art. 171 ter c.p.c., per il deposito di memorie integrative ad opera delle parti.
Con ordinanza del 5.07.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.07.2024, il giudice non ammetteva le istanze istruttorie richieste dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per il trattenimento della causa in decisione ex art. 189 c.p.c. l'udienza del 28.05.2025, con assegnazione a ritroso dei termini perentori per il deposito delle note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, nonché disponendo contestualmente la sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. mediante deposito di note scritte;
dando atto del carico del ruolo e del protrarsi dell'impegno presso la sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio, come da decreti di assegnazione a tempo parziale del Presidente del Tribunale n. 42 del 29.12.2022 e n. 17 del 20.04.2023.
Con decreto motivato emesso in data 9.05.2025, il giudice, per sopravvenute ragioni organizzative, ricalendarizzava l'udienza già fissata per il trattenimento in decisione della presente causa, all'udienza in presenza del 3.07.2025, ferma la concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. e revocando la già disposta trattazione mediante scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
pagina 4 di 18 All'udienza del 3.07.2025, le parti si riportavano a propri scritti difensivi e chiedevano il trattenimento in decisione della causa sulle rispettive conclusioni già precisate;
all'esito di ampia ed approfondita discussione, il giudice tratteneva la causa in decisione ex art. 189 c.p.c..
***
La domanda revocatoria ordinaria proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c. da parte attrice
[...] avente ad oggetto l'atto notarile di compravendita immobiliare del 1.04.2019 con cui il Parte_1 debitore disponente convenuto ha trasferito, a titolo oneroso, mantenendo l'usufrutto, Controparte_1 i diritti di nuda proprietà vantati sull'immobile ad uso abitazione e sull'immobile ad uso magazzino siti in Civitella di Romagna, via Aurelio Saffi nn. 3 e 7, in favore del figlio DO AD e alla di lui moglie è fondata e va, dunque, accolta per le seguiti ragioni. Controparte_2 1. Preliminarmente e prima di passare all'analisi del merito, al fine di fornire una completa valutazione della vicenda processuale e sostanziale intercorsa tra le odierne parti, nonché delle questioni sottoposte all'attenzione del giudice, si rendono necessarie alcune considerazioni preliminari sia in fatto che in diritto. 1.1 Innanzitutto e con specifico riferimento al thema decidendum, occorre in ogni caso osservare che, sebbene parte attrice non abbia ritualmente precisato le proprie conclusioni, non depositando il foglio di precisazione delle conclusioni nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 189 c.p.c. con ordinanza del 5.07.2024 – ma depositando solo le successive comparsa conclusionale e memoria di replica -, la stessa non può ritenersi che abbia formalmente abbandonato o rinunciato alle domande formulate, avendo peraltro in ogni caso partecipato all'udienza in presenza di trattenimento in decisione della causa del 3.07.2025. In particolare, quanto alla specifica attività processuale di precisazione delle conclusioni, ci si limita, da un lato, a richiamare il condivisibile orientamento giurisprudenziale in base al quale in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, secondo la massima per cui
“nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate” (cfr. Cass. n. 22360 del 30.09.2013 e di recente anche Cass. n. 26523 del 20.11.2020) e, dall'altro, a chiarire come un tale principio giuridico debba trovare applicazione anche con riferimento alle diverse modalità di precisazione delle conclusioni e trattenimento della causa in decisione introdotte con il d.lgs. n. 149 del 10.10.2022 (c.d. Riforma Cartabia), che nell'ambito del rito ordinario di cognizione ha previsto l'onere per le parti di depositare entro il termine perentorio assegnato, non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza, le “note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 171 ter” ai sensi dell'art. 189 c.p.c.. Dunque, nel caso di specie, va senza dubbio dichiarata l'inammissibilità dell'attività di precisazione delle conclusioni posta in essere da parte attrice, tardivamente posta in essere in sede di comparsa conclusionale depositata in data 27.04.2025 e si ritiene che parte attrice abbia comunque voluto mantenere ferme le proprie conclusioni già tempestivamente rassegnate e non più modificabili, nell'ambito della prima memoria integrativa depositata ex art. 171 ter c.p.c. in data 24.05.2024. 1.2 Ancora preliminarmente, con specifico riferimento alla compiuta integrazione del contraddittorio tra le parti processuali, ci si limita a ricordare che le parti necessarie del giudizio di revocatoria ordinaria avente ad oggetto, come nel caso di specie, contratti di cessione di diritti di natura immobiliare, sono il creditore, il debitore e il terzo a cui è stato trasferito l'immobile a titolo oneroso o gratuito e, più in generale, comunque destinatario dell'atto dispositivo ritenuto pregiudizievole per le contrapposte ragioni credito (cfr. ex multis Cass. n. 23068 del 7.11.2011).
pagina 5 di 18 Nel caso di specie, pertanto, si rileva che tutti i soggetti coinvolti nell'atto notarile di trasferimento della nuda proprietà immobiliare revocando (cfr. doc. n. 10 parte attrice e doc. n. 6 parte convenuta sono stati ritualmente convenuti nel presente procedimento e, quindi, la Parte_5 presente decisione è senza dubbio loro pienamente opponibile. 1.3 Sempre in via preliminare, occorre dichiarare l'inammissibilità dei documenti nn. 1, 2 e 3 prodotti da parte attrice per la prima volta in allegato alla propria memoria di replica del 13.05.2025. Per un verso, infatti, si deve ricordare che, come noto, il regime di preclusioni assertive ed istruttorie che caratterizza il giudizio civile di cognizione deve ritenersi inteso non solo nell'interesse di parte, ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo (cfr. anche di recente Cass. n. 16800 del 26.06.2018) e, per altro verso, va rilevato come la documentazione offerta in comunicazione non risulti di formazione successiva al maturare della relativa preclusione istruttoria e, quindi, potesse, anzi dovesse, essere prodotta nel rispetto del termine perentorio di cui all'art. 171 ter c.p.c.. in tal senso non è di supporto nemmeno l'eventuale consenso delle controparti, in quanto le stesse nella prima difesa utile ne hanno eccepito l'inammissibilità e si sono opposte all'acquisizione delle stesse nell'ambito del presente giudizio ordinario di cognizione. 1.4 Inoltre ed in considerazione dell'espressa eccezione sollevata sul punto da parte convenuta va certamente rilevata la piena legittimazione processuale e sostanziale in capo al Controparte_1 cessionario del credito azionato nel presente giudizio e derivante dal valido ed efficace – come meglio si dirà nel successivo paragrafo di motivazione – contratto di fideiussione specifica sottoscritto dall'odierno convenuto in data 15.05.2015 in favore della banca finanziatrice Cassa di Risparmio di Cesena relativamente al mutuo chirografario n. 59499 di originari euro 250.000,00 erogato, in data
07.09.2009, alla società garantita dichiarata fallita, Parte_3 unitamente ai soci illimitatamente responsabili dal Tribunale di Forlì in data 5.12.2017 (cfr. doc. nn. 5-
8 parte attrice). In via assorbente, infatti, l'attuale titolarità sostanziale attiva del summenzionato specifico credito in capo al cessionario – che agisce nella presente sede giudiziale per mezzo della Parte_1 mandataria - in forza dell'intervenuto contratto di cessione di crediti Controparte_4 in blocco di cui all'art. 58 T.U.B. con cui Cassa di Risparmio di Cesena ha ceduto a parte attrice anche il predetto credito vantato nei confronti del garante e la puntuale inclusione dello Controparte_1 stesso tra i crediti deteriorati nelle more trasferiti in blocco a titolo oneroso e pro soluto, con efficacia giuridica dal 06.12.2017 (cfr. doc. nn. 2 e 3 parte attrice), costituisce circostanza fattuale debitamente provata in via documentale all'esito dell'istruttoria condotta. A tal proposito, si rende necessario, senza dubbio, precisare che, alla luce della disciplina di cui all'art. 58 T.U.B. in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito, l'estratto della pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale produce sì gli effetti pubblicitari dell'intervenuta cessione in blocco di crediti, ma che la stessa norma non implica la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, in favore del cessionario. Una tale normativa di settore, infatti, ha unicamente l'effetto di derogare, nell'ambito della specifica materia bancaria, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco;
pertanto, in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito – come avvenuto nel caso di specie nell'ambito della comparsa di costituzione e risposta depositata dal debitore ceduto -, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 4116/2016). In via generale, infatti, occorre rilevare che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio – a differenza della condizione dell'azione costituita dalla legittimazione ad agire - è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, spettando, quindi, a colui che agisce di allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione pagina 6 di 18 da parte del convenuto (cfr. Cass. n. 2951 del 16.02.2016), nonché, anche in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, che l'attore, in quanto soggetto agli ordinari criteri sull'onere della prova ex art. 2697 c.c. è esonerato della dimostrazione della titolarità del rapporto solo quando il convenuto ne faccia espresso riconoscimento o la sua difesa sia incompatibile con il disconoscimento, in applicazione del principio secondo cui non egent probatione i fatti pacifici o incontroversi (cfr. Cass. n. 15759 del 10.07.2014). Ancora in tale senso, si ritiene opportuno richiamare anche i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità per cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n. 24798 del 5.11.2020, nonché Cass. n. 5617 del 28.02.2020 con specifico riferimento ad un caso di insinuazione al passivo e ancora di recente Cass. n. 17944 del 22.06.2023, Cass. n. 21821 del 20.07.2023 e Cass. n. 3405/2024). Ciò premesso e richiamato, nella specie, la specifica eccezione in tal senso sollevata in via preliminare da parte convenuta, non appare in effetti superabile facendo applicazione del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità nel senso di ritenere che “in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (cfr. Cass. n. 4277 del 10.02.2023), in quanto l'estratto dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, originariamente prodotto, si limita a richiamare e ad indicare un'unica ed ampia categoria di crediti tutti accomunati dalla necessità fattuale di soddisfare diverse e plurime condizioni ivi elencate. Certamente, dalla sola lettura di tale avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale – contenente una generica ricognizione dei crediti oggetto della cessione in blocco – ed in assenza dello specifico regolamento contrattuale di cessione dei crediti in blocco non può dirsi, nella specie, assolto lo specifico onere probatorio posto in capo al cessionario
. Parte_1 Parte attrice ha, poi, comunque in altro modo fornito sufficiente e documentale prova dell'effettiva inclusione del proprio credito preteso nei confronti del garante in forza Controparte_1 della fideiussione specifica rilasciata in data 15.05.2015 in favore della banca finanziatrica Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a., nell'ambito della richiamata operazione di cartolarizzazione e di cessione in blocco di crediti da parte della medesima banca finanziatrice verso il cessionario . Parte_1 Nello specifico, parte attrice, oltre a provare provando l'iscrizione dell'avviso di cessione nel Registro delle Imprese (cfr. doc. n. 4 parte attrice) ha prodotto copia dei contratti bancari relativi ai fatti per cui è causa (cfr. doc. nn.
5-10 parte attrice), nonché l'elenco dei crediti oggetto di cessione in blocco (cfr. allegato n. 4 seconda memoria integrativa di parte attrice – che non ha formato oggetto di specifiche contestazioni ad opera delle controparti), tra cui compare il numero di sofferenza NDG 3153118, riferito a proprio alla posizione del cliente e Parte_3 che corrisponde al numero identificativo interno delle linee di credito cedute risultanti dall'estratto certificato ex art 50 T.U.B. a firma della banca cedente Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a. (cfr. allegato n. 1 seconda memoria integrativa di parte attrice). In aggiunta, si deve rilevare come la formalistica contestazione di parte convenuta circa l'erronea indicazione testuale, nel richiamato certificato emesso ai sensi dell'art. 50 T.U.B. dalla banca cedente nell'anno 2016, del contratto di mutuo ipotecario e non già chirografario debba considerarsi pagina 7 di 18 sostanzialmente superata dalla presenza di ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti, in quanto nello stesso documento sono presenti tanto l'esatto numero del rapporto di finanziamento in esame n. 59499, quanto la coincidente indicazione dell'importo erogato pari ad euro 250.000,00 e della data di erogazione del 07.09.2009, proprio sul conto corrente intestato alla società garantita
[...] (cfr. doc. nn. 5 e 6 parte attrice e allegato n. 1 alla seconda memoria Parte_3 integrativa della medesima parte). Ciò risulta altresì confermato, da un lato, dall'incontestata circostanza fattuale del possesso da parte di della documentazione concernente i rapporti bancari intercorsi tra la banca Parte_1 finanziatrice Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a. e il debitore principale Parte_3
nonché con il garante (cfr. doc. nn.
5-10 parte attrice e allegati
[...] Controparte_1 nn.
1-4 seconda memoria integrativa della stessa parte), quali elementi quantomeno indiziari che necessitano dell'univoco riscontro di altri concordanti elementi. Dall'altro lato, chiara è la specificazione testuale contenuta nel non contestato avviso di cessione per cui “(…) dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del Cedente in relazione ai Crediti, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria conservano la loro validità e il loro grado a favore del Cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione (…)” (cfr. doc. n. 3 parte attrice e doc. allegato n. 4 seconda memoria integrativa di parte attrice). Pertanto e in sintesi, risulta essere soggetto dotato di idonea legittimazione Parte_1 sostanziale e processuale nel caso di specie in relazione alle ragioni di credito vantate nei confronti di garante della società finanziata di cui la moglie è stata socia illimitatamente Controparte_1 responsabile dall'anno 2003 all'anno 2017 in cui la stessa è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Forlì (cfr. doc. n. 8 parte convenuta , che legittima parte attrice all'esercizio dell'actio pauliana ex CP_1 art. 2901 c.c. proposta;
dunque, senza dubbio valutabile nel merito. 2. Passando, dunque, all'esame delle questioni di merito controverse tra le parti, innanzitutto, si deve rilevare che, come noto, il campo di applicazione della disciplina codicistica posta a tutela della conservazione della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. è delineato dalla sussistenza di alcuni presupposti oggettivi e soggettivi di legge ed in particolare, l'azione di cui all'art. 2901 c.c. può essere esperita dal creditore “anche nell'ipotesi in cui il diritto di credito sia sottoposto a termine o condizione”, quando il debitore abbia compiuto un atto dispositivo del proprio patrimonio che arrechi pregiudizio alle ragioni del credito, in maniera consapevole o con dolosa preordinazione. Inoltre, per quanto di specifico interesse e tenuto conto delle specifiche e reiterate difese svolte da parte convenuta in merito alla ritenuta inopponibilità e alla nullità della Controparte_1 fideiussione specifica sottoscritta in data 15.05.2015 (cfr. doc. n. 7 parte attrice), si ritiene necessario sin d'ora ricordare il generale principio giuridico ricavabile dall'ordinamento per cui, nel particolare caso in cui il credito dedotto dal creditore agente in un giudizio revocatorio sia di natura litigiosa ovvero trovi la propria fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato, ciò non è di per sé ostativo all'accoglimento della specifica domanda giudiziale proposta. Ciò risulta, infatti, avallato dai consolidati approdi interpretativi della giurisprudenza di legittimità. Da un lato e con specifico riferimento ad ipotesi di crediti cd. litigiosi e contestati in un separato giudizio, contemporaneamente pendente, condivisibile è l'affermazione per cui il giudizio revocatorio, sul piano processuale, non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria (cfr. Cass. n. 3369 del 05.02.2019). Infatti, un tale autonomo accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace in via relativa l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito. pagina 8 di 18 Dall'altro lato e sempre in forza della sostanziale diversità degli oggetti che caratterizzano l'actio pauliana dall'azione di vero e proprio accertamento del credito, si deve rilevare in via assorbente come l'azione revocatoria, proprio avendo la funzione di conservare la garanzia generica patrimoniale del debitore disponente con efficacia relativa a vantaggio dello specifico creditore agente e non già perseguendo finalità restitutorie, ammette una legittimazione e un interesse ad agire più ampio in capo alla parte che agisce in giudizio, venendo in rilievo una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa (cfr. Cass. n. 8019 del 22.03.2021, nonché di recente anche Cass. n. 33704 del 20.12.2024 con riferimento al differente e specifico caso di intervenuto pagamento integrale del credito). Di conseguenza, in un tale specifico contesto processuale, anche il credito contestato è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un autonomo e separato giudizio di accertamento del medesimo credito oppure della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi del diritto di credito azionato. Alla luce dell'analisi della complessiva documentazione presente in atti, nonché delle allegazioni poste in essere dalle parti, non vi è dubbio che l'atto di trasferimento della nuda proprietà degli immobili ad uso abitativo e ad uso magazzino siti in Civitella di Romagna, via Aurelio Saffi nn. 3 e 7, posto in essere da parte convenuta in data 1.04.2019, costituisca un atto di Controparte_1 disposizione patrimoniale a titolo oneroso in frode ai creditori e vada dichiarato inefficacie in relazione all'aspettativa creditoria vantata dal cessionario , che ha provato in maniera adeguata la Parte_1 sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi di legge. 2.1 Quanto alla sussistenza dei presupposti oggettivi dell'actio pauliana proposta dal creditore
, in primo luogo, è certamente provato in via documentale l'atto dispositivo del Parte_1 patrimonio del debitore revocando. Il presente giudizio, infatti, trae origine dalla circostanza fattuale pacifica tra tutte le parti avente ad oggetto l'atto di disposizione patrimoniale costituito dall'atto notarile di compravendita immobiliare, a ministero del Notaio, dott. datato 1.04.2019 e trascritto presso Agenzia delle Persona_1 Entrate di Forlì in data 10.04.2019, con cui il “(…) riservando per se stesso il diritto Controparte_1 di usufrutto vitalizio, vende ai signori AM ID e che, in comune pro- Controparte_2 indiviso ed in quote uguali, accettano ed acquistano, le seguenti porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato condominiale sito in Comune di CIVITELLA DI ROMAGNA (FC), via Aurelio Saffi n. 3 e n. 7, e precisamente: - la quota indivisa di nuda proprietà in ragione di 5/6 (cinque sesti) di appartamento al piano primo con ingresso indipendente dal civico n. 3, con annessi due vani ad uso ripostiglio e vano ad uso legnaia al piano terra, nonché vano ad uso cantina al piano interrato, confinante con: mura perimetrali esterne da due lati, proprietà , proprietà Persona_3 Persona_4
salvo altri;
- la nuda proprietà di vano ad uso magazzino al piano terra che costituisce
[...] pertinenza dell'appartamento di cui sopra, confinante con: via Aurelio Saffi (…)”. In aggiunta, si rende necessario sin d'ora richiamare testualmente le pattuizioni contrattuali ivi contenute in relazione al prezzo pattuito, per cui “Le parti dichiarano che il prezzo della compravendita è stato convenuto in complessivi euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), di cui euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) per il vano ad uso magazzino distinto con il sub. 8 della part. 43” e ancora che “il prezzo della compravendita è pagato dalla parte acquirente alla parte venditrice con assegno bancario non trasferibile numero 6009501553-03 tratto sul La
[...]
in data 1° aprile 2019, all'ordine (…) Così regolato il Parte_6 Controparte_1 prezzo, la parte venditrice rilascia quietanza finale liberatoria a saldo” (cfr. doc. n. 10 parte attrice e doc. n. 6 parte convenuta . CP_5 2.2 In secondo luogo, parimenti risulta debitamente documentata in atti, ai fini in esame, l'attuale esistenza di un'apprezzabile aspettativa creditoria in capo all'odierna parte attrice che agisce in giudizio, in qualità di cessionario, nei confronti dell'autore dell'atto dispositivo da revocarsi.
pagina 9 di 18 A tale specifico proposito e come in parte già anticipato, occorre, infatti, che chi agisce in giudizio ai sensi dell'art. 2901 c.c. ne sia legittimato sul piano attivo ovvero alleghi e provi la propria qualità di creditore nei confronti del debitore convenuto. Legittimato all'azione è, pertanto, il solo creditore, anche se titolare di un credito sottoposto a condizione o a termine, che sia tale al momento della proposizione dell'azione giudiziale. Se è dunque imprescindibile la sussistenza di un credito al momento della proposizione della domanda giudiziale, non si richiede, per giurisprudenza ormai pacifica sul punto, che il predetto credito sia necessariamente certo, liquido, né tantomeno esigibile. Per completezza espositiva, si ricorda che un tale accertamento, in quanto relativo ad un presupposto indefettibile dell'azione giudiziale, deve essere condotto dal giudice anche d'ufficio. In via interpretativa è certamente legittimato anche il titolare di un credito solo eventuale (cfr. ex multis Cass. n. 5619 del 22.03.2016 e Cass. n. 6702 del 19.03.2018). Elemento ineludibile è però che il dedotto credito possa valutarsi almeno in termini di probabilità, anche se lo stesso non sia ancora definitivamente accertato, essendo, ad esempio, oggetto di contestazione in separato giudizio. Pertanto, senza dubbio ammissibile è, dunque, l'esperimento dell'actio pauliana con riguardo ai cd. crediti litigiosi ovvero a quei crediti il cui accertamento è oggetto di un procedimento pendente, sia che si tratti di crediti di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di crediti risarcitori da fatto illecito (cfr. Cass. S.U. n. 9440 del 18.05.2004 e recente conforme Cass. n. 11121 del 10.06.2020). Sul punto, in aggiunta, si osserva che anche le Sezioni Unite di Cassazione, dopo aver premesso che il credito sottoposto a termine o condizione conferisce al titolare una posizione di creditore eventuale e/o potenziale, hanno decretato un'estensione e un rafforzamento della posizione creditoria enucleando una portata più ampia dell'azione revocatoria ed estendendola anche a quei crediti eventuali e/o potenziali ancora incerti, destinati ad emergere da vicende complesse ed in divenire. Sempre a tal proposito, ci si limita inoltre a richiamare la condivisibile massima giurisprudenziale in base alla quale “in tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori” (cfr. Cass. n. 4212 del 19.02.2020, nonché Cass. n. 15275 del 30.05.2023 e ancora Cass. n. 27289 del 16.09.2022 con specifico riferimento alla legittimazione attiva solo in capo a colui che è parte di un processo già pendente). Tali condivisibili interpretazioni di matrice giurisprudenziale e l'ampia legittimazione del creditore che agisce in giudizio ai sensi dell'art. 2901 c.c. trovano, altresì, evidente conferma nella ratio stessa dell'istituto codicistico, nella misura in cui appunto l'actio pauliana è un mezzo legale di conservazione della garanzia patrimoniale generica del creditore, che mira – con finalità eminentemente cautelare ed anticipatoria - a far dichiarare giudizialmente l'inefficacia relativa degli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore arrechi pregiudizio alle ragioni creditorie e per consentire, quindi, poi nella futura sede esecutiva la realizzazione del proprio accertato credito. Nel caso di specie, in via di ragione maggiormente liquida (cfr. Cass. n. 30745 del 26.11.2019), si rileva l'esistenza di una possibile ragione di credito, quantomeno in forma di credito litigioso, in capo a parte attrice che ha offerto in comunicazione copia del contratto di fideiussione Parte_1 specifica sottoscritto dall'odierno convenuto – che non ne ha nelle more del presente Controparte_1 giudizio disconosciuto ai sensi dell'art. 214 c.p.c. la sottoscrizione - in data 15.05.2015 in favore della banca finanziatrice Cassa di Risparmio di Cesena relativamente al mutuo chirografario n. 59499 di originari euro 250.000,00 erogato, in data 07.09.2009, alla società garantita Parte_3 (cfr. doc. n. 7 parte attrice).
[...]
pagina 10 di 18 Inoltre e per quanto di specifico rilievo, parte attrice ha documentato che la società garantita è stata dichiarata fallita, unitamente ai soci illimitatamente responsabili, tra cui la ex moglie dell'odierno convenuto, dal Tribunale di Forlì in data 5.12.2017 e la sussistenza, al momento del Parte_3 passaggio a sofferenza della posizione debitoria, di un saldo debitorio pari ad euro 140.257,69 del contratto di mutuo chirografario n. 59499 del 07.09.2009, oggetto della garanzia personale specifica rilasciata da in data 15.05.2015 (cfr. doc. nn.
5-8 parte attrice). Controparte_1 In aggiunta e sempre sul punto, si rendono necessarie le seguenti precisazioni. Si deve osservare che la circostanza fattuale solo dedotta da parte attrice circa l'ottenimento da parte del cessionario del decreto ingiuntivo n. 440/2022 del 29.04.2022 nei confronti di Parte_1 e in relazione ai rapporti bancari per cui è causa, non è stata Persona_2 Controparte_1 oggetto di alcuna specifica contestazione ad opera delle controparti costituite e deve, quindi, essere posta alla base della presente decisione, ai fini della qualificazione del credito come litigioso. Inoltre, le specifiche contestazioni sollevate da parte convenuta in ordine all'inesistenza della fideiussione specifica sottoscritta in data 15.05.2015, documentata in atti da parte attrice e non formalmente disconosciuta, e alle dedotte vicende estintive della garanzia personale rilasciata, che nel mese di settembre 2015 sarebbe stata sostituita da altra fideiussione specifica rilasciata dal nuovo socio della società garantita con dichiarazione della banca finanziatrice di liberazione del Persona_2 precedente garante non sono state dimostrate in alcun modo della presente sede. Ci si Controparte_1 limita infatti a richiamare l'obbligo di forma scritta ad substantiam previsto dall'ordinamento giuridico in materia di contratti bancari e le conseguenti motivazioni di rigetto delle istanze istruttorie orali formulate da parte convenuta contenute nell'ordinanza istruttoria del 5.07.2024, che Controparte_1 si intendono integralmente richiamate. Peraltro, parimenti smentita risulta l'affermazione di parte convenuta di aver Controparte_1 sottoscritto la garanzia personale in esame in qualità di consumatore, per fini estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, dovendosi sul punto valorizzare la circostanza documentale risultante dalla visura camerale storica della società garantita (cfr. doc. n. 8 parte convenuta per cui lo Parte_3 CP_1 stesso, oltre ad essere stato marito della socia e liquidatrice al momento del rilascio Parte_3 della fideiussione specifica, risulta essere stato socio della medesima società, con quota di partecipazione pari ad euro 21.728,43, non certo trascurabile, e qualifica di amministratore dal 4.07.2012 al 9.07.2015 (Cass. n. 8662 del 8.05.2020, nonché Cass. n. 28162 del 31.10.2019). In aggiunta e con puntuale riguardo alle specifiche vicende in esame, si deve precisare che nel caso di un credito derivante da contratti di finanziamento bancario e relative garanzie personali, ai fini della valutazione dell'anteriorità del sorgere del credito rispetto all'atto dispositivo posto in essere dal debitore, si deve considerare il momento in cui le somme e/o i beni vengono messe a disposizione dal soggetto finanziatore e non già da quando l'obbligazione di restituzione diviene esigibile (cfr. Cass. n. 1414 del 18.01.2023 in materia di contratto di apertura di credito su conto corrente). Pertanto, si rileva che l'atto dispositivo patrimoniale revocando è stato posto in essere da parte dal debitore disponente (trascrizione dell'atto notarile del 10.04.2019) in un momento certamente successivo rispetto al sorgere del credito di fonte contrattuale, basato su rapporti di finanziamento bancario concessi alla società finanziata e poi fallita e Parte_3 garantiti a titolo personale anche dall'odierna parte convenuta con regolamento Controparte_1 contrattuale di fideiussione specifica in data 15.05.2015 (cfr. doc. n. 7 parte attrice). 2.3 In terzo luogo e sempre sul piano di integrazione oggettiva della fattispecie codicistica di cui all'art. 2901 c.c., parimenti sussistente e provato in atti è, altresì, l'ulteriore presupposto oggettivo richiesto in termini di pregiudizio che dall'atto di disposizione patrimoniale revocando posto in essere dal debitore disponente può derivare alle ragioni del creditore che agisce in giudizio. In relazione a tale specifico elemento costitutivo della domanda, è necessario ricordare che, al fine di valutare la sussistenza dell'eventus damni, non è necessaria la prova di una prospettiva di danno pagina 11 di 18 effettiva ed attuale, ma è sufficiente che in conseguenza dell'attività dispositiva posta fraudolentemente in essere dal debitore, si profili il semplice pericolo attuale e concreto che il debitore non adempia all'obbligazione e che l'azione esecutiva intentata nei suoi confronti risulti infruttuosa (cfr. Cass. n. 16464 del 15.07.2009). Inoltre, sempre in una prospettiva sostanzialmente estensiva, anche sotto questo profilo oggettivo, non è necessario solo un effettivo e attuale depauperamento del patrimonio del debitore e/o una totale compromissione della sua consistenza economica, ma l'eventus damni, della cui prova è onerato il creditore che agisce in revocatoria, può pacificamente consistere anche solo in una maggiore difficoltà, incertezza e/o dispendiosità per lo stesso creditore nella realizzazione di quanto dovutogli. Come noto, infatti, è costante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso anche dalla scrivente, nel ritenere che “il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr. Cass. n. 16221 del 18.06.2019, nonché Cass. n. 13172/2017 e di recente anche Cass. n. 20232 del 14.07.2023). In sintesi, dunque, l'onere della prova in capo al creditore che agisce in revocatoria si restringe alla dimostrazione di una variazione – non unicamente quantitativa, bensì anche solo qualitativa - rilevante del patrimonio del debitore disponente, mentre sarà quest'ultimo a dover dimostrare che, anche dopo l'atto di disposizione patrimoniale impugnato e ritenuto pregiudizievole dai creditori, non sussiste un apprezzabile rischio di più incerta e/o difficile realizzazione del credito, documentando la natura e l'entità del proprio residuo patrimonio, quale garanzia patrimoniale generica per tutti i propri creditori (cfr. ex multis Cass. n. 8345 del 2018 e Cass. n. 21808 del 2015). Quanto, poi, al momento temporale in relazione al quale va effettuata la valutazione in merito alla sussistenza di un effettivo pregiudizio per il creditore, si precisa che la stessa analisi va condotta con un giudizio ex ante ovvero al tempo dell'atto di disposizione patrimoniale e deve permanere al momento della proposizione della domanda giudiziale (cfr. Cass. n. 23743 del 14.11.2011). Ci si limita altresì a richiamare la relativa massima giurisprudenziale in base alla quale “in tema di revocatoria ordinaria, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione” (cfr. Cass. n. 3538 del 06.02.2019, nonché Cass. n. 23743 del 14.11.2011). Tutto ciò premesso in diritto, alla luce della documentazione presente in atti, nella specie, da un lato, vi è idonea prova di una intervenuta e complessivamente importante modificazione dell'assetto della garanzia patrimoniale generica del debitore disponente relativa al patrimonio Controparte_1 immobiliare esclusivo detenuto dallo stesso, derivante dall'intervenuta integrale cessione dei propri diritti di nuda proprietà in relazione a tutti i beni immobili posseduti alla data del 1.04.2019 presso il Comune di Civitella di Romagna, via Aurelio Saffi nn. 3 e 7 (cfr. doc. n. 10 parte convenuta), riservandosi unicamente il diritto di usufrutto vitalizio dell'immobile ad uso abitativo, presso cui lo stesso aveva e ha la propria residenza (cfr. doc. n. 10 e 11 parte attrice) in favore del figlio DO AD e della di lui moglie già residenti ed attualmente residenti nel Comune di Controparte_2 Galeata, via Pietro Nenni n. 38, verso pagamento da parte di questi ultimi del prezzo complessivamente convenuto pari ad euro 20.000,00 “con assegno bancario non trasferibile numero 6009501553-03 tratto sul . Controparte_6
pagina 12 di 18 Dall'altro, per converso, le parti convenute costituite non hanno invece fornito idonea e concreta prova della capacità economica del debitore disponente, con il proprio residuo patrimonio, di soddisfare comunque e senza particolari complicazioni per i creditori le rispettive summenzionate pretese creditorie, anzi ponendo alla base delle proprie difese la circostanza fattuale relativa al cattivo stato di salute dello stesso a partire dall'anno 2014 (cfr. doc. n. 2 parte convenuta e Controparte_1 CP_1 delle proprie conseguenti difficoltà economiche. L'atto notarile revocando ha, infatti, ad oggetto il diritto di nuda proprietà su tutti i beni immobili liberi da gravami, facenti parte del patrimonio personale del debitore, ed integra, senza dubbio, un atto di disposizione patrimoniale che altera in maniera consistente e determinante l'assetto della garanzia patrimoniale generica dei creditori ex art. 2740 c.c. e comporta un sicuro pericolo di danno con riferimento alla qualità e quantità dei beni che ne formano oggetto. E' indubbio che un tale trasferimento immobiliare - fatta salva la finalizzazione che le parti convenute ritengono meritevole di tutela giuridica e che verrà meglio approfondita nel successivo paragrafo di motivazione relativo alla la consapevolezza del pregiudizio alle ragioni del creditore - impedisce però ai creditori personali del debitore il diritto di espropriare direttamente tali beni Controparte_1 immobili, originariamente, di proprietà esclusiva determinando una lesione della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., con conseguenti e senza dubbio differenti prospettive di recupero in concreto del proprio complessivo credito. In ogni caso, in ragione dell'alienazione e del trasferimento del diritto di nuda proprietà sui beni immobili, originariamente facenti tutti parte del patrimonio personale del debitore, è indubbio che, non solo la quantità, ma anche la qualità della garanzia patrimoniale generica sia stata pregiudicata dalla sostituzione di beni facilmente aggredibili esecutivamente non distraibili dal debitore (immobili) con beni distraibili (quali il denaro) non altrettanto aggredibili dai creditori personali (cfr. Cass. n. 1896 del 9.02.2012, nonché già Cass. n. 1700/1982 e Cass. n. 4578/1998). Pertanto e in sintesi, non risulta condivisibile l'eccezione sollevata sul punto di convenuti DO AD e terzi beneficiari dell'atto di disposizione patrimoniale a titolo oneroso. Controparte_2 3. Accanto all'esistenza di adeguata prova dei predetti elementi oggettivi, ai fini dell'accoglibilità dell'azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. richiede anche la prova circa la sussistenza di un determinato atteggiamento soggettivo del debitore che pone in essere l'atto di disposizione patrimoniale, consistente nella consapevolezza di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che può essere accertata anche mediante l'utilizzo di presunzioni. Si deve, innanzitutto, evidenziare per quanto di specifico interesse e con riferimento all'elemento soggettivo della scientia fraudis in capo al debitore disponente, che nel caso in cui l'azione revocatoria sia diretta ad atti di disposizione patrimoniale compiuti successivamente al sorgere del credito – come avvenuto nella specie, in cui la data di rilascio della garanzia personale specifica in favore di Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a. (15.05.2015) è antecedente rispetto all'atto notarile di compravendita immobiliare revocando (1.04.2019 e trascritto in data 10.04.2019) -, è necessaria la prova anche in via presuntiva della sussistenza di rappresentazione e volontà di recare pregiudizio ai creditori (dolo generico) in capo al debitore disponente. Come noto, è infatti pacifico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità nel ritenere che “in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” (cfr. Cass. n. 16221 del 18.06.2019 e anche Cass. n. 6702 del 19.03.2018). A tal proposito, inoltre, ci si limita ad evidenziare nuovamente che il condivisibile orientamento giurisprudenziale è nel senso di ritenere che “in tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito pagina 13 di 18 dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale” (cfr. Cass. n. 22161 del 05.09.2019) e, dunque, per stabilire se il credito sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento, ad esempio, alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella del compimento dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito o da reato (cfr. Cass. n. 11121 del 10.06.2020). In ultima analisi, si deve poi precisare che, quando l'atto di disposizione patrimoniale è successivo al sorgere del credito, l'unica sostanziale condizione soggettiva per l'accoglimento dell'azione revocatoria è che il debitore fosse effettivamente consapevole del carattere pregiudizievole del proprio comportamento, vista la riduzione della consistenza per quantità e per qualità del proprio patrimonio, in caso di atto a titolo gratuito, mentre, trattandosi di atto a titolo oneroso, occorre altresì che di tale intento frodatorio fosse consapevole anche il terzo, la cui posizione, in relazione ai presupposti soggettivi, è sostanzialmente analoga a quella del debitore (cfr. Cass. n. 16221 del 18.06.2019 e Cass. n. 27546 del 30.12.2014). In tal senso, si richiama anche la condivisibile massima giurisprudenziale applicabile al caso di specie per cui “ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito” (cfr. Cass. n. 28423 del 15.10.2021). Dagli atti del presente giudizio ordinario di cognizione emerge, altresì, chiaramente sufficiente prova in ordine alla scientia damni in capo tanto al debitore disponente, quanto ai compratori / terzi beneficiari dell'atto di trasferimento dei diritti di nuda proprietà immobiliare per cui è causa. 3.1 Alla luce della già richiamata ed analizzata documentazione presente in atti e facendo congiunta applicazione dei summenzionati principi giuridici, applicabili al caso di specie, non vi è dubbio che quantomeno il debitore disponente in forza di plurimi, gravi e Controparte_1 convergenti indizi probatori, fosse effettivamente a conoscenza della fideiussione specifica rilasciata in favore della banca finanziatrice in data 15.05.2015 a garanzia dell'adempimento della società garantita in relazione al contratto di mutuo chirografario n. 59499 di originari euro 250.000,00 erogato in data 07.09.2009 – in assenza di idonea prova documentale dell'estinzione della predetta garanzia ed integrale sostituzione della stessa con altra garanzia personale di altro socio -, delle difficoltà economico finanziarie della società garantita che ne hanno comportato il successivo fallimento dichiarato dal Tribunale di Forlì in data 5.12.2017, con estensione ai soci illimitatamente responsabili, tra cui la moglie dell'odierno convenuto Parte_3
Inoltre, si deve anche valorizzare il dato temporale in cui si sono verificati gli eventi e la circostanza fattuale pacifica tra le parti per cui si è separata dal marito alla fine Parte_3 Controparte_1 dell'anno 2016, con successivo divorzio intervenuto nell'anno 2020; dunque, la sottoscrizione della garanzia personale specifica, a prima richiesta scritta della banca, da parte dell'odierna parte convenuta è avvenuta in piena costanza di rapporto matrimoniale. Nella specie, poi, l'atto di disposizione patrimoniale oggetto dell'actio pauliana – certamente stipulato in conformità alla legge - è senza dubbio successivo al sorgere della già accertata aspettativa creditoria in capo alla banca finanziatrice che ha ceduto il credito a e, quindi, anche in base ai Parte_1 generali principi di correttezza e buona fede, nonché di autoresponsabilità dei contraenti, l'odierna parte convenuta non poteva non essere al corrente della possibilità del creditore di procedere all'escussione della fideiussione specifica e conseguentemente di pregiudicarle le ragioni creditorie, alienando la nuda proprietà dei beni immobili di proprietà esclusiva detenuti nel Comune di Civitella di Romagna a terzi, a fronte dell'incasso del prezzo convenuto pari alla somma di euro 20.000,00. Anche a voler ammettere che ciò non abbia depauperato il patrimonio del debitore disponente, viste le contrapposte contestazioni in relazione al valore di mercato del compendio immobiliare trasferito, di pagina 14 di 18 evidenza palmare è comunque la meno facile aggredibilità di un bene fungibile ed occultabile quale il denaro contante, rispetto ad un bene immobile. Ai fini dell'accertamento relativo all'elemento soggettivo in capo al debitore disponente / venditore alla data di compimento dell'atto di disposizione patrimoniale, inoltre, non possono essere trascurate le incongruenze documentali e le carenze probatorie che caratterizzano la ricostruzione alternativa dei fatti fornita congiuntamente dalle parti convenute, anche attraverso le proprie produzioni documentali (cfr. doc. nn. 5, 6, 7, 9 e 10 parte convenuta doc. nn.
2-5 parte convenuta . CP_1 CP_5 Per un verso, infatti, si deve valorizzare la discrepanza temporale tra la vicenda legata alla controversia per l'acquisto dell'immobile sito in Civitella di Romagna, via Aurelio Saffi n. 7, tra e Controparte_1 conclusasi mediante dazione da parte del primo al secondo dell'assegno circolare per CP_3 l'importo di euro 12.000,00 datato 7.12.2018 e il successivo incasso del prezzo dell'atto notarile di trasferimento della nuda proprietà sottoscritto in data 1.04.2019, documentato come avvenuto mediante dazione di unico assegno bancario del complessivo importo pari ad euro 20.000,00 (cfr. doc. n. 10 parte attrice e doc. n. 6 parte convenuta . CP_5
Per altro verso, l'ulteriore discrasia legata agli importi e alle modalità di erogazione del prestito personale ricevuto dall'odierno convenuto da parte del consuocero - bonifico bancario di Parte_4 euro 15.000,00 in data a titolo di prestito infruttifero in data 7.12.2018 (cfr. doc. nn. 3 e 5 parte convenuta , nonché dazione di ulteriori euro 5.000,00 non meglio documentati in atti - CP_5 sempre rispetto all'atto di trasferimento della nuda proprietà di cui hanno beneficiato i compratori figlia del mutuante, nonché il di lei marito e figlio del mutuatario, DO AD. Controparte_2 A tal proposito, la ricostruzione dei fatti fornita dalle parti convenute contrasta nella sostanza anche con i contenuti dell'accordo contrattuale sottoscritto in data 7.12.2018 tra mutuatario e il Controparte_1 mutuante per cui “3) nell'ipotesi in cui a quella data [28.02.2019] non Parte_4 Controparte_1 fosse nella condizione di restituire il suddetto importo [pari ad euro 15.000,00 e non già pari ad euro 20.000,00] lo stesso si impegna a vendere a la quota di sua proprietà dell'immobile ad Parte_4 uso appartamento, ubicato in Civitella di Romagna, via Saffi n. 3, nonché relativo proservizio” (cfr. doc. n. 5 parte convenuta e doc. n. 7 parte convenuta . CP_5 CP_1 Nell'atto di compravendita immobiliare sottoscritto tra gli odierni convenuti in data 1.04.2019, infatti, non si fa alcun espresso riferimento a tali pregressi accordi tra le parti interessate, l'importo pagato a titolo di prezzo risulta essere stato versato in un'unica soluzione ed in via assorbente non vi è coincidenza né dell'oggetto (diritto di nuda proprietà tanto dell'appartamento ad uso abitativo, quanto immobile ad uso magazzino, non previsto nell'accordo scritto tra che riguarda la sola CP_7 promessa di trasferimento della piena proprietà dell'appartamento ad uso abitativo), né dei contraenti interessati (figlio e nuora del venditore, a fronte dell'impegno a vendere al mutuante . Parte_4
La stessa discrasia risulta, in aggiunta, testimoniata in relazione alla quota parte di prezzo pari ad euro 5.000,00 relativa all'immobile sito in via Aurelio Saffi n. 7 ad uso magazzino, dal relativo presso testualmente indicato che risulta quantomeno irragionevole, in considerazione della mancanza di idonea ed oggettiva causa giustificativa del trasferimento anche di un tale cespite immobiliare, peraltro acquistato dallo stesso mediante versamento del maggior importo pari ad euro Controparte_1
12.000,00 solo qualche tempo prima (cfr. doc. nn. 2 e 4 parte convenuta e doc. nn. 6, 9 e CP_5 10 parte convenuta . CP_1 Tali oggettive e documentate circostanze fattuali, unitamente alla già evidenziata alla stretta progressione delle tempistiche di verificazione degli eventi, non possono non denotare una sostanziale volontà del debitore disponente di mettere al riparo un'importante e non pregiudicata parte del proprio patrimonio personale da pretese creditorie, restitutorie e risarcitorie, da parte del predetto creditore, stante la necessità di dover rilasciare una propria garanzia personale in favore della banca finanziatrice a garanzia della società finanziata di cui si è già detto in precedenza al fine della prosecuzione dei finanziamenti bancari già in essere, risultando improbabile che il debitore disponente, alla data del 1.04.2019 non fosse in alcun modo consapevole, di pregiudicare o quantomeno di modificare in peius, pagina 15 di 18 con il proprio atto di disposizione patrimoniale, la garanzia generica a favore dei propri eventuali creditori personali ed in particolare della banca finanziatrice Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a., titolare già all'ora di legittime e quantificate aspettative creditorie anche nei confronti del garante (cfr. doc. n. 7 parte attrice). Controparte_1 3.2 Ribadita, poi, la non necessità sul piano probatorio di dimostrare la fattiva collusione tra debitore disponente e terzo beneficiario circa la diminuzione garanzia generica e ferma la natura di atto di disposizione patrimoniale a titolo oneroso - già evidenziata nei precedenti paragrafi di motivazione -, non vi è dubbio che anche i terzi beneficiari dell'atto di disposizione patrimoniale, DO AD e al momento della formale conclusione dell'atto di trasferimento in loro favore dei diritti Controparte_2 di nuda proprietà immobiliare (1.04.2019), in qualità di compratori, fossero a conoscenza del pregiudizio che lo stessa arrecava alle ragioni di eventuali creditori del garante Controparte_1 Ai fini della presente decisione, si devono richiamare anche a tale proposito, le plurime e concordanti circostanze fattuali in precedenza già evidenziate, che è improbabile che, nel contesto sopra descritto, non fossero note, quantomeno nei loro tratti generali, anche ai terzi beneficiari, stante il loro stretto rapporto di parentela con il debitore disponente (figlio e nuora di . Controparte_1 In tal senso, risultano certamente dirimenti in relazione alla prova presuntiva della partecipatio fraudis anche la già richiamata circostanza pacifica tra le parti per cui alla data del 1.04.2019, i genitori di DO AD, benché separati dall'anno 2016 non fossero ancora divorziati, nonché il fatto che i rapporti economico-patrimoniali garantiti da derivino dagli affidamenti bancari Controparte_1 ottenuti dalla società garantita società di famiglia della Parte_3 madre, che ne risulta socia dal 2003 e di cui anche il padre per un certo periodo è stato socio amministratore (cfr. doc. n. 8 parte convenuta . CP_1 In aggiunta e con specifico riferimento all'elemento rappresentativo e volitivo in capo a Controparte_2 si deve osservare come, alla luce della complessiva documentazione offerta in comunicazione da tutte le parti, sia innegabile un complessivo coinvolgimento della famiglia in senso ampio in relazione alle difficoltà economiche dedotte dallo stesso convenuto negli anni in esame, derivanti Controparte_1 dal suo stato di salute, anche tenuto conto del documentato prestito personale infruttifero erogato dal proprio padre in favore del proprio suocero risalente al 7.12.2018. Parte_4 Ancora, contribuiscono a dimostrare, quantomeno in via presuntiva, la consapevolezza di pregiudicare le ragioni creditorie anche in capo ai terzi beneficiari dell'atto di disposizione patrimoniale, le seguenti circostanze emergenti documentalmente dall'atto notarile di trasferimento immobiliare revocando e che devono essere interpretate secondo la clausola generale di buona fede ed in base al criterio ermeneutico generale della conservazione del contratto di cui agli artt. 1366 e 1367 c.c.. Da un lato, la volontà della compagine familiare di alterare l'assetto della garanzia patrimoniale di in un periodo di difficoltà economica dello stesso, emerge già proprio dalla concorde Controparte_1 scelta negoziale delle parti contraenti di trasferire i diritti di nuda proprietà, con contestuale riserva dell'usufrutto vitalizio in favore del venditore medesimo, con conservazione della disponibilità del bene immobile da parte dello stesso che già aveva ivi la propria residenza, verso un prezzo complessivo non particolarmente rilevante tenuto conto del compendio immobiliare compravenduto e, quantomeno con riferimento all'immobile ad uso magazzino, inferiore di oltre la metà rispetto al prezzo di acquisto del medesimo bene immobile da parte del debitore disponente, a distanza di un esiguo lasso di tempo, grazie al prestito ricevuto dal consuocero (cfr. doc. nn. 9 e 10 parte convenuta . CP_1 Dall'altro lato, si deve valorizzare il complessivo tenore del regolamento contrattuale nella parte in cui viene descritto il prezzo di compravendita e le relative modalità di pagamento, in quanto sostanzialmente le parti contraenti si limitano ad indicare che il compendio immobiliare viene trasferito a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, noto alle parti contraenti. Inoltre, si devono considerare, quali indici indizianti del dolo generico in capo ai terzi beneficiari dell'atto, l'assenza di puntuale riferimento ad ordinarie visure ipotecarie e catastali, in genere condotte dal Notaio rogante, nonché le generiche e laconiche dichiarazioni per cui “il prezzo della compravendita è stato pagato pagina 16 di 18 dalla parte acquirente alla parte venditrice con assegno bancario non trasferibile numero 6009501553-03 tratto sul La , peraltro non meglio Parte_6 documentato in atti, e ancora che “così regolato il prezzo, la parte venditrice rilascia quietanza finale liberatoria a saldo”. Per tali concordi ragioni ed in conclusione, non si ritiene che le argomentazioni di fatto unicamente dedotte e comunque non adeguatamente supportate sul piano probatorio dalle parti convenute siano in grado di vincere la presunzione di conoscenza del pregiudizio alle ragioni creditorie dell'atto di disposizione patrimoniale posto in essere in data 1.04.2019 da in favore Controparte_1 degli odierni convenuti DO AD e Controparte_2 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi in relazione alle fasi introduttiva, di studio e decisoria, mentre nei valori minimi nella fase di trattazione / istruttoria, che non ha comportato alcuna particolare ed ulteriore attività istruttoria diversa rispetto al deposito delle memorie integrative scritte nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.. La liquidazione viene posta in base al valore della controversia (domanda), ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla soccombenza di entrambe le parti convenute nei confronti di parte attrice , ma in ragione della complessiva condotta – poco Parte_1 collaborativa e che ha comportato inevitabilmente un allungamento delle fasi processuali - tenuta da quest'ultima parte processuale nel corso del presente procedimento ordinario di cognizione, come meglio chiarito nei precedenti paragrafi di motivazione (mancanza allegazione della notifica dell'atto introduttivo, rilievo officioso della necessità di rinnovare la notifica e di integrare il contraddittorio con la parte litisconsortile necessaria, nonché deposito di atti e documenti senza rispetto delle preclusioni processuali imposte dal rito prescelto), si ritiene equo compensare le spese di lite nei limiti di un terzo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 92, comma 1, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 2435/2023; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA INAMMISSIBILI E, per l'effetto, INUTILIZZABILI nell'ambito del presente giudizio ordinario di cognizione i documenti nn. 1, 2 e 3 prodotti da parte attrice Parte_1 per la prima volta in allegato alla propria memoria di replica del 13.05.2025.
2. ACCOGLIE la domanda attorea proposta ex art. 2901 c.c. dal cessionario Parte_1 nei confronti delle parti convenute DO AD e per le ragioni di Controparte_1 Controparte_2 cui in motivazione.
3. ACCERTA E DICHIARA l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di parte attrice dell'atto di disposizione patrimoniale con cui il venditore Parte_1 Controparte_1 ha ceduto a titolo oneroso al figlio DO AD e alla di lui moglie in qualità di Controparte_2 compratori, i propri diritti di nuda proprietà esclusiva in relazione a tutti gli immobili facenti parte del proprio patrimonio immobiliare sito in Civitella di Romagna, via Aurelio Saffi nn. 3 e 7, riservandosi unicamente il diritto di usufrutto vitalizio sull'immobile ad uso abitativo, come meglio individuati nell'atto pubblico a ministero del Notaio, dott. stipulato in data 1.04.2019 e Persona_1 trascritto nei pubblici registri immobiliari in data 10.04.2019.
pagina 17 di 18 4. ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari competente ovvero all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Forlì – ufficio provinciale Territorio di voler eseguire la trascrizione della presente sentenza di accoglimento della domanda revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c., nonché l'annotazione della stessa a margine dell'atto di disposizione patrimoniale di cui è stata dichiarata l'inefficacia relativa al precedente punto del dispositivo.
5. DICHIARA le spese di lite compensate per un terzo;
conseguentemente,
6. CONDANNA parte convenuta e parte convenuta, DO AD e Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice dei due Controparte_2 Parte_1 terzi delle spese di lite che si liquidano nell'intero (dunque, dovuti i due terzi di tutto quanto in appresso) in euro 11.268,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 824,40 per contributo unificato ed anticipazione forfettaria, nonché per spese di notifica;
infine, IVA e CPA, se dovuti, sull'imponibile come per legge.
Forlì, 2 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
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