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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/05/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
Verbale di udienza (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 27 del mese di maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, Sez. 2 civile, Dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 3614/2015 R.G..
È comparso per parte attrice , l'Avv. Ferdinando Cortese che Parte_1 precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per parte convenuta, , l'Avv. Controparte_1
Naselli, su delega dell'Avv. Fiorillo, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per parte convenuta e terza chiamata dall' Controparte_2
, l'Avv. Francesco Irtolo, su delega degli Avv.ti Foglia e Controparte_3
Privitera, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per il terzo chiamato dall' , , l'Avv. CP_2 Controparte_4
Alessandra Processo che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per il terzo chiamato dall' , l'Avv. Controparte_5
anche su delega dell'Avv. Roselli, che precisa le conclusioni CP_5 riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per il terzo chiamato dall' Controparte_6
l'Avv. Francesco Amalfa che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. È comparso per la terza chiamata da Controparte_5 [...]
, l'Avv. Di Santo, Controparte_7 su delega dell'Avv. Romanelli, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per la terza chiamata da Controparte_4 [...]
l'Avv. Pierfranco De Luca Manaò, su delega dell'Avv. Controparte_8
Spagnolo, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per la terza chiamata dai sanitari e CP_4 CP_6 [...]
, l'Avv. Gambadauro, anche in sostituzione degli Avv.ti Delia e CP_3
Scarduelli, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
L'Avv. Cortese chiede il rinnovo della CTU.
Le altre parti si oppongono.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Messina, in persona del G.U. Dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3614/2015 R.G.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Ferdinando Cortese, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in (Studio Avv. Geatano Irrera), Via S. Sebastiano n. 19, giusta CP_1 procura in atti
PARTE ATTRICE
E
(P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Fiorillo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
, Corso Cavour n. 143, giusta procura in atti CP_1
PARTE CONVENUTA
(P.IVA , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Guido Foglia, Guglielmo Boursier Niutta ed Ezio Previtera, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Fra G. Melacrinò, giusta procura in atti PARTE CONVENUTA e
TERZA CHIAMATA da
[...]
[...]
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_9 C.F._2 dall'Avv. Alessandra Processo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milazzo, Via Cesare Battisti, 229, giusta procura in atti TERZO CHIAMATO da
Controparte_5
[...]
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli
[...] C.F._3
Avv.ti Antonia La Cava e Adele Roselli, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Natale Arena sito in , V.le P.pe Umberto n.79/D CP_1 is.238/C, giusta procura in atti TERZO CHIAMATO da
CP_2
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_6 C.F._4 dall'Avv. Francesco Amalfa, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
, Centonze, 137 (studio Avv. A. Catalioto), giusta procura in atti CP_1
TERZO CHIAMATO da
[...]
[...]
Parte_2
(P.IVA ), in persona del legale
[...] P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Romanelli, elettivamente domiciliata nello studio e presso l'Avv. Sara Scotto Di Liquori in , V.le Annunziata “Complesso La Sorgente” n. 85, CP_1 giusta procura in atti TERZA CHIAMATA da
[...]
[...]
RAPPRESENTANZA Controparte_10
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_11 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo, ed elettivamente domiciliata in via Università n. 8, presso lo studio CP_1 dell'Avv. Pierfranco De Luca Manaò, giusta procura in atti TERZA CHIAMATA da
[...]
[...]
[...]
(P.IVA ) in persona del legale Controparte_12 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Scarduelli, Nicolò d'Elia e Felice Gambadauro presso il cui studio è elettivamente domiciliata in via San Filippo Bianchi 9, giusta CP_1 procura in atti TERZA CHIAMATA da
e Controparte_4 Controparte_6
Oggetto: responsabilità medica Conclusioni: come da discussione orale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
l' e l' , CP_2 Controparte_13 al fine di ottenere la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non
(biologico, morale, esistenziale e alla vita di relazione), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sino al soddisfo, per l'evento di seguito rappresentato.
Nello specifico, a sostegno della domanda, parte attrice deduceva che:
- in data 27.10.2011 si recava presso il P.S. di Milazzo per la comparsa di gonalgia bilaterale destra in assenza di traumi scatenanti e veniva sottoposto a visita ortopedica ed informato della presenza di liquido all'interno dell'articolazione del ginocchio destro, per cui il sanitario di turno, Dott.
(senza firma di alcun modulo di consenso informativo ed Controparte_6 in assenza di una medicazione preventiva con antisettico locale), eseguiva artrocentesi evacua di circa 100 cc di liquido sieroso, prescrivendo terapia antinfiammatoria, crioterapia e arto in scarico;
- in serata, tuttavia, l'attore lamentava l'acuirsi del dolore, pertanto, il giorno successivo tornava presso il medesimo reparto dove veniva esclusivamente prescritta altra terapia medica antinfiammatoria, ma non antibiotica dal
Dott. ; Controparte_5
- in data 30.10.2011 l'attore notava per la prima volta la comparsa di febbre moderata, per tale motivo, in data 02.11.2011, stante la presenza di segni di flogosi locale (ginocchio caldo, dolente, gonfio, con impotenza funzionale), tornava all'attenzione degli ortopedici del nosocomio che riscontravano la presenza di "gonalgia dx da artrosi vara in stato febbrile" e prescrivevano l'esecuzione di esami ematochimici e terapia antidolorifica (Targin). Gli esami ematochimici condotti in data 04.11.11 mostravano una leucocitosi neutrofila (GB 15.500/mmc con 78,5% di Neutrofili), con importante elevazione degli indici di flogosi (VES 90 mm, PCR 38,55 mg/dl), per cui l'attore eseguiva un nuovo controllo ortopedico ambulatoriale con il Dott.
, durante il quale veniva eseguito un esame Rx ed un Controparte_4 prelievo di liquido sinoviale per esame colturale, risultato negativo;
- per il persistere dell'ipertermia, con picchi di 40°C, in data 08.11.2011 ed il giorno successivo, tornava presso l' dove, per la Controparte_14 comparsa di un diffuso edema a tutto l'arto inferiore destro, estremamente dolente, veniva ipotizzata la presenza di una trombosi venosa profonda, esclusa tuttavia dalla visita chirurgica vascolare eseguita nella stessa data.
Per tale motivo l'odierno attore si recava presso il reparto di malattie infettive dell'Ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto dove venivano eseguiti accertamenti clinici e strumentali che consentivano di riscontrare diagnosi di "artrite settica di ginocchio dx da ST AU";
- durante tale ricovero infatti si evidenziava una febbre costante a fronte della terapia antibiotica poli farmacologica, con incremento marcato degli indici di flogosi (VES 104 mm, PCR 78 mg/dl) e presenza all'esame colturale
(14.11.2011) di YL Aureus;
- in data 25.11.2011 l'Italiano veniva trasferito presso il reparto di Ortopedia dell'Ospedale di Sant'Agata di Militello dove, in data 28.11.11, eseguiva intervento di sinoviectomia per via artrotomica, con drenaggio di
"abbondante liquido purulento", rimanendo degente sino al 14.12.2011. Nel prosieguo, venivano eseguiti continua terapia antibiotica ed accertamenti clinico-strumentali (tra cui un esame RM del gennaio 2012 che mostrava la presenza di una raccolta fluida ascessuale che occludeva la rima articolare femoro-tibiale esterna, con degenerazione del profilo corticale e dei capi ossei interessati, compatibile con "artrite settica femoro-tibiale mediale con coinvolgimento infiammatorio infettivo di tipo osteomielitico dei capi ossei contrapposti") con gonfiore recidivante, dolore e limitazione funzionale ingravescente del ginocchio;
- nel febbraio del 2012 si ricoverava presso l'Istituto Codivilla Parte_1
Putti di Cortina con diagnosi di artrite settica di ginocchio destro ed eseguiva cicli di infiltrazioni con antibiotico e terapia per via sistemica, grazie alla quale, dopo i tre ricoveri eseguiti (02.02.2012/24.02.2012;
29.03.2012/14.04.2012; 21.05.2012/07.06.2012), si otteneva la guarigione dalla fase acuta della malattia osteomielitica;
- successivamente, a seguito ulteriori accertamenti clinici, tra cui un esame scintigrafico, si evidenziava persistenza di reazione flogistica come da flogosi asettica del ginocchio e alla luce della relazione di consulenza medico-legale di parte del dott. , lamentava: “esiti algo-disfunzionali di Parte_3 artrite settica di ginocchio destro da ST AU con osteomielite cronica a carico dell'articolazione femoro – tibiale del ginocchio destro”, con riconoscimento di una invalidità temporanea biologica assoluta di gg. 110 e una inabilità temporanea biologica parziale di ulteriori gg. 200, oltre a una percentuale di danno biologico di natura permanente non inferiore al 30%.
Alla luce di quanto premesso, l'attore lamentava la responsabilità da inadempimento ed errata diagnosi e cura da parte dei sanitari (ortopedici) Contr dell'U.O.C. del nosocomio di Milazzo all' Controparte_15 convenuta, sanitari intervenuti ogni qual volta l'attore aveva lamentato i tipici segni della “flogosi locale con associata iperpioressia”, i quali avrebbero omesso di attuare una terapia antibiotica a largo spettro, favorendo il proliferare dei germi che determinavano la colonizzazione dell'articolazione del ginocchio e la “osteomielite Contr cronica”. Contestualmente, l'attore riferiva che all'epoca dei fatti l' di CP_1 era coperta da polizza assicurativa stipulata con la e che, Controparte_3
Contr rigettata l'ipotesi transattiva da parte dell' l'attore richiedeva, ai fini della procedibilità, la mediazione, esitata negativamente, sicché questi formulava domanda di risarcimento del danno, con richiesta di condanna alle spese, competenze e onorari del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Con atto del 10.11.2015 si costituiva in giudizio la Controparte_3 convenuta che eccepiva, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva dell'attore per l'azione direttamente esperita dallo stesso nei confronti della compagnia, non intercorrendo alcun rapporto diretto tra l'attore e la stessa, chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda di indennizzo e manleva eventualmente svolta dall' assicurata e, in via gradata, l'esclusione CP_2 e/o la riduzione e/o limitazione dell'eventuale obbligo indennitario, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa e rimborso spese generali.
Con atto di data 11.11.2015 si costituiva in giudizio l' che deduceva, CP_2 nel merito, l'infondatezza della domanda di parte attrice, assumendo di avere rispettato i protocolli previsti per gli interventi e le cure in concreto prestate, negando le contestazioni di controparte circa la mancata prestazione del proprio consenso agli interventi eseguiti e le omesse medicazioni preventive con antisettico locale e terapie antibiotiche a largo spettro. Contestualmente, l'Azienda convenuta agiva in regresso in via anticipata nei confronti dei sanitari che ebbero in cura l'attore, formulando, quindi, domanda di chiamata in causa degli stessi (Dott.ri
, e nonché della Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
Compagnia assicurativa , al fine di tenere indenne Controparte_3
l' da ogni condanna derivante dall'esito del giudizio, con vittoria di spese e CP_1 compensi.
Autorizzata l'integrazione del contraddittorio, si costituivano in giudizio i sanitari e la compagnia assicurativa che, con atto del 27.10.2016, eccepiva, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che la polizza n. ITOMM1301607 Contr allegata in atti dall' non risultava sottoscritta dalla stessa chiamata, ma da
, con sede in Dublino (Irlanda) e codice Controparte_16 iscrizione IVASS n. I.00132, quindi da soggetto giuridico diverso rispetto alla chiamata (avente sede legale nel Regno Unito, con codice iscrizione IVASS n.
I00103), richiamando, in ogni caso, in via subordinata, i limiti e le condizioni di garanzia previste in polizza, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa e rimborso di spese generali.
Con comparsa del 28.10.2016 si costituiva in giudizio il Dott. , Controparte_4 il quale, preliminarmente, formulava domanda di chiamata in garanzia nei confronti dell' (polizza Controparte_13
n. ITOMM11B1013023C000) e della Zurich Insurance P.L.C., Rappresentanza generale per l'Italia (polizza n. 368A2900), rilevando l'inammissibilità della Contr chiamata dell' (fondata sulla sola azione di regresso), posto che l' aveva CP_1 chiesto espressamente di essere manlevata dalla Compagnia assicuratrice, così perdendo il diritto di regresso verso i sanitari. Nel merito, il sanitario chiamato escludeva ogni comportamento commissivo e/o omissivo in relazione all'infezione occorsa a seguito di artrocentesi del 27.10.2011, deducendo di avere operato nel rispetto delle norme e dei protocolli, secondo diligenza, chiedendo, quindi, il rigetto delle domande, con vittoria di spese e compensi di causa. Con atto del 31.10.2016 si costituiva il Dott. il quale deduceva Controparte_6
l'infondatezza della pretesa attorea e dell'azione di regresso anticipata esperita Contr dall' visto che l'unica convenuta in giudizio dall'attore era l' Controparte_1
e attesa l'insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità in capo allo stesso ex artt. art. 2055 e 2043 c.c.. In particolare, richiamando l'art. 3 comma 1 della L.
189/2012 ed il regime di responsabilità aquiliana, eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento per l'inutile decorso del termine quinquennale dalla data del sinistro (27 ottobre 2011), chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda di regresso, ed in via subordinata di graduare la misura del risarcimento, sulla scorta della misura della responsabilità di ciascuno, con vittoria di spese e compensi difensivi, formulando domanda di chiamata in garanzia della
(polizza n. IT0MM1100725). Controparte_3
Con atto del 31.10.2016 si costituiva in giudizio il Dott. , il quale, Controparte_5 in via preliminare, chiamava in garanzia la compagnia assicurativa
[...]
(polizza Controparte_7
n. 2014RCG00065-640118), chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda Contr dell' e, in via subordinata, di ritenere minimo e/o irrilevante il proprio apporto causale, assumendo la correttezza del proprio operato, con vittoria di spese e compensi.
Quindi, nel corso del giudizio, veniva autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle compagnie assicurative chiamate dai sanitari sopra menzionati.
Con atto del 14.06.2017 si costituiva la
[...]
che, associandosi alle difese del Controparte_7 sanitario chiamante, eccepiva, comunque, la carenza di legittimazione passiva e l'inoperatività della polizza collettiva stipulata, atteso che la stessa veniva prestata a condizione che per i danni l'assicurato venisse dichiarato responsabile per colpa grave con sentenza dell'Autorità Ordinaria, Civile o Penale e/o della Corte dei Conti.
Nello specifico, chiedeva dichiararsi la carenza di legittimazione passiva e/o l'improponibilità della domanda e ciò ai sensi delle garanzie e condizioni di polizza;
conseguentemente di respingere la richiesta di manleva con consequenziale provvedimento la lite temeraria, con vittoria di spese, competenze ed accessori.
Con atto del 25.09.2017 si costituiva in giudizio , chiamata Controparte_3 dal Dott. che eccepiva l'inoperatività della polizza stipulata a Controparte_4 sola copertura per responsabilità da colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato della Corte dei Conti, e, di converso, l'operatività dell'altra polizza stipulata dal sanitario con la della quale l'assicurato non Controparte_8 avrebbe dato alcuna notizia ai sensi di polizza. In particolare, deduceva che il Dott.
aveva rivolto domanda di manleva nei confronti della stessa sulla base CP_4 della Polizza n. ITOMM11B1013023C000, con effetto dal 30.06.2014. Nel merito, si associava alle difese del sanitario chiamato, deducendo la necessità di accertare e dichiarare il grado di responsabilità propria imputabile ad ogni singolo convenuto, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Con atto del 25.09.2017 si costituiva Controparte_17
che eccepiva l'improponibilità/nullità della
[...] domanda attorea in quanto asseritamente viziata da una radicale genericità, la prescrizione del diritto al risarcimento per l'inutile decorso del termine quinquennale e la esclusiva responsabilità della struttura, la cui domanda di rivalsa/regresso non avrebbe potuto essere proposta in questa sede, ma dinanzi alla Corte dei Conti. Inoltre, deduceva l'inoperatività della polizza stipulata dal Dott.
n. 368A2900 (successivamente sostituita dalla polizza n. 368A5114), per CP_4 inefficacia temporale, l'operatività a secondo rischio, rispetto a quelle stipulate dal Contr Dott. e dall' di con la e, in ogni caso, CP_4 CP_1 Controparte_3 la copertura dei soli danni cagionati dall'Assicurato, con esclusione di qualsiasi responsabilità in via di solidarietà e nei limiti fissati nella polizza. In ogni caso, associandosi alle difese del sanitario, chiedeva, in subordine l'accertamento della quota di responsabilità ascrivibile ad ognuno dei soggetti coinvolti, con vittoria di spese e compensi professionali.
Con atto del 16.10.2017 si costituiva , chiamata dal Dott. Controparte_3
la quale eccepiva l'inoperatività della polizza (della quale indicava CP_6
l'effettivo n. , operante per la sola responsabilità per CodiceFiscale_5 colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato della Corte dei Conti, chiedendo quindi il rigetto integrale della domanda di manleva, con estromissione dal presente giudizio, con tutti i provvedimenti conseguenti, anche in punto di vittoria delle spese di lite e tenuto conto della temerarietà dell'azione di manleva.
Nel merito, associandosi alle difese del sanitario, chiedeva, nell'eventualità, di dichiarare il grado di responsabilità propria imputabile ad ogni singolo convenuto.
Successivamente, a seguito del deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e note scritte delle parti, veniva disposto con provvedimento del 14.01.2023
l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio e nominato apposito collegio peritale. Così istruita documentalmente, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 27.05.2025 per discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c..
La domanda attorea non può essere accolta.
Nello specifico, non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno formulata dall'attore nei confronti dell' in forza del Controparte_3 principio di diritto elaborato in sede di legittimità, per il quale “In tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno (salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge), atteso che egli è estraneo al rapporto tra danneggiante-assicurato e l'assicuratore dello stesso, nè può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando l'assicurato chieda all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alle modalità di esecuzione della prestazione indennitaria (cfr. Corte di Cassazione n.
15039/2005; Corte di Cassazione n. 5306/2007; Corte di Cassazione n.
28834/2008). Soltanto l'assicurato è legittimato, pertanto, ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo-danneggiato, nei confronti del quale
l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, nè a titolo di responsabilità aquiliana (cfr. Corte di Cassazione, n. 9516/2007)”( Cass. Civ., sez. III, ordinanza
25 febbraio 2021, n. 5259). E ferma restando la previsione di cui all'art. 12 della
Legge n. 24/2017, si evidenzia come il decreto 15 dicembre 2023, n. 232, di cui al comma 6 dell'art. 10 della Legge Gelli-Bianco è entrato in vigore il 16.03.2024.
Conseguentemente, solo a partire dalla sua entrata in vigore può ritenersi applicabile la previsione di cui all'art. 12 delle Legge citata, in base al quale è ammissibile l'azione diretta del danneggiato nei confronti della Compagnia assicurativa al fine di sentirla condannare al pagamento diretto, in forza della normativa speciale, del risarcimento dei danni subiti dal paziente presso la struttura sanitaria assicurata. Invero, in base al principio tempus regit actum, considerata la natura strettamente processuale della norma di cui all'art. 12 della L. 24/2017, la stessa può applicarsi ai giudizi istaurati dopo la sua entrata in vigore.
Quanto al merito della domanda avanzata dall'attore nei confronti dell' CP_2
si osserva quanto segue.
[...]
Preliminarmente, deve precisarsi che secondo il principio di diritto enucleato dalla
Suprema Corte di Cassazione “Le norme sostanziali contenute nella L. n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli artt. 138 e 139 codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi” (Cass. Civ., Sent. N. 28994/2019). Nel caso di specie, i fatti per i quali è stata invocata la responsabilità risarcitoria risalgono al 2011. Deve, pertanto, escludersi che essi possano ritenersi regolati, sul piano del diritto sostanziale, dalla legge intervenuta nel 2012, dovendosi, piuttosto, discorrere di responsabilità contrattuale.
La domanda, come detto, va rigettata per quanto di ragione.
Decisiva – poiché ha restituito risultati univoci e altamente attendibili sul piano scientifico – è da ritenersi lʼattività istruttoria a carattere tecnico.
Analizzando il caso clinico sottoposto alla sua attenzione, sulla base dei documenti agli atti, di un esame della persona dellʼattore e dei referti specialistici i CCTTUU evidenziavano che “L'intervento di artrocentesi prevede, dopo il riscontro clinico di un probabile versamento intrarticolare, la detersione della cute con liquido antisettico,
l'utilizzo di guanti monouso sterili, di ago monouso sterile (di dimensioni variabili, mediamente di 1,00 mm.) innestato su una siringa anch'essa monouso sterile,
l'effettuare l'aspirazione del liquido presente in articolazione per valutarne la natura
e la quantità, a conferma della diagnosi clinica e a scopo terapeutico (riduzione della tensione intrarticolare e di conseguenza diminuzione della sintomatologia algica)”.
E a fronte delle doglianze attoree si rileva che il Collegio peritale ha, di converso, evidenziato l'adeguatezza delle cure apprestate.
Infatti, all'interno della relazione, alla luce della condivisibile ed attenta analisi riportata dagli esperti incaricati, secondo la letteratura scientifica ivi indicata, ciò che si evidenzia è che “trattandosi di quadro articolare caratterizzato da idrartro
(versamento sieroso intrarticolare) al ginocchio destro in esito di pregresso trauma, non meglio precisato, appariva – anche per le motivazioni sopra segnalate sulle finalità dell'artrocentesi – adeguata” e che “Sulla base degli atti disponibili e già prodotti nei fascicoli è desumibile che l'intervento sia stato effettuato correttamente.
Trattandosi di una pratica qualificabile come “pulita” e in assenza di flogosi settica, ovvero di precedente manipolazione invasiva sul ginocchio destro, come da linee guida non era prevista alcuna terapia antinfettiva preventiva o successiva al trattamento”. Ancora si legge nella consulenza: “Dovendo rispondere allegando criteri probabilistici, deve richiamarsi come l'attività posta in essere presso il P.O. di Milazzo sia stata eseguita in modo corretto;
tuttavia, malgrado si tratti di procedura priva di significativi rischi infettivi non può escludersi la ricorrenza di infezione articolare anche con ossequio a tutte le procedure atte a prevenire l'infezione articolare. Difatti, la detersione della cute con liquidi battericidi non sempre garantisce la totale asepsi della procedura infiltrativa, stante il fatto che l'attraversamento degli strati della cute con un mezzo che, seppur appuntito, presenta un calibro variabile compreso fra 0,5
a 1,2 mm. può causare l'introduzione, all'interno della cavità articolare, di materiale organico come cellule epidermiche, annessi piliferi e ghiandolari, con conseguente possibile flogosi settica articolare;
non può inoltre escludersi, posto che il paziente presentava aumentato rischio infettivo essendo affetto da diabete mellito, che l'artrite settica occorsa al ginocchio destro sia stata favorita da un non ottimale compenso glicometabolico ovvero dalla diffusione di processo infettivo presente in un altro ambito dell'organismo; ciò appare verosimile ancor più tenuto conto dell'assenza di processo infettivo al momento della seconda artrocentesi, eseguita in data
04.11.2011 dal dott. (vd. atto di citazione) e refertata in data 08.11.201”. CP_4
Specificamente, il Collegio continua la disamina ribadendo l'assenza di omissioni assistenziali e che “Trattandosi di eventuale complicanza non sempre prevenibile ovvero ancora di processo infettivo migrato da altra sede, non può rispondersi se non in termini dubitativi;
con ciò deve intendersi che un'eventuale terapia antibiotica – seppur non indicata e correttamente non prescritta – avrebbe potuto risolvere il processo infettivo ovvero prevenirlo, ancor più rilevando come già riportato nella risposta al precedente quesito, che alla data del 04.11.2011 il ginocchio destro dell'Italiano era esente da processi infettivi”.
Inoltre, in risposta ai rilievi critici formulati, il Collegio confermava le conclusioni in ordine all'assenza di responsabilità nelle cure prestate all'attore, evidenziando che “Il consulente di parte, sulla scorta della documentazione versata in atti, contesta le risultanze deduttive della bozza di consulenza ritenendo, senza alcun elemento a sostegno di ciò, se non il “post hoc”, che la prima artrocentesi eseguita in data
27.10.2011 avvenne in assenza di una medicazione preventiva con antisettico locale;
e ciò, secondo la ricostruzione del CTP, sarebbe l'elemento su cui basare l'assunto per cui a tale artrocentesi conseguì l'artrite settica sofferta dall'Italiano. Ciò, astrattamente, potrebbe anche avere un suo senso logico (seppur in assenza di elementi oggettivi a proprio sostegno), ma spiace richiamare come ciò cozzi con i risultati colturali eseguiti su successiva artrocentesi eseguita in data 05.11.2011, che evidenziarono come anche a tale epoca (quindi oltre una settimana dopo la precedente procedura) non sussistesse alcuna infezione articolare. In relazione alla contestata mancanza di consenso informato, deve segnalarsi come comunemente, specie all'epoca dei fatti, l'artrocentesi non veniva preceduta da consenso in forma scritta, e ciò si può desumere anche rilevando come a distanza di una settimana dalla prima artrocentesi del 27.10 il paziente si sottopose a seconda analoga procedura senza che in atti nulla attesti l'avvenuta informazione dei rischi o delle complicanze. In tale ottica non trovano analoga legittimità le contestazioni relative al periodo assistenziale fino al ricovero ospedaliero, in assenza di elementi oggettivi di presenza di artrite infettiva al ginocchio destro prima del ricovero del 09.11.2011”.
Nel caso di specie, i dati presenti in atti e nella documentazione prodotta non fanno emergere conclusioni di senso opposto anche alla luce degli indirizzi giurisprudenziali formulati in materia.
Sul punto, si rammenta che la presunzione di colpa dalla quale, ai sensi dellʼart.1218 c.c., è gravato il medico nei confronti del paziente che ne invochi la responsabilità professionale, può essere superata dal sanitario dimostrando che l'insuccesso dell'intervento sia dipeso da un evento imprevedibile e non prevenibile con l'uso dell'ordinaria diligenza da lui esigibile. È, pertanto, correttamente motivata la sentenza di merito la quale abbia escluso la responsabilità dei sanitari nel caso di infezione intraoperatoria…, quando sia stato accertato che l'intervento era indifferibile ed era stato correttamente eseguito» (Cass. n. 12274/11). Secondo un principio giurisprudenziale consolidato «in tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'attore deve provare l'esistenza del rapporto di cura, del danno e del nesso causale e solo allegare la colpa del medico, sul quale incombe l'onere di dimostrare che l'eventuale insuccesso dell'intervento, rispetto a quanto concordato o ragionevolmente attendibile, sia dipeso da causa a sé non imputabile».
Se il medico convenuto dimostri di avere operato e in generale di avere trattato il paziente con la diligenza richiesta nel particolare caso clinico, si deve escludere in capo a lui qualsiasi colpa per imperizia o negligenza e, con essa, la responsabilità.
È questo il principio a cui attenersi per la corretta soluzione del caso.
Naturalmente, all'ipotesi in cui il medico abbia provato la diligenza e la perizia del proprio operato è assimilabile (operando il principio di acquisizione probatoria) quella in cui dagli atti emerga comunque, positivamente, la corrispondenza della sua condotta al modello terapeutico in concreto adatto al caso clinico. In altri termini, non può evidentemente rilevare, in punto di diritto, che la configurabilità di un evento non evitabile sia stata ricavata dalla consulenza tecnica d'ufficio piuttosto che da elementi di prova desunti da mezzi istruttori richiesti ed espletati ad istanza della parte su cui grava l'onere probatorio. Infatti, il giudice può trarre dalla consulenza tecnica d'ufficio gli elementi di giudizio che egli ritenga di dover porre a fondamento della propria decisione, anche quando siano gli unici acquisiti al processo, ma comunque ritenuti determinanti, considerato inoltre che la consulenza tecnica può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazione ricavabile solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche (così, Cass. n. 12274/11, in motivazione, relativamente ad un caso di responsabilità sanitaria). Perché in un caso di infezione nosocomiale possa essere identificato un (eventuale) profilo di colpa in capo al chirurgo o al sanitario non è sufficiente il mero nesso di collegamento tra l'atto operatorio o terapeutico (antecedente causale mediato) e la sindrome infettiva
(causa immediata della lesione), dovendo emergere, positivamente, che il rischio infettivo era riconoscibile come tale dal chirurgo o dal sanitario secondo un criterio conforme al quadro professionale di appartenenza (omessa igienizzazione degli strumenti e dell'ambiente, emergenza e conoscenza di casi analoghi a cui non siano seguite contromisure idonee a contenere i pericoli). Non emergono, dagli elementi istruttori e in particolare dagli accertamenti a carattere tecnico, estremi di una
(ipotetica) responsabilità dei sanitari per omesse verifiche sulla sterilizzazione degli strumenti operati e degli ambienti – attività di regola non soggette alla sua competenza e non comprese nella sua sfera di controllo – e, in definitiva, gli estremi di una eventuale culpa in eligendo in relazione alla struttura: in proposito, va puntualizzato come nel caso specifico (patologia da infezione nosocomiale) non operano regole presuntive che consentano di affermare la responsabilità del sanitario che non dia una particolare prova liberatoria. Una responsabilità del sanitario, ancora, potrebbe essere affermata nell'ipotesi in cui esso non abbia correttamente diagnosticato l'infezione batterica insorta dopo l'intervento oppure non l'abbia tempestivamente e adeguatamente curata: evenienze, però, radicalmente escluse nel caso in esame. La tesi della normale responsabilità esclusiva della struttura sanitaria e della tendenziale irresponsabilità del personale medico nella ipotesi di infezione contratta in ambiente ospedaliero o clinico è avvalorata dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale quando venga accertata la natura nosocomiale di una infezione per la presenza di un batterio nell'ambiente ospedaliero, la responsabilità è da imputarsi alla struttura ospedaliera: in un caso in cui gli attori avevano citato in giudizio sia l'azienda sanitaria, sia il primario del reparto e i medici che lo avevano coadiuvato è stata affermata la responsabilità della struttura, mentre è stata negata quella dei sanitari, la cui colpa – consistita nell'avere mantenuto per un periodo prolungato un catetere per la somministrazione di farmaci – è stata ritenuta lieve, poiché essi avevano comunque provveduto alla corretta prevenzione antibiotica (v. Cass. n.
22379/12, in motivazione). È evidente come questi indirizzi portino ad escludere la responsabilità del sanitario nei casi in cui la patologia occasionata, ma solo mediatamente, dall'intervento non derivi direttamente dal suo operato, esente invece da profili di imperizia o negligenza, bensì da fattori causali ad esso esogeni ed estranei, quali una complicanza da infezione batterica non correlabile alle modalità o alla tecnica dell'intervento (una simile correlazione è stata esclusa dai consulenti d'ufficio) e ipoteticamente connessa invece con la condizione degli strumenti oppure degli ambienti clinici oppure infine con agenti contaminanti inavvertibili come tali. Nella specie, esclusa la sussistenza di una colpa in capo ai sanitari chiamati, la posizione e la – eventuale – responsabilità della struttura non vengono nemmeno in rilievo. Va ricordata la tesi per cui è esclusa la responsabilità finanche della sola struttura sanitaria nei casi di infezioni nosocomiali, quando la sindrome sia riconducibile ad un evento imprevisto e imprevedibile e l'intervento sia stato eseguito dai medici correttamente. In caso di prestazione professionale medico-chirurgica di routine, spetta al professionista superare la presunzione che le complicanze siano state determinate da omessa o insufficiente diligenza professionale o da imperizia, dimostrando che siano state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento. Perché la responsabilità sia esclusa non basta accertare l'insorgenza di “complicanze intraoperatorie”, ma deve emergere la loro eventuale imprevedibilità ed inevitabilità, nonché l'insussistenza del nesso causale tra la tecnica operatoria prescelta e l'insorgenza delle predette complicanze, unitamente all'adeguatezza delle tecniche scelte dal chirurgo per porvi rimedio (così, Cass. n. 20806/09). Di decisiva importanza, ai fini della corretta soluzione del caso, è la conclusione per cui l'infezione costituirebbe un evento imprevedibile e imprevedibile, così rientrando tra i fattori – a cui ha fatto riferimento la sentenza appena ricordata (Cass. n. 20806/09) – che escludono il nesso causale tra il tipo di intervento e la relativa tecnica di esecuzione e la complicanza infettiva. In sostanza, l'operato dei sanitari era stato condotto con diligenza, prudenza e perizia, per quanto attiene alle diverse fasi di diagnosi, di scelta del tipo di intervento, di tecnica esecutiva, di successiva terapia, volta anche a curare la patologia infettiva riscontrata. Pertanto, è esclusa la sussistenza di elementi di responsabilità a carico della struttura e dei sanitari chiamati. Le conclusioni del Collegio peritale, rese all'esito di un'accurata ricostruzione della patologia e della sua genesi, nonché di uno scrupoloso esame degli atti di causa e di una approfondita anamnesi risultano prive di vizi logici e vanno condivise.
Si rileva che non sussiste motivo alcuno per dissentire dalle conclusioni sopraesposte in quanto l'elaborato peritale ha esaminato approfonditamente ogni profilo tecnico della controversia, ha ampiamente motivato le conclusioni formulate e replicato attentamente a tutte le osservazioni delle parti. E aderendo alle conclusioni dei consulenti ed individuando in tal modo la fonte del proprio convincimento, così come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ.,
Sez 5, sent. n.7364 del 11.5.2012), il Giudicante esaurisce l'obbligo motivazionale senza che sia, pertanto, necessario analizzare dettagliatamente le contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che restano disattese in quanto compiutamente e in maniera convincente replicate dai consulenti dell'ufficio. Sul punto, in ordine alla valenza processuale del supporto fornito dalla CTU medico- legale, è d'uopo rammentare che qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. n. 12445/2020). Per la Suprema Corte, “il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi
a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, ma non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche
e tali, se fondate, da condurre a una decisione diversa da quella adottata. In particolare il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. n. 11081/2020). Alla luce di tutto quanto esposto, il rigetto della domanda dell'attore determina l'assorbimento di tutte le domande di manleva in questa sede formulate, specificando, quanto alla domanda di manleva avanzata dal RT nei confronti dell' , che si rileva l'avvenuto deposito dell'atto di rinuncia Controparte_3 alla stessa (con acclusa accettazione da parte della Compagnia), contenente la dichiarazione delle parti circa la totale compensazione delle spese di lite (con conseguente declaratoria della cessazione della materia del contendere tra le stesse).
Contr Quanto, poi, alla domanda di manleva esperita dall' nei confronti dell'
[...]
, si rileva il difetto di legittimazione passiva della stessa, attesa CP_3
l'allegata sottoscrizione di polizza assicurativa con altra compagnia, la
[...]
, come può evincersi dalla polizza prodotta dalla Controparte_16 stessa convenuta . CP_1
Sul governo delle spese del giudizio si osserva che, quanto alle spese sostenute dal terzo chiamato, deve confermarsi come nelle spese di lite il principio della soccombenza debba essere temperato dal principio di causalità, avuto particolare riguardo alle espansioni del giudizio suscitate con le chiamate in causa.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale espresso in sede di legittimità in tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia (non rileva se in via propria o impropria), in forza del principio di causazione (che unitamente a quello di soccombenza regola il riparto delle spese di lite), una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (Corte di Cassazione Civile, con la sentenza 5 novembre 2013, n. 24800). A tale regola fa eccezione la sola ipotesi in cui la chiamata in garanzia si palesi manifestamente infondata, posto che in tale ipotesi la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l'applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra loro, anche quando l'attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest'ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (Cass. civ., sez. sesta, ordinanza del 14.1.2021, n. 511).
Invero, il rimborso rimane a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si sia rivelata manifestamente infondata o palesemente arbitraria e concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (Cassazione civile, Sez. VI – 3, Ordinanza del 27-09-2021, n. 26082).
Pertanto, deve negarsi in caso di soccombenza la responsabilità per le spese di lite del terzo chiamato ove la chiamata del terzo da parte del convenuto - sulla base della prospettazione (ex ante) dei fatti allegati a base della domanda di parte attrice e delle difese della parte convenuta - risulti eccentrica rispetto all'oggetto della controversia o comunque manifestamente priva di fondatezza, preservando in tale ipotesi autonomia al rapporto instauratosi tra convenuto/chiamante e terzo chiamato per non essere realmente accessorio quest'ultimo rapporto a quello che ha originariamente acceso il processo, essendo stato invece posto in essere mediante un impulso processuale radicalmente privo di pertinenza/fondatezza
(Cassazione con ordinanza n. 6144 del 7 marzo 2024).
E la valutazione della sussistenza o meno di una condotta processuale temeraria, ossia della proposizione di una chiamata in causa su fondamenti manifestamente inconsistenti, è una valutazione di merito del contenuto della domanda proposta dal convenuto/chiamante in causa (Cass. n. 31889/2019).
Dal combinato disposto di tali principi si ricava che se la domanda di garanzia è assorbita (per rigetto della pretesa azionata nei confronti del chiamante) sarà il giudice a doverne valutare la palese arbitrarietà o meno, ai fini dell'imputazione (al chiamante o al soccombente) delle spese sostenute dal terzo chiamato (Cass. n.
23123/2023).
Ciò supporta anche la valutazione circa l'assenza dei presupposti per la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria formulata dall' Controparte_3 nei confronti del Dott. e dalla CP_6 Controparte_7 CP_7
nei confronti del Dott. , attesa Controparte_7 CP_5
l'insussistenza di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di un abuso del processo da parte dei sanitari chiamanti.
Invero, la pronuncia ex art. 96, co. 3, c.p.c. introduce nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia deflazionando il contenzioso ingiustificato. L'aver subito un'azione manifestamente infondata per mala fede o colpa grave, ovvero per inosservanza della normale prudenza nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 96 c.p.c., può configurare di per sé e secondo le circostanze del caso un danno risarcibile. Si è in sostanza inserita nel sistema una fattispecie di responsabilità da abuso del diritto d'azione ex ma solo se causativa di danno non patrimoniale, consistente nell'aver subito una iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario.
Nella specie, non si ravvisa una condotta ingiustificata con una pretestuosa chiamata in garanzia degli assicuratori, dovendosi ritenere le chiamate motivate dalle azioni giudiziarie a monte svolte.
Contr Quanto alla chiamata svolta dall' nei confronti dell' , Controparte_3 rilevata l'infondatezza della stessa in ragione della stipula di polizza con altro assicuratore, deve disporsi la condanna della prima alla rifusione delle spese.
Tutto ciò evidenziato, le spese sono liquidate secondo i principi di diritto richiamati ed in conformità al D.M. 55/2014, con riguardo ai giudizi innanzi al Tribunale
(valore indeterminabile-complessità bassa), ai valori medi, esclusa la fase istruttoria/trattazione, per un importo pari a € 5.810,00 oltre rimborso forfettario,
IVA, CPA se dovute per legge.
Quanto alle spese della CTU, le stesse devono rimanere definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice unico, Dott.
Paolo Petrolo, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice per le ragioni di cui in parte motiva;
- condanna l'attore alla rifusione delle spese di giudizio in favore della convenuta
, dei sanitari chiamati e delle compagnie assicurative CP_2 [...]
e Controparte_7 Controparte_7 [...]
per un Controparte_17 importo pari ad € 5.810,00 ciascuno, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute per legge;
Contr
- condanna l' di alla rifusione delle spese di giudizio in favore di CP_1
chiamata in garanzia, per un importo pari ad € 5.810,00, Controparte_3 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute per legge;
- rigetta le domande di condanna al risarcimento per lite temeraria avanzate da nei confronti del Dott. e da Controparte_3 Controparte_6 [...]
nei Controparte_7 confronti del Dott. ; Controparte_5
- dichiara la compensazione delle spese del giudizio tra e Controparte_4
l' dallo stesso chiamata;
Controparte_3 - dispone che le spese della CTU restino definitivamente a carico di parte attrice.
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Messina in data 27 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo Petrolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
Verbale di udienza (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 27 del mese di maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, Sez. 2 civile, Dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 3614/2015 R.G..
È comparso per parte attrice , l'Avv. Ferdinando Cortese che Parte_1 precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per parte convenuta, , l'Avv. Controparte_1
Naselli, su delega dell'Avv. Fiorillo, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per parte convenuta e terza chiamata dall' Controparte_2
, l'Avv. Francesco Irtolo, su delega degli Avv.ti Foglia e Controparte_3
Privitera, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per il terzo chiamato dall' , , l'Avv. CP_2 Controparte_4
Alessandra Processo che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per il terzo chiamato dall' , l'Avv. Controparte_5
anche su delega dell'Avv. Roselli, che precisa le conclusioni CP_5 riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per il terzo chiamato dall' Controparte_6
l'Avv. Francesco Amalfa che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. È comparso per la terza chiamata da Controparte_5 [...]
, l'Avv. Di Santo, Controparte_7 su delega dell'Avv. Romanelli, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per la terza chiamata da Controparte_4 [...]
l'Avv. Pierfranco De Luca Manaò, su delega dell'Avv. Controparte_8
Spagnolo, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per la terza chiamata dai sanitari e CP_4 CP_6 [...]
, l'Avv. Gambadauro, anche in sostituzione degli Avv.ti Delia e CP_3
Scarduelli, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
L'Avv. Cortese chiede il rinnovo della CTU.
Le altre parti si oppongono.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Messina, in persona del G.U. Dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3614/2015 R.G.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Ferdinando Cortese, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in (Studio Avv. Geatano Irrera), Via S. Sebastiano n. 19, giusta CP_1 procura in atti
PARTE ATTRICE
E
(P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Fiorillo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
, Corso Cavour n. 143, giusta procura in atti CP_1
PARTE CONVENUTA
(P.IVA , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Guido Foglia, Guglielmo Boursier Niutta ed Ezio Previtera, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Fra G. Melacrinò, giusta procura in atti PARTE CONVENUTA e
TERZA CHIAMATA da
[...]
[...]
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_9 C.F._2 dall'Avv. Alessandra Processo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milazzo, Via Cesare Battisti, 229, giusta procura in atti TERZO CHIAMATO da
Controparte_5
[...]
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli
[...] C.F._3
Avv.ti Antonia La Cava e Adele Roselli, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Natale Arena sito in , V.le P.pe Umberto n.79/D CP_1 is.238/C, giusta procura in atti TERZO CHIAMATO da
CP_2
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_6 C.F._4 dall'Avv. Francesco Amalfa, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
, Centonze, 137 (studio Avv. A. Catalioto), giusta procura in atti CP_1
TERZO CHIAMATO da
[...]
[...]
Parte_2
(P.IVA ), in persona del legale
[...] P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Romanelli, elettivamente domiciliata nello studio e presso l'Avv. Sara Scotto Di Liquori in , V.le Annunziata “Complesso La Sorgente” n. 85, CP_1 giusta procura in atti TERZA CHIAMATA da
[...]
[...]
RAPPRESENTANZA Controparte_10
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_11 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo, ed elettivamente domiciliata in via Università n. 8, presso lo studio CP_1 dell'Avv. Pierfranco De Luca Manaò, giusta procura in atti TERZA CHIAMATA da
[...]
[...]
[...]
(P.IVA ) in persona del legale Controparte_12 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Scarduelli, Nicolò d'Elia e Felice Gambadauro presso il cui studio è elettivamente domiciliata in via San Filippo Bianchi 9, giusta CP_1 procura in atti TERZA CHIAMATA da
e Controparte_4 Controparte_6
Oggetto: responsabilità medica Conclusioni: come da discussione orale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
l' e l' , CP_2 Controparte_13 al fine di ottenere la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non
(biologico, morale, esistenziale e alla vita di relazione), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sino al soddisfo, per l'evento di seguito rappresentato.
Nello specifico, a sostegno della domanda, parte attrice deduceva che:
- in data 27.10.2011 si recava presso il P.S. di Milazzo per la comparsa di gonalgia bilaterale destra in assenza di traumi scatenanti e veniva sottoposto a visita ortopedica ed informato della presenza di liquido all'interno dell'articolazione del ginocchio destro, per cui il sanitario di turno, Dott.
(senza firma di alcun modulo di consenso informativo ed Controparte_6 in assenza di una medicazione preventiva con antisettico locale), eseguiva artrocentesi evacua di circa 100 cc di liquido sieroso, prescrivendo terapia antinfiammatoria, crioterapia e arto in scarico;
- in serata, tuttavia, l'attore lamentava l'acuirsi del dolore, pertanto, il giorno successivo tornava presso il medesimo reparto dove veniva esclusivamente prescritta altra terapia medica antinfiammatoria, ma non antibiotica dal
Dott. ; Controparte_5
- in data 30.10.2011 l'attore notava per la prima volta la comparsa di febbre moderata, per tale motivo, in data 02.11.2011, stante la presenza di segni di flogosi locale (ginocchio caldo, dolente, gonfio, con impotenza funzionale), tornava all'attenzione degli ortopedici del nosocomio che riscontravano la presenza di "gonalgia dx da artrosi vara in stato febbrile" e prescrivevano l'esecuzione di esami ematochimici e terapia antidolorifica (Targin). Gli esami ematochimici condotti in data 04.11.11 mostravano una leucocitosi neutrofila (GB 15.500/mmc con 78,5% di Neutrofili), con importante elevazione degli indici di flogosi (VES 90 mm, PCR 38,55 mg/dl), per cui l'attore eseguiva un nuovo controllo ortopedico ambulatoriale con il Dott.
, durante il quale veniva eseguito un esame Rx ed un Controparte_4 prelievo di liquido sinoviale per esame colturale, risultato negativo;
- per il persistere dell'ipertermia, con picchi di 40°C, in data 08.11.2011 ed il giorno successivo, tornava presso l' dove, per la Controparte_14 comparsa di un diffuso edema a tutto l'arto inferiore destro, estremamente dolente, veniva ipotizzata la presenza di una trombosi venosa profonda, esclusa tuttavia dalla visita chirurgica vascolare eseguita nella stessa data.
Per tale motivo l'odierno attore si recava presso il reparto di malattie infettive dell'Ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto dove venivano eseguiti accertamenti clinici e strumentali che consentivano di riscontrare diagnosi di "artrite settica di ginocchio dx da ST AU";
- durante tale ricovero infatti si evidenziava una febbre costante a fronte della terapia antibiotica poli farmacologica, con incremento marcato degli indici di flogosi (VES 104 mm, PCR 78 mg/dl) e presenza all'esame colturale
(14.11.2011) di YL Aureus;
- in data 25.11.2011 l'Italiano veniva trasferito presso il reparto di Ortopedia dell'Ospedale di Sant'Agata di Militello dove, in data 28.11.11, eseguiva intervento di sinoviectomia per via artrotomica, con drenaggio di
"abbondante liquido purulento", rimanendo degente sino al 14.12.2011. Nel prosieguo, venivano eseguiti continua terapia antibiotica ed accertamenti clinico-strumentali (tra cui un esame RM del gennaio 2012 che mostrava la presenza di una raccolta fluida ascessuale che occludeva la rima articolare femoro-tibiale esterna, con degenerazione del profilo corticale e dei capi ossei interessati, compatibile con "artrite settica femoro-tibiale mediale con coinvolgimento infiammatorio infettivo di tipo osteomielitico dei capi ossei contrapposti") con gonfiore recidivante, dolore e limitazione funzionale ingravescente del ginocchio;
- nel febbraio del 2012 si ricoverava presso l'Istituto Codivilla Parte_1
Putti di Cortina con diagnosi di artrite settica di ginocchio destro ed eseguiva cicli di infiltrazioni con antibiotico e terapia per via sistemica, grazie alla quale, dopo i tre ricoveri eseguiti (02.02.2012/24.02.2012;
29.03.2012/14.04.2012; 21.05.2012/07.06.2012), si otteneva la guarigione dalla fase acuta della malattia osteomielitica;
- successivamente, a seguito ulteriori accertamenti clinici, tra cui un esame scintigrafico, si evidenziava persistenza di reazione flogistica come da flogosi asettica del ginocchio e alla luce della relazione di consulenza medico-legale di parte del dott. , lamentava: “esiti algo-disfunzionali di Parte_3 artrite settica di ginocchio destro da ST AU con osteomielite cronica a carico dell'articolazione femoro – tibiale del ginocchio destro”, con riconoscimento di una invalidità temporanea biologica assoluta di gg. 110 e una inabilità temporanea biologica parziale di ulteriori gg. 200, oltre a una percentuale di danno biologico di natura permanente non inferiore al 30%.
Alla luce di quanto premesso, l'attore lamentava la responsabilità da inadempimento ed errata diagnosi e cura da parte dei sanitari (ortopedici) Contr dell'U.O.C. del nosocomio di Milazzo all' Controparte_15 convenuta, sanitari intervenuti ogni qual volta l'attore aveva lamentato i tipici segni della “flogosi locale con associata iperpioressia”, i quali avrebbero omesso di attuare una terapia antibiotica a largo spettro, favorendo il proliferare dei germi che determinavano la colonizzazione dell'articolazione del ginocchio e la “osteomielite Contr cronica”. Contestualmente, l'attore riferiva che all'epoca dei fatti l' di CP_1 era coperta da polizza assicurativa stipulata con la e che, Controparte_3
Contr rigettata l'ipotesi transattiva da parte dell' l'attore richiedeva, ai fini della procedibilità, la mediazione, esitata negativamente, sicché questi formulava domanda di risarcimento del danno, con richiesta di condanna alle spese, competenze e onorari del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Con atto del 10.11.2015 si costituiva in giudizio la Controparte_3 convenuta che eccepiva, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva dell'attore per l'azione direttamente esperita dallo stesso nei confronti della compagnia, non intercorrendo alcun rapporto diretto tra l'attore e la stessa, chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda di indennizzo e manleva eventualmente svolta dall' assicurata e, in via gradata, l'esclusione CP_2 e/o la riduzione e/o limitazione dell'eventuale obbligo indennitario, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa e rimborso spese generali.
Con atto di data 11.11.2015 si costituiva in giudizio l' che deduceva, CP_2 nel merito, l'infondatezza della domanda di parte attrice, assumendo di avere rispettato i protocolli previsti per gli interventi e le cure in concreto prestate, negando le contestazioni di controparte circa la mancata prestazione del proprio consenso agli interventi eseguiti e le omesse medicazioni preventive con antisettico locale e terapie antibiotiche a largo spettro. Contestualmente, l'Azienda convenuta agiva in regresso in via anticipata nei confronti dei sanitari che ebbero in cura l'attore, formulando, quindi, domanda di chiamata in causa degli stessi (Dott.ri
, e nonché della Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
Compagnia assicurativa , al fine di tenere indenne Controparte_3
l' da ogni condanna derivante dall'esito del giudizio, con vittoria di spese e CP_1 compensi.
Autorizzata l'integrazione del contraddittorio, si costituivano in giudizio i sanitari e la compagnia assicurativa che, con atto del 27.10.2016, eccepiva, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che la polizza n. ITOMM1301607 Contr allegata in atti dall' non risultava sottoscritta dalla stessa chiamata, ma da
, con sede in Dublino (Irlanda) e codice Controparte_16 iscrizione IVASS n. I.00132, quindi da soggetto giuridico diverso rispetto alla chiamata (avente sede legale nel Regno Unito, con codice iscrizione IVASS n.
I00103), richiamando, in ogni caso, in via subordinata, i limiti e le condizioni di garanzia previste in polizza, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa e rimborso di spese generali.
Con comparsa del 28.10.2016 si costituiva in giudizio il Dott. , Controparte_4 il quale, preliminarmente, formulava domanda di chiamata in garanzia nei confronti dell' (polizza Controparte_13
n. ITOMM11B1013023C000) e della Zurich Insurance P.L.C., Rappresentanza generale per l'Italia (polizza n. 368A2900), rilevando l'inammissibilità della Contr chiamata dell' (fondata sulla sola azione di regresso), posto che l' aveva CP_1 chiesto espressamente di essere manlevata dalla Compagnia assicuratrice, così perdendo il diritto di regresso verso i sanitari. Nel merito, il sanitario chiamato escludeva ogni comportamento commissivo e/o omissivo in relazione all'infezione occorsa a seguito di artrocentesi del 27.10.2011, deducendo di avere operato nel rispetto delle norme e dei protocolli, secondo diligenza, chiedendo, quindi, il rigetto delle domande, con vittoria di spese e compensi di causa. Con atto del 31.10.2016 si costituiva il Dott. il quale deduceva Controparte_6
l'infondatezza della pretesa attorea e dell'azione di regresso anticipata esperita Contr dall' visto che l'unica convenuta in giudizio dall'attore era l' Controparte_1
e attesa l'insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità in capo allo stesso ex artt. art. 2055 e 2043 c.c.. In particolare, richiamando l'art. 3 comma 1 della L.
189/2012 ed il regime di responsabilità aquiliana, eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento per l'inutile decorso del termine quinquennale dalla data del sinistro (27 ottobre 2011), chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda di regresso, ed in via subordinata di graduare la misura del risarcimento, sulla scorta della misura della responsabilità di ciascuno, con vittoria di spese e compensi difensivi, formulando domanda di chiamata in garanzia della
(polizza n. IT0MM1100725). Controparte_3
Con atto del 31.10.2016 si costituiva in giudizio il Dott. , il quale, Controparte_5 in via preliminare, chiamava in garanzia la compagnia assicurativa
[...]
(polizza Controparte_7
n. 2014RCG00065-640118), chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda Contr dell' e, in via subordinata, di ritenere minimo e/o irrilevante il proprio apporto causale, assumendo la correttezza del proprio operato, con vittoria di spese e compensi.
Quindi, nel corso del giudizio, veniva autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle compagnie assicurative chiamate dai sanitari sopra menzionati.
Con atto del 14.06.2017 si costituiva la
[...]
che, associandosi alle difese del Controparte_7 sanitario chiamante, eccepiva, comunque, la carenza di legittimazione passiva e l'inoperatività della polizza collettiva stipulata, atteso che la stessa veniva prestata a condizione che per i danni l'assicurato venisse dichiarato responsabile per colpa grave con sentenza dell'Autorità Ordinaria, Civile o Penale e/o della Corte dei Conti.
Nello specifico, chiedeva dichiararsi la carenza di legittimazione passiva e/o l'improponibilità della domanda e ciò ai sensi delle garanzie e condizioni di polizza;
conseguentemente di respingere la richiesta di manleva con consequenziale provvedimento la lite temeraria, con vittoria di spese, competenze ed accessori.
Con atto del 25.09.2017 si costituiva in giudizio , chiamata Controparte_3 dal Dott. che eccepiva l'inoperatività della polizza stipulata a Controparte_4 sola copertura per responsabilità da colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato della Corte dei Conti, e, di converso, l'operatività dell'altra polizza stipulata dal sanitario con la della quale l'assicurato non Controparte_8 avrebbe dato alcuna notizia ai sensi di polizza. In particolare, deduceva che il Dott.
aveva rivolto domanda di manleva nei confronti della stessa sulla base CP_4 della Polizza n. ITOMM11B1013023C000, con effetto dal 30.06.2014. Nel merito, si associava alle difese del sanitario chiamato, deducendo la necessità di accertare e dichiarare il grado di responsabilità propria imputabile ad ogni singolo convenuto, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Con atto del 25.09.2017 si costituiva Controparte_17
che eccepiva l'improponibilità/nullità della
[...] domanda attorea in quanto asseritamente viziata da una radicale genericità, la prescrizione del diritto al risarcimento per l'inutile decorso del termine quinquennale e la esclusiva responsabilità della struttura, la cui domanda di rivalsa/regresso non avrebbe potuto essere proposta in questa sede, ma dinanzi alla Corte dei Conti. Inoltre, deduceva l'inoperatività della polizza stipulata dal Dott.
n. 368A2900 (successivamente sostituita dalla polizza n. 368A5114), per CP_4 inefficacia temporale, l'operatività a secondo rischio, rispetto a quelle stipulate dal Contr Dott. e dall' di con la e, in ogni caso, CP_4 CP_1 Controparte_3 la copertura dei soli danni cagionati dall'Assicurato, con esclusione di qualsiasi responsabilità in via di solidarietà e nei limiti fissati nella polizza. In ogni caso, associandosi alle difese del sanitario, chiedeva, in subordine l'accertamento della quota di responsabilità ascrivibile ad ognuno dei soggetti coinvolti, con vittoria di spese e compensi professionali.
Con atto del 16.10.2017 si costituiva , chiamata dal Dott. Controparte_3
la quale eccepiva l'inoperatività della polizza (della quale indicava CP_6
l'effettivo n. , operante per la sola responsabilità per CodiceFiscale_5 colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato della Corte dei Conti, chiedendo quindi il rigetto integrale della domanda di manleva, con estromissione dal presente giudizio, con tutti i provvedimenti conseguenti, anche in punto di vittoria delle spese di lite e tenuto conto della temerarietà dell'azione di manleva.
Nel merito, associandosi alle difese del sanitario, chiedeva, nell'eventualità, di dichiarare il grado di responsabilità propria imputabile ad ogni singolo convenuto.
Successivamente, a seguito del deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e note scritte delle parti, veniva disposto con provvedimento del 14.01.2023
l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio e nominato apposito collegio peritale. Così istruita documentalmente, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 27.05.2025 per discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c..
La domanda attorea non può essere accolta.
Nello specifico, non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno formulata dall'attore nei confronti dell' in forza del Controparte_3 principio di diritto elaborato in sede di legittimità, per il quale “In tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno (salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge), atteso che egli è estraneo al rapporto tra danneggiante-assicurato e l'assicuratore dello stesso, nè può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando l'assicurato chieda all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alle modalità di esecuzione della prestazione indennitaria (cfr. Corte di Cassazione n.
15039/2005; Corte di Cassazione n. 5306/2007; Corte di Cassazione n.
28834/2008). Soltanto l'assicurato è legittimato, pertanto, ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo-danneggiato, nei confronti del quale
l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, nè a titolo di responsabilità aquiliana (cfr. Corte di Cassazione, n. 9516/2007)”( Cass. Civ., sez. III, ordinanza
25 febbraio 2021, n. 5259). E ferma restando la previsione di cui all'art. 12 della
Legge n. 24/2017, si evidenzia come il decreto 15 dicembre 2023, n. 232, di cui al comma 6 dell'art. 10 della Legge Gelli-Bianco è entrato in vigore il 16.03.2024.
Conseguentemente, solo a partire dalla sua entrata in vigore può ritenersi applicabile la previsione di cui all'art. 12 delle Legge citata, in base al quale è ammissibile l'azione diretta del danneggiato nei confronti della Compagnia assicurativa al fine di sentirla condannare al pagamento diretto, in forza della normativa speciale, del risarcimento dei danni subiti dal paziente presso la struttura sanitaria assicurata. Invero, in base al principio tempus regit actum, considerata la natura strettamente processuale della norma di cui all'art. 12 della L. 24/2017, la stessa può applicarsi ai giudizi istaurati dopo la sua entrata in vigore.
Quanto al merito della domanda avanzata dall'attore nei confronti dell' CP_2
si osserva quanto segue.
[...]
Preliminarmente, deve precisarsi che secondo il principio di diritto enucleato dalla
Suprema Corte di Cassazione “Le norme sostanziali contenute nella L. n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli artt. 138 e 139 codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi” (Cass. Civ., Sent. N. 28994/2019). Nel caso di specie, i fatti per i quali è stata invocata la responsabilità risarcitoria risalgono al 2011. Deve, pertanto, escludersi che essi possano ritenersi regolati, sul piano del diritto sostanziale, dalla legge intervenuta nel 2012, dovendosi, piuttosto, discorrere di responsabilità contrattuale.
La domanda, come detto, va rigettata per quanto di ragione.
Decisiva – poiché ha restituito risultati univoci e altamente attendibili sul piano scientifico – è da ritenersi lʼattività istruttoria a carattere tecnico.
Analizzando il caso clinico sottoposto alla sua attenzione, sulla base dei documenti agli atti, di un esame della persona dellʼattore e dei referti specialistici i CCTTUU evidenziavano che “L'intervento di artrocentesi prevede, dopo il riscontro clinico di un probabile versamento intrarticolare, la detersione della cute con liquido antisettico,
l'utilizzo di guanti monouso sterili, di ago monouso sterile (di dimensioni variabili, mediamente di 1,00 mm.) innestato su una siringa anch'essa monouso sterile,
l'effettuare l'aspirazione del liquido presente in articolazione per valutarne la natura
e la quantità, a conferma della diagnosi clinica e a scopo terapeutico (riduzione della tensione intrarticolare e di conseguenza diminuzione della sintomatologia algica)”.
E a fronte delle doglianze attoree si rileva che il Collegio peritale ha, di converso, evidenziato l'adeguatezza delle cure apprestate.
Infatti, all'interno della relazione, alla luce della condivisibile ed attenta analisi riportata dagli esperti incaricati, secondo la letteratura scientifica ivi indicata, ciò che si evidenzia è che “trattandosi di quadro articolare caratterizzato da idrartro
(versamento sieroso intrarticolare) al ginocchio destro in esito di pregresso trauma, non meglio precisato, appariva – anche per le motivazioni sopra segnalate sulle finalità dell'artrocentesi – adeguata” e che “Sulla base degli atti disponibili e già prodotti nei fascicoli è desumibile che l'intervento sia stato effettuato correttamente.
Trattandosi di una pratica qualificabile come “pulita” e in assenza di flogosi settica, ovvero di precedente manipolazione invasiva sul ginocchio destro, come da linee guida non era prevista alcuna terapia antinfettiva preventiva o successiva al trattamento”. Ancora si legge nella consulenza: “Dovendo rispondere allegando criteri probabilistici, deve richiamarsi come l'attività posta in essere presso il P.O. di Milazzo sia stata eseguita in modo corretto;
tuttavia, malgrado si tratti di procedura priva di significativi rischi infettivi non può escludersi la ricorrenza di infezione articolare anche con ossequio a tutte le procedure atte a prevenire l'infezione articolare. Difatti, la detersione della cute con liquidi battericidi non sempre garantisce la totale asepsi della procedura infiltrativa, stante il fatto che l'attraversamento degli strati della cute con un mezzo che, seppur appuntito, presenta un calibro variabile compreso fra 0,5
a 1,2 mm. può causare l'introduzione, all'interno della cavità articolare, di materiale organico come cellule epidermiche, annessi piliferi e ghiandolari, con conseguente possibile flogosi settica articolare;
non può inoltre escludersi, posto che il paziente presentava aumentato rischio infettivo essendo affetto da diabete mellito, che l'artrite settica occorsa al ginocchio destro sia stata favorita da un non ottimale compenso glicometabolico ovvero dalla diffusione di processo infettivo presente in un altro ambito dell'organismo; ciò appare verosimile ancor più tenuto conto dell'assenza di processo infettivo al momento della seconda artrocentesi, eseguita in data
04.11.2011 dal dott. (vd. atto di citazione) e refertata in data 08.11.201”. CP_4
Specificamente, il Collegio continua la disamina ribadendo l'assenza di omissioni assistenziali e che “Trattandosi di eventuale complicanza non sempre prevenibile ovvero ancora di processo infettivo migrato da altra sede, non può rispondersi se non in termini dubitativi;
con ciò deve intendersi che un'eventuale terapia antibiotica – seppur non indicata e correttamente non prescritta – avrebbe potuto risolvere il processo infettivo ovvero prevenirlo, ancor più rilevando come già riportato nella risposta al precedente quesito, che alla data del 04.11.2011 il ginocchio destro dell'Italiano era esente da processi infettivi”.
Inoltre, in risposta ai rilievi critici formulati, il Collegio confermava le conclusioni in ordine all'assenza di responsabilità nelle cure prestate all'attore, evidenziando che “Il consulente di parte, sulla scorta della documentazione versata in atti, contesta le risultanze deduttive della bozza di consulenza ritenendo, senza alcun elemento a sostegno di ciò, se non il “post hoc”, che la prima artrocentesi eseguita in data
27.10.2011 avvenne in assenza di una medicazione preventiva con antisettico locale;
e ciò, secondo la ricostruzione del CTP, sarebbe l'elemento su cui basare l'assunto per cui a tale artrocentesi conseguì l'artrite settica sofferta dall'Italiano. Ciò, astrattamente, potrebbe anche avere un suo senso logico (seppur in assenza di elementi oggettivi a proprio sostegno), ma spiace richiamare come ciò cozzi con i risultati colturali eseguiti su successiva artrocentesi eseguita in data 05.11.2011, che evidenziarono come anche a tale epoca (quindi oltre una settimana dopo la precedente procedura) non sussistesse alcuna infezione articolare. In relazione alla contestata mancanza di consenso informato, deve segnalarsi come comunemente, specie all'epoca dei fatti, l'artrocentesi non veniva preceduta da consenso in forma scritta, e ciò si può desumere anche rilevando come a distanza di una settimana dalla prima artrocentesi del 27.10 il paziente si sottopose a seconda analoga procedura senza che in atti nulla attesti l'avvenuta informazione dei rischi o delle complicanze. In tale ottica non trovano analoga legittimità le contestazioni relative al periodo assistenziale fino al ricovero ospedaliero, in assenza di elementi oggettivi di presenza di artrite infettiva al ginocchio destro prima del ricovero del 09.11.2011”.
Nel caso di specie, i dati presenti in atti e nella documentazione prodotta non fanno emergere conclusioni di senso opposto anche alla luce degli indirizzi giurisprudenziali formulati in materia.
Sul punto, si rammenta che la presunzione di colpa dalla quale, ai sensi dellʼart.1218 c.c., è gravato il medico nei confronti del paziente che ne invochi la responsabilità professionale, può essere superata dal sanitario dimostrando che l'insuccesso dell'intervento sia dipeso da un evento imprevedibile e non prevenibile con l'uso dell'ordinaria diligenza da lui esigibile. È, pertanto, correttamente motivata la sentenza di merito la quale abbia escluso la responsabilità dei sanitari nel caso di infezione intraoperatoria…, quando sia stato accertato che l'intervento era indifferibile ed era stato correttamente eseguito» (Cass. n. 12274/11). Secondo un principio giurisprudenziale consolidato «in tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'attore deve provare l'esistenza del rapporto di cura, del danno e del nesso causale e solo allegare la colpa del medico, sul quale incombe l'onere di dimostrare che l'eventuale insuccesso dell'intervento, rispetto a quanto concordato o ragionevolmente attendibile, sia dipeso da causa a sé non imputabile».
Se il medico convenuto dimostri di avere operato e in generale di avere trattato il paziente con la diligenza richiesta nel particolare caso clinico, si deve escludere in capo a lui qualsiasi colpa per imperizia o negligenza e, con essa, la responsabilità.
È questo il principio a cui attenersi per la corretta soluzione del caso.
Naturalmente, all'ipotesi in cui il medico abbia provato la diligenza e la perizia del proprio operato è assimilabile (operando il principio di acquisizione probatoria) quella in cui dagli atti emerga comunque, positivamente, la corrispondenza della sua condotta al modello terapeutico in concreto adatto al caso clinico. In altri termini, non può evidentemente rilevare, in punto di diritto, che la configurabilità di un evento non evitabile sia stata ricavata dalla consulenza tecnica d'ufficio piuttosto che da elementi di prova desunti da mezzi istruttori richiesti ed espletati ad istanza della parte su cui grava l'onere probatorio. Infatti, il giudice può trarre dalla consulenza tecnica d'ufficio gli elementi di giudizio che egli ritenga di dover porre a fondamento della propria decisione, anche quando siano gli unici acquisiti al processo, ma comunque ritenuti determinanti, considerato inoltre che la consulenza tecnica può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazione ricavabile solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche (così, Cass. n. 12274/11, in motivazione, relativamente ad un caso di responsabilità sanitaria). Perché in un caso di infezione nosocomiale possa essere identificato un (eventuale) profilo di colpa in capo al chirurgo o al sanitario non è sufficiente il mero nesso di collegamento tra l'atto operatorio o terapeutico (antecedente causale mediato) e la sindrome infettiva
(causa immediata della lesione), dovendo emergere, positivamente, che il rischio infettivo era riconoscibile come tale dal chirurgo o dal sanitario secondo un criterio conforme al quadro professionale di appartenenza (omessa igienizzazione degli strumenti e dell'ambiente, emergenza e conoscenza di casi analoghi a cui non siano seguite contromisure idonee a contenere i pericoli). Non emergono, dagli elementi istruttori e in particolare dagli accertamenti a carattere tecnico, estremi di una
(ipotetica) responsabilità dei sanitari per omesse verifiche sulla sterilizzazione degli strumenti operati e degli ambienti – attività di regola non soggette alla sua competenza e non comprese nella sua sfera di controllo – e, in definitiva, gli estremi di una eventuale culpa in eligendo in relazione alla struttura: in proposito, va puntualizzato come nel caso specifico (patologia da infezione nosocomiale) non operano regole presuntive che consentano di affermare la responsabilità del sanitario che non dia una particolare prova liberatoria. Una responsabilità del sanitario, ancora, potrebbe essere affermata nell'ipotesi in cui esso non abbia correttamente diagnosticato l'infezione batterica insorta dopo l'intervento oppure non l'abbia tempestivamente e adeguatamente curata: evenienze, però, radicalmente escluse nel caso in esame. La tesi della normale responsabilità esclusiva della struttura sanitaria e della tendenziale irresponsabilità del personale medico nella ipotesi di infezione contratta in ambiente ospedaliero o clinico è avvalorata dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale quando venga accertata la natura nosocomiale di una infezione per la presenza di un batterio nell'ambiente ospedaliero, la responsabilità è da imputarsi alla struttura ospedaliera: in un caso in cui gli attori avevano citato in giudizio sia l'azienda sanitaria, sia il primario del reparto e i medici che lo avevano coadiuvato è stata affermata la responsabilità della struttura, mentre è stata negata quella dei sanitari, la cui colpa – consistita nell'avere mantenuto per un periodo prolungato un catetere per la somministrazione di farmaci – è stata ritenuta lieve, poiché essi avevano comunque provveduto alla corretta prevenzione antibiotica (v. Cass. n.
22379/12, in motivazione). È evidente come questi indirizzi portino ad escludere la responsabilità del sanitario nei casi in cui la patologia occasionata, ma solo mediatamente, dall'intervento non derivi direttamente dal suo operato, esente invece da profili di imperizia o negligenza, bensì da fattori causali ad esso esogeni ed estranei, quali una complicanza da infezione batterica non correlabile alle modalità o alla tecnica dell'intervento (una simile correlazione è stata esclusa dai consulenti d'ufficio) e ipoteticamente connessa invece con la condizione degli strumenti oppure degli ambienti clinici oppure infine con agenti contaminanti inavvertibili come tali. Nella specie, esclusa la sussistenza di una colpa in capo ai sanitari chiamati, la posizione e la – eventuale – responsabilità della struttura non vengono nemmeno in rilievo. Va ricordata la tesi per cui è esclusa la responsabilità finanche della sola struttura sanitaria nei casi di infezioni nosocomiali, quando la sindrome sia riconducibile ad un evento imprevisto e imprevedibile e l'intervento sia stato eseguito dai medici correttamente. In caso di prestazione professionale medico-chirurgica di routine, spetta al professionista superare la presunzione che le complicanze siano state determinate da omessa o insufficiente diligenza professionale o da imperizia, dimostrando che siano state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento. Perché la responsabilità sia esclusa non basta accertare l'insorgenza di “complicanze intraoperatorie”, ma deve emergere la loro eventuale imprevedibilità ed inevitabilità, nonché l'insussistenza del nesso causale tra la tecnica operatoria prescelta e l'insorgenza delle predette complicanze, unitamente all'adeguatezza delle tecniche scelte dal chirurgo per porvi rimedio (così, Cass. n. 20806/09). Di decisiva importanza, ai fini della corretta soluzione del caso, è la conclusione per cui l'infezione costituirebbe un evento imprevedibile e imprevedibile, così rientrando tra i fattori – a cui ha fatto riferimento la sentenza appena ricordata (Cass. n. 20806/09) – che escludono il nesso causale tra il tipo di intervento e la relativa tecnica di esecuzione e la complicanza infettiva. In sostanza, l'operato dei sanitari era stato condotto con diligenza, prudenza e perizia, per quanto attiene alle diverse fasi di diagnosi, di scelta del tipo di intervento, di tecnica esecutiva, di successiva terapia, volta anche a curare la patologia infettiva riscontrata. Pertanto, è esclusa la sussistenza di elementi di responsabilità a carico della struttura e dei sanitari chiamati. Le conclusioni del Collegio peritale, rese all'esito di un'accurata ricostruzione della patologia e della sua genesi, nonché di uno scrupoloso esame degli atti di causa e di una approfondita anamnesi risultano prive di vizi logici e vanno condivise.
Si rileva che non sussiste motivo alcuno per dissentire dalle conclusioni sopraesposte in quanto l'elaborato peritale ha esaminato approfonditamente ogni profilo tecnico della controversia, ha ampiamente motivato le conclusioni formulate e replicato attentamente a tutte le osservazioni delle parti. E aderendo alle conclusioni dei consulenti ed individuando in tal modo la fonte del proprio convincimento, così come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ.,
Sez 5, sent. n.7364 del 11.5.2012), il Giudicante esaurisce l'obbligo motivazionale senza che sia, pertanto, necessario analizzare dettagliatamente le contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che restano disattese in quanto compiutamente e in maniera convincente replicate dai consulenti dell'ufficio. Sul punto, in ordine alla valenza processuale del supporto fornito dalla CTU medico- legale, è d'uopo rammentare che qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. n. 12445/2020). Per la Suprema Corte, “il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi
a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, ma non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche
e tali, se fondate, da condurre a una decisione diversa da quella adottata. In particolare il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. n. 11081/2020). Alla luce di tutto quanto esposto, il rigetto della domanda dell'attore determina l'assorbimento di tutte le domande di manleva in questa sede formulate, specificando, quanto alla domanda di manleva avanzata dal RT nei confronti dell' , che si rileva l'avvenuto deposito dell'atto di rinuncia Controparte_3 alla stessa (con acclusa accettazione da parte della Compagnia), contenente la dichiarazione delle parti circa la totale compensazione delle spese di lite (con conseguente declaratoria della cessazione della materia del contendere tra le stesse).
Contr Quanto, poi, alla domanda di manleva esperita dall' nei confronti dell'
[...]
, si rileva il difetto di legittimazione passiva della stessa, attesa CP_3
l'allegata sottoscrizione di polizza assicurativa con altra compagnia, la
[...]
, come può evincersi dalla polizza prodotta dalla Controparte_16 stessa convenuta . CP_1
Sul governo delle spese del giudizio si osserva che, quanto alle spese sostenute dal terzo chiamato, deve confermarsi come nelle spese di lite il principio della soccombenza debba essere temperato dal principio di causalità, avuto particolare riguardo alle espansioni del giudizio suscitate con le chiamate in causa.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale espresso in sede di legittimità in tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia (non rileva se in via propria o impropria), in forza del principio di causazione (che unitamente a quello di soccombenza regola il riparto delle spese di lite), una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (Corte di Cassazione Civile, con la sentenza 5 novembre 2013, n. 24800). A tale regola fa eccezione la sola ipotesi in cui la chiamata in garanzia si palesi manifestamente infondata, posto che in tale ipotesi la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l'applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra loro, anche quando l'attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest'ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (Cass. civ., sez. sesta, ordinanza del 14.1.2021, n. 511).
Invero, il rimborso rimane a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si sia rivelata manifestamente infondata o palesemente arbitraria e concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (Cassazione civile, Sez. VI – 3, Ordinanza del 27-09-2021, n. 26082).
Pertanto, deve negarsi in caso di soccombenza la responsabilità per le spese di lite del terzo chiamato ove la chiamata del terzo da parte del convenuto - sulla base della prospettazione (ex ante) dei fatti allegati a base della domanda di parte attrice e delle difese della parte convenuta - risulti eccentrica rispetto all'oggetto della controversia o comunque manifestamente priva di fondatezza, preservando in tale ipotesi autonomia al rapporto instauratosi tra convenuto/chiamante e terzo chiamato per non essere realmente accessorio quest'ultimo rapporto a quello che ha originariamente acceso il processo, essendo stato invece posto in essere mediante un impulso processuale radicalmente privo di pertinenza/fondatezza
(Cassazione con ordinanza n. 6144 del 7 marzo 2024).
E la valutazione della sussistenza o meno di una condotta processuale temeraria, ossia della proposizione di una chiamata in causa su fondamenti manifestamente inconsistenti, è una valutazione di merito del contenuto della domanda proposta dal convenuto/chiamante in causa (Cass. n. 31889/2019).
Dal combinato disposto di tali principi si ricava che se la domanda di garanzia è assorbita (per rigetto della pretesa azionata nei confronti del chiamante) sarà il giudice a doverne valutare la palese arbitrarietà o meno, ai fini dell'imputazione (al chiamante o al soccombente) delle spese sostenute dal terzo chiamato (Cass. n.
23123/2023).
Ciò supporta anche la valutazione circa l'assenza dei presupposti per la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria formulata dall' Controparte_3 nei confronti del Dott. e dalla CP_6 Controparte_7 CP_7
nei confronti del Dott. , attesa Controparte_7 CP_5
l'insussistenza di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di un abuso del processo da parte dei sanitari chiamanti.
Invero, la pronuncia ex art. 96, co. 3, c.p.c. introduce nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia deflazionando il contenzioso ingiustificato. L'aver subito un'azione manifestamente infondata per mala fede o colpa grave, ovvero per inosservanza della normale prudenza nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 96 c.p.c., può configurare di per sé e secondo le circostanze del caso un danno risarcibile. Si è in sostanza inserita nel sistema una fattispecie di responsabilità da abuso del diritto d'azione ex ma solo se causativa di danno non patrimoniale, consistente nell'aver subito una iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario.
Nella specie, non si ravvisa una condotta ingiustificata con una pretestuosa chiamata in garanzia degli assicuratori, dovendosi ritenere le chiamate motivate dalle azioni giudiziarie a monte svolte.
Contr Quanto alla chiamata svolta dall' nei confronti dell' , Controparte_3 rilevata l'infondatezza della stessa in ragione della stipula di polizza con altro assicuratore, deve disporsi la condanna della prima alla rifusione delle spese.
Tutto ciò evidenziato, le spese sono liquidate secondo i principi di diritto richiamati ed in conformità al D.M. 55/2014, con riguardo ai giudizi innanzi al Tribunale
(valore indeterminabile-complessità bassa), ai valori medi, esclusa la fase istruttoria/trattazione, per un importo pari a € 5.810,00 oltre rimborso forfettario,
IVA, CPA se dovute per legge.
Quanto alle spese della CTU, le stesse devono rimanere definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice unico, Dott.
Paolo Petrolo, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice per le ragioni di cui in parte motiva;
- condanna l'attore alla rifusione delle spese di giudizio in favore della convenuta
, dei sanitari chiamati e delle compagnie assicurative CP_2 [...]
e Controparte_7 Controparte_7 [...]
per un Controparte_17 importo pari ad € 5.810,00 ciascuno, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute per legge;
Contr
- condanna l' di alla rifusione delle spese di giudizio in favore di CP_1
chiamata in garanzia, per un importo pari ad € 5.810,00, Controparte_3 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute per legge;
- rigetta le domande di condanna al risarcimento per lite temeraria avanzate da nei confronti del Dott. e da Controparte_3 Controparte_6 [...]
nei Controparte_7 confronti del Dott. ; Controparte_5
- dichiara la compensazione delle spese del giudizio tra e Controparte_4
l' dallo stesso chiamata;
Controparte_3 - dispone che le spese della CTU restino definitivamente a carico di parte attrice.
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Messina in data 27 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo Petrolo