Legge 21 febbraio 2024, n. 14

Commentari4

  • 1Paese sicuro? No, deportazione in Albania illegittima (Tr. Roma, 42256/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 ottobre 2024

    18 ottobre 2024, Tribunale di Roma Mancata convalida dei richiedenti asilo deportati in Albania ai sensi del "Protocollo tra Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica d'Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria" se il paese di provenienza non è Paese di origine sicura: un Paese non può essere designato come sicuro se alcune parti del suo territorio non soddisfano le condizioni sostanziali per tale designazione. L'assenza del presupposto per l'applicazione della procedura accelerata di frontiera impedisce un legittimo trattenimento nelle strutture indicate dal Protocollo, dovendo quindi il richiedente asilo essere …

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  • 2La sentenza della Corte di Giustizia del 4 ottobre 2024, causa C-406/22, secondo una prospettiva “interna” e di diritto dell’Unione Europea
    Marcella Cometti · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 11 novembre 2024

  • 3Report AIDA: il diritto di asilo in Italia nel 2023
    Asgi · https://www.asgi.it/ · 22 agosto 2024

  • 4La sentenza della Corte di Giustizia del 4 ottobre 2024, causa C-406/22, secondo una prospettiva “interna” e di diritto dell’Unione Europea
    Marcella Cometti · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 11 novembre 2024

    di Marcella Cometti SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Procedimento principale e quesiti pregiudiziali. – 3. La parziale sovrapposizione tra il rinvio pregiudiziale del Tribunale di Brno e i rinvii pregiudiziali del Tribunale di Firenze. – 4. Sulla prima questione pregiudiziale. – 4.1 La risposta della Corte in prospettiva: il nuovo regolamento procedure e il riesame periodico della sicurezza del Paese di origine. – 5. Sulla seconda questione. – 5.1 La risposta della Corte in prospettiva: il nuovo regolamento procedure e la possibilità di designare un Paese come sicuro con eccezioni per parti del suo territorio o categorie di persone chiaramente identificabili. – 5.2 Ripercussioni …

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Giurisprudenza70

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  • 1TAR Napoli, sez. II, sentenza 30/12/2024, n. 7451
    Provvedimento: Pubblicato il 30/12/2024 N. 07451/2024 REG.PROV.COLL. N. 02015/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2015 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da FA Di ME e EL NG, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Reffo e Giuseppe Marrazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Sant'Antimo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Loredana Di Spirito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; …
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    • intempestività annullamento·
    • affidamento incolpevole·
    • art. 21-nonies l. 241/90·
    • annullamento in autotutela·
    • giurisdizione amministrativa·
    • qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP)·
    • ingiunzione a demolire·
    • permesso di costruire·
    • procedimento amministrativo·
    • decorso del tempo

  • 2Trib. Termini Imerese, sentenza 04/08/2025, n. 987
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate da entrambe le parti nel rispetto del termine assegnato nella causa iscritta al n. 1148/2021 R.G. cui è stato riunito R.G.N. 2174/2021 promossa DA rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 Antonino Maiorana ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Castelbuono in Via Turrisi n.26, giusta procura in atti; - ricorrente- CONTRO [...] [...] Controparte_1 in persona della dott.ssa …
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    • mancata prestazione lavorativa·
    • art. 12 L.R. 5/2014·
    • contingente ad esaurimento·
    • graduatoria lavoratori forestali·
    • cancellazione graduatoria·
    • giustificazione mancata prestazione·
    • art. 53 L.R. 16/1996·
    • art. 44 L.R. 14/2006·
    • reinserimento graduatoria·
    • scorrimento graduatoria

  • 3Trib. Cosenza, sentenza 30/04/2025, n. 787
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COSENZA Sezione Lavoro Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3756/2024 R.G. TRA , con Avv. Daniele Viteritti Parte_1 opponente E in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.Ilario CP_1 Antonio Sorace opposta E in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con Dott.ssa Elisabetta Bavasso, Dott. Rossella Scalercio, Dott. Silvana Massaro opposta E in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, con Avv. Nicola Nastasi opposta SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con …
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    • operatori postali privati·
    • omessa indicazione criteri calcolo interessi·
    • sospensione termini prescrizione·
    • prescrizione crediti previdenziali·
    • art. 650 c.p.c.·
    • art. 140 c.p.c.·
    • notifica raccomandata con avviso di ricevimento·
    • opposizione all'esecuzione·
    • notifica semplificata·
    • notifica atti giudiziari·
    • difetto di motivazione

  • 4Trib. Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 1148
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI CATANZARO Prima Sezione Civile Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del giudice del lavoro dott. NC AG ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3223 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa da nato a [...] il [...], C.F.: , difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Stefano Vitaliano; ricorrente contro (C.F. – P.IVA Controparte_1 P.IVA_1 ) con sede in Roma, difeso dall'avv. Silvia Parisi; P.IVA_2 resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale …
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    • art. 35 D.L. n. 207/08·
    • requisiti reddituali·
    • compensazione spese di lite·
    • dichiarazione redditi presuntivi·
    • assegno sociale·
    • onere della prova·
    • art. 3, co. 6, L. n. 335/95

  • 5Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 27/01/2026, n. 15
    Provvedimento: SENT. N. 15/2026 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Consigliere Dr. Luigi GILI, quale Magistrato a ciò delegato, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel giudizio in materia di pensioni, iscritto al nr. 24449 del Registro di Segreteria, su ricorso promosso dal: - sig. E.S., nato a omissis, in data omissis (cod. fisc. omissis), residente a omissis in Via omissis, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Santino SPINA (cod. fisc. [...]), del Foro di Palermo, con studio sito in Palermo, via Pietro Scaglione n. 20/A, PEC: …
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    • art. 54 d.P.R. n. 1092/1973·
    • art. 167 c.g.c.·
    • art. 52 d.lgs. n. 196/2003·
    • interessi legali·
    • art. 1, comma 101, legge n. 234/2021·
    • retroattività temperata·
    • spese di lite·
    • riliquidazione pensione·
    • cessazione materia del contendere·
    • rivalutazione monetaria·
    • art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997·
    • giurisdizione Corte dei Conti
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Versioni del testo

  • Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, di seguito denominato «Protocollo».
    N O T E

    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

  • Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 1, del Protocollo stesso.
  • Art. 3. Disposizioni di coordinamento 1. Ai fini dell'esecuzione del Protocollo sono individuate come competenti le seguenti autorita':
    a) il prefetto di Roma, per i provvedimenti di competenza del prefetto;
    b) il questore di Roma, per i provvedimenti di competenza del questore;
    c) la questura di Roma, per la ricezione delle domande di protezione internazionale presentate ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 ;
    d) la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, per la decisione sulle domande di cui alla lettera c) del presente comma; a tal fine, con decreto del Ministro dell'interno, possono essere istituite non piu' di cinque ulteriori sezioni della suddetta Commissione, nell'ambito del numero massimo complessivo di cui all' articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 ;
    e) un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della questura di Roma;
    f) un nucleo di polizia giudiziaria istituito presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo;
    g) un nucleo di polizia penitenziaria istituito presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo;
    h) il provveditore dell'amministrazione penitenziaria per il Lazio, l'Abruzzo e il Molise, per i provvedimenti di competenza del provveditore dell'amministrazione penitenziaria;
    i) uno speciale ufficio di sanita' marittima, aerea e di confine istituito presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, per lo svolgimento dei compiti previsti dalle leggi e dai trattati internazionali vigenti in materia di profilassi internazionale e di sanita' pubblica.
    2. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo possono essere condotte persone imbarcate su mezzi delle autorita' italiane all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea, anche a seguito di operazioni di soccorso, nonche' quelle destinatarie di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 .
    3. Ai fini dell'esecuzione del Protocollo, le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo medesimo sono equiparate alle zone di frontiera o di transito individuate dal decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell' articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 .
    4. Le strutture indicate alle lettere A) e B) dell'allegato 1 al Protocollo sono equiparate a quelle previste dall'articolo 10-ter, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 . La struttura per il rimpatrio indicata alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo e' equiparata ai centri previsti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 . Il trasferimento effettuato dalle strutture di cui all'articolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 alla struttura di cui alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo non fa venire meno il titolo del trattenimento adottato ai sensi del medesimo articolo 14, ne' produce effetti sulla procedura amministrativa cui lo straniero e' sottoposto ((. Lo straniero trasferito nella struttura di cui alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo vi permane, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda di protezione internazionale sia stata ivi presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione)) .
    5. Al soggetto trattenuto nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo e' rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 . L'attestato contiene il codice univoco d'identita' assegnato in esito alle attivita' di foto-segnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalita' dichiarate dal richiedente. Il documento di cui al periodo precedente certifica la qualita' di richiedente la protezione internazionale, attesta l'identita' dichiarata dall'interessato e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell' articolo 1, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 .
    6. In casi eccezionali, su disposizione del responsabile italiano di cui all'articolo 5, comma 1, lo straniero sottoposto alle procedure di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, anche se trattenuto nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, puo' essere trasferito in strutture situate nel territorio italiano. L'esecuzione del trasferimento previsto dal presente comma non fa venir meno il titolo del trattenimento e, in ogni caso, non produce effetto sulla procedura alla quale lo straniero e' sottoposto.
    7. Per l'attuazione del Protocollo, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate alla stipulazione e all'esecuzione di contratti o convenzioni di appalto di lavori, servizi o forniture, anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, nonche' in deroga allo schema di capitolato di gara d'appalto adottato ai sensi dell' articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 .
    7-bis. ((Per l'attuazione del Protocollo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato, per l'anno 2025, a cedere a titolo gratuito alla Repubblica di Albania, con contestuale cancellazione dai registri inventariali e dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, due motovedette della classe 400 Cavallari in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera)) .
    8. Sono impignorabili da parte di terzi i crediti della Repubblica di Albania nei confronti dello Stato italiano, derivanti dall'attuazione del Protocollo. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli. La nullita' e' rilevabile d'ufficio. Il giudice dichiara che la procedura esecutiva non puo' essere proseguita e che il processo e' estinto.