Articolo 9 della Legge 27 ottobre 1965, n. 1200
Articolo 8Articolo 10
Versione
10 novembre 1965
Art. 9.
Il Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministeri della marina mercantile, del bilancio e del tesoro, predispone il piano delle opere da finanziarsi nel quinquennio con i fondi di cui al primo comma dell'articolo 1.
I programmi esecutivi del piano di cui al precedente comma sono predisposti, con riferimento ai singoli esercizi, dal Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministeri della marina mercantile e del bilancio.
Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro per i lavori pubblici presentera' al Parlamento, in allegato alla relazione sulla situazione economica, del Paese, una relazione sui programmi esecutivi realizzati nell'anno solare precedente.
Entrata in vigore il 10 novembre 1965